FATTO
FATTO
Per il restauro conservativo ed il risanamento di un immobile di proprietà, il Comune di Terrarossa rilasciava alla ALFA srl, così come espressamente richiesto da quest’ultima, il relativo permesso di costruire, previo pagamento del 50% degli oneri concessori dovuti per legge e contestuale dazione di apposita cauzione “a prima domanda” e “senza eccezioni” all’uopo concessa dalla BETA Scarl a garanzia del versamento del restante 50%.
Ebbene, dal momento che la ALFA srl non ha più liquidato gli importi ancora dovuti, il Comune di Terrarossa può esigerne l’integrale corresponsione da parte della banca garante e questa non può opporvisi in alcun modo per i seguenti motivi di
DIRITTO
Sia dal testo della garanzia rilasciata in favore dell’odierno attore, che dalla lettera d’incarico rivolta alla BETA Scarl, emerge chiaramente la comune volontà dei contraenti di riversare su di un soggetto “istituzionalmente” solvibile (la banca) il rischio economico sotteso all’eventuale inadempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta dalla ALFA srl nei confronti del Comune di Terrarossa, indipendentemente dall’esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, nonché a prescindere da ogni accertamento in ordine alla colpevolezza o meno dell’inadempimento medesimo.
In altri termini, attraverso un atipico meccanismo con funzione latamente cauzionale
- meglio conosciuto come contratto autonomo di garanzia - le parti hanno concordemente voluto assicurare al beneficiario il pronto e sicuro soddisfacimento del suo credito qualora, come nel caso di specie, la ALFA srl non avesse adempiuto all’obbligo di corrispondere le restanti somme ancora dovute a titolo di oneri concessori per il permesso di costruire concessole dal Comune di Terrarossa. (in tal senso: X. Xxxxxx, Le garanzie del credito, Milano, 2010, pag. 812).
In particolare, elementi quali il nomen iuris attribuito alla garanzia - espressamente denominata “cauzione” – così come la previsione dell’obbligo per il garante di pagare “dietro semplice richiesta scritta motivata del Comune” e, peraltro, “senza che ad esso possa essere opposta eccezione alcuna”, essendo per loro natura incompatibili con il carattere accessorio che è tipico dell’obbligazione fideiussioria, ne escludono in radice la configurabilità e, quindi, l’applicabilità della relativa disciplina codicistica.
Tale certezza emerge altresì dalla considerazione che, mentre un qualsiasi contratto di fideiussione coinvolge unicamente il garante, da un lato, ed il beneficiario della garanzia, dall’altro, con conseguente estraneità del debitore garantito, al contrario, nel caso di specie,
ci troviamo di fronte a quel rapporto trilaterale che nella sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno felicemente definito come "un articolato coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni tra il destinatario della prestazione (e beneficiario della garanzia), il garante (sovente una istituto di credito), e il debitore della prestazione (ordinante la garanzia atipica), in attuazione di una complessa operazione economica destinata a dipanarsi, sotto il profilo della struttura negoziale, attraverso una scansione diacronica di rapporti, il primo (di valuta), corrente tra debitore e creditore, tra cui viene originariamente pattuito l'adempimento di una certa prestazione del primo nei confronti dell'altro, il secondo (di provvista), destinato a intervenire tra debitore e futuro garante, con esso pattuendosi l'impegno di quest'ultimo a garantire il creditore del primo rapporto, il terzo nascente, infine, tra creditore e xxxxxxx, con quest'ultimo senz'altro obbligato ad adempiere alla prestazione del debitore a semplice richiesta del primo nel caso di inadempimento del secondo…”
Abbiamo, infatti, un soggetto debitore (la ALFA srl) che ha dato mandato ad una banca (la BETA Scarl) di pagare uno specifico importo ad un soggetto determinato (il Comune di Terrarossa) onde garantirlo dell’eventuale inadempimento della prestazione a lui dovuta.
Ebbene, le precisazioni appena svolte sono di fondamentale importanza per la corretta risoluzione della presente controversia.
Infatti, anche se, per un verso, il contratto autonomo di garanzia, esattamente come la fideiussione, attribuisce al soggetto beneficiario una pretesa creditoria valevole nei riguardi del garante, tuttavia, ciò che contraddistingue nettamente la seconda tipologia contrattuale dalla prima è, come detto, la natura necessariamente accessoria dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella assunta dal c.d. debitore principale, qualità di cui, invece, il contratto autonomo di garanzia è completamente privo in quanto caratterizzato, al contrario, da una netta scissione del rapporto di garanzia rispetto a quello garantito.
Ne deriva, pertanto, che, mentre l’articolo 1945 del Codice Civile consente al fideiussore di opporre al beneficiario anche tutte quelle eccezioni fondate sul rapporto-base garantito e che competono, quindi, al debitore principale, analoga facoltà non spetta, invece, al “garante autonomo”.
Questi, infatti, è vincolato a pagare “illico et immediate” la somma convenuta, senza potervisi opporre in alcun modo e, quindi, in virtù di una semplice richiesta in tal senso rivoltagli dal beneficiario il quale, peraltro, non è nemmeno tenuto allegare alcunché a sostegno della pretesa addotta.
All’uopo, è opportuno sottolineare che la stessa giurisprudenza di legittimità, in più
di un’occasione, ha avuto modo di ricordare che, siccome nella clausola di pagamento per effetto della sola richiesta rivolta dal creditore al garante è insita l’implicita rinuncia di quest’ultimo a sollevare eccezioni che traggono la loro origine dal rapporto garantito, ne deriva che il soddisfacimento di una siffatta istanza, fondata, come nel caso di specie, sull’inadempimento del debitore principale, non deve essere né preceduta da né tantomeno subordinata ad alcun accertamento in ordine all’effettiva sussistenza o meno del dedotto inadempimento (cfr: Cass. civ. sent 12 dicembre 2008, n. 29215; sent. SS. UU. 12 gennaio 2007, n. 412).
Tant’è vero che, anche di recente, proprio le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno dato ancora una volta risposta positiva al quesito concernente l’idoneità o meno della sola clausola di pagamento a prima richiesta a svincolare il contratto di garanzia dal rapporto principale, rendendolo per ciò stesso autonomo e realizzando, altresì, una deroga alla disciplina legale della fideiussione.
Con la summenzionata sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010, infatti, i giudici hanno dato continuità a quel condivisibile orientamento secondo cui la previsione di una clausola di pagamento “a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni)”, poiché incompatibile con il principio di accessorietà che, come detto più volte, caratterizza necessariamente il contratto di fideiussione, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, svincolandolo automaticamente da ogni vicenda afferente il rapporto garantito,. Pertanto, solo in presenza di elementi capaci di dimostrare con certezza che, nonostante il tenore letterale della convenzione, le parti hanno in realtà inteso attribuire carattere accessorio all’obbligazione di garanzia, si potrebbe tentare, in qualche modo, di qualificare detta convezione in termini di fideiussione piuttosto che di contratto autonomo
di garanzia.
Tuttavia, nel caso di specie, non solo non è dato riscontrare nulla di simile ma, addirittura, un’eventuale discrasia tra la natura del contratto così come desumibile dal suo tenore letterale e la reale intenzione delle parti è esclusa in radice laddove, nella lettera d’incarico rivolta alla BETA Scarl, la ALFA srl le ha espressamente negato ogni possibilità opporre una qualunque eccezione a fronte della semplice richiesta scritta motivata di pagamento rivoltale dal Comune di Terrarossa.
Ebbene, proprio in ordine alla valenza interpretativa da attribuire alla lettera di incarico, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che per stabilire la natura autonoma o accessoria del contratto di garanzia occorre “considerare … anche il contenuto dell’accordo tra il debitore principale ed il garante” al fine di accertare se sia stata o meno
“esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.” (cfr: Cass. civ., sent. 9 novembre 2006, n. 23900 e sent. 20 aprile 2004, n. 7502).
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, il Comune di Terrarossa rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
voglia il Giudice adito condannare la banca BETA Scarl, nella sua qualità di garante autonomo, al pagamento in favore dell’odierno attore di quanto ancora residualmente dovutogli ex lege dalla ALFA srl a titolo di oneri concessori per il permesso di costruire rilasciatole.