SCRITTURA PRIVATA
Prot. gen. n.
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA DELLE VERINE N. 2/A A TREVISO E ADIBITO A “CENTRO INFANZIA”
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:
1) , nato/a a il / / ,
domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n. 99968 del 31.08.2016
ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del
/ / , esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Treviso, che nel prosieguo sarà chiamato “locatore”
2) , nato/a a il / / ,
residente a
in via
n. , il quale
interviene ed agisce nel presente atto in qualità di , con sede a in via , in forza di che
sub A)
si allega al presente atto,che nel prosieguo sarà chiamato
“conduttore” e dichiara che il codice fiscale di è il seguente: .
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n.317 del 8.11.2017 la Giunta Comunale ha approvato l’avvio del procedimento per un’asta pubblica ad unico incanto definitivo, con le modalità di cui agli articoli 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, per la locazione dell’immobile di proprietà comunale ubicato a Xxxxxxx xx Xxx xxxxx Xxxxxx x. 0/X con obbligo di destinazione d’uso ad attività di Centro Infanzia ai sensi della
L.R. n. 32/1990, della L.R. n. 22/2002 e della D.G.RV. n. 84/2007 e loro ss.mm.ii.
- con determinazione n. del è stata indetta un’asta
pubblica con le modalità di cui agli articoli 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, per la locazione dell’immobile di proprietà comunale ubicato a Xxxxxxx xx Xxx xxxxx Xxxxxx x. 0/X con obbligo di destinazione d’uso ad attività di Centro Infanzia ai sensi della L.R. n. 32/1990, della
L.R. n. 22/2002 e della D.G.RV. n. 84/2007 e loro ss.mm.ii. e sono stati approvati i relativi atti di gara;
- con determinazione n. del , il Dirigente del Settore
Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali ha approvato il verbale di gara relativo all’asta pubblica di cui trattasi, dal quale risulta che i/il/la sigg./sig./ra/ditta/Società è/sono risultati/o/a aggiudicatari/o/a.
occorre quindi passare alla stipula del contratto
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO
Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, dà in locazione a
, che per mezzo del suo legale rappresentante accetta, l’immobile comunale appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Treviso, sito in Xxx xxxxx Xxxxxx x. 0/X per adibirlo ad attività di Centro Infanzia ai sensi della L.R. n. 32/1990, della L.R. n. 22/2002 e della D.G.RV. n. 84/2007 e loro ss.mm.ii. e catastalmente così censito:
Catasto Fabbricati - Comune di Treviso - Sezione B - Foglio 1 - Mapp. 415 - sub 5, graffato con il sub 6, cat. B/5 Cl. 2 consistenza mc.3421 Superficie catastale 966 mq, Rendita Euro 7.067,20 come meglio individuato nella planimetria di cui al Capitolato speciale allegato al presente atto.
La locazione è disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate e dalle clausole contenute nel Capitolato speciale, approvato con determinazione del Dirigente del Settore n. del , ed unito integralmente al presente contratto di locazione quale allegato B) in segno di piena, totale e incondizionata accettazione dell’intero documento.
Art. 2 - DESTINAZIONE
L’immobile in locazione ha come obbligo di destinazione d’uso esclusivamente quello di servizio di “Centro Infanzia”, ossia è destinato allo svolgimento di attività educative così come disciplinate dalle Leggi della Regione Veneto n. 32/1990, n. 22/2002 e della D.G.R.V. n. 84/2007, e come previsto dall’art.1 del capitolato di gara.
Ogni altra destinazione diversa da quella sopra descritta sarà causa di risoluzione del presente contratto per inadempienza.
Art. 3 – DURATA DELLA LOCAZIONE
La durata della locazione, così come previsto dall’art.27 della legge n. 392 del 1978 e s.m.i., viene fissata in anni 6 (sei) decorrenti dal ………………..
Il contratto si rinnoverà di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni se nessuna delle parti comunicherà all’altra la sua volontà di disdetta con lettera raccomandata
a.r. o PEC almeno dodici mesi prima della scadenza. Il locatore, alla prima scadenza, può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione del contratto soltanto per i motivi e con le modalità previsti dall’art. 29 della citata L. n.392/78.
Art. 4 - CANONE E RELATIVO PAGAMENTO
Il canone annuo per la locazione dell’immobile è pari ad €
( /00), non soggetto ad Iva.
Il canone sarà sottoposto a revisione annuale a decorrere dal 2° anno di locazione, e verrà conseguentemente aggiornato nella misura del 75% ex art.32 L. 392/78, in base alla variazione percentuale indicata dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza necessità di apposita richiesta da parte del Comune. La variazione viene applicata anche se negativa.
Il pagamento avverrà mediante versamento in rate mensili anticipate entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria comunale intestato al Comune di Treviso.
Il conduttore non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà fare valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle mensilità scadute, anche in caso di giudizio pendente.
In ogni caso, il mancato pagamento entro i termini pattuiti di due o più rate
mensili del canone comporterà che il contratto si risolverà ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al conduttore con lettera raccomandata A/R o PEC.
In caso di omesso o ritardato pagamento del canone alla scadenza sopra indicata, qualunque ne sia la causa, il Comune costituirà automaticamente in mora il concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC), con facoltà di risolvere il presente contratto qualora non si provveda ad adempiere all’obbligazione entro i termini indicati nella raccomandata stessa.
Art. 5 - STATO DI CONSISTENZA PRESA IN CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
Il conduttore dichiara di conoscere perfettamente l’immobile locato, di trovarlo adatto alla destinazione indicata all’art. 2 e di accettarlo nello stato in cui si trova.
La locazione non comprende beni mobili, arredi e attrezzature.
Il soggetto aggiudicatario dovrà mantenere invariata la tipologia d'uso pattuita.
Il concessionario rinuncia espressamente alle facoltà previste dall’art.1578
C.C. riguardanti i vizi della cosa.
L’immobile rimane di esclusiva proprietà del locatore e, pertanto, non sarà assoggettabile a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del conduttore.
Il locatore assegna, in locazione, i locali e gli impianti necessari al funzionamento della struttura, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell’attività indicata all’art. 2 del presente contratto.
Alla consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di stato di consistenza e di consegna dell’immobile.
Alla scadenza della locazione, il conduttore è tenuto a riconsegnare l’immobile libero da persone e cose, anche interposte, con i relativi impianti, il tutto in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso e pulito in ogni sua parte. Alla scadenza della locazione, il conduttore è tenuto a trasmettere al locatore ogni documentazione e/o certificazione relativa alle parti strutturali ed impiantistiche dell’immobile e pertinenze.
Sarà a carico del conduttore la sostituzione a proprie spese di quanto mancante o danneggiato, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. Gli eventuali danni ai beni immobili dovranno essere riparati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione definitiva.
Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONDUTTORE
Il conduttore con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a provvede alla gestione complessiva dell'immobile e aree pertinenti secondo le caratteristiche del medesimo con l’obbligo di:
- garantire la custodia, il controllo e la gestione della struttura;
- tenere l’immobile in buono stato di manutenzione, compresi gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria dell'immobile e delle aree circostanti gli spazi assegnati, compresa l'eventuale disinfestazione e derattizzazione dei locali e ed area esterna di pertinenza;
- acquisire, con costi a proprio carico, tutte le autorizzazioni, concessioni amministrative ecc. da parte dei competenti enti necessari all’avvio e alla gestione dell’attività;
- svolgere l’attività di cui al precedente art.2 nel rispetto della normativa vigente, di quanto previsto dal capitolato e delle dichiarazioni presentate in sede di gara;
- tenere il locatore indenne da ogni responsabilità, pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della gestione delle attività del Centro infanzia anche in ordine ai danni diretti o indiretti per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.
Sono, altresì, a carico del conduttore gli obblighi ed oneri per:
• tutte le spese riferite alle utenze (elettriche, gas, acqua, rifiuti compreso lo smaltimento del verde, telefonia ecc..), comprendenti allacciamenti/attivazioni e consumi. Le utenze relative alle forniture andranno intestate al conduttore ed i relativi oneri saranno a suo carico;
• gli allestimenti, gli arredi e le attrezzature necessarie per l’attività;
• la manutenzione ordinaria e riparazioni, per l’eventuale rinnovamento e/o adeguamento dell’impiantistica esistente, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni delle competenti autorità e del locatore;
• l’esecuzione con oneri a proprio carico di ogni tipo di intervento eventualmente necessario ad adeguare l’immobile e gli impianti alla normativa vigente, anche avuto riguardo a quanto normativamente previsto per lo svolgimento dell’attività prevista al precedente art.1, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e/o concessioni delle
competenti autorità e del locatore;
• la stipula di polizze assicurative per la copertura di eventuali danni agli utenti, al personale impiegato, ed a terzi soggetti, nel corso delle attività gestite;
la predisposizione, il controllo e coordinamento di tutte le misure
connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla normativa in materia antincendio.
La pulizia e la sanificazione dei locali devono essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, comprendente quanto si trova all’interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, radiatori, le pareti lavabili, ecc.
In caso di accertamento da parte del Comune del precario stato di pulizia dei locali, derivante da scarso livello delle pulizie, il Comune ha facoltà di richiedere al conduttore l’esecuzione di una serie di interventi di ripristino.
Tali prestazioni devono essere richieste in forma scritta alla ditta ed effettuate dalla stessa nel termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta; le prestazioni effettuate non danno luogo ad alcun addebito aggiuntivo a carico del Comune.
Nel caso in cui il Comune riscontrasse delle difformità rispetto agli obblighi posti a carico del conduttore in ordine alla manutenzione dell’immobile, quest’ultimo dovrà provvedere alla necessaria sostituzione o riparazione o manutenzione entro i venti giorni successivi alla contestazione. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del conduttore, il Comune provvede direttamente all’intervento dandone comunicazione ed
addebitando a carico del conduttore un importo pari alla spesa sostenuta.
Il personale operante nell’immobile ed il Responsabile tecnico, che sarà comunicato dal conduttore al locatore entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, hanno il dovere di segnalare tempestivamente al Comune ogni evento di carattere straordinario e non prevedibile che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.
Art. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE
Il conduttore ha costituito, in favore del Comune di Treviso, una cauzione quantificata in tre mensilità del canone di locazione, e cioè in € ( ), improduttiva di interessi legali, a garanzia dell’esatta osservanza di tutti gli impegni contrattuali, mediante fideiussione
rilasciata da con le caratteristiche previste all’art.11 del “Capitolato Speciale”.
In caso di decadenza del presente contratto per fatto dipendente dal conduttore, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Treviso, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. Nel caso di inadempienze commesse dal conduttore che non comportino la decadenza della concessione, il Comune di Treviso, di propria autorità, avrà comunque il diritto di avvalersi della cauzione come sopra prestata con il successivo obbligo di reintegro.
La cauzione resterà vincolata a favore del concedente fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico del conduttore. Art. 8 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
Il conduttore è direttamente e unico responsabile verso il locatore, verso il
personale impiegato nell’attività nonché verso i propri utenti ed eventuali terzi per i danni causati per sua colpa da incendio, perdite d’acqua, nonché conseguenti ad ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene locato e nell’adempimento degli oneri di custodia e manutenzione posti a carico dello stesso. Il conduttore è direttamente responsabile verso i medesimi soggetti per i danni causati nello svolgimento dell’attività per la quale l’immobile locato.
Conseguentemente, è fatto obbligo al conduttore di mantenere il locatore sollevato da ogni pretesa risarcitoria avanzata in sede giudiziale e/o stragiudiziale da terzi soggetti, da propri utenti e dal personale impiegato per lo svolgimento dell’attività svolta nel bene locato.
Il conduttore libera, pertanto, il Comune di Treviso da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall’uso e gestione dell'immobile e dell’immobile e dalla locazione in genere, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.
La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune locatore non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del conduttore e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal contratto di locazione.
Il Comune locatore resta, quindi, in ogni caso sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del conduttore nei confronti di terzi che nel corso della locazione saranno incaricati dallo stesso di svolgere determinati servizi connessi alla locazione e gestione dell'immobile nonché allo svolgimento dell’attività per la quale il bene è locato.
In ogni caso, il conduttore manleverà il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da parte di altri soggetti, per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e di legge ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo dovranno essere rimborsate dal conduttore o saranno trattenute dalla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni.
In ordine alle responsabilità del conduttore nei confronti del locatore si rimanda integralmente a quanto previsto all’art.11 del Capitolato Speciale voce “Responsabilità”.
Il conduttore ha prodotto polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi n. emessa da , e polizza incendio rischio locativo n. emessa da per un massimale di Euro ( /00) e comprensiva della clausola ricorso terzi con massimale non inferiore ad Euro
,00 ( /00).
Eventuali sostituzioni di polizza in corso di contratto dovranno essere consegnate al Comune, regolarmente quietanzate.
Ad ogni scadenza dei premi dovrà essere depositata presso il Comune locatario copia della quietanza dei pagamenti in segno d’attestazione di vigenza.
Restano a carico del conduttore tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali e simili.
Qualora i contratti di assicurazione stipulati fossero di durata inferiore a quella del contratto di locazione, ad ogni scadenza il conduttore dovrà provvedere al rinnovo ed al deposito presso il locatore dei nuovi contratti regolarmente quietanzati.
Eventuali sostituzioni di polizza in corso di contratto dovranno essere consegnate al Comune, regolarmente quietanzate.
Art. 9 - CONTROLLI E VERIFICHE
Il locatore ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti Settori Comunali, e/o terzi incaricati sopralluoghi per controlli tecnici ed amministrativi sull’immobile locato ed in relazione al rispetto del contratto di locazione, anche su segnalazione di terzi. A tal fine il conduttore metterà a disposizione dell’Ente copia delle certificazioni di legge relative alle parti strutturali ed impiantistiche dell’immobile.
Art. 10 - RECESSO DEL CONDUTTORE
Il conduttore può chiedere il recesso dal contratto anticipatamente, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Il Comune si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio. In ogni caso deve essere espletata l’attività fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso.
In tale ipotesi, l’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario con le modalità di cui all’art.5, previa corresponsione dell’eventuale canone che fosse ancora dovuto dal conduttore.
Il Conduttore dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di registro e al conseguente adempimento presso l’Agenzia delle Entrate per la risoluzione
anticipata del contratto.
Art. 11 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il locatore consegna al conduttore, contestualmente alla firma del presente contratto, copia l’attestato di prestazione energetica codice identificativo 85675 emesso in data 12.9.2017, dal quale si evince che l'immobile locato è in classe “D”.
Art. 12 - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE
Alla scadenza del contratto, ai sensi degli articoli precedenti, in caso di ritardo nella restituzione dell’immobile locato, il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore fino alla riconsegna, senza necessità di messa in mora, un importo corrispondente al canone di cui all’art. 4 a titolo di indennità d’occupazione precaria.
Art. 13 – DIVIETI PER IL CONDUTTORE
Al conduttore è fatto espresso divieto di mutare la destinazione d’uso dell’immobile, sublocare o concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, l’immobile, cedere a terzi, in tutto e/o in parte, il contratto di locazione. Il mancato rispetto anche di uno solo dei divieti potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 14 – MODIFICHE, ADDIZIONI, MIGLIORIE
L’immobile viene locato nello stato di fatto in cui si trova, il conduttore non potrà apportare manutenzioni straordinarie, innovazioni, migliorie o addizioni nell’immobile senza il preventivo consenso del locatore e senza la previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti.
Eventuali migliorie, innovazioni, addizioni apportate alla struttura, ancorché
autorizzate dal locatore, non danno diritto a rimborsi, risarcimenti, indennizzi od altro da parte del Comune.
Nel caso di interventi non autorizzati, il locatore ha il diritto di chiedere la riduzione in pristino dell’immobile a spese del conduttore stesso, oltre al risarcimento dei danni. Le addizioni sull’immobile eventualmente apportate potranno venire eliminate quando arrechino danno e salvo il diritto del Comune di ritenere le stesse senza risarcimento o compenso di alcun genere
Art. 15 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Qualora si verificassero, da parte del conduttore, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.
Salvo tutto quanto previsto nel precedente art. 13, il contratto si risolve, altresì, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al conduttore con lettera raccomandata A/R o PEC, al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:
a) gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e della normativa relativa alla prevenzione incendi per l’edilizia scolastica di cui al Decreto 26/08/1992 e D.P.R. n. 151/2011;
b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
c) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
d) inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di
legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
e) per morosità di due o più rate mensili del canone;
f) eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
g) intervenuta inidoneità del conduttore accertata dagli organi competenti;
h) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del conduttore o comunque qualora si verifichino sostanziali modifiche nella struttura dello stesso tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale è stato stipulato il contratto;
i) ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione della locazione ai sensi dell’art. 1453 del C.C. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno.
Art. 16 - CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI
Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali adeguamenti impiantistici, come previsto all’art. 6 lett. d) del capitolato speciale, sono a carico del conduttore che dovrà provvedervi con spese a suo carico senza nulla pretendere dal locatore.
Il locatore dichiara che l’immobile è in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, ed è dichiarato agibile con certificato prot. part. n.5/02 del 18.1.2002.
Art. 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto
debitamente sottoscritto tra le parti.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione. Art. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Il conduttore a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Treviso.
Art. 19 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali delegato al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con sede in xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx. Il Data
Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è il Segretario Generale del Comune di Treviso, xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxx, email xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 20 – PATTO INTEGRITA’
Le parti dichiarano di essere a conoscenza, di accettare e di rispettare tutte le norme del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici che si unisce quale allegato sub C) al presente contratto quale parte integrante.
Art. 21 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa alla presente locazione è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del conduttore tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto in forma di scrittura privata.
Le spese di registrazione, di bollo, quietanze e tutti gli adempimenti relativi alla prima registrazione ed a quelle successive sono a carico del conduttore. In caso di risoluzione anticipata l’imposta dovuta è posta per intero a carico del Conduttore.
Art. 23 – ONERI FISCALI
Il conduttore è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante dallo svolgimento delle proprie attività e dalle attività connesse alla gestione dell’immobile.
Treviso, lì
Il Comune di Treviso Il Conduttore
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli sopra riportati :
art. 4 (Canone e relativo pagamento)
art. 5 (Stato di consistenza, presa in consegna e riconsegna dell’immobile) art. 6 (Oneri ed obblighi a carico del conduttore)
art. 8 (Responsabilità ed assicurazioni)
Art. 12 (Danni per ritardata restituzione dell’immobile) art. 13 (Divieti per il conduttore)
art.14 (Modifiche, addizioni e migliorie). art. 15 (Clausole risolutive espresse) art. 16 (Conformità degli impioanti)
art. 17 (Norme finali e di rinvio) art. 20 (Patto Integrità)
art. 21 (Controversie)
art. 22 (Spese contrattuali) art. 23 (oneri fiscali)