COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Allegato 5
Art. 1 (Oggetto dell’appalto)
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di n. 1 scuolabus tipo IVECO Daily POP 50C CNG – 4100L – configurato per scuole medie posti 32 + 1 posto hostess + 1 posto guida, con motore 3 L CNG.
Art. 2
(Rispondenza ai criteri ambientali)
I beni oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale Decreto 8 maggio 2012 relativo ai "Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada", pubblicato sulla G.U. n.129 del 5.6.2012 e in conformità a quanto stabilito dall’art. 34 del d.lgs. 50/2016 il bene deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.): limite emissione di inquinanti - veicolo con motore CNG - EURO VI – a metano.
Art. 3
(Direttore dell’esecuzione del contratto)
L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
Art. 4
(Avvio dell’esecuzione del contratto)
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 5 (Consegne)
I prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti.
Art. 6 (Ordinativi)
I prodotti devono essere consegnati solo previo ordine scritto della stazione appaltante che ne descriverà l’esatta entità.
Art. 7
(Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore)
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
Art. 8
(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
• per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
• per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
• per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
• nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Art. 9 (Variazioni entro il 20%)
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 10
(La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione)
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per: cause di forza maggiore;
altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola
d’arte della prestazione.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 11 (Verifica di conformità)
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Art. 12 (Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla)
La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione. L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.
Art. 13
(Termini per concludere la verifica di conformità)
La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.
Art. 14
(La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale)
Il Direttore dell’esecuzione fornirà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Art. 15
(Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità)
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Art. 16
(Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)
Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 17
(Emissione del certificato di verifica di conformità)
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Se i beni non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura.
In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, nel più breve termine posto dall’amministrazione.
Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all’acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante. Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca il prodotto rifiutato, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al reperimento presso terzi in danno all’appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.
Art. 18
(Contestazioni che l’esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità)
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Art. 19 (L’attestazione di regolare esecuzione)
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l’indicazione dell’esecutore;
3) il nominativo del Direttore dell’esecuzione;
4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date;
5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.
Art. 20
(Penali in caso di ritardo)
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all’1 (uno) per mille del valore dell’intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0.5% dell’intera fornitura. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
Art. 21 (Risoluzione del contratto)
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del
procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
• frode nella esecuzione dell’appalto;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità dell’appalto;
• cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre all’immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 22 (Recesso)
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
Art. 23 (Pagamenti)
Il pagamento della fornitura della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF8GUF.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 24
(Svincolo della garanzia definitiva)
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.
Art. 25
(Revisione dei prezzi delle forniture)
La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore. Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l’ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del comune di CREMONA .
Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).
Art. 26 (Cessione del contratto)
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Art. 27 (Contratto)
L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. Fanno carico all’impresa tutte le spese necessarie per la stipula del contratto.
Art. 29
(Nuove convenzioni Consip)
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 30
(Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione della Giunta comunale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L’amministrazione comunicherà all’impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione l’indirizzo
URL del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
Art. 31 (Foro competente)
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Cremona.
Bagnolo Cremasco,
Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE