TRA
Rep. n. del
ACCORDO CONTRATTUALE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ORA CON NOI” PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE NELLA COMUNITA’ ALLOGGIO PROTETTA “XXXX XXXXXXXXX” XX XXXXX X XXXXXXX - XXXXXXXXX (XXXXXXX) PERIODO VALIDITA’ DAL AL _
TRA
L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Xxxxxxx, X.xx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, codice fiscale e partita IVA 06593810481, di seguito denominata "AUSL", rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, autorizzata alla stipula con la deliberazione del Direttore Generale n. del 2020, domiciliata per la carica presso la suddetta azienda, la quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli della AUSL;
La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 000, codice fiscale e partita IVA , di seguito denominata "SdS", rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato
per la carica presso la stessa SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore;
E
La Fondazione di partecipazione “Ora con Noi Onlus” di seguito denominata “Struttura”, con sede legale in (Firenze) Via ,
Partita IVA _, nella persona del suo Legale
Rappresentante _ , nato a
il _ , C.F. _, domiciliato per la carica presso la sede della Società quale soggetto proprietario e gestore della Comunità Alloggio Protetta “Casa Humanitas” ubicata in Badia a Settimo - Scandicci (FI),Via dell’Orto, 9.
RICHIAMATI
- il decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’articolo 8-ter (“Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”);
- la legge n. 328/2000 (“Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”) e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”);
- la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii. (“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”), e, in particolare, l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la
programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii.(“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
- la legge regionale n. 82/2009 (“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”), così come modificata dalla legge regionale
n. 1/2020 (“Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009”);
- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2019, che nelriaffermare la titolarità delle SdSe delle AUSL nell’individuazione dei bisogni dei cittadini e dellaprogrammazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private e i professionisti sono ammessi a operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 86/R dell’11 agosto 2020(“Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”), che abroga il precedente Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29/R del 3 marzo 2010;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 9 gennaio 2018(“Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41”);
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50/R dell’11 settembre 2018 (“Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R”);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 466/2001, avente per oggetto l’accordo per le Residenze assistenziali per Disabili (RSD) e Comunità Alloggio Protette (CAP) per disabili;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 776/2008 (“Approvazione accordo tra Regione Toscana, Aziende USL e Coordinamento Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010”);
-la deliberazione della Giunta Regionale n. 504/2017 di recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1449/2017, sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità e del progetto di vita;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1476/2018 (“Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”);
- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il Codice nazionale di cui al decreto legislativo n. 196/2003, modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli
obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;
PREMESSO
- che la Struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come Comunità Alloggio Protetta (CAP)ai sensi della vigente normativa regionale, rilasciata dal Comune di Scandicci (FI) con Provvedimento dirigenziale n. 16256 del 2 aprile 2019, per n. 10posti residenziali, nonché dell’accreditamento, ai sensi della legge regionale n. 82/2009, rilasciato dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con il provvedimento del Direttore n. 200/2019, rettificato con il provvedimento del Direttore n. 3/2020;
- che, in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato preso atto che la Struttura è in grado di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza e alla collocazione territoriale;
- che la AUSL e la SdS valutano quindi necessario, in relazione alle esigenze socio-sanitarie emerse dalla programmazione territoriale di riferimento avvalersi della Struttura per le prestazioni oggetto di accordo;
- che la Struttura si rende disponibile a garantire l’offerta della propria collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente accordo;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale e ne costituiscono il primo patto.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono oggetto del presente accordole seguenti prestazioni quantitativamente sotto indicate, riferite all’attuale capacità ricettiva della struttura, per come stabilita dagli atti autorizzativi in essere:
- accoglienza di persone adulte con disabilità stabilizzata, prevalentemente non in situazione di gravità, e riconoscimento di situazione di handicap, che, al termine del percorso assistenziale riabilitativo non sono in grado di rientrare al proprio domicilio e che necessitano di assistenza temporanea o continuativa volta a supportare le parziali capacità di autonomia e di autogestione, relazionali, sociali e di inserimento lavorativo;
- accoglienza di persone adulte con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare (Dopo di noi).
Non è garantito da parte della AUSL e della SdS il totale utilizzo della capacità ricettiva della struttura. Eventuali richieste di accoglienza di persone non residenti nel territorio della Zona Distretto Fiorentina Nord Ovest devono comunque essere previamente comunicate alla SdS.
ART. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA
La Struttura s'impegna a:
- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento vigente, anche in caso di cessione di azienda o di
ramo di azienda a terzi;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo a cui sia affidata, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura);
- rispettare tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per gli operatori impiegati nella gestione del servizio;
- garantire la figura di un Direttore/Responsabile (art. 7 del Regolamento n. 2/R del 3 marzo 2010, e ss.mm.ii.) per un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti alle personeospitate ai sensi del presente accordo. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per le persone ospitate e i loro familiari e per i competenti servizi sociosanitari che le hanno in carico. Il nominativo del Direttore deve essere comunicato via PEC alla AUSL e alla SdSprima dell’avvio dell’accordo con le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti;
- garantire che le rette da applicare siano comprensive di tutte le prestazioni richieste dal presente accordo e dalla normativa di riferimento;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possano accadere all'interno della struttura:
- garantire una copertura media mensile di ore di assistenza di base alle persone ospitate, riabilitative/educative, specialistiche e infermieristiche, calcolata sul monte orario annuale previsto dalla normativa regionale proporzionato al numero di posti letto previsti dall’autorizzazione al funzionamento e rapportato alle 12 mensilità.
ART. 4 – MODALITA’ DI AMMISSIONE
L'ammissione alla Strutturadeve essere autorizzata dalla AUSL e dalla SdS sulla base di un Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) definito dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) della Zona Distretto di residenza della persona interessata secondo le indicazioni regionali.
A seguito dell’autorizzazione all’accesso alla persona interessata (o a chi ne ha la rappresentanza giuridica) è rilasciata apposito titolo d’acquisto/impegnativa nel quale viene indicata la struttura assegnata, il periodo di accoglienza autorizzato e l’importo della quota sanitaria e di quella quota sociale (a sua volta distinta tra la quota posta a carico della persona ospitata e il contributo economico integrativo eventualmente riconosciuto dalla SdS).
La permanenza della persona ospitata presso la Struttura oltre il periodo di accoglienza indicato nell’impegnativa deve essere autorizzata dalla AUSL e dalla SdS a seguito di rivalutazione da parte della competente UVMD.
L’effettivo ingresso in struttura viene concordato nei termini temporali e organizzativi con la Direzione della stessa, anche in caso di inserimenti urgenti dovuti a situazioni e circostanze di grave ed eccezionale necessità. La Struttura tramite posta elettronicadeve dare conferma ai servizi competenti dell’avvenuto ingresso della persona interessata entro un giorno lavorativo dallo stesso.
L’ammissione della persona interessata è confermata dall’invio alla Struttura per
posta elettronica del PAP e dell’impegnativa amministrativa al pagamento della retta rilasciata dai competenti uffici amministrativi della AUSL e della SdS.
È data facoltà alla Struttura di richiedere alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica la sottoscrizione della copia dell’impegnativa per ricevuta e accettazione.
ART. 5 – DIMISSIONI
La Struttura è tenuta a comunicare ai servizi competenti l’avvenuta dimissione della persona ospitata nel termine di un giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni.
La dimissione delle persone ospitate, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per loro diretta volontà o di chi ne ha la rappresentanza giuridica, deve essere concordata con i servizi competenti, coinvolgendo nella decisione le persone stesse o chi ne ha la rappresentanza giuridica, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:
- variazione dello stato di salute della persona ospitata, certificato dalla UVMD, che determini la necessità di diversa tipologia di accoglienza;
- manifesta, grave e perdurante incompatibilità della persona ospitata o dei suoi familiari con l'ambiente della struttura e/o con le altre persone ospitate, comprovata da una relazione del Direttore/responsabile della struttura;
- per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale.
ART. 6 – DEFINIZIONE DELLA RETTA
La retta complessiva(pro capite pro die) di riferimento per i servizi di cui al
presente accordo è pari a € 110,00, IVA esente,se e in quanto dovuta, così suddivisa:
- quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo di acquisto/impegnativa) pari a € 55,00, IVA esente,a carico della AUSL di residenza della persona ospitata;
- quota sociale (corrispettivo sociale del titolo di acquisto/impegnativa) pari a € 55,00, IVA esente, a carico della persona ospitata e, in via residuale, della SdS/Comune di residenza della persona ospitata, sotto forma di contributo economico integrativo, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e dei relativi regolamenti zonali in materia.
Qualora tre o più persone ospitate nella struttura svolgano attività diurnedi socializzazione o percorsi di inserimento lavorativo o socioterapeutico, la retta complessiva (pro capite pro die) riconosciuta per queste persone nei giorni di effettivo svolgimento di tali attività è pari a € 90,00, IVA esente, così suddivisa:
- quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo di acquisto/impegnativa) a carico della AUSL di residenza della persona ospitatapari a € 45,00, IVA esente;
- quota sociale (corrispettivo sociale del titolo di acquisto/impegnativa) a carico della persona ospitata, ai sensi della vigente normativa, e, in via residuale, della SdS/Comune di residenza della persona ospitata sotto forma di contributo economico integrativo, pari a € 45,00, IVA esente.
Qualora le persone ospitate nella struttura che svolgano attività diurne di socializzazione o percorsi di inserimento lavorativo o socioterapeutico siano cinque o più di cinque, la retta complessiva (pro capite pro die) riconosciuta per queste persone nei giorni di effettivo svolgimento di tali attività è pari a € 80,00, IVA esente, così suddivisa:
- quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo di acquisto/impegnativa) a carico
della AUSL di residenza della persona ospitatapari a € 40,00, XXX xxxxxx;
- quota sociale (corrispettivo sociale del titolo di acquisto/impegnativa) a carico della persona ospitata, ai sensi della vigente normativa, e, in via residuale, della SdS/Comune di residenza della persona ospitata sotto forma di contributo economico integrativo, pari a € 40,00, IVA esente.
La AUSL e la SdS si riservano di modificare, di comune accordo, la suddetta suddivisione tra quota sanitaria e quota sociale, dandone formale comunicazione preventiva alla Struttura.
ART. 7 – DISPOSIZIONI SULLE RETTE E SUGLI IMPORTI
Xxxxxxx si intendono comprensive di tutte le prestazioni specifiche al piano di trattamento, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali, dell’assistenza religiosa e delle prestazioni alberghiere.
E’ onere della Struttura provvedere autonomamente all’approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, mobilizzazione e sicurezza delle persone ospitate, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali. In particolare, la Struttura deve disporre di:
- ausili e presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui all’Allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;
- dispositivi assistenziali ai sensi dell’Allegato A, punto 1, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1313/2015.
Per tali prestazioni e materiali non può essere imputato alcun costo alle persone ospitate.
Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parenterale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate
di cui al Nomenclatore, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza alcun costo per le persone ospitate.
La Struttura si impegna a garantire alle persone ospitate l’assistenza infermieristica, l’assistenza riabilitativa, l’assistenza di base alla persona e l’assistenza specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La Struttura è inoltre tenuta a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico della AUSL che ne assicura la consegna secondo accordi con la Struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica alle persone ospitate (medicinali di classe "A" di cui alla legge n. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) viene erogata direttamente dalla AUSL ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n. 347/2001, convertito in legge n. 405/2001. I medicinali di classe "A" resi disponibili alla Struttura sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico della AUSL, senza alcun onere per le persone ospitate.
ART. 8– RICONOSCIMENTO DELLE GIORNATE DI ASSENZA
Le parti concordano che sono remunerate solo le prestazioni effettivamente erogate nelle modalità stabilite dal presente articolo. A tal fine si precisa che:
1. in caso di ricovero ospedaliero la Struttura deve informare tempestivamente (entro le 24 ore successive al ricovero) i servizi territoriali di riferimento. Il riconoscimento e il conseguente pagamento della quota sanitaria della retta vengono sospesi dal giorno di ricovero ospedaliero della persona ospitata. La quota sanitaria della retta viene nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in struttura. La quota sociale, così come individuata all’art. 6, si intende ridotta al 70% a decorrere dal giorno di uscita. La quota sociale ridotta al 70% è coperta in
prima istanza dalla quota stabilita a carico della persona ospitata e, per la parte residuale, dalla SdS. La quota sociale è ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura;
2. per i periodi di assenza a qualsiasi titolo sono considerate come un’unica giornata quelle di uscita e di rientro, quindi per l’intero periodo di assenza viene corrisposta la retta solo per la giornata di rientro;
3. in caso di ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni consecutivi è assicurato il mantenimento del posto letto;
4. in caso di ricovero ospedaliero superiore a 30 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere della UVMD competente;
5. in caso di assenza per motivi familiari o rientro in famiglianon superiore a 7 giorni consecutivi (anche non previsti dal PAP) o per un periodo superiore, purché previstodal PAP, ai fini del mantenimento del posto viene riconosciuta la quota sociale ridotta al 70%. che viene coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico della persona ospitata e, per la parte residuale, dalla XxX.Xx quota sociale è ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura;
6. in caso di assenza per motivi familiari o rientro temporaneo in famiglia non previsti dal PAP superiori a 7 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere della UVMD competente, con oneri stabiliti in misura percentuale sulla quota sociale posta a carico della persona ospitata.
ART. 9 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
La Strutturaprovvede mensilmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quello di riferimento, a inviare fattura ai servizi competenti della
AUSL e della SdS secondo le modalità previste dalla normativa vigente, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza, nonché quelle in cui le persone ospitate hanno svolto attività diurne di socializzazione o percorsi di inserimento lavorativo o socioterapeutico. Ciascuna fattura, riportante la dicitura “salvo errori e omissioni”, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della struttura, il periodo di fatturazione e riportare tutti i nominativi delle persone ospitate cui si riferisce.
Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. La quota sanitaria a carico della AUSL e la parte di quota sociale posta a carico della SdS sotto forma di contributo economico integrativo sono dovute per la sola giornata di accettazione, fatta eccezione per i casi di decesso, le cui giornate possono essere fatturate dalla Struttura in considerazione delle prestazioni, assistenziali e non, che deve comunque garantire. La suddetta eccezione non si applica nel caso in cui la Struttura riesca a occupare nello stesso giorno il posto letto con un nuovo ospite, al fine di non coprire il singolo posto letto con due rette. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente.
Il pagamento avviene a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione.
Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019 inerenti al sistema Nodo Smistamento Ordini (NSO), le fatture possono essere emesse solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l’emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il suddetto
sistema.
Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non può esseredato corso al regolare pagamento delle prestazioni.
Relativamente alla parte di quota sociale a carico della SdS, la Struttura non può chiedere anticipazioni alla persona ospitata, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento.
La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il decreto legislativo n. 231/2002, e ss.mm.ii..
Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, così come modificato dall’art. 25 del decreto legge n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, e ss.mm.ii.,la AUSL e la SdS non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né possono effettuarne il pagamento, nemmeno parziale.
Per permettere agli uffici contabili della AUSL e della SdS una tempestiva liquidazione e l’ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, la struttura deve obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali (per AUSL: codice univoco – riferimento amministrazione – Id documento) comunicati dagli uffici della AUSL e della SdS.
Qualora la struttura non sia in possesso della Partita IVA non è soggetta a tali adempimenti e per l’invio dei documenti di debito in originale può seguire le indicazioni di seguito riportate:
Fatturazione quota sanitaria
a) tramite Raccomandata A/R all’indirizzo: Azienda USL Toscana Centro
SC Contabilità generale e piano investimenti Xxx xx Xxx Xxxxx x. 00
00000 Xxxxxxx
b) oppure tramite PEC
all’indirizzo:
e in copia tramite una delle seguenti opportunità:
per e-mail all’indirizzo di posta elettronica …………………………………………
Allegando un documento in formato pdf. o altro formato non modificabile dal destinatario.
tramite fax al n. 055/…………………
per posta affrancata, all’indirizzo:
Azienda USL Toscana Centro, Zona ………
Ufficio ……………………………
Via ………………………….., n. …..
Cap. ……………… Comune ………………. (Pv. …)
Fatturazione quota sociale a carico della SdS
Per l’importo della quota sociale posta a carico della SdS sotto forma di contributo economico integrativo all’indirizzo di PEC comunicato con il titolo di acquisto (impegnativa) o con separata comunicazione, riportando obbligatoriamente nelle fatture i riferimenti comunicati nel titolo di acquisto (impegnativa).
La AUSL e la SdS provvedono alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti).
In caso di DURC irregolare la AUSL e la SdS, per quanto di competenza, attivano il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblican. 207/2010, e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e versando le somme dovute all’Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/2012 e dalla Circolare INPS n. 54/2012. In caso di DURC irregolare, nulla è dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA
La Struttura è obbligata a fornire, concordandone la modalità, i dati di attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.
La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste dalle disposizioni ministeriali e regionali vigenti secondo le tempistiche prescritte.
Poiché la AUSL è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l’applicazione di sanzioni relative a ritardo o mancato invio dei flussi Informativi, la Struttura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.
ART. 11– RAPPORTI CON LE PERSONE OSPITATE
La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la sua permanenza la Struttura sottopone alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi
fruiti. I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali.
Il Regolamento interno della CAP recepisce tutte le indicazioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/R del 9 gennaio 2018, e ss.mm.ii., e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste dalle normative nazionali e regionali in vigore nel periodo di validità del presenteaccordo.
La Struttura si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate (o a chi ne ha la rappresentanza giuridica), alla AUSL e alla SdS di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fermo restando che, di norma, le prestazioni previste dal presente accordo non possono essere interrotte.
In ogni caso, le chiusure di servizi devono essere preventivamente comunicate alla AUSL e alla SdS dagli stessi espressamente autorizzate.
ART. 12– INCOMPATIBILITA’
La Struttura si impegna ad accertare e a dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto all’art. 4, comma 7, dellalegge n. 412/1991, e ss.mm.ii., eall’art. 1, commi 5 e 19, dellalegge n. 662/1996, e ss.mm.ii..
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii., e del Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto altresì divieto ai dipendenti della AUSL e della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.
ART. 13– RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della struttura devono essere condotte nel pieno rispetto delle
leggi sulla trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013, e ss.mm.ii.), sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990, e ss.mm.ii.) e sulla protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire dalla persona ospitata (o da chi ne ha la rappresentanza giuridica) il consenso scritto al trattamento dei dati personali e particolari. È fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti all’attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nell’apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza eprevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e al primo soccorso.
Gli obblighi relativi a interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., la sicurezza dei locali della struttura sono a carico della Struttura, che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che possono intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., a seguito della pandemia da CoViD-19.
La Struttura dà assicurazione che non è stata oggetto di irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari, di cui al decreto legislativo n. 231/2001, che impediscono di contrarre con gli Enti Pubblici.
La Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999.
ART. 14– CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal SSR. Per i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio la AUSL e la SdSsi avvalgono della Commissione Multidisciplinare di cui alla legge regionale n. 41/05, e ss.mm.ii., composta da personale della AUSL.
In ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, la AUSL e la SdS si riservano di effettuare attività di controllo e di vigilanza sul rispetto del presente accordo, tramite le strutture aziendali,della SdS e comunali a ciò preposte.
A tale scopo la Struttura mette a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all’attività svolta.
Si conviene altresì che sono attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 15– TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4/2011, le prestazioni oggetto del presente accordo non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all’art. 3, comma 1, dellalegge
n. 136/2010.Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.
Ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Strutturala AUSL e la SdS acquisiscono ilDURC.
Come sopra detto, la liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo e tale importo è versato direttamente dalla AUSL e/o dalla SdS a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.
ART. 16– EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo è sottoscritto dalla AUSL e dalla SdS nel cui territorio è ubicata la struttura e può essere considerato efficace da parte di tutte le altre AUSL e degli altri Comuni o SdS del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell’accordo stesso, ferma restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuno di essi.
ART. 17– INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE
17.1. Inadempienze e penali
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente accordo, la AUSL e la SdS sono tenuti a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse.Le eventuali controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla AUSL e alla SdS entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della AUSL e della SdS,il competente Ufficio procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 a un massimo di € 1.000,00, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL e della SdS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi dell’accordo contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
La AUSL e la SdS si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. 17.2. Sospensione
La AUSL e la SdS si riservano la facoltà di sospendere il presente accordo qualora sia accertato il mancato rispetto degli adempimenti previsti dallo stesso. A fronte di tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procede a sospendere l’accordo per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, lo stesso si intende automaticamente risolto.
17.3. Recesso
Qualora la Struttura intenda recedere dal presente accordo deve darne comunicazione alla AUSL e alla SdStramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. La AUSL e la SdS possono recedere dal presente accordo per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura.
17.4. Risoluzione
La AUSL e la SdS possono risolvere il presente accordo previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente accordo tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con la AUSL e la SdS.
17.5. Clausola risolutiva espressa
Il presente accordo decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:
- ritiro, revoca o perdita dell’autorizzazione / accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e nella proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Struttura quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni e i compiti a essa affidati deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Struttura è altresì tenuta a osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa e in particolare deve informare la AUSL e la SdS in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da
evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL e dalla SdS o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso degli stessi, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.
Per gli utenti inseriti nella Struttura il titolare dei dati è la AUSL, in contitolarità con la SdS per le persone ospitate in carico ai servizi sociali della stessa SdS. La AUSL e, per quanto di competenza, la SdS individuano la Struttura quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario a eseguire le attività affidate al responsabile e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
Il Responsabile del trattamento, per l’espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL e dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute delle persone ospitate. Il Responsabile del trattamento è tenuto a organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza, attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ovvero ad assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi (a taleriguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi deve essere ridotta al minimo,
in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità);
- esatti e, se necessario,aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
Ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile in base alle disposizioni dell’art.
37 del GDPR, lo stesso si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.
ART. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta dalla Struttura in esecuzione del presente accordo con mezzi, strumenti e personale propri, la Struttura dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusele persone ospitate, con massimali adeguati e dalla medesima ritenuti congrui, esonerando espressamente la AUSL e la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.
ART. 20– CODICE DI COMPORTAMENTO
La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo i principi contenuti nel Codice di comportamento della AUSL adottato con la deliberazione del direttore generale n. 1358/2016 e nel Codice di Comportamento dei dipendenti della SdS approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014 (pubblicati sui rispettivi siti web alla voce “Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali”).
ART. 21 – FORO COMPETENTE
Ogni eventuale contestazione e/o controversia che possa insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo e che non vengarisolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.
ART. 22 – DECORRENZA E DURATA
Le parti convengono che il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per n. 36 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 24 mesi, previo accordo tra le parti debitamente recepito. E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere il rinnovo sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato della Struttura.
Ogni variazione al presente accordo deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.
ART. 23 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente xxxxxxxx registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che ha interesse a farlo. Il presente atto è esente da bollo, in quanto la Fondazione di partecipazione “Ora con Noi” è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo n. 460/97.
ART. 24 – CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.
ART. 25 – SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.
IL DIRETTORE SOS DIPARTIMENTALE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER TERRITORIO E SOCIALE FIRENZE – EMPOLI
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA
_