REV. 12
REV. 12
Aprile 2021
CONDIZIONI GENERALI PER AMBITO PRIVATISTICO
Sommario
1. DEFINIZIONI 2
2. INTERPRETAZIONI 4
3. REQUISITI DELL’APPALTATORE 5
4. PERSONALE 6
5. PAGAMENTI DEI PREZZI 7
6. SUBAPPALTI e SUBCONTRATTI 9
7. SUBCONTRATTI 13
8. ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA 14
9. OSSERVANZA DA PARTE DEI SUBAPPALTATORI / SUBCONTRAENTI DELLE NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE 15
10. RESPONSABILITÁ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE 17
11. ANTIRICICLAGGIO 19
12. RISERVATEZZA 20
13. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE – BREVETTI, MARCHI, LICENZE ED ALTRE OPERE DELL’INGEGNO 21
Xxx Xxxxx Xx, 00 - 00000 Xxxxxx
Italgas S.p.A.
Sede Sociale in Milano - Capitale sociale Euro 1.001.231.518,44 i.v.
Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale 09540420966 - R.E.A. Milano n. 2097057 Società aderente al “Gruppo IVA Italgas” P.I. 10538260968
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0. DEFINIZIONI
I seguenti termini ed espressioni, qualora presenti in Contratto, hanno il significato di seguito riportato:
Codice Etico: documento recante i valori e principi di comportamento adottati e condivisi da Italgas e Controllate nell’esercizio della propria attività aziendale.
Controllata: ogni ente direttamente o indirettamente controllato (in base ai Principi Contabili Internazionali − IFRS 10 “Bilancio consolidato” e successive modifiche e integrazioni) da Italgas o da una Controllata, a seconda dei casi, in Italia o all’estero.
Descrizione e programmazione dei lavori: documento, facente parte delle Condizioni Tecniche, che descrive l’Opera.
E-Business: Servizio del Gruppo Italgas che consente di gestire in modalità WEB i seguenti processi aziendali: “Acquisto di beni a catalogo elettronico” - “Consuntivazione Servizi Imprese” - “Logistica” - “Collaudi” - “Negoziazione Elettronica & Bandi Ue” – “Subappalti”.
Familiare: il coniuge del soggetto considerato; i nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, xxxxxx, xxx e primi cugini del soggetto considerato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione.
Gestore del Contratto: soggetto a cui fanno capo le attività di natura operativa e/o amministrativa correlate all’esecuzione del Contratto.
Kick-off meeting: riunione successiva alla stipula del Contratto, propedeutica all’inizio dei lavori.
Intermediario: una persona fisica o società indipendente, italiana o estera, che ltalgas si propone di tenere al proprio servizio al fine di: (i) promuovere gli interessi commerciali del Gruppo ltalgas in relazione a una singola operazione/progetto; (ii) agevolare la stipula e/o l'esecuzione di contratti con soggetti terzi; e/o (iii) mettere in contatto/presentare il Gruppo ltalgas a una o più altre parti allo scopo di procurare produrre o intrattenere un affare.
Leggi Anticorruzione: la legislazione italiana e in particolare, il Codice Civile Italiano, il Codice Penale Italiano, il Codice dei Contratti Pubblici, la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili. Inoltre il Gruppo Italgas e il proprio Personale potrebbero essere soggetti alle leggi di altri Paesi, incluse
quelle di ratifica di Convenzioni Internazionali, che vietano la corruzione di Pubblici Ufficiali e la corruzione tra privati, quali: (i) la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; (ii)la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; (iii)il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) emanato negli Stati Uniti e (iv) l’UK Bribery Act emanato nel Regno Unito.
Modello di organizzazione, gestione e controllo: modello di organizzazione e gestione adottato da Italgas ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ss.mm.ii..
Normativa Antimafia: indica il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, così come successivamente modificato, nonché tutta la normativa anche di fonte secondaria ovvero autorizzativa applicabile di volta in volta al Contratto.
Ordine di Lavoro ovvero ODL ovvero Richiesta di Consegna: indica l’ordine emesso dal Committente a fronte del Contratto, con il quale viene commissionata l’esecuzione delle prestazioni e in cui vengono precisate: la località, la natura, l’entità richiesta, la data di inizio, la data di ultimazione, nonché l’eventuale documentazione tecnica e la normativa di sicurezza, per l’esecuzione delle prestazioni ordinate.
Personale del Gruppo Italgas: gli amministratori, dirigenti, membri degli organi sociali, dipendenti di Italgas e delle Controllate.
Politica per la Prevenzione ed il Contrasto della Corruzione: politica recante i principali obiettivi e principi a cui è ispirato il sistema di gestione per la prevenzione ed il contrasto della corruzione di Italgas.
Procedura Segnalazioni anche anonime: procedura che regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.
Pubblico Ufficiale:
a) chiunque ricopra una carica pubblica nell’ambito della funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
b) chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell’interesse di (i) una pubblica amministrazione sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un’agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un’impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un’organizzazione pubblica internazionale, e o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
c) qualunque incaricato di un pubblico servizio;
d) qualunque Familiare di un Pubblico Ufficiale o altro soggetto, persona fisica o ente, che agisca su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.
Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.
Revisore: la società di revisione, lo studio legale, la società di indagini forensi, o analogo operatore professionale designato da Italgas per lo svolgimento degli audit previsti dalle clausole contrattuali.
Standard di Compliance Anticorruzione: strumento normativo che fornisce un quadro sistemico di riferimento degli strumenti normativi presenti in Italgas in materia di Anticorruzione.
2. INTERPRETAZIONI
2.1. Si specifica che il contratto in oggetto non rientra nell’ambito del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, laddove nel presente e nei restanti documenti contrattuali vi siano richiami a disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ad altre eventuali disposizioni regolanti l’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici, tali richiami devono intendersi di carattere puramente “convenzionale” e volti alla libera scelta del Committente di applicare la disciplina di cui alle disposizioni richiamate – limitatamente agli obblighi che tali disposizioni comportano per l’appaltatore, con esclusione invece di eventuali obblighi che tali disposizioni comportino per il Committente che operi in ambito pubblicistico – senza che ciò comporti attrazione del presente contratto nell’ambito del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016.
2.2. I titoli degli articoli/clausole del Contratto e qualsiasi altra intestazione sono riportati per pura identificazione e pertanto non possono essere considerati come parte del Contratto né essere presi in considerazione per interpretazioni di articoli/clausole del Contratto stesso.
2.3. Salvo ove diversamente precisato, i richiami numerici e/o letterali di articoli e/o clausole e/o paragrafi citati nelle Condizioni Generali si riferiscono rispettivamente solo ed esclusivamente ad articoli e/o clausole e/o paragrafi di dette Condizioni Generali.
2.4. L’impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti.
3. REQUISITI DELL’APPALTATORE
3.1. L’Appaltatore per tutta la durata del Contratto:
- non deve incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- non deve ricadere in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui alla Normativa Antimafia;
- non deve ricadere in una situazione relativa a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui alla Normativa Antimafia;
- deve rispettare quanto contenuto nel Patto Etico e d’Integrità, sottoscritto per accettazione espressa, e nel Codice Etico dei Fornitori del Gruppo Italgas;
- deve mantenere tutti i requisiti relativi alla sua qualifica;
- deve essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico- professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a), ovvero dell’art. 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività oggetto del Contratto.
Nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti requisiti da parte dell’Appaltatore, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.
3.2. Il Committente si riserva il diritto di chiedere all’Appaltatore, in qualunque momento, la produzione di ogni opportuna certificazione/documentazione/attestazione in ordine al mantenimento dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l’effettivo possesso di tali requisiti.
3.3. Nel caso in cui tale documentazione non venisse esibita nei termini indicati nella richiesta o qualora venisse a mancare anche uno solo dei suddetti requisiti o qualora quanto esibito o prodotto dall'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione del Contratto o della sua esecuzione, risulti in qualsiasi momento irregolare, incompleto, mendace, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.
3.4. L’Appaltatore si impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti soggettivi, a darne immediata comunicazione al Committente. In mancanza, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.
4. PERSONALE
4.1. Per le attività oggetto del Contratto, l’Appaltatore opera come "imprenditore indipendente" mediante organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze.
4.2. E’ pertanto responsabile per l’operato dei propri dipendenti e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori nell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
4.3. L’Appaltatore dichiara pertanto di detenere il potere organizzativo dei mezzi necessari, nonché il potere organizzativo e direttivo nei confronti del proprio personale dipendente.
4.4. L’Appaltatore dichiara inoltre di assumere il rischio di impresa. Non è prevista alcuna parità di trattamento retributivo tra i dipendenti del Committente e dell’Appaltatore.
4.5. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicato nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4.6. L’Appaltatore si impegna a documentare quanto sopra al Committente a seguito di sua richiesta scritta.
4.7. L’Appaltatore si impegna a tenere il Committente manlevato e indenne da qualunque richiesta e/o pretesa e/o azione, avente contenuto o effetto
economico, avanzata nei confronti del Committente da parte di dipendenti e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori e/o collaboratori e/o consulenti dell’Appaltatore stesso e/o dagli Enti previdenziali che dovesse derivare dal mancato assolvimento ovvero degli obblighi di natura retributiva e/o contributiva o comunque quale conseguenza delle attività prestate.
4.8. L’Appaltatore si impegna a rispettare la normativa in materia di distacco del personale.
4.9. In ogni caso, il Committente, qualora rilevi che per l’esecuzione del Contratto il numero dei lavoratori in distacco presso l’Appaltatore sia tale da far ritenere possibile il mancato possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti tecnico- organizzativi, si riserva il diritto di effettuare controlli al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti ai sensi del Contratto.
4.10. Qualora venisse accertata la violazione dei suddetti obblighi, il Committente avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del maggior danno.
5. PAGAMENTI DEI PREZZI
5.1. Pagamenti
5.1.1. Per l’esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto il Committente riconosce all’Appaltatore i prezzi indicati nel Contratto o nel Prezzario di riferimento.
5.1.2. Non sono ammesse le cessioni di crediti, i mandati speciali all’incasso o altre forme di delegazione di pagamento.
5.1.3. In caso di ritardato pagamento, le Parti concordano che sono dovuti dal Committente, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini, interessi per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso "Euribor" a 12 mesi in vigore in ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale.
Per la determinazione di tale tasso si fa riferimento alla tabella pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore”.
Con il pagamento di tali interessi viene escluso il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore.
5.1.4. Il pagamento da parte del Committente è subordinato alle seguenti condizioni:
5.1.4.1. preventiva accettazione da parte del Committente delle attività svolte dall’Appaltatore;
5.1.4.2. esito positivo della verifica relativa al versamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti relativamente al proprio personale da parte dell’Appaltatore e dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori (se presenti), che verrà eseguita tramite:
- l’acquisizione di un documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) in corso di validità e regolare dell’Appaltatore e dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori (se presenti). In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC ovvero di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dell’Appaltatore e dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori, si applicano convenzionalmente le medesime previsioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 (come anche richiamati dall’art. 105 comma 10) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare le ritenute e detrazioni a carico dell’Appaltatore e dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori ivi previste;
5.1.4.3. preventiva trasmissione da parte dell’Appaltatore al Gestore del Contratto di:
a) copia delle fatture emesse dai Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori relative a lavori/servizi/forniture eseguiti dagli stessi; e
b) copia delle stesse fatture quietanzate (vale a dire copia della fattura emessa riportante sulla stessa, in originale, la data, il timbro, la firma dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori e la dicitura “per definitiva quietanza” entro 20 (venti) giorni dalla data di ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore. In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate entro tale termine, il Committente sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore.
In fase di esecuzione dei subappalti, subcontratti, subforniture, il Gestore del Contratto deve acquisire:
(i) copia delle fatture emesse dai Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione della stessa contabilità mensile da parte del gestore del contratto.
Qualora nel corso della gestione del contratto emergano elementi tali da far ritenere che ci possano essere irregolarità nei pagamenti ai Subappaltatori e/o
Subcontraenti e/o Subfornitori o nella trasmissione delle fatture dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori dall’Appaltatore al Committente, il Gestore del Contratto, invia all’Appaltatore e in copia conoscenza al singolo subappaltatore e/o subcontraente e/o subfornitore una comunicazione scritta.
Qualora l’Appaltatore, a fronte dell’emissione da parte di un subappaltatore o subcontraente o subfornitore di idonee fatture, ometta di effettuare i dovuti pagamenti entro 30 giorni solari dalla relativa scadenza:
(i) ove il Committente abbia sufficienti ragioni di ritenere che il mancato pagamento integri un inadempimento dell’Appaltatore non giustificato da inadempimenti del subappaltatore o subcontraente o subfornitore, ovvero in ogni caso in cui l’inadempimento sia espressamente dichiarato dall’Appaltatore, accertato a mezzo di transazione o altro accordo stragiudiziale tra l’Appaltatore e il subappaltatore o subcontraente o subfornitore ovvero accertato a mezzo di sentenza o altro provvedimento (anche provvisoriamente) esecutivo, il Committente potrà sospendere qualsiasi pagamento a favore dell’Appaltatore.
6. SUBAPPALTI e SUBCONTRATTI
Si precisa che con il termine “Appaltatore” si intende, indistintamente, il contraente affidatario genericamente di prestazioni di “lavori” o di “servizi” o di “forniture”, e che con il termine “Subappaltatore” si intende, indistintamente, il soggetto subaffidatario di parte delle prestazioni principali oggetto del contratto (e, pertanto, ad esempio, anche il subaffidatario di prestazioni di fornitura da parte del contraente affidatario di prestazioni di fornitura da parte del Committente) e che per “subappalto” si intende, indistintamente, il subaffidamento dal contraente al subcontraente di parte delle prestazioni principali oggetto del contratto.
Il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione scritta del Committente. Nel caso il subappalto sia di importo superiore a 15.000,00 (quindicimila/00) €, l’autorizzazione sarà preceduta da verifica antimafia.
La lettera di richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere redatta conformemente al modello predisposto dal Committente ed essere corredata degli allegati indicati dal Committente come da Allegato 13 all’Istruzione Aziendale ITH-IOP-036-R01 e secondo i modelli forniti dal Committente.
I contratti di subappalto dovranno prevedere:
• prezzi fra Appaltatore e Subappaltatore con voci corrispondenti a quelle dei prezzi del contratto fra Committente ed Appaltatore; in caso di subappalto di prestazione
costituente solo parte della voce di prezzo fra Committente ed Appaltatore, il prezzo fra Appaltatore e Subappaltatore dovrà essere espresso come aliquota del prezzo fra Committente ed Appaltatore e dovrà essere corredato di dettagliata analisi prezzo in modo da permettere al Committente di verificare analiticamente, per ogni singolo prezzo del subappalto, la congruità del prezzo fra Appaltatore e Subappaltatore;
• ribassi dei singoli prezzi per le prestazioni affidate in subappalto non superiori al 15% (comunque nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto); inoltre, l'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
• termini di pagamento corrispondenti ai termini di pagamento intercorrenti fra il Committente e l’Appaltatore e non potranno prevedere ritenute di garanzia in denaro né in forma di fideiussione bancaria (saranno ammesse soltanto garanzie prestate dal Subappaltatore in forma di polizza fideiussoria assicurativa).
6.1. Attività assimilate al subappalto ai fini autorizzativi
Ai fini autorizzativi, sono equiparati ai subappalti anche i subcontratti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, a prescindere dall'importo e dalla percentuale di incidenza della manodopera, nonché i subcontratti aventi ad oggetto attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, c. 53, della L. 190/2012.
6.2. Subcontratti diversi da quelli assimilati al subappalto ai fini autorizzativi
I subcontratti diversi da quelli assimilati ai subappalti di cui al precedente punto 6.1 sono comunque soggetti ad autorizzazione subordinata alla verifica di completezza dei documenti richiesti dal Committente e presentati dall’Appaltatore; nel caso tali subcontratti siano di importo superiore a 15.000,00 (quindicimila/00) €, l’autorizzazione sarà preceduta da verifica antimafia.
La lettera di richiesta di autorizzazione al subcontratto dovrà essere redatta conformemente al modello predisposto dal Committente ed essere corredata degli allegati indicati dal Committente come da Allegato 13 all’Istruzione Aziendale ITH-IOP-036-R01 e secondo i modelli forniti dal Committente.
Le prestazioni oggetto del subcontratto potranno avere inizio solo dopo che il Committente avrà comunicato all’Appaltatore l’esito positivo delle verifiche effettuate dal Committente in merito alla documentazione presentata.
L’esecuzione, sia in subappalto sia in subcontratto, di prestazioni rientranti fra quelle di cui all’art. 1, c. 53, della L. 190/2012, potrà essere svolta solo da imprese iscritte in un elenco di cui all’art. 1, c. 52, della L. 190/2012 e s.m. (c.d. “ White List”).
6.3. Attivazione del processo di autorizzazione al subappalto
Il processo di autorizzazione di un subappalto viene attivato dall’appaltatore mediante invio della formale richiesta di autorizzazione al subappalto (“Richiesta di autorizzazione al subappalto”) da attivare sul Sistema e-business. La richiesta dovrà pervenire al Gestore del Contratto almeno 60 giorni prima della data di previsto inizio delle attività oggetto del subappalto stesso. A tal fine è da considerarsi valida la data di invio a sistema della richiesta.
6.4. Condizioni per l’affidamento del subappalto
Devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) all’atto dell’offerta siano stati indicate le parti di prestazioni che l’offerente intende subappaltare in caso di aggiudicazione;
b) qualora la gara sia effettuata nell’ambito del Sistema di qualificazione Italgas, il subappaltatore sia un operatore economico iscritto (o che abbia presentato richiesta di qualifica) nello stesso per una delle tipologie previste “Standard”/”Italgas”/”UE”) od abbia i requisiti di idoneità e capacità tecnica espressamente riconosciuti dal Committente;
c) sia in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, convenzionalmente richiamato, dei requisiti antimafia ed abbia superato positivamente la specifica Verifica Reputazionale compiuta dal Committente;
d) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
6.4.1. Processo autorizzativo
L’Appaltatore, per ciascun subappaltatore, allega i documenti indicati dal Committente come da Allegato 13 all’Istruzione Aziendale ITH-IOP-036-R01 e secondo i modelli forniti dal Committente.
Il rilascio dell’“Autorizzazione al subappalto” oppure il “Diniego della richiesta di subappalto” avviene, ordinariamente, entro 30 giorni solari dalla richiesta, salvo che, prima dello scadere di detto termine, il Gestore del Contratto si sia avvalso,
e ne abbia dato formale comunicazione all’appaltatore, della proroga (“Proroga del termine per la risposta”) di ulteriori 30 giorni solari per giustificati motivi.
Qualora la documentazione pervenuta a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto sia incompleta o comunque non idonea, il Gestore del Contratto richiede all’appaltatore l’invio della documentazione mancante o inidonea che dovrà avvenire entro 15 giorni solari. Durante tale periodo il termine per il rilascio dell’autorizzazione è sospeso e riprende a decorrere alla scadenza del quindicesimo giorno o, se precedente, dalla data di avvenuta integrazione documentale.
Decorso inutilmente il termine per l’integrazione, il Gestore del Contratto comunica all’Appaltatore il diniego motivato dell’autorizzazione.
Il diniego dell’autorizzazione per mancata integrazione nei termini suddetti non osta alla presentazione di nuova domanda di autorizzazione al subappalto anche riferita al medesimo subappaltatore e per le stesse attività.
Il Gestore del Contratto autorizza il subappalto, previa effettuazione delle necessarie verifiche e controlli previsti.
Come previsto dall’art. 2, comma 1, lettera c), del DPR 177/2011, in caso di esecuzione di attività di subappalto in ambienti sospetti di inquinamento o luoghi confinati, sarà cura del Gestore del Contratto verificare che l’appaltatore abbia ottenuto preventiva certificazione del contratto di subappalto ai sensi del Titolo VIII, Capo 1, del D.Lgs. 10/09/2003, n 276.
Qualora le verifiche diano un riscontro negativo, il Gestore del Contratto nega l’autorizzazione al subappalto.
6.4.2. Adempimenti successivi al rilascio dell’autorizzazione
L’Appaltatore, ai sensi del comma 2 dell’art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., deve trasmettere al subappaltatore il Piano di Sicurezza e Coordinamento-PSC (dove previsto) ed il proprio Piano Operativo di Sicurezza-POS.
Il subappaltatore, ai sensi del comma 3 del citato art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., deve trasmettere all’Appaltatore il proprio Piano Operativo di Sicurezza. L’Appaltatore, previa verifica della congruenza del POS del Subappaltatore con il proprio POS e con il PSC, lo trasmette al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Il datore di lavoro del subappaltatore, ai sensi del comma 4 dell’art. 100 del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m., mette a disposizione dei rappresentanti della sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei servizi.
L'Appaltatore e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.
6.5. Il valore del Subappalto non può eccedere il limite percentuale, rispetto all’importo del Contratto, deciso dal Committente.
6.6. L'autorizzazione del Subappalto sarà revocata, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di far sì che il Subappaltatore cessi l'esecuzione delle prestazioni, in relazione alla gravità di eventuali inadempienze rilevate a carico dello stesso Subappaltatore riguardanti gli obblighi di legge e contrattuali nonché in tutti i casi:
a) in cui il Subappaltatore risulti incorrere in anche uno solo dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, convenzionalmente richiamato, ovvero risulti aver prodotto una dichiarazione attestante l’assenza di tali motivi risultante irregolare, mendace o incompleta;
b) di sopravvenuta perdita del possesso, da parte del Subappaltatore, dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) di sopravvenuta evidenza nei confronti del Subappaltatore di cause ostative ai sensi e per gli effetti della Normativa Antimafia;
d) di violazione del Patto Etico e d’Integrità.
In caso di revoca dell'autorizzazione del subappalto resta sempre salvo il diritto del Committente di richiedere all'Appaltatore il risarcimento degli eventuali danni e, se del caso, procedere alla risoluzione del Contratto.
6.7. L'Appaltatore deve verificare la congruità delle coperture assicurative (R.C.V.T - R.C.O) dei Subappaltatori autorizzati.
6.8. Qualora venisse accertata la violazione dell’obbligo di preventiva richiesta di autorizzazione del subappalto e/o di comunicazione del subcontratto, il Committente avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del maggior danno.
7. SUBCONTRATTI
I subcontratti sono tutti i contratti stipulati dall’appaltatore per l’esecuzione dell’appalto che, a differenza dei subappalti, non consistono nell’esecuzione di una parte dell’appalto ad esso affidato.
Come specificato al punto 6.1, ai fini autorizzativi, sono equiparati ai subappalti anche i subcontratti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, a prescindere dall'importo e dalla percentuale di incidenza della manodopera, nonché i subcontratti aventi ad oggetto attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, c. 53, della L. 190/2012. L'importo del subcontratto non incide sulla quota dell'importo massimo subappaltabile.
I subcontratti diversi da quelli assimilati ai subappalti di cui al precedente punto 6.1 sono comunque soggetti ad autorizzazione subordinata alla verifica di completezza dei documenti richiesti dal Committente e presentati dall’Appaltatore; nel caso tali subcontratti siano di importo superiore a 15.000,00 (quindicimila/00) €, l’autorizzazione sarà preceduta da verifica antimafia.
La lettera di richiesta di autorizzazione al subcontratto dovrà essere redatta conformemente al modello predisposto dal Committente ed essere corredata degli allegati indicati dal Committente come da Allegato 13 all’Istruzione Aziendale ITH-IOP-036-R01 e secondo i modelli forniti dal Committente.
Le prestazioni oggetto del subcontratto potranno avere inizio solo dopo che il Committente avrà comunicato all’Appaltatore l’esito positivo delle verifiche effettuate dal Committente in merito alla documentazione presentata.
L’esecuzione, sia in subappalto sia in subcontratto, di prestazioni rientranti fra quelle di cui all’art. 1, c. 53, della L. 190/2012, potrà essere svolta solo da imprese iscritte in un elenco di cui all’art. 1, c. 52, della L. 190/2012 e s.m. (c.d. “ White List”).
La comunicazione di subcontratto-non-assimilato-a-subappalto deve pervenire al Committente almeno 60 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni che si intendono affidare in subcontratto, stante la necessità da parte del Committente di verificare i requisiti dichiarati relativamente al subcontraente e di eseguire la verifica antimafia nel caso di importo maggiore di 15.000,00 (quindicimila/00) €.
Il Gestore del Contratto provvederà ad effettuare le verifiche necessarie sulla documentazione presentata dall’Appaltatore. A seguito delle verifiche positive sulla documentazione predetta, il Gestore del Contratto provvederà ad inviare specifica comunicazione di autorizzazione del subcontratto all’Appaltatore.
Dopo la comunicazione di autorizzazione del subcontratto, l’Appaltatore rimane sempre responsabile verso il Committente della corretta esecuzione delle prestazioni affidate in subcontratto.
8. ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
Qualora l’Appaltatore, ricorra al sub-affidamento a terzi di attività ricadenti fra quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, c. 53, della L. 190/2012 e s.m., indipendentemente dal valore del sub-affidamento, e fermo restando quanto previsto agli articoli “Subappalti” e“Subcontratti”, l’Appaltatore ha l’obbligo di utilizzare per l’esecuzione di tali attività soggetti iscritti nelle White – List.
Nel caso di violazione del presente articolo, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
9. OSSERVANZA DA PARTE DEI SUBAPPALTATORI / SUBCONTRAENTI DELLE NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE
E’ obbligo dell’Appaltatore inserire nei contratti di subappalto e subcontratti che dovessero essere stipulati per l’esecuzione dell’appalto, specifica clausola contenente la dichiarazione del subappaltatore/subcontraente di ben conoscere tutti i documenti tecnici, grafici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione del contratto tra l'Appaltatore e il Committente e l’assunzione dell’obbligo, da parte del medesimo subappaltatore/subcontraente, di osservare tutte le disposizioni e prescrizioni derivanti dai suddetti documenti.
Inoltre, il contratto di subappalto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e deve altresì indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
E’ altresì obbligo dell’Appaltatore inserire nei contratti di subappalto e subcontratti apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente si impegni all’osservanza, nei rapporti con l’Appaltatore stesso, della Normativa Antimafia nonché delle disposizioni di cui ai seguenti articoli dei documenti contrattuali dell’appalto principale, da approvarsi specificatamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del C.C.:
• “REQUISITI DELL’APPALTATORE”;
• “PERSONALE”;
• “ANTIRICICLAGGIO”;
• “RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE”;
• “CLAUSOLA TRATTAMENTO DATI PERSONALI”;
• “ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA”;
• “RISERVATEZZA”;
• “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”;
• nonché inserire nei contratti di subappalto e subcontratti il seguente articolo “RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE”: “1. Il presente contratto di subappalto/subcontratto è soggetto alle misure di prevenzione anticorruzione del Gruppo Italgas, essendo relativo a un appalto in cui il committente principale è una società del Gruppo Italgas. Si applicano pertanto le clausole che seguono. 2.
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Subappaltatore/Subcontraente si impegna ad astenersi (direttamente o indirettamente), e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano: (i) dall’offrire, promettere, elargire, pagare denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) a un Pubblico Ufficiale o a un qualunque soggetto privato, o (ii) dall’autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui sub (i). 3. Il Subappaltatore/Subcontraente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, “il Codice Etico” e il “Modello 231” di Italgas (consultabili e stampabili sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx) e la “Procedura Anticorruzione” di Italgas (consultabile e stampabile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx)”. Il Subappaltatore/Subcontraente dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per la durata del Contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione. 4. Il Subappaltatore/Subcontraente, nell’ambito dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano dall’avere contatti e/o dall’organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali. 5. Sempre con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Subappaltatore/Subcontraente si impegna altresì a comunicare immediatamente alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx qualsiasi informazione di cui sia a conoscenza riguardante possibili violazioni delle Leggi Anticorruzione e/o del Codice Etico, del “Modello 231” di Italgas e della “Procedura Anticorruzione” di Italgas. 6. Le Parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, degli impegni previsti dalla presente clausola costituisce grave inadempimento al presente Contratto che ne legittima la risoluzione immediata (quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.). Inoltre il Subappaltatore/Subcontraente sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente clausola, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne anche Italgas a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivante da tale inosservanza.”
La violazione di quanto previsto al presente articolo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. da far valere mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c.
10. RESPONSABILITÁ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE
1. L’Appaltatore dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, lo Standard di Compliance Anticorruzione, la Politica per la Prevenzione ed il Contrasto della Corruzione, la procedura Segnalazioni anche anonime, il Codice Etico e il Modello 231 del Committente (di seguito, ai fini della presente clausola, la “Società”). A tale fine i suddetti documenti sono pubblicati, consultabili e stampabili sul sito internet ufficiale della Società (per esempio xxx.xxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, … )
2. L’Appaltatore dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per tutta la durata del presente contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione.
3. L’Appaltatore, nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano, senza previa comunicazione alla Società e preventivo consenso scritto di essa:
a. dall'avere contatti e/o dall'organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali;
b. dal dare, offrire, elargire, pagare e/o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e/o altre utilità, (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale): (i) a un Pubblico Ufficiale o a un qualunque soggetto privato; (ii) al Personale del Gruppo Italgas, suoi Familiari e/o società ad essi riconducibili, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico e dallo Standard di Compliance Anticorruzione;
c. dall’autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui alle precedenti lettere a. e b.;
d. dall'affidare a subappaltatori e/o subcontraenti lo svolgimento di attività previste dal presente contratto, salva la preventiva autorizzazione scritta della Società. In tale ultima ipotesi di preventiva autorizzazione scritta, l’Appaltatore dovrà comunque ottenere dai menzionati soggetti, prima che inizi lo svolgimento delle predette attività, l’accettazione scritta e vincolante dell’obbligo di rispettare tutto quanto previsto dalla presente clausola "responsabilità amministrativa e anticorruzione" essendo sin d’ora inteso che, in difetto, l’Appaltatore stesso sarà pienamente responsabile, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., di qualsiasi condotta posta in essere da tali soggetti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola;
e. concludere accordi direttamente con il Personale del Gruppo Italgas, suoi Familiari e/o società ad essi riconducibili.
4. L’Appaltatore si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi richiesta, tentata richiesta, condotta, dazione o promessa in violazione a quanto previsto dalle Leggi Anticorruzione, dallo Standard di Compliance Anticorruzione, dalla Politica per la Prevenzione ed il Contrasto della Corruzione, dal Codice Etico e/o dal Modello 231 ivi inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. qualsiasi richiesta o tentata richiesta di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio. anche di modico valore o non patrimoniale) ricevuta da Pubblici Ufficiali, da un qualunque soggetto privato nonché da Personale del Gruppo Italgas, loro Familiari e/o da società ad essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita) alle attività previste dal presente Contratto;
b. qualsiasi regalo, intrattenimento, viaggio o altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale a favore del Personale del Gruppo Italgas, loro Familiari e/o società ad essi riconducibili;
c. qualsiasi intermediario/consulente commerciale utilizzato dall’Appaltatore allo scopo di intrattenere i rapporti con Italgas e/o una sua Controllata e/o di agevolare la conclusione di affari con Xxxxxxx e/o una sua Controllata;
d. qualsiasi promessa/offerta/dazione (o relativo tentativo) di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) che l’Appaltatore (o suoi amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o Familiari) abbia ricevuto dal Personale del Gruppo Italgas o suoi Familiari o società ad essi riconducibili, in relazione(implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente contratto e da questo non prevista.
Le comunicazioni di cui alla presente clausola dovranno essere inviate alle seguente caselle di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
5. Nel caso in cui la Società abbia un ragionevole sospetto di una violazione della presente clausola "responsabilità amministrativa e anticorruzione", l’Appaltatore dovrà permettere alla Società e/o al Revisore da questa individuato a tal fine, di effettuare verifiche (anche documentali e contabili) del corretto adempimento della presente clausola.
6. Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, di quanto previsto dalla presente clausola "responsabilità amministrativa e anticorruzione" costituisce grave inadempimento al presente Contratto che ne legittima la risoluzione immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Ferma restando tale facoltà di risoluzione, alla Società è riservato anche il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto o di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, in presenza di notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa
ragionevolmente desumersi l'inosservanza della presente clausola. L'esercizio dei diritti sopraindicati avverrà a danno dell’Appaltatore e quest’ultimo dovrà risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e così a titolo esemplificativo dovrà pagare a Italgas tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti dalla violazione o inosservanza di cui sopra. Inoltre l’Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente clausola "responsabilità amministrativa e anticorruzione" e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsivoglia azione, richiesta, domanda di terzi derivante da tale inosservanza o violazione.
11. ANTIRICICLAGGIO
1. Il Committente dichiara di osservare i principi generali di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, condividendo l’obbligo di collaborazione attiva (tramite, a titolo esemplificativo, la segnalazione di operazioni sospette, la conservazione dei documenti e il controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Ai fini del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
(a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
(b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
(c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
(d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
3. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al punto 2, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Ai fini del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.
6. L’Appaltatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
7. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dal presente Paragrafo ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall’Appaltatore costituisce inadempimento al Contratto; conseguentemente il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’Articolo Risoluzione del Contratto, in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444
c.p.p. a carico dell’Appaltatore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 o all’art. 000-xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx il diritto del Committente al risarcimento dei danni.
12. RISERVATEZZA
Ogni dato, informazione o documento che divenga noto all’Appaltatore in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del Contratto, non può essere usato né rivelato a terzi senza il preventivo assenso del Committente. Le Informazioni Commercialmente Sensibili che divengano note all’Appaltatore in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del Contratto non possono essere usate né rivelate a terzi senza il preventivo consenso scritto del Committente.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a:
- garantire, adottando misure di riservatezza e/o sicurezza di volta in volta richieste dal Committente e con esso concordate, la segregazione e la conservazione delle Informazioni Commercialmente Sensibili del Committente di cui l’Appaltatore dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto e a non divulgare le stesse a soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Committente;
- emanare idonee disposizioni ai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o società affiliate coinvolti nella prestazione delle attività in ordine al corretto trattamento e alla non divulgazione dei dati riservati e delle Informazioni Commercialmente Sensibili.
Resta inteso che tale obbligo di riservatezza non riguarda i dati e le informazioni, ivi incluse le Informazioni Commercialmente Sensibili, già di dominio pubblico o la cui divulgazione sia imposta dalla legge, da provvedimenti giudiziari e/o amministrativi.
La violazione dell’obbligo di riservatezza deve intendersi inadempimento di gravità tale da consentire al Committente di risolvere il presente Contratto a norma dell’art. 1456 Cod. Civ., mediante invio di raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti anche oltre le eventuali penali maturate, dovendosi queste ultime sempre ritenersi non satisfattive.
13. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE – BREVETTI, MARCHI, LICENZE ED ALTRE OPERE DELL’INGEGNO
13.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i diritti patrimoniali afferenti al diritto d'autore, i diritti sui disegni industriali, sulle invenzioni e sui modelli di utilità, il know how, i segreti industriali) sviluppati in relazione o afferenti al Contratto, o comunque incorporati nei documenti relativi saranno di proprietà esclusiva del Committente, senza che per ciò sia dovuto nessun compenso all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo.
13.2. Tutti i progetti, i disegni ed ogni documento originale o altro materiale relativo al Contratto – realizzati sulla base di specifiche tecniche del Committente – saranno al termine dell'appalto consegnati al Committente.
13.3. L’Appaltatore ha l’obbligo di tenere indenne e mallevare il Committente da ogni rivendicazione da chiunque avanzata in relazione a violazione di diritti d’autore, brevetti, di marchi, di licenze, modelli e di opere dell’ingegno dallo stesso impiegati in ogni fase di esecuzione del Contratto.
13.4. E’ in ogni caso considerata grave inadempienza dell’Appaltatore la violazione di qualsivoglia disposizione normativa, nazionale o internazionale, in materia di brevetti, marchi, licenze e ogni altra opera dell’ingegno.
In tal caso, fermo quanto sopra, tale violazione comporterà il diritto del Committente a risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., che verrà esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., nonché il diritto del Committente stesso al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.
13.5. L’Appaltatore terrà altresì manlevato e indenne il Committente da ogni pretesa sollevata da terzi in conseguenza della violazione di quanto previsto nel presente articolo.