REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
CAPO I - Il servizio di noleggio con autovettura
Art. 1 Definizione del servizio Art. 2 Disciplina del servizio
Art. 3 Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione Art. 4 Condizioni d’esercizio
Art. 5 Numero delle autorizzazioni Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture
Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea Art. 8 Operatività del servizio
CAPO II - La professione di noleggiatore
Art. 9 Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore Art. 10. - Accesso alla professione di noleggiatore
CAPO III - L'autorizzazione all'esercizio
Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni Art. 12 Contenuti del bando
Art. 13 Presentazione delle domande Art. 14 Titoli oggetto di valutazione
Art. 15 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione Art. 16 Contingente numerico
Art. 17 Validità dell'autorizzazione
Art. 18 Trasferibilità dell’autorizzazione Art. 19 Inizio e sospensione del servizio CAPO IV - L'esercizio del servizio
Art. 20 Idoneità e caratteristiche dei mezzi Art. 21 Acquisizione della corsa
Art. 22 Comportamento del noleggiatore durante il servizio Art. 23 Comportamento degli utenti
Art. 24 Collaborazione alla guida Art. 25 Interruzione del trasporto
Art. 26 Trasporto di soggetti diversamente abili Art. 27 Tariffe
Art. 28 Contachilometri
Art. 29 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente Art. 30 Responsabilità nell’esercizio del servizio
Art. 31 Reclami
CAPO V - Vigilanza sul servizio
Art. 32Addetti alla vigilanza Art. 33 Sanzioni
Art. 34 Sospensione dell’autorizzazione e dal Ruolo Art. 35 Revoca dell’autorizzazione
Art. 36 Rinuncia all’autorizzazione Art. 37 Decadenza dell’autorizzazione
Art. 38 Xxxxxxx conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione Art. 39 Irrogazione delle sanzioni
SEZIONE SPECIALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AMBULANZE
Art. 40 Disciplina del servizio
Art. 41 Definizioni e classificazioni Art. 42 Autorizzazione
Art. 43 Contingente numerico
Art. 44 Rilascio delle autorizzazioni Art. 45 Sostituzione di veicolo CAPO VI – Disposizioni finali Art. 46 Rinvii ed esclusioni
Art. 47 Entrata in vigore
CAPO I - Il servizio di noleggio con autovettura
Art. 1 Definizione del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto a mezzo di autovetture con un massimo di nove posti compreso quello di conducente, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
Art. 2 Disciplina del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.
Art. 3 Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione
1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
3. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari d’impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.
4. Qualora per l’esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l., ecc.) le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d’impianto.
5. Nei casi di cui al comma 3, lettera b) e c), è consentito conferire l’autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell’autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso dai predetti organismi, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Art. 4 Condizioni d’esercizio
1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E’ vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. L’autorizzazione deve essere sempre tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l’impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, come specificato al successivo art. 24, sempreché iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
4. Il titolare dell’autorizzazione trasmette al Comune l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autentica all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
Art. 5 Numero delle autorizzazioni
1. Il Consiglio comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto della vigente normativa e della legge regionale 3 aprile 1995 n. 14.
Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture
1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio" unitamente allo stemma del Comune di Carmiano.Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "ncc", il numero di autorizzazione e lo stemma del Comune di Carmiano.
Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea
1. Previa specifica autorizzazione comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.
Art. 8 Operatività del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune di Carmiano. In tal senso, per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatorio dimostrare la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa ubicate nel territorio comunale. Per rimessa si intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio. L’idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che la rimessa sia adibita ad usi plurimi, o sia contemporaneamente sede dell’impresa, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo
3. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, quando non effettuano servizi, devono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. E’ vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa.
5. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio» completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.
6. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
CAPO II - La professione di noleggiatore Art. 9 Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore
1. L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato, purchè muniti di regolare permesso di soggiorno, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell’art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e di specifici requisiti di idoneità morale e professionale.
2. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi
b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge regionale 3 aprile 1995 n. 14
Art. 10. - Accesso alla professione di noleggiatore
1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito agli iscritti nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto presso la Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
CAPO III - L'autorizzazione all'esercizio Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto, dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, entro centottanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza o revoca ovvero a seguito di aumento del contingente numerico delle stesse. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
3. Presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive è istituito apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
Art. 12 Contenuti del bando
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
Art. 13 Presentazione delle domande
1. Le domande di ammissione al concorso per l’assegnazione della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, devono essere presentate direttamente al Comune o spedite a mezzo raccomandata A.R.
2. Nelle domande di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicati:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita
c) cittadinanza
d) residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso
e) codice fiscale
f) titolo di studio posseduto.
3. Il concorrente dovrà inoltre dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
• di essere fisicamente idoneo al servizio;
• di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione
• di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comunale, di una sede e di una rimessa, come definita al 2° comma dell’art. 8 del presente Regolamento
4. Per quanto attiene ai requisiti professionali, nell’istanza il concorrente dovrà dichiarare di possedere i titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada.
Al fine di consentire la partecipazione al concorso anche a cittadini disoccupati o alla prima esperienza lavorativa e comunque sprovvisti dell'idoneità professionale di cui all'articolo 6, comma 3, della 15 gennaio 1992 n. 21, non è richiesto, in sede di istanza di partecipazione, il possesso del requisito professionale.
5. Per quanto attiene ai requisiti morali, nell’istanza il concorrente dovrà dichiarare
• di non essere incorso in condanne definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che sia intercorsa sentenza di riabilitazione;
• di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: legge 25 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione), legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), legge 12 ottobre 1982 n. 646 e succ. modd. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa), legge 17 gennaio 1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
• di non essere stato dichiarato fallito fatta salva intervenuta riabilitazione a norma di legge;
• di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, facendo salvi i casi di riabilitazione;
• di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
6. Per quanto attiene a motivi impeditivi al rilascio dell’autorizzazione, nell’istanza il concorrente dovrà dichiarare
• di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni;
• di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni
• di non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi
7. Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza.
8. Nell’istanza, dovrà infine essere inserito l’impegno, in caso di assegnazione di autorizzazione, a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio
9. Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso possono essere stabiliti a cura del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive nel relativo bando.
Art. 14 Titoli oggetto di valutazione
1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive o suo delegato, procede alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:
a) idoneità conseguita a norma della legge regionale 3 aprile 1995 n. 14 punti 5
b) laurea punti 4
c) diploma di maturità punti 3
d) periodi di servizio – computati in semestri e fino ad un massimo di xxxx xxxxxxxx prestati in qualità di dipendente da un’impresa che gestisce il noleggio con conducente: per ogni semestre punti 2
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del diploma di maturità.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata secondo i seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità:
a) residenza nel Comune di Carmiano
b) stato di disoccupazione
c) minore età
4. Quando anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e, in ultima istanza al sorteggio.
Art. 15 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali
2. Il rilascio del titolo è subordinato:
• alla dimostrazione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina a vincitore del concorso, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore
• alla produzione di certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio
• al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile
• alla dimostrazione di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
• alla produzione di certificato d’idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesto
Il termine sopraindicato di 90 gg. può venire prorogato da parte dell’Amministrazione Comunale per un periodo ulteriore di massimo 30 gg. su richiesta dell’interessato e per giustificati accertabili motivi. In caso di mancata produzione nei termini sopra citati della documentazione richiesta, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dichiara estinta la procedura per il rilascio dell’autorizzazione e provvederà all’eventuale scorrimento di graduatoria.
Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 9, comma 3, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive sospende l'assegnazione del
titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dichiara estinta la procedura per il rilascio dell’autorizzazione e provvederà all’eventuale scorrimento di graduatoria.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.
4. All’atto del rilascio dell’autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del presente regolamento.
Art. 16 Contingente numerico
1. Il contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente è fissato nel modo seguente:
AUTORIZZAZIONI DI PROGETTO: N. 10 AUTORIZZAZIONI IN ATTO: N. 6 AUTORIZZAZIONI DISPONIBILI: N. 4
2. Eventuali modifiche al contingente numerico nel periodo di validità del presente Regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.
Art. 17 Validità dell'autorizzazione
1. L’autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che venga richiesta dal titolare entro il 31 dicembre di ogni anno la vidimazione della stessa. La vidimazione è subordinata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’esercizio dell’attività. La verifica è operata a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di mancata o ritardata presentazione della richiesta di vidimazione è prevista la sospensione dell’autorizzazione fino ad avvenuta vidimazione oltre alle sanzioni previste nel successivo art. 33
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento al successivo art. 35.
Art. 18 Trasferibilità dell’autorizzazione
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) che il titolare sia assegnatario dell’autorizzazione da almeno cinque anni;
b) che abbia compiuto sessant’anni;
c) che sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, appartenenti al nucleo familiare del titolare. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione viene dichiarata decaduta e messa a concorso.
3. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive o suo delegato dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive;
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso lo Sportello Unico unitamente all’indicazione dell’erede, a cui volturare l’autorizzazione;
c) il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9.
Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisto di una nuova autorizzazione.
Art. 19 Inizio e sospensione del servizio
1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'articolo 16, comma 3
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al Comune.
3. Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell’attività.
CAPO IV - L'esercizio del servizio Art. 20 Idoneità e caratteristiche dei mezzi
1. Fatte salve le verifiche previste in capo agli organi della MCTC, il Responsabile dello Sportello unico può disporre per il tramite della polizia municipale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull’idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell’autorizzazione, entro il termine stabilito dal Responsabile dello Sportello Unico, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Responsabile dello Sportello Unico, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione.
3. Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività.
4. In tale ipotesi, sull’ autorizzazione di esercizio deve essere apposta l’annotazione relativa alla modifica intervenuta.
5. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.
Art. 21Acquisizione della corsa
1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
Art. 22 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e) consegnare al Comando di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, con eccezione per i servizi di cui all'articolo 7
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap
3. È obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.
4. I titolari hanno l’obbligo di conservare costantemente nell’autoveicolo i documenti di circolazione e copia autentica dell’autorizzazione al servizio relativa all’autoveicolo ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale.
5. I titolari di autorizzazione hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive il cambiamento di sede e/o di rimessa.
Art. 23 Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto:
a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice stradale
Art. 24 Collaborazione alla guida
1. I titolari di autorizzazione all’esercizio del noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all’art. 10, conformemente a quanto previsto dall'art. 230bis del codice civile.
Art. 25 Interruzione del trasporto
1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l’importo concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore nulla dovrà pagare.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l’utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l’utente trasportato non rispetti i divieti di cui all’art. 23, dopo esplicito richiamo del conducente.
Art. 26 Trasporto di soggetti diversamente abili
1. Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria alla salita e discesa dal mezzo, di soggetti diversamente abili e di predisporre eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.
Art. 27 Tariffe
1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra il cliente e il noleggiatore, tenuto conto dei criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per il servizio fissati dal Ministro dei trasporti
Art. 28 Contachilometri
1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, il cliente deve essere informato del guasto.
Art. 29 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
1. Il Responsabile dello Sportello unico per le Attività Produttive autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all’esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell’art. 16;
c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e, comunque, i trenta giorni nell’arco dell’anno;
d) l’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo.
Art. 30 Responsabilità nell’esercizio del servizio
1. Eventuali responsabilità derivanti dall’esercizio dell’autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.
Art. 31 Reclami
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio da parte dell’autonoleggiatore, suo collaboratore familiare o suo dipendente, sono indirizzati al Comando Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, proporrà allo Sportello Unico gli eventuali provvedimenti da adottare.
2. All’interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono del Comando di Polizia Municipale cui indirizzare i reclami.
CAPO V - Vigilanza sul servizio
Art. 32Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Compiti di vigilanza sull’esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano inoltre agli organi di Polizia Stradale individuati dal Codice della Strada.
Art. 33 Sanzioni
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 nonché con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €.500,00 per le seguenti violazioni:
a) mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
b) mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
c) esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
d) mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
e) mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 19, comma 2;
g) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa;
h) la violazione degli obblighi e il mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 22;
i) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art. 28, comma 2;
j) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 31, comma 2.
3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione pari al minimo della sanzione edittale.
4. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo
Art. 34 Sospensione dell’autorizzazione e dal Ruolo
1. L’autorizzazione è sospesa dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati;
b) violazione di norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto;
c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
d) violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste all’articolo 26;
e) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività di noleggio
f) mancato ripristino del dovuto stato di conservazione e decoro del mezzo, previa diffida.
2. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dispone sul periodo di sospensione dell’autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.
3. L’autorizzazione è altresì sospesa in caso di mancata o ritardata vidimazione annuale fino ad avvenuta vidimazione nonché nel caso previsto dal comma 2 del successivo art. 37.
4. La sospensione viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
5. L’inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza.
Art. 35 Revoca dell’autorizzazione
1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 34 nell’arco di tre anni;
c) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
d) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
e) quando il titolare dell’autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;
f) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dall’art. 18;
g) per sospensione ingiustificata del servizio per più di 90 giorni, anche non consecutivi, nell’arco di un anno.
2. La revoca viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 36 Rinuncia all’autorizzazione
1. Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Art. 37 Decadenza dell’autorizzazione
1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dispone la decadenza dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 19 del presente Regolamento;
b) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività (es. rimessa);
c) per mancato rispetto del termine di cui all’art. 18, 2° comma, in caso di morte del titolare.
2. Qualora la perdita del requisito sia relativa alla disponibilità del mezzo ovvero della sede o ancora della rimessa e dovuta a cause di forza maggiore opportunamente documentate, è concesso un termine di 30 giorni per riottenere il requisito perduto. Tale termine decorre dalla notifica dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione. L’autorizzazione è, nelle more, sospesa.
3. La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 38 Xxxxxxx conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione
1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell’autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione.
Art. 39. - Irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
SEZIONE SPECIALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AMBULANZE
Art. 40 Disciplina del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l’impiego di autoveicoli speciali del tipo Autoambulanze, così come classificati dall’art. 54, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art.203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
• dal decreto legislativo 30 aprile n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;
• dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21;
• dal decreto 1 settembre 2009 n. 137;
• dalle disposizioni del presente regolamento.
Art. 41 Definizioni e classificazioni
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, e successive modificazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l’attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.
Art. 42 Autorizzazione
1. L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.
Art. 43 Contingente numerico
1. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze
Art. 44 Rilascio delle autorizzazioni
1. Fino all’emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le autorizzazioni vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.
Art. 45 Sostituzione di veicolo
1. E’ consentita all’impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
• guasto meccanico, furto o incendio;
• caso fortuito o forza maggiore.
2. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.
CAPO VI – Disposizioni finali
Art. 46 Rinvii ed esclusioni
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.
2. La disciplina contenuta nel presente Regolamento non si applica ai trasporti funebri.
Art. 47 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale e, ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia.