Contract
IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
I rapporti di lavoro a tempo determinato intercorrenti con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, delle scuole statali d'ogni ordine e grado, si costituiscono e restano regolati mediante contratti individuali (artt. 18 e 47, CCNL 4 agosto 1995). Il contratto di lavoro del personale scolastico si può ritenere come un contratto per adesione: è infatti predeterminato dalla legge e dalle disposizioni dello stesso contratto collettivo di lavoro. Non è offerta alcuna possibilità al contraente privato di modificare il proprio contratto o di diversificare il contratto tipo, predisposto dall'amministrazione.
Stipula del contratto a tempo determinato | Il contratto individuale di lavoro deve contenere la data di inizio e di cessazione degli effetti del contratto, la qualifica, i compiti corrispondenti alla qualifica e il livello retributivo; la sede di servizio e l'eventuale nominativo del personale sostituito per le supplenze brevi. La data d'inizio degli effetti del contratto deve coincidere con la prestazione dell'effettivo servizio, non essendo possibile prevedere nel contratto un periodo coperto da decorrenza giuridica. La data di scadenza non può essere un giorno festivo o il giorno libero del docente. Le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali, il giorno libero dei docenti, se ricadenti nei periodi di durata del contratto, devono essere retribuite e sono considerate valide ai fini dell'anzianità di servizio. Il personale assunto a tempo determinato ha diritto ad un trattamento economico pari al trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale a tempo indeterminato, che decorre dalla data d'effettiva prestazione del servizio e fino alla scadenza del contratto. |
Ricorso in materia di supplenze | Le "supplenze "devono essere conferite in base alle graduatorie vigenti. Nel momento in cui subentrano le nuove graduatorie d'istituto (data della loro pubblicazione al relativo albo) le supplenze già conferite sono subito revocate, solo se estendano la loro durata ad un termine pari o superiore a 20 giorni dalla data predetta. La norma in materia di conferimento della supplenza dispone che il conferimento delle supplenze deve essere comunicato telegraficamente e deve essere accettato entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione telegrafica può essere preceduta da interpello a mezzo fonogramma registrato a protocollo (commi 38-39, art. 19 OM n. 325/94). La chiamata telefonica deve perciò avvenire con i crismi formali, indicati con precisione dall'ordinanza (fonogramma registrato a protocollo). Più esattamente, nell'annotazione protocollata deve risultare chiaramente la data e l'ora esatta dell'inizio e termine della telefonata all'aspirante a supplenza, le generalità precise di chi ha risposto, se si tratta di persona diversa dall'aspirante, il contenuto della telefonata effettuata e della risposta ricevuta. I contratti a tempo determinato devono essere pubblicati all'albo della scuola; da tale data decorrono i termini, 15 giorni, per eventuali impugnative. |
Risoluzione del contratto | Il contratto può essere privato dei suoi effetti ancora prima della scadenza stabilita, quando si verifica una legittima causa di risoluzione. La risoluzione può avvenire per dimissioni o decadenza, per abbandono del servizio da parte del supplente; in questo caso non è previsto alcun tipo di preavviso, in quanto non indicato all'art.29 del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza preavviso quando si verifica una delle seguenti cause: 1. per revoca dell'approvazione da parte dell'Autorità Ecclesiastica (solo docenti di religione) 2. per revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ordinario che priva immediatamente della capacità di insegnare, ai sensi dell'art. 36, comma terzo del Concordato (solo docenti di religione) 3. per revoca dell'incarico, senza privazione dell'abilitazione ecclesiastica ai sensi dell'art. 6 Legge 05.06.1930 (solo docenti di religione) |
4. mancata presentazione nei termini della documentazione di rito comprovante i requisiti per l'accesso all'impiego 5. mancata dichiarazione circa l'esistenza di situazioni di incompatibilità rispetto ad altri rapporti di lavoro pubblico o privato 6. mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito Altra causa di risoluzione del contratto stipulato con un personale scolastico può essere il licenziamento disposto dall'amministrazione. Il licenziamento può essere disposto: 1. per scarso rendimento 2. per motivi disciplinari 3. per avere superato i limiti di assenza consentiti Per abbandono del servizio ingiustificato | ||
Obblighi del personale neo- assunto | Il personale deve produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito prevista dalle XX.XX. relative alla disciplina di reclutamento del personale a tempo determinato. Come precisato sopra, la mancata presentazione nei termini della documentazione comprovante i requisiti per l'accesso all'impiego costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro. I documenti di rito sono i seguenti: - certificato di cittadinanza - certificato di godimento diritti politici - certificato di sana e robusta costituzione fisica - certificato del casellario giudiziale - titolo di studio posseduto - foglio matricolare ed esiti di leva In applicazione della L.15.05.1997, n.127 sulla semplificazione amministrativa è possibile presentare alla Scuola una autocertificazione in sostituzione dei certificati di cittadinanza, godimento diritti politici, titolo di studio posseduto ed esiti di leva. Sono inoltre pienamente operanti le disposizioni di quest'ultima legge che, all'art. 2, commi 3-4, sancisce la durata illimitata della validità dei certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni, mentre tutti gli altri attestati, concernenti elementi che possono variare nel tempo, assumono validità per 6 mesi, prorogabili con semplice autocertificazione, da apporre in calce al documento, che dichiari che i dati ivi contenuti non hanno subito modifiche. Inoltre ai sensi dell'art. 18 della L. n. 241/90 gli interessati possono richiedere all'amministrazione di procedere d'ufficio all'accertamento dei dati relativi a: - certificato generale dei casellario giudiziale - foglio matricolare |
Dichiarazione di responsabilità circa l'esistenza di altri rapporti di lavoro | Il personale neo - assunto deve dichiarare, sotto propria personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, richiamate dall’art. 58 del d.lgs. n. 29/93 e dall'art. 508 del d.lgs 297/94. In caso contrario, con i documenti di rito, dovrà presentare la dichiarazione d'opzione. La mancata dichiarazione circa l'esistenza di situazioni di incompatibilità, rispetto ad altri rapporti di lavoro, è causa di risoluzione del rapporto di lavoro. |
Stipula contratto a tempo determinato con personale in astensione obbligatoria | Il trattamento giuridico ed economico è regolato in modo diverso, a seconda che: 1. il contratto venga stipulato durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro 2. sia stato perfezionato il rapporto d'impiego, con la effettiva assunzione del servizio. Nel primo caso, il contratto, stipulato nei periodi durante i quali è obbligatorio astenersi dalla prestazione del servizio, produce solo i suoi effetti giuridici, ma non dà diritto al trattamento economico. Nel secondo caso, all'interessata dovrà essere corrisposta il trattamento economico. Perfezionato il rapporto d'impiego, lo stesso trattamento economico deve essere corrisposto anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 24 del d.lgs.n. 151/2001, cioè per l'intera durata del periodo di astensione obbligatoria, anche oltre i limiti di durata del contratto o quando tra la cessazione della nomina e l'inizio dell'astensione obbligatoria non siano trascorsi più di 60 giorni. I periodi d'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità sono da computarsi, nei limiti di durata del rapporto d'impiego nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono considerati validi ai fini della maturazione delle ferie, 13^ mensilità. Non sono valutabili, invece, agli effetti giuridici i periodi non ricoperti da nomina, durante i quali è corrisposta l'indennità di maternità prevista dall'articolo 24 del d.lgs.n. 151/2001, oltre la scadenza della nomina, anche nel caso in cui gli stessi periodi siano stati successivamente coperti con l'accettazione di altra nomina, naturalmente non perfezionata con la presa di servizio. |