S T A T U T O
S T A T U T O
del "CONSORZIO PROMOS RICERCHE"
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CAPITOLO 1. - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO
1.1. DENOMINAZIONE
E' costituito il consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO PROMOS RICERCHE", retto dagli articoli 2602 e 2612 e segg. del codice civile, nonché dalla normativa della legge 17.2.1982 n.46 e successive integrazioni e modificazioni.
1.2. SEDE
Il Consorzio ha sede in Napoli e può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, allocandoli in luoghi diversi dalla sede.
1.3. DURATA
La durata del Consorzio è fissata al 31.12.2021 e può essere prorogata dai Consorziati.
L'eventuale esistenza di programmi in atto al momento della scadenza del termine di durata (così come fissato o prorogato) comporterà il trasferimento del programma stesso ad uno dei Consorziati che svolga attività analoga.
1.4. SCOPO
Il Consorzio ha per scopo il coordinamento ed il potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo e lo svolgimento di servizi innovativi in favore di Consorziati, Enti ed Imprese.
Al fine del conseguimento del suo scopo, il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:
− promuovere la cultura della Qualità, Sicurezza e Ambiente;
− promuovere studi e ricerche in singoli settori scientifici e industriali, indirizzando la concreta realizzazione delle ricerche presso i consorziati o presso terzi;
− promuovere la realizzazione di ricerche di tecnologie innovative e strategiche, suscettibili di trasferimenti ed utilizzazioni industriali;
− sostenere con qualunque forma di ausilio le singole ricerche effettuate dai consorziati;
− promuovere e realizzare attività di formazione, di consulenza e di informazione nel settore della ricerca applicata ed in ogni settore utile al raggiungimento dello scopo consortile;
− promuovere e coordinare contratti di ricerca tra la pubblica amministrazione e consorziati, nonché contratti di ricerca tra Enti ed Imprese industriali non consorziate e consorziati;
− promuovere ogni collegamento e scambio con centri di ricerca italiani e stranieri;
− promuovere e gestire borse di studio;
− promuovere Master, attività di formazione tecnica superiore integrata (I.F.T.S.), scuole di specializzazione, Istituzioni di formazione continua e interdisciplinare, nonché istituire borse di studio a tal fine;
− realizzare tutte le attività di formazione e riqualificazione professionale connesse ai fabbisogni territoriali, settoriali ed intersettoriali ed ogni relativa attività di consulenza;
− promuovere accordi di collaborazione o joint-ventures con altri enti, istituzioni, consorzi, società pubbliche e private, nazionali ed internazionali per la messa a punto di progetti, studi e ricerche nel settore della formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle metodologie, alla valutazione dei risultati delle azioni formative, all'autoformazione, alla formazione a distanza, all'uso delle tecnologie innovative nei programmi formativi;
− acquisire e produrre strumenti didattici, d'informazione, editoriali, audiovisivi, multimediali, utili al conseguimento dell'oggetto consortile;
− promuovere adeguate forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, regionali e locali, con il sistema scolastico, universitario e della ricerca, con gli organismi competenti per l'orientamento professionale e gli osservatori sul mercato del lavoro, anche tramite la partecipazione agli organi consultivi e tecnici.
Per il raggiungimento degli scopi innanzi indicati, il Consorzio può avvalersi di qualunque normativa di favore portata dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria nonché partecipare ad iniziative ed Enti che svolgano attività similari.
CAPITOLO 2. - RAPPORTI ECONOMICI
2.1. ASSENZA DI LUCRO
Il Consorzio non ha finalità di lucro e non può distribuire utili ai consorziati, sotto qualsiasi forma.
2.2. FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile è costituito dai versamenti dei Consorziati.
Le Istituzioni Universitarie daranno il loro apporto al Consorzio esclusivamente mediante servizi e competenze da stabilirsi d'accordo fra i rispettivi organi di amministrazione; pertanto non effettueranno alcun versamento in danaro.
Per consentire l'autosufficienza della gestione, il Consorzio potrà richiedere agli aderenti (eccezion fatta per le Istituzioni Universitarie e per il Consiglio Nazionale delle Ricerche) contributi annuali che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del preventivo economico-finanziario, previa approvazione degli organi di amministrazione degli Enti consorziati.
Al fine di ridurre o azzerare l’onere a carico dei Consorziati necessario a garantire l’autosufficienza della gestione, il Consorzio potrà svolgere attività produttive di reddito, coerenti con l’oggetto consortile, in favore di Consorziati, Enti ed Imprese terze.
2.3. ESERCIZIO CONTABILE
L'esercizio contabile ha inizio al primo gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.
CAPITOLO 3. - ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO 3.1. NUOVI CONSORZIATI
Gli Enti e le imprese che intendano partecipare al Consorzio devono avanzare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione.
La domanda dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, se avanzata da imprenditori individuali; l'indirizzo, la denominazione e la sede, se è avanzata da Società o Ente Pubblico;
b) la sottoscrizione da parte dell'impresa o del legale rappresentante dell'Ente;
c) la dichiarazione di accettare lo statuto del Consorzio;
d) ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'aspirante. Tra tali requisiti dovranno essere inclusi la valutazione dello stato di solvenza e l'attinenza del settore di attività dell'aspirante a quello del Consorzio e/o alle sue finalità.
La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione che lo sottoporrà all'Assemblea dei Consorziati.
La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel "Libro dei Consorziati", dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento di una quota iniziale di partecipazione e/o dell'adempimento degli eventuali obblighi particolari, il tutto così come sarà deliberato dall'Assemblea con analitica motivazione.
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che sia stata versata la quota di cui sopra e siano stati adempiuti gli eventuali obblighi stabiliti dall'Assemblea, l'aspirante decade dalla ammissione.
Nel caso di sostituzione di una società consorziata con altra società appartenente allo stesso "gruppo", è consentita la trasferibilità della quota senza
alcun aggravio di spesa, fermo rimanendo il controllo del presupposto (appartenenza allo stesso "gruppo") da parte del Consiglio di Amministrazione. Tale controllo avverrà senza formalità di procedure e quindi alla comunicazione della cedente e della cessionaria dell'avvenuto trasferimento, accompagnato da una nota chiarificativa sull'appartenenza al medesimo "gruppo", seguirà l'ordine di iscrizione nel libro dei soci della nuova consorziata, sulla base di un deliberato del Consiglio di Amministrazione, che verrà anche inviato alle società interessate.
3.2. RECESSO
I Consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio presso la sede legale.
Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio o di terzi (nell'ambito dell'attività del Consorzio) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso,ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente statuto o da deliberazioni assembleari.
3.3. ESCLUSIONE
L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea per i seguenti motivi: a)- fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della
dichiarazione di fallimento per le imprese;
b)- estinzione (a qualunque titolo dovuta) dell'Ente Consorziato; c)- apertura delle procedure di liquidazione dell'Ente Consorziato;
d)- grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto.
L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea nei confronti dei soggetti privati partecipanti al Consorzio, in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditoriale e/o sociale, anche se conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole società.
Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi entro il 15 giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione.
L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del Consorziato della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.
Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi (nell'ambito dell'attività del Consorzio) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio dal Consorziato escluso, ai sensi della lettera "d" del primo comma di questo articolo.
3.4. QUOTE DI CONSORZIATI RECEDUTI O ESCLUSI
Nel caso di recesso e/o di esclusione del Consorziato, la quota di fondo consortile da questo versata si aggiunge proporzionalmente alle quote degli altri Consorziati paganti.
CAPITOLO 4.- GESTIONE
4.1. ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del consorzio: a)- l'Assemblea dei consorziati;
b)- il Consiglio di Amministrazione; c)- il Presidente del Consorzio;
d)- l’Amministratore Delegato e)- il Collegio dei Sindaci;
CAPITOLO 5. - ASSEMBLEA
5.1. COMPOSIZIONE
L'Assemblea si compone di tutti i Consorziati.
Alle Assemblee partecipa il Direttore Generale del Consorzio con funzioni consultive, se nominato.
5.2. LUOGO E TEMPO DI CONVOCAZIONE
Le assemblee sono tenute di regola presso la sede consortile, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, per l'approvazione del Bilancio annuale.
Deve, inoltre, essere convocata quando ne fa richiesta almeno un quinto dei Consorziati, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nella competenza dell'Assemblea.
Può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità il Consiglio di Amministrazione.
5.3. MODALITA' DI CONVOCAZIONE
L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso raccomandato da spedirsi al domicilio dei Consorziati (risultante dal Libro dei Consorziati) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
5.4. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Ogni Consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta (non autentica).
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.
Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non può essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza, ferma restando la presenza della maggioranza dei Consorziati.
5.5. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONI
La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza, all’Amministratore Delegato o al Consorziato designato dagli intervenuti.
Svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale del Consorzio, se nominato; in caso di sua assenza sarà dagli intervenuti designato un segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consorzio.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
5.6. QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Consorziati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
5.7. VOTO E SISTEMI DI VOTAZIONE
Ciascun Consorziato ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese in modo palese, per appello nominale.
5.8. ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea:
a)- approva il programma di attività e il preventivo economico-finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
b)- approva la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dal Consorzio e il Bilancio annuale;
c)- delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
d)- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'ammissione di nuovi Consorziati;
e)- elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina il gettone di presenza per la partecipazione alle singole riunioni consiliari ed assembleari;
f)- nomina i componenti del Collegio dei Sindaci;
g)- determina l'ammontare dei contributi annuali in danaro o in servizi e competenze, da porre a carico dei Consorziati;
h)- determina l'ammontare delle quote iniziali da porre a carico dei nuovi Consorziati;
i)- delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei Liquidatori;
l)- delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di Statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea può, altresì, nominare un Presidente Onorario, scegliendolo fra personalità della cultura che per qualsiasi causa si siano resi benemeriti verso il Consorzio. Se nominato il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la sua presenza o assenza influisca sulla legale costituzione dei due organismi.
CAPITOLO 6. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 6.1. COMPOSIZIONE - NOMINA E DURATA
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a quindici membri Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio.
L'Assemblea, all'atto della nomina, sentito il Consiglio di Amministrazione uscente, fissa il numero dei membri per il triennio.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I Consiglieri di Amministrazione così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva ove si procederà alla elezione dei nuovi Consiglieri di Amministrazione. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, per la elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili senza limiti.
6.2. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione provvede:
a)- ad eleggere nel proprio seno il Presidente e l’Amministratore Delegato, determinandone l’eventuale compenso;
b)- ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
c)- all'amministrazione straordinaria del Consorzio, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea;
d)- a predisporre l'ordine del giorno dell'Assemblea;
e)- a predisporre gli atti e le deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f)- all'istituzione di uffici amministrativi e/o di rappresentanza del Consorzio; g)- a sottoporre all'Assemblea le richieste di ammissione di nuovi Consorziati;
h)- alla eventuale nomina e/o revoca del Direttore Generale, su motivata proposta dell’Amministratore Delegato;
i)- a predisporre il Bilancio annuale di fine esercizio ed il preventivo economico- finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
l)- alla nomina del Comitato Tecnico Scientifico, determinandone il gettone di presenza da attribuire ai suoi componenti per la partecipazione alle singole riunioni;
m)- a predisporre il programma di attività sentito il Comitato Tecnico Scientifico; n)- a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni all’Amministratore Delegato.
6.3. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed inoltre ogni volta che il Presidente o l’Amministratore Delegato lo ritengano opportuno o lo richiedano non meno di un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
CAPITOLO 7. - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO E L’AMMINISTRATORE DELEGATO
7.1. IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente del Consorzio
e lo rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Egli provvede:
a) - a presiedere l'Assemblea Generale dei Consorziati;
b) - a presiedere e convocare il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
c) – a convocare ed eventualmente a partecipare, senza diritto di voto, al Comitato Tecnico Scientifico;
d) -a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo statuto o dal Consiglio di Amministrazione.
CAPITOLO 7.2 – L’AMMINISTRATORE DELEGATO
L’Amministratore Delegato, come il Presidente del Consorzio, rappresenta il Consorzio nei confronti di terzi ed in giudizio, ne svolge l’ordinaria amministrazione ed, inoltre, in assenza od impedimento del Presidente del Consorzio, svolge tutte le sue attribuzioni nell’ambito dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al quale, inoltre, può proporre la nomina, e l’eventuale revoca di un Direttore Generale quando ne ricorrono le condizioni.
CAPITOLO 8. - DIRETTORE GENERALE
8.1. NOMINA E REVOCA
Ove ne ricorrano i presupposti organizzativi e le compatibilità di bilancio, l’Amministratore Delegato ha la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assunzione e la revoca di un Direttore Generale, il quale svolgerà la sua attività nell’ambito dei poteri delegati dall’Amministratore Delegato.
8.2. ATTRIBUZIONI
I poteri delegabili al Direttore Generale sono a titolo puramente esemplificativo così individuabili:
a)- esecuzione di tutte le deliberazioni degli organi consortili;
b)- direzione e coordinamento di tutte le attività del Consorzio in perfetta sinergia con l’attività dell’Amministratore Delegato oltre al controllo sull’esecuzione dei singoli programmi e progetti in corso;
c)- redazione della bozza di consuntivo e preventivo dei bilanci relativi agli esercizi finanziari ed economici, la cui stesura finale rimane comunque nella competenza esclusiva dell’Amministratore Delegato;
d)- partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico, curando la redazione dei verbali delle relative sedute;
e)- svolgimento di tutte le attività relative ai poteri delegatigli.
CAPITOLO 9. - COLLEGIO DEI SINDACI 9.1. COMPOSIZIONE-FUNZIONAMENTO-ATTRIBUZIONI
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea e resta in carica un triennio.
Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni degli articoli del codice civile che vanno dal 2398 al 2407.
CAPITOLO 10. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (C.T.S.) 10.1. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Il Comitato Tecnico Scientifico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei soggetti designati dai singoli Consorziati e viene convocato dal Presidente del Consorzio.
Ciascun Consorziato non può operare più di una designazione.
Il Comitato Tecnico Scientifico elegge nel proprio seno il Presidente, che solo se invitato dal Presidente del Consorzio, partecipa con veste consultiva alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Alle sedute del C.T.S. partecipa il Direttore Generale, se nominato, senza diritto di voto.
10.2. DURATA IN CARICA E ATTRIBUZIONI
Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre esercizi; in caso di dimissioni di uno o più membri, nell'ambito del triennio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla relativa sostituzione.
La sostituzione diviene obbligatoria se il Comitato Tecnico Scientifico risulti
composto da meno di tre membri.
Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in tutte le materie oggetto dell'attività del Consorzio.
CAPITOLO 11 - LIBRI CONSORTILI
11.1. INDICAZIONE
Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, il Consorzio deve tenere:
a)- il Libro dei Consorziati;
b)- i Libri dei Verbali dell'Assemblea;
c)- il Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione; d)- il libro delle riunioni del Collegio Sindacale.
CAPITOLO 12. - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 12.1. CASI DI SCIOGLIMENTO
Il Consorzio si scioglie:
a) per decorso del termine di durata;
b) per deliberazione unanime dell'Assemblea dei consorziati;
c) per ogni altra causa prevista dalla legge.
12.2. LIQUIDATORI
Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone poteri e compensi.
I Liquidatori provvederanno,al termine delle operazioni di liquidazione,alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i Consorziati, in proporzione dei relativi apporti complessivi al fondo medesimo e in relazione all'entità delle contribuzioni rese dai Consorziati in prestazioni e servizi.
Gli Enti consorziati si impegnano a destinare ogni attività residua a finalità di carattere scientifico e di ricerca.
CAPITOLO 13. - RINVIO
13.1. NORMATIVA RESIDUALE
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.