T R A
ALLEGATO C
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA PER IL PERIODO: 2008 - 2011.
****** T R A
l’Amministrazione Provinciale di La Spezia (in seguito denominato “Ente”), rappresentata da
nella sua qualità
di in base alla
delibera n. in data , divenuta
esecutiva ai sensi della legge
E
la Banca
(in
seguito denominata “Tesoriere”) rappresentata dal
signor nella sua qualità
di legale rappresentante dell’Azienda stessa, autorizzato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. in data :
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1
Affidamento del servizio
1.1 - Ai sensi della deliberazione n.
del
il servizio di Tesoreria dell’Ente viene affidato a il quale (la quale) accetta di svolgerlo presso la succursale della Spezia di Via
nei giorni ed ore di apertura al pubblico degli sportelli bancari. A supporto della gestione centralizzata del servizio di Tesoreria e cassa, la Banca (“Tesoriere”) mette a disposizione gli sportelli delle proprie dipendenze operanti sul territorio provinciale.
A richiesta dell’Amministrazione, il Tesoriere curerà la riscossione e/o il pagamento di somme anche al di fuori dei propri sportelli, fatti salvi i divieti imposti dagli organi di vigilanza o dagli accordi sindacali di categoria.
1.2 - Il servizio di tesoreria sarà svolto a decorrere dal 1 gennaio 2008. Qualora il provvedimento dell’Ente di affidamento del servizio abbia esecutività successiva, il servizio sarà svolto a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo dall’esecutività del sopracitato provvedimento.
1.3 - Il servizio di Tesoreria sarà regolato dai patti stipulati con la presente convenzione e in ottemperanza a tutte le disposizioni di legge, all’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (in seguito denominato “Ordinamento finanziario”), allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente che ne
regolano gli adempimenti in particolare ai sensi del titolo V del decreto legislativo 267/2000.
1.4 - Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.
ART. 2
Oggetto e limiti della convenzione
2.1 - Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori e gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell’Ente e dalla presente convenzione.
2.2 - Di norma, e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare,
comunque, la propria disponibilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
ART. 3
Esercizio finanziario
3.1 - L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il
31 dicembre di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
ART. 4
Riscossioni
4.1 - Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dalla Provincia su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Dirigente o dai funzionari indicati dal regolamento di contabilità dell’Ente di tempo in tempo vigente. Le reversali dovranno contenere le indicazioni dei codici e in generale le informazioni previste dalle norme vigenti.
4.2 - E’ altresì contenuta l’indicazione di eventuali vincoli di destinazione e dell’imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera, a cui le entrate incassate debbono affluire ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge n. 720/1984 o al
conto di cui al penultimo comma del presente articolo. Il Tesoriere nel caso in cui le reversali non portino le indicazioni appena indicate é sollevato da qualsiasi responsabilità per una eventuale errata imputazione delle riscossioni o per omissioni di vincolo.
4.3 - Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
4.4 - Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di reversale, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi saranno tempestivamente segnalati all’Ente stesso al quale il Tesoriere richiederà l’emissione delle relative reversali di incasso.
4.5 - Per le entrate riscosse senza reversale le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che le entrate rientrano fra quelle di cui all’art. 0, xxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx 26 luglio 1985.
4.6 - Il Tesoriere non é tenuto ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.
4.7 - Il prelevamento dai c/c postali intestati all’Ente é disposto esclusivamente dall’Ente medesimo mediante preventiva emissione di reversale; l’accredito al conto di Tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
4.8 - A motivo delle specifiche caratteristiche del sistema di Tesoreria unica, il Tesoriere non potrà prendere in considerazione eventuali valute assegnate dall’Ente o da terzi, intendendosi, anche in questo caso, sollevato da ogni responsabilità nei confronti degli ordinanti e dell’Ente medesimo.
4.9 - Le somme non soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica (ad esempio le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dall’Ente con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall’Istituto per il credito sportivo per i quali non é previsto alcun intervento di sostegno dallo Stato né come contributo in conto capitale o in conto interessi) sono versate su apposito conto, presso il Tesoriere, intestato all’Ente. Tale conto sarà regolato dalle seguenti condizioni:
- sulle somme depositate sarà applicato il saggio di interesse corrispondente, tempo per tempo, al tasso B.C.E., diminuito di punti ;
- sui versamenti e sui prelievi dell’Ente verranno attribuite le valute rispettivamente del giorno lavorativo successivo e del giorno lavorativo di esecuzione dell’operazione;
- il Tesoriere, fatta salva la normativa al tempo vigente, accrediterà semestralmente gli interessi a credito dell’Ente eventualmente maturati sul conto nel semestre precedente contestualmente alla trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto e l’Ente emetterà entro 30 giorni la relativa reversale “a regolarizzazione”;
- nessuna spesa o commissione é posta a carico dell’Ente ad eccezione dei tributi posti dalla legge.
4.10 - A comprova di ogni avvenuta riscossione, soggetta o meno alle disposizioni sulla tesoreria unica, il Tesoriere provvederà ad annotare sulle relative reversali gli estremi delle quietanze e apporrà il timbro “riscosso” e la propria firma. In alternativa alla annotazione degli estremi delle quietanze, il Tesoriere può trasmettere all’Ente apposita documentazione meccanografica.
ART. 5
Pagamenti
5.1 - I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Dirigente o dai funzionari indicati dal regolamento di contabilità dell’Ente di tempo in tempo vigente.
5.2 - L’estinzione dei mandati di pagamento avviene nel rispetto della legge, delle norme del presente articolo e secondo le indicazioni fornite dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde, ai sensi anche del successivo art. 19, con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
5.3 - I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultino emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di Xxxxxxxx. A tal fine l’Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione approvato, tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive, l’elenco dei residui sottoscritto dal Dirigente del Settore Politiche di
Bilancio. I mandati di pagamento emessi in eccedenza rispetto ai citati limiti non saranno ammessi al pagamento, non costituendo titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
5.4 - Il Tesoriere darà luogo, alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento, anche in mancanza della preventiva emissione da parte dell’Ente del relativo mandato, ai pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e comunque delle spese che per obblighi di legge o di contratto, fanno carico al Tesoriere stesso. Il Tesoriere darà comunicazione dei pagamenti all’Ente il 1° giorno lavorativo successivo alla loro effettuazione. Il Tesoriere darà altresì corso a pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da spese fisse o ricorrenti obbligatorie per legge o derivanti da contratti in essere, previa formale richiesta scritta a firma del Dirigente del Settore Politiche di Xxxxxxxx o suo sostituto anche senza i relativi mandati, attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dallo stesso. In tutti questi casi, entro 30 giorni dalla comunicazione del Tesoriere del pagamento, l’Ente emetterà il
relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
5.5 - I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente.
5.6 - I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in particolare dall’Ordinamento finanziario degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell’Ente.
5.7 - Relativamente ai pagamenti da eseguire per trasferimento di fondi fra contabilità speciali, a norma dell’art. 44 della L. 7.8.1982, n. 526 e dell’art. 1 della L. 29.10.1984, n. 720, l’Ente dovrà apporre sui relativi mandati l’annotazione “pagamento a mezzo di girofondi contabilità speciale Banca d’Italia”. Il Tesoriere é esonerato da responsabilità nel caso in cui sui mandati non venisse indicata la modalità di pagamento mediante trasferimento, l’indicazione dell’Ente creditore e del numero della contabilità speciale da accreditare specificando se si tratta di contabilità fruttifera.
5.8 - L’Ente per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale, s’impegna ad apporre sui mandati di pagamento relativi a spese a specifica destinazione la seguente
annotazione: “utilizzo somme vincolate”. Tale annotazione equivale a ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale; in caso di pagamento a valere sul ricavato dei mutui, il mandato dovrà essere corredato dalla documentazione e attestazioni previste dall’Ordinamento finanziario per la giustificazione della spesa.
5.9 - Il Tesoriere non potrà dar corso al pagamento di mandati in cui mancano, anche parzialmente, o siano equivoci gli elementi minimali previsti dall’Ordinamento finanziario o dal regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione, presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
5.10 - L’Ente avrà cura di evidenziare sul mandato eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o da eventuali contratti stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti.
5.11 – Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate o si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario i relativi mandati dovranno essere consegnati al Tesoriere almeno un
giorno lavorativo bancario precedente a dette scadenze o valute.
5.12 - Nel caso in cui i pagamenti di cui si tratta debbano essere effettuati mediante trasferimento di fondi tra contabilità speciali, il Tesoriere é esonerato da responsabilità nel caso in cui sui mandati non venisse indicata la modalità di pagamento mediante trasferimento o se, in caso di consegna dei mandati oltre il termine predetto, non si riuscisse a disporre il trasferimento entro il termine di scadenza del pagamento.
5.13 - I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello del Tesoriere presso la dipendenza che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. Per il pagamento di mandati a favore di creditori residenti in altro comune, il Tesoriere potrà avvalersi di proprie dipendenze od altri istituti di credito.
5.14 - L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli contenente l’indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all’esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento, in alternativa al pagamento per contanti a favore del
creditore, vengano eseguiti con le modalità di cui alla normativa vigente mediante:
- accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato intestato al creditore.
5.15 - Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati, o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre.
5.16 - Il Tesoriere annoterà gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o sulla documentazione allegata e, sempre sul mandato o documentazione allegata, riporterà gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione.
5.17 - A comprova dei pagamenti effettuati il Tesoriere provvederà ad apporre sui mandati il timbro “pagato” e la propria firma.
5.18 - Nel caso di effettuazione di pagamenti mediante accredito sui conti correnti
bancari, i mandati dovranno essere corredati con la ricevuta bancaria o copia della lettera di bonifico.
5.19 - Nel caso di pagamenti mediante versamento su conti correnti postali o vaglia o assegno postale, ai mandati sarà allegata la ricevuta postale.
5.20 - Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento, di ritorno, del relativo avviso spedito dal percepiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’ammontare degli assegni circolari ritornati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa.
5.21 - Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati é soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Cassiere, salvo che il pagamento non sia avvenuto per giro-fondi a norma dell’art. 44
della L. 526/82 e ad eccezione dei pagamenti chiesti dall’Ente mediante versamento in c/c postale intestato all’Ente stesso, nel qual caso sarà considerata valida come quietanza la relativa ricevuta postale.
5.22 - In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le quietanze originali a fronte degli ordinativi di pagamento potranno essere sostituite da appositi documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime.
5.23 - Tutte le spese inerenti l’esecuzione dei pagamenti saranno poste di norma a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere é autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione, che sarà annotato nel titolo stesso e costituirà parte integrante della quietanza.
5.24 - Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, in mancanza di apposita delega rilasciata dal creditore a favore del primo.
5.25 - I mandati a favore di persone giuridiche private od associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita) autorizzata a dare eventuale quietanza per conto della stessa nonché la sua qualifica
(amministratore delegato, proprietario unico, ecc.).
5.26 - Il Tesoriere si impegna a seguire le eventuali istruzioni che l’Ente impartirà mediante apposita annotazione sui mandati, per l’assoggettamento degli ordinativi all’IVA o all’imposta di bollo.
5.27 - Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute fiscali di legge, il Tesoriere é esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione della normativa fiscale, essendo compito del Tesoriere provvedere ai pagamenti nell’esatta misura degli importi risultanti dai mandati.
5.28 - L’Ente, finché saranno in vigore le attuali norme sulla Tesoreria unica, non potrà disporre pagamenti con assegnazioni di valute antergate o postergate ed il Tesoriere non le potrà comunque prendere eventualmente in considerazione.
5.29 - L’Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli aventi scadenza perentoria (per legge, contratto o convenzione) successiva a tale data, di quelli relativi alle anticipazioni alla cassa economale, e di regolarizzazione di partite sospese.
5.30 - I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto della gestione del Tesoriere e del conto consuntivo dell’Ente.
ART. 6
Convenzione per pagamento retribuzioni
6.1 - Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall’Ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata. I conti correnti della specie fruiranno, inoltre, delle migliori condizioni praticate dal Tesoriere ai dipendenti di altri enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato accordi di tesoreria con il Tesoriere medesimo.
6.2 - La valuta di accreditamento di cui al comma precedente dovrà essere applicata anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale dell’Ente
presso dipendenze localizzate nella provincia di La Spezia di altri istituti di credito.
ART. 7
Firme autorizzate e altre comunicazioni dell’Ente
7.1 - L’Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra.
7.2 - L’Ente trasmetterà al Tesoriere eventuali delibere, con gli estremi di esecutività, di modificazione del proprio Statuto o del Regolamento di contabilità e relative alla materia di cui alla presente convenzione.
7.3 - Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
7.4 - Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi é dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari.
ART. 8
Anticipazioni di Tesoreria
8.1 - Il Tesoriere é tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi, ai sensi delle vigenti disposizioni, delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.
8.2 - Il Tesoriere é tenuto ad accordare, a richiesta dell’Ente, anticipazioni di cassa corredate da deliberazione della Giunta entro il limite massimo previsto dall’Ordinamento finanziario.
8.3 - L’anticipazione di Tesoreria verrà gestita attraverso un apposito c/c bancario (in seguito denominato “c/anticipazione”) sul quale il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell’Ente l’ammontare globale dell’anticipazione accordata a norma di legge.
8.4 - Il Tesoriere, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi liberi da vincoli nelle contabilità speciali, e quando per indisponibilità di fondi o in mancanza di richiesta dell’Ente non sia possibile l’utilizzo delle somme con vincolo di destinazione é autorizzato, per il pagamento di mandati consegnati dall’Ente o di impegni fissi per i quali sussista l’obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad
usufruire dell’anticipazione di tesoreria, attivata e libera da vincoli eventualmente posti in corrispondenza di utilizzo di somme con vincolo di specifica destinazione o di accantonamenti effettuati ai sensi del successivo art. 10.
8.5 - L’eventuale utilizzo giornaliero risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, verrà riscosso sul conto di Tesoreria mediante trasferimento dell’importo corrispondente dal c/anticipazione.
8.6 - Il Tesoriere, non appena acquisiti introiti non assoggettati dall’Ente a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto di Tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/ancitipazione.
8.7 - L’Ente emetterà periodicamente, e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, la reversale a copertura dell’importo complessivo dell’utilizzo dell’anticipazione e il mandato a copertura dell’importo complessivo dei rientri effettuati nel periodo precedente.
8.8 - In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio, l’Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto
del conferimento dell’incarico, ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
8.9 - Il conto corrente acceso per la gestione dell’anticipazione di tesoreria sarà regolato dalle condizioni concordate di volta in volta con l’Istituto Tesoriere:
- il Tesoriere addebiterà trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente eventualmente maturati sul c/anticipazione nel trimestre precedente, contestualmente alla trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto e l’Ente emetterà antro 30 giorni il relativo mandato di pagamento “a regolarizzazione”;
- nessuna spesa o commissione é posta a carico dell’Ente ad eccezione dei tributi posti dalla legge a carico dei correntisti.
8.10 - L’Ente, in conformità alle norme vigenti in materia, può disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifiche destinazioni per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui da istituti diversi dalla Cassa DD.PP..
8.11 - L’utilizzo di somme a specifica destinazione viene deliberato dalla Giunta, in termini generali, all’inizio di ciascun esercizio, ed é attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del Dirigente responsabile del Settore Politiche di Xxxxxxxx o suo sostituto. In tal caso il Tesoriere non effettuerà anticipazioni di Tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle somme con vincolo di destinazione indicate dal Dirigente del Settore Politiche di Xxxxxxxx.
8.12 - Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente delle anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere utilizzando i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, provvederà alla ricostituzione dei fondi vincolati.
ART. 9
Concessione di mutui
9.1 - Il Tesoriere é disponibile a concedere all’Ente, nel rispetto della normativa vigente, mutui fino all’importo quadriennale di €.20.000.000,00 alle seguenti condizioni:
▪ Tasso di ammortamento dei mutui contratti
con l’Istituto Tesoriere.
Dovrà essere espresso da ciascun Istituto concorrente con riferimento a mutui di durata
di 15 anni e al tasso fisso massimo di ammortamento previsto ai sensi del DM 30/12/2005.
Spread massimo 0,25 diminuito di punti D (centesimi di punto in cifre e in lettere) alla diminuzione offerta D verrà attribuito un punteggio pari a tre punti per ogni 0,05 di diminuzione.
Come segue: totale punti (Dx3) 0,05
La concessione di ulteriori eventuali finanziamenti eccedenti i 20.000.000,00 di euro sarà oggetto di specifica trattativa.
9.2 – L’Ente ha la facoltà di contrarre mutui con il Tesoriere: al momento di contrarre un mutuo può rivolgersi a qualsiasi Istituto di Credito per verificare la convenienza economica.
ART. 10
Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni e altri pagamenti obbligatori per legge
10.1 - Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento
notificate al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge o per i quali sussista l’obbligo sostitutivo del Tesoriere.
ART. 11
Bilancio di previsione
11.1 - L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) l’elenco dei residui attivi e passivi sottoscritto dal responsabile del Settore Politiche di Xxxxxxxx;
b) copia del bilancio di previsione, corredata dalla copia del provvedimento di approvazione.
11.2 - L’Ente si obbliga a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie dei provvedimenti esecutivi di storni, prelevamenti dal fondo di riserva e in genere di tutte le variazioni di bilancio.
11.3 - Nel caso di gestione o esercizio provvisorio del bilancio dell’Ente, i pagamenti in conto competenza avverranno nei limiti previsti dalle norme vigenti. Faranno fede, senza alcuna responsabilità del Tesoriere, le attestazioni dell’Ente di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, finanziate da risorse a destinazione specifica, relative a obbligazioni già assunte e altre spese
obbligatorie o comunque necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente stesso.
11.4 - I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle somme iscritte nell’elenco dei residui di cui al precedente punto a) o, in mancanza, sulla base di appositi elenchi provvisori che devono essere trasmessi dall’Ente, riportanti una dichiarazione dalla quale risulti che la spesa ordinata é compresa nei residui e nei limiti reimpegnati.
ART. 12
Incombenze del Tesoriere
12.1 - Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire:
a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e di pagamento;
b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi;
c) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento, che una volta estinti, saranno restituiti all’Ente e costituiranno allegato al conto del Tesoriere;
d) la documentazione atta a comprovare l’esecuzione dei pagamenti (quietanze,
avvisi di ricevimento di raccomandate, ricevute di versamenti postali, etc.). La documentazione sarà esibita e trasmessa in originale entro il secondo giorno lavorativo dalla richiesta della Ragioneria dell’Ente;
e) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa;
f) i verbali di verifica di cassa;
g) eventuali altre evidenze previste dalle norme vigenti.
12.2 - Se il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria per conto di più enti locali dovrà comunque tenere contabilità distinte e separate per l’Ente.
12.3 - Il Tesoriere dovrà inoltre:
a) inviare quotidianamente all’Ente, servendosi preferibilmente delle procedure richiamate dall’art. 14, ai fini della regolare tenuta del libro giornale dell’Ente stesso, copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera ed infruttifera nonché di eventuali conti correnti accesi presso il
Tesoriere, delle reversali riscosse e dei mandati pagati;
b) fornire a richiesta dell’Ente gli estremi di qualsiasi operazione eseguita nonché la relativa prova documentale;
c) registrare il carico e lo scarico dei valori e titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi;
d) intervenire alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza;
e) inviare all’Ente, con la richiesta di rimborso, una nota dei bolli applicati ai mandati ed alle quietanze, non rimborsabili dai percipienti;
f) comunicare all’Ente le eventuali istruzioni e i provvedimenti di competenza dell’autorità creditizia, relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e creditizia, riguardanti direttamente le operazioni del servizio di tesoreria affidato dall’Ente stesso.
ART. 13
Verifiche ed ispezioni
13.1 - Il Tesoriere agevolerà in ogni modo le verifiche ordinarie di cassa e della gestione del servizio di tesoreria previste
dall’Ordinamento finanziario e dal regolamento di contabilità.
13.2 - L’Ente si riserva in ogni tempo il diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori in deposito e il Tesoriere dovrà all’uopo esibire, ad ogni richiesta, il giornale di cassa, i registri, i bollettari e tutta la documentazione contabile relativa alla sua gestione.
13.3 - I verbali delle verifiche sono conservati dal Tesoriere e nel caso trasmessi all’Ente in originale.
ART. 14
Adozione di procedure informatiche
14.1 - Il Tesoriere gestirà il servizio di tesoreria con metodologie e criteri informatici e con il collegamento diretto con la Ragioneria dell’Ente, assicurando il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione relative alla gestione del servizio.
14.2 - Il Tesoriere garantirà l’attivazione e il funzionamento di una procedura automatica di registrazione delle reversali e dei mandati estinti sul sistema informatico dell’Ente stesso.
14.3 - Le suddette procedure dovranno essere pienamente compatibili con gli standard
hardware e software al tempo adottati dall’Ente.
ART. 15
Resa del conto del Tesoriere
15.1 - Il Tesoriere, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio, renderà all’Ente, ai sensi della normativa in vigore, il conto della propria gestione, attenendosi alle disposizioni vigenti per quanto riguarda i modelli del conto. Il Tesoriere allegherà al conto la documentazione prevista dall’Ordinamento finanziario e eventuali documenti integrativi richiesti dall’Ente.
15.2 - Il conto stesso e le informazioni relative agli allegati di cui al comma precedente sono a richiesta dell’Ente trasmessi anche mediante strumenti informatici, secondo le modalità definite dalla Corte dei Corti.
ART. 16
Approvazione del conto consuntivo
16.1 - L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo nonché a comunicare gli estremi di approvazione da parte dell’autorità tutoria e gli eventuali rilievi mossi, pendente il giudizio di conto.
ART. 17
Amministrazione titoli e valori in deposito
17.1 - Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli e valori che dall’Ente gli venissero consegnati con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze. A richiesta dell’Ente il Tesoriere procederà direttamente e sotto propria responsabilità al deposito e al successivo ritiro dei titoli azionari, secondo le modalità indicate, per la partecipazione ad assemblee societarie e trasmetterà all’Ente il biglietto di ammissione.
17.2 - Saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente con l’obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
17.3 - A fronte di depositi di terzi il Tesoriere rilascia apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione. Copia della ricevuta é inviata all’Ente.
ART. 18
Condizioni di svolgimento del servizio
18.1 - Il servizio di cui alla presente convenzione con tutti gli oneri connessi, ivi
comprese la custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell’Ente o depositati a qualsiasi titolo a favore dell’Ente stesso e l’adozione delle procedure informatiche di cui all’art. 14, é reso senza corrispettivo o rimborso spese alcuno e senza che ciò costituisca attenuazione della piena e diretta responsabilità del Tesoriere. Resta a carico dell’Ente, oltre agli oneri posti dalla convenzione esplicitamente a carico dell’Ente stesso, la sola imposta di bollo che fosse dallo stesso dovuta per legge. Tale imposta sarà rimborsata semestralmente a richiesta del Tesoriere.
ART. 19
Responsabilità del Tesoriere
19.1 - Per eventuali danni causati all’Ente o a terzi nell’espletamento del servizio di tesoreria il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
19.2 - Il Tesoriere é responsabile di tutti i depositi comunque istituiti per effetto della presente convenzione.
ART. 20
Durata della convenzione
20.1 - La presente convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2011.
20.2 - Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l’affidamento del
servizio, il Tesoriere informerà con la massima tempestività l’Ente che in ogni caso avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni spedito a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza oneri o penalità a proprio carico e salva ogni responsabilità del Tesoriere.
20.3 - Stessa facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1373, II c. Cod. Civile, con preavviso di almeno 6 mesi, é riservata all’Ente se nel corso del triennio sorgessero questioni insanabili di disaccordo sulle modalità operative della gestione del servizio.
ART. 21
Contributi del Tesoriere
21.1 - Il Tesoriere si impegna a corrispondere all’Ente ogni anno solare o frazione di anno solare entro il 31 marzo, fino alla scadenza della presente convenzione, a titolo di contributo e a fondo perduto la somma fissa di € (importo da indicare in cifre e in lettere).
21.2 - Il primo versamento, qualora il servizio di tesoreria abbia inizio successivamente al 1° gennaio, sarà effettuato nel primo giorno di effettivo svolgimento del servizio stesso.
21.3 - Le somme di cui sopra saranno accertate nel bilancio dell’Ente ed utilizzate nell’ambito delle funzioni e competenze provinciali a totale discrezione dell’Ente medesimo.
21.4 - Qualora i contributi del Tesoriere fossero impiegati per il finanziamento di opere pubbliche, l’Ente provvederà a pubblicizzare l’intervento del Tesoriere indicando nei bandi di gara che “l’opera è finanziata con
un contributo di € concesso da
”. La stessa dicitura sarà contenuta in un cartello sul luogo dei lavori.
21.5 - A richiesta del Tesoriere l’Ente fornirà informazioni sull’utilizzo dei contributi.
ART. 22
Spese stipula e registrazione della convenzione
22.1 - Le eventuali spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
22.2 – I diritti di rogito e di segreteria dovuti per la stipula del contratto di affidamento del Servizio fanno carico all’aggiudicatario e saranno calcolati sulla base dell’importo erogato all’Ente appaltante complessivamente computato a tal fine per l’intera durata del contratto
ART. 23
Sorveglianza, sostituzione e decadenza del Tesoriere
23.1 - Si applicano, in quanto applicabili, le norme relative al servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici (da ultimo D.P.R. 28.1.1988, n.43 e successive modificazioni).
ART. 24
Rinvio
24.1 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia della finanza e contabilità degli enti locali e pubblica e la materia bancaria e creditizia.
ART. 25
Controversie
25.1 - Per ogni eventuale giudizio si intende riconosciuta competenza del Foro di La Spezia.
ART. 26
Domicilio delle parti
26.1 - Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come in appresso indicato:
L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (codice fiscale 00218930113) presso la propria sede provinciale in
. IL TESORIERE (codice fiscale ) presso la propria sede centrale in
.
(Timbro,firma dell’Ente) (Timbro,firma del Tesoriere) Ai sensi dell’art. 1341 C. C. il Tesoriere dichiara di aver preso visione delle clausole
di cui all’art. 18 e dell’art. 20 punti 2 e 3
del presente contratto e di approvarle espressamente.
(Timbro,firma del Tesoriere)