L'anno 2015 addì 1 del mese di luglio in Roma
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SEZIONE PER IL PERSONALE DI TERRA - UFFICI E TERMINALS DELLE SOCIETA’ DI NAVIGAZIONE CHE ESERCITANO L’ARMAMENTO PRIVATO
L'anno 2015 addì 1 del mese di luglio in Roma
- La CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per il personale di terra - uffici e terminals delle Società di Navigazione che esercitano l'armamento privato.
Art. 1 Assunzione in servizio
1 - L’assunzione in servizio verrà comunicata direttamente al lavoratore con lettera nella quale deve essere almeno specificato:
a) la data di assunzione;
b) la categoria e il livello a cui il lavoratore viene assegnato ai sensi del successivo art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
c) il trattamento economico iniziale;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova;
e) la sede di lavoro alla quale il lavoratore è inizialmente assegnato.
2 - All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare almeno i seguenti documenti:
a) la carta d'identità o altro documento equipollente;
b) il titolo di studio;
c) il codice fiscale;
d) certificato di residenza.
3 - Al lavoratore, all’atto dell’assunzione, potrà inoltre essere richiesto, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
4 - Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti della sua residenza.
Art. 2 Visita medica
1 - Xxxxx restando gli obblighi di legge, la Società ha facoltà di disporre visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione in fase preassuntiva dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Art. 3 Periodo di prova
1 - L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per i lavoratori del 7° e 6° livello ed a tre mesi per quelli degli altri livelli. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
2 - Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
3 - Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente Sezione, salvo quanto diversamente disposto dalla Sezione stessa.
4 - Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.
5 - In caso di recesso durante il periodo di prova sia da parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
6 - Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda al recesso del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio. Tale periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
7 - La malattia, l’infortunio e la maternità sospendono il periodo di prova.
Art. 4 Classificazione unica dei lavoratori
Premessa alla classificazione unica PREMESSO CHE
- l'inquadramento del lavoratore è formulato anche con l'intendimento di favorire, nei limiti obiettivi consentiti dalle esigenze di efficienza aziendale nonché dalle strutture tecniche produttive della società, il conseguimento di una maggiore professionalità;
- le parti intendono, per permettere il conseguimento di una maggiore professionalità, sviluppare iniziative atte alla riqualificazione, arricchimento professionale e rotazione, compatibili con le esigenze di efficienza aziendale nonché con le strutture tecniche produttive delle società armatoriali.
Per realizzare la nuova classificazione sono utilizzati i seguenti criteri:
- ogni livello è caratterizzato da una declaratoria generale che lo descrive.
La declaratoria determina, per ciascun livello professionale, le caratteristiche ed i requisiti necessari per l'inquadramento delle posizioni di lavoro nel livello stesso;
- per ogni livello sono indicati dei profili professionali. Questi indicano le caratteristiche (essenziali) del contenuto professionale delle posizioni di lavoro in esse considerate e il loro relativo sviluppo in relazione agli arricchimenti professionali definiti coerentemente alle declaratorie generali dei livelli.
Hanno valore esemplificativo e, pur non descrivendo in modo dettagliato e compiuto tutte le funzioni e i compiti delle posizioni individuate, esprimono contenuti professionali realmente posseduti e richiesti dalle strutture di ciascuna Azienda.
I profili, di seguito descritti, non escludono che altre figure possono essere individuate a livello locale in presenza degli indispensabili presupposti e requisiti previsti nelle rispettive declaratorie utilizzando per analogia i profili esistenti;
- per il passaggio al livello superiore si valuterà la capacità acquisita ed espressa dai lavoratori interessati attraverso una eventuale verifica in sede di contrattazione aziendale.
- i profili professionali riferiti alle operazioni portuali sono disciplinati dalla normativa di settore vigente, anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
1 - I lavoratori sono qualificati nei seguenti livelli:
1° LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici richiedenti solo generiche conoscenze professionali.
Profili professionali
a) Impiegati
- fattorino;
- usciere e guardiano;
- autista;
- addetto al maneggio, carico, scarico e movimentazione di materiali da e per magazzino.
b) Operai
- addetto al maneggio carico, scarico e movimentazione di materiali e merci, anche con mezzi meccanici semplici;
- operaio comune.
2° LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività amministrative ed esecutive di limitata complessità per le quali si richiede una limitata pratica di lavoro ed una conoscenza professionale adeguata alle mansioni svolte.
Profili professionali
a) Impiegati
- addetto junior prenotazione/vendita settore passeggeri; (1)
- addetto inserimento dati;
- centralinista;
- addetto reception;
- archivista;
- aiuto segretaria;
- aiuto contabile.
(1) E’ previsto il passaggio al 3° livello dopo 12 mesi dall'assunzione o, nel caso di stagionali, al secondo contratto a termine.
b) Operai
- autista in possesso di patente di guida "C", quando sia richiesto l'uso di tale patente;
- magazziniere con limitata autonomia;
- operaio qualificato che esegue operazioni di limitata complessità.
3° LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di media complessità, richiedenti preparazione acquisita in istituti o enti professionali o attraverso corsi di aggiornamento o di riqualificazione, nonché acquisita attraverso conoscenza diretta derivante da una corrispondente esperienza di lavoro.
Profili professionali
a) Impiegati
- addetto prenotazione/vendita, settore passeggeri; (1)
- addetti alla prenotazione e vendita passaggi aerei, marittimi, ferroviari;
- centralinista con conoscenza di lingue estere;
- addetto alla stesura coordinamento e controllo della documentazione delle merci imbarcate;
- contabile che cura le registrazioni di fatti amministrativi inquadrati in procedure definite ma che presuppongono una conoscenza dei relativi flussi di operazione e provvede alla stesura di situazioni contabili non complesse;
- segretaria/o con limitata conoscenza lingue che in base alle istruzioni ricevute redige corrispondenza e documenti, compila prospetti e tabelle, cura l'archiviazione dei documenti d'ufficio;
- addetto a paghe con funzioni di rilevamento e controllo dei dati relativi alle prestazioni del personale, predisposizione di documentazione per elaborazione paghe e stipendi e per adempimenti fiscali e contributivi;
- addetto alla verifica, misurazione ed estensione documenti descrittivi dello stato della merce;
- disegnatore tecnico;
- ausiliario spedizione che munito di apposita tessera effettua operazioni doganali in base ad istruzioni ricevute di volta in volta dallo spedizioniere;
- addetto al traffico merci che in base a norme e procedure esistenti o applicando apposite tariffe compila le polizze di carico, tassa i noli e controlla i manifesti di sbarco;
- operatore sistemi informatici;
- assistente alla selezione delle prenotazioni da parte di operatori turistici o gruppi;
- 2° assistente ispettore tecnico che opera normalmente in affiancamento;
- addetto al controllo della documentazione di viaggio per i traffici passeggeri/merci;
- addetto al rizzaggio e derizzaggio;
- smarcatore incolonnamento veicoli.
(1) Per coloro che sono in grado di eseguire tutte le operazioni che concernono le pratiche dell'ufficio, la permanenza al 3° livello non può superare gli otto anni.
b) Operai
- autista con patente guida categoria “D” ed “E” al quale sia richiesto l'uso di tale patente;
- magazziniere di provata esperienza e responsabile di un gruppo operativo;
- operaio specializzato che interviene su macchine operatrici nell'ambito del proprio campo di attività.
4° LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori di concetto che, con perizia e buona conoscenza delle proprie mansioni, svolgono attività tecniche o amministrative che comportano l'interpretazione e l'applicazione di principi, norme e procedure, richiedenti specifiche conoscenze teoriche e pratiche.
Profili professionali
a) Impiegati
- addetto senior alla prenotazione/vendita, settore passeggeri;
- cassiere che effettua riscossioni e pagamenti curando le relative registrazioni contabili;
- segretaria/o che oltre a possedere le caratteristiche di cui al livello precedente, svolge le proprie mansioni con maggiore autonomia, utilizzando una o più lingue estere, redigendo corrispondenza in base a sommarie indicazioni e provvedendo all'organizzazione logistica di riunioni, viaggi, ecc.;
- addetto alle paghe che, con relativa responsabilità, interpreta norme di legge contrattuali e elabora paghe e stipendi;
- capo magazziniere che coordina i gruppi di lavoro nell'ambito del magazzino, tiene i libri di carico e scarico, firma buoni di uscita e di ricevimento, rilascia comprovanti per prestazioni eseguite sia da mezzi che da persone;
- disegnatore munito di diploma di costruttore navale che sviluppa particolari di una costruzione o di un progetto, apportando modifiche a disegni già esistenti e riportando le relative quotature;
- programmatore che in base alle indicazioni dell'analista e applicando i linguaggi adottati in azienda cura la stesura dei programmi informatici;
- addetto al traffico merci, che nell'ambito di procedure esistenti o di istruzioni ricevute predispone le necessarie pratiche per l'imbarco o lo sbarco delle merci mantenendo i contatti con i caricatori, rilascia polizze di carico incassando i relativi noli;
- addetto gestione parco contenitori, lavoratore addetto allo smaltimento dei contenitori e delle attrezzature in genere, all'elaborazione dei dati relativi a tali movimentazioni e alla valutazione delle situazioni risultanti;
- gruista;
- addetto che svolge opera di ricerca e selezione del personale navigante e che ne organizza l'avvicendamento;
- addetto che cura il coordinamento della selezione delle prenotazioni da parte di operatori turistici o gruppi;
- 1° assistente ispettore tecnico che opera normalmente in affiancamento;
- addetto che svolge ricerca e promozione del traffico passeggeri e/o del carico sulla base delle direttive del capo area;
- addetto al marketing;
- addetto al recupero crediti;
- addetto polivalente alle operazioni di imbarco/sbarco in grado di eseguire tutte le attività attinenti l’imbarco, lo sbarco e la movimentazione dei veicoli/merci compresa la guida dei mezzi meccanici.
b) Operai
- operaio specializzato provetto di officina che opera sull'intera gamma delle macchine complesse caratterizzate da condizioni funzionali particolarmente impegnative per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi tipo di guasto o revisione generale;
- movimentatore specializzato di più mezzi speciali diversi di complessa manovra ed elevato tonnellaggio.
5° LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori di concetto che in condizione di relativa autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni svolgono attività tecniche e amministrative di notevole complessità o che esercitano il coordinamento di un gruppo di lavoratori che svolge mansioni di particolare rilevanza comportanti la presenza di almeno un lavoratore di pari livello o del livello precedente.
Profili professionali
- coordinatore ufficio prenotazione/vendita, settore passeggeri che si occupa del coordinamento delle attività e dell'assistenza nei confronti degli altri addetti dell'ufficio;
- progettista che munito di diploma di costruttore navale o di corrispondente esperienza, coordina e controlla il lavoro di altri disegnatori o sviluppa progetti relativi ad attrezzature, apparecchiature, macchinari o impianti complessi impostando le soluzioni ottimali definendo quote materiali e tolleranze;
- addetto smistamento merci che in base a dati, calcoli e procedure del proprio campo di attività, ricerca le soluzioni ottimali per l'utilizzazione degli spazi di stoccaggio e degli spazi nave, regolando l'ordinato afflusso delle merci a banchina;
- analista programmatore;
- coordinatore servizio telecomunicazione;
- capo officina: lavoratore che ha la responsabilità gestionale di una officina le cui lavorazioni richiedono specializzazioni corrispondenti alle mansioni di 4° livello;
- coordinatore della manutenzione e riparazione containers: lavoratore che, in base a dati e procedure del proprio campo di attività, verifica la funzionalità e lo stato d'uso dei contenitori, autorizzando e dirigendo le relative messe a punto e riparazioni, con preliminare definizione dei preventivi;
- esperto nella ricerca e promozione del traffico passeggeri: lavoratore che, fornito di adeguate conoscenze tecniche di mercato, svolge un'azione sistematica di visita ad operatori turistici e pubblicitari, agenzie, gruppi ecc. per illustrare i programmi aziendali, i servizi offerti e relative tariffe al fine dell'acquisizione di clientela;
- esperto nella ricerca del carico: lavoratore che, fornito di adeguate conoscenze tecniche di mercato, svolge azioni sistematiche di visita e contatti con spedizionieri e aziende per illustrare i servizi offerti dall'azienda e relative tariffe, al fine della stipulazione di contratti di trasporto;
- contabile che avendo una conoscenza approfondita e vasta dei fatti amministrativi della società è in grado di curarne l'analisi contabile, di elaborare le risultanze utili per il bilancio,
ed eventualmente di redigerlo, di preparare la dichiarazione dei redditi ed è responsabile di un settore di contabilità avendo le caratteristiche di cui al livello precedente;
- vice ispettore tecnico;
- esperto che, con specifiche conoscenze, definisce e coordina le attività di comunicazione e di marketing che abbiano impatto sul consumatore finale;
- esperto al marketing;
- coordinatore servizi generali;
- coordinatore piazzale ossia capo piazzale.
6° LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività tecniche o amministrative con funzioni direttive o che hanno almeno discrezionalità di poteri, facoltà di decisione e autonomia di iniziative.
Profili professionali
- responsabile gestione contratti di noleggio;
- responsabile del bunkeraggio;
- responsabile gestione del personale navigante: lavoratore che coordina l'attività dell'ufficio che ricerca, seleziona e avvicenda il personale navigante;
- responsabile ufficio acquisti: lavoratore che coordina l'attività degli addetti all'approvvigionamento;
- spedizioniere capo: responsabile dell'ufficio spedizioni;
- port captain;
- ispettore tecnico;
- cassiere principale;
- responsabile piani di carico, scarico;
- analista informatico;
- responsabile ufficio acquisizione traffico;
- responsabile della promozione commerciale che sviluppa e gestisce le attività promozionali e i contatti commerciali con i grandi clienti;
- responsabile dei servizi generali.
- responsabile del servizio prevenzione e protezione.
7° LIVELLO – QUADRI
In aggiunta alle caratteristiche della declaratoria e dei profili professionali del 6° livello sono inseriti nel 7° livello i lavoratori caratterizzati da una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni svolte nonché dal coordinamento e dal controllo delle attività di unità organizzative e operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione, nel presupposto che tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'Azienda o dai titolari della medesima.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 190/1985 le parti riconoscono che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori inquadrati nel 7° livello.
L'Azienda provvederà ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
In ogni caso lo svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di nove mesi continuativi.
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri e della disciplina sopraindicata per il personale con qualifica di quadro, fermo restando l'applicazione delle norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985 n. 190.
NOTA A VERBALE
1 - I lavoratori aventi perfetta conoscenza di almeno due lingue estere, non possono essere assegnati ad un livello inferiore al 3°.
I lavoratori in possesso di laurea magistrale (o equipollente) non possono essere assegnati ad un livello inferiore al 4°, sempreché svolgano attività inerenti alla laurea conseguita.
2 - I lavoratori in possesso di laurea triennale o di diploma di scuola media superiore esplicanti funzioni impiegatizie non possono essere assegnati ad un livello inferiore al 3°, sempreché svolgano attività inerenti al titolo di studio conseguito.
Il possesso del titolo deve essere dichiarato alla Società, a pena di decadenza, prima della assunzione o, se conseguito nel corso del rapporto di lavoro, entro 15 giorni dal conseguimento.
3 - Saranno assegnati al 3° livello gli impiegati di ordine che maturino 4 anni di anzianità nel 2° livello.
4 - Saranno assegnati al 2° livello gli impiegati d'ordine (esclusi gli addetti ai servizi ausiliari) che maturino 2 anni di anzianità nel 1° livello.
5 - Gli uscieri ed autisti che matureranno 8 anni di permanenza nel 1° livello, verranno passati al 2° livello.
Art. 5
Assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
1 - L'Azienda provvederà alla copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni anche per il personale che pur non essendo inserito nel 7° livello (quadri) sia particolarmente esposto, a causa del tipo di mansioni svolte, a rischio di responsabilità civile verso terzi.
Art. 6 Contratti a termine
1 - La disciplina del contratto a termine è regolata dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni.
2 - Le aziende, su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e/o delle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie la presente Sezione, forniranno informazioni sul numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato presenti in azienda, e sui programmi aziendali in materia.
3 - Ai sensi dell’art. 5, comma 4 bis e dell’art. 10, comma 7 del d.lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di particolari motivazioni e relative specifiche esigenze da esplicitare nell’accordo sindacale di secondo livello, si rinvia alla contrattazione integrativa aziendale la possibilità di rideterminare il limite massimo degli assunti con contratto a termine, stabilito dall’art. 1 dello stesso decreto legislativo, nonché l'intervallo temporale fra un contratto a termine e quello successivo e la durata massima della successione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
4 - Le Società armatoriali operanti specificamente nei settori delle navi passeggeri/da crociera, navi Ro/Ro e Ro/Ro pax sono caratterizzate da uno stretto collegamento dell’occupazione con l’andamento dei flussi di attività che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, anche con riferimento
ad aziende ad apertura annuale. In tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario adeguare l’organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
5 - Ai sensi dell’art. 5, comma 4 ter e dell’art. 10, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 e all’art. 5, commi 3 e 4 bis del richiamato decreto legislativo non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati allo svolgimento delle attività stagionali nelle società armatoriali operanti nel settore delle navi passeggeri, navi Ro/Ro e Ro/Ro pax.
La stagionalità opera:
- nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 ottobre;
- periodi connessi a festività religiose o civili, nazionali o estere.
Art. 7 Part-time
1 - La disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale è regolata dal d.lgs. 25 febbraio 2000,
n. 61 e successive modifiche e integrazioni e dall’Allegato 2.
Art. 8 Mutamento di mansioni
1 - Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente anche a mansioni diverse da quelle inerenti al suo inquadramento, purché equivalenti e ciò non comportanti alcun peggioramento economico, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
2 - Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nell’inquadramento superiore al suo, dovrà essere corrisposto, per tutta la durata della destinazione, un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima del predetto inquadramento superiore.
3 - Trascorso un periodo continuativo di tre mesi, oppure di un anno non continuativo negli ultimi tre anni nel disimpegno di dette mansioni superiori ove la relativa assegnazione delle mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nell’inquadramento superiore.
Art. 9
Contratti di apprendistato
1 - L’accordo sindacale per l’applicazione del contratto di apprendistato è riportato nell’Allegato 5.
Art. 10
Orario di lavoro, lavoro straordinario diurno, notturno e festivo
1 - L'orario settimanale di lavoro è di 40 ore e verrà ripartito dal lunedì al venerdì in otto ore giornaliere, salvo diversa pattuizione a livello aziendale da concordarsi con le R.S.U./R.S.A. e/o XX.XX. territoriali.
2 - L’organizzazione del lavoro in turni e i relativi trattamenti economici potranno essere definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale.
3 - La giornata del sabato mantiene la sua natura di giorno feriale a tutti gli effetti.
4 - Ai lavoratori che, per esigenze di servizio, fossero chiamati a prestare la loro opera in detta giornata sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate.
5 - In riferimento al d.lgs. n. 66/2003, il lavoro compiuto oltre le 40 ore è considerato lavoro straordinario.
6 - Ai fini della relativa maggiorazione è considerata prestazione notturna quella effettuata dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo; è considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate di domenica, negli altri giorni festivi e nelle ore pomeridiane dei giorni semifestivi.
7 - Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 30% se diurno, del 50% se notturno feriale o diurno festivo e del 60% se notturno festivo. Per il lavoro straordinario svolto nella giornata del sabato la maggiorazione per le ore diurne è pari al 35%.
8 - A tale effetto, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 173. Per retribuzione mensile dovrà intendersi:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità.
9 - Le suddette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno e festivo non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.
10 - Nessun lavoratore potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo salvi giustificati motivi di impedimento.
11 - Al lavoratore, chiamato a prestare la propria opera nella giornata di domenica e negli altri giorni festivi o semifestivi di cui all'art. 12, sarà riconosciuto il riposo compensativo nella misura di mezza giornata qualora la prestazione d'opera sia di durata inferiore a 4 ore e di una intera giornata qualora la prestazione dell'opera superi le 4 ore: oltre al riposo compensativo, al lavoratore che presti la propria opera in tali giornate, sarà corrisposto un importo pari al 50% della quota oraria di retribuzione (com'è indicato al punto 9) - senza maggiorazione - per ogni ora di effettivo lavoro. Qualora la prestazione in tali giornate dovesse eccedere le 8 ore di lavoro, al lavoratore dovrà essere corrisposto, in aggiunta al trattamento di cui sopra, il compenso orario lavoro straordinario festivo per ogni ora di ulteriore effettivo lavoro.
12 - Le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare fornite da ciascun lavoratore non potranno superare le 250 ore annue complessive.
13 - Per i lavoratori inquadrati nella categoria “quadro” (7° livello), non avendo gli stessi obblighi di rilevazione oraria, né obblighi relativi all’orario settimanale di lavoro, i trattamenti economici relativi al lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono assorbiti nel trattamento economico globale annuo, ivi compresa l’indennità di funzione, tenendo anche conto delle disposizioni di legge in materia di orario di lavoro.
14 - Ai lavoratori di cui al punto precedente, chiamati a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di domenica e negli altri giorni festivi o semifestivi, verrà riconosciuto il solo riposo compensativo di cui al comma 11.
15 - Qualora la natura delle responsabilità assegnate al lavoratore inquadrato nella categoria di “quadro” comporti in maniera continuativa l’effettuazione di prestazioni oltre l’orario giornaliero di lavoro, l’azienda, che non l’abbia già previsto, definirà, anche in sede di contrattazione di secondo livello, uno specifico compenso forfetario.
Art. 11 Riposo settimanale
1 - Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 66/2003. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
2 - Sono fatte salve le eccezioni di cui all’art. 9 del d.lgs n. 66/2003 relative a specifiche attività.
Art. 12
Giorni festivi e semifestivi
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1° maggio) e la festa della Repubblica (2 giugno);
c) le seguenti Festività:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 16 agosto;
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (X. Xxxxxxx);
- il giorno del Santo Patrono del luogo ove il lavoratore presta la sua opera (').
(') Esclusivamente per le Aziende che hanno sede nel Comune di Roma la festività del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx) è stata ripristinata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792.
2 - Sono considerati giorni semifestivi le seguenti ricorrenze:
- Venerdì Santo;
- 2 novembre (Defunti);
- 24 dicembre (Vigilia di Natale);
- 31 dicembre.
Nei giorni semifestivi l'orario di lavoro è limitato alle prime 4 ore dell'orario normale.
3 - Qualora una delle ricorrenze nazionali elencate sotto la lettera b), oppure una delle altre festività elencate sotto la lettera c), cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico e normativo, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione così determinata:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità.
4 - Qualora la Società concentri l'orario settimanale nei primi cinque giorni della settimana (dal lunedì al venerdì) e una delle ricorrenze nazionali elencate sotto la lettera b), oppure una delle altre festività elencate sotto la lettera c), nonché una delle giornate semifestive di cui al punto 2), cada di sabato, ai lavoratori è dovuto in aggiunta al normale trattamento economico e normativo, un importo pari rispettivamente ad una quota giornaliera, ovvero alla metà di essa calcolata come previsto al punto 3).
5 - Qualora una delle giornate semifestive cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico e normativo, un importo pari a metà di una quota giornaliera della retribuzione di cui al punto 3).
6 - Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1/26mo della retribuzione di cui al punto 3).
Art. 13 Trattamento per festività abolite
1 - Tutte le giornate considerate dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54, sono feriali e lavorative.
2 - Il lavoratore che presti la propria opera nelle seguenti festività soppresse: 19 marzo e 4 novembre, avrà diritto al seguente trattamento:
- 19 marzo: normale retribuzione;
- 4 novembre: trattamento economico pari a quello previsto per le festività cadenti di domenica di cui al punto 3, art. 12.
3 - Per le seguenti festività religiose soppresse dalla legge: Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx, al lavoratore saranno riconosciute altrettante giornate di riposo retribuito.
Art. 14 Retribuzioni
1 - Il minimo contrattuale, afferente a ciascun livello di inquadramento di lavoratori, è riportato nella Tabella allegata (Allegato 1) parte integrante, a tutti gli effetti, della presente Sezione.
2 - Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
3 - Nel caso che la Società ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
4 - Nel caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
5 - Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare il 10% della retribuzione mensile salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Art. 15
Contributo sostitutivo della mensa
1 - È posto a carico dell'Azienda, un contributo sostitutivo della mensa di € 1,50 per ogni giornata di effettiva presenza.
2 - Qualora già esistessero in sede aziendale contributi o indennità per detto titolo l'importo di cui sopra verrà assorbito nella misura del 50% ma in nessun caso il contributo totale dell'azienda potrà essere inferiore a € 1,50.
3 - Il contributo sostitutivo mensa verrà considerato come elemento utile esclusivamente ai fini del calcolo della indennità sostitutiva di preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di quello di ferie nonché della 13a e 14a mensilità ed è, su base mensile, convenzionalmente stabilito in misura pari a € 33,00.
4 - Gli importi come sopra stabiliti con i relativi riflessi di cui al comma precedente, non verranno più corrisposti dalle aziende che organizzino un servizio mensa in proprio o con convenzioni sostitutive o che riconoscano i buoni pasto, in misura pari a € 5,29, salvo diverse pattuizioni aziendali.
Art. 16
Indennità per maneggio di denaro e cauzione
1 - Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per incassi e pagamento con responsabilità per errore, anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale.
2 - Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate al nome del garante e del garantito presso un istituto di credito.
3 - Gli interessi derivanti dalla cauzione andranno a beneficio del lavoratore.
Art. 17
Tredicesima e Quattordicesima mensilità
1 - In occasione del Natale la Società corrisponderà al lavoratore una mensilità della retribuzione costituita dai seguenti elementi:
- Minimo contrattuale;
- Eventuale superminimo;
- Aumenti periodici di anzianità;
- Contributo sostitutivo mensa.
2 - In occasione della Pasqua o prima del periodo feriale, la Società corrisponderà al lavoratore una mensilità della retribuzione costituita dagli elementi di cui al comma 1.
3 - Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle mensilità accessorie e per quanti sono stati i mesi interi di servizio prestato, calcolando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni e trascurando invece quella inferiore a 15 giorni.
Art. 18
Aumenti periodici di anzianità
1 - Ai lavoratori sarà riconosciuto, alla maturazione di ogni biennio di anzianità, e con godimento dal primo giorno del mese successivo, un aumento periodico di anzianità pari ad un importo differenziato per livello secondo le seguenti cifre:
1° livello € 23,74
2° livello € 24,41
3° livello € 25,76
4° livello € 29,35
5° livello € 30,47
6° livello € 34,39
7° livello € 36,07
2 - Il numero massimo di aumenti periodici di anzianità maturabili sarà di 5.
3 - Nei confronti del personale, cui si applica la presente Sezione, assunto prima del 31 dicembre 1988, il numero massimo degli aumenti periodici di anzianità maturabili resta di 10.
4 - In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini dell'individuazione del numero di scatti o frazione di numero di scatti, che da quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile sopra indicato. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
5 - Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.
Art. 19 Ferie
1 - Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, secondo i termini sottoindicati:
- per i lavoratori aventi una anzianità di servizio:
a) da 1 anno a 6 anni compiuti: giorni 22,5 lavorativi;
b) oltre 6 anni e fino a 20 anni compiuti: giorni 26 lavorativi;
c) oltre i 20 anni compiuti: giorni 27,5 lavorativi.
In caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, si precisa che, per l'esatta determinazione dei giorni di ferie da fruire, il numero dei giorni sopra indicati si moltiplica per 1,2. Il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da godersi.
2 - Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte della Società, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
3 - La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate, in caso di risoluzione nel corso dell'anno il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
4 - L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
5 - La malattia e l'infortunio interrompono il periodo di ferie.
6 - Non devono essere computati nelle ferie le tre giornate di riposo retribuito di cui all’art. 13, comma 3.
Art. 20
Permessi e congedi parentali
1 - Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di permessi e congedi, al lavoratore che ne faccia domanda la Società può concedere, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
2 - Le assenze debbono essere comunque immediatamente giustificate alla Società.
3 - La fruizione dei congedi parentali di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001, può essere sia giornaliera che oraria, quest’ultima in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La richiesta per la loro fruizione, sia giornaliera che oraria, deve pervenire alla Società con un preavviso non inferiore a 5 giorni di calendario, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.
Art. 21 Periodo di aspettativa
1 - L'Azienda può concedere al lavoratore che abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a 2 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa non superiore a 12 mesi.
2 - L'aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità né il diritto alla retribuzione.
Art. 22 Congedo matrimoniale
1 - Al lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio, un congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario.
2 - Il lavoratore deve presentare il certificato di matrimonio entro tre mesi dalla data della celebrazione dello stesso, pena la ripetizione della retribuzione indebitamente percepita.
3 - Detto congedo non può essere computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 23 Servizio militare
1 - La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare: l'addetto ha quindi diritto alla conservazione del posto, il tempo trascorso in servizio militare di leva viene computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
2 - Per i trattenuti alle armi si applicano le disposizioni del R.D.L. 20 marzo 1941, n. 123.
3 - Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'addetto, entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione della Società per riprendere servizio, in mancanza sarà considerato dimissionario, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore.
4 - L'addetto richiamato alle armi continua a far parte del personale della Società a tutti gli effetti.
5 - AI richiamato viene mantenuta limitatamente ai primi due mesi di assenza, la retribuzione di cui avrebbe fruito restando in servizio; per il periodo successivo e per tutta la durata del richiamo, sarà invece corrisposta, nei modi previsti dalla legge e nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione civile, una indennità pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio e quella percepita in servizio militare.
6 - Chi abbia lasciato la Società per richiamo alle armi dovrà presentarsi per riprendere servizio entro il termine di dieci giorni dalla fine del richiamo se il servizio militare ha avuto durata superiore ad un mese e non superiore a sei mesi, di venti giorni se superiore a sei mesi e non ad un anno, di trenta giorni se ha avuto durata superiore ad un anno, intendendosi in caso contrario risolto il rapporto di lavoro per dimissioni, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore.
7 - La retribuzione civile per l'addetto che si sia presentato in termini utili decorrerà dal giorno successivo a quello della cessazione del servizio militare.
8 - Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Art. 24 Trasferte
1 - Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso, a piè di lista, delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive (pernottamento e vitto) necessarie per l'espletamento della missione.
2 - Le classi di viaggio sono stabilite come segue:
a) viaggi in ferrovia, 1a classe;
b) viaggi in aereo, classe economica.
Le ore di viaggio durante la trasferta non sono utili ai fini del computo delle ore di lavoro straordinario.
3 - L’azienda potrà concedere, su richiesta del lavoratore, in alternativa al piè di lista a titolo di rimborso spese di vitto e alloggio, un importo giornaliero pari a € 65,00. Il suddetto importo va incrementato, per ogni giorno di trasferta, di un ulteriore importo pari al 2,5% del minimo contrattuale del livello di appartenenza del dipendente, e sarà frazionabile, considerando il pernottamento al 40% ed il vitto al 60%, quota quest'ultima anche essa frazionabile.
4 - L’indennità di trasferta è materia di contrattazione a livello aziendale.
Art. 25 Trasferimenti
1 - Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
2 - Il lavoratore che non accetta il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso, salvo che per gli addetti del 4°, 5°, 6° e 7° livello per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto della Società di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso sarà licenziato.
3 - Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé e per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con la Società.
4 - E’ dovuta inoltre mezza mensilità al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e una mensilità intera - oltre un giorno di retribuzione per ogni figlio a carico - al lavoratore con famiglia.
5 - Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato alla Società precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
6 - Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente al lavoratore.
7 - Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Art. 26
Trattamento in caso di malattia o infortunio
1 - L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Azienda con la massima tempestività e comunque entro il primo giorno di assenza. L’eventuale prosecuzione deve essere comunicata entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il servizio.
2 - Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio (o in quello indicato nel certificato medico) nelle fasce orarie dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 a disposizione per le visite di controllo.
3 - Nel caso di assenza dal lavoro dovuta a malattia la Società conserverà al lavoratore, non in prova, il posto di lavoro secondo le seguenti modalità:
- se ha una anzianità di servizio non superiore a 5 anni, per un periodo di 8 mesi, senza interruzione della anzianità medesima, corrispondendogli l’intera retribuzione per i primi 5 mesi e la metà di essa per i successivi 3 mesi o la corrispondente integrazione al trattamento economico di malattia, qualora detto trattamento sia erogato dall’INPS;
- se ha una anzianità di oltre 5 anni, per un periodo di 12 mesi, senza interruzione della anzianità medesima, corrispondendogli l’intera retribuzione per i primi 8 mesi e la metà di essa per gli altri 4 mesi o la corrispondente integrazione al trattamento economico di malattia, qualora detto trattamento sia erogato dall’INPS.
Qualora il lavoratore sia affetto da patologie di particolare gravità, certificate dal SSN e accertate dal medico competente - quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: neoplasie invalidanti, sclerosi multipla, morbo di Parkinson e di Alzheimer, trapianti di organi vitali - la Società conserverà al lavoratore, non in prova, il posto di lavoro secondo le seguenti modalità:
- se ha un’anzianità di servizio non superiore a 5 anni, per un periodo di 18 mesi, senza interruzione dell’anzianità medesima, corrispondendogli l’intera retribuzione per i primi 5 mesi, l’80% di essa per i successivi 5 mesi ed infine il 50% della stessa nei restanti 8 mesi, ovvero la corrispondente integrazione al trattamento economico di malattia, qualora detto trattamento sia erogato dall’INPS;
- se ha un’anzianità di oltre 5 anni, per un periodo di 22 mesi, senza interruzione dell’anzianità medesima, corrispondendogli l’intera retribuzione per i primi 8 mesi, l’80% della stessa nei successivi 6 mesi ed infine il 50% della stessa nei successivi 8 mesi, ovvero la corrispondente integrazione al trattamento economico di malattia, qualora detto trattamento sia erogato dall’INPS.
Detti lavoratori, affetti da patologie di particolare gravità, potranno richiedere di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4 - In caso di insorgenza della malattia durante il periodo di preavviso, questo si sospende e riprenderà a decorrere dalla certificazione della avvenuta guarigione. In tal caso il rapporto di lavoro si risolve alla scadenza del periodo di preavviso.
5 - I periodi di malattia, anche se dovuti a più eventi morbosi, verranno sommati nell'arco dell'ultimo triennio al fine di determinare i trattamenti economici di cui al punto 3.
6 - Qualora, nell'arco dell'ultimo triennio il lavoratore raggiunga, per effetto di più eventi morbosi, assenze complessive per malattia rispettivamente pari a 240 giorni per anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e 360 giorni per anzianità di servizio superiore ai 5 anni, la Società potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto al punto 3.
7 - Alla scadenza dei termini sopra indicati la Società, ove provveda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto, ivi compresa l'indennità del preavviso.
8 - Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all'art. 33. Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva, la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Art. 27
Trattamento in caso di malattia professionale e infortunio sul lavoro
1 - Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, la Società conserverà al lavoratore, non in prova, il posto per un periodo di 10 mesi se egli abbia una anzianità di servizio non superiore a 5 anni e per un periodo di 14 mesi se abbia una anzianità di oltre 5 anni senza interruzione dell'anzianità corrispondendogli l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.
Qualora l'infortunio o la malattia professionale siano indennizzati dall’INAIL, l'Azienda corrisponderà al lavoratore una integrazione dell’indennità economica corrisposta dall’INAIL fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria che avrebbe percepito in adempimento alle norme contrattuali.
2 - Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, e fino alla scadenza del periodo stesso.
3 - Alla scadenza dei termini sopra indicati la Società, ove provveda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto, ivi compresa l'indennità di preavviso.
4 - Qualora la prosecuzione dell’assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro superando i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto ai solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Art. 28
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
1 - Nel caso di gravidanza e puerperio di una lavoratrice, questa ha diritto al trattamento previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
2 - Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 26 della presente Sezione quando risultino più favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
3 - L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.
4 - Per i cinque mesi di astensione obbligatoria (artt. 16 e 20, T.U. n. 151/2001) l'Azienda assicurerà, alle lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato, la retribuzione globale netta ordinaria mediante opportuna integrazione del trattamento previsto dalla legge per la lavoratrice madre.
Art. 29 Contrattazione di secondo livello
1 - Ai sensi di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali del 28 giugno 2011, ratificato il 21 settembre 2011, dal protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e dal T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché risultati legati all'andamento economico delle imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
c) le materie individuate nell’articolato della presente Sezione, quali: articolazione dell’orario di lavoro; disciplina del contratto a tempo determinato; lavoro a tempo parziale; individuazione di nuovi profili professionali, condotte disciplinarmente rilevanti, le modalità di erogazione di eventuali trattamenti sostitutivi della mensa, indennità di trasferta.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali. L’azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro è di pertinenza del datore di lavoro ed è pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro potranno essere argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l’obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Considerato quanto previsto ai punti precedenti, tutte le aziende, nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione aziendale di secondo livello, saranno tenute ad erogare ai propri dipendenti, con decorrenza 1° gennaio 2008, un beneficio integrativo lordo mensile pro-capite, non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 2% del minimo contrattuale. Tale importo sarà considerato nel caso di stipula di accordo aziendale.
Ferma restando l'attuale struttura della contrattazione l’importo sopra indicato, pari al 2% del minimo contrattuale, continuerà ad essere erogato anche dopo la scadenza della presente Sezione.
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello potrà essere regolamentato l'istituto della reperibilità, intendendo per reperibilità l'obbligo del lavoratore ad essere disponibile alle
chiamate in servizio, presso i siti di lavoro aziendali, nei giorni e negli orari individuati dai programmi di reperibilità, anche con mezzi di comunicazione aziendale.
Le aziende forniranno, su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, informazioni in merito ai programmi di godimento delle ferie, anche al fine della individuazione di proroghe nell'anno solare successivo.
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello le parti potranno concordare le percentuali da applicare al numero dei lavoratori a tempo indeterminato, riferite annualmente alle richieste di part-time avanzate dai lavoratori.
Le parti potranno altresì individuare le motivazioni per le quali vada data priorità all'accoglimento delle richieste.
7 - Settori terminal, traghetti e crociere.
Dato il costante evolvere nelle caratteristiche dell'attività dei settori terminal, traghetti e crociere, che può comportare la definizione di nuove qualifiche, le parti potranno determinare, con accordi aziendali, nuovi profili/livelli professionali.
Art. 30
Doveri del lavoratore
1 - Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alle mansioni affidategli, e, in particolare:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dalla Società per il controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente Sezione nonché le istruzioni impartite dai superiori;
c) conservare assoluta segretezza sugli interessi della Società, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella Società, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo che sia stato risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando le disposizioni di legge;
d) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.
2 - Il lavoratore dovrà comunicare le eventuali variazioni della sua residenza.
Art. 31 Provvedimenti disciplinari
1 - Le inadempienze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento per giusta causa;
f) licenziamento per giustificato motivo.
2 - Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato dalla Società nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver consentito l’esercizio del diritto di difesa.
3 - Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
4 - In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
5 - Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, può promuovere, nei venti giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell’Associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite la Direzione provinciale del lavoro di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal dirigente responsabile della Direzione provinciale del Lavoro. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora la Società non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al presente comma, la sanzione disciplinare non avrà alcun effetto. Se la Società adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
6 - Decorsi due anni dall'applicazione delle sanzioni disciplinari non potrà tenersi conto di esse ad alcun effetto.
7 - Il provvedimento del rimprovero scritto si applicherà al lavoratore che:
- non osservi l’orario ordinario di lavoro o comunque stabilito dalla contrattazione integrativa aziendale o non adempia alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze;
- per disattenzione arrechi danni lievi alle macchine, agli strumenti di lavoro;
- non dia immediata comunicazione del mutamento di indirizzo della sua residenza;
8 - Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione;
- gli assenti dal lavoro fino a un giorno senza comprovata giustificazione;
9 - Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la seconda volta, in qualunque delle mancanze che prevedono una sanzione conservativa inferiore (rimprovero scritto e/o multa), salvo il caso dell’assenza ingiustificata;
- commetta recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quarta volta.
10 - Salva ogni altra azione legale, il licenziamento si applica per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni o ripetute per cinque volte nell’anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
- diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell’azienda o che perturbi il normale andamento del lavoro;
- commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e delle strutture;
- l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi;
- l’inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali;
- insubordinazione verso i superiori;
- fruizione abusiva da parte del lavoratore del trattamento economico previsto per l’assenza per malattia o infortunio (ad esempio, falsificazione di documenti destinati alle certificazioni di malattia; effettuazione di altra attività per conto proprio o di terzi; attività ricreative incompatibili con le prescrizioni mediche);
- si presenti in servizio in stato di manifesta assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.
11 - Con la contrattazione integrativa aziendale potranno essere stabilite ulteriori condotte disciplinarmente rilevanti e le relative sanzioni.
12 - Nei casi di cui al comma 10, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale.
Art. 32
Preavviso di licenziamento o di dimissioni
1 - Fermo restando quanto previsto per il licenziamento per giusta causa, il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per i lavoratori del 6° e 7° livello;
- mesi uno e mezzo per i lavoratori del 4° e 5° livello;
- mesi uno per i lavoratori degli altri livelli;
b) per i lavoratori che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per i lavoratori del 6° e 7° livello;
- mesi due per i lavoratori del 4° e 5° livello;
- mesi uno e mezzo per i lavoratori degli altri livelli:
c) per i lavoratori che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per i lavoratori del 6° e 7° livello;
- mesi tre per i lavoratori del 4° e 5° livello;
- mesi due per i lavoratori degli altri livelli.
2 - Le misure dell'indennità sostitutiva del preavviso sopra indicate saranno aumentate di due mesi in caso di morte del lavoratore.
3 - I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
4 - La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
5 - Ai fini del presente articolo per retribuzione si intende:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità;
- contributo sostitutivo della mensa;
- eventuali provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili o ai prodotti di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese;
- indennità di funzione di cui all'allegato 1.
6 - La Società ha facoltà di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
7 - Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
8 - Durante il compimento del periodo di preavviso la Società concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della Società.
9 - Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
Art. 33 Trattamento di fine rapporto
1 - In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'addetto compete il T.F.R. previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
2 - Agli effetti della sopracitata legge per retribuzione utile si deve intendere quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità;
- contributo sostitutivo della mensa;
- eventuali provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili o ai prodotti di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese;
- indennità di funzione di cui all'allegato 1.
3 - Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
4 - Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
5 - I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
6 - È facoltà della Società, salvo espresso patto contrario, dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza del licenziamento, per eventuali atti di previdenza (casse, pensioni, previdenze, assicurazioni varie), compiuti dalla Società.
Art. 34
Trattamento in caso di dimissioni
1 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposto al lavoratore il trattamento di fine rapporto.
2 - In caso di dimissioni del lavoratore in occasione del matrimonio, durante la gravidanza o il puerperio, della lavoratrice madre, del lavoratore che ha fruito del congedo di paternità si applicheranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
3 - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consentirne la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso, è dovuto al lavoratore un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 35 Previdenza
1 - Per la previdenza dei lavoratori si provvede a termini di legge e delle eventuali particolari convenzioni aziendali.
2 - Il verbale di accordo 30 maggio 2007 che ha istituito la previdenza complementare nel settore marittimo e le successive modifiche e integrazioni sono riportate nell’Allegato 6.
Art. 36
Cessione o trasformazione della Società
1 - La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo della Società non risolve di per sé il contratto di lavoro, ed il lavoratore conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Art. 37 Certificato di lavoro
1 - In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, la Società ha l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'addetto ha svolto la sua attività presso la Società e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Art. 38
Inscindibilità delle norme contrattuali
1 - Le disposizioni della presente Sezione, nell’ambito di ogni singolo istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.
2 - La previdenza e l’indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Art. 39
Interpretazione delle norme contrattuali
1 - È istituita una Commissione paritetica composta da 3 rappresentanti delle Organizzazioni armatoriali e 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali con il compito di interpretare, a richiesta di parte, le eventuali norme controverse.
Art. 40 Norme speciali
1 - Oltre che alla presente Sezione il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della Società, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dalla presente Sezione e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 41 Trattamento di miglior favore
1 - Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando la presente Sezione, non hanno inteso modificare le condizioni economiche di miglior favore già acquisite dal lavoratore alla data di stipula della presente Sezione, fatte salve quelle espressamente definite riassorbibili, fino a concorrenza degli emolumenti derivanti dal rinnovo contrattuale.
Art. 42 Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2015. ed avrà validità fino al 31 dicembre 2017. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti ravvisano l'opportunità che anche ai lavoratori degli uffici di “conference” in quanto enti ausiliari dell'armamento, sia esteso alla presente Sezione, avuto riguardo anche alla classificazione dei lavoratori.
ALLEGATO 1
MINIMO CONTRATTUALE
1 - I valori del minimo contrattuale sono i seguenti:
Livello | dal 1° luglio 2015 | dal 1° gennaio 2016 | dal 1° gennaio 2017 |
VII | € 2.251,80 | € 2.322,70 | € 2.371,78 |
VI | € 1.993,42 | € 2.049,84 | € 2.088,90 |
V | € 1.734,02 | € 1.782,50 | € 1.816,06 |
IV | € 1.639,82 | € 1.685,01 | € 1.716,30 |
III | € 1.446,09 | € 1.486,04 | € 1.513,69 |
lI | € 1.314,16 | € 1.349,99 | € 1.374,80 |
I | € 1.253,97 | € 1.287,00 | € 1.309,87 |
A far data dal 1° giugno 2007 agli addetti inquadrati nel 7° livello (quadri) verrà corrisposta una indennità di funzione mensile pari a € 225,00.
Tale indennità verrà considerata come elemento utile esclusivamente ai fini del calcolo dei seguenti istituti:
a) trattamento di fine rapporto;
b) indennità sostitutiva dei riposi compensativi per festività;
c) 13a e 14a mensilità.
2 - Agli impiegati di 4° livello, dopo otto anni di permanenza nel livello, sarà corrisposto un superminimo di € 7,00 mensili.
3 - Agli impiegati con diploma di scuola media superiore, dopo quattro anni di permanenza nel 3° livello, sarà corrisposto un superminimo di € 7,00 mensili.
4 - Agli altri impiegati di 3° livello, dopo otto anni di permanenza nello stesso, sarà corrisposto un superminimo di € 7,00 mensili.
5 - Ai lavoratori inquadrati nel 2° livello e per i quali non è previsto il passaggio al livello superiore verrà riconosciuto un superminimo individuale di € 11,00 qualora abbiano una anzianità di livello pari o superiore a 10 anni.
ALLEGATO 2
Accordo in materia di Part-time per il personale di terra – uffici e terminals delle società di navigazione
che esercitano l’armamento privato al quale si applica la presente Sezione
1 - Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, in applicazione della vigente normativa in materia.
2 - L’azienda è tenuta ad accogliere le richieste da parte dei propri dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al raggiungimento di una percentuale complessiva di lavoratori a tempo parziale pari al 2% (con arrotondamento per difetto) dei lavoratori a tempo pieno a cui si applica la presente Sezione in forza al 1° gennaio dell’anno in cui vengono presentate dette richieste. Si rinvia alla contrattazione integrativa aziendale la possibilità di ridefinire la suddetta percentuale di lavoratori part-time e stabilirne le modalità di concessione.
3 - Relativamente alla percentuale di lavoratori di cui al comma precedente il lavoro part-time non può prevedere una riduzione dell’orario superiore al 50% rispetto al tempo pieno.
4 - Il lavoro parziale può essere di tipo:
a) orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro.
5 - Il contratto di lavoro part-time deve stipularsi per iscritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno.
6 - I lavoratori già in forza all’Azienda che intendano prestare la propria attività lavorativa secondo un orario inferiore a quello contrattuale, ne faranno richiesta in forma scritta alla Direzione aziendale che deciderà in proposito, tenendo conto delle esigenze dell'organizzazione del servizio.
L'accoglimento delle domande di passaggio a lavoro part-time avverrà sulla base delle seguenti priorità:
a) lavoratrici con figli inferiori a 3 anni;
b) lavoratore o lavoratrice studenti;
c) altre motivazioni, prevalentemente di carattere familiare.
7 - Potranno, altresì, essere definiti accordi individuali di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, per periodi predeterminati, con automatico ripristino alla scadenza. Pertanto, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, all'atto della trasformazione le parti contraenti potranno concordare:
- la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno;
- le pattuizioni individuali di passaggio a tempo parziale, esclusivamente per periodi predeterminati, con automatico ripristino del tempo pieno allo scadere del termine previsto.
8 - Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
9 - Qualora l'assunzione di un nuovo dipendente avvenga con contratto a tempo parziale il periodo di prova sarà pari a 8 mesi per i lavoratori inquadrati nel 6° e 7° livello, per gli altri il periodo di prova sarà pari a 4 mesi.
10 - Qualora l'azienda dovesse assumere personale a tempo pieno inquadrandolo nello stesso livello e con le stesse mansioni del lavoratore a part-time che abbia in precedenza trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, è riconosciuto a quest'ultimo il diritto di priorità nell'assunzione a tempo pieno rispetto al personale esterno.
11 - L'individuazione dell'orario ridotto di lavoro verrà concordato con l'Azienda a livello individuale di norma entro le seguenti fasce orarie:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 15 a 30 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 60 a 120 ore.
12 - Per determinare la retribuzione oraria del lavoratore a part-time, si divide per 173 la retribuzione mensile prevista per il personale con contratto a tempo pieno.
Tutti gli istituti economici e normativi previsti dalla presente Sezione, compreso il contributo sostitutivo della mensa, fatta eccezione per quanto appresso specificatamente indicato, saranno proporzionati in rapporto alle ore effettivamente prestate, rapportandole alla prestazione lavorativa a tempo pieno.
13 - Ferma restando la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche fattispecie, il superamento dell’orario concordato è consentito qualora trovi obiettiva giustificazione in necessità tecniche, produttive, organizzative o di mercato imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea.
Le prestazioni lavorative in questo ambito, previa richiesta dell'azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, sono ammesse entro il limite dell’orario contrattuale definito dalla presente Sezione per i lavoratori a tempo pieno.
Il lavoro supplementare sarà compensato con la normale retribuzione oraria, come indicata al punto 8 dell'articolo 10 della presente Sezione, ed una maggiorazione del 15% comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
14 - Clausole elastiche e/o flessibili possono essere stabilite ai sensi delle disposizioni di legge in materia..
15 - Ai fini dei passaggi automatici di livello i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione alla durata della prestazione, i relativi parametri temporali sono pertanto prolungati in misura corrispondente.
16 - Il numero dei giorni di ferie e di festività infrasettimanali spettante al personale in part-time orizzontale è pari a quello previsto per il personale a tempo pieno, con corresponsione della retribuzione corrispondente alla ridotta durata della prestazione.
17 - Il personale in part-time verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Al personale in part-time verticale non spetta alcuna retribuzione se la festività infrasettimanale cade nel giorno in cui egli non avrebbe dovuto lavorare.
18 - Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per l'individuazione dei termini di preavviso, i periodi di lavoro trascorsi a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno; fermo restando che il trattamento economico del preavviso sarà anch'esso corrisposto in misura proporzionale alla prestazione ridotta.
19 - L'anzianità di servizio maturata durante il rapporto di lavoro a part-time darà diritto per ogni biennio ad un aumento periodico di anzianità in misura proporzionale alla prestazione ridotta.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a part-time, l'ammontare degli aumenti periodici di anzianità precedentemente maturato verrà corrisposto, durante il rapporto di lavoro a part-time, in misura proporzionale alla prestazione ridotta, stessa cosa avverrà per gli eventuali ratei mensili di scatto di anzianità maturati ma non ancora corrisposti nel corso del biennio in cui il rapporto di lavoro si è trasformato da tempo pieno a part-time.
La cadenza biennale di maturazione dell'aumento periodico di anzianità resterà immutata anche nel corso del rapporto di lavoro a part-time.
Qualora il rapporto di lavoro passi dal regime a part-time a quello a tempo pieno, tutti i periodi di lavoro eventualmente già svolti a tempo pieno saranno rivalutati e il dipendente avrà diritto a tanti aumenti periodici di anzianità, nella misura intera, e a tanti ratei mensili, espressi in ventiquattresimi della stessa, per quanti sono stati gli anni e i mesi di lavoro prestati a tempo pieno.
Ai fini del calcolo dei ratei mensili dell'aumento periodico di anzianità espresso in ventiquattresimi, si dovranno considerare utili quei mesi nel corso dei quali la prestazione lavorativa e risultata pari o superiore a quindici giorni.
Sia il numero massimo maturabile di aumenti periodici di anzianità che la disciplina applicabile in caso di promozione a livello superiore resta per il dipendente a part-time quella prevista dalla presente Sezione.
Per una migliore comprensione della normativa di cui sopra si rinvia all'esempio riportato nella parte integrativa del presente accordo.
20 - Ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto durante il contratto di lavoro a tempo parziale si dovrà assumere quale base di calcolo la retribuzione di cui all'art. 33 della presente Sezione ridotta in proporzione al numero delle ore effettivamente prestate.
21 - Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente accordo nonché per tutto quanto attiene la materia previdenziale ed assistenziale si fa rinvio a quanto previsto e disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge sulla materia.
PARTE INTEGRATIVA DELL'ACCORDO IN MATERIA DI LAVORO PART-TIME
Esempio esplicativo riferito al punto 19 dell'accordo
A titolo esemplificativo si consideri un dipendente amministrativo del 4° livello che abbia già prestato attività lavorativa, sempre nello stesso livello, per 55 mesi ed abbia fatto richiesta di lavorare a part-time al 50% (cioè per 20 ore settimanali).
All'atto della trasformazione del rapporto di lavoro a part-time il dipendente ha già maturato due aumenti periodici di anzianità pari a € 58,70 (che da quel momento verranno corrisposti al 50% e cioè per un importo di € 29,35) e 7/24 di un aumento periodico di anzianità quest'ultimo però non ancora corrisposto.
Allo scadere del biennio, e cioè dopo 17 mesi di lavoro ad orario ridotto, il dipendente avrà diritto ad un importo, a titolo di aumenti periodici di anzianità, così calcolato:
58,70 = 29,35
2
29,35 x 7 = 4,28
24 2
29,35 x 17 = 10,39
24 2
per un totale di: 29,35 + 4,28 + 10,39 = € 44,02
Dopo un biennio di lavoro a part-time si aggiungeranno altre 14,67 euro (pari al 50% di un aumento periodico di anzianità), per un totale di:
44,02 + 14,67 = € 58,69
Si supponga ora che dopo altri otto mesi di lavoro a part-time il dipendente chieda all'azienda, o viceversa, che il rapporto torni a tempo pieno, bisognerà calcolare tutti i mesi di lavoro svolti a tempo pieno e tutti quelli a part-time e quantificare l'ammontare degli aumenti periodici di anzianità così come segue:
Tempo pieno Part-time
24 mesi = 29,35 17 mesi = 10,39
24 mesi = 29,35 24 mesi = 14,67
7 mesi = 8,56 8 mesi = 4,89
Tot. € 67,26 Tot. € 29,95
Dal momento in cui il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo pieno il dipendente percepirà a titolo di aumenti periodici di anzianità un importo così calcolato:
67,26 + 29,95 = 97,21
Dopo 16 mesi di lavoro a tempo pieno, e cioè allo scadere del biennio, il dipendente avrà diritto, in aggiunta alla somma sopraindicata, ad un altro importo cosi calcolato:
29,35 x 16 = 19,57
24
per un totale di:
97,21 + 19,57 = 116,78
ALLEGATO 3
Norme transitorie e di attuazione in materia di aumenti periodici di anzianità concordate in data 22 ottobre 1981
Per gli assunti prima del 1° ottobre 1981 gli importi maturati per scatti di anzianità vengono considerati utili, unitamente agli importi degli scatti congelati per passaggi di categoria al fine del raggiungimento dell'importo massimo maturabile per scatti. A tal fine, per individuare il numero di scatti che si considererà maturato dal lavoratore, l'importo complessivo degli scatti già maturati e dei congelati, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al livello di appartenenza. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, per raggiungere il numero massimo maturabile sopra indicato.
Ad essi verrà inoltre corrisposta, a far data dal 1° gennaio 1982 la somma di € 4,65 (L. 9.000) per ogni scatto maturato non congelato.
Le frazioni di biennio in corso al momento del passaggio dalla vecchia alla nuova normativa verranno considerate utili al fine della maturazione dei nuovi scatti. A tutti i dipendenti assunti prima del 1° ottobre 1981 che avessero maturato per scatti una cifra pari o superiore al 70% della somma della nuova paga riparametrata e della contingenza in vigore al 30 settembre 1981 verrà corrisposto un solo ed ulteriore scatto nelle misure indicate al punto 3) al compimento del biennio.
ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che qualora la presente Sezione trovi applicazione in realtà specifiche nelle quali vengono svolte prestazioni in condizioni ambientali particolarmente disagiate, si verificherà a livello aziendale lo sviluppo di azioni volte alla tutela della salute dei lavoratori, e ferme restando le attuali normative in materia di trattamento per malattie e infortunio, le parti verificheranno l'incidenza di tali condizioni disagiate su particolari situazioni di malattia del personale, verificando altresì l'esistenza di eventuali forme di reiterata ed ingiustificata assenza dal lavoro.
ALLEGATO 5
Nella presente Sezione sono regolati i seguenti rapporti di lavoro:
− tempo indeterminato;
− tempo determinato;
− part-time;
− apprendistato professionalizzante.
* * * * * * *
Accordo in materia di contratto di apprendistato professionalizzante per il personale di terra – Uffici e terminals delle società
di navigazione che esercitano l’armamento privato
Le parti,
− premesso che il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure professionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto organizzativo, costituisce per i lavoratori addetti agli uffici ed ai terminals delle società e aziende di navigazione che esercitano l’armamento privato un istituto di qualità per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché uno strumento privilegiato di trasmissione delle competenze e dei mestieri essenzialmente finalizzato alla sua positiva conclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato;
− in attuazione degli impegni assunti con l’accordo 6 luglio 2004 relativo al contratto di apprendistato per gli addetti agli uffici ed ai terminals delle società e aziende di navigazione che esercitano l’armamento privato;
− al fine di agevolare le assunzioni di giovani lavoratori attraverso il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante;
hanno concordato
la seguente disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante.
Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale sia operaia che impiegatizia e può essere stipulato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Può essere, altresì, stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226.
Sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei minori.
Il contratto di apprendistato professionalizzante deve avere forma scritta. Nell’atto scritto saranno indicati:
a) la durata del contratto, che non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi;
b) la qualifica professionale al cui conseguimento esso è diretto ed il livello contrattuale corrispondente;
c) il piano formativo individuale in forma sintetica;
d) l’eventuale periodo di prova, pari a 60 giorni.
La durata del periodo di apprendistato, al termine del quale entrambe le parti possono unilateralmente recedere con preavviso dal contratto, è determinata in funzione del tipo di qualificazione professionale da conseguire e dei livelli contrattuali previsti per il personale amministrativo in possesso della medesima professionalità.
La volontà di recedere dal contratto al termine del percorso formativo deve essere comunicata all’altra parte – in forma scritta - il giorno ultimo di durata del periodo di formazione previsto, con validità a far data dal giorno successivo, dal quale inizia a decorrere il periodo di preavviso spettante.
In particolare la durata massima è fissata in:
− 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli contrattuali superiori al quarto, che siano in possesso di diploma di laurea o di diplomi/qualifiche professionali conseguite all’esito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione coerenti con la professionalità da conseguire;
− 30 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli contrattuali superiori al quarto, che siano in possesso di diploma di laurea o di diplomi/qualifiche professionali conseguite all’esito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione non coerenti con la professionalità da conseguire;
− 30 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli contrattuali fino al quarto, che siano in possesso di diplomi/qualifiche professionali conseguite all’esito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione coerenti con la professionalità da conseguire;
− 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli contrattuali fino al quarto, che siano in possesso di diplomi/qualifiche professionali conseguite all’esito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione non coerenti con la professionalità da conseguire.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a trenta giorni, è facoltà del datore di lavoro prolungare il periodo di formazione in apprendistato per un periodo massimo corrispondente a quello di sospensione. Qualora il datore di lavoro intenda avvalersi della suddetta facoltà, deve comunicare per iscritto al lavoratore, entro trenta giorni dal termine della sospensione involontaria del rapporto di lavoro, la nuova data di cessazione del periodo di apprendistato.
Tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge in materia, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato all’atto dell’assunzione sono inquadrati nella categoria contrattuale immediatamente inferiore rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono una qualifica professionale corrispondente a quella alla cui acquisizione il contratto è finalizzato.
La durata ed i contenuti dell’offerta formativa professionalizzante sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione, per:
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo grado;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, sulla base di quanto previsto dal piano formativo individuale.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere può essere integrata dalla offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali. In difetto, gli obblighi formativi dell’apprendista saranno limitati al solo svolgimento delle attività formative interne all’azienda, destinate all’acquisizione delle competenze tecniche e professionali.
Il piano formativo individuale (PFI), redatto in forma sintetica, definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione e della formazione aziendale, nonché il nome del tutor o referente aziendale
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla materia, per l’erogazione della formazione agli apprendisti è necessaria la presenza di un tutor o di un referente aziendale con formazione e competenze adeguate.
La scelta del tutor o del referente aziendale deve tener conto della sua qualificazione e del suo livello di inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui il neo-assunto potrà essere inquadrato al termine del contratto di apprendistato. Il tutor può essere lo stesso imprenditore. Il tutor contribuisce alla definizione del piano formativo individuale e attesta il percorso formativo del lavoratore.
Per tale tipologia di lavoratori, stante la finalità prevalentemente formativa dell’istituto, per tutta la durata del rapporto, non risultano applicabili gli automatismi di attribuzione a livello superiore previsti per la generalità dei lavoratori e contenute nella declaratoria dei livelli nonché nelle note in calce della classificazione delle mansioni e relativi livelli. Tali automatismi decorreranno dalla data di eventuale conferma in servizio del lavoratore e pertanto dal conseguimento della relativa qualificazione professionale.
Il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini di tutti gli istituti disciplinati al contratto collettivo di lavoro per gli addetti amministrativi dell’armamento privato, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità che decorreranno dalla data di conferma in servizio.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le società operanti nel settore, che occupano almeno cinquanta dipendenti, devono aver assunto con contratto a tempo indeterminato, al termine del periodo di apprendistato, almeno il numero di apprendisti stabilito dalla vigente normativa in materia il cui contratto di apprendistato sia terminato nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Fatte salve specifiche previsioni di legge, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Le variazioni sull’istituto disciplinato nel presente accordo si applicheranno alle assunzioni effettuate successivamente alla data di sottoscrizione.
Per quanto non previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia e le norme del contratto collettivo di lavoro citato.
Apposite verifiche saranno effettuate tra le parti a seguito dell’emanazione delle previste discipline regionali, al fine di assicurare il necessario coordinamento del presente accordo con le medesime regolamentazioni.
ALLEGATO 6
VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate la CONFITARMA, la FEDARLINEA e le Segreterie nazionali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, USCLAC e UNCDIM.
Visti
• l’accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel quale, fra l’altro, le parti sopra citate concordarono circa l’opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l’individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
• il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
• la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
• il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
• il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l’altro, l’anticipazione dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007;
atteso che
• le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
• la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l’opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all’erogazione, al termine dell’attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l’adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del
28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l’integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all’1% del minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all’anno, l’azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo, non computabile ai fini del calcolo del TFR.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell’anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro, da versare in un’unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell’aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota Informativa.
INTEGRAZIONE ALL’ACCORDO SINDACALE 30 MAGGIO 2007
A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo mensile a carico dell’azienda, fermo restando quello a carico del lavoratore pari all’1%, verrà elevato all’1,5% sempre per 14 mensilità all’anno.
ALLEGATO 7
Assicurazione integrativa sanitaria
A fronte della richiesta avanzata dalle XX.XX. di rendere possibile una assicurazione integrativa sanitaria per il personale amministrativo dipendente dalle società di navigazione dell'armamento privato aderenti a Confitarma, le società dichiarano la propria disponibilità ad effettuare, su richiesta scritta da parte del singolo lavoratore, la trattenuta mensile da versare in rate semestrali al FANIMAR all'uopo costituito.
L'anticipo semestrale da parte delle società di armamento non comporterà oneri aggiuntivi per le aziende stesse.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 le aziende riconosceranno, ai lavoratori che hanno sottoscritto o sottoscriveranno una assicurazione sanitaria con il Fondo Fanimar, un contributo annuo di € 70,00.
Nell'ambito delle tutele assicurative, potranno essere individuate diverse modalità di utilizzo di detto contributo, nella contrattazione di secondo livello.
ALLEGATO 8
VERBALE DI ACCORDO
Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25 della Legge 23 luglio 1991, n. 223
Addì 20 del mese di ottobre dell'anno 1992 tra Confitarma e FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, si è convenuto quanto segue:
Non costituiscono base di calcolo delle quote di riserva previste ai commi 1 e 6 dell'art. 25 della Legge 223/1991, le assunzioni di personale inquadrato nei livelli 5°, 6° e 7° del C.C.N.L. 6 novembre 1991 per gli addetti agli uffici delle società e aziende di navigazione nonché il personale inquadrato nel 4° livello qualora sia in possesso dei diploma di laurea inerente alle mansioni per le quali viene assunto.
Con la presente intesa, che costituisce parte integrante del C.C.N.L. 6 novembre 1991, le parti si danno atto di avere adempiuto alle previsioni di cui al comma 2, art. 25 della Legge 223/91.
Le Parti si incontreranno per esaminare eventuali modifiche alla legislazione in oggetto. Letto confermato e sottoscritto.
APPENDICE
Assemblee sindacali
1 - L'Assemblea sindacale del personale è indetta su convocazione della Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Permessi retribuiti
1 - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
2 - Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
3 - I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a 9 ore mensili nelle Aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle Aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora e mezza all'anno per ciascun dipendente.
4 - Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
5 - I lavoratori studenti, gli iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio dei titoli legali hanno diritto a permessi retribuiti. Per gli studenti universitari il permesso retribuito (non ripetibile) sarà di 4 giorni per ogni esame, mentre per gli altri studenti tale permesso retribuito sarà di 7 giorni per ogni sessione di esame.
6 - Ai sensi della legge n. 53/2000, in caso di decesso del coniuge o di un parente fino al secondo grado di parentela o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica, sarà concesso un permesso retribuito di 3 giorni.
7 - Nell’ambito dei congedi parentali previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, le parti convengono che al lavoratore padre o alla lavoratrice madre verrà concessa, su base annua, una giornata di permesso retribuita fino al terzo anno di vita del bambino.
Affissione comunicazioni sindacali
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali
1 - L'addetto potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione sindacale, una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile
da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte dell'addetto, anche contestualmente alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quello di avvenuta ricezione da parte della Società.
3 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenza successiva al mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà versato all’Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente indicato, entro un mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze dell'addetto liquidate a mese. Analogamente le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni sindacali interessate entro un mese dalla effettuazione della trattenuta sulle competenze dell'addetto liquidate a mese.
4 - L'elenco delle deleghe inviato all'Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.
5 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'1% della paga base tabellare e della contingenza.
6 - L'addetto potrà autorizzare il versamento del contributo anche ad un Fondo comune all'uopo specificato da tutte o parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Mobilità del personale
1 - L'efficienza organizzativa e il rendimento del lavoro, legati allo sviluppo e alla riconversione della flotta, sono fattori determinanti agli effetti della difesa dell'occupazione anche del personale amministrativo.
2 - Un altro fattore che contribuisce al mantenimento dei posti di occupazione è la “mobilità”, intesa come passaggio dei lavoratori da una Società, dove eccede l'occupazione, ad altra dove l'occupazione è carente.
3 - A rendere più agevole la mobilità interna alle singole società contribuiscono le modifiche apportate all'art. 8 (mutamento delle mansioni) ed all'art. 25 (trasferimenti).
4 - A tal fine è costituito un comitato paritetico al quale è demandata la definizione di un regolamento apposito.
Costituzione RSU
Settore amministrativi dell'armamento privato
Considerato quanto previsto dall'accordo interconfederale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), considerato anche l'espresso riferimento fatto in tale accordo all'art. 2095 del Codice Civile al fine di individuare le categorie alle quali tale accordo si applica, le parti concordano di darvi corso, per le unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti amministrativi, nei tempi e con le modalità in esso fissate.
Dichiarazione a verbale
Le parti considerano la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, come parte integrante della gestione generale dell'azienda.
Al fine di ridurre progressivamente i rischi di infortuni o malattie correlate al lavoro ai quali possono essere esposti i lavoratori, le parti esprimono la necessità di concordare un sistema di
gestione della salute e sicurezza, considerando strategica, all'interno dello stesso, una formazione ai rappresentanti dei lavoratori ed a tutti i lavoratori, che veda entrambe le parti impegnate nel comune obiettivo della riduzione dei rischi, in particolar modo di quelli legati all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale.
Stabilito che l'uso delle stesse comporta per i lavoratori una sorveglianza sanitaria che accerti i rischi specifici legati alle caratteristiche ed al posizionamento delle attrezzature, alla scelta del software ed alla postura, garantendo le prescrizioni minime di sicurezza, così come stabilite dalla normativa vigente e dalle direttive europee di riferimento.
Formazione professionale
L’attività di formazione professionale, addestramento e aggiornamento costituisce un investimento fondamentale nella gestione delle risorse lavorative per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, per incrementare la competitività delle aziende, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane.
Le parti condividono che il raggiungimento di tali obiettivi deve essere accompagnato da una preventiva e adeguata formazione e qualificazione del personale.
Le parti riconoscono che politiche di sviluppo della formazione professionale non possono prescindere da legislazioni nazionali di sostegno, da Fondi per la formazione istituiti a livello nazionale con accordi interconfederali, nonché dall’utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da normative europee.
In tale ambito le aziende organizzeranno, in funzione delle loro esigenze, corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento su materie di specifico interesse aziendale, anche al fine di supportare la mobilità aziendale, la riqualificazione e lo sviluppo professionale.
A livello aziendale saranno organizzati incontri, con le strutture sindacali aziendali e/o territoriali stipulanti, con l’obiettivo di illustrare le attività di formazione e di addestramento realizzate e da realizzare, le linee nelle quali si articolerà l’attività di formazione che l’azienda si propone di attuare nel corso dell’anno, i contenuti dei programmi di formazione.
Le parti convengono di estendere le funzioni del Comitato Nazionale paritetico, di cui all’accordo 5 giugno 2007 del settore marittimo, tenendo in considerazione le esigenze del personale amministrativo.
In particolare il citato Comitato provvederà a:
− analizzare i fabbisogni formativi del personale amministrativo;
− promuovere progetti formativi programmati in base ai predetti fabbisogni;
− attivarsi presso le Amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alle Regioni in considerazione delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di istruzione e formazione professionale, anche al fine di individuare le possibilità di accesso ai finanziamenti comunitari.
INDICE
Art. | 1 - | Assunzione in servizio | 2 |
Art. | 2 - | Visita medica | 2 |
Art. | 3 - | Periodo di prova | 2 |
Art. | 4 - | Classificazione unica dei lavoratori | 3 |
Art. | 5 - | Assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi | 8 |
Art. | 6 - | Contratti a termine | 8 |
Art. | 7 - | Part-time | 9 |
Art. | 8 - | Mutamento di mansioni | 9 |
Art. | 9 - | Contratti di apprendistato | 9 |
Art. | 10 - | Orario di lavoro, lavoro straordinario diurno, notturno e festivo | 9 |
Art. | 11 - | Riposo settimanale | 11 |
Art. | 12 - | Giorni festivi e semifestivi | 11 |
Art. | 13 - | Trattamento per festività abolite | 12 |
Art. | 14 - | Retribuzioni | 12 |
Art. | 15 - | Contributo sostitutivo della mensa | 12 |
Art. | 16 - | Indennità per maneggio di denaro e cauzione | 13 |
Art. | 17 - | Tredicesima e Quattordicesima mensilità | 13 |
Art. | 18 - | Aumenti periodici di anzianità | 13 |
Art. | 19 - | Ferie | 14 |
Art. | 20 - | Permessi e congedi parentali | 14 |
Art. | 21 - | Periodo di aspettativa | 15 |
Art. | 22 - | Congedo matrimoniale | 15 |
Art. | 23 - | Servizio militare | 15 |
Art. | 24 - | Trasferte | 16 |
Art. | 25 - | Trasferimenti | 16 |
Art. | 26 - | Trattamento in caso di malattia o infortunio | 17 |
Art. | 27 - | Trattamento in caso di malattia professionale e infortunio sul lavoro | 18 |
Art. | 28 - | Trattamento in caso di gravidanza e puerperio | 18 |
Art. | 29 - | Contrattazione di secondo livello | 19 |
Art. | 30 - | Doveri del lavoratore | 20 |
Art. | 31 - | Provvedimenti disciplinari | 20 |
Art. | 32 - | Preavviso di licenziamento o di dimissioni | 22 |
Art. | 33 - | Trattamento di fine rapporto | 23 |
Art. | 34 - | Trattamento in caso di dimissioni | 23 |
Art. | 35 - | Previdenza | 23 |
Art. | 36 - | Cessione o trasformazione della Società | 24 |
Art. | 37 - | Certificato di lavoro | 24 |
Art. | 38 - | Inscindibilità delle norme contrattuali | 24 |
Art. | 39 - | Interpretazione delle norme contrattuali | 24 |
Art. | 40 - | Norme speciali | 24 |
Art. | 41 - | Trattamento di miglior favore | 24 |
Art. | 42 - | Decorrenza e durata | 25 |
ALLEGATI
Allegato 1 - Minimo contrattuale 26
Allegato 2 - Accordo in materia di Part-time 27
Allegato 3 - Norme transitorie e di attuazione in materia di aumenti periodici di anzianità 31
Allegato 4 - Dichiarazione a verbale 32
Allegato 5 - Verbale di accordo 20 luglio 2007 - apprendistato professionalizzante 33
Allegato 6 - Verbale di accordo 30 maggio 2007 - previdenza complementare.
Integrazione all’accordo sindacale 30 maggio 2007. 36
Allegato 7 - Assicurazione integrativa sanitaria 38
Allegato 8 - Verbale di accordo 20 ottobre 1992 39
APPENDICE
Assemblee sindacali 41
Permessi retribuiti 41
Affissione comunicazioni sindacali 41
Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali 41
Mobilità del personale 42
Costituzione RSU Settore amministrativi dell’armamento privato 42
Dichiarazione a verbale 42
Formazione professionale 43