Condizioni generali di acquisto della TechnoAlpin Austria GmbH, con sede in 6111 Volders – Austria (di seguito: TechnoAlpin)
Condizioni generali di acquisto della TechnoAlpin Austria GmbH, con sede in 6111 Volders – Austria (di seguito: TechnoAlpin)
1) CONDIZIONI GENERALI – CAMPO DI APPLICAZIONE
L'acquisto avviene secondo le presenti condizioni generali di acquisto, che si applicano di comune accordo tra acquirente (di seguito denominato "Tech- noAlpin") e fornitore e che prevarranno su eventuali altri accordi del fornitore, salvo diverso accordo scritto con TechnoAlpin.
2) ORDINE
Sono considerati vincolanti solo gli ordini compilati su modulo stampato provvisto dei riferimenti dell'ordine. Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. I prezzi si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto e, salvo accordi diversi, comprensivi di imballaggio e trasporto fino al luogo di adempimento.
3) ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il fornitore è interamente responsabile della qualità dei prodotti forniti, che devono soddisfare tutti i requisiti indicati nell'ordine. Salvo diversa dichiarazione, i prodotti forniti devono corrispondere alla prassi professionale vigente al momento dell'ordine e allo stato attuale della tecnica. TechnoAlpin si riserva il diritto di verificare in qualunque momento l'adempimento della fornitura oggetto dell'ordine attraverso un suo rappresentante presso la sede di produzione o negli stabilimenti del fornitore, dei suoi subfornitori autorizzati ovvero in loco.
TechnoAlpin effettua periodicamente la valutazione dei propri fornitori esaminando parametri quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni, tempi di consegna, conformità in termini di qualità e quantità della fornitura, gestione dei reclami. Prima dell'emissione di ogni nuovo ordine TechnoAlpin esamina lo stato della qualifica dei fornitori, come criterio discriminante nella scelta dello stesso.
4) QUALITÀ DEI PRODOTTI FORNITI
Il fornitore è interamente responsabile della qualità dei prodotti forniti e deve garantirne la conformità effettuando gli opportuni controlli con strumentazione adeguata e tarata e fornendo i certificati di prova eventualmente richiesti nella documentazione tecnica trasmessa da TechnoAlpin. Nel caso di fornitura di nuovi articoli Technoalpin applica una procedura di accettazione dei campioni iniziali, prima della produzione in serie. Tale procedura prevede la verifica da parte del fornitore di tutte le specifiche tecniche e prescrizioni riportate nella documentazione, fra cui a titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo il materiale e le proprietà meccaniche. Solo dopo l’approvazione del campione da parte di TechnoAlpin il fornitore è autorizzato alla produzione in serie.
AUTORIZZAZIONE DELLA DEVIAZIONE: Se prima della consegna il fornitore si accorge che gli articoli prodotti si discostano dalle specifiche richieste da TechnoAlpin, può richiedere che venga approvata la fornitura in deroga. TechnoAlpin verifica l’entità dello scostamento e, nel caso in cui tale scostamento non influisca negativamente sulla fruibilità e sulla funzionalità dell’articolo e non comporti costi aggiuntivi di rilavorazione per TechnoAlpin, può autorizzarne la consegna. Se il fornitore ottiene l’autorizzazione potrà procedere alla consegna della merce, allegando l’autorizzazione scritta al documento di trasporto.
5) DOCUMENTAZIONE E NORMATIVE
È responsabilità del fornitore verificare che le forniture siano conformi alle direttive UE vigenti a cui sono soggette (ad es. Direttiva sulle Attrezzature a Pressione 2014/68/UE, Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e Direttiva 2014/30/UE sulla Compatibilità elettromagnetica), alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza. Il rispetto delle suddette direttive impone la predisposizione della Dichiarazione di conformità UE, della marcatura CE e del manuale d'uso. Il fornitore di sostanze chimiche o preparati è tenuto trasmettere a TechnoAlpin una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'Articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La scheda di dati di sicurezza deve indicare la persona responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato, il suo indirizzo completo, nonché il numero di telefono e l'indirizzo email. Le schede dati di sicurezza devono essere consegnate o inviate su supporto informatico contestualmente all’ingresso dei beni nell'Unità Produttiva.
6) SUBFORNITORI
Salvo previa autorizzazione scritta di TechnoAlpin, il fornitore non può delegare l'evasione dell'ordine, né integralmente né parzialmente, a un subfornitore. Nel caso in cui tale approvazione venga concessa da TechnoAlpin, il fornitore è tenuto a riferire ai subfornitori tutte le normative, in primo luogo quelle relative alla qualità dei materiali.
Fermo restando quanto sopra, il fornitore si assume nei confronti di TechnoAlpin la totale responsabilità dell'esecuzione di ordini delegati a subfornitori.
7) GARANZIA
Salvo accordi diversi o indicazione divergente di TechnoAlpin sull'ordine, la fornitura è garantita per un periodo di 24 mesi a partire dal collaudo del nostro impianto. Durante l'intero periodo di garanzia, il fornitore è tenuto a riparare o sostituire immediatamente e a proprie spese ogni fornitura difettosa in loco, nella misura in cui si tratti di un difetto dei materiali, di fabbricazione o di costruzione. Se il fornitore non prende provvedimenti entro cinque giorni dalla richiesta di TechnoAlpin, quest'ultima può predisporre la risoluzione del problema. Tutti i costi derivanti saranno addebitati al fornitore. Tutte le forniture sottoposte a riparazione sono coperte da un nuovo periodo di garanzia, corrispondente alla garanzia dell'ordine originario. Ferme restando le condizioni sopra descritte, in caso di vizio occulto, il fornitore è vincolato alla garanzia legale.
8) RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
In caso di danni ai prodotti, il fornitore manleva TechnoAlpin da qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di terzi. I costi derivanti (ad es. interventi di ritiro) devono essere sostenuti interamente dal fornitore. Fatto salvo ciò, restano valide le altre rivendicazioni di legge. Il fornitore si impegna a contrarre un'adeguata polizza assicurativa per il prodotto, valida per l'intero periodo di validità contrattuale, compreso il periodo di garanzia. TechnoAlpin può richiedere in qualunque momento al fornitore una copia del contratto assicurativo valido.
9) TEMPI DI CONSEGNA E PENALI CONTRATTUALI
Con l'eccezione di giustificati casi di forza maggiore, accettati anche da TechnoAlpin come tali, TechnoAlpin si riserva il diritto di annullare l'ordine nel caso in cui non possa essere rispettato il relativo termine di evasione. Salvo accordi diversi, in caso di ritardo di consegna sulla data indicata nell'ordine, il fornitore si impegna a corrispondere una penale contrattuale pari al 2% del valore totale della fornitura per ogni settimana di ritardo conclusa o iniziata. Detta penale è soggetta a un limite massimo pari al 10% del valore totale dell'ordine.
Le penali contrattuali sono applicabili indipendentemente da altre misure, in modo particolare in caso di annullamento o di richieste di risarcimento danni risultanti dall'esecuzione dell'ordine. In nessun caso le penali contrattuali possono essere considerate un risarcimento contrattuale per danni subiti da Tech- noAlpin che rientrano nelle responsabilità del fornitore.
10) IMBALLAGGIO
Tutte le forniture di prodotti ordinati che prevedono un imballaggio devono essere predisposte in modo tale che il corriere non possa sottrarsi alla propria responsabilità a fronte di un imballaggio inadeguato. Una dichiarazione di esclusione di responsabilità in tal senso può, in ogni caso, avvenire esclusivamente sotto la responsabilità del fornitore.
11) RICAMBI
Il fornitore è tenuto a fornire pezzi di ricambio per un periodo minimo di 10 anni. Nel caso in cui il fornitore sospenda la produzione dei pezzi di ricambio, quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione a TechnoAlpin con un preavviso di 6 mesi, in modo da consentire un'ultima ordinazione.
12) TRASPORTO
Ogni fornitura deve essere trasportata al luogo di consegna conformemente alle condizioni indicate nell'ordine. Ogni fornitura deve essere documentata tramite emissione di bolla di consegna in duplice copia. Una copia della bolla di consegna accompagna la fornitura, la seconda copia viene spedita per
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posta ordinaria.
La bolla di consegna contiene la descrizione della fornitura conformemente all'ordine e deve riportare il riferimento completo di TechnoAlpin. La bolla di consegna deve essere trasmessa a TechnoAlpin il giorno dell'avvenuta spedizione. TechnoAlpin non si assume alcuna responsabilità per merce respinta o non conforme. Il passaggio del rischio dal fornitore a TechnoAlpin avviene nel luogo di adempimento, conformemente all'ordine.
Solo il personale di TechnoAlpin è autorizzato a prendere in consegna la merce, salvo nel caso in cui tale incarico sia stato delegato ad altra persona autorizzata. L'incaricato del ricevimento deve annotare sulla bolla di consegna l'accettazione con riserva e informarne il fornitore entro un termine previsto. Salvo accordi diversi, le spese di trasporto sono a carico del fornitore. È responsabilità del fornitore organizzare il trasporto e comunicare a TechnoAlpin data e ora di consegna. Salvo accordi diversi, la consegna viene eseguita a rischio del fornitore, anche se questo non sostiene le spese di trasporto. Il fornitore si impegna quindi a stipulare una polizza assicurativa per la merce trasportata.
13) FATTURAZIONE
La fattura deve riportare la descrizione della merce fornita conformemente al modulo d'ordine e il riferimento completo di TechnoAlpin. Si accettano fatture parziali solo previa autorizzazione scritta.
TechnoAlpin dispone i pagamenti a inizio o a metà del mese. Se il giorno del pagamento coincide con un sabato, una domenica o un altro giorno festivo, i debiti commerciali vengono anticipati al giorno immediatamente precedente o posticipati al giorno immediatamente successivo. In caso di fornitura difettosa, TechnoAlpin ha diritto a sospendere i pagamenti fino al chiarimento dei fatti.
A fronte di una fornitura difettosa, TechnoAlpin effettua un'accurata analisi dei costi della non conformità, valutandone l'addebito al fornitore. TechnoAlpin è altresì autorizzata ad addebitare una somma forfettaria per le spese di gestione (ad es. notifica di reclamo, bolle di consegna, ecc.) pari a EUR 150,00 (in lettere: centocinquanta/00) per ogni inconveniente subito.
14) RECLAMI E NON CONFORMITÀ
In caso di fornitura difettosa, TechnoAlpin apre una procedura di reclamo al fornitore. Se i reclami sorgono dopo la consegna della merce, il fornitore deve mettere in atto tutte le azioni necessarie per rimediare al reclamo e ridurre al minimo i danni. Utilizzando la modulistica elaborata secondo la metodologia "8D Problem solving" il fornitore deve informare tempestivamente per iscritto TechnoAlpin di tutte le misure immediate adottate e successivamente effettuare l'analisi delle cause, stabilire le azioni correttive da introdurre e valutarne l’efficacia. Il rapporto 3D deve essere completato e inviato a TechnoAlpin entro 48 ore, il rapporto 8D entro 30 giorni. TechnoAlpin si rende disponibile a collaborare con il fornitore per la compilazione della modulistica. L'obiettivo di questa procedura è quello di trattare i reclami nel più breve tempo possibile per garantire la capacità di consegna.
15) CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I prezzi dell'ordine si intendono fissi e vincolanti fino all'adempimento definitivo degli obblighi del fornitore. Scadenze e accordi di pagamento, compresi eventuali sconti, sono contenuti nelle condizioni di pagamento riportate sul modulo d'ordine. La data di pagamento non influisce in alcun modo sui diritti di denuncia dei vizi e di garanzia per difetti spettanti a TechnoAlpin.
16) SEGRETEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ DI XXXXX
Nell'ambito del presente contratto, il fornitore si impegna a mantenere segrete e a non divulgare a terzi tutte le informazioni ricevute verbalmente e per iscritto da TechnoAlpin. L'obbligo di segretezza rimane valido anche oltre la cessazione del contratto per un periodo di 5 anni.
Tutti i documenti di TechnoAlpin non possono essere duplicati, inoltrati o utilizzati da terzi senza previa autorizzazione scritta. Il fornitore garantisce che nessun diritto di proprietà intellettuale (compresi i diritti appartenenti a terzi) è violato dalla fornitura dei beni o dall'esecuzione dei servizi da parte del fornitore o dall'uso dei beni o servizi. Il fornitore è tenuto a manlevare TechnoAlpin da qualsiasi rivendicazione di terzi correlata alla fornitura, con particolare riferimento a brevetti, licenze, marchi di fabbrica, modelli di utilità registrati, ecc.
17) PUBBLICITÀ
L'utilizzo dell'ordine per scopi pubblicitari diretti o indiretti non è consentito senza nostra previa autorizzazione scritta. In caso di autorizzazione concessa, il fornitore si impegna a rispettare le forme di pubblicità e ulteriori disposizioni relative a lui imposte.
18) TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
Il trasferimento di proprietà della fornitura diviene effettivo al momento della consegna, a condizione che la fornitura corrisponda alle caratteristiche indicate nell'ordine. Le clausole di riserva della proprietà del fornitore sono accettate solo in casi specifici e richiedono previa ed esplicita autorizzazione scritta da parte di TechnoAlpin.
19) RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE
Il fornitore è responsabile nei confronti di TechnoAlpin e di terzi in caso di danni patrimoniali, a persone o cose, causati dal proprio comportamento o dal comportamento dei propri subfornitori. A tal riguardo, il fornitore dispone di una polizza assicurativa RCT con somma minima assicurata pari a Euro 4.000.000,00 (in lettere: quattro milioni/00), a copertura di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi, comprese le obbligazioni di TechnoAlpin, valida per tutti i danneggiamenti e i danni patrimoniali e alle cose derivanti e conseguenti all'esercizio dell'attività professionale, che nel contempo manleva TechnoAlpin da qualsiasi pretesa.
Il fornitore si impegna a imporre a tutti i subfornitori gli stessi obblighi conformemente all'assicurazione di Responsabilità civile verso terzi. Il fornitore è tenuto ad allegare alla conferma d'ordine una copia di ogni documento, a comprova dell'esistenza e del mantenimento della polizza sopra richiesta. Se il fornitore omette di stipulare un'assicurazione corrispondente, ciò rappresenta un motivo valido per differire il pagamento delle fatture del fornitore ovvero annullare l'ordine, senza peraltro esonerare il fornitore da tutte le conseguenze di legge.
20) ANNULLAMENTO, RECESSO, DISDETTA DEL CONTRATTO
TechnoAlpin si riserva il diritto di sospendere in qualunque momento l'esecuzione dell'ordine. In tal caso, è necessario addivenire a un accordo sull'indennizzo spettante al fornitore, che si conviene non possa essere superiore alle spese aggiuntive risultanti da tale sospensione.
TechnoAlpin si riserva altresì il diritto di disdire parzialmente o totalmente l'ordine nel caso in cui il fornitore non rispetti gli impegni assunti ovvero non vi provveda a seguito di richiesta formale. Nel caso in cui TechnoAlpin si veda costretta, per cause di forza maggiore o situazioni determinate dal cliente, ad annullare l'intero ordine o parte di esso, verrà concesso un indennizzo massimo pari alle spese sostenute dal fornitore per tale ordine fino al momento dell'annullamento. Verranno considerate nel calcolo le eventuali rate già pagate.
21) PRIORITÀ DEI DOCUMENTI
In caso di conflitto tra i documenti contrattuali, si applica il seguente ordine di precedenza: modulo d'ordine e specifiche tecniche, condizioni generali d'acquisto, offerta del fornitore.
22) LUOGO DI ADEMPIMENTO, DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il luogo di adempimento è la sede di TechnoAlpin Austria GmbH a Volders ovvero il luogo di adempimento indicato da TechnoAlpin nell'ordine. Tutti gli ordini di TechnoAlpin sono soggetti al diritto austriaco, ad eccezione della Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). Il tribunale di Hall (i.T.) è stato eletto come unico foro competente in caso di controversie relative a interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente contratto.
Volders, 09/01/2020