CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina l’appalto del servizio di assistenza domiciliare (SAD) a soggetti fragili - CPV 85320000-8 di cui all’allegato.
Il servizio oggetto dell’ appalto rientra nell’allegato IX del D.Lgs 150/2016 e s.m.i., pertanto trovano applicazione gli artt. 140;142;143 e 144 del medesimo Decreto
Articolo 2 - Finalità del servizio
Il servizio è diretto a supportare persone anziane, persone con ridotta autonomia per disabilità anche temporanea, invalidità, disturbi del comportamento, persone che vivono in situazione di marginalità e isolamento sociale, famiglie con minori in situazione di disagio sociale.
Il servizio di assistenza domiciliare ha l’obiettivo di favorire il mantenimento, l’integrazione e l’eventuale reinserimento dell’utente nel proprio contesto sociale, attraverso interventi mirati a:
- stimolare il mantenimento delle funzionalità personali necessarie alla vita autonoma;
- incentivare il recupero di funzionalità latenti o parzialmente deteriorate;
- compensare la perdita, temporanea o permanente, di funzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana;
- valorizzare la solidarietà familiare ed extrafamiliare;
- prevenire la solitudine e l’emarginazione.
Le prestazioni sono rivolte ai cittadini residenti e gli interventi saranno svolti al domicilio dell’utente, nel suo ambiente di vita e/o presso i luoghi di permanenza temporanea (es ricoveri ospedalieri).
Articolo 3 - Caratteristiche del servizio
Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dall’insieme di prestazioni integrate, successivamente elencate a titolo meramente esemplificativo, finalizzate sia alla diretta assistenza all’utente ed alla sua famiglia, sia alla collaborazione con il Settore Servizi socio educativi del Comune. Dette prestazioni, sono inserite in progetti individuali di intervento:
a) prestazioni di ausilio nella cura della persona:
- igiene personale comprese prestazioni di manicure e pedicure;
- bagno assistito;
- aiuto nella somministrazione e nell’assunzione dei pasti;
- assistenza per la corretta assunzione dei farmaci ;
- misurazione dei parametri vitali con esclusione delle prestazioni sanitarie;
- segnalazione al medico di famiglia del modificarsi delle condizioni psico-fisiche dell’utente;
b) prestazioni di ausilio per il governo della casa:
- interventi di pulizia ordinaria;
- riassetto della cucina;
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici;
- arieggiamento degli ambienti, riordino: del letto; della stanza; della biancheria e degli indumenti;
- pulizia dei pavimenti;
- raccolta dei rifiuti da eliminare e collocazione degli stessi nelle aree dedicate;
- cambio e lavaggio della biancheria e piccolo bucato, stiratura e cucito;
- utilizzo del servizio lavanderia (ossia rimozione della biancheria sporca dalla casa dell'anziano, consegna alla lavanderia, ritiro della biancheria pulita e consegna della stessa a casa dell'anziano);
- preparazione e /o aiuto per il pranzo e per gli acquisti;
- assistenza nell’organizzazione dell’attività economica domestica;
c) prestazioni dirette a favorire l’autosufficienza nelle attività quotidiane:
- aiuto alla persona nel coricamento e nella alzata dal letto con sistemi e tecniche di movimento corretti;
- mobilizzazione della persona allettata;
- prevenzione delle lesioni da decubito;
- uso di protesi e ausili;
- aiuto nella deambulazione sia all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico;
- accompagnamento presso i medici di base; i presidi sanitari; gli uffici pubblici e non; i negozi, con l’utilizzo del mezzo della ditta appaltatrice.
d) prestazioni di sostegno alla socializzazione:
- interventi finalizzati a contrastare l’emarginazione favorendo il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali per promuovere la partecipazione dell’utente alla vita di
- comunità;
- coinvolgimento della rete familiare e sociale;
- disbrigo delle pratiche burocratiche e amministrative;
- commissioni e piccoli acquisti.
Articolo 4 – Organizzazione
L’appaltatore deve:
- elaborare un programma generale di svolgimento del servizio;
- elaborare un programma settimanale di svolgimento del servizio;
- elaborare un programma individuale generale e settimanale per ciascun utente;
- verificare l’ attuazione del programma generale e dei programmi individuali;
- curare la presa in carico del caso assegnato, in accordo con il Responsabile del servizio comunale;
- informare periodicamente il Responsabile del Settore Servizi socio educativi del Comune e collaborare con lo stesso;
- formare e conservare un fascicolo personale per ogni utente da trasmettere in copia all’Ufficio Servizi socio educativi e da aggiornare costantemente;
- presentare una relazione semestrale al Responsabile del Settore Servizi socio educativi sull'andamento del servizio;
- organizzare incontri periodici tra l’assistente sociale e il personale addetto ai servizi per la valutazione e la verifica dei casi.
Data la specificità del servizio l’appaltatore deve porre particolare attenzione alla formulazione del programma di intervento per ogni singolo utente.
Il programma di intervento deve contenere in particolare: l’indicazione della tipologia dell’intervento; le modalità ed i tempi delle prestazioni; il nome dell’operatore incaricato. Il programma deve altresì indicare le modalità del monitoraggio sull’attuazione dello stesso.
Eventuali modifiche dell’orario e/o delle modalità di svolgimento del servizio, determinate da situazioni di carattere eccezionale, devono essere tempestivamente comunicate dal coordinatore al Responsabile dei Servizi socio educativi
Il coordinatore è tenuto a comunicare all’utenza le eventuali modifiche al fine di garantire la continuità del servizio.
L’appaltatore effettua il monitoraggio del servizio erogato, sia attraverso la rilevazione di indicatori oggettivi, sia attraverso strumenti che permettano la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, con le modalità indicate nel progetto di gestione del servizio offerto e dal servizio sociale comunale. Dell’esito del suddetto monitoraggio dà comunicazione al Responsabile del Settore Servizi socio educativi.
Articolo 5 - Individuazione e modalità di ammissione degli utenti al servizio.
L’ammissione degli utenti al servizio prevede:
- la presentazione della domanda, su apposito modulo, all’Ufficio Servizi Socio Educativi Culturali del Comune;
- la presentazione della documentazione necessaria nel caso di richiesta di applicazione della tariffa agevolata;
- la valutazione da parte dell'assistente sociale comunale, a seguito di visita domiciliare effettuata presso l’alloggio del richiedente.
Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni altra documentazione utile all'analisi del caso.
Le richieste di presa in carico possono pervenire, oltre che dal diretto interessato, dalla famiglia dello stesso; da un vicino, dal medico di base; dagli operatori dell'ATS, o da qualunque ente o associazione o operante nell’ambito del “sociale”.
Le domande vengono esaminate in ordine cronologico da un team costituito: dal Responsabile del Settore Servizi socio educativi culturali e dall’assistente sociale i quali possono avvalersi di altre figure presenti sul territorio e/o del personale dell'appaltatore.
All'utente deve essere data comunicazione scritta dell'ammissione al servizio o del diniego.
Nel caso le richieste esaminate superino, nel corso dell'anno, il numero dei posti disponibili, viene stilata una graduatoria a scorrimento acquisita agli atti del Comune, della quale si provvede a dare comunicazione al soggetto aggiudicatario.
Casi di particolare gravità socio - familiare a parere del team possono avere precedenza sia sull'ammissione che nella compilazione della graduatoria.
Le dimissioni dal servizio devono essere preventivamente concordate con congruo anticipo al fine di evitare/ridurre gli eventuali disagi e anche per consentire l'integrazione del numero degli ammessi con altri eventualmente presenti in graduatoria.
Per l'attuazione delle prestazioni previste dal presente capitolato, entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, l'assistente sociale competente effettua la visita domiciliare presso l’alloggio del richiedente e, successivamente, compila una scheda informativa sulle condizioni dello stesso ed il piano di intervento contenente: natura; tipo; entità e durata della prestazione. Tale piano è esaminato dal Responsabile del Settore Servizi socio educativi culturali e trasmesso all’appaltatore per la presa in carico del nuovo utente.
Per le suddette operazioni sono predisposti, ove necessario, dei moduli prestampati.
Articolo 6 - Requisiti e mansioni del personale impiegato
Per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto l’appaltatore si avvale di proprio personale qualificato che impiega sotto la sua esclusiva responsabilità.
Sono richieste le seguenti professionalità:
• ausiliario socio-assistenziale – operatore socio sanitario o in possesso di titoli equipollenti previsti dalla vigente normativa, al quale compete: l’esecuzione del piano di assistenza,; la compilazione delle schede delle prestazioni effettuate a domicilio; la verifica dell’implementazione del piano e la necessità di modifica dello stesso; la collaborazione e la gestione del rapporto con i familiari e con quanti possano essere d’aiuto all’assistito. Il personale è dotato di tesserino di riconoscimento e di quant’altro possa risultare opportuno o reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari;
• un responsabile dell’organizzazione e della gestione dei diversi servizi (denominato Coordinatore). Di tale professionalità deve essere prodotto il curriculum vitae a dimostrazione del possesso delle capacità e della competenza professionale necessaria. L’appaltatore deve assicurare la continuità dell’attività e dunque della professionalità del coordinatore. Qualora si verifichi la necessità di sostituire il coordinatore, l’appaltatore deve garantire equivalenti capacità professionali.
La stazione appaltante non riconosce alcun onere aggiuntivo per il servizio di coordinamento che è da intendersi parte essenziale delle prestazioni oggetto del presente appalto.
L’inserimento di personale assunto in prova, senza comprovata esperienza nel campo, è consentito solo se affiancato dal personale di servizio per almeno 15 giorni, senza alcun onere aggiunto per il Comune.
L’appaltatore invia entro 15 giorni dall’aggiudicazione, l’elenco nominativo del personale da impiegare per l’esecuzione del servizio indicando la relativa qualifica.
L’elenco suddetto deve essere costantemente aggiornato e riportare le esatte generalità di ciascun operatore. Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso è in capo all’appaltatore.
Il Comune di Casorate Primo segnala le inefficienze relative al personale operante in rapporto alle funzioni indicate. Nel caso in cui non risultasse possibile superare le suddette inefficienze, il Comune di Casorate Primo chiede l’immediata sostituzione dell’unità di personale segnalato con altra unità di personale in possesso della professionalità sopra descritta.
La sostituzione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. L’inosservanza del termine giorni costituisce grave inadempienza contrattuale.
L’appaltatore deve assicurare risorse strumentali ed umane atte a garantire un soddisfacente livello di organizzazione. Deve altresì fornire al proprio personale l’abbigliamento e dei presidi sanitari prescritti dal servizio “prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro”, se richiesti, nonché tutti i presidi e i materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e del servizio.
Per una corretta gestione del servizio l’appaltatore è tenuto ad adottare idonee forme di controllo delle presenze degli operatori, tenendo informato il Comune circa le modalità e gli esiti dell’attività di controllo effettuata.
Il personale deve raggiungere i luoghi di espletamento del servizio in piena autonomia senza oneri per l’Amministrazione.
L’appaltatore garantisce l’assorbimento di tutto il personale della ditta cessante attualmente in servizio ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al fine di garantire la continuità del servizio inquadrandolo nei parametri del C.C.N.L. Tale inquadramento deve comprendere anche l’importo economico di anzianità maturato presso l’appaltatore.
Articolo 7 - Continuità della prestazione e del personale.
Il servizio si svolge di norma dal lunedì al sabato, in un arco giornaliero compreso indicativamente tra le
7.00 e le 19.30. Tuttavia, per situazioni di particolare emergenza, può essere richiesta l’estensione del servizio anche la domenica e gli altri giorni festivi.
Considerata la prevalente richiesta di prestazioni di cura a favore di persone non autosufficienti o allettate e la conseguente necessità di garantire gli interventi nelle ore del mattino, deve essere prevista una maggiore disponibilità nella fascia oraria 7.00 – 12.30.
Articolo 8- Assenze e sostituzioni.
L’appaltatore al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, deve garantire la tempestiva sostituzione del personale assente.
L’appaltatore deve preventivamente programmare le sostituzioni garantendo la comunicazione al sostituto delle informazioni e di tutto quanto necessario a garantire la continuità del servizio e del piano di lavoro anche attraverso un periodo di affiancamento.
Articolo 9 - Limitazione del turnover
L’appaltatore deve impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale E’ vietato, se non per cause di forza maggiore, procedere a più di tre sostituzioni. La violazione del divieto determina la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto. In tal caso l’Amministrazione provvede ad affidare il contratto al concorrente che segue in graduatoria o ad altro operatore economico, con l’addebito delle maggiori spese all’appaltatore inadempiente.
Articolo 10 - Aggiornamento e formazione del personale
L’appaltatore inoltra al Responsabile dell’Ufficio servizi sociali, copia del programma annuale di formazione e aggiornamento di tutto il personale indicando altresì: i partecipanti ai corsi; il numero di ore dedicate; gli argomenti trattati ed ogni altra informazione utile.
L’appaltatore concorda inoltre con l’Ufficio competente argomenti di comune interesse da trattare durante i corsi di aggiornamento, organizzati a sue spese, dedicati al personale impiegato nella gestione del servizio.
Qualora il Comune organizzi, con oneri a proprio carico, attività formative per il personale, l’appaltatore è tenuto ad assicurare la partecipazione dei propri operatori in orario extra-lavorativo, senza ulteriori oneri per il Comune medesimo.
Articolo 11 – Salvaguardia dell’occupazione
Nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari in caso di cambio di gestione, si stabilisce l'obbligo per l’appaltatore di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti quali dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (cfr. Parere Aut. Vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13/3/2013 n. AG19/13 e 20/13). Resta fermo che ciascuna impresa è libera di formulare l'offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL".
Articolo 12 - Obblighi derivanti dai C.C.N.L. - Trattamento dei lavoratori
L’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati. L’appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. L’appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed alla applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.
L’Amministrazione può chiedere all’appaltatore, in qualsiasi momento, e comunque con scadenza almeno annuale, l'esibizione del libro matricola, DM 10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del contratto di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Sono accettate altre forme contrattuali solo in relazione al personale adibito a brevi sostituzioni, purchè nei termini consentiti dalla vigente legislazione.
L’Amministrazione al momento della liquidazione del corrispettivo, provvede alla verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore mediante richiesta all’apposito ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Qualora l’appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria o ad altro operatore economico con addebito delle conseguenti spese all’appaltatore uscente.fatta salva ogni altra responsabilità civile o penale.
Articolo 13 - Rispetto del Decreto Legislativo 81/2008
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008. Comunica al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.
Ai sensi della determina AVCP n.3 del 06/03/2008 non si rende necessaria la predisposizione preventiva del DUVRI poiché l’esecuzione del servizio non è viene svolta all’interno di locali/ luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante.
Articolo 14 - Garanzie e Responsabilità dell’aggiudicatario
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto. Esegue il servizio altresì osservando le clausole del presente capitolato che accetta ferma restando ogni altra responsabilità
L’appaltatore è responsabile del possesso della capacità professionale e del corretto comportamento del personale impiegato nello svolgimento del servizio. Si obbliga a far osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casorate Primo approvato con deliberazione di Giunta comunale n .11 del 21/01/2014 nonché le prescrizioni imposte dall’Amministrazione concernenti sia aspetti disciplinari che comportamentali. La violazione del Codice di comportamento è causa di risoluzione del contratto.
Responsabilità dell’appaltatore e assicurazione
L’appaltatore utilizza massima diligenza nello svolgimento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) a soggetti fragili e nell’esecuzione delle attività allo stesso complementari, in considerazione dell’importanza che questo riveste per il comune di Casorate Primo.
L’appaltatore è direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato in relazione allo svolgimento del servizio a persone e cose.
A tal fine l’appaltatore è tenuto alla stipula, con una Compagnia di assicurazione primaria e per l’intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai dipendenti e collaboratori dell’Appaltatore nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati.
In particolare la polizza di responsabilità civile deve prevedere la copertura dei danni provocati da somministrazione di cibi e/o bevande confezionate dall’appaltatore ovvero prodotte da terzi e dalla stessa somministrate, inoltre la polizza deve prevedere la garanzia di responsabilità da incendio provocato direttamente o indirettamente dalla ditta e/o dalle sue attrezzature oltrechè dalla somministrazione agli assistiti di medicinali e/o di prodotti ad essi equiparati.
Il massimale della polizza non può essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso terzi e di 3.000.000,00 relativamente alla garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti della ditta stessa.
In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata una copia conforme al Comune – con l’indicazione dell’avvenuto pagamento del premio – prima della stipulazione del contratto, il Comune deve risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.
La copertura assicurativa, che ha durata pari a quella dell’Appalto, eventualmente prorogabile su richiesta del Comune e previa accettazione dell’appaltatore, e comunque sino a completa ed esatta esecuzione dell’appalto, deve espressamente considerare quale terzo anche i dipendenti del Comune.
Resta comunque ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.
Il Comune non può in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà dell’appaltatore che si trovino nei locali del Comune, per cui solo all’appaltatore medesimo spetta la loro custodia e conservazione. il Comune è dunque esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare all’Amministrazione, all’avvio del servizio il nome del responsabile, referente unico, per tutta la durata del contratto. Il referente deve possedere competenze gestionali ed organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali.
L’appaltatore deve comunicare al Committente i propri recapiti fisici; telefonici ed informatici, sempre attivi, ai quali rivolgersi per tutto il periodo di svolgimento del servizio.
Presso tali recapiti presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.
Tali recapiti sono utilizzati per le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi provenienti dall’Amministrazione, salva diversa soluzione operativa prospettata dall’appaltatore ed accettata dall’Amministrazione.
L’appaltatore garantisce al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato.
Articolo 15 - Tutela della privacy.
L’appaltatore è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio, nonché la tutela della privacy, in osservanza della legge 196/2003, del Regolamento europeo 679/2016 e della deontologia professionale.
L’appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. E’ vietato all’appaltatore e al personale impiegato
ricevere qualsiasi compenso dagli utenti per le prestazioni svolte nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto.
Articolo 16 - Durata del servizio
L’appalto ha la durata di anni quattro decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.
Nel caso di consegna anticipata del servizio, alle condizioni indicate nell’art.32, comma 8 del D.Lgs n.50/2016, la decorrenza decorre dalla data indicata nel verbale di consegna.
Ai sensi dell’art.106, comma 11 del medesimo Decreto, è facoltà dell’Amministrazione esercitare opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Articolo 17- Importo dell’appalto.
L’importo del contratto è calcolato tenendo conto del costo orario del servizio, IVA esclusa moltiplicato per il numero di ore costituenti il fabbisogno orario presunto. Si tiene conto altresì dell’opzione di proroga ai sensi dell’art.6, comma 11 del D.lgs n.50/2016.
ANNI | FABBISOGNO ORARIO | COSTO ORARIO | IMPORTO | PROROGA TECNICA 6 MESI- IMPORTO | TOTALE |
1 | 2.600 | € 18.20 | 47.320,00 | 47.320,00 | |
2 | 2.600 | € 18.20 | 47.320,00 | 47.320,00 | |
3 | 2.600 | € 18.20 | 47.320,00 | 47.320,00 | |
4 | 2.600 | € 18.20 | 47.320,00 | 47.320,00 | |
23.660,00 | 23.660,00 | ||||
212.940,00 |
Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze. Il presente appalto infatti rientra nelle ipotesi di esclusione dell’obbligo di predisposizione del DUVRI in quanto ha ad oggetto un servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici (determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza)
Per ora di servizio di intende il tempo di effettiva prestazione in favore dell’utente Non è considerato il tempo impiegato per gli spostamenti da un utente all’altro .
L'Amministrazione Comunale di Casorate Primo ai sensi dell’art.106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione del monte ore del servizio richiesto, secondo le esigenze dell’utenza e la disponibilità di bilancio, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo. I corrispettivi sono pagati in base alle effettive ore di servizio richieste all’appaltatore.
L’appaltatore resta obbligato, nel limite di un quinto dell’importo del contratto originario, ad effettuare prestazioni di assistenza domiciliare ulteriori o minori alle stesse condizioni contrattualmente pattuite , secondo le esigenze dell’utenza e la disponibilità di bilancio, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri dell’Ente.
Articolo 18 - Revisione dei prezzi
I corrispettivi. sono invariabili fino al 31/12/2020 Successivamente può essere riconosciuta una revisione annuale dei prezzi sulla base dell’incremento dell’indice Istat relativo all’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell’appaltatore non può essere in ogni caso retroattiva.
Alla richiesta di revisione deve essere allegata la documentazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti.
L’Amministrazione Comunale dopo aver verificato la richiesta di adeguamento Istat sulla base della documentazione prodotta dall’appaltatore autorizza l’eventuale revisione dei prezzi.
Articolo 19 - Pagamenti
Mensilmente l’appaltatore presenta al Responsabile del Settore l’elenco delle ore prestate per ogni utente e tipologia di servizio, con l’indicazione dell’operatore referente e di ogni altra informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte dell’Amministrazione.
Si precisa che l’importo orario è riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Servizio referente dell’Amministrazione.
Nel caso di sospensione del servizio dovuto a cause indipendenti dall’Amministrazione nulla sarà dovuto all’appaltatore.
Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio, avviene entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto dall’appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare; si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni e penali, trattenendone l’importo dai pagamenti.
Il Comune corrisponde all’appaltatore i corrispettivi comprensivi di oneri fiscali in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
Le fatture relative ai servizi effettuati sono liquidate dal Comune previa verifica dell’effettività e regolarità delle prestazioni.
Oltre alla fattura devono essere inviate all’Ufficio servizi sociali le schede riepilogative mensili dei servizi prestati, compilate in modo chiaro e senza correzioni, indicanti il nome dell’utente, dell’operatore socio- assistenziale, la firma di quest’ultimo, il giorno e la durata delle prestazioni, la controfirma dell’utente. Nel caso in cui le predette schede risultino incomplete, non si darà luogo alla liquidazione della fattura.
Articolo 20 - Cauzione e spese contrattuali
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui
L'offerta è corredata da una "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente avente le caratteristiche e con le modalità indicate dall’art.93 del D.Lgs n.50/2016.
agli articoli 103 e 104 del Decreto 50/2016. La cauzione provvisoria deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria , che ha la funzione di garantire l’Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario è restituita ai soggetti non aggiudicatari a seguito dell’aggiudicazione definitiva ad altro operatore mentre all’aggiudicatario è restituita alla stipula del relativo contratto.
Al momento della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve costituire garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Si applica l’art. 103 del D.Lgs n. 50 /2016.
Il costo relativo alla cauzione è a carico dell’aggiudicatario.
La cauzione è stabilita a garanzia dell’adempimento da parte dell’appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse , fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che il Comune di Casorate Primo abbia eventualmente pagato durante l’esecuzione del contratto in confronto ai risultati della liquidazione finale e a saldo di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dall’aggiudicatario.
In tutti i predetti casi il Comune di Casorate primo ha diritto di disporre della cauzione salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione..
L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del servizio.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le imposte tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.
Articolo 21 - Facoltà di controllo della Pubblica Amministrazione.
Il Responsabile del Settore “Servizi Socio educativi culturali” o un suo delegato svolge il controllo sulla corretta esecuzione del servizio. In particolare monitora:
- l’osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto;
- l’adempimento puntuale e preciso del programma di lavoro;
- le prestazioni erogate dagli operatori;
- il livello qualitativo delle prestazioni;
- il grado di soddisfazione dell’utenza;
- il rispetto dell’orario assegnato;
L’appaltatore è tenuto a fornire all’Amministrazione ogni informazione richiesta in ordine inerente all’esecuzione dle presente contratto.
Articolo 22 - Penali
Qualora l’appaltatore non rispetti le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una penale il cui ammontare varia da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidiva.
L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale l’appaltatore ha facoltà di replicare entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.
Si procede al recupero della penale da parte del Comune, mediante riduzione diretta sull’importo spettante nel mese nel quale è assunto il provvedimento del Responsabile del Settore.
Articolo 23 - Risoluzione del contratto
Il Comune di Casorate Primo si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in particolare nei seguenti casi:
• interruzione del servizio senza giusta causa;
• abituali negligenze nello svolgimento del servizio qualora la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano a giudizio del Comune di Casorate Primo il servizio stesso.;
• impiego nello svolgimento del servizio di personale carente dei requisiti di cui al capitolato;
• perdita requisiti arti 80 del D.Lgs n.50/2016;
• cessione parziale o totale del contratto;
• altre inadempienze previste dal Codice Civile;
• mancata sostituzione del personale, nei termini indicati nel contratto, per tre volte consecutive;
• mancata attuazione del progetto presentato in sede di gara;
• scioglimento, cessazione o fallimento della ditta affidataria;
• inosservanza degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art.3 della l. 136/2010;
• inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casorate Primo approvato con deliberazione di Giunta comunale n 11 del 21/01/2014;
• violazione del divieto di subappalto o di cessione del contratto
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto è dato preavviso scritto a mezzo pec alla parte interessata almeno 20 giorni prima.
Articolo 24 - Divieto di cessione e subappalto
È vietato il subappalto.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).
La violazione dei suddetti divieti determina la risoluzione del presente contratto.
Articolo 25 - Sciopero
Sulla base di quanto stabilito dalla legge 146 del 12.06.90 recante :”norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” in caso di proclamazione di sciopero l’impresa aggiudicataria si impegna a garantire concordandolo con il settore servizi socio educativi culturali il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, elaborando un piano di emergenza.
Articolo 26 – Controversie e disposizioni finali
Per le controversie relative al presente contratto è competente il Foro di Pavia.
Per quanto non risulti contemplato nel presente Capitolato si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti.
Articolo 27- Emergenza sanitaria COVID-19
Tenuto conto dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera 31 gennaio 2020 cui è seguita l’adozione di misure restrittive tese a ridurre il numero di contagi, fino al termine del periodo di emergenza, ancorchè prorogato, l’appaltatore deve osservare le misure di contenimento presenti e future disposte dalle Autorità competenti, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice civile.