CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL
D. LGS. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 24 MESI SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETTERA A), DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE UFFICIALMENTE RICONOSCIUTE SUL TERRITORIO DELLA VALCAMONICA.
CIG 736121177B
PREMESSA
ART. 1 OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO ART. 2 QUANTITATIVI INTERVENTI
ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DOTAZIONE ART. 4 DURATA DELL’APPALTO
ART. 5 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
ART. 6 PENALITÀ
ART. 7 RISCHI DA INTERFERENZA
ART. 8 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO ART. 10 VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIO
ART. 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 14 RECESSO UNILATERALE
ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ART. 16 PAGAMENTI
ART. 17 CONFLITTO DI INTERESSE
ART. 18 SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E FALLIMENTO
ART. 19 DIVIETO DI RITARDARE O SOSPENDERE IL CONTRATTO
ART. 20 CODICE ETICO AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITA’ REGIONALE ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 FORO COMPETENTE
ART. 24 NORME FINALI
PREMESSA
Sulla base delle esigenze rappresentate dal Dipartimento Veterinario Area di coordinamento territoriale Vallecamionica-Sebino dell’ATS della Montagna (nel prosieguo definita semplicemente ATS) occorre procedere all’affidamento del servizio di sterilizzazione colonie feline ufficialmente riconosciute sul territorio della Valcamonica.
Il servizio è finalizzato alla sterilizzazione chirurgica di gatti presenti in colonie feline a seguito di autorizzazione dell’Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica – Sebino – Distretto veterinario Vallecamonica-Sebino.
ART. 1 OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto l’affidamento biennale del servizio di sterilizzazione colonie feline ufficialmente riconosciute sul territorio della Valcamonica con possibilità di proroga semestrale per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara.
NUMERO CIG | ATS DELLA MONTAGNA | VALORE BIENNALE STIMATO (comprensivo di eventuale proroga semestrale) |
CIG | Area territoriale Vallecamonica - Sebino | € 87.555,00 (iva esclusa) |
ART. 2 QUANTITATIVI INTERVENTI
I quantitativi presunti degli interventi oggetto dell’appalto sono indicati nella seguente tabella:
ATS DELLA MONTAGNA | TERRITORIO Vallecamonica - Sebino | |
DESCRIZIONE INTERVENTI | N. ANNUO PRESUNTO INTERVENTI | TARIFFE FISSE (IVA E ENPAV ESCLUSI) |
Ovariectomia | 270 | € 83,00 |
Ovarioisterectomia (F) | 57 | € 96,00 |
Orchiectomia (M) | 140 | € 51,00 |
Tutte le prestazioni chirurgiche dovranno essere valutate e concordate, prima di erogare la prestazione, con il Direttore del Distretto Veterinario Vallecamionica-Sebino o suo delegato.
Il numero degli interventi è presunto e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in riferimento alle effettive necessità della A.T.S. della Montagna.
ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DOTAZIONE – NORME DI RIFERIMENTO
Il criterio di scelta dell’Amulatorio/clinica, tra quelle che risulteranno accreditate, cui conferire i gatti presenti in colonie feline è esclusivamente la minor distanza tra il luogo della localizzazione della colonia felina e l’ambulatorio veterinario/clinica veterinaria, al fine di garantire la miglior funzionalità del servizio in termini di economicità ed efficacia. L’aggiudicatario accreditato eseguirà il servizio a propria cura, rischio e spese presso il proprio ambulatorio autorizzato garantendo la presenza per almeno 5 giorni alla settimana e dovrà eseguire gli interventi veterinari necessari, previo assenso del Veterinario ATS .
Gli oneri delle prestazioni autorizzate dall’ATS ed effettuate saranno a carico della stessa.
DOTAZIONE – REQUISITI
L’aggiudicatario per l'espletamento del servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti relativi alla situazione personale:
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
b) requisiti relativi alla struttura ed alla capacità tecnica-professionale:
- ambulatorio veterinario in possesso di autorizzazione/registrazione della Struttura Veterinaria situata sul territorio dell’Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica – Sebino dell’ATS della Montagna o dei comuni limitrofi;
- apertura dell’ambulatorio almeno 5 giorni alla settimana;
- documentata esperienza, almeno annuale, in tema di sterilizzazione di gatti.
Il trasporto dal luogo della localizzazione della colonia felina verso l’ambulatorio accreditato è a carico del/della referente della colonia medesima.
ART. 4 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di anni due, con decorrenza stimata il 01.03.2018.
Si precisa in ogni caso che l’ATS si riserva la facoltà di estendere la durata del contratto stipulato alle medesime condizioni economiche contrattuali per il periodo di mesi sei e/o per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si sia potuto procedere ad individuare il nuovo aggiudicatario per il periodo successivo.
ART. 5 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
L’aggiudicatario dovrà assicurare il servizio anche in caso di scioperi e agitazioni del personale dipendente; dovrà pertanto essere cura dell’aggiudicatario ricercare preventivamente alternative che consentano di effettuare in ogni caso il servizio.
L’aggiudicatario non potrà avvalersi del personale dell’amministrazione aggiudicatrice e ogni operazione dovrà essere eseguita dallo stesso con mezzi e personale propri ed indipendentemente da fattori che dovessero intervenire.
L’aggiudicatario è soggetto nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti i relativi oneri; dovrà inoltre osservare le norme di prevenzione infortuni e sarà responsabile del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro atta a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, osservando altresì le disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.. L’aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio. I predetti obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l’aggiudicatario per tutto il periodo di validità del contratto. L’aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione dell’appalto e gli saranno addebitati gli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall’ATS in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a suo carico. L’aggiudicatario garantisce, sotto la propria responsabilità, la continuità e regolarità del servizio oggetto del presente capitolato, nell’osservanza delle norme vigenti o che dovessero intervenire nella durata del contratto. L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura, diligenza e con l’osservanza delle norme igieniche e di polizia sanitaria e veterinaria e dovrà avvalersi, per il servizio, solo di personale qualificato, di sicura moralità e
che sia di tutta soddisfazione per l'ATS, la quale potrà chiederne eventualmente a proprio giudizio insindacabile la sostituzione, con facoltà, in caso di inadempimento, di risolvere il contratto; inoltre non potrà utilizzare personale che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati relativi al maltrattamento di animali. Resta pertanto stabilito che qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili che imprevedibili, aventi ripercussioni su persone o cose, nonché ogni responsabilità derivante da interruzione del servizio per qualsiasi causa di ordine civile e penale o dalla non corretta o mancata esecuzione del servizio, oltre che per danni, infortuni o altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, a persone o cose s’intende a carico dell’aggiudicatario che, con la firma per accettazione del presente capitolato, solleva l’ATS da ogni e qualsiasi responsabilità, convenendosi a tale riguardo che nulla sarà dovuto oltre al corrispettivo contrattuale. L’aggiudicatario sarà altresì tenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne possano derivare, ai sensi dell'art. 2049 C.C. Pertanto l’aggiudicatario dovrà stipulare con primaria Società assicuratrice adeguata copertura per danni a persone e cose eventualmente derivanti dalle cause sopra indicate, con massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00. Copia della polizza assicurativa dovrà essere inviata all’ATS entro dieci giorni dalla richiesta.
ART. 6 PENALITÀ
L’ATS si riserva la facoltà di controllare tutte le operazioni relative all’effettuazione del servizio e pertanto i suoi incaricati dovranno avere libero accesso, in ogni momento, alle sedi e a tutti gli altri luoghi e strutture di cui l’aggiudicatario dovesse servirsi per l’esecuzione del servizio. Tutte le contestazioni di inadempienza eseguite in contraddittorio tra i predetti incaricati e i referenti dell’aggiudicatario si intenderanno come effettuate direttamente allo stesso. Il controllo della qualità e accettabilità del servizio sarà eseguito dal/dai Direttore/i dell’Esecuzione del contratto individuati dall’ATS, il cui giudizio sarà inappellabile. L’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei. In caso di inadempimento sono previste le seguenti penalità:
• servizio di apertura almeno 5 giorni alla settimana: la mancata o non tempestiva risposta, contestata formalmente dal Servizio Veterinario, in assenza di valide giustificazioni comporterà una penale pari ad € 200,00;
• ulteriori obblighi: l'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale a carico dell’aggiudicatario da € 100,00 fino ad € 500,00. Le contestazioni dell’ATS verranno notificate all’aggiudicatario mediante P.E.C. o lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui l’aggiudicatario ritardasse ad uniformarsi agli obblighi contrattuali o nel caso di mancata effettuazione del servizio che dia luogo a tre contestazioni scritte o infine, nel caso non fosse in grado per qualsiasi motivo di tener fede agli impegni contrattuali, l'ATS potrà provvedere a far eseguire il servizio da altra clinica addebitando all’aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior onere che dovesse sostenere in conseguenza della suddetta sostituzione, nonché la penale prevista. La penalità e l'eventuale maggior prezzo per il servizio presso altra ditta verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla ditta per i servizi già effettuati, oppure mediante escussione della garanzia fideiussoria. Persistendo le inadempienze, l'ATS avrà diritto di risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.
ART. 7 RISCHI DA INTERFERENZA
Nel rispetto di quanto stabilito nella Determinazione n. 3/08 dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, la predisposizione del DUVRI e la determinazione degli eventuali costi per
la sicurezza derivanti da rischi interferenziali è esclusa per l’appalto in oggetto.
ART. 8 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52 sono estese ai crediti verso l’ATS derivanti da contratti di forniture/servizi. Le cessioni di credito potranno essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell’opponibilità all’ATS, le cessioni di credito dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate all’ATS medesima. L’ATS cui è stata notificata la cessione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.
ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte della servizio, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'ATS secondo le disposizioni vigenti.
ART. 10 VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIO
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del DPCM 11 maggio 1991 n. 187. Nei sessanta giorni successivi, l’ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n° 159. Decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell’ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
ART. 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 l’aggiudicatario è tenuto ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare all’ATS gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché qualsiasi variazione dovesse intervenire successivamente. In tutti i casi in cui dovessero essere eseguite transazioni senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa, il contratto con l’aggiudicatario sarà immediatamente risolto. L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l’applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
ART. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Ad avvenuta aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti.
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale ai sensi dell’art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con Raccomandata o mediante P.E.C., nei seguenti casi:
• abbandono dell’appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
• gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
• mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS;
• cessione in subappalto non autorizzata, ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato;
• deposito avverso l’aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della aggiudicatario;
• mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
• violazioni a norme e principi del Codice Etico ATS, del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento adottati dall’ ATS;
• mancato rispetto per tutta la durata contrattuale delle previsioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del X.X.xx. 165/2001 e s.m.i.
• altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all’esecuzione del servizio);
• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• sospensione o interruzione del servizio da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dalla ATS);
• inadempienze che abbiano comportato l’applicazione di penali per 4 volte in un anno;
• informazioni positive antimafia;
• mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 c. 9 – bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della garanzia fideiussoria oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altra clinica. In tal caso l’ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato. Resterà a carico dell’aggiudicatario inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o danno comunque derivante all’ATS a causa dell’inadempienza.
In caso di risoluzione del contratto, verrà liquidato il corrispettivo per i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della cessazione dell’appalto. La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi sopra menzionati la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..
ART. 14 RECESSO UNILATERALE
L’ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario appaltatrice con lettera raccomandata A/R o mediante P.E.C., nei seguenti casi:
• giusta causa;
• mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato da parte dell’ATS;
• mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività (compresa la riorganizzazione ATS);
• attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione CONSIP o dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti avente ad oggetto il servizio disciplinato dal presente capitolato;
• qualora durante la vigenza del rapporto contrattuale l’ANAC dovesse pubblicare prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.
In caso di recesso da parte dell’A.T.S. l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Qualora nel corso della durata dell’appalto l’aggiudicatario fosse condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati relativi al maltrattamento di animali, ciò sarà condizione sufficiente per interrompere unilateralmente da parte dell’ATS il contratto, senza che l’aggiudicatario nulla abbia a pretendere quale indennizzo sotto qualsivoglia forma, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile, fatto salvo il pagamento relativo ai servizi svolti. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Non è consentito il recesso da parte dell’aggiudicatario.
ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE E DEFINITIVO
L’aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.
ART. 16 - PAGAMENTI
Le fatture dovranno, di norma, essere emesse con cadenza mensile o trimestrale e riportare analiticamente gli interventi effettuati nel periodo.
Le fatture dovranno essere intestate a:
ATS della Montagna:
codice IPA: atsm
codice univoco ufficio: UFFUWR
nome ufficio: Servizio Economico Finanziario
codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 00988200143 Partita IVA: 00988200143
Si procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.
Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall’accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dispone per l’accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell’ATS di regolare fattura.
Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità), sarà liquidato l’imponibile mentre provvederemo al versamento dell’IVA direttamente all’Erario. Le fatture dovranno riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72”.
I corrispettivi rimarranno fissi ed invariati per l’intero biennio contrattuale.
Art. 17 CONFLITTO DI INTERESSE
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
ART. 18 SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E FALLIMENTO
In caso di scioglimento o di liquidazione dell’aggiudicatario, l’ATS avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto sia da parte dell’aggiudicatario in liquidazione, che da parte dell’impresa subentrante. In caso di fallimento, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto a datare dal giorno antecedente a quello della dichiarazione di fallimento, fatte salve tutte le ragioni e azioni dell'ATS verso la massa fallimentare anche per danni con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale, nonché fatto salvo il diritto dell’ATS di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.
Art. 19 DIVIETO DI RITARDARE O SOSPENDERE IL CONTRATTO
L’Appaltatore non può ritardare o sospendere lo svolgimento dell’esecuzione del contratto con sua decisione, unilaterale, in nessun caso: Il ritardo o la sospensione dell’esecuzione per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’amministrazione a mezzo fax seguito da raccomandata R.R., non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
ART. 20 CODICE ETICO AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITA’ REGIONALE
L’aggiudicatario è tenuto a conformarsi, nell’esecuzione delle proprie attività, sia a quanto sancito dall’art. 53, c. 6 del D. Lgs. 165/01 che a quanto previsto dal Codice Etico della ATS per il presente Appalto: il Codice Etico è visionabile sul sito aziendale, con riferimento sia ai propri dipendenti che ai propri collaboratori, impegnandosi a tenere comportamenti conformi anche alle disposizioni che saranno eventualmente emanate nel corso di vigenza del rapporto contrattuale. L’aggiudicatario s’impegna inoltre a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quanto prescritto sia dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 che da quello adottato dalla ATS per il presente appalto, nonché quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dalla stessa. I partecipanti alla procedura si impegnano a rispettare quanto prescritto dal Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici, approvato con DGR n° 1299 del 30 gennaio 2014.
ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dall’aggiudicatario saranno utilizzati dall’ATS per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre procedure di gara. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara. L’interessato gode dei diritti previsti dalle normative vigenti, tra i quali figura il diritto all’accesso dei dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 23 FORO COMPETENTE
Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Xxxx competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro avente sede nel territorio di competenza della ATS della Montagna per il presente appalto, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.
Nelle more di un eventuale giudizio, l’aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura; in caso contrario l’ATS avrà facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 24 NORME FINALI
Il servizio dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti. In ogni caso sono fatte salve tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ottemperanza a disposizioni di legge che dovessero intervenire sia prima dell'aggiudicazione che nel corso del contratto.