ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Tra
il dott. , nato a il , il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in Bari, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x. 00
e
il dott. , nato a il
, residente a , C.F. , nominato Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale con Deliberazione della Giunta Regionale n. del
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
(OGGETTO)
1. La Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. conferisce l’incarico di Direttore generale
dell’Azienda Sanitaria Locale
.
ART. 2
(NATURA DELL’INCARICO)
al Dott.
1. Il dott. si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’Azienda, le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dalle leggi regionali vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all’attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione regionale.
ART. 3
(RESPONSABILITÀ)
1. Il dott. si impegna a rispettare le disposizioni e gli indirizzi prescritti da leggi ed atti programmatori sia nazionali che regionali, e ad osservare i principi, le direttive e gli obiettivi generali stabiliti dalla Giunta Regionale.
2. Il dott. , fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio.
3. Il dott. è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa.
ART. 4
(OBIETTIVI)
1. Il dott. è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, riportati a margine (All. 1.1) del presente contratto, nonché degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi approvate successivamente alla stipula del presente contratto.
2. Il dott. è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi di mandato individuati dalla Giunta Regionale con l’atto di nomina e degli obiettivi gestionali, sia di carattere economico- finanziario che di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.
3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui al comma 1 sono sottoposti al monitoraggio delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali inadempienze – evidenziandone la gravità, anche rispetto all’eventuale violazione di norme di finanza pubblica o degli adempimenti LEA di cui all’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 – al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, che a sua volta riferisce all’Assessore competente. L’Assessore, valutate le inadempienze denunciate, propone alla Giunta Regionale l’avvio del procedimento di decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le controdeduzioni dell’interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il provvedimento di decadenza.
4. Gli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute, individuati ed attribuiti annualmente al Direttore generale con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sono sottoposti a verifica da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti sulla base della certificazione di raggiungimento dei singoli obiettivi da parte dei Servizi e delle Sezioni regionali competenti per materia e dell’Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.), secondo le modalità indicate nel provvedimento adottato dalla Giunta Regionale per l’individuazione degli stessi.
ART. 5
(VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)
1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. finalizzata alla conferma o meno dell’incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza.
2. La valutazione di metà mandato viene effettuata da una Commissione di esperti appositamente nominata dalla Giunta Regionale sulla base dei dati forniti dai Servizi e Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti e dall’A.Re.S. per quanto di rispettiva competenza.
3. Le modalità di svolgimento della verifica di metà mandato sono quelle previste dagli atti deliberativi di Giunta Regionale in vigore, salvo successive modifiche degli stessi.
ART. 6
(COMPENSO)
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l’Azienda corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 5 del
D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. nonché con le decurtazioni previste dalla normativa vigente – un compenso annuo omnicomprensivo pari ad € al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell’Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l’Azienda provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un’ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute di cui all’art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
ART. 7
(DURATA)
1. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dal successivo art. 8, l’incarico ha durata di anni a decorrere dalla data di insediamento.
2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all’incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
3. In caso di modifica dell’ambito territoriale dell’Azienda disposta con legge regionale, laddove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, il presente contratto si intende risolto contestualmente all’entrata in vigore della norma stessa.
4. In caso di rinuncia anticipata all’incarico, è fatto obbligo al dott. di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.
ART. 8
(DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)
1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle vigenti leggi statali e regionali e riportati a margine (All. 1.1) del presente contratto, il Presidente della Regione – su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, secondo le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3 – risolve il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvedendo alla sua sostituzione. Il Presidente della Regione provvede, salvo casi di particolare gravità ed urgenza, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, a norma dell’art. 3-bis del Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i.
2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionale e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.
3. In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all’art. 5 del presente contratto, l’impossibilità di procedere alla conferma dell’incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione – su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell’addebito all’interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e laddove le controdeduzioni di quest’ultimo non risultino esaustive – risolve il contratto, dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvedendo alla sua sostituzione.
4. In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennità di recesso.
5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all’esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell’esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.
ART. 9 (TUTELA LEGALE)
1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle proprie funzioni, l’Azienda assume a proprio carico – a condizione che non sussista conflitto d’interessi – ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.
ART. 10
(NORMA FINALE E DI RINVIO)
1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i. e dalla normativa regionale in materia, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
2. Il presente contratto si adeguerà alle disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.
ART. 11
(FORO COMPETENTE)
1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull’applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.
ART. 12
(REGISTRAZIONE)
1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell’Azienda.
Bari, li ………………………….
IL PRESIDENTE DELLA IL DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE
APPROVAZIONE ESPRESSA
Il sottoscritto dott. , preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell’art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 (“Responsabilità”), 4 (“Obiettivi”), 6 (“Compenso”), 7 (“Durata”), 8 (“Decadenza e risoluzione del rapporto”) e 10 (“Norma finale e di rinvio”).
Bari, lì…….…………
Il Direttore Generale
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dott. , preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità correlate al presente contratto.
Bari, lì…….…………
Il Direttore Generale
All. 1.1
OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. ASL (con indicazione a margine delle fonti normative di riferimento).
1) Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell’Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.
[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1,
co. 274].
2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attraverso il Documento di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR (DIEF).
La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.
Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successivi quindici giorni.
La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi : :
a) Mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale; ;
b) Mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all’art. 33 della L.R. 38/1994 s.m.i.;
c) Mancata trasmissione alla Regione del piano di rientro ovvero esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, commi 528, 534 e 535, della Legge n. 208/2015].
d) Mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra indicato .
[D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 3-bis, co. 7; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, art. 24, co. 2; L.R.
n. 32/2001, art. 10; L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].
3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione. [ D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 3-bis, co. 7 ].
4) Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore.
Le Aziende sanitarie e ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, per l’acquisto di beni e servizi hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte le categorie merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Le stesse Aziende, ove disattendano la predetta disposizione, devono motivare i
provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni CONSIP [ L.R. 14/2001 , art. 17 ].
Per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, inoltre, le Aziende ed Enti del S.S.R. sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale secondo le modalità individuate negli atti della programmazione regionale di cui all’art. 21 della L.R. 37/2014, fatte salve le specifiche disposizioni nazionali che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l’utilizzo di altri strumenti telematici. Tuttavia, nelle more dell’approvazione del Piano Regionale delle Attività Negoziali e della conseguente predisposizione di un Piano aziendale annuale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, le Aziende ed Enti del S.S.R possono continuare a provvedere autonomamente all’acquisizione di lavori, beni e servizi, a condizione che gli atti indittivi delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi ed i conseguenti contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari prevedano espressamente la facoltà delle Aziende ed Enti del S.S.R. di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, ove risulti conveniente l’acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi-quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l’appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi-quadro stipulati dal Soggetto aggregatore [ L.R. 37/2014, artt. 20 e 21 ].
5) Garanzia dell’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria. [ L. 120/2007, art. 1, co. 7 ].
6) Stipula e rispetto dei contratti con le strutture provvisoriamente accreditate. [ L.R. 32/2001, art. 11 ]
7) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.
[ L.R. 4/2003, art. 32, co. 2 ]
8) Controllo e monitoraggio dei comportamenti prescrittivi di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, entro i limiti del budget ad essi attribuito.
[ D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 8-octies, co. 1 e 2; L.R. 4/2003, art. 36, co. 6 ]
9) Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento.
[ D.L. n. 347 del 18/9/2001 convertito in L. 405/2001; Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004 ]
10) Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
[ L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), art. 1, co. 567; art. 3-bis, co. 5 e 7-bis, del D.Lgs 502/1992, come modificato dell'art. 4, co. 1, lett. b) del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge 8 novembre
2012, n. 189 ].