Condizioni generali di vendita
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Condizioni generali di vendita
Rev. 0/05.01.2015
1. Campo d’applicazione
Le presenti condizioni generali valgono per la fornitura di impianti e pezzi di ricambio («forniture») da parte di ABB.
2. Informazioni generali
2.1. Il contratto si perfeziona con la ricezione della conferma scritta di ABB che quest’ultima ha accettato l’ordine («Con- ferma dell’ordine») nella misura in cui siano state rilasciate in particolare le necessarie autorizzazioni delle autorità e le garanzie di pagamento concordate. Le offerte che non con- tengono un termine per l’accettazione sono vincolanti per un periodo di 30 giorni a partire dall’invio da parte di ABB.
2.2. Le condizioni generali del committente valgono solo se sono state accettate per iscritto da ABB.
2.3. Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti necessitano della forma scritta per essere validi.
3. Entità delle forniture
Le forniture di ABB sono specificate in forma definitiva nella conferma dell’ordine, inclusi eventuali allegati.
4. Progetti, documentazione tecnica e software
4.1. Gli opuscoli e i cataloghi non sono vincolanti, salvo diversi accordi. Le indicazioni riportate nei progetti, nei disegni, nella documentazione tecnica o i dati nei software sono vin- colanti solo se questi rappresentano parte integrante del contratto.
4.2. ABB si riserva tutti i diritti relativi ai progetti, ai disegni, alla documentazione tecnica e ai software. Il committente rico- nosce questi diritti e non permetterà l’accesso, completo o parziale, di terzi a progetti, disegni, documentazione e software senza previa autorizzazione scritta di ABB né userà questi ultimi per uno scopo diverso da quello concordato.
4.3. Qualora le forniture comprendano anche software, il con- tratto concede al committente il diritto non esclusivo e non cedibile di utilizzare il software per lo scopo concordato. Il committente non è autorizzato a eseguire copie (eccetto che a fini di archiviazione, ricerca di guasti o sostituzione di sup- porti dati difettosi) o aggiornamenti, upgrade o amplia- menti in altra forma del software. Al committente non è consentito disassemblare, decompilare o decodificare il software né effettuarne un reverse engineering senza previo consenso scritto di ABB. Se il committente non rispetta una di queste disposizioni, ABB è autorizzata a revocare senza preavviso il diritto di utilizzo del software.
5. Prescrizioni e norme
5.1. Il committente segnalerà ad ABB per iscritto al più tardi al momento dell’ordinazione le prescrizioni e le norme che si riferiscono all’esecuzione delle forniture, al loro esercizio o alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute.
5.2. Salvo diversi accordi, le forniture rispondono alle prescri- zioni e alle norme vigenti sul luogo di destinazione delle for- niture che il committente ha segnalato ad ABB secondo il punto 5.1.
6. Diffida
Le riserve espresse dal personale di ABB nei confronti di di- sposizioni, istruzioni o misure del committente oppure con- cernenti condizioni effettive possono avvenire in forma orale o scritta e valgono come una diffida da parte di ABB che esonera ABB da ogni responsabilità.
7. Prezzi
7.1. Tutti i prezzi si intendono al netto, franco fabbrica, senza imballaggio, in franchi svizzeri liberamente disponibili e senza alcuna detrazione.
Tutti i costi accessori, come ad esempio per trasporto, assi- curazione, autorizzazione all’esportazione, autorizzazione di transito, permesso di importazione e altri permessi o au- torizzazioni nonché atti pubblici sono a carico del commit- tente.
7.2. ABB si riserva il diritto di adeguare i prezzi per le forniture e le prestazioni che vengano fornite più di quattro mesi dopo la conclusione del contratto se i salari propriamente detti o i prezzi delle materie prime subiscono variazioni tra la pre- sentazione dell’offerta vincolante o della conferma dell’or- dine e la fornitura delle prestazioni contrattuali.
8. Condizioni di pagamento
8.1. I pagamenti devono essere effettuati dal committente al do- micilio di ABB al netto, senza detrazione di sconti, spese, imposte, tasse, contributi, tributi doganali e simili. Salvo diversi accordi, il prezzo deve essere corrisposto con le seguenti rate:
Fino a un valore fatturato/valore dell’ordine di CHF 500000.– vale un termine di pagamento di 30 giorni al netto.
A partire da un valore fatturato/valore dell’ordine superiore a CHF 500000.– il prezzo deve essere corrisposto con i se- guenti pagamenti rateali:
– un terzo come anticipo entro un mese dalla ricezione della conferma dell’ordine o, nel caso di un’offerta vincolante, dopo l’accettazione della stessa da parte del cliente;
– un terzo quando sono trascorsi due terzi del tempo di con- segna concordato;
– il saldo entro un mese dalla comunicazione di ABB che la fornitura è pronta per la spedizione.
Tutti gli importi dovuti ad ABB devono essere pagati entro 30 giorni dalla data della fattura.
L’obbligo di pagamento viene considerato adempiuto nella misura in cui i franchi svizzeri o la valuta estera concordata, sono messi a libera disposizione di ABB al suo domicilio. Se è concordato il pagamento con lettera di credito, il commit- tente si assume i costi di apertura, avviso e conferma.
8.2. Se un anticipo non viene corrisposto o garanzie concordate contrattualmente non vengono prestate secondo le disposi- zioni contrattuali, ABB è autorizzata a continuare il contratto o a recedere da esso o a disdirlo. In entrambi i casi ABB ha diritto al risarcimento dei danni.
8.3. Il committente non può trattenere né ridurre pagamenti per contestazioni, rivendicazioni o controprestazioni non rico- nosciute per iscritto da ABB.
8.4. Se non vengono rispettati i termini di pagamento concordati sono dovuti interessi di mora senza sollecito specifico, fatta salva la rivendicazione di altri diritti. Il relativo tasso d’inte- resse si orienta alle condizioni d’interesse in uso al domicilio di ABB ed è comunque pari almeno al 5% all’anno. L’obbligo contrattuale di pagamento continua a sussistere.
9. Riserva di proprietà
ABB rimane proprietaria delle forniture fino alla ricezione completa dei pagamenti stipulati secondo il contratto.
Il committente prenderà le misure necessarie a tutela della proprietà di ABB e assicurerà che il diritto di proprietà di ABB non venga compromesso. In particolare, il committente si impegna a far eseguire a proprie spese l’iscrizione necessa- ria per istituire validamente la riserva di proprietà di ABB presso un registro pubblico del suo paese di domicilio. In caso di omissione il committente risponde completamente nei confronti di ABB.
10. Termine di consegna
10.1. Il termine di consegna inizia a decorrere non appena il con- tratto è entrato in vigore e sono stati saldati gli acconti da versare all’ordinazione.
10.2. Il termine di consegna viene considerato rispettato nella mi- sura in cui alla sua scadenza sia stato inviato al committente l’avviso di merce pronta per la spedizione.
10.3. Il rispetto del termine di consegna ha per condizione l’adem- pimento di tutti gli obblighi contrattuali ed extracontrattuali del committente nei confronti di ABB.
10.4. Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato:
a) nella misura in cui i dati necessari all’adempimento del contratto non siano stati messi a disposizione di ABB puntualmente o in forma completa oppure il commit- tente modifichi questi dati in un momento successivo; oppure
b) nella misura in cui il committente o terzi siano in ritardo con i lavori da eseguire oppure il committente sia in ri- tardo con l’adempimento dei suoi obblighi; oppure
c) nella misura in cui si presentino ostacoli che ABB non può evitare nonostante impieghi la dovuta accuratezza, indi- pendentemente dal fatto che essi si presentino presso ABB, il committente o un terzo. Questi ostacoli possono essere, in particolare, gravi anomalie di esercizio, inci- denti, conflitti di lavoro, ritardi nelle forniture o forniture scorrette di materiali grezzi, prodotti semifabbricati o fabbricati, pezzi importanti diventati scarti, provvedi- menti o omissioni delle autorità; oppure
d) nella misura in cui si verifichino altre circostanze di cui ABB non è responsabile.
10.5. Se il termine di consegna non viene rispettato, il commit- tente può rivendicare un’indennità di mora nella misura in cui sia provato che il ritardo è imputabile ad ABB. L’indennità di mora è pari al massimo allo 0,5% per ogni set- timana di ritardo, tuttavia nel complesso non deve superare il 5% calcolato sul prezzo contrattuale della parte delle forni- ture in ritardo. Al raggiungimento del massimo dell’inden- nità di mora il committente deve fissare per ABB per iscritto un termine supplementare appropriato. Se questo termine supplementare non viene rispettato per motivi imputabili ad ABB, il committente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della parte delle forniture che è in ritardo. Il committente è autorizzato a recedere dal contratto se un’accettazione par- ziale non è per lui ragionevole dal punto di vista economico. In un caso di questo tipo ABB ha soltanto l’obbligo di risar- cire il prezzo pagatole per le parti delle forniture interessate dal recesso.
10.6. Se viene concordata una data precisa anziché un termine di consegna, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; i punti da 10.1 a 10.5 sono applicabili in modo ana- logo.
10.7. I diritti del committente derivanti da ritardi nell’adempi- mento del contratto o connessi a tali ritardi sono regolati in modo esplicito e definitivo nel presente punto 10. Sono esclusi ulteriori e più ampi diritti del committente. La pre- sente limitazione di responsabilità non vale nel caso di negli- genza grave o fine illecito da parte di ABB.
11. Imballaggio
L’imballaggio viene fatturato separatamente da ABB e non viene ritirato. Tuttavia, se l’imballaggio è stato definito come proprietà di ABB, il committente lo deve rispedire franco al luogo di partenza.
12. Trapasso del rischio
12.1. Salvo diversi accordi, il trapasso del rischio avviene con la fornitura FCA (Incoterm, 2010).
12.2. Se l’invio delle forniture viene ritardato su richiesta del com- mittente o per altri motivi non imputabili ad ABB, in questo caso il rischio trapassa al committente nel momento origi- nariamente previsto per la consegna a partire dalla fabbrica. A partire da quel momento, le forniture vengono conservate e assicurate a carico e a rischio del committente.
13. Controllo e collaudo delle forniture
13.1. Prima dell’invio, ABB controllerà le forniture conformemente all’utilizzo. Se il committente richiede ulteriori controlli, ad esempio una prova di collaudo, questi devono essere con- cordati per iscritto e pagati dal committente.
13.2. Il committente controllerà le forniture entro 30 giorni e se- gnalerà subito per iscritto eventuali difetti ad ABB. In caso di omissione, le forniture vengono considerate approvate.
13.3. Nella misura in cui ABB sia responsabile dei difetti segnalati, ABB eliminerà tali difetti il più rapidamente possibile. Il com- mittente accorda ad ABB il tempo e la possibilità per farlo. Dopo l’eliminazione dei difetti ha luogo una prova di col- laudo su richiesta del committente o di ABB nella misura in cui questa fosse stata concordata secondo il punto 13.1.
13.4. L’esecuzione di una prova di collaudo e la definizione delle relative condizioni devono essere concordate separata- mente.
13.5. I diritti del committente derivanti da difetti nelle forniture o connessi a tali difetti sono regolati in modo esplicito e com- pleto nel presente punto 13. Sono esclusi ulteriori e più ampi diritti. La presente limitazione di responsabilità non vale nel caso di negligenza grave o fine illecito da parte di ABB.
14. Garanzia
14.1. Termine di garanzia
Il termine di garanzia è di 24 mesi. La garanzia inizia con la spedizione delle forniture dalla fabbrica o con il collaudo delle forniture oppure, nella misura in cui ABB si sia fatta ca- rico anche del montaggio, al termine di questo. Se l’invio, il trasporto, l’eventuale montaggio o messa in servizio o il col- laudo ritardano per motivi non imputabili ad ABB, la garan- zia termina al più tardi 18 mesi dopo l’avviso di merce pronta per la spedizione.
Per le parti delle forniture dalle quali sia stato eliminato un difetto, il termine di garanzia riprende nuovamente a decor- rere e dura 6 mesi dall’eliminazione del difetto o dal collaudo, tuttavia scade al più tardi allo scadere di un termine che sia pari al doppio del termine di garanzia definito nel paragrafo precedente.
La garanzia decade in modo anticipato nella misura in cui il committente o terzi apportino alle forniture modifiche o ri- parazioni non a regola d’arte oppure nella misura in cui il committente, nel caso in cui si presenti un difetto, non prenda subito tutte le misure adatte per ridurre il danno op- pure non offra ad ABB l’opportunità di eliminare il difetto.
14.2. Responsabilità per difetti di materiale, fabbricazione ed esecuzione
Se è provato che parti delle forniture siano difettose o inuti- lizzabili a causa di materiale di cattiva qualità, fabbricazione scorretta o esecuzione difettosa, su richiesta scritta del committente ABB eliminerà i difetti da tali parti entro un ter- mine adeguato, nella misura in cui il committente abbia segnalato per iscritto ad ABB i difetti durante il termine di garanzia subito dopo il loro rilevamento. Il committente accorda ad ABB il tempo e la possibilità per farlo. Le parti sostituite diventano proprietà di ABB.
14.3. Particolarità promesse
Particolarità promesse delle forniture sono solo le caratteri- stiche indicate espressamente come tali nella conferma dell’ordine. L’assicurazione di tali particolarità vale fino allo scadere del termine di garanzia. La prova delle particolarità promesse viene fornita con l’eventuale prova di collaudo.
Se le particolarità promesse non vengono rispettate del tutto o solo in parte, il committente ha inizialmente diritto soltanto all’eliminazione del difetto da parte di ABB. Il com- mittente accorda ad ABB il tempo e la possibilità per farlo. Se l’eliminazione del difetto non ha successo o lo ha solo in parte, il committente ha diritto al risarcimento concordato per questo caso o, nella misura in cui non sia stato concor- dato un tale risarcimento, a un’adeguata riduzione di prezzo. Se il difetto è talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine supplementare adeguato e le forniture non sono impiegabili per lo scopo concordato o lo sono solo in misura notevolmente ridotta, il committente è autorizzato a rifiutare l’accettazione della parte difettosa delle forniture oppure di recedere dal contratto se un’accettazione parziale non è ragionevole dal punto di vista economico per il com- mittente. In un caso di questo tipo ABB ha soltanto l’obbligo di risarcire il prezzo pagatole per le parti delle forniture inte- ressate dal recesso.
14.4. Esclusioni dalla responsabilità per difetti
ABB non risponde per uno stato delle forniture non con- forme al contratto che sia stato causato dal committente stesso. È di responsabilità del committente uno stato non conforme al contratto che si verifichi in particolare come conseguenza di una manutenzione scorretta, del mancato rispetto di prescrizioni di esercizio, di sollecitazione ecces- siva, di mezzi di esercizio inadeguati, di influssi di sostanze chimiche o elettrolitiche oppure di lavori non eseguiti da ABB. Inoltre ABB non risponde per uno stato delle forniture non conforme al contratto che si verifichi in particolare come conseguenza di normale usura, di impiego scorretto da parte di terzi, di impiego di pezzi di ricambio o materiale del committente o di terzi, di manutenzione eseguita da terzi, di catastrofi naturali o incidenti.
14.5. Subappaltatori
ABB si assume la garanzia di forniture e prestazioni di su- bappaltatori prescritte dal committente esclusivamente nel quadro degli obblighi di garanzia del subappaltatore inte- ressato.
14.6. Esclusività dei diritti di garanzia
I diritti di garanzia del committente sono regolati in modo esplicito e completo nel presente punto 14. Sono esclusi ul- teriori e più ampi diritti. La presente limitazione di respon- sabilità non vale nel caso di negligenza grave o fine illecito da parte di ABB.
14.7. Responsabilità per obblighi accessori
Nel caso di una consulenza inadeguata o simili oppure di vio- lazione di qualche obbligo accessorio, ABB risponde nei con- fronti del committente esclusivamente nel caso di negli- genza grave o fine illecito.
15. Esecuzione del contratto imperfetta
15.1. In tutti i casi di esecuzione del contratto imperfetta che non sono stati espressamente regolati nelle presenti condizioni, il committente deve fissare per ABB un adeguato termine supplementare.
Se questo termine supplementare trascorre senza esito e ABB ne è responsabile, il committente è autorizzato a rece- dere dal contratto per le parti delle forniture eseguite in modo non conforme al contratto o la cui esecuzione non conforme al contratto possa essere prevista con certezza. In un caso di questo tipo ABB ha soltanto l’obbligo di risarcire il prezzo pagatole per le parti delle forniture interessate dal recesso.
15.2. Nel caso di recesso da parte del committente secondo il punto 15.1 sono applicabili in misura analoga le disposizioni del punto 19 in termini di responsabilità di ABB.
16. Scioglimento del contratto da parte di ABB
Se si verificano circostanze impreviste che modifichino no- tevolmente il significato economico o il contenuto delle for- niture oppure abbiano un influsso notevole sull’adempi- mento del contratto da parte di ABB, oppure se in un momento successivo l’esecuzione delle forniture si rivela del tutto o in parte impossibile, il contratto viene adeguato di conseguenza. Nella misura in cui ciò non sia ragionevole dal punto di vista economico, ABB è autorizzata a sciogliere il contratto o le parti del contratto interessate.
Se ABB ha intenzione di sciogliere il contratto, lo deve comu- nicare immediatamente al committente subito dopo aver riconosciuto l’importanza dell’evento e ciò anche nel caso in cui si fosse precedentemente concordato un prolungamento del termine di consegna. Nel caso di scioglimento del con- tratto ABB ha diritto a un compenso per le forniture ese- guite. Sono esclusi diritti al risarcimento dei danni del com- mittente.
17. Controllo dell’esportazione
Il committente riconosce che le forniture potrebbero essere soggette alle disposizioni di legge e alle norme svizzere e/o straniere sul controllo dell’esportazione e che non devono essere vendute, concesse in locazione o trasmesse in altro modo né devono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello concordato senza permesso all’esportazione o auto- rizzazione per riesportare. Il committente si impegna a ri- spettare queste disposizioni e norme. Prende atto che esse potrebbero modificarsi e che sono applicabili al contratto nella formulazione attualmente valida.
Le forniture non devono essere impiegate, direttamente o indirettamente, in qualunque forma connessa alla fabbrica- zione, alla produzione, all’impiego o alla conservazione di armi chimiche, biologiche o nucleari oppure in sistemi vet- tori.
18. Protezione dei dati
ABB è autorizzata a utilizzare i dati personali del commit- tente nel quadro del disbrigo del contratto. In particolare il committente acconsente che ABB renda noti tali dati anche a terzi in Svizzera e all’estero per la gestione e il manteni- mento delle relazioni commerciali.
19. Limitazione di responsabilità
19.1. Sono esclusi tutti i diritti del committente al risarcimento dei danni che non siano stati subiti dalle forniture stesse, come ad esempio il risarcimento di mancata produzione, perdite di utilizzo, perdita di ordini, mancato guadagno, diritti di terzi al risarcimento di danni indiretti e conseguenti, indi- pendentemente dal motivo legale per il quale vengono riven- dicati tali danni. La responsabilità di ABB derivante dal con- tratto o connessa ad esso o alla sua esecuzione imperfetta è complessivamente limitata al prezzo pagato dal commit- tente per le forniture eseguite.
19.2. I diritti del committente derivanti dal contratto o connessi ad esso o alla sua esecuzione imperfetta sono regolati in modo esplicito e completo in queste condizioni. Sono esclusi ulteriori e più ampi diritti.
19.3. La presente limitazione di responsabilità non vale nel caso di negligenza grave o fine illecito da parte di ABB.
20. Diritto di regresso di ABB
Se azioni o omissioni del committente o dei suoi ausiliari causano lesioni a persone o danni a materiali di terzi per i quali viene effettuata una rivalsa nei confronti di ABB, ad ABB spetta un diritto di regresso nei confronti del commit- tente.
21. Disposizioni finali
21.1. Le modifiche al contratto necessitano della forma scritta per essere valide.
21.2. Se una disposizione di queste condizioni si rivelasse del tutto o in parte inefficace, le parti sostituiranno questa di- sposizione con un nuovo accordo che si avvicini il più possi- bile all’obiettivo economico e giuridico a tale disposizione.
22. Foro competente e diritto applicabile
22.1. Foro competente è Baden, Svizzera. ABB tuttavia è autoriz- zata a procedere contro il committente presso la sede di quest’ultimo.
22.2. Il contratto è soggetto al diritto materiale svizzero. È esclusa l’applicazione della convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazio- nale di merci.