Contratto collettivo di lavoro per il
Contratto collettivo di lavoro per il
settore dell’infrastruttura di rete
tra
le associazioni padronali
SNiv
Associazione svizzera dell’infrastruttura di rete per le comunicazioni, l’energia, il trasporto e l’ICT
VFFK
Associazione di ditte per impianti di linee aeree e di cavi
e
syndicom - sindacato dei media e della comunicazione
Indice
1. Principio 3
Disposizioni contrattuali 4
2. In generale 4
2.1. Campo d'applicazione per le aziende 4
2.2. Campo d’applicazione personale 4
2.3. Pace del lavoro 4
2.4. Durata di validità 5
2.5. Partenariato sociale 5
2.6. Attuazione comune 5
2.7. Obbligo d’azione 5
2.8. Dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG) 5
2.9. Contributo CCL 5
2.9.1. Gestione del contributo CCL 6
2.9.2. Fondo paritetico 6
2.10. Partecipazione dei lavoratori 6
Disposizioni normative 7
3. Assunzione 7
3.1. Periodo di prova 7
3.2. Forma della disdetta 7
3.2.1. Termini di disdetta 7
3.3. Luogo di lavoro e luogo di impiego 7
4. Durata del lavoro 8
4.1. Orario normale di lavoro 8
4.2. Pause quotidiane 8
4.3. Rilevamento dell’orario di lavoro 8
4.4. Ore supplementari 8
4.5 Lavoro straordinario 8
4.6 Indennità per lavoro notturno regolare (intervalli regolari) 8
4.7. Indennità per lavoro notturno irregolare (casi isolati) 9
4.8. Indennità per lavoro domenicale e festivo irregolare 9
4.9. Indennità per il servizio di picchetto (reperibilità) 9
4.10. Indennità per lavoro in galleria (intervalli regolari) 9
5. Salario 9
5.1. Salario annuo e versamento 9
5.2. Salario minimo 9
5.3. Trattative salariali 10
5.4. Regolamento spese 10
5.5. Prevenzione degli infortuni e protezione della salute 10
6. Prestazioni sociali 10
6.1. Versamento ulteriore del salario 10
6.2. Assicurazione delle indennità giornaliere 11
6.3. Comunicazione/certificato medico 11
6.4. Congedo maternità 11
6.5. Servizio militare, servizio civile o di protezione civile 11
6.5.1. Istruzione di base (SR) 11
6.5.2. Servizio civile e servizio in ferma continuata 11
6.5.3. Restanti obblighi di servizio 12
6.5.4. Prestazioni IPG 12
7. Vacanze e giorni festivi 12
7.1. Diritto alle ferie 12
7.3. Xxxxxxxx e infortunio 12
7.4. Percepimento posticipato giorni festivi 12
7.5. Riduzione delle vacanze 13
7.6. Giorni festivi retribuiti 13
7.7. Vacanze retribuite 13
7.8. Vacanze non retribuite 13
7.9. Congedo sindacale 13
7.10. Formazione professionale e perfezionamento 14
7.11. Formazione professionale e perfezionamento sindacale 14
8. Occupazioni accessorie 14
9. Accettazione di regali 14
10. Protezione dei dati/Obbligo di segretezza 14
11. Piano sociale 15
APPENDICE 1 Persone in formazione 17
1. Campo d’applicazione 17
2. Disposizioni concernenti il contratto di lavoro 17
2.1. Diritto applicabile 17
2.2. Periodo di prova 17
2.3. Assunzione dopo il tirocinio 17
3. Orario di lavoro 17
3.1. Orario di lavoro normale 17
3.2. Calcolo del tempo di viaggio 17
3.3. Ore straordinarie/lavoro notturno e domenicale 18
4. Orario di lavoro variabile 18
5. Formazione professionale 18
5.1. Scuola professionale di base, maturità professionale e corsi interaziendali 18
5.2. Valutazioni 19
6. Xxxxxx, indennità e rifusione delle spese 19
7. Vacanze, giorni festivi, congedi e assenze 19
7.1. Vacanze 19
7.2. Giorni festivi 19
7.3 Congedo pagato 19
APPENDICE 2 Salari minimi e categorie salariali 20
1. Principio
Le parti contraenti sono convinte che per poter risolvere al meglio i problemi che si porranno in futuro nel settore dell’infrastruttura di rete dovranno agire insieme, ap- plicando l’idea di un vero partenariato. A tale scopo e nell’intento di mantenere un’occupazione a tempo pieno nel settore dell’infrastruttura di rete e di salvaguar- dare la pace del lavoro, esse si impegnano a sostenersi vicendevolmente e in buona fede.
Il contratto collettivo di lavoro del settore dell’infrastruttura di rete mira a favorire uno sviluppo positivo del settore così come gli interessi dei datori di lavoro e dei dipendenti coinvolti. Con il presente contratto le parti contraenti si prefiggono di:
• mantenere, promuovere e approfondire la collaborazione tra lavoratori, datori di lavoro e il sindacato;
• definire diritti e doveri contrattuali adeguati ai tempi;
• promuovere lo sviluppo sociale, economico ed ecologico delle aziende;
• mantenere la competitività della piazza produttiva svizzera in un'economia di mercato sociale attraverso la promozione di innovazioni e una moderna orga- nizzazione del lavoro;
• risolvere eventuali divergenze d’opinione mediante una procedura prestabilita.
Le collaboratrici e i collaboratori non devono subire pregiudizio alcuno, né diretta- mente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’origine, della lingua, dell’età, ecc. segnatamente con riferimento allo stato civile, all’adesione al sindacato e all’attività sindacale, alla situazione familiare o a una gravidanza. Il divieto di di- scriminazione si applica in particolare al bando di concorso, all’assunzione, all’attribuzione dei compiti, alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla forma- zione e al perfezionamento, alla promozione e al licenziamento. Non costituiscono discriminazione delle misure adeguate messe in atto per raggiungere una reale equiparazione.
l datori di lavoro vigilano sulla salvaguardia dell’integrità personale dei propri di- pendenti sul posto di lavoro. Essi impongono ai propri collaboratori di rispettare la dignità di uomini e donne sul posto di lavoro, specialmente dal punto di vista ses- suale.
Per svolgere la loro attività sindacale, i membri del sindacato hanno di norma la possibilità di utilizzare le giornate stabilite negli articoli 7.9 e 7.11.
Disposizioni contrattuali
2. In generale
Nella misura in cui il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) non contiene di- sposizioni speciali, vigono le disposizioni giuridiche applicabili al rapporto tra le parti contraenti nonché al rapporto tra le collaboratrici e i collaboratori e la parte padronale.
2.1. Campo d'applicazione per le aziende
Il CCL si applica da subito alle aziende aderenti alle associazioni svizzere dell’infrastruttura di rete (SNiv e VFFK) e a tutte le imprese incluse nel campo d’applicazione. Il campo d’applicazione per le aziende comprende il settore dell’infrastruttura e della rete, ovvero aziende che come core business svolgono prevalentemente le seguenti attività e servizi: progettazione, realizzazione e ma- nutenzione di impianti di infrastruttura di rete nel campo dell’energia, delle teleco- municazioni, del trasporto e dell’ingegneria dei trasporti.
2.2. Campo d’applicazione personale
Il CCL si applica a tutti i lavoratori e apprendisti del settore dell’infrastruttura di rete secondo il campo d’applicazione delle aziende.
Il presente CCL non si applica:
• ai membri della direzione aziendale
• ai quadri
• al personale che effettua lavori di tipo amministrativo
• ai lavoratori che svolgono attività nell’ambito della pianificazione e della proget- tazione
Le condizioni d’impiego per le persone in formazione sono riportate nell’appendice
1. I seguenti articoli non si applicano alle persone in formazione: 2.9. Contributo CCL, 5.3. Trattative salariali, 7.10. Formazione professionale e formazione conti- nua.
2.3. Pace del lavoro
Le parti contraenti riconoscono l’importanza della pace del lavoro e si assumono l’obbligo assoluto di salvaguardare tale pace. Questo significa che, anche in rela- zione a questioni non regolate nel presente CCL e nelle disposizioni di attuazione concordate di comune accordo, rinunciano a fare ricorso, durante il periodo di va- lidità di questo CCL, a qualsiasi misura di lotta, in particolare a scioperi, serrate e boicottaggi. syndicom si impegna a intervenire in questo senso sui suoi iscritti.
2.4. Durata di validità
Il presente CCL entra in vigore il 1° luglio 2016 e viene stipulato a tempo indeter- minato. Può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti rispettando il termine di preavviso di 6 mesi per la fine dell'anno successivo, la prima volta per il 31 di- cembre 2018. Eventuali integrazioni del CCL o modifiche delle singole disposizioni possono essere concordate dalle parti contraenti anche durante la durata di validi- tà del CCL e senza rescissione.
2.5. Partenariato sociale
syndicom viene riconosciuta dalle parti padronali come partner di riferimento e di negoziazione. Le parti padronali riconoscono inoltre i diritti sindacali ai sensi della Costituzione federale svizzera e si impegnano a far rispettare questi diritti nella lo- ro azienda. In particolare rispettano la libertà sindacale, la libertà di riunione non- ché la libertà di opinione e di informazione delle lavoratrici e dei lavoratori e di syndicom.
In applicazione di questi diritti e libertà syndicom può essere invitata in azienda dalle collaboratrici e dai collaboratori per partecipare alle assemblee del persona- le. Previa consultazione con l’azienda syndicom ha accesso ai locali aziendali del personale. syndicom garantisce di non ostacolare inutilmente l’attività aziendale.
2.6. Attuazione comune
In conformità all’articolo 357b del Codice delle obbligazioni (CO) le parti contraenti concordano di avere un diritto comune rispetto all’osservanza di questo contratto verso i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati.
2.7. Obbligo d’azione
Le parti contraenti si impegnano a intervenire presso i propri aderenti per il rispetto delle disposizioni previste dal CCL.
2.8. Dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG)
Le parti contraenti convengono di chiedere al Consiglio federale la dichiarazione di obbligatorietà generale per il presente CCL.
2.9. Contributo CCL
I datori di lavoro riscuotono dai collaboratori che rientrano nel campo d’applicazione del presente CCL un contributo CCL mensile di CHF 20.- per cia- scun collaboratore (tramite deduzione salariale).
I datori di lavoro versano un contributo mensile di CHF 10.- per ogni collaboratore a favore della commissione paritetica. Per i datori di lavoro aderenti a un’associazione padronale del settore dell’infrastruttura di rete (SNiv e VFFK) il contributo del datore di lavoro viene compensato con il contributo dell'iscritto.
2.9.1. Gestione del contributo CCL
I contributi CCL sono versati in un fondo gestito dalle parti contraenti mediante una commissione paritetica.
2.9.2. Fondo paritetico
Mediante il fondo possono essere finanziate spese collegate al personale e all’amministrazione nonché all’elaborazione, rinnovo, esecuzione e attuazione del presente CCL. Possono inoltre essere versati dei contributi per il perfezionamento professionale alle collaboratrici e ai collaboratori assoggettati al campo d’applicazione del CCL. Per ogni altra disposizione si rimanda al regolamento del- la commissione paritetica per questo CCL.
2.10. Partecipazione dei lavoratori
Le collaboratrici e i collaboratori delle aziende assoggettate al campo d’applicazione aziendale hanno la possibilità di costituire una commissione azien- dale che rappresenti i loro interessi.
Disposizioni normative
3. Assunzione
Il datore di lavoro stipula con ogni collaboratrice e collaboratore assoggettato al presente CCL un contratto individuale di lavoro scritto (CIL) sulla base del presen- te CCL. Il CIL regola come minimo:
• l’inizio del rapporto di lavoro
• per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata del rapporto di lavoro
• il grado d’occupazione
• la funzione
• il salario base
• il luogo di lavoro
3.1. Periodo di prova
Il periodo di prova è di tre mesi. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di xxx. sei mesi il periodo di prova viene a decadere.
3.2. Forma della disdetta
Il rapporto di lavoro deve essere disdetto dalle parti per iscritto.
3.2.1. Termini di disdetta
I termini di disdetta sono i seguenti:
- durante il periodo di prova: 7 giorni per qualsiasi data;
- nel primo anno di servizio: 1 mese per la fine del mese;
- dal secondo al nono anno di servizio: 2 mesi per la fine del mese
- a partire dal decimo anno di servizio: 3 mesi per la fine del mese
3.3. Luogo di lavoro e luogo di impiego
In linea di principio l'inizio e la fine del lavoro si intendono riferiti al luogo di impie- go (ad es. cantiere). Qualora il luogo di impiego disti più di 45 minuti dal luogo di lavoro stabilito dal contratto del collaboratore, il tempo di percorrenza che eccede i 45 min. (ogni tragitto) viene calcolato come tempo di lavoro. Nel caso in cui il tra- gitto verso il luogo di impiego abbia origine dal magazzino (luogo di lavoro), il tem- po di lavoro ha inizio dal momento in cui il collaboratore prende servizio al magaz- zino.
4. Durata del lavoro
4.1. Orario normale di lavoro
L’orario di lavoro previsto viene stabilito tramite il tempo di lavoro annualizzato, basato su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali. L’orario di lavoro variabile e il modello del tempo di lavoro annualizzato costituiscono i modelli normativi. Entrambi i modelli tem- porali sono basati su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali. Per le aziende nelle quali finora è stato applicato un monte ore settimanale superiore, è previsto un pe- riodo transitorio fino al 1° gennaio 2018.
4.2. Pause quotidiane
Per il pasto di mezzogiorno, il lavoro va interrotto per almeno 30 minuti. Questa interru- zione non è considerata come tempo di lavoro. A partire da 9 ore al giorno la pausa dura almeno 1 ora.
4.3. Rilevamento dell’orario di lavoro
Il tempo lavorativo viene rilevato mediante appositi rapporti di lavoro.
4.4. Ore supplementari
Sono considerate ore supplementari le ore di lavoro eccedenti le 42 ore settimana- li fino a 45 ore settimanali incluse. Queste ore possono variare in modo flessibile nel corso dell'anno fino a un saldo massimo di +100 ore (ore supplementari) o di
-80 ore.
4.5 Lavoro straordinario
Sono considerate ore straordinarie le ore che eccedono le 45 ore settimanali e che vengono richieste in xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx gerarchico o autorizzate imme- diatamente in funzione dei servizi svolti. D’intesa con il lavoratore, le ore straordi- narie vengono compensate con tempo libero di pari durata entro un adeguato las- so di tempo. Qualora questo non sia possibile, la compensazione delle ore straor- dinarie viene effettuata con un supplemento salariale del 25%. In un anno civile possono essere prestate fino a un massimo di 170 ore straordinarie. Tale saldo ore non può essere superato.
4.6 Indennità per lavoro notturno regolare (intervalli regolari)
Le collaboratrici e i collaboratori che lavorano regolarmente a turno la notte, ovve- ro tra le ore 22 e le ore 6, ricevono un supplemento forfettario di CHF 10.-/ora e hanno diritto per legge a una compensazione di tempo equivalente al 10%. Per le aziende che finora disponevano un regolamento diverso si applica un periodo transitorio fino al 1° luglio 2017.
4.7. Indennità per lavoro notturno irregolare (casi isolati)
Il lavoro notturno irregolare svolto tra le 22.00 e le 06.00 viene indennizzato con un supplemento del 50%. Per le aziende che avevano un regolamento diverso si applica un periodo transitorio fino al 1° luglio 2017.
4.8. Indennità per lavoro domenicale e festivo irregolare
Le collaboratrici e i collaboratori che prestano lavoro domenicale o festivo, ricevono un supplemento pari al 100%.
4.9. Indennità per il servizio di picchetto (reperibilità)
Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro preposti al ser- vizio di picchetto in base alle esigenze dell’azienda. Nell’ambito del servizio di pic- chetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro in caso di necessità.
Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e di un eventuale orario d’intervento. L’orario di intervento vale come tempo di lavoro, eventualmente con un supplemento per lavoro notturno o domenicale.
Forfait picchetto per reperibilità CHF 100.- per ogni settimana di picchetto (7 giorni consecutivi).
In aggiunta al forfait picchetto è previsto un forfait di intervento pari a CHF 50.- per ciascun intervento effettivamente effettuato.
4.10. Indennità per lavoro in galleria (intervalli regolari)
Per il lavoro regolare in galleria (più lunga di 200 metri) è previsto un supplemento forfettario di CHF 15.- al giorno. Per le aziende che avevano un regolamento di- verso si applica un periodo transitorio fino al 1° luglio 2017.
5. Salario
5.1. Salario annuo e versamento
Il salario annuo viene stabilito nel contratto individuale di lavoro.
5.2. Salario minimo
Il salario minimo mensile è di CHF 3‘750.- (corrisposto in 13 mensilità) per perso- nale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore e fino a un’età max. di 25 anni) rispettivamente di CHF 4’000.- (corrisposti in 13 mensilità) per personale qualificato (almeno EFZ o formazione equivalente) oppure a partire da 3 anni di esperienza nel settore risp. un’età di 25 anni. L’Appendice 2 stabilisce gli ulteriori salari minimi.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un’indennità di fine anno (13a mensilità) del salario mensile medio. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile inte- ro, tale indennità sarà calcolata proporzionalmente. L’indennità di fine anno viene corrisposta a dicembre in caso di rapporto di lavoro non risolto oppure allo scio- glimento del rapporto di lavoro.
5.3. Trattative salariali
Ogni parte contraente del CCL può richiedere delle trattative su degli adeguamenti salariali entro il 15 ottobre di ogni anno con entrata in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo. I criteri per i negoziati salariali (adeguamento dei salari) so- no il progresso della produttività, gli utili delle aziende, la situazione sul mercato come anche l’evoluzione del costo della vita (inflazione). Ogni anno le parti con- traenti negoziano un adeguamento salariale. Per il rincaro fa riferimento l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) del mese di dicembre. L’adeguamento del salario avviene sul salario di base individuale.
5.4. Regolamento spese
L’azienda decide se intende pagare un risarcimento forfettario oppure un risarci- mento sulla base del singolo evento. Le collaboratrici e i collaboratori vengono in- formati.
Il rimborso forfettario mensile per il pranzo esterno ammonta a CHF 300.-. Il forfait spese viene sospeso in caso di un’assenza di lunga durata (a partire da 1 mese di assenza) per malattia o infortunio.
Il rimborso sulla base del singolo evento ammonta a CHF 8.- per la prima colazio- ne, a CHF 18.- per il pranzo e a CHF 22.- per la cena. Le spese effettive delle col- laboratrici e dei collaboratori per viaggi e pernottamenti vengono rimborsate a par- te dietro presentazione di ricevuta/fattura. Per il pernottamento si applica almeno un forfait di CHF 40.-.
5.5. Prevenzione degli infortuni e protezione della salute
L’obiettivo comune di lavoratori e datori di lavoro è quello di evitare infortuni e ma- lattie professionali attraverso misure tecniche e organizzative (LAINF art. 82 / OPI art. 11).
I datori di lavoro mettono gratuitamente a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuali (OPI art. 5).
6. Prestazioni sociali
6.1. Versamento ulteriore del salario
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o in- fortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
6.2. Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive rela- tive a indennità giornaliere per malattia e infortuni con un periodo d’attesa massi- mo di 180 giorni. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versa- mento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Dopo la fine del rapporto di lavoro sussiste nei confronti dell’assicurazione solo un eventuale diritto all’indennità giornaliera assicurata in base alle condizioni di assicurazione applica- bili. Le collaboratrici e i collaboratori devono poter passare all’assicurazione indivi- duale senza nessuna nuova riserva.
Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
6.3. Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
6.4. Congedo maternità
La collaboratrice ha diritto a un congedo maternità della durata di 14 settimane, di cui un mese può essere preso prima del parto.
6.5. Servizio militare, servizio civile o di protezione civile
6.5.1. Istruzione di base (SR)
Durante l’istruzione obbligatoria di base (scuola reclute) vengono effettuati i se- guenti versamenti:
- in linea di principio almeno il 50% del salario
- per le collaboratrici e i collaboratori con obbligo di mantenimento o coniugati al- meno l’80% del salario
6.5.2. Servizio civile e servizio in ferma continuata
Il servizio civile, il servizio di protezione civile nonché il servizio militare o il servizio della Croce Rossa prestato dai membri di sesso femminile dell’esercito sono equi- parati al servizio militare. Per la continuazione del versamento del salario vigono gli stessi diritti e la stessa durata del servizio militare (articolo 6.5.1 e 6.5.3).
Per i servizi militari volontari (corsi alpini, corsi di sci, concorsi, ecc.), a condizione che essi non vengano eccezionalmente conteggiati come vacanze, il lavoratore
non ha diritto al pagamento continuato del salario bensì solamente alle eventuali prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno.
6.5.3. Restanti obblighi di servizio
Per tutte le restanti prestazioni obbligatorie verrà versato il 100% del salario du- rante 30 giorni solari in un anno solare.
Per servizi di maggiore durata si applicano le stesse disposizioni della scuola re- xxxxx.
6.5.4. Prestazioni IPG
Le indennità ai sensi delle IPG spettano al datore di lavoro, nella misura in cui queste non superino le retribuzioni durante il servizio militare, il servizio civile e il servizio di protezione civile.
7. Vacanze e giorni festivi
7.1. Diritto alle ferie
Per ogni anno civile, la collaboratrice/il collaboratore ha diritto alle seguenti vacan- ze pagate, di cui almeno due settimane consecutive:
• fino all’anno civile in cui compie 49 anni: 25 giorni lavorativi
• dall’inizio dell’anno civile in cui viene compiuto il 50° anno di età: 30 giorni lavorativi
Per le aziende che disponevano di un regolamento diverso si applica un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2018.
7.2. Ingresso e uscita dall’azienda
Se il lavoratore assume o lascia il lavoro nel corso dell'anno, le vacanze sono sta- bilite in ragione della durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato. Le frazio- ni di giorni di vacanza vengono arrotondate a mezze giornate. I giorni festivi che cadono durante le vacanze non sono considerati giorni di ferie.
7.3. Malattia e infortunio
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
7.4. Percepimento posticipato giorni festivi
Se un giorno festivo pagato cade nel periodo in cui si usufruisce delle vacanze, ta- le giorno potrà essere percepito in un secondo momento.
7.5. Riduzione delle vacanze
In caso di impedimento al lavoro superiore a due mesi a seguito di servizio militare obbligatorio, servizio civile, Croce Rossa, servizio militare femminile, malattia o in- fortunio senza colpa, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato.
In caso di impedimento al lavoro superiore a un mese dovuto ad altre motivazioni (ad es. vacanze non retribuite) il diritto alle vacanze viene ridotto ai sensi dell’art. 329b CO.
7.6. Giorni festivi retribuiti
I giorni festivi previsti dalla legge sono considerati giorni di non lavoro retribuiti. Vengono garantiti almeno 8 giorni festivi all’anno.
7.7. Vacanze retribuite
Indipendentemente dalle vacanze, nei seguenti casi le collaboratrici e i collabora- tori hanno diritto alle seguenti vacanze retribuite:
• per il proprio matrimonio 3 giorni
• per il decesso del coniuge,
di un figlio o di un genitore 3 giorni
• per il decesso di un parente prossimo 1 giorno
• per la nascita di un figlio 2 giorni
• per l’assistenza in caso di malattia di un familiare prossimo fino a 3 giorni
• per il proprio trasloco 1 giorno
• per il reclutamento o la consegna dell’equipaggiamento militare 1 giorno
7.8. Vacanze non retribuite
Su presentazione di una richiesta motivata, l’azienda può concedere vacanze non retribuite. La decisione spetta alla direzione aziendale. Per le vacanze non retribui- te di durata superiore a un mese il lavoratore non matura diritto alle vacanze.
In caso di vacanze non retribuite di durata superiore al mese, l’azienda non man- tiene le assicurazioni in essere. Durante tale arco di tempo il lavoratore può volon- tariamente mantenere le assicurazioni a proprie spese.
7.9. Congedo sindacale
Al membro di un comitato aziendale o di settore di syndicom vengono concesse fino a 4 giorni di assenza pagata per anno civile per la sua attività sindacale.
Agli altri membri del sindacato vengono concessi fino a 2 giorni di assenza pagata per anno civile per la partecipazione a conferenze aziendali o di settore.
Il congedo sindacale viene finanziato su richiesta dell’azienda attraverso il fondo paritetico.
7.10. Formazione professionale e perfezionamento
Affinché le collaboratrici e i collaboratori possano conservare la propria mobilità e la capacità di affermarsi sul mercato del lavoro, i datori di lavoro sostengono e in- centivano il loro perfezionamento professionale. Il perfezionamento è finalizzato ad ampliare le competenze professionali, personali e sociali della collaboratrice e del collaboratore. Il congedo e/o il sostegno finanziario necessari sono convenuti in modo individuale.
7.11. Formazione professionale e perfezionamento sindacale
Gli iscritti di syndicom che partecipano a un corso di formazione sindacale hanno diritto a 2 giorni di congedo non retribuiti per anno civile.
La formazione professionale e il perfezionamento sindacale vengono risarciti at- traverso il fondo paritetico su richiesta dell'iscritto.
8. Occupazioni accessorie
La collaboratrice/il collaboratore deve informare l’azienda in merito ad altre attività lucrative. Le attività accessorie non sono ammesse se comportano una violazione del dovere di fedeltà. Complessivamente non deve essere superata la durata lavo- rativa massima stabilita dalla legge.
9. Accettazione di regali
Le collaboratrici e i collaboratori non possono accettare alcun regalo o altro van- taggio né da fornitori né da altre persone connesse all’attività aziendale.
10. Protezione dei dati/Obbligo di segretezza
Le collaboratrici e i collaboratori si impegnano a garantire la massima discrezione su fatti aziendali di natura confidenziale nonché su rapporti personali ed economici di clienti e collaboratrici/collaboratori. Le collaboratrici e i collaboratori hanno l’obbligo di mantenere il segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro. Inoltre nel lavoro – in particolare con mezzi informatici – sono tenuti a prestare particolare attenzione alla protezione e alla sicurezza dei dati.
I datori di lavoro garantiscono la protezione dei dati personali. Le lavoratrici e i la- voratori hanno in particolare il diritto di consultare il loro dossier personale e i dati che li riguardano salvati elettronicamente o in altro modo.
11. Piano sociale
Se, per motivi che non concernono direttamente le collaboratrici e i collaboratori, devono essere pronunziati o presi in considerazione licenziamenti di massa oppu- re un numero ingente di disdette del rapporto di lavoro, rispettivamente di trasferi- menti in altri luoghi di lavoro, devono essere intraprese per tempo con syndicom trattative concernenti la definizione di un piano sociale finalizzato a evitare o a limi- tare le conseguenze negative per le collaboratrici e i collaboratori interessati. Le parti negoziali sono composte da rappresentanti delle parti sociali, della commis- sione paritetica e della direzione aziendale.
In caso di licenziamenti per motivi economici, chiusure e trasferimenti d’impresa, il datore di lavoro, assieme ai rappresentanti sindacali e dei datori di lavoro, redige di caso in caso un documento nel quale vengono illustrate tutte le misure econo- miche e sociali applicabili al personale interessato conformemente alle decisio-
ni prese. Le soluzioni dovrebbero essere specifiche per l’azienda in questione. In caso di controversie la decisione ultima spetta alla commissione paritetica.
Xxxxx, 00 dicembre 2015
Le parti contraenti
SNiv
Associazione svizzera dell’infrastruttura di rete per le comunicazioni, l’energia, il trasporto e l’ICT
Xxxx-Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Presidente Vicepresidente
VFFK
Associazione di ditte per impianti di linee aeree e di cavi
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Presidente Vicepresidente
syndicom - Sindacato dei media e della comunicazione
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Membro del comitato direttivo Segretario centrale settore Telecom/IT Responsabile del settore Telecom/IT
APPENDICE 1 Persone in formazione
1. Campo d’applicazione
Sono considerate persone in formazione le collaboratrici e i collaboratori con un contratto di tirocinio che assolvono una formazione professionale di base.
2. Disposizioni concernenti il contratto di lavoro
2.1. Diritto applicabile
Per le persone in formazione, oltre alle disposizioni della presente Appendice, fa testo soprattutto il Codice delle obbligazioni (di cui in particolare art. 344-346a CO), la legge sul lavoro (LL), la legge federale sulla formazione professionale (LFPr) e la rispettiva ordinanza (OFPr) nonché le leggi sul lavoro cantonali (LL cant.) e le rispettive ordinanze inerenti la formazione.
Si applicano per analogia le disposizioni del contratto collettivo di lavoro del setto- re dell’infrastruttura di rete laddove la presente Appendice non prevede un’espressa regolamentazione. Fanno eccezione: articoli 2.9. Contributo CCL, 5.3. Trattative salariali, 7.10 Formazione professionale e perfezionamento.
2.2. Periodo di prova
Il periodo di prova dura tre mesi. Prima della scadenza, può essere eccezional- mente prolungato fino a sei mesi di comune accordo e previa autorizzazione dell’autorità cantonale.
2.3. Assunzione dopo il tirocinio
All’assunzione dopo il tirocinio è attribuita la massima priorità, ma non è tuttavia garantita.
3. Orario di lavoro
Fatta eccezione per i punti indicati qui di seguito, si applicano in linea di massima le disposizioni del CCL del ramo dell’infrastruttura di rete.
3.1. Orario di lavoro normale
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL del settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore straordinarie e lezioni).
3.2. Calcolo del tempo di viaggio
Se il tragitto per recarsi al luogo di formazione secondo il contratto di apprendista- to è superiore a 60 minuti, il tempo che eccede i 60 minuti a percorso viene calco- lato come tempo di lavoro (porta a porta casa-luogo di formazione con i mezzi pubblici).
Nel caso in cui il tragitto per recarsi al lavoro sia superiore a 60 minuti ci si aspetta che gli apprendisti utilizzino questo tempo per la loro formazione.
3.3. Ore straordinarie/lavoro notturno e domenicale
Le persone in formazione possono effettuare ore straordinarie solo in casi ecce- zionali (per es. svolgimento di lavori straordinari, in caso d’aumento del volume del lavoro stagionale o d’eventi imprevisti, come pure per prevenire eventuali danni).
Le ore straordinarie devono essere preventivamente approvate dall’accompagnatrice/dall’accompagnatore. Le ore straordinarie prestate devono essere compensate con tempo libero di pari durata entro i successivi 14 giorni d’intesa con l’accompagnatrice/l’accompagnatore. Il lavoro notturno e domenicale è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giuridiche e previste dal CCL.
4. Orario di lavoro variabile
Le regolamentazioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono in forma limitata anche per le persone in formazione. Il saldo positivo può essere al massimo di
+30 ore e quello negativo di -10 ore. L’accompagnatrice/L’accompagnatore re- sponsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da par- te della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali.
D’intesa con l’accompagnatrice/l’accompagnatore, il saldo positivo dell’orario di la- voro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positi- vo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
5. Formazione professionale
5.1. Scuola professionale di base, maturità professionale e corsi interaziendali
La frequenza alle lezioni della scuola professionale di base è obbligatoria. In caso di sospensione delle lezioni per mezza giornata o più e durante le vacanze della scuola, le persone in formazione lavorano per l’azienda.
L’azienda dà la possibilità agli apprendisti d’acquisire la maturità professionale se non compromette il raggiungimento delle conoscenze professionali aziendali. Le presenti condizioni sono valide anche per i corsi di maturità.
Corsi facoltativi della scuola professionale di base possono essere frequentati solo d’intesa con l’accompagnatore. Per «corsi di recupero» s’intendono corsi supple- mentari di durata limitata la cui frequenza è ordinata dalla scuola professionale di base d’intesa con l’azienda di tirocinio. La frequenza a corsi facoltativi o di recupe- ro vale di regola come tempo di lavoro. Se i corsi facoltativi o i corsi di recupero avvengono all’inizio o alla fine della giornata oppure di sera, il tempo non è calco- lato come tempo di lavoro. Durante il tempo di lavoro i corsi facoltativi e di recupe- ro non possono superare in media mezza giornata la settimana.
La frequenza a eventuali corsi interaziendali è obbligatoria.
5.2. Valutazioni
Le persone in formazione hanno diritto a valutazioni professionali periodiche, al- meno semestrali.
6. Xxxxxx, indennità e rifusione delle spese
I dettagli relativi a salario, indennità e spese sono regolati in un regolamento. In caso contrario si applicano le disposizioni del CCL.
7. Vacanze, giorni festivi, congedi e assenze
7.1. Vacanze
Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di va- canze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha dirit- to sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis).
Le vacanze non possono essere prese nei giorni di scuola professionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per almeno due settimane consecutive.
7.2. Giorni festivi
Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tiroci- nio e almeno nella stessa misura del CCL del settore dell’infrastruttura di rete.
7.3 Congedo pagato
A integrazione del CCL le persone in formazione hanno diritto alla partecipazione a eventi informativi sul reclutamento (max. 1 giornata).
D’intesa con l’accompagnatrice/l’accompagnatore l’assenza per il reclutamento può essere prolungata fino a 3 giornate. Le prestazioni IPG spettano all’azienda nella misura dell'importo previsto dalla retribuzione.
APPENDICE 2 Salari minimi e categorie salariali
In applicazione dell’art. 5.2. CCL settore dell’infrastruttura di rete vigono i salari base per categoria salariale in franchi al mese.
A 2.1 Collaboratori senza formazione di base specialistica
Vale per tutti i rami | |||
Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore op- pure età max. 25 anni) | CHF 3’750.- | ||
Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore op- pure di età superiore a 25 anni) | CHF 4’000.- |
A 2.2 Personale specializzato con formazione professionale di base
Ramo Energia | Ramo Telecom | Ramo Linee di contatto | |
Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente | CHF 4'000.- | CHF 4’250.- | CHF 4’500.- |
Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente | CHF 4'350.- | CHF 4’600.- | CHF 4’800.- |
A 2.3 Personale specializzato con formazione professionale superiore
(con 2 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma superiore) | Ramo Energia | Ramo Telecom | Ramo Linee di contatto |
Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale (APF) – Tecni- co di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente | CHF 5’500.- | CHF 5’750.- | CHF 6’000.- |
Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) – Maestro elettricista per reti di distribu- zione con funzione esecutiva operativa oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente | CHF 6’000.- | CHF 6’350.- | CHF 6’700.- |
Per la presente Appendice si applica un periodo transitorio generale fino al 1° gennaio 2017.