COMUNE DI MONTEMURLO
COMUNE DI MONTEMURLO
(Provincia di Prato) SCRITTURA PRIVATA N.
L’anno duemilaquindici (2015), il giorno ( ) del mese di
in Montemurlo, nella sede comunale di xxx Xxxxxxxxx x.000, per la presente scrittura privata, da tenere e valere ad ogni effetto di legge, appaia e risulti come
FRA
COMUNE DI MONTEMURLO, di seguito denominato “Comune”, con sede in Montemurlo, via Montalese, 472/474, (C.F. 00584640486 – P.I. 00238960975), nella persona di nato a il e domiciliato presso la sede comunale nella sua qualità di
del Comune di Montemurlo, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell’interesse esclusivo dell’Ente che rappresenta;
E
, di seguito denominato “Medico competente”, con sede in , via
(C.F. - P.I.
), nella persona di
, nato a
il , e domiciliato presso la
sede legale di , in qualità di
, come da visura camerale
. Premesso che:
- con determinazione n. del , esecutiva, veniva stabilito di procedere all'affidamento del servizio di medico competente della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, con durata triennale, con procedura in economia per cottimo fiduciario;
- con la medesima determinazione è stata approvata la documentazione utile per la selezione, da tenersi mediante valutazione e comparazione dei curricula vitae;
- a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e svolgimento di procedura selettiva, il servizio è stato affidato a , come risulta dal verbale di gara tenutasi in data ;
- con determinazione n. è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva del servizio nei confronti dell'affidatario, per l'importo contrattuale complessivo di € 15.000,00;
- il provvedimento ha assunto efficacia in data , ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 163/2006.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto.
L’oggetto contrattuale è l'affidamento al Dr. , designato Medico competente, del servizio di sorveglianza sanitaria, compresi gli accertamenti funzionali e clinici da effettuare ai dipendenti in relazione alle mansioni svolte per
tutti i settori di attività del Comune di Montemurlo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009.
Art. 2 – Requisiti professionali richiesti.
Il Medico competente dovrà essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., oltre quelli necessari per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Art. 3– Prestazioni e servizi.
a) Caratteristiche tecniche
Il servizio ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell’attività di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Le attività dovranno essere svolte in perfetta esecuzione di tutta la normativa di riferimento relativa alla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed in particolare alle prescrizioni del D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i. con l’esclusione di esami clinici, biologici e indagini diagnostiche specifiche. Esse presuppongono l’assolvimento degli obblighi dettati dall’art 25, D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., e lo svolgimento di quanto prescritto all’art. 41 del citato decreto.
In particolare, dovranno essere assicurate, con la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa, le seguenti prestazioni professionali, che si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza,
e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collaborazione per l'attuazione e la valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmazione ed esecuzione della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. In particolare la sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
- istituzione, aggiornamento e custodia di cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in possesso del medico competente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio (gli originali delle cartelle sanitarie saranno conservate, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni);
- infomazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti; a richiesta, informazioni di tipo analogo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informazioni ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- comunicazione scritta, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi sulla sorveglianza sanitaria effettuata e indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno; il sopralluogo potrà avere una cadenza diversa, in base alla valutazione dei rischi, nel quale caso la periodicità dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.
b) Modalità di esecuzione delle visite mediche
Le attività di sorveglianza sanitaria verranno svolte presso la sede o l’ambulatorio professionale del Medico competente o, nel caso fosse richiesto dal Comune, presso locali messi a disposizione dalla medesima Amministrazione Comunale e, comunque, laddove si ritenga necessario.
Il Medico Competente dovrà prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie riservati esclusivamente al personale del Comune di Montemurlo, coincidenti con l’orario di lavoro osservato dalla generalità dei dipendenti che, fatte salve future modifiche, è ad oggi il seguente: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore
14.00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00. Dovrà, inoltre, elaborare il calendario degli accertamenti previsti dall’art. 41
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e comunicarlo al Servizio Risorse umane del Comune di Montemurlo che provvederà alla convocazione dei dipendenti.
Il Medico Competente, ai fini dell'esecuzione delle visite mediche, dovrà attenersi alle seguenti modalità:
- Eseguire gli accertamenti periodici entro l'anno di riferimento;
- Evadere le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 10 gg.;
- Effettuare entro 15 giorni, le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- Informare tempestivamente i Datori di lavoro e il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy.
Sarà cura del Comune trasmettere al Medico competente, gli elenchi del personale dipendente sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, comunicare nuove assunzioni e cambi di mansione e quant'altro necessario allo svolgimento delle funzioni.
c) Modalità di esecuzione dei sopralluoghi
Il Medico Competente, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, visiterà gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecip erà alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni dei rischi e dei pareri di competenza.
Di ogni visita dovrà redigere apposito verbale con indicate le conclusioni tratte, sottoscritto dal Medico stesso, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dai Datori di lavoro.
d) Tavolo tecnico
Qualora il Comune ritenesse necessario istituire un Tavolo Tecnico con il compito di coordinare e indirizzare le modalità operative in materia di controlli sanitari, di visite degli ambienti di lavoro e di formazione specifica, dovrà prendervi parte il Medico competente, unitamente ad un componente in rappresentanza dei Datori di lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Potranno essere ammessi a partecipare di volta in volta al suddetto tavolo altri soggetti in relazione ai temi affrontati.
Art. 4 – Gestione delle scadenze.
Fanno carico al Medico Competente la gestione delle scadenze, l’invio di tutte le comunicazioni comunque inerenti il servizio affidato, l’aggiornamento dei registri obbligatori per legge, nonché tutti gli altri adempimenti posti per legge in capo a tale figura professionale e non epressamente enunciati nei punti precedenti.
Art. 5 – Durata della convenzione.
La presente convenzione ha validità 3 (tre) anni, a partire dalla data di stipula.
Alla scadenza naturale, la convenzione potrà essere prorogata per 6 (sei) mesi agli stessi patti e condizioni, a giudizio insindacabile del Comune, onde consentire l’espletamento di una nuova selezione pubblica.
In ogni caso, il Medico competente incaricato è tenuto a prestare il servizio fino alla individuazione del successore.
Art. 6 – Condizioni economiche.
L’importo presunto del servizio, per tutta la durata contrattuale, è previsto nella misura massima di € 15,000, oneri fiscali compresi.
Le prestazioni sanitarie saranno fatturate mensilmente, sulla base delle attività effettivamente svolte, applicando le tariffe indicate di seguito:
- visita medica (preventiva, periodicam richiesta, per accertamento della tossicodipendenza o alcooldipendenza, etc.): € 35,00/cadauna;
- prove di funzionalità respiratoria: € 25,00/cadauna;
- esame audiometrico con otoscopia: € 25,00/cadauno;
- screening visivo con ortoanalizzatore Visiotest: € 25,00/cadauno;
- visita agli ambienti di lavoro (almeno 1/anno): € 60,00/ora;
- impegno orario per eventuali riunioni con Datore di lavoro, Servizio P.P., R.L.S., A.S.L., altri tecnici consulenti: € 60,00/ora;
- relazione finale annuale sullo stato di salute dei dipendenti: € 100,00;
- corsi di formazione/informazione: € 100,00/ora.
Esse sono da intendersi comprensive di tutte le prestazioni e delle spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio.
Art. 7 – Pagamenti.
In applicazione del D.M. 03.04.2013, n. 55, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la fatturazione da parte del Medico competente è prodotta esclusivamente in forma elettronica, secondo le modalità e le specifiche tecniche previste dalla normativa vigente. Il codice univoco ufficio che dovrà essere riportato sulle fatture è UF1IDH.
Esse saranno liquidate successivamente all'esito favorevole del possesso dei requisiti imposti dalla legge a chi assume appalti pubblici e della positiva verifica
degli obblighi contrattuali, entro 30 giorni dalla data di registrazione del protocollo, mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: acceso presso
, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato al Comune, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture darà diritto al Medico competente di chiedere l'applicazione degli interessi di mora stabiliti dalla legge; sono fatte salve le seguenti fattispecie, nel qual caso detto termine sarà interrotto e i pagamenti saranno sospesi fino alla regolarizzazione della posizione del Medico competente, senza che le sospensioni diano diritto ad interessi e/o risarcimento danni di alcun tipo:
- l'accertamento di situazioni debitorie di cui al comma 1 dell’art. 48-bis del
D.P.C.M. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche;
- l’incompleta, inesatta o contestata fatturazione;
- la contestazione, in forma scritta, relativa ai servizi resi.
- l'emissione di fatture non conformi alla fatturazione elettronica.
Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'appalto è il seguente: ZAF16C6BB5.
Il Medico competente, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, si impegna:
a) ad utilizzare il conto corrente o lo strumento idoneo già comunicato al Comune come conto dedicato alle operazioni finanziarie relative alla gestione del presente contratto;
b) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi:
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con soggetti a qualsiasi titolo interessati al presente rapporto la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta di detti contratti;
d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora il
contraente avesse notizia di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto c), informando contestualmente sia il Comune di Montemurlo che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 9 – Responsabilità e Copertura assicurativa.
Il Medico competente si assume ogni responsabilità ed onere circa lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria, per i danni alle persone (utenti e terzi) ed alle cose che dovessero derivare durante o in conseguenza dell’espletamento delle mansioni affidate, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.
Il Medico competente è in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, valida per tutto il periodo contrattuale.
Art. 10 – Oneri della sicurezza.
Il servizio non prevede rischi interferenziali.
Per tutti i rischi specifici connessi all'esecuzione del presente servizio, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, comunicare al Comune ogni eventuale aggiornamento allo stesso e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza ivi previste, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta.
Art. 11 – Trattamento dati personali.
I dati inerenti il servizio di sorveglianza sanitaria sono individuati come “dati personali e sensibili” (D.Lgs. n.196/2003) e, pertanto, sono soggetti alla disciplina di tutela definita dalla stessa Xxxxx.
Il Comune conferisce al Medico competente i dati personali e sensibili relativi ai soggetti interessati al programma di sorveglianza sanitaria nel rispetto dei seguenti criteri:
- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo svolgimento delle attività del programma di sorveglianza sanitaria;
- i dati comunicati al Medico competente o da questo acquisiti direttamente per conto del Comune non potranno essere copiati;
- è fatto assoluto divieto di diffondere i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio e di comunicarli ad altri soggetti, fatte salve le eccezioni di legge.
Il Medico competente si impegna a trattare i dati personali e sensibili dei soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003.
Art. 12– Risoluzione del contratto e controversie.
Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto rischio del soggetto contraente, se lo stesso:
• incorra in gravi violazioni contrattuali;
• incorra in gravi ritardi nello svolgimento del servizio.
Il Comune notificherà, con lettera raccomandata o PEC, l'inadempimento contestato e dichiarerà il rapporto risolto di diritto.
Nel proprio esclusivo interesse, nei suddetti casi, il Comune si riserva la facoltà di mettere in mora l'affidatario assegnandogli un congruo termine per adempiere e, in tal caso, il rapporto sarà dichiarato risolto di diritto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini assegnati.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Comune di Montemurlo al risarcimento dei conseguenti danni.
Il Comune, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la possibilità di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, impegnandosi a corrispondere al soggetto contraente le somme dovute per le prestazioni sino a quel giorno maturate.
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, conseguente all'applicazione del contratto e che non dovesse essere risolta in via bonaria, sarà devoluta al competente Foro di Prato.
Art. 13 - Divieto di cessione.
E’ vietata la cessione della presente convenzione pena la risoluzione della medesima ed il risarcimento danni al Comune.
Art.14 – Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
Art.15 – Spese ed oneri.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, senza eccezione alcuna, sono a totale carico del Medico competente.
Ai fini fiscali si dichiara che la presente scrittura privata è registrabile in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne richiede la registrazione.
L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi dl DM 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (MUI) per l’importo di euro 45,00 (euro quarantacinque).
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ( ) pagine a video, viene letto dalle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).
Il (firmato digitalmente) Il Medico Competente (firmato digitalmente)