PROVINCIA DI BRESCIA
PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Provveditorato
Codice CIG 655634530D
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
periodo 36 mesi
CAPITOLATO D'ONERI
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante gara a procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, x.xx 37 e dell'art. 55 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. del servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa, per la durata di 36 mesi, ad idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato “Broker”) ai sensi del D.Lgs 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVASS.
I broker in possesso dei requisisti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e privi dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti dal bando di gara, potranno partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 163/2006.
ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE
L’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l’assistenza alla Provincia di Brescia nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi.
Pertanto il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.
Il servizio comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:
(a) Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
(b) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
(c) Elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi;
(d) Gestione del programma predetto ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture assicurative;
(e) Assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d’oneri, bandi di gara, lettere – invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi della Provincia;
(f) Gestione amministrativa delle polizze con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti;
(g) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
(h) Consulenza ed assistenza nell’individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, o in convenzioni e contratti che la Provincia vada a stipulare con Terzi nonché consulenza ed assistenza nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni richieste;
(i) Consulenza ed assistenza nell’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni della Provincia (ad esempio il “rischio locativo” ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile a carico dei locatari);
(j) Attività di formazione ed informazione del personale della Provincia, addetto e coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione tecnica, amministrativa e contabile del Programma assicurativo;
(k) Attività di informazione e aggiornamento della Provincia, anche mediante circolari periodiche, relative a variazioni ed innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell' Ente Pubblico;
(l) Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto avrà durata di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
La Società si impegna, alla scadenza dell’incarico a continuare le incombenze sopra descritte sino alla avvenuta comunicazione, da inviare all’Amministrazione, con cui viene formalizzato il definitivo passaggio di consegne a nuovo broker o a diverso soggetto a ciò incaricato dall’Amministrazione medesima.
Il contratto si intenderà peraltro anticipatamente ed automaticamente risolto, con immediata cessazione da qualunque effetto, nel caso, in cui, in dipendenza della revisione dell’assetto istituzionale delle Province, possano essere trasferite le funzioni ad altri Enti.
Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005.
ART. 0 - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX
Le polizze assicurative della Provincia di Brescia attualmente in vigore sono le seguenti:
Tipo di polizza | Premio imponibile anno 2014 |
Polizza assicurativa rami vari | 1.340.217,74 |
Polizza RCA/ARD | 75.998,99 |
Si precisa che i premi annui sono comprensivi delle regolazioni premio.
ART. 5 – IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
L’incarico di cui al presente affidamento non comporta per l’Ente alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi od altro.
L’attività prestata dal Broker viene remunerata con provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del Broker (clausola di brokeraggio).
I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell’Ente.
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. L’importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.
Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d’oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d’assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.
Il valore stimato del servizio per tre anni è pari € 415.745,13 (Iva esclusa) ed è stato determinato sui premi annui indicati all'art. 4 del presente capitolato, ai fini del calcolo della cauzione provvisoria e del tipo di procedura applicabile.
Il valore stimato è pertanto meramente indicativo ed è così suddiviso:
Tipo di polizza | % presunta della provvigione del broker | Importo triennale presunto provvigione broker |
Polizza rami assicurativi vari | 10,00% | 402.065,31 |
Polizza RCA/ARD | 6,00% | 13.679,82 |
Ai sensi di cui all'art. 11 del R.D. 2440/1923 e all'art. 311 del D.P.R.207/2010 l'importo contrattuale del servizio potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del quinto d'obbligo qualora la Provincia di Brescia ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, la Provincia si riserva la facoltà di applicazione della ripetizione di servizi analoghi conformi al progetto di base, in tal caso, l’importo complessivo si eleva da €. 415.745,13= a €. 831.490,26, oneri fiscali esclusi, fatte salve eventuali integrazioni che si rendessero necessarie;
L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sussitono rischi da interferenze (art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008).
Il broker nella formulazione dell'offerta dovrà tener conto di quanto previsto all'art. 82, comma 3- bis del D. lgs. 163/2006 riferito alle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tre le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'Allegato P al DPR 207/2010.
La valutazione della congruità dell'offerta verrà effettuata in base a quanto previsto dagli art. 86, 87, 88 e 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valutazione Qualitativa
I punteggi relativi agli elementi qualitativi che compongono l'Offerta Tecnica verranno attribuiti discrezionalmente, entro i limiti stabiliti, salvo che gli elaborati tecnici siano giudicati non idonei, nel qual caso la inidoneità potrà comportare l'esclusione dalla gara, a seguito di valutazione della commissione giudicatrice.
A ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del “confronto a coppie” secondo le linee-guida di cui all'allegato P al DPR. n. 207 del 2010.
Per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la somma, dei coefficienti variabili attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente
definitivo, riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato, le somme delle altre offerte, secondo la formula:
V(a)i= Pi/Pmax
dove:
V(a)i è coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (ì) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
Pi è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
Pmax è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Coefficiente | giudizio |
1 | ottimo |
0,7 | buono |
0,4 | discreto |
0,2 | sufficiente |
0,0 | irrilevante |
A ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto.
Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per ogni singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento.
Non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
In ogni caso saranno ammesse alla fase successiva di aggiudicazione solamente i concorrenti che in sede di valutazione dell’offerta tecnica avranno ottenuto, a seguito dell'eventuale riparametrazione del singolo elemento, un punteggio complessivo pari o superiore a 50/80.
OFFERTA TECNICA
Max. punti 80. Per l'attribuzione del punteggio verranno valutati i seguenti elementi:
A) Progetto operativo (max 40 punti) descritto nei seguenti paragrafi :
1. Attività di analisi delle problematiche assicurative dell’Ente con particolare riferimento all’attività di identificazione, analisi, valutazione dei rischi e proposte per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi: MAX 10 PUNTI
2. Attività di gestione del programma assicurativo con indicazione della modalità e tempistica di assistenza prestata nello svolgimento delle gare per l'appalto di servizi assicurativi (predisposizione bandi, capitolati, schemi contrattuali, ecc.): MAX 12 PUNTI
3. Attività di assistenza giuridico/amministrativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi con specifico riguardo alla fase della denuncia e della liquidazione, nonché nella gestione amministrativa del portafoglio intesa quale controllo delle scadenze, dei premi, ordini di copertura, di rinnovi e operazioni simili: MAX 10 PUNTI
4. Proposte migliorative volte ad ottimizzare i processi gestionali e i flussi documentali con l'obiettivo di rendere equi i risarcimenti e ridurre i tempi di liquidazione: MAX 8 PUNTI
B) Composizione struttura organizzativa (max 25 punti) descritta nei seguenti paragrafi:
1. Struttura dedicata per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto
Descrizione della struttura organizzativa e tecnica e della qualificazione quantitativa (nr. di risorse) e qualitativa (ruoli/responsabilità/professionalità) del personale che si intende impiegare con particolare riguardo alla figura del Responsabile del Servizio: MAX 10 PUNTI
2. Struttura operante sul territorio nazionale adibita all'attività di brokeraggio assicurativo. Descrizione della struttura organizzativa e tecnica e della qualificazione quantitativa (nr. di risorse) e qualitativa (ruoli/responsabilità/professionalità) del personale; indicazione della presenza di un eventuale servizio legale interno specificandone il numero di addetti abilitati alla professione di avvocato e precisando se dipendenti o collaboratori stabili: MAX 10 PUNTI
3. Descrizione della struttura organizzativa della qualificazione del personale impiegato per i servizi di consulenza e di assistenza di cui ai punti h) i) dell'art. 2 del presente Capitolato “prestazioni richieste” - con particolare riferimento alla tempistica di gestione delle richieste – MAX 5 PUNTI
C) Programma formativo MAX 8 PUNTI
Descrizione del programma formativo e di aggiornamento del personale della Provincia di Brescia addetto alla gestione delle polizze, sulla materia assicurativa. Si procederà alla valutazione del piano formativo di base e successivi aggiornamenti, con specifico riguardo agli argomenti trattati, al numero delle ore annue proposte.
D) Servizi aggiuntivi offerti MAX 7 PUNTI
I servizi aggiuntivi prestati a favore della Provincia, senza alcun onere a carico della stessa, dovranno essere in stretta correlazione col servizio di cui al presente Capitolato. Ai servizi aggiuntivi il punteggio sarà attribuito in funzione dell'interesse dell'Ente a propria discrezione, per le prestazioni aggiuntive proposte dai concorrenti. Non saranno considerati eventuali servizi che esulano dalle competenze proprie del Broker.
OFFERTA ECONOMICA
Max. punti 20.
L'attribuzione del punteggio economico in base ai pesi di seguito specificati per ogni voce :
1. Provvigione percepita dal broker dalle compagnie di assicurazione per le polizze assicurative rami diversi. Max 15 punti
2. Provvigione percepita dal broker dalle compagnie di assicurazione per le polizze R.C.A/XXX Xxx 5 punti
avverrà nel rispetto della seguente formula parabolica :
P= P max * [ 1 – (Xo / Xb )]˟
dove
P = punteggio ottenuto dal concorrente in valutazione P max = punteggio massimo assegnabile
Xo = provvigione offerta dal singolo concorrente
Xb = percentuale di provvigione posta a base d'asta , al di sopra della quale le offerte non sono accettate
˟ = esponente della formula = 2,00
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla percentuale di provvigione presunta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto (max 100 punti) derivante dalla somma dei punteggi assegnati all’offerta economica e di quelli assegnati all'offerta tecnica.
ART. 7 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e si obbliga a versarli alle Compagnia di Assicurazione, in nome e per conto della Provincia, entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.
In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stessa.
Il Broker si impegna a rilasciare alla Provincia di Brescia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici , debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Compagnie Assicurative entri i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione delle garanzie assicurative.
ART. 8 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Per la partecipazione alla gara d’appalto, la ditta dovrà produrre ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 una cauzione provvisoria secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Prima della stipula del contatto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 del DPR 207/2010.
La cauzione di cui sopra verrà restituita alla ditta aggiudicataria a conclusione del periodo di durata del servizio, ed esito favorevole del controllo del servizio effettuato e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione, con facoltà del soggetto appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale, o trascurasse ripetutamente o in modo grave l’adempimento delle presenti condizioni, l’Amministrazione potrà nel pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni procedendo all’incameramento della cauzione definitiva.
In caso di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva conseguente ad inadempimento, risarcimento e penali, la ditta dovrà, entro il termine assegnato dalla Provincia di Brescia e comunque entro 30 giorni, ricostituire la cauzione medesima nell’importo sopra indicato. La mancata ricostituzione costituisce inadempimento ai fini dell’applicazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c., salvo ogni ulteriore addebito e richiesta da parte della Provincia di Brescia a carico della ditta inadempiente per il risarcimento di eventuali danni.
ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136.
A tal proposito, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla Prefettura di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
ART. 10 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Broker, nell’espletamento del servizio si impegna a:
- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all’utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse dell’Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività dell’Ente;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’Ente;
- mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell’Amministrazione Provinciale;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
Dalla data di decorrenza dell’incarico, inoltre, il Broker è tenuto a:
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l’impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall’Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- a tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione di servizio di cui all’art. 1176 del Codice Civile.
La Provincia di Brescia , da parte sua, si impegna e obbliga a:
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.
Restano di esclusiva competenza della Provincia di Brescia :
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita la Provincia;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
ART. 11 – REFERENTE DEL BROKER
Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell’offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell’Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.
Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest’ultimo, che dovrà anch’egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.
ART. 12 - RESPONSABILITA' DEL BROKER
Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente Capitolato d'appalto.
I rischi per la responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall’incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 13.
Il broker si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l’obbligo del rispetto dell’art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia approvato con Deliberazione di giunta n. 405/2013 nella seduta del 20/12/2013, che integra il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative. Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Inoltre il broker si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l’obbligo del rispetto delle misure contenute nel “Piano triennale di prevenzione della Corruzione” e nel “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” approvati da ultimo con deliberazioni di Giunta rispettivamente n. 358 e n. 359 nella seduta del 29/11/2013 e aggiornati con Decreto del Presidente n. 11/2015.
ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA
Alla data di presentazione dell’offerta, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.
Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere il massimale di almeno €. 3.000.000,00.
ART. 00 - XXXXXXXXXXXX XXXXX
Xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, avrà il diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissione del Broker.
Qualora si verifichino casi di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente Capitolato, non imputabili a cause di forza maggiore (debitamente comprovate e riconosciute valide dall’Amministrazione), e qualora la Provincia di Brescia non intenda avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di applicare ulteriori penalità.
L'importo delle penali, per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, è stabilita in misura giornaliera da un minimo dello 0,3 per mille ad un massimo dello 1 per mille dell'ammontare della provvigione relativa alla polizza interessata, ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010.
La Provincia si riserva la facoltà insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l’incarico in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato.
ART. 15 - RECESSO ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip SpA, stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto od in parte le condizioni riportate nel presente capitolato d'appalto, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà della Provincia di Brescia risolvere in qualsiasi momento il contratto ex art. 1453 e art. 1455 del C.C., previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.
La radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta l’immediata risoluzione del contratto.
ART. 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, limitatamente ai “Servizi Aggiuntivi“ di cui all'art. 6 lettera D) del presente Capitolato d'appalto.
E' vietata ogni forma forma totale o parziale di cessione del contratto, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. La cessione di credito deve seguire le regole stabilite dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
ART. 18 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento dei Contratti della Provincia di Brescia. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.
ART. 19 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Capitolato d'appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia.
ART. 20 – SPESE ED ONERI ACCESSORI
Sono poste a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all’esercizio dell’incarico.
ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 10 del decreto legislativo 163/2006, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Direttore del Settore Stazione Appaltante Provveditorato.
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si dà atto che la Provincia è il titolare del trattamento dei dati trattati nell’ambito dello svolgimento delle attività in oggetto, che il Responsabile “interno” del trattamento è il Direttore del Settore Stazione Appaltante Provveditorato e che i dati saranno trattati dal personale appositamente designato in qualità di “incaricato di trattamento” ai sensi di legge. L’esecutore, con la sottoscrizione del contratto, si impegnerà al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle istruzioni impartite dal responsabile del trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l’esecutore verrà designato quale “Responsabile del trattamento dei dati”, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dell’articolo 10 del Regolamento provinciale approvato con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/2008.
Si precisa sin d’ora che la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
Il trattamento dei dati personali e sensibili dovrà avvenire in ottemperanza alle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento a quello del 27/11/2008 .
In particolare la Ditta aggiudicataria è tenuta a dichiarare:
• di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e sensibili e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
• di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
• di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali di integrarle nelle procedure già in essere e di rendere edotto il personale assegnato al servizio;
• di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il contraente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
• di riconoscere il diritto del contraente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
All’inizio delle attività la Ditta dovrà:
a) comunicare il nominativo dell’incaricato al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 nonché le eventuali variazioni che dovessero avvenire in corso d’opera;
b) comunicare i nominativi dei propri collaboratori con funzioni di amministratori di sistema, come definite nel provvedimento del Garante del 27/11/2008, nonché le eventuali variazioni che dovessero avvenire in corso d’opera.
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo al “Regolamento dei contratti della Provincia”, alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.