Contratto di Assicurazione Danni
Contratto di Assicurazione Danni
PRESTITO AL SICURO
POLIZZA “PERDITA DI OCCUPAZIONE”
E “RICOVERO OSPEDALIERO” A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATA A PRESTITI PERSONALI
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
ED IL MODULO DI PROPOSTA, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO È STATO REDATTO IL 30/04/2011.
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA”
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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
(più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)
1. Informazioni generali
Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06130881003 Numero REA: RM - 948019
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23 Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx
Tel. (06) 36724.1 - Fax (00) 00000.000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti ISVAP:
- n. 1756 del 18/12/2000, G.U. del 28/12/2000 n. 301,
- n. 2131 del 4/12/2002, G.U. del 13/12/2002, n. 292,
- n. 2444 del 10.07.2006, G.U. del 17.07.2006 n. 164.
Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00136
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Net Insurance S.p.A. (dati in milioni di euro)*
Patrimonio Netto Euro 31,000 Capitale Sociale Euro 5,750 Riserve Patrimoniali Euro 25,250
Indice di solvibilità della Gestione Danni 3,09 (rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)
*I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
Eventuali aggiornamenti dei dati sopra riportati, sono consultabili sul Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione dell’Assicurato su taluni aspetti fondamentali della garanzia (pur non avendo natura di pattuizioni contrattuali) affinché lo stesso possa sottoscrivere il contratto di assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio
Il contratto di assicurazione qui descritto è un’assicurazione a Premio unico anticipato studiata per coloro che hanno stipulato un contratto di Prestito.
Contraente, Assicurato e Beneficiario è il Mutuatario.
La durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 12 mesi e maggiore di 120 mesi.
L’Assicurazione cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.
“Avvertenza”
Come indicato all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, l’Età Assicurativa dell’Assicurato, così come descritta nel Glossario:
- alla sottoscrizione del contratto di Prestito non può essere inferiore a 18 anni;
- alla scadenza del contratto di Prestito non può essere superiore a 65 anni.
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Nel caso in cui il contratto di Prestito sia stato stipulato da più persone, si considera assicurata la persona che ha sottoscritto la Proposta di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto di Assicurazione prevede due distinte garanzie:
a) la copertura Perdita di Occupazione, regolamentata dall’art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, che vale solo per l’Assicurato che rechi lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Privato secondo i termini indicati nel Glossario;
b) la copertura Ricovero da Infortunio o Malattia, regolamentata dall’art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione, che vale solo per l’Assicurato che rechi lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico o Non Lavoratore secondo i termini indicati nel Glossario.
Si raccomanda pertanto all’Assicurando di leggere attentamente il Glossario e le Condizioni di Assicurazione
“Avvertenza”
L’Assicurazione prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e la presenza di condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo, in particolare:
- all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione è indicato che spetta all’Assicurato di recare, al momento del Sinistro, lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Privato onde ottenere il diritto all’Indennizzo da Sinistro da Perdita di Occupazione, o di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico o Non Lavoratore onde ottenere il diritto all’Indennizzo da Sinistro da Ricovero;
- all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i limiti territoriali dell’Assicurazione;
- all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i casi di esclusione delle garanzie assicurative;
- all’art. 19 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati gli obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro, l’inosservanza di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
“Avvertenza”
All’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, sono indicati i Limiti di Indennizzo ed i Periodi di Franchigia delle garanzie assicurative.
Data accadimento sinistro : 01.01.2011 Rata mensile del finanziamento: € 250,00
Esempio di Indennizzo da Perdita di Occupazione Periodo di Franchigia 30 giorni
Termine Stato Disoccupazione | Rate Mensili di Ammortamento del finanziamento in scadenza successive alla data del sinistro | Indennizzo liquidato dall’Assicuratore |
15.01.2011 | n. 1 x € 250,00 = € 250,00 | € 0,00 |
15.02.2011 | n. 1 x € 250,00 = € 250,00 | € 250,00 |
15.07.2011 | n. 6 x € 250,00 = € 1.500,00 | € 1.500,00 |
15.09.2011 | n. 8 x € 250,00 = € 2.000,00 | € 1.500,00 |
Data accadimento sinistro : 01.01.2011 Somma assicurata : € 250.000,00
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Esempio di Indennizzo da Ricovero da Infortunio o Malattia Periodo di Franchigia 15 giorni
Gironi di durata del Ricovero | Rate Mensili di Ammortamento del finanziamento in scadenza successive al ricovero | Indennizzo liquidato dall’Assicuratore |
7 | n. 1 x € 250,00 = € 250,00 | € 0,00 |
25 | n. 1 x € 250,00 = € 250,00 | € 250,00 |
75 | n. 2 x € 250,00 = € 500,00 | € 750,00 |
135 | n. 4 x € 250,00 = € 1.000,00 | € 1.250,00 |
4. Periodi di Carenza contrattuali
“Avvertenza”
All’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i periodi di Carenza presenti nell’Assicurazione, ovvero il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell’Assicurazione – durante il quale la garanzia non è operante.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario - Nullità
“Avvertenza”
L’assunzione del rischio avviene sulla base dei dati forniti dall’Assicurato nella Proposta di Assicurazione. Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché le conseguenze indicate all’art. 11 delle
Condizioni di Assicurazione.
“Avvertenza”
È necessario che l’Assicurato risponda in maniera precisa e veritiera alle domande sui dati relativi allo stato di salute. Le
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato a fornire le informazioni richieste per la Conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Prima della sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute e, laddove prodotto, del Rapporto del Medico, è necessario quindi verificare l’esattezza delle informazioni rilasciate.
“Avvertenza”
L’Assicurazione prevede la presenza delle seguenti cause di nullità:
- ai sensi dell’art.1892 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Assicurato, sono causa di annullamento del contratto quando l’Assicurato ha agito con dolo o con colpa grave, come indicato all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione;
- l’Assicurazione è nulla se il contratto di Prestito è inesistente e/o il finanziamento non viene erogato, come indicato all’art.
14.1 delle Condizioni di Assicurazione.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può comportare le conseguenze indicate all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
Costituisce circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio, il mutamento dello stato di salute dell’Assicurato tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
7. Premi
Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato il cui importo è indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente.
L’entità del Premio dipende, dall’importo del finanziamento erogato dall’Istituto Mutuante al Contraente e dalla durata dell’Assicurazione.
Modalità di pagamento del Premio:
Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
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1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
Il Premio unico anticipato non è frazionabile.
“Avvertenza”
La presente Assicurazione prevede che l’Assicuratore o l’Intermediario non possono applicare sconti di Premio.
Sul Premio pagato, incidono costi di gestione e di acquisizione (comprensivi dei costi per l’intermediazione assicurativa), a carico del Contraente pari al 55,0%.
- quota parte del premio in valore percentuale, percepita in media per l’intermediazione assicurativa : 45,00%
- quota parte del premio in valore assoluto, percepita in media per l’intermediazione assicurativa: € 220,50
- imposta sul Premio imponibile : 2,50%
Non sono previste spese di emissione del contratto.
“Avvertenza”
Come indicato all’art. 15/A delle Condizioni di Assicurazione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l’Assicuratore restituisce al Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa l’Assicuratore, come indicato all’art. 15/B delle Condizioni di Assicurazione, su richiesta del Contraente fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del Contraente stesso, e non si provvede quindi in tale caso, alla restituzione del Premio pagato e non goduto.
8. Adeguamento del premio o delle somme assicurate
Le Somme Assicurate ed il Premio non sono soggetti ad adeguamento.
9. Rivalse
“Avvertenza”
Ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
Tuttavia all’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione, l’Assicuratore rinuncia a favore dell’Assicurato, ad esercitare il diritto di surrogazione.
Ne consegue che l’Assicurato dopo essere stato indennizzato dall’Assicuratore, può rivalersi nei confronti dei responsabili, qualora esistenti, del Sinistro verificato.
10. Diritto di recesso
“Avvertenza”
La presente Assicurazione prevede il diritto di recesso per il Contraente, come indicato all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione. Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, se la durata dell’Assicurazione supera i cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
12. Legge applicabile al contratto
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Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l’Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
13. Regime fiscale
Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile è soggetto ad imposta del 2,50%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
“Avvertenza”
La presente Assicurazione prevede specifici adempimenti che l’Assicurato deve osservare in caso di Sinistro.
SINISTRO DA PERDITA DI OCCUPAZIONE
All’art. 19.1 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le modalità ed i termini per la denuncia del Sinistro e le procedure di pagamento dell’Indennizzo.
SINISTRO DA RICOVERO DA INFORTUNIO O MALATTIA
All’art. 19.2 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le modalità di individuazione del momento di insorgenza del Sinistro,
le modalità ed i termini per la denuncia del Sinistro, le ipotesi in cui è richiesta la visita medica e le procedure di pagamento dell’Indennizzo.
Si rammenta che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’Assicurato, con esclusione della visita presso il medico fiduciario incaricato dall’Assicuratore, qualora richiesta.
15. Reclami
I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inoltrati per iscritto a:
Net Insurance S.p.A. Ufficio Reclami
Via dei Giuochi Istmici, 40 – 00000 Xxxx
Fax 06 36724.800 – E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00.00000000, fax 00.00000000 – 00.00000000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore.
Devono essere inoltrati direttamente all’ISVAP:
- i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza). Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel presentare il reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - xxxxxxx:
- indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l’operato;
- descrivere sinteticamente i motivi della lamentela;
- allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo;
- allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
Net Insurance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale L’Amministratore Delegato (Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Ammortamento
Modalità di rimborso di una somma predeterminata erogata a titolo di finanziamento.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito al Certificato di Xxxxxxx, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l’Assicuratore ed il Contraente.
Assicurato
Il Mutuatario.
Assicuratore
Net Insurance S.p.A.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Beneficiario
Il soggetto cui l’Assicuratore deve corrispondere l’Indennizzo in caso di Sinistro.
Carenza
Il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell’Assicurazione – durante il quale la garanzia non è operante.
Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo l’Assicuratore non corrisponde l’Indennizzo.
Certificato di Polizza
Il documento che prova l’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell’Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Conclusione del contratto di assicurazione
Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.
Contraente
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
Il Mutuatario.
Datore di Lavoro
La persona fisica o giuridica, Ente Privato, per il quale l’Assicurato, che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, presta il proprio lavoro in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.
Ente Privato
Ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione.
Ente Pubblico
Ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono Enti Pubblici:
- le amministrazioni, civili e militari, dello Stato;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Istituzioni Universitarie;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi ed Associazioni;
- le Camere di Commercio e i loro Consorzi ed Associazioni;
- le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- gli enti pubblici non economici.
Età Assicurativa
L’età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuitale per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno.
Ad esempio: 40 anni e 5 mesi equivalgono a 40 anni; 40 anni e 7 mesi equivalgono a 41 anni.
Fascicolo Informativo
L’insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:
1. Nota Informativa
2. Glossario;
3. Condizioni di Assicurazione;
4. Proposta di Assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Assicuratore a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Sono inoltre parificati agli Infortuni:
1. l’asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l’annegamento;
4. l’assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore;
6. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Istituto di Cura
Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera.
Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologhe ed estetiche.
Istituto Mutuante
l’Istituto bancario/finanziario, indicato nella Proposta di Assicurazione, che ha stipulato con il Mutuatario il contratto di Prestito.
ISVAP
L’acronimo di “Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo”, ossia l’organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l’attività di assicurazione.
L’ISVAP ha sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – tel. 00 000000
– fax 00.00000000.
Lavoratore Atipico
La persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Dipendente di Ente Privato.
Rientrano comunque in questa categoria, le figure previste dai seguenti contratti di lavoro:
a) contratto di lavoro stipulato con società di “fornitura di prestazione di lavoro temporaneo” ai sensi della L. 24.6.1997 n. 196 e successive modifiche;
b) contratto di lavoro stipulato con società di “somministrazione di lavoro” ai sensi dell’art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
c) contratto di lavoro “intermittente” di cui all’art. 33 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
d) contratto di lavoro “ripartito” di cui all’art. 41 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
e) contratto di lavoro temporaneo o stagionale;
f) contratto di lavoro a tempo determinato;
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
g) contratto di lavoro a progetto di cui all’art. 61 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
h) qualsiasi fattispecie di lavoro autonomo, ancorché caratterizzato da collaborazione coordinata e continuativa;
i) contratto di collaborazione occasionale;
j) prestazione di lavoro accessoria di cui all’art. 70 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
k) contratto di formazione e lavoro, apprendistato, tirocinio, stage, inserimento;
l) contratto di lavoro di cui al Titolo VI del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
m) contratto di lavoro domestico.
Lavoratore Autonomo
La persona fisica che debba presentare ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente o nella quale i redditi da lavoro autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.
Lavoratore Dipendente di Ente Privato
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri (salvo che non rientri nella qualifica di Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico) in base a un contratto di lavoro subordinato presso Ente Privato a tempo indeterminato, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.
Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri (salvo che non rientri nella qualifica di Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico) in base a un contratto di lavoro subordinato presso Ente Pubblico a tempo indeterminato, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.
Limite di Indennizzo per Sinistro
La somma massima che l’Assicuratore si impegna a corrispondere per ogni singolo Sinistro.
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
La somma massima che l’Assicuratore si impegna complessivamente a corrispondere per tutta la durata dell’Assicurazione in presenza di più Sinistri.
Mutuatario
Il soggetto al quale l’Istituto Mutuante ha concesso il Prestito indicato nella Proposta di Assicurazione.
Non Lavoratore
La persona fisica in status di pensionato, studente, casalinga.
Nota Informativa
Documento, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP, che l’Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all’Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.
Perdita di Occupazione
La risoluzione del rapporto di lavoro dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, riconducibile esclusivamente ad una delle seguenti cause:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè un motivo connesso a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’attività produttiva, in conformità alla Legge del 15.7.1966 n. 604 e successive modifiche;
- licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di mobilità, in conformità alla normativa in materia di licenziamento collettivi;
- licenziamento che segua a chiusura di attività o procedura concorsuale di cui al X.X. xxx 00.0.0000 e successive modifiche.
Periodo di Durata dell’Assicurazione
Il periodo di durata del contratto di assicurazione indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza.
Periodo di Franchigia
Il periodo di tempo durante il quale l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.
Premio
L’importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.
Prestito
Contratto di prestito o finanziamento finalizzato stipulato tra l’Istituto Mutuante ed il Contraente.
Proposta di Assicurazione
La formale domanda all’Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Rapporto del Medico
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato, che l’Assicuratore utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Il Rapporto del Medico deve essere compilato e sottoscritto da un medico diverso dal medico curante, scelto liberamente dall’Assicurato e sottoscritto anche da quest’ultimo.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dall’Assicurazione e di farne cessare gli effetti.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.
Ricovero
La degenza ininterrotta dell’Assicurato, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali.
Scadenza dell’Assicurazione
La data in cui cessano gli effetti dell’Assicurazione.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è concessa la copertura.
Stato di Disoccupazione
Status attribuito all’Assicurato dal competente “Centro per l’Impiego”, secondo i criteri di cui al D. Lgs. del 19.12.2002
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
n.297 e successive modifiche.
Condizioni di Assicurazione
Polizza “Perdita di occupazione” e “Ricovero ospedaliero” a premio unico anticipato abbinata a prestiti
personali
Art. 1 - Prestiti oggetto dell’Assicurazione
Sono oggetto della presente Assicurazione esclusivamente i contratti di Prestito aventi:
- un periodo di Ammortamento di durata minima di 12 mesi e di durata massima di 120 mesi;
- quale parte mutuataria, una persona fisica di Età Assicurativa (così come descritta nel Glossario), al momento della stipula del contratto di Prestito, non inferiore a 18 anni;
- quale parte mutuataria, una persona fisica di Età Assicurativa (così come descritta nel Glossario), al termine dell’Ammortamento, non superiore a 65 anni.
Nel caso in cui il contratto di Prestito sia stato stipulato da più persone, si considera assicurata la persona che ha sottoscritto la Proposta di Assicurazione.
Art. 2 - Oggetto dell’Assicurazione
2.1 Copertura assicurativa in caso di Perdita di Occupazione (Garanzia operante solo per Lavoratore Dipendente di Ente Privato) Il rischio assicurato è la Perdita di Occupazione.
La garanzia si applica solo agli Assicurati che, al momento del Sinistro, rientrino contestualmente nelle seguenti condizioni:
- rechino lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Privato;
- abbiano superato il periodo di prova;
- risultino assunti da almeno 6 mesi.
La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza per i primi 90 giorni di durata dell’Assicurazione.
La garanzia è operante a condizioni che alla Perdita di Occupazione faccia seguito uno Stato di Disoccupazione non inferiore a 30 giorni.
La garanzia è prestata con un Limite di Indennizzo per Sinistro di Euro 2.000,00 (duemilaeuro).
Il Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx viene convenuto in Euro 6.000,00 (seimilaeuro), da intendersi quale somma massima che l’Assicuratore si impegna complessivamente a corrispondere per tutta la durata dell’Assicurazione in presenza di più Sinistri.
Qualora nel periodo di durata dell’Assicurazione, l’Assicurato sia soggetto a più eventi da Perdita di Occupazione, derivanti da licenziamenti connessi a disgiunti rapporti di lavoro, ogni Perdita di Occupazione si considera un Sinistro a se stante.
La garanzia è formulata in modo distinto, nei termini sotto indicati, a seconda se il Sinistro sia avvenuto ad Ammortamento del
finanziamento in corso o ad avvenuta anticipata estinzione del finanziamento.
2.1.1 Garanzia in caso di Ammortamento del finanziamento in corso
In caso di Sinistro in garanzia, avvenuto nel corso dell’Ammortamento del finanziamento, l’Assicuratore riconosce un Indennizzo in unica soluzione pari all’importo di ogni rata mensile di Ammortamento del finanziamento in scadenza successiva alla data del Sinistro nell’arco temporale di 6 mesi.
Beneficiario dell’Indennizzo è l’Assicurato.
2.1.2 Garanzia in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento
In caso di avvenuta estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento e di prosecuzione della copertura assicurativa secondo quanto disciplinato al successivo Art. 15/B, la garanzia rimane attiva per la durata originariamente stabilita e l’Assicurato resta Beneficiario dell’Indennizzo.
In caso di Sinistro in garanzia, l’Assicuratore riconosce all’Assicurato un Indennizzo in unica soluzione pari a sei volte l’ultima rata mensile pagata, di Ammortamento del finanziamento.
2.2 Copertura assicurativa in caso di Ricovero
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
(Garanzia operante solo per Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, Lavoratore Autonomo,Lavoratore Atipico, Non Lavoratore)
Il rischio assicurato è il Ricovero presso Istituto di Cura di durata continuativa non inferiore a quindici giorni. La garanzia si applica solo agli Assicurati che, al momento del Sinistro, rechino uno dei seguenti status:
- Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico;
- Lavoratore Atipico;
- Lavoratore Autonomo;
- Non Lavoratore.
In caso di Ricovero derivante da Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza per i primi 90 giorni di durata dell’Assicurazione.
La garanzia è prestata con un Limite di Indennizzo per Sinistro di Euro 2.000,00 (duemilaeuro).
Il Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx viene convenuto in Euro 6.000,00 (seimilaeuro), da intendersi quale somma massima che l’Assicuratore si impegna complessivamente a corrispondere per tutta la durata dell’Assicurazione in presenza di più Sinistri.
Qualora nel periodo di durata dell’Assicurazione, l’Assicurato sia soggetto a più eventi da Ricovero, ciascuno di questi si considera un Sinistro a se stante.
La garanzia è formulata in modo distinto, nei termini sotto indicati, a seconda se il Sinistro sia avvenuto ad Ammortamento del
finanziamento in corso o ad avvenuta anticipata estinzione del finanziamento.
2.2.1 Garanzia in caso di Ammortamento del finanziamento in corso
In caso di Sinistro in garanzia, avvenuto nel corso dell’Ammortamento del finanziamento, l’Assicuratore riconosce un Indennizzo in unica soluzione pari all’importo di un numero di rate mensili di Ammortamento del finanziamento in scadenza successiva alla data del Sinistro, da computarsi nei seguenti termini a seconda dei giorni di Ricovero:
GIORNI DI DURATA DEL RICOVERO | NUMERO RATE MENSILI IN SCADENZA SUCCESSIVA AL RICOVERO |
da 15 a 30 | 1 |
da 31 a 60 | 2 |
da 61 a 90 | 3 |
da 91 a 120 | 4 |
da 121 a 150 | 5 |
da 151 in poi | 6 |
Beneficiario dell’Indennizzo è l’Assicurato.
2.2.2 Garanzia in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento
In caso di avvenuta estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento e di prosecuzione della copertura assicurativa secondo quanto disciplinato al successivo Art. 15/B, la garanzia rimane attiva per la durata originariamente stabilita e l’Assicurato resta Beneficiario dell’Indennizzo.
In caso di Sinistro in garanzia, l’Assicuratore riconosce all’Assicurato un Indennizzo in unica soluzione pari all’importo dell’ultima rata mensile pagata di Ammortamento del finanziamento, per il multiplo di cui al seguito, da applicarsi a seconda dei giorni di Ricovero:
GIORNI DI DURATA DEL RICOVERO | MULTIPLO ULTIMA RATA MENSILE PAGATA |
da 15 a 30 | 1 |
da 31 a 60 | 2 |
da 61 a 90 | 3 |
da 91 a 120 | 4 |
da 121 a 150 | 5 |
da 151 in poi | 6 |
Art. 3 - Modifica di status dell’Assicurato
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
In sede di stipula dell’Assicurazione, l'Assicurato non deve comunicare all’Assicuratore il proprio status di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o di Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Lavoratore Autonomo o di Lavoratore Atipico o di Non Lavoratore.
Nel corso del periodo di validità dell’Assicurazione, l'Assicurato non deve altresì comunicare eventuali modifiche del proprio status.
Resta convenuto che spetta all’Assicurato dimostrare di recare, al momento del Sinistro, lo status di:
- Lavoratore Dipendente di Ente Privato, onde ottenere il diritto all’Indennizzo da Sinistro da Perdita di Occupazione;
- Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico o Non Lavoratore, onde ottenere il diritto all’Indennizzo da Sinistro da Ricovero.
Art. 4 - Validità territoriale
L’Assicurazione vale:
- riguardo alla garanzia Perdita di Occupazione, ai Sinistri relativi a contratti di lavoro regolati dalla legge italiana;
- riguardo alla garanzia Ricovero, ai Sinistri avvenuti in tutto il mondo.
Art. 5 – Cessione dei diritti e vincolo
Il Contraente può cedere o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall’Assicurazione. Xxxx atti diventano efficaci solo quando l’Assicuratore, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta, effettua la relativa annotazione su apposita Appendice di polizza.
In caso di vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del vincolatario.
Art. 6 - Premio di assicurazione
La copertura assicurativa viene garantita dietro il pagamento di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell’Assicurazione, il cui importo è indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente. L’entità del Premio dipende, dall’importo del finanziamento erogato dall’Istituto Mutuante al Contraente e dalla durata dell’Assicurazione.
Art. 7 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative alla presente Convenzione sono a carico del Contraente.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile è soggetto ad imposta del 2,50%.
Art. 8 - Modalità assuntive
L’assunzione del rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute forniti dall’Assicurando nella dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione, dati integrati dal Rapporto del Medico che va prodotto qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
- l’Assicurando, in quanto soggetto a patologie ostative, non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione;
- l’Assicurando non abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione. Allo scopo di potere adeguatamente valutare il rischio da assumere, l’Assicuratore ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.
L’Assicurato potrà scegliere liberamente il medico o la struttura presso la quale effettuare il Rapporto del Medico o altra documentazione sanitaria richiesta dall’Assicuratore per la valutazione del rischio.
L’Assicuratore, una volta esaminato il rischio, valuterà a suo insindacabile giudizio l’accettazione o il rifiuto della Proposta di Assicurazione.
Art. 9 - Conclusione del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione si considera concluso nel momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell’accettazione della Proposta di Assicurazione da parte dell’Assicuratore, per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax o mediante il ricevimento del Certificato di polizza.
Art. 10 - Durata dell’Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha durata pari a quella del rapporto di finanziamento e cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.
Salvo il periodo di Carenza di 90 giorni, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di Assicurazione e nel
Certificato di Polizza consegnato al Contraente - corrispondente alla data di inizio del piano di Ammortamento o dell’erogazione del finanziamento se antecedente - se il Premio è stato pagato dal Contraente, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La garanzia termina con lo scadere del piano di Ammortamento.
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare per l’Assicuratolaperditatotaleoparzialedeldirittoall’Indennizzo, nonché leconseguenzedi cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 12 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 13 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore, è tenuto a ridurre il Premio alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso.
Art. 14 - Esclusioni
Art. 14.1
Costituiscono causa di nullità dell’Assicurazione e comportano pertanto l’esclusione della garanzia assicurativa:
- l’inesistenza del contratto di Prestito;
- la mancata erogazione del finanziamento.
Art. 14.2 - Esclusioni della garanzia Perdita Occupazione La garanzia è esclusa:
a) se al momento del Sinistro, l’Assicurato non riveste lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Privato;
b) se la Perdita di Occupazione è avvenuta nei primi 90 giorni di durata dell’Assicurazione;
c) se alla Perdita di Occupazione non segua uno Stato di Disoccupazione di almeno 30 giorni;
d) se la risoluzione del rapporto di lavoro dell’Assicurato derivi da:
- dimissioni, comprese le dimissioni concordate e/o incentivate, con l’utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da: fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici;
- collocamento in pensione, di vecchiaia o anzianità;
- decesso;
- licenziamento per: giusta causa, giustificato motivo soggettivo, motivi disciplinari;
e) se l’Assicurato abbia rinunciato alla reintegrazione in servizio disposta da decisione giudiziale o arbitrale avverso il licenziamento esercitato dal Datore di Lavoro;
f) in caso di mancato superamento del periodo di prova;
g) in caso di variazione del Datore di Lavoro derivante da:
- trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 del Codice Civile;
- cessione o trasferimento di ramo d’azienda;
- trasferimento tra aziende controllanti/controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
- cessione o subentro in appalto o sub-appalto;
h) se il Datore di Xxxxxx aveva già formalmente comunicato all’Assicurato il licenziamento prima dell’inizio del periodo di durata dell’Assicurazione, ancorché con effetto posteriore alla decorrenza dell’Assicurazione;
i) se tra il Datore di Lavoro - qualora persona fisica – e l’Assicurato intercorra rapporto di coniugio, parentela in linea ascendente o discendente;
j) se tra il rappresentante legale del Datore di Lavoro - qualora persona giuridica - e l’Assicurato intercorra rapporto di coniugio, parentela in linea ascendente o discendente;
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k) se al momento del Sinistro, l’Assicurato risulti assunto da meno di sei mesi dal Datore di Lavoro. Non determinano una Perdita di Occupazione e non si considerano pertanto eventi in garanzia:
- l’assegnazione a Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria;
- l’aspettativa;
- la sospensione temporanea dal servizio;
- la riduzione dello stipendio per qualsiasi causa;
- qualsiasi forma di congedo temporaneo.
Art. 14.3 - Esclusioni della garanzia Ricovero
La garanzia è esclusa:
a) se al momento del Sinistro, l’Assicurato non riveste lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico o Non Lavoratore;
b) se il Ricovero per Malattia è iniziato nei primi novanta giorni di durata dell’Assicurazione;
c) se il Ricovero è dovuto ad Infortunio subito dall’Assicurato prima della decorrenza dell’Assicurazione;
d) in caso di Xxxxxxxx causato da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato;
e) in caso di Ricovero dovuto a: etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
f) in caso di Xxxxxxxx dovuto a: parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
g) in caso di Ricovero dovuto agli effetti delle seguenti infermità mentali:
- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress;
h) in caso di Ricovero per interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di durata dell’Assicurazione;
i) in caso di Ricovero dovuto a stati patologici già diagnosticati all’Assicurato prima della decorrenza dell’Assicurazione e dall’Assicurato non comunicati all’Assicuratore;
j) in caso di Ricovero avente durata continuativa inferiore a quindici giorni, compreso comunque il giorno di uscita dall’Istituto di Cura.
Art. 15 - Estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento
A)
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l’Assicurazione cessa anticipatamente e l’Assicuratore
restituisce al Contraente, il rateo di Premio unico pagato e non goduto. L’Importo da restituire, viene determinato dividendo il Premio unico imponibile pagato dal Contraente al momento della stipula dell’Assicurazione, per il numero di anni e frazione di anno pari alla durata originaria dell’Assicurazione e moltiplicando il risultato per il numero di anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa a decorrere dalla data di estinzione del finanziamento. L’estinzione anticipata del finanziamento deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax, corredata da dichiarazione liberatoria rilasciata dall’Istituto Mutuante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Assicuratore provvede a calcolare il rateo di Premio unico pagato e non goduto ed a restituire detta somma al Contraente.
B)
In alternativa a quanto indicato all’art.15/A, il Contraente ha comunque la facoltà di chiedere all’Assicuratore la permanenza in vigore della garanzia per la durata originariamente stabilita.
In tale caso: non si procede a rimborso di rateo di Premio pagato e non goduto;
In caso di Sinistro da Perdita di Occupazione, l’Indennizzo sarà corrisposto secondo quanto disciplinato dall’Art. 2.1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Sinistro da Ricovero, l’indennizzo sarà corrisposto secondo quanto disciplinato dall’Art. 2.2.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
Art. 16 - Risoluzione del contratto di assicurazione
L’Assicurazione cessa:
- alla scadenza, senza tacito rinnovo;
- nei casi indicati all’Art. 15/A;
- in caso di Recesso;
- in caso di decesso dell’Assicurato.
Art. 17 - Revoca della Proposta di Assicurazione
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione. La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax. Dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di Revoca, l’Assicuratore è liberato da ogni obbligazione connessa all’Assicurazione, fermo l’obbligo di cui al successivo capoverso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato.
Art. 18 - Diritto di Recesso
Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso.
L’esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell’Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l’impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.
La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata
A.R. o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all’Assicuratore.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questieventualmente versato, con diritto a trattenere la parte dipremio relativa alperiodo perilquale il contratto ha avuto effetto.
Art. 19 - Obbligazioni in caso di Sinistro
19.1 - Obbligazioni in caso di Sinistro da Perdita di Occupazione
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve darne avviso all’Assicuratore entro 30 giorni da quando è accaduto il Sinistro o ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Xxxxxxxx può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
A tale avviso deve fare seguito la seguente documentazione:
- documentazione comprovante lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Privato dell’Assicurato al momento del Sinistro;
- fotocopia della lettera del Datore di Lavoro di assunzione dell’Assicurato;
- fotocopia della lettera del Datore di Lavoro di licenziamento dell’Assicurato;
- documentazione comprovante lo Stato di Disoccupazione dell’Assicurato nei 30 giorni continuativi successivi alla Perdita di Occupazione;
- copia del contratto di Xxxxxxxx, comprensiva del piano di Ammortamento del finanziamento.
Nella fattispecie indicata all’Art. 2.1.2 - Perdita di Occupazione avvenuta dopo l’anticipata estinzione o trasferimento del finanziamento - l’Assicurato deve altresì inoltrare all’Assicuratore l’attestazione in originale, rilasciata dall’Istituto Mutuante, dell’avvenuta estinzione del finanziamento.
L’Assicurato deve consentire all’Assicuratore le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari presso l’Istituto Mutuante, il Datore di Lavoro ed il competente Centro per l’Impiego, sciogliendo gli stessi dal segreto professionale e dai vincoli previsti dalle norme per la tutela della riservatezza dei dati personali.
L’Assicuratore si obbliga ad utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per l’esecuzione e l’interpretazione del contratto di assicurazione, nel rispetto della normativa del D. Lgs del 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche.
L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione di danno sottoscritto dall’Assicurato.
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
Art. 19.2 - Obbligazioni in caso di Sinistro da Ricovero
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso all’Assicuratore entro 30 giorni da quando è accaduto il Sinistro o ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Xxxxxxxx può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
A tale avviso deve fare seguito la seguente documentazione:
- documentazione comprovante lo status dell’Assicurato, al momento del Sinistro, di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico o Non Lavoratore;
- qualora il Ricovero sia dovuto a Malattia, certificazione medica attestante la Malattia, nonché la necessità del Ricovero stesso;
- qualora il Ricovero sia dovuto a Infortunio, l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa del Ricovero da Infortunio, corredata di certificato di pronto soccorso;
- copia del contratto di Xxxxxxxx, comprensiva del piano di Ammortamento del finanziamento.
Nella fattispecie indicata all’Art. 2.2.2 - Ricovero avvenuto dopo l’anticipata estinzione o trasferimento del finanziamento - l’Assicurato deve altresì inoltrare all’Assicuratore l’attestazione in originale, rilasciata dall’Istituto Mutuante, dell’avvenuta estinzione del finanziamento.
L’Assicurato deve:
- consentire all’Assicuratore le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari;
- fornire all’Assicuratore ogni informazione e documentazione, produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione di danno sottoscritto dall’Assicurato.
Art. 20 - Prova
È a carico di chi chiede l’Indennizzo, provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto all’ Indennizzo stesso.
Art. 21 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Assicuratore rinuncia all’azione di surroga prevista dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro.
Art. 22 - Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si
è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 23 - Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare altre assicurazioni riguardanti gli stessi rischi garantiti dalla presente Assicurazione.
Art. 24 - Modifiche dell’Assicurazione
Salvo i casi di cui al successivo capoverso, qualsiasi modifica della presente Assicurazione deve essere approvata in forma scritta tra l’Assicuratore ed il Contraente.
L’Assicuratore può modificare unilateralmente la disciplina della presente Assicurazione per conformare la stessa a sopravvenute disposizioni di legge e/o dell’ISVAP.
Art. 25 - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l’Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
Art. 26 - Comunicazione
Le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo raccomandata A.R. o fax. Le comunicazioni all’Assicuratore devono essere inoltrate alla relativa sede legale.
Art. 27 - Foro competente
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
In caso di controversia tra le Parti, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.
Art. 28 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.
Fac-simile Proposta
17 di 19
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
Fac-simile Proposta
18 di 19
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
Net Insurance S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00135 Roma - Tel. 06 36724.1 / Fax 06 36724.800 xxx.xxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 5.842.000 i.v.
n. di REA RM 948019 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06130881003 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni
di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000 G.U. del 28.12.2000 n. 301, n. 2131 del 4.12.2002 G.U. del 13.12.2002 n. 292
e n. 2444 del 10.07.2006 G.U. del 17.07.2006 n. 164
Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00136 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23 La Società è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance
Mod. NET/0017/1 – Xx. 00.0000
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