CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDO RUSTICO
Esente da bollo ex art.25 Tab. B All.A DPR 642/72
(Affitto agrario)
CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDO RUSTICO
ART. 45 LEGGE N.203/82
Tra le parti:
- AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI “SPEDALI CIVILI”
DI BRESCIA, con sede legale in Brescia, Piazzale Spedali Ci- vili n.1 (c.f. n.03775110988 e p.i. n.03775110988) in persona del legale rappresentante pro-tempore, dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (c.f. LMBMSM64P04F158I ), nato a Messina (ME) il 04/09/1964, con domicilio eletto presso la sede dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale in Brescia Piazzale Spedali Ci- vili n.1, c.a.p. 25123,
da una parte
- AZIENDA AGRICOLA in -----------------, x.x.
, x.x. , X.X.X. XX
---------------- in persona dei signori soci
nato a ( ) il XX/XX/XXX,
(c.f.
) residente a
; con domi-
cilio eletto presso la sede; premesso:
a) che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale è proprietaria di un fondo rustico sito nel Comune censuario di Rezzato (BS), come identificato nell’Elenco Particelle Terreni alle- gato A, della superficie coltiva di ettari 24,2564 oltre
fabbricati rurali abitativi e produttivi identificati nell'elenco Mappali Fabbricati, allegato. B;
b) che in seno al’incontro tenuto in data 07/03/2022 con le Organizzazioni Sindacali di categoria, poichè il conduttore uscente ha manifestato la volontà di cessare l’attività agricola condotta sul fondo Torre, e si è impegnato a rila- sciare l’intero fondo entro il 30/04/2022, è stato convenuto di esperire procedura di evidenza pubblica finalizzata all’individuazione del conduttore del fondo di cui alle pre- messe;
c) l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, ha esperito appo- sita gara pubblica per la stipula del presente contratto d’affitto;
d) l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, con Decreto
n. del ha approvato le risul-
tanze della procedura esperita;
e) all’esito della gara, é risultata miglior offerente la
società , con sede in ,
che ha offerto l‘importo di €/anno ---------------- per i
terreni, ed €/anno ------------------ per i fabbricati, per
complessivi € all'anno;
f ) che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, in relazione ai propri programmi di investimento, necessita una regola- mentazione particolare relativamente al rapporto d’affitto del fondo;
tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1= QUALIFICAZIONE DELL’ACCORDO
Il contratto è stipulato dalle parti con l’intervento e la attiva partecipazione dei rispettivi rappresentanti sindacali di categoria, i quali confermano con la sottoscrizione, di essere all’uopo delegati dai propri organi statutari, anche ai fini e per gli effetti degli artt.23 della legge n.11/71 e 45 della legge n.203/82; quindi le parti prendono atto che la rinuncia a diritti e/o le deroghe a norme di legge qui pat- tuite devono ritenersi valide ed efficaci in forza di tale assistenza.
La società ------------------ dichiara di aver ben compreso e di conoscere quanto descritto negli atti pubblicati in data
----------------- ed in particolare la Relazione
------------------ descrittiva degli interventi da realizzare sui fabbricati ad uso zootecnico produttivo con oneri a ca- rico dell’aggiudicatario, rinunciando ad ogni eccezione al riguardo, anche per difformità che dovessero riscontrarsi tra detta Relazione e la condizione di fatto e dei fabbricati.
ART.2= OGGETTO DEL CONTRATTO
L’amministrazione dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, come sopra rappresentata, dà e concede in affitto alla Azienda Agricola ----------------, che accetta ed assume a tale titolo, il fondo rustico sito in Comune di Rezzato (BS),
denominato TORRE della superficie coltiva di Ha (ettari) 24,2564 oltre ai fabbricati rurali produttivi ed abitativi di cui all'allegato B.
Il fondo viene locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
L’Azienda Agricola dichiara
di ben conoscere il fondo in ogni sua parte, risultando già insediata su di esso già da precedenti contratti d’affitto, lo accetta (siccome idoneo all’uso pattuito) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza riserva alcuna e rinunciando ad ogni più precisa descrizione e rimossa fin d’ora ogni eccezione in proposito.
L’Azienda Agricola -------------------- dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione di prestazione energetica delle unità abi- tative, nonché gli attestati di prestazione energetica (APE) delle stesse che si allegano in copia al presente contratto: “Allegato C”, “Allegato D”, “Allegato E”, “Allegato F”.
ART.3= DURATA DEL CONTRATTO
L’affittanza decorre dal --------- e terminerà improrogabil- mente il giorno 10 novembre 2037, senza possibilità di rin- novo e necessità di disdetta che s’intende già data ed ac- cettata ora per allora con la sottoscrizione del presente contratto (in espressa deroga all’art.4 L.203/82).
Entro la data di scadenza il fondo dovrà essere riconsegnato nella piena ed incondizionata disponibilità della parte pro- prietaria, libero da persone, animali e cose (anche di ter- zi), in perfette condizioni di funzionalità e di completa pulizia, idoneo ad un’immediata nuova affittanza;
Nessuna ipotetica eccezione, ancorchè motivata, potrà con- sentire alla parte affittuaria di restare nel godimento oltre la scadenza pattuita, avendo le parti considerato nel conte- sto dell’accordo essenziale e di rigore il predetto termine. Le parti concordano, ad ulteriore garanzia del preciso rila- scio del fondo alla data di scadenza, così come sopra speci- ficata, una penale giornaliera pari al doppio del canone qui pattuito per ogni giorno di ulteriore detenzione ed occupa- zione senza titolo alcuno dei terreni e fabbricati concessi in affitto.
Resta salvo il diritto di prelazione previsto dall’art.4-bis della legge n.203/1982 e nei casi ivi previsti.
ART.4= CANONE DI LOCAZIONE
Il canone annuo d’affitto viene definito nella somma risul- tante dalla aggiudicazione avvenuta in bando per complessivi
€/anno ------------- (euro/anno --------------/---) di cui €
---------------- per i terreni coltivi (pari ad €/anno
------ per ogni ettaro di terreno locato), ed €/anno -------
(€/anno ---------------------) per i fabbricati.
Detto canone dovrà essere versato in due rate non differibi- li scadenti il 30 giugno ed il 10 novembre di ogni anno.
Il canone sarà rivalutato automaticamente in misura pari al 100% dell’indice ISTAT, stabilito per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal secondo anno di affittanza, in base all’indice medio relativo all’anno precedente;
In caso di ritardato pagamento del canone saranno dovuti, dalla data di scadenza convenuta e sino a quella di pagamento (senza alcuna necessità di previo atto di costituzione in mora, comunque inteso), gli interessi nella misura corri- spondente al tasso legale aumentato di tre punti percentuali fatte salve le azioni e i diritti derivanti dall’inadempien- za.
Il mancato pagamento del canone complessivo stabilito entro la data pattuita comporterà la risoluzione immediata ex art.1456 del Codice Civile del presente Contratto, in espressa deroga dell’art.5 della legge n.203/1982.
Le parti concordano che tutte le spese per utenze, conces- sioni, taglie irrigue ordinarie e straordinarie saranno ad esclusivo carico della parte conduttrice.
ART.5= OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO E DIVIETI
Xxxx l’immediata risoluzione del presente contratto, in de- roga all’art.5 legge 203/82, all’affittuario è fatto obbligo di:
a) custodire il fondo con l’ordinaria diligenza, impegnando- si a vigilare sullo stesso affinchè sia rispettato ogni di- ritto di proprietà e non vengano effettuati scarichi vietati né manomessi o modificati i confini e/o i passaggi;
b) eseguire a proprie cura e spese, entro i termini stabili- ti normativamente, ogni lavoro che venisse ingiunto dalle competenti Autorità ai fini dell’esercizio dell’attività agricola (con esonero della proprietà da ogni responsabilità in merito);
c) provvedere ad una periodica concimazione organica dei terreni, sì da garantire agli stessi un ottimale livello di produttività e fertilità;
d) sostenere, senza diritto a rivalse nè indennizzi, tutte le spese necessarie per la coltivazione del fondo, ivi com- prese tutte le spese ed opere necessarie per l’irrigazione dei terreni e la viabilità interpoderale;
e) notificare alla parte proprietaria ogni compor- tamento di terzi che potrebbe integrare l’insorgen- za di diritti (esempio servitù attive e passive etc…);
f) formare il proprio personale dipendente di tutte le obbligazioni nei confronti della parte proprie- taria;
g) eseguire la manutenzione ordinaria necessaria ai fabbricati.
E’ fatto altresì divieto assoluto all’affittuario, pena l’immediata risoluzione del contratto in deroga all’art.5 l.203/82, di:
a) operare radicali o parziali trasformazioni del fondo;
b) subaffittare parzialmente o totalmente il fondo, permuta- re terreni, sub- concedere a qualsiasi titolo o ragione, an- che in comodato, quanto qui concesso in affitto;
c) costruire sul fondo strutture fisse e mobili anche se non richiedono concessione edilizia o altro, senza preventivo accordo scritto con la locatrice e senza parere tecnico am- ministrativo ex art.16 l.203/82;
d) realizzare marcite, serre fisse o mobili, laghetti, cave, discariche o quant’altro senza espressa autorizzazione scritta della proprietà;
e) tagliare piante di spettanza della locatrice, se non pre-
ventivamente ed espressamente autorizzato con modalità scritta contenente la quantificazione economica dei costi e di quanto vendibile;
f) effettuare, in ogni caso, tutti quegli interventi vietati dalle leggi speciali in tema di contratti agrari e dal Codice Civile;
g) assumere impegni, anche se previsti da norme o regolamen- ti (anche comunitari), che comportino vincoli e/o limitazioni a carico della proprietà;
h) abbandonare il fondo e la custodia dello stesso;
i) concedere senza preventiva autorizzazione scrit- ta della parte proprietaria i terreni oggetto del contratto per lo spandimento dei reflui zootecnici provenienti da altre aziende agricole o agro-ener- getiche (esempio: liquami bovini, liquami suini, fanghi di depurazione, fanghi da biogas etc…);
l) concedere a qualsiasi titolo e ragione porzione del fondo o di fabbricati a terzi estranei dalla compagine aziendale risultante da documentazione Inps-Inail;
m) stipulare contratti di soccida senza il preven- tivo consenso scritto della parte proprietaria;
n) costruire o concedere appostamenti di caccia fissi e/o provvisori.
ART.6= INTERVENTI RICHIESTI DAL BANDO D’ASTA PUBBLICATO E MIGLIORAMENTI
In ossequio a quanto previsto nell’Avviso pubblicato in data
-------------- ed alla conseguente aggiudicazione disposta in suo favore, l’Azienda Agricola -------------------- si impe- gna ad eseguire senza ulteriori oneri a carico dell’ASST, gli interventi previsti al punto 1 delle “Disposizioni partico- lari” del Bando.
Gli interventi dovranno essere realizzati entro e non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto d’affit- to. Parte conduttrice dichiara espressamente che il canone
d’affitto di contratto è stato da essa offerto tenendo conto dei costi stimati e dichiarati in sede d’asta dall’ASST per la realizzazione degli interventi richiesti, e pertanto eventuali maggiori oneri conseguenti e/o dipendenti dalla realizzazione di detti interventi (compresi costi ammini- strativi, tecnici, progettuali), nonché per imprevisti nes- suno escluso, resteranno sin d’ora a carico del conduttore.
Al termine del rapporto contrattuale e quindi a far data dal 11/11/2037 qualsiasi miglioria e/o innovazione apportata al fondo senza la procedura di cui sopra rimarrà ad esclusivo appannaggio della proprietà, senza alcun diritto a compensi e/o indennizzi né ritenzione a favore della conduttrice.
La parte proprietaria precisa e la parte affittuaria prende atto ed accetta che nessuna miglioria ai sensi degli art. 16 e 17 della legge 203/82 è da intendersi autorizzata con la sottoscrizione del presente contratto.
Qualora vi fosse necessità di effettuare miglioramenti gli stessi dovranno essere concordati e specificati in un appo- sita convenzione ai sensi dell’art 45 legge 203/82 avanti le organizzazioni di categoria nella quale verranno disciplinati sia le eventuali opere che le modalità di realizzazione, nonchè le eventuali spese o diritti di indennizzo a carico della proprietà.
La realizzazione di qualsivoglia opera migliorativa sarà in ogni caso affidata ad esecutore reperito tramite evidenza
pubblica in conformità a quanto stabilito dall’attività ne- goziale della Pubblica Amministrazione. Al termine del rapporto contrattuale e quindi a far data dal
11 novembre 2037 qualsiasi miglioria e/o innovazione appor- tata al fondo senza la procedura di cui sopra rimarrà ad esclusivo appannaggio della proprietà, senza alcun diritto a compensi e/o indennizzi né ritenzione a favore della condut- trice.
ART.7 = CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA
In data ------------ a garanzia degli obblighi tutti qui as- sunti dall’affittuario, l’Azienda Agricola -----------------
ha consegnato all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale ed a favore della stessa la somma di €/anno (euro/
anno -----------------) a mezzo di Fideiussione Bancaria escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito bancario -------------, n.---- del --.
Tale fideiussione ha durata pari all’intero periodo contrat- tuale con scadenza finale di almeno 90 giorni successiva al termine contrattuale, al fine di consentire alla proprietà di verificare le condizioni di rilascio del fondo.
L’Ente proprietario potrà rivalersi sull’importo della Fide- iussione, per danni causati dall’affittuario in ordine alle mancate adempienze contrattuali ed alla puntuale esecuzione degli obblighi tutti discendenti dal presente contratto ivi
compreso il mancato pagamento del canone anche se in modo parziale.
La parte conduttrice si impegna sin d’ora a provvedere ad integrare l’importo garantito con la fidejussione n--------
del ------------------ sopra richiamata, a semplice richiesta della Proprietà qualora, in corso dell’affittanza, l’importo del canone annuale, a seguito dell’applicazione degli ade- guamenti della variazione dell’indice Istat, sia superiore del 10% del canone di aggiudicazione.
Il conduttore deposita altresì apposita garanzia rilasciata da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, dell’importo di Euro 150.000,00 e durata 30 mesi, a garanzia dell’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 6 del presente Contratto.
Detta polizza è stata rilasciata da ----------- in data
-------------, n.---- dell’importo di € 150.000,00 e scadenza
fissata il .
La garanzia verrà svincolata a seguito di formale dichiara- zione / relazione del Settore Patrimonio dell’ASST circa l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti.
Resta inteso che l’ASST potrà valersi della garanzia, par- zialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme even- tualmente pagate, nel caso in cui, decorsi 24 mesi assegnati,
decorrenti dalla stipula del Contratto d’affitto, non siano stati realizzati tutto o parte gli interventi richiesti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’ASST a semplice richiesta scritta indirizzata al sog- getto che ha prestato la garanzia.
La parte affittuaria avrà altresì l’obbligo di stipulare a sue spese una congrua polizza assicurativa, di durata pari a quella del presente contratto, atta a coprire tutti i rischi da danni che possano derivare alla proprietà o a terzi dalla custodia e dalla gestione dei beni oggetto di affitto (Re- sponsabilità civile, incendio, scoppio). Detta polizza dovrà essere consegnata in copia alla parte proprietaria entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.
ART.8 = RISOLUZIONE ANTICIPATA
Le parti concordano che qualora, nel corso dell’affittanza, tutto o parte del fondo subisse una destinazione urbanistica diversa da quella agricola (per provvedimento della compe- tente autorità), il terreno interessato dovrà essere ricon- segnato nella piena e incondizionata disponibilità del loca- tore mediante semplice preavviso di quest’ultimo, non appena ultimato il raccolto e senza alcun diritto a compensi o in- dennizzi per l’anticipato rilascio, in espressa deroga al disposto dell’art.50 legge n.203/82.
Nel caso di esproprio per pubblica utilità di tutto o parte
del fondo, all’affittuario spetterà invece l’indennizzo pre- visto dalle vigenti norme in materia di espropriazione.
In caso di necessità di utilizzazione o sfruttamento del fondo per finalità diverse da quelle agricole, e/o di vendita di una parte del fondo, ancorchè con destinazione agricola, la parte affittuale si impegna a liberare detta parte di fondo, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata, entro il termine della corrente annata agraria, fatto salvo la raccolta dei frutti pendenti, rinunciando sin d’ora all’indennizzo previsto dall’art. 43 della legge 203/82. Re- sta salvo il diritto di prelazione agraria qualora spettante. In tutti i casi in cui avvenga l’anticipata risoluzione par- ziale del rapporto, il contratto d’affitto proseguirà per la residua porzione e il canone di locazione sarà diminuito proporzionalmente in ragione della minore superficie a di- sposizione della conduttrice.
Art. 9 = SOVVENZIONI E/O AIUTI IN GENERE
La parte conduttrice è resa edotta ed accetta che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti della proprietà qualora avesse sottoscritto e/o contratto e/o avanzato impegni ai fini contributivi che comportino vincoli superiori alla du- rata del presente contratto, e rinuncia sin d’ora ad even- tuali azioni, diritti e domande di risarcimento, indennizzo e/o pretese di qualsivoglia natura o genere nei confronti della ASST.
ART. 10 = DIVIETO DI SUB AFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Si precisa che il presente contratto non può essere sub- affittato ne ceduto a terzi soggetti senza autorizzazione della parte proprietaria pena la risoluzione immediata del contratto stesso.
ART.11 = LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE AFFITTUARIA
Ai sensi dell’art.48 legge 203/82, il Signor ---------------
dichiarano di agire esclusivamente per conto di tutti i com- ponenti della Azienda agricola ------------------ la quale non costituisce impresa familiare coltivatrice. Pertanto garantisce che oltre alla predetta Azienda non vi sono altri soggetti o parenti che possano vantare diritti o pretese in dipendenza del contratto in corso e futuro.
ART.12 = PRECISAZIONE FISCALE
Agli effetti fiscali si dichiara in € (euro
------------) il valore del presente contratto.
ART.13 = SPESE DELL’ATTO, IMPOSTE E TASSE
Le spese tutte di questo atto e quelle inerenti e conseguen- ti, presenti e future e tutte le imposte e tasse applicate ed applicande in dipendenza del medesimo, sono a carico della Azienda agricola --.
ART.14 = CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto sarà sottoposta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
ART.15 = ASSISTENZA SINDACALE
Le parti, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilasciano, ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni Professionali di categoria intervenute a prestare la rispettiva assistenza di legge, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente ac- cordo è stipulato in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti agrari ed ai sensi dell’art.45 legge 203/1982.
In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell’art.45 citato, reciprocamente riconoscono e dichiarano:
a) di essere state ritualmente ed adeguatamente assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali di categoria, sin dall’inizio ed in ogni fase della formazione del presente accordo;
b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche non solo dell’accordo nel suo insieme, ma anche di ogni patto e clausola dello stesso;
c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto, dichiarando che diversamente lo stesso non sarebbe stato concluso;
d) che alla firma del presente accordo erano personalmente e contestualmente presenti le parti ed i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali di categoria.
ART.16= TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i sottoscritti firmatari del presente accordo, in re- lazione a quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003, esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati finalizzato esclusivamente alla gestione amministrativa del contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Brescia, addì
IL CONCEDENTE PROPRIETARIO IL .RAPP.TE SINDACALE
L’AZ. AGR. AFFITTUARIA IL .RAPP.TE SINDACALE