SOVRAINDEBITAMENTO O ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA I, L. 3/12
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO O ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA I, L. 3/12
PER
Il sig. , c.f.
, nato a
e residente a Roma
, di professione IMPIEGATO rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Xxxxxx Xxxxxxxxx
c.f. SLLFNC50H13C444M pec xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ed Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx c.f. SLLNCM84C16H501R pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx con studio in Roma, V.le delle Medaglie d’Oro n. 157, ed ivi elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, giusta procura allegata al fascicolo telematico da intendersi posta in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni/notificazioni di legge al n. fax. 0000000000 ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Parte istante
*****
PREMESSO CHE
1. L’istante si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di
cui all’art 6 comma 2 lettera c) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
2. Sussistono per l’istante i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 della Legge
n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
-non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
-non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
-ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale;
-su richiesta dell’odierno istante, l'Organismo Composizione della Crisi presso l’Ordine dei Commercialisti di Roma nominava quali Gestori della crisi, ai sensi del comma
9 dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, il DOTT DI XXXXXXX XXXXXXXX con studio in ROMA, in XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 00, tel/fax n. , indirizzo pec: xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, e la xxxx.xxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx.
*****
i) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni/esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.
3. L’istante ha svolto la professione di architetto in modo continuativo e strutturato dal 1983 al 2012.
4. Nel 2001, dopo i primi anni di condivisione dei locali con altri professionisti, avviava il proprio studio professionale in completa autonomia, e assumeva due dipendenti (segretaria e disegnatrice) oltre a due architetti retribuiti in regime di partita iva.
5. Nei primi anni duemila, assumeva incarichi professionali da società multinazionali, quali:
(ex.
, nonché da vari Istituti di Credito
), con conseguente
incremento di fatturato.
Nel 2005 veniva incaricato dal
6.
della
progettazione del
; struttura di rilievo nazionale con all’interno la sede dell’Ente, un palazzetto dello sport, oltre a piscina,
uffici, spogliatoi, bar, ristorante e attività sportive esterne (pista di atletica, campi da tennis, campi da calcio a 5, campo da calcio a 11).
7. Tuttavia, a causa del valore dimensionale del progetto -che non permetteva di dedicarsi ad altra clientela-, sia per le lungaggini burocratiche a questo connesse, tale impegno segnerà negativamente la carriera professionale dell’istante.
8. Invero, a fronte dell’incarico di progettazione conferito nel 2005, all’istante
verranno corrisposti i primi pagamenti solo nell’anno 2008, con saldo finale avvenuto nel 2012.
9. L’opera subirà infatti numerosi ritardi anche a causa delle richieste inoltrate dall’Amministrazione tese alla realizzazione di
lotti di
cui
, che, interessando i all’impianto ,
determinarono la necessità di modifiche sostanziali al progetto.
10. Notoriamente, tale progetto venne poi abbandonato in favore dell’odierno
, estraneo ai lotti in
questione.
11. A ciò si aggiunga la necessità di aggiornare i progetti in considerazione delle novità legislative in materia edilizia introdotte a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009.
12. I ritardi amministrativi sopra descritti causavano all’istante una sovra-esposizione patrimoniale non prevedibile, ciò che determinava, da un lato, continue istanze di rateizzazioni fiscali e, dall’altro, un forte indebitamento personale.
13. Contestualmente, l’istante pativa rilevanti problematiche di salute culminate con la necessità di sottoporsi ad importanti interventi cardio-chirurgici e conseguente sostanziale diminuzione dell’attività professionale.
14. Nel dicembre 2012, e non potendo contare sulle entrate necessarie ai fini del rispetto dei piani rateali assunti, l’istante decideva
di chiudere il proprio studio professionale, oramai improduttivo, convertendolo in abitazione principale.
a. Successivamente, con decorrenza 1 gennaio 2013, lo stesso veniva assunto quale
lavoratore dipendente presso il
15. Pertanto, dall’anno 2013 e sino al 2017 l’attività professionale svolta dall’istante assumeva un ruolo del tutto occasionale, priva di una struttura stabile, e direttamente collegata alle necessità del
, ciò che
risulta dagli estratti conto allegati a margine della relazione di OCC, ove emerge la presenza di sporadici incassi di natura professionale sino all’anno 2017, comunque riguardanti associazioni sportive collegate,
direttamente o indirettamente, al
.
16. Dal 2017, e sino ad oggi, l’istante non ha più svolto attività professionale nemmeno in forma occasionale.
*****
ii) situazione familiare, economica e patrimoniale.
17. Con decorrenza 1 gennaio 2013 l’istante è stato assunto quale dipendente a tempo indeterminato dal
.
18. Ad oggi, percepisce un reddito netto, gravato da trattenuta del quinto operata dall’Amministrazione finanziaria e ritenute a favore del datore di lavoro, pari ad euro
2.796,01 mensili come risulta dall’ultima busta paga (maggio 2022).
19. Il nucleo familiare dell’istante è composto da sé medesimo, dalla moglie (in regime di separazione dei beni) e dal figlio maggiorenne.
20. La residenza familiare è ubicata nell’immobile di proprietà dell’istante sito in Roma, , gravato da ipoteca di primo grado a garanzia di un mutuo fondiario acceso nel 2007 per euro 209.000,00; con somme utilizzate per l’estinzione del mutuo acceso all’atto di acquisto dell’immobile in data 1.12.1998 e per recupero edilizio dello stesso.
21. I redditi percepiti quale lavoratore dipendente non hanno più consentito all’istante di onorare i debiti contratti, in particolare con l’erario, con la Cassa Architetti e, parzialmente, anche con l’Istituto di Credito mutuante.
22. Le spese fisse dell’istante, al netto delle contribuzioni degli altri familiari, possono essere quantificate come segue:
-rata di mutuo- | -euro 1.461,97- |
-utenze- | -euro 150,00 ca- |
-oneri condominiali- | -euro 35,00 ca- |
-mantenimento figlio maggiorenne- | -euro 500,00- |
-vitto e spese personali - | - euro 500,00 ca- |
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iii) segue. Situazione patrimoniale. Attività/passività
23. Negli ultimi cinque anni l’istante non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;
24. La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l’ausilio dei professionisti incaricati evidenzia le seguenti poste:
ATTIVO
Valore stimato patrimonio immobiliare:
-€.285.000,00
Valore stimato patrimonio mobiliare:
-€.1.800,00 ca
Totale attivo:
-€.286.800,00 ca
PASSIVO
-Debito erariale, Agenzia Entrate Riscossione: Euro 711.804,03
-Debito previdenziale, INARCASSA: 128.828,80
-Debito da Mutuo ipotecario: 140.736,89
-INPS 2.941,54
Totale passivo:
-€. 984.311,26
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iv) sull’ammissibilità del piano del consumatore
25. Sussistono nel caso di specie i requisiti previsti dalla L. 3/2012 per l’accesso al piano del consumatore.
26. L’esposizione debitoria dell’istante è di natura promiscua. Da un lato riguarda tributi e contributi previdenziali dovuti in ragione dell’attività professionale svolta sino all’anno 2012, e quindi non attuale; dall’altro lato è presente un debito per rifinanziamento mutuo prima casa.
27. Xxxxxx, come noto, la definizione di consumatore di cui alla disciplina dell’esdebitazione è attualmente oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale non potendosi rigidamente includere nei canoni definitori di cui al Codice del Consumo per ratio legis del tutto difformi.
28. Sul punto la Corte di Legittimità, con la nota sentenza n. 1869/2016, si è infatti interrogata sulla possibilità di “accesso al piano del consumatore anche da parte di soggetti che si trascinino siffatti debiti, contratti in una qualità - poi dismessa o almeno non produttiva di debiti così caratteristici - di imprenditori o professionisti” ed ha ritenuto “che la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato ne' imprenditore ne' professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione
dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla Legge n. 3 del 2012
- ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività” esprimendo così il seguente principio di diritto: “ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in se' e per se' ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purchè non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attivita' di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'articolo 6, comma 2, lettera b), una specifica qualita' della sua insolvenza finale, in essa cioe' non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attivita' ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della piu' ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalita' sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attivita' d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali
debiti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettivita' solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla Legge n. 3 del 2012, articolo 12 bis, comma 3”.
29. In altre parole, con la richiamata sentenza, il Giudice di legittimità ha chiarito che l’accesso al piano del consumatore è concesso a:
- Colui che non sia mai stato imprenditore o professionista;
- Colui che lo sia stato in passato e non lo sia al momento del deposito della domanda;
- Colui che lo sia ancora, ma senza debiti attuali derivanti da tale attività di impresa o professionale.
30. Nel caso di cui occupa, i debiti contratti ed afferenti l’attività professionale di architetto non possono essere in alcun modo considerati attuali dato che lo stesso non esercita più la libera professione in modo continuativo e strutturato sin dall’anno 2012 e non ha più assunto incarichi di natura professionale sin dal 2017.
31. A ciò si aggiunga che tali debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale sono risalenti nel tempo e, come attestato dal Gestore della Crisi, riguardano principalmente le annualità 2010, 2011 e 2012, ciò che coincide con la crisi dello
studio professionale e la chiusura dell’attività.
32. A tali debiti si aggiunge il mutuo fondiario garantito da ipoteca sull’abitazione principale contratto in data 27.07.2007, frutto di rifinanziamento del mutuo acceso in data 1.12.1998 per l’acquisto di detta abitazione.
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A fronte di tali esposizioni l’istante avanza la seguente ipotesi di
V)PIANO DEL CONSUMATORE
La proposta di seguito formulata prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito indicati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito, mediante il
pagamento degli | stessi | in percentuali |
differenti: A. Pagamento del | 100% | del creditore |
ipotecario, mediante:
- versamento delle rate di mutuo ad oggi inevase previa autorizzazione del Giudice adito ex art. 8 comma 1-ter L. 3/2012 così come introdotto dalla L. n. 176/2020;
- rimborso delle rate a scadere come da piano di ammortamento;
B. Versamento della somma di euro 40.000,00(=quarantamila/00) mediante
finanza | nuova | messa | a | disposizione | dal |
coniuge | sig.ra | (che |
sottoscrive a tal fine la proposta ex art. 8 comma 2 L.3/2012) da versarsi in un’unica soluzione all’omologa del piano;
C. Versamento dell’ulteriore somma di euro 1.200,00 mensili per la durata di 48 mesi (di cui euro 600,00 mensili a valere sulla propria retribuzione e 600,00 garantiti dal coniuge, che sottoscrive a tal fine la proposta ex art. 8 comma 2 L.3/2012) e così per un totale di ulteriori euro57.600,0(=cinquantasettemilaseicento/ 00);
D. Per un totale complessivo della proposta pari ad euro 238.336,98, S.E.& O., e/o differenze delle rate di mutuo evase e/o inevase al momento dell’apertura della procedura.
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E così, i creditori saranno soddisfatti con le seguenti percentuali e condizioni:
Totale credito | Percentuale di soddisfazione | Modalità di pagamento | |
creditore ipotecario immobiliare (UNICREDIT) | euro 140.736,98 | -100%- | Euro 12.078,62 all’approvazione del piano; Residuo come da piano di ammortamento; |
crediti prededucibili (oneri OCC) | Euro 24.554,00 | -100%- | All’approvazione del piano; |
creditore privilegiato mobiliare – | Euro 711.804,03 | -8,659%- -Euro 73.046,00 - | 1-Euro 4.036,00 all’approvazione del piano; |
(Agenzia delle Entrate Riscossione ) | 2-Euro 57.600,00 in quarantotto rate mensili da Euro 1.200,00 entro il 27 di ogni mese a partire dal mese successivo all’omologa; | ||
creditore privilegiato mobiliare – (Inarcassa) | Euro 128.828,80 | -8,659- -Euro 11.155,29- | All’approvazione del piano |
creditore privilegiato mobiliare – (Inps) | Euro 2.941,54 | -8,659%- Euro 254,71 | All’approvazione del piano |
Totale proposta | 238.336,98 S.E.& O. e/o differenze delle rate di mutuo evase e/o inevase al momento dell’apertura della procedura |
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VI) Accordo di ristrutturazione del debito In via subordinata, ed in denegata ipotesi di ammissibilità del piano del consumatore, si chiede omologare la suddetta proposta, alle stesse condizioni, in termini di accordo con i creditori ex art. 7 e ss. L. 3/2012. Invero, l’antescritta proposta risulta soddisfare anche i requisiti previsti per la procedura di accordo con i creditori.
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VII) Sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria
La proposta (pari a complessivi euro 238.336,98 S.E.& O. e/o differenze delle rate di mutuo evase e/o inevase al momento dell’apertura della procedura), comunque non soggetta a valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria per il piano del consumatore ai sensi del novellato art. 9 comma 3-bis L. 3/2012, risulta vantaggiosa, come da attestazione dell’OCC, per i creditori privilegiati ex art. 7 commi
1 e 1bis rispetto alla liquidazione del patrimonio (che si ridurrebbe nella mera vendita dell’abitazione principale e nella messa a disposizione della quota disponibile dello stipendio).
In tal senso, il valore stimato dell’immobile, adibito ad abitazione principale e gravato da ipoteca di primo grado in favore di Unicredit spa, è pari ad euro 285.000,00(=duecentottantacinquemila/00) ed in caso di liquidazione del patrimonio dovrà
essere oggetto di procedura competitiva ex art. 14 novies comma 2 l. 3/2012.
Ne consegue che, considerate le decurtazioni di legge in caso di procedura esecutiva nonchè le spese e gli oneri di liquidazione, è ragionevole ritenere che il valore di realizzo non possa raggiungere il valore della proposta; di conseguenza, i creditori privilegiati non ipotecari non potrebbero comunque vedere migliorate le proprie pretese in caso di liquidazione del patrimonio.
Più in particolare, pare opportuno sottolineare che, come da indagini di Banca d’Italia sulle procedure esecutive immobiliari1, la durata media delle procedure esecutive immobiliari è per le regioni del centro Italia pari a 68 mesi e che il numero medio degli esperimenti di vendita è di 2,73, per cui la vendita si ha solitamente non prima del terzo tentativo con conseguente aggravio di costi e con una decurtazione media rilevata tra il 2016 ed il 2018 compresa tra il 42 ed il 56% rispetto al prezzo di mercato.2
Nel caso di specie, in via prudenziale, considerata un’ipotetica vendita al secondo esperimento, il valore immobiliare deve essere decurtato del 25%, per un prezzo di vendita pari ad Euro 213.750,00.
In ipotesi liquidatoria va altresì considerata la quota disponibile dello stipendio nei successivi 48 mesi, indicata
1 Banca D’Italia, “Le procedure esecutive immobiliari: il funzionamento e gli effetti delle recenti riforme” in Questioni di Economia e Finanza, n. 448 Luglio 2018.
2 Banca d’Italia, “Esecuzioni immobiliari e prezzi delle case” in Temi di Discussione, n. 1325 Marzo 2021.
dall’OCC nella somma complessiva di euro 24.000,00.
E così per un totale ricavabile in ipotesi liquidatoria di Euro 237.750,00.
A ciò devono tuttavia aggiungersi, come sottolineato dall’OCC, gli oneri di liquidazione che, ai sensi del d.m. 202/2014, possono quantificarsi in non meno di euro 16.201,78.
E’ pertanto di tutta evidenza che il totale generale effettivamente ricavabile in sede di liquidazione del patrimonio sarebbe pari a non più di euro 221.548,22, ciò che rende la proposta del tutto conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Ciò senza contare che con le modifiche introdotte con l’art. 8 comma 1-ter L. n. 176/2020 la salvaguardia dell’abitazione principale assurge a parametro prevalente rispetto alle legittime aspettative dei creditori.
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Tanto premesso e considerato l’istante, come in epigrafe rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato,
CHIEDE
“Che l’Xxx.xx Giudice adito, previa ogni declaratoria di rito, Voglia, per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento:
-In via principale, omologare il piano del consumatore alle condizioni di cui al presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis della legge n.3/2012;
-In via subordinata, in denegata ipotesi di ammissibilità e/o approvazione del piano del consumatore, ed espletati gli incombenti di procedura, omologare la suddetta proposta in termini di accordo con i creditori ex art. 7 e ss. L. 3/2012. Con riserva di invocare, in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze, la procedura di liquidazione;
-In ogni caso, ordinare la sospensione di tutte le procedure esecutive in essere disponendo altresì il divieto di avvio di procedure esecutive.”
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Si allegano i seguenti documenti:
-Relazione di OCC con relativi allegati.
-Certificazioni procedure esecutive immobiliari e mobiliari.
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Trattandosi di procedura ex L.3/2012 è dovuto un contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00.
***** Roma lì, 10 luglio 2022
Avv. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx