Contract
La Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, riunita in seduta straordinaria il 6 giugno 2012 per discutere il possibile utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori coinvolti in sospensioni di attività produttive conseguenti il sisma iniziato il 20 maggio 2012 nei territori delle regioni Xxxxxx Xxxxxxx, Lombardia e Veneto, assume la seguente decisione.
ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA – ANNO 2012
[di seguito AQ ASD 2012]
ADDENDUM – EVENTO SISMICO INIZIATO IL 20 MAGGIO 2012
PREMESSO
Che in data 06.12.2011 la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde, in sede di Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, hanno sottoscritto l’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia per l’anno 2012.
RILEVATA
In seguito al sisma iniziato il 20 maggio 2012 che ha colpito una vasta zona compresa tra le regioni Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx e Veneto, la necessità di attivare tempestivamente azioni per affiancare le imprese e i lavoratori colpiti, attraverso tutti gli strumenti a disposizione
RICHIAMATO
L’art. 4 (modalità applicative), punto 4.1. dell’AQ ASD 2012, ove si prevede che “le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi governativi che costituiscono i presupposti dell’accordo quadro stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando eventuali variazioni dei criteri di accesso e intervenendo per ottimizzare la gestione”;
SI STABILISCE QUANTO SEGUE ad integrazione dell’AQ ASD 2012
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Fermo restando quanto previsto al punto 1.1.1 dell’AQ ASD 2012, il presente addendum si applica esclusivamente alle seguenti unità produttive:
1.1. Unità produttive aventi sede nei Comuni definiti negli specifici atti normativi e amministrativi statali adottati in relazione al sisma iniziato il 20 maggio 2012;
1.2. Unità produttive aventi sede in Lombardia per le quali siano dimostrate forme di dipendenza dai soggetti di cui al precedente punto 1.1.
2. TERMINI DI PRESENTAZIONEDELLE DOMANDE E DI DECORRENZA DELLA CIG in deroga (di seguito CIGD)
In deroga a quanto previsto dall’AQ ASD 2012, per i datori di lavoro titolari delle unità produttive di cui al punto 1 si applicano le seguenti regole:
2.1. I datori di lavoro, sia di tipologia 1 che di tipologia 2, possono presentare richiesta di CIGD con decorrenza dal 20.05.2012 e termine al 31.12.2012, sia per l’intervento A che per l’intervento B, in deroga a quanto previsto al punto 1.6 dell’AQ ASD 2012;
2.2. I soggetti di tipologia 2 che intendano avanzare richiesta di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS, potranno presentare tale richiesta anche oltre il termine dei 60 giorni previsto al punto 1.4.4.3 dell’AQ ASD 2012.
3. DURATA DEL TRATTAMENTO
3.1. In deroga a quanto previsto al punto 1.6 dell’Accordo Quadro la durata complessiva del trattamento potrà essere pari ad un massimo di 1.288 ore pro capite sia per l’intervento A che per l’intervento B.
3.2. Tale durata si applica anche in caso di rinnovi di interventi precedenti, con il limite massimo di ore pro capite equivalente a n. 40 ore moltiplicato per il numero di settimane residue fino al termine del 31.12.2012.
3.3. In caso di rinnovo d’intervento B non si applica la riduzione del 15% dei lavoratori beneficiari della CIGD prevista ai punti 1.6.2.1.1 e 1.6.2.2.3 dell’AQ ASD 2012.
4. DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE A CORREDO DELLE DOMANDE
In deroga a quanto previsto al punto 1.7 dell’AQ ASD 2012 la documentazione da fornire a corredo delle domande di CIGD è limitata al solo accordo sindacale di cui al successivo punto 6.
5. MONITORAGGIO
I datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi previsti al punto 1.8 dell’AQ ASD 2012.
6. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE
In deroga a quanto previsto al punto 1.9 dell’AQ ASD 2012 e a quanto previsto al punto 1.1 dell’allegato 1 dell’AQ ASD 2012, la procedura di consultazione sindacale è quella di seguito definita:
6.1. Con l’accordo sindacale, firmato dalle parti, si danno per assolte le necessarie comunicazioni con le modalità previste dall’art. 5 della L. 164/75;
6.2. Gli accordi sindacali devono essere sottoscritti utilizzando il nuovo modello di accordo standard specifico qui allegato che deve essere utilizzato anche per i lavoratori con contratto di somministrazione;
6.3. Le Parti Sociali rispettivamente rappresentative, possono stipulare gli accordi sindacali per l’accesso alla CIGD anche collettivamente per più imprese afferenti allo stesso comune, territorio circoscritto e/o settore/comparto;
6.4. Allo scopo di garantire una rapida erogazione delle indennità di CIGD ai lavoratori è opportuno che tutti gli accordi sindacali e le domande presentate all’INPS e alla Regione Lombardia prevedano la richiesta esplicita di anticipazione del trattamento di CIGD da presentarsi ai sensi del comma 3, art. 7-ter del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni con la Legge n. 33/2009.
6.5. La decorrenza della sospensione in CIGD può essere antecedente alla data di stipula dell’accordo stesso, ma comunque non antecedente al 20.05.2012.
7. CORRISPONDENZA TRA INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Gli obblighi di attivazione definiti nei diversi punti dell’art. 3 dell’AQ ASD 2012 sono sospesi.
Conservano regolare applicazione l’AQ ASD 2012 e i suoi allegati per quanto non derogato dal presente documento.
Accesso alla CIGD in conseguenza del sisma iniziato il 20.05.2012
[utilizzabile solo per CIGD con decorrenza a partire dal 20 maggio 2012]
DATORE DI LAVORO DI TIPOLOGIA (CLASSIFICAZIONE AQ): 1 ⬜
INTERVENTO: A ⬜
2 ⬜
B ⬜
ADDENDUM ACCORDO QUADRO 2012
Allegato al verbale della Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga del 6 giugno 2012
CIGD 2012
SISMA iniziato il 20.05.2012 – ACCORDO SINDACALE STANDARD
COMPILARE IN TUTTE LE PARTI
Luogo ………………………………………………………………..……………….……. data ………….………………..….
Datore di lavoro ………………..………………………………………………………………………………………………………………….….….
Sede legale: Comune ……………………………………………................................................. Prov. ………… CAP .……...
Sede unità produttiva: Comune ……………………………………………..................................Prov. ………… CAP .……...
Via ………………………………….……………………………………………………………………..… n. .............
Tel. ………………….……….… Fax…………………….……….
esercente l’attività di……………………………….……………………………………………………………………………….……………...….
CCNL applicato (specificare se settore artigiano) …….……………………………….……………………………………………..….
Dipendenti | |
Dirigenti n. | Quadri n. |
Impiegati n. | Operai n. |
Apprendisti x. | Xxxxxxxxx a domicilio n. |
Soci lavoratori n. | TOTALE n. |
Lavoratori assunti con contratto di inserimento n. | Somministrati n. |
[nel caso in cui l’accordo sia di tipo collettivo secondo quanto previsto al punto 6.3 dell’addendum deve essere allegato un elenco dei datori di lavoro interessati con l’indicazione dei dati richiesti nelle sezioni precedenti. Nel caso di contratti di somministrazione l’elenco allegato dovrà contenere sia i dati delle APL coinvolte che quelli delle rispettive aziende utilizzatrici]
Sono presenti i signori:
- per il datore di lavoro/i datori di lavoro: ……………………………………………………………….…….………………………………
- per l’Associazione / le Associazioni di categoria [specificare quale] .………………………………………………………….:
………………...…….……………………………………………………………….………………………………….…………………………………………
- per XX.XX [specificare quale] …………………………………………: …….……………………………………………………………………
- per XX.XX [specificare quale] …………………………………………: …….……………………………………………………………………
- per XX.XX [specificare quale] …………………………………………: …….……………………………………………………………………
per RSU/RSA/RSB [cancellare la voce che non interessa] …………………………………………………………..…..………………
[Nel caso di procedura prevista dall’Ente bilaterale artigiano] …..…………………………..………………………………….….
i quali danno atto:
- di conoscere i contenuti dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2012 del 6 dicembre 2012 e dell’Addendum all’Accordo Quadro del 6 GIUGNO che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i rispettivi allegati;
- di essere pertanto consapevoli che il trattamento di CIGD autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà nel momento in cui il datore di lavoro dovesse avere nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO o alla CIGS;
IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA CHE
- applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010;
- non ha alcuna possibilità di utilizzo di CIGO o CIGS previste dalla legislazione ordinaria;
- attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro con l’intervento della CIGD, secondo quanto previsto dall’addendum, per i seguenti motivi:
⬜ L’Unità produttiva ha sede in uno dei Comuni definiti negli specifici atti normativi e amministrativi statali adottati in relazione al sisma iniziato il 20 maggio 2012.
⬜ L’Unità produttiva presenta elementi di dipendenza con il/i seguenti datori di lavoro titolare di unità produttiva di cui al punto precedente.
[specificare quale/i datore/i di lavoro e quali elementi di dipendenza] ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………........................................................................................................................................................
[Eventuale descrizione specifica della situazione che è all’origine della richiesta di CIGD]
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...
.…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
SI CONCORDA
al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta di ricorrere alla CIGD
con la seguente causale: [una sola scelta] ⬜ Crisi aziendale (conseguente il sisma iniziato il 20.05.2012)
⬜ Riorganizzazione aziendale/Ristrutturazione
⬜ Cessazione parziale/totale
⬜ Procedura concorsuale
- con le seguenti modalità:
• NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD: ……..
• PERIODO: data inizio ……………………..….. data scadenza ……………………………
Il periodo richiesto non può eccedere il limite massimo del 31.12.2012
Il datore di lavoro chiederà all’INPS il pagamento anticipato (ai sensi del comma 3 dell’art.7 ter del DL 5/09 convertito con modificazioni con la L. 33/091
Il pagamento delle indennità sarà erogato direttamente dall’INPS ai lavoratori.
Sarà cura del datore di lavoro far sottoscrivere a tutti i lavoratori coinvolti nell’intervento della CIGD la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). A ciascun lavoratore dovrà essere rilasciata una copia della DID, sottoscritta per ricevuta da un rappresentante del datore di lavoro, contenente l’indicazione specifica dell’intervento di CIGD richiesto e della relativa causale.
1 La presentazione all’INPS della richiesta di pagamento anticipato delle indennità di CIGD consente all’INPS di anticipare l’erogazione ai lavoratori anche prima dell’emissione del decreto autorizzativo della Regione. L’erogazione anticipata può essere effettuata per un periodo massimo di 4 mesi, trascorso il quale senza che sia stato emesso il decreto autorizzativo l’INPS sospende il pagamento e può procedere al recupero delle
somme erogate nei confronti dell’azienda.