Città di BENEVENTO – Settore Polizia Municipale
Città di BENEVENTO – Settore Polizia Municipale
Allegato B)
Capitolato
speciale
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITERIA
E CUSTODIA DEI VEICOLI
VIA SANTA COLOMBA, 02 – Telefoni 0824772700 – 000000000 - Fax 0000000000
E.mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione, depositeria e custodia dei veicoli rinvenuti sulle strade ed aree pubbliche del territorio del Comune di Benevento su disposizione della Polizia Municipale, e di tutti gli organi di polizia stradale riconosciuti dal codice della strada, ai sensi dell’art. 159 del C.d.S. e per tutti quei casi previsti dalla legislazione vigente, per anni due dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
Si dà atto che la gara ha valore solamente di individuazione della ditta aggiudicataria.
Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E VALORE DELL’APPALTO
La concessione verrà affidata, con le modalità specificate in appresso, per la durata due anni, a chi avrà offerto il riconoscimento al Comune di Benevento del maggior aggio percentuale complessivo sulle tariffe di cui ai successivi artt. 5 e 6, e comunque non inferiore al 30%.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un unico concorrente.
Al termine del biennio, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto con la ditta aggiudicataria, alle stesse condizioni previste dal presente capitolato, previa adozione di motivato provvedimento ai sensi dell’art. 44 della legge 23/12/1994 n. 724.
Il valore del presente appalto viene stimato in €. 30.000,00 (€uro trentamila) per il biennio.
Art. 3 SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE ALLA GARA
Alla gara possono partecipare esclusivamente le ditte in possesso del certificato di iscrizione al registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di appartenenza per la categoria compatibile con la esecuzione della fornitura di che trattasi e dotata di certificazione di qualità, UNI EN ISO 9001/2000 in corso di validità, rilasciato da organismo accreditato.
Il legale rappresentante della ditta concorrente dovrà, ai sensi dell’art. 354 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, documentare e possedere i seguenti requisiti:
Licenza di rimessa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 616/77;
Cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
Età non inferiore ad anni 21;
Non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
Non avere riportato condanne penali o avere procedimenti in corso, per reati non colposi che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore ai due anni;
Non aver riportato e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio di attività di autoriparazioni;
non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione.
In caso di Società, per i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) dovranno essere posseduti dai legali rappresentanti e dai membri del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.
Art. 4 TEMPI E CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Tenuto conto dell’esigenza di celerità del servizio e dalla volontà di arrecare il minor disagio possibile al sanzionato, ed avuta a base la media delle rimozioni effettuate nei due anni precedenti, il concessionario del servizio dovrà assicurare:
Una base operativa di almeno 15 posti auto in un area individuata all’interno del territorio comunale, dove il veicolo rimosso dovrà essere custodito per i primi tre giorni dal prelievo;
Depositeria in territorio del Comune di Benevento o, in caso di Comune diverso, ad una distanza di non più di 5 chilometri dalla base operativa ubicata nel territorio comunale. Nella depositeria, di cui alla presente lettera, saranno trasferiti per la custodia i veicoli rimossi, dopo i primi tre giorni;
L’accettazione e custodia dei veicoli rimossi dalla Polizia Municipale nell’apposita base operativa di cui alla lettera a) allo scopo attrezzata, 24 ore su 24;
Il servizio di riconsegna dei veicoli rimossi, da espletarsi in orario continuativo dalle ore 8.30 alle ore 22.00 di tutti i giorni feriali e festivi, sia nella base operativa, di cui alla lettera “a”, che nella depositeria, di cui alla lettera “b”;
N. 3 carroattrezzi, uniformemente colorati, numerati progressivamente, adibiti al soccorso e alla rimozione, aventi le caratteristiche tecniche definite dall’art. 12 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, comprovate da idonea documentazione per ogni singolo mezzo;
Adeguato numero di personale specializzato nel settore o settori affini, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente;
Il personale operante dovrà indossare indumenti di tipo uniforme, dotati di elementi rifrangenti che facilitino la individuazione e incrementino la sicurezza nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità. Il personale operante dovrà inoltre portare in vista un tesserino di riconoscimento con identificazione delle proprie generalità e del nome del datore di lavoro. Il concessionario depositerà e terrà aggiornato presso il Comando di Polizia Municipale un elenco del personale operante con indicazione delle rispettive generalità;
Il concessionario dovrà ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni e di prevenzione degli infortuni.
Al fine di garantire il servizio per l’Amministrazione Comunale e per la cittadinanza, il Concessionario si dovrà impegnare in particolare ad assicurare la disponibilità 24 ore su 24, compreso i giorni festivi dei carroattrezzi stradali previsti dalla concessione, in funzione delle esigenze previste dal Comando della P.M..
Il Comando potrà chiedere la presenza di un diverso numero di carroattrezzi a secondo delle variate esigenze di servizio.
Le fasce orarie di servizio verranno stabilite dal Comando del Corpo di Polizia Municipale sulla base dei turni effettuati dal proprio personale.
Le rimozioni disposte dalla Polizia Municipale di Benevento ai sensi della normativa vigente (C.d.S., sequestri amministrativi o penali, fermi amministrativi, veicoli abbandonati, motivi di ordine pubblico, ecc.), saranno esperite avvalendosi del servizio della Ditta Concessionaria.
I veicoli rimossi ai sensi dell’art.159 del codice della strada, o per intralcio alla circolazione, verranno depositati nella base operativa per un periodo minimo di giorni tre, per poter poi essere trasferiti presso la depositeria del concessionario.
In tutti i casi il concessionario è da ritenersi custode, ai sensi della Legge Italiana, sin dal prelievo del veicolo e fino alla riconsegna dello stesso al proprietario dello stesso o persona legittimata al ritiro, senza alcuna responsabilità civile e penale per l’Ente Comune.
Il veicolo rimosso e affidato in custodia verrà restituito dal Concessionario all’avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da minore, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previa compilazione di verbale di restituzione, e previo pagamento delle spese di trasporto e di custodia.
La restituzione dei veicoli sottoposti a sequestri amministrativi, penali, fermi amministrativi o rimossi perché abbandonati o per motivi di ordine pubblico, ecc., verrà espressamente e formalmente disposta dalla Polizia Municipale e dovrà avvenire esclusivamente presso la depositeria del Concessionario Custode.
Art. 5 TARIFFE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI
In ossequio a quanto stabilito dal D.M. 4.9.1998 n. 401 le tariffe per la rimozione dei veicoli da applicarsi da parte del Concessionario sono individuate come di seguito:
1. |
Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t: |
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a) |
diritto di chiamata ………………………………………… |
€ 12,91; |
|
b) |
operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo……………………………………………………… |
€ 19,37; |
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c) |
indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) …………………………...… |
€/km 2,78; |
2. |
Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5t e fino a 3,5 t: |
||
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a) |
diritto di chiamata ………………………………………… |
€ 16,13; |
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b) |
operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo……………………………………………………… |
€ 32,26; |
|
c) |
indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) …………………………...… |
€/km 3,10; |
Tutte le tariffe sono da intendersi al netto di IVA al 20%.
Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe di cui al precedente punto 3., aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
E' fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal predetto decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione della depositeria.
Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:
orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste;
se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, al sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.
Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.
Le tariffe di cui ai commi precedenti sono aggiornate all’inizio di ogni anno dall’Amministrazione Comunale concedente il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all'articolo 397, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del presidente della Repubblica n. 610/1996, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 6 TARIFFE PER DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI
Il diritto di deposito e custodia dovrà essere corrisposto per ogni giorno o frazione di esso successivi alle prime 24 ore dalla rimozione.
Le tariffe da applicarsi per il deposito e la custodia dei veicoli, in assenza di regolamentazione ministeriale, sono le seguenti:
velocipedi deposito e custodia gratuita
ciclomotori e motocicli
1° giorno € 2,58;
dal 2° giorno al 30° giorno € 1,55 giornaliere
per ogni giorno successivo € 0,52;
veicoli fino a 1,5 t.
1° giorno € 8,26
dal 2° giorno al 30° giorno € 6,2 giornaliere
per ogni giorno successivo € 1,55;
veicoli da 1,5 a 3,5 t
1° giorno € 20,66
dal 2° giorno al 30° giorno € 12,91 giornaliere
per ogni giorno successivo € 5,16;
veicoli oltre 3,5 t
1° giorno € 25,82
dal 2° al 30° giorno € 20,66 giornaliere;
per ogni giorno successivo € 7,75;
Tutte le tariffe sono da intendersi al netto di IVA al 20%.
Art. 7 MODALITA’ DEL SERVIZIO
La riscossione delle somme dovute, a norma degli articoli 5 e 6, avverrà a cura del Concessionario e su apposito bollettario a ricalco numerato progressivamente in triplice copia e vidimato dal Comando di P.M.
La prima copia sarà consegnata al trasgressore, quale quietanza, la seconda copia con allegato il verbale di riconsegna verrà trasmessa al Comando di P.M. per i riscontri contabili mensili, la terza copia matrice rimarrà agli atti del Concessionario.
I bollettari dovranno essere conservati da parte del Concessionario per almeno cinque anni ed essere esibiti a personale del Corpo di P.M. per eventuali controlli .
Ai sensi dell’art. 215, 2° comma del C.d.S., sarà legittimo ritenere il veicolo finché non sia intervenuto il rimborso delle spese di rimozione.
Nell’ipotesi dell’alienazione del veicolo previsto dal 4° comma dell’art. 215 del C.d.S., da eseguirsi su disposizione del Comando del Corpo di P.M., ai sensi della normativa vigente il prezzo ricavato servirà alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se non versata, nonché delle spese di rimozione e custodia. L’eventuale residuo verrà restituito all’avente diritto.
Qualora il credito del Concessionario del servizio resti insoddisfatto, il medesimo sarà legittimato ad attuare eventuali procedure di recupero previste dalla normativa civilistica.
Art. 8 REGISTRI OBBLIGATORI
Presso il Comando di P.M., verrà istituito apposito registro numerato e vidimato, pagina per pagina, dove verranno annotate tutte le rimozioni disposte dal personale di P.M.
Analogo registro numerato e vidimato, pagina per pagina da parte della P.M., dovrà essere tenuto dal Concessionario del servizio, che, oltre alla registrazione delle rimozioni effettuate, dovrà annotare gli estremi del pagamento e dell’eventuale autorizzazione alla restituzione.
Tali registri dovranno essere conservati da parte del Concessionario per almeno cinque anni, ed essere esibiti a personale del Corpo di P.M. per eventuali controlli.
Art.9 PAGAMENTI
Delle somme pagate dai contravventori il concessionario riconoscerà al Comune, quale corrispettivo per la concessione del servizio, la percentuale pari all’aggio stabilito in sede di aggiudicazione.
La liquidazione di quanto dovuto all’Amministrazione Comunale avverrà mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo mediante versamento su conto corrente postale n. 11633823 intestato al Comune di Benevento – Corpo di Polizia Municipale – 82100 Benevento.
Sulle somme versate tardivamente, sarà dovuta dal Concessionario una indennità di mora pari al doppio dell’interesse legale corrente.
Entro il 15 di ogni mese, il Comandante del Corpo della Polizia Municipale, trasmetterà all’Ufficio Ragioneria prospetto riepilogativo degli importi degli incassi introitati dal Concessionario per il riscontro con il versamento effettuato dallo stesso.
Nell’eventualità di rimozione di veicoli per i quali non potesse essere recuperato il relativo costo per qualsiasi motivo ( provenienza furtiva, negligenza nel ritiro ecc. ), la ditta non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune.
Anche per tutte quelle rimozioni che dovessero essere eseguite su indicazioni del Comando di Polizia Municipale in occasione di contingenze straordinarie o di ordine pubblico, la ditta non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune.
Nulla sarà dovuto al Concessionario per ogni trasferimento di veicolo dalla sede operativa alla propria depositeria.
Art. 10 SPECIFICHE PER LA REDAZIONE E
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La ditta concorrente deve presentare nei termini e con le modalità specificate nel bando di gara, l’offerta economica con l’indicazione del maggior aggio percentuale complessivo sulle tariffe di cui agli artt. 5 e 6, e comunque non inferiore al 30%, riconosciuto al Comune.
Art. 11 CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA’ E
INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITA’
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione di tutto quanto in esso previsto.
In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell’espletamento del servizio e delle condizioni previste, saranno applicate le seguenti sanzioni:
per la prima inadempienza nel corso di ogni anno solare:………………………………….. sanzione pecuniaria di € 103,29;
per ogni successiva inadempienza nel corso di ogni anno solare:………………………………….. sanzione pecuniaria di € 206,58;
Il perdurare delle inadempienze potrà comportare la revoca della concessione, l’incameramento del deposito cauzionale di cui all’art.13, salvo l’obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per eventuali altri danni subiti dall’Amministrazione.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non fornisca il servizio oggetto del presente capitolato speciale nei termini previsti dallo stesso, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di giorni 10 da effettuarsi con lettera raccomandata A.R., e di richiedere alla ditta Concessionaria il risarcimento del danno, che sarà pari all’ammontare delle spese e ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente o in proprio, o a mezzo terzi, l’esatto e puntuale espletamento del servizio, oltre all’incameramento della cauzione di cui all’art. 13.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
Art.12 SUBAPPALTO – RAGGRUPPAMENTO D’IMPRESE
Non è ammesso il subappalto della fornitura secondo le disposizioni di leggi vigenti, né il raggruppamento d’imprese.
Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE
Il Concessionario è obbligato, prima di sottoscrivere il contratto, a costituire deposito cauzionale pari al 3% del valore dell’appalto, come specificato all’articolo 2 del presente capitolato, a garanzia degli obblighi che esso assumerà con la convenzione medesima.
Il deposito cauzionale potrà essere costituito in contanti effettuando il versamento presso la Tesoreria Comunale o anche mediante polizza fidejussoria o polizza assicurativa rilasciata con le modalità di cui all’art. 1 della Legge n. 348/82.
Su detto deposito l’Amministrazione potrà rivalersi in caso di inadempienza.
Il deposito sarà svincolato allo scadere della concessione.
Art. 14 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’assuntore è soggetto alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia nei riguardi del personale o soci alle dipendenze della Ditta aggiudicataria, di tutte le disposizioni e norme di legge e del C.C.N.L., nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e di tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro.
Il Concessionario si dovrà obbligare a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall’attività oggetto del servizio.
Il concessionario del servizio di rimozione deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del codice civile per un massimale non inferiore a tre miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti al punto 1. e 2. dell’art. 5, e non inferiore a cinque miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto per il punto 3. del predetto articolo.
Saranno a capo dell’assuntore le spese di contratto, bollo, registrazioni copie, di quietanza, diritti fissi di segreteria e di scritturazione.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.
L’ I.V.A. deve essere assolta da quest’ultimo.
Art. 14 ORDINI DI SERVIZIO - VIGILANZA
L’amministrazione, a mezzo del Comando di Polizia Municipale, esercita il controllo sull’osservanza dei patti richiamati nel presente capitolato e sul regolare espletamento del servizio in esso indicato.
Art. 15 VALIDITA’ DELL’OFFERTA
La ditta aggiudicataria avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta e liberarsi dall’impegno sorto a suo carico entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, senza diritto a compensi o indennità di alcun genere né al risarcimento di alcun danno.
Art. 16 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l’aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
per motivi di pubblico interesse;
in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Amministrazione;
in caso di morte dell’aggiudicatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
in caso di ritardo nell’esecuzione, oltre il termine massimo stabilito nel contratto.
L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c.. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica; in tal caso l’effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.
Art. 17 CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI
Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione delle clausole previste dal presente capitolato, che non abbiano trovato soluzione attraverso una bonaria composizione tra le parti, è competente un collegio arbitrale formato da 3 componenti nominati uno dall’Amministrazione Comunale, uno dall’assuntore ed il terzo di comune accordo tra le parti. In mancanza di accordo il terzo componente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento su richiesta della parte più solerte.
Art. 18 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.
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