REGOLAMENTO di Ateneo per la Mobilità DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
REGOLAMENTO di Ateneo per la Mobilità DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
(Emanato con D.R. n. 264 del 6/07/2022)
Sommario
Sommario 1
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 2
Art. 2 – Quadro operativo di riferimento 2
Art. 3 – Accordi con soggetti terzi 2
Art. 4 – Beneficiari dei programmi di mobilità 3
Art. 5 – Delegati Rettorali 3
Art. 6 - Riflessi dei programmi di mobilità sui Dipartimenti e sui Corsi di Studio 4
Art. 7 – Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie 4
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Ai fini del presente regolamento si intende per mobilità ogni situazione nella quale soggetti riferibili alla comunità universitaria si trovino a trascorrere, nell’ambito di un quadro istituzionale predefinito, un periodo limitato presso Atenei, Istituzioni educative o altri soggetti a ciò abilitati, al fine di svolgere o integrare le attività riferibili alla loro figura presso l’Università per Stranieri di Perugia, anche ma non esclusivamente nell’ambito della proiezione internazionale dell’Ateneo.
Rientrano nell’ambito soggettivo descritto, senza perciò esaurirlo, le seguenti figure:
• studenti, ivi compresi i dottorandi, per i quali l’autorizzazione allo svolgimento della mobilità spetta al Rettore dell’Ateneo secondo le procedure previste;
• personale tecnico amministrativo, ivi compresi i Collaboratori Esperti Linguistici, per i quali l’autorizzazione allo svolgimento della mobilità spetta al Direttore Generale secondo le procedure previste;
• docenti e ricercatori universitari, per i quali l’autorizzazione allo svolgimento della mobilità spetta
al Rettore dell’Ateneo secondo le procedure previste.
Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le attività coerenti con la definizione di cui al precedente comma, salva diversa specifica disposizione. Rientrano nell’ambito oggettivo descritto, senza perciò esaurirlo, le attività realizzate nella cornice:
• dei programmi comunitari di mobilità universitaria a qualunque titolo;
• degli accordi di cooperazione internazionale stipulati dall’Ateneo con istituzioni di Paesi europei
ed extraeuropei;
• dei programmi di mobilità finalizzati al rilascio di titoli finali congiunti/doppi/multipli da parte
dell’Ateneo;
• di ogni altro programma di mobilità per tirocinio o stage promosso o riconosciuto dall’Ateneo.
Art. 2 – Quadro operativo di riferimento
Le attività di cui all’art. 1 trovano realizzazione nell’ambito di un quadro normativo strutturato:
a) dalla disciplina normativa generale, ivi compresa quella eventualmente definita dal soggetto finanziatore o promotore;
b) da accordi bilaterali o multilaterali con Istituzioni educative o territoriali, come anche con soggetti privati.
Spettano all’iniziativa del Rettore o del suo specifico delegato (ove nominato):
a) l’adesione ad un programma preesistente, ivi compresa l’implementazione di nuove iniziative in tale
ambito;
b) la strutturazione di specifici programmi propri dell’Ateneo, anche in collaborazione con soggetti terzi;
c) la conclusione di accordi nazionali ed internazionali con soggetti terzi funzionali ai programmi predetti,
salva sottoposizione all’approvazione del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e dei Dipartimenti interessati, ciascuno per la propria competenza ove questa ricorra nel caso di specie.
Le competenze amministrative conseguenti alle necessità gestionali delle attività sopra descritte sono
rimesse alle previsioni del Manuale di Organizzazione dell’Ateneo.
Art. 3 – Accordi con soggetti terzi
Gli accordi di cui al comma secondo, punto c) dell’articolo 2) potranno realizzarsi anche tramite idoneo scambio di corrispondenza con le controparti, così come tramite piattaforme informatiche abilitate, e dovranno contenere:
a) l’individuazione degli obiettivi comuni in materia di mobilità perseguiti dai soggetti firmatari per il
tramite dell’accordo;
b) la previsione di un referente scientifico e/o amministrativo per ciascuno dei soggetti firmatari, di norma da individuarsi con atto separato;
c) l’indicazione della durata dell’accordo;
d) l’individuazione delle categorie di beneficiari all’interno della comunità universitaria;
e) la definizione delle caratteristiche fondamentali delle attività oggetto dell’accordo, e segnatamente:
o dei loro contenuti generali;
o della durata minima e massima di tali attività;
o dell’eventuale loro riconoscimento nei rispettivi ordinamenti interni;
o dell’eventuale attribuzione di contributi economici ai beneficiari, sia quando detti contributi consistano in un finanziamento a carico dei sottoscrittori o di un terzo, sia quando detti contributi consistano invece nella gratuità o comunque in una riduzione di costo riferibile alla fruizione di servizi resi dal soggetto ospitante o da soggetti terzi a favore degli interessati;
o dell’eventuale previsione della formalizzazione di uno specifico accordo con ciascuno dei
beneficiari;
f) ogni altro elemento ritenuto utile e necessario dalle parti per la regolamentazione dei rapporti reciproci e la buona riuscita delle iniziative conseguenti.
Art. 4 – Beneficiari dei programmi di mobilità
L’individuazione dei beneficiari dei programmi di mobilità in uscita attivi presso l’Ateneo consegue di norma, e dunque salva diversa specifica e motivata disposizione, ad una procedura di selezione pubblica la cui indizione è rimessa al Rettore di Ateneo. Ugualmente al Rettore dell’Ateneo spetta la nomina dei membri della commissione incaricata di procedere alla selezione per ciascun bando, scelti tra soggetti di provata competenza, di norma interni all’Ateneo.
Gli esiti della procedura sono approvati dal Rettore nonché, ove ricorrano congiuntamente
provvedimenti di spesa, dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
È consentito, a seguito dell’avvenuto espletamento di una procedura di selezione pubblica di mobilità che non abbia esaurito le risorse disponibili specificatamente destinate, con ciò intendendo sia le destinazioni astrattamente attribuibili, sia gli eventuali connessi contributi economicamente valutabili, che l’Ateneo proceda motivatamente, a concorrenza dell’esaurimento delle predette risorse, a porre in atto procedure che:
• conservino i medesimi requisiti di accesso alla mobilità previsti dalla procedura di selezione pubblica già svolta;
• diano luogo all’individuazione dei beneficiari attraverso l’ordine di presentazione delle domande, allo scopo di valorizzare l’iniziativa, l’interesse e la motivazione dei potenziali destinatari della mobilità alla effettuazione della stessa.
Le procedure di cui al precedente comma sono autorizzate dal Rettore e, ove ricorrano provvedimenti
di spesa, dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
I beneficiari di programmi di mobilità in entrata presso l’Università per Stranieri di Perugia possono liberamente iscriversi, a titolo gratuito, ai corsi di lingua e cultura italiana ordinari non universitari disponibili durante il loro periodo di permanenza, potendo fruire in tale qualità dei servizi previsti per gli altri studenti iscritti.
Art. 5 – Delegati Rettorali
Il Delegato del Rettore in materia di Programma Erasmus e mobilità internazionale, ove nominato, indirizza e coordina le politiche volte a sviluppare gli scambi internazionali, promuovendo le attività di mobilità conseguenti di concerto con le strutture accademiche coinvolte.
Il Delegato del Rettore in materia di Stage e Job Placement, ove nominato, indirizza e coordina le politiche volte a sviluppare i tirocini curriculari, promuovendo le attività di mobilità nel territorio nazionale
conseguenti di concerto con le strutture accademiche coinvolte. Spettano ai predetti, ciascuno per
l’ambito di competenza:
a) la definizione delle linee di azione dei tutor attivati nell’ambito dei Corsi dell’Ateneo;
b) le attività loro riferibili previste dal presente regolamento, così come ogni altro adempimento loro attribuito da norme, regolamenti e provvedimenti.
Ai Delegati sopra nominati è riconosciuta la possibilità di accesso diretto alla documentazione relativa presso le strutture amministrative interessate. Essi svolgono la propria attività di concerto per gli aspetti di convergenti attribuzioni.
Art. 6 - Riflessi dei programmi di mobilità sui Dipartimenti e sui Corsi di Studio
I Dipartimenti, a seguito della segnalazione da parte delle competenti strutture in merito ai programmi di mobilità attivi, provvedono con adeguato anticipo ai conseguenti necessari collegati alle loro attribuzioni specifiche, e segnatamente:
a) individuano per ciascun Corso attivato presso di essi un docente di riferimento con la qualifica di “tutor di mobilità”, cui spetterà, in coerenza con le linee di azione definite dai Delegati Rettorali di cui all’art. 5, ove nominati:
o il coordinamento nell’ambito del Corso di pertinenza delle attività relative ai programmi di mobilità;
o verso gli studenti interessati, per la mobilità in uscita:
– l'orientamento sull'offerta didattica e formativa dei soggetti ospitanti;
– l’assistenza nella predisposizione del piano delle attività didattiche o formative da svolgere presso il soggetto ospitante;
o verso gli studenti interessati, per la mobilità in entrata:
– l’orientamento sull’offerta didattica e sulle opportunità messe a disposizione dal Corso di
Studio;
– l’orientamento sulle opportunità di stage/tirocinio inerenti il Corso di Studio.
b) procedono al riconoscimento delle attività svolte in mobilità dagli studenti e dai docenti riferibili ad essi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni, se del caso attribuendo ai Delegati di cui all’art. 5 l’approvazione dei piani delle attività didattiche o formative da svolgere presso il soggetto ospitante.
Art. 7 – Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie
Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno indicato nel decreto rettorale di emanazione.
Alle procedure in corso all’atto dell’approvazione del presente regolamento si applicano, per quanto
necessario, le norme regolamentari precedentemente vigenti.