CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO VIAGGI
Nelle pagine che seguono troverete 2 documenti:
- CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO VIAGGI – FILO DIRETTO EASY GRUPPI (fino a pag.
30) PER I VIAGGI IN EUROPA
- CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI VIAGGIO SINGOLO - IMA ITALIA ASSISTANCE PER I VIAGGI NEL NORD AMERICA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO VIAGGI
PER CHI VIAGGIA IN EUROPA
Filo diretto Easy
GRUPPI
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione;
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
GRUPPO NOBIS
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assistenza l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;
Atti di terrorismo: un'azione di pubblico dominio – comprendente gravi forme di violenza illegittima contro una comunità (o parte di essa) e i relativi beni – finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e/o a destabilizzarne l’ordine costituito e/o a limitare le libertà individuali (compresa quella di culto), mediante attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei, di navi etc. e atti simili purché idonei a mettere in pericolo la vita degli individui;
Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili;
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico, apparecchi radio- televisivi ed apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio;
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza; Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al viaggio contemporaneamente all’Assicurato stesso;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura; Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato;
Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato;
Europa e Mediterraneo: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russa.
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia;
Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati.
Fatturato: l’ammontare complessivo realizzato dal Contraente nel periodo di durata della polizza;
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’assicurato per ciascun sinistro;
Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma;
Incidente: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea totale o parziale.
Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio all’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni;
Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietolgiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 della legge 15 marzo 2010 n. 38.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio;
Malattia preesistente (vedi art. 1 delle “Norme comuni a tutte le garanzie”)
(assicurato con meno di 80 anni al momento della stipula del contratto): una malattia, infortunio o condizione medica che – diagnosticata o meno al momento dell’acquisto della polizza – sia stata comunque oggetto di consultazione o esame da parte di un medico e/o di trattamento medico e/o di ricovero ospedaliero e/o prescrizione di medicine e/o accertamenti nei 12 mesi precedenti la data di emissione della polizza stessa;
(assicurato con un’età pari o superiore a 80 anni al momento della stipula del contratto): una malattia, infortunio o condizione medica che – diagnosticata o meno al momento dell’acquisto della polizza – sia stata comunque oggetto di consultazione o esame da parte di un medico e/o di trattamento medico e/o di ricovero ospedaliero e/o prescrizione di medicine e/o accertamenti nei 48 mesi precedenti la data di emissione della polizza stessa;
Massimale: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione;
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico;
Mondo e Federazione Russa: tutti i paesi del mondo esclusi Stati Uniti e Canada;
Mondo Intero incluso Stati Uniti e Canada: tutti i paesi del mondo inclusi Stati Uniti e Canada;
Nucleo Famigliare: il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato;
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona; Residenza : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura;
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; Servizi Turistici: passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc acquistati dall’Assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
Tasso Lordo: il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui determinare il Premio Definitivo; Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
Usa e Canada e resto del mondo: tutti i paesi del mondo inclusi Stati Uniti e Canada;
Vendita diretta: contratti stipulati dal contraente/assicurato direttamente con l’Impresa, tramite il sito internet xxx.xxxxx.xx, senza alcun tipo di intermediazione;
Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private
Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in (se con volo aereo), dell’ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell’imbarco (se con nave o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se con treno).
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set informativo.
Il Rappresentante legale dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FILO DIRETTO EASY
Condizioni di Assicurazione Filo diretto Easy modello Gruppi 0115 (ed. 2018-12) Ultimo aggiornamento 01/12/2018
SEZIONE 1 – SPESE MEDICHE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00;
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00;
- spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
- spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00.
In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro.
S ono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 2.6 e R ientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’Art 2.11.
ART. 1.2 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 70,00 che rimane a carico dell'Assicurato, tranne nei casi di Ricovero ospedaliero e Day Hospital per i quali nessuna franchigia verrà applicata.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale
O perativa, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 70,00.
R esta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato n on fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.
ART. 1.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o a pplicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
Sono inoltre escluse le spese nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
Q ualora l’Assicurato intendesse avvalersi di strutture ospedaliere/medici che non fanno parte della Rete
C onvenzionata dell’Impresa l’esborso massimo di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non potrà s uperare l’importo di € 300.000,00 fermo restando il limite del massimale indicato in polizza.
Nel limite del massimale indicato in polizza, per i residenti in Italia con area di destinazione del viaggio Italia, l’ Impresa rimborserà all’Assicurato le spese mediche sostenute derivanti da infortunio.
I n Italia, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà per le eventuali s pese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato. La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 110 giorni complessivi di degenza ospedaliera.
Resta inteso che al verificarsi di una delle fattispecie previste nel quarto e nel quinto capoverso dell’art. 2 .24, nessuna ulteriore richiesta relativa alle spese mediche sarà presa in carico dall’Impresa.
SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL VEICOLO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito
ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
ART. 2.2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, l’Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
ART. 2.3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’ Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
ART. 2.4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica) emerge la necessità che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
ART 2.5 - MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
Se l'Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiari dell'Assicurato.
ART. 2.6 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà – previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori dell’Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
ART. 2.7 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
ART. 2.8 - TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma. La presente garanzia opererà anche nel caso in cui il decesso avvenga a causa di una malattia preesistente.
ART. 2.9 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e l’ Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare o per un'altra persona designata dall'Assicurato.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ART. 2.10 - ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ART. 2.11 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa – previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
ART. 2.12 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà per l’Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio, anch’essi assicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e l’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
ART. 2.13 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, infortunio o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
ART. 2.14 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e l’Impresa se ne assumerà il costo fino a € 1.000,00.
ART. 2.15 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.
ART. 2.16 - RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati.
Qualora non fosse possibile effettuare un’immediata valutazione del caso, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di un imminente pericolo di vita, l’Impresa si riserva di rimborsare l’importo dei titoli di viaggio s uccessivamente alla verifica della documentazione prodotta dall’Assicurato che attesti la riconducibilità del caso alla fattispecie assicurata.
La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
ART. 2.17 - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
L’Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00.
ART. 2.18 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone, la Centrale Operativa si adopererà per l'inoltro di tali messaggi.
ART. 2.19 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO DELL’ASSICURATO
In caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca e di soccorso dell’Assicurato sono garantite fino ad un i mporto di € 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
ART. 2.20 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
L’Impresa anticiperà all'Estero , fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato all’Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche.
Per i viaggi effettuati in Europa, l’Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nei successivi articoli, previsti in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.
ART. 2.21 - SOCCORSO STRADALE E TRAINO
Se il veicolo rimane immobilizzata in seguito a guasto o a incidente, la Centrale Operativa invierà 24 ore su 24 e l’Impresa terrà a carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo, per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. I costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione sono a carico dell'Assicurato.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto o l'incidente avvengano al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada).
Se il veicolo rimane immobilizzata in autostrada in Italia, l'Assicurato dovrà far intervenire i mezzi di soccorso autorizzati, comunicandolo successivamente per telefono alla Centrale Operativa. Tale comunicazione è obbligatoria per poter usufruire del rimborso del soccorso, da parte della Centrale Operativa al ricevimento della ricevuta emessa dal soccorritore autorizzato.
ART. 2.22 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO
La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.
ART. 2.23 - SPESE DI ALBERGO
Se il veicolo rimane immobilizzata in seguito a guasto o incidente e la riparazione può avvenire solo il giorno successivo, oppure è stata rubata costringendo i passeggeri che si trovano lontani dal proprio domicilio ad una sosta forzata, l’Impresa terrà a proprio carico il soggiorno in albergo per tutti gli occupanti del veicolo per un pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 a persona. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.
ART. 2.24 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL VEICOLO
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, l’Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
L ’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) unicamente nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l ’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono p ervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato rifiuti volontariamente il trasporto sanitario organizzato/rientro sanitario (art. 2.6), l’Impresa sospenderà immediatamente l’assistenza e l’Assicurato nulla potrà più esigere – a qualsiasi titolo, ragione o causa – dall’Impresa.
Nel caso in cui l’Assicurato, in assenza di indicazione medica contraria, rifiuti unilateralmente il trasferimento presso una Struttura Sanitaria indicata dall’Impresa, quest’ultima sospenderà immediatamente l’assistenza e l’Assicurato nulla potrà più esigere – a qualsiasi titolo, ragione o causa –
dall’Impresa.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.
In merito alle prestazioni di assistenza al veicolo sono esclusi:
- i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni;
- i veicoli di peso superiore a 35 quintali;
- i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati;
- i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico;
- i veicoli che comunque abilitati trasportino più di nove persone;
- i veicoli che trasportino un numero di passeggeri superiore a quanto indicato nel libretto di circolazione
ART. 2.25 - RESPONSABILITÀ
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
ART. 2.26 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
SEZIONE 3 – BAGAGLIO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro i massimali indicati in polizza:
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.
ART. 3.2 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA BAGAGLIO
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
d ) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse e zaini siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 300,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie ecc.) sono considerati quali unico oggetto.
ART. 3.3 - CRITERI DI RISARCIMENTO
I l risarcimento sarà liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall’albergatore r esponsabile dell’evento, fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, d iversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d’uso. Per i beni acquistati nel corso del viaggio l ’eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l’Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa.
ART. 3.4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
P ena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo di presentare denuncia alla competente A utorità facendosi rilasciare l’originale. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va e ffettuata all’apposito ufficio aeroportuale (LOST & FOUND) facendosi rilasciare il PIR (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
L ’assicurato è altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre a ll’Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso. L’Impresa provvederà a rimborsare l ’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro
SEZIONE 4 – ANNULLAMENTO VIAGGIO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante d all’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. 8 di 23
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
ART. 4.1BIS – ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK
Nel caso in cui l’Assicurato abbia scelto e sottoscritto la garanzia Annullamento Viaggio in forma “All Risk” risultante dalla scheda di polizza, l’Art 4.1 s’intende così integralmente modificato:
L ’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da qualsiasi evento non p revedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato e tale da comportare a ll’Assicurato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio.
I n caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari a venti diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di destinazione u nicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo”).
ART 4.2 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato indicato nella scheda di polizza e con il limite di € 50.000 per evento (i.e. fatto che colpisce una o più persone collegate o ggettivamente dall’acquisto dello stesso viaggio, che deve essere prenotato presso il medesimo operatore professionale) e per polizza.
Si intendono inclusi, sempreché siano stati inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato, i costi di gestione pratica, le fees di agenzia, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ( purché risultanti dall’estratto conto di prenotazione) e il costo dei visti. Sono sempre escluse le tasse aeroportuali.
Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto:
- 25% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 nei casi in cui la penale sia pari al 100%;
- 15% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi. Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero.
Per le polizze emesse successivamente alla data di prenotazione lo scoperto è pari al 25% per qualsiasi causa.
ART 4.3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
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L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.
N el caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da i mpedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da p arte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 4.2
L ’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di
n on inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente d al medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 4.2.
Q ualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di
c ertificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero.
L ’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L ’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni d ell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è
m anifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad
intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in c onseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour
Operator resterà a carico dell’Assicurato.
ART. 4.4 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
ART. 4.5 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo 4.1 - Oggetto dell'assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
ART. 4.6 – RIPROTEZIONE VIAGGIO
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 60%, con un massimo di € 500,00 per persona e di € 1.500,00 per evento), gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una delle cause o eventi imprevedibili indicati all’art. 4.1 – Oggetto dell’Assicurazione della garanzia Annullamento Viaggio e semprechè i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.
ART. 4.7 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RIPROTEZIONE VIAGGIO
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia Annullamento Viaggio.
ART. 4.8 – INTERRUZIONE VIAGGIO
L’Impresa rimborserà, entro il limite di € 5.000,00, all'Assicurato, ai suoi famigliari e ad un compagno di viaggio purché assicurati ed iscritti allo stesso viaggio, un importo pari al costo in pro - rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa del verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell'Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato.
SEZIONE 5 - INFORTUNI
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 5.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda di polizza qualora l'Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un anno provochino:
- morte;
- invalidità permanente.
L ’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca nella qualità di passeggero di voli di Linea e charter (esclusi gli aerei privati), dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso e che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come c onseguenza la morte oppure l’invalidità permanente. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale quali, ad esempio, attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, purché non conseguenti a guerra, anche se non dichiarata, ad insurrezione, a tumulti popolari.
ART. 5.2 - LIMITI DI ETÀ
Non ci sono limiti di età per la seguente garanzia.
ART. 5.3 - CAPITALI ASSICURATI E CUMULO
I Capitali assicurati per Assicurato sono quelli indicati sulla Scheda di polizza. Le garanzie prestate sono:
- Caso morte
- Caso invalidità permanente
I due indennizzi non sono cumulabili; in particolare, qualora a seguito di infortunio l’Impresa liquidi un indennizzo per invalidità permanente e successivamente intervenga la morte dell'Assicurato, ascrivibile alla stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l'ulteriore indennizzo andrà a coprire la differenza fino al massimale assicurato.
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di € 300.000,00 per polizza e per evento. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
ART. 5.4 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato all’Impresa, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa.
L'Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari indicati, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
ART. 5.5 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
ART. 5.6 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è operante per gli infortuni derivanti da:
a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni;
b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione subacquei.
ART. 5.7 - CRITERI DI INDENNIZZO
Caso Morte:
qualora si verifichi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati indicati nella scheda di polizza, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi.
Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga entro un anno dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
Morte presunta:
qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e le autorità competenti ne avessero dichiarato la morte presunta, l’Impresa provvederà al pagamento della somma assicurata prevista in caso di morte.
Invalidità Permanente:
qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento di una percentuale del massimale assicurato per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri della tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30-6- 1965 n° 1124 e successive modifiche, relative al settore "Industria" con rinuncia dell’Impresa alla applicazione della franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita.
ART. 5.8 - FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali dell’invalidità permanente totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 punti percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità permanente superiori al 65% la franchigia non verrà applicata.
SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 6.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.
L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per:
a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP);
c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice;
e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00;
f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti;
h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato.
L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).
ART.6.2 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi i sinistri derivanti da: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
b) gli oneri fiscali;
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro;
Sono altresì esclusi i sinistri di seguito elencati:
1. relativi a morosità in contratti di locazione;
2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato; 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni
ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 c.c. (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
C on riferimento all’Art.6.1, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della vita p rivata dell’Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:
a) danni subiti dall’Assicurato, in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti/atti dell’Assicurato; c) difesa penale per reato colposo o contravvenzione per atti commessi o attribuiti;
d) contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo o ccorso durante il viaggio. Sono comprese le vertenze con il Tour Operator o l’agenzia viaggi;
e) controversie nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite non sia
inferiore a € 1.000,00.
ART. 6.3 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Limitatamente al caso in cui l’Assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, l’assistenza legale viene prestata dalla compagnia di assicurazione che assicura la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917, 3° comma del Codice Civile. Pertanto l’Impresa, con l’esclusione del caso di imputazione penale, non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla compagnia di assicurazione che presta la Responsabilità Civile.
ART. 6.4 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e comunque dopo l’inizio del viaggio dell’Assicurato; I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
ART. 6.5 - GESTIONE DEL SINISTRO
L ’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà il proprio benestare e l ’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere
comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui u no scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ART. 6.6 - SCELTA DEL LEGALE
Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d’interessi tra l’Impresa e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l’assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
SEZIONE 7 – RESPONSABILITA’ CIVILE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART.7.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE
L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata durante il viaggio.
ART. 7.2 - RISCHI COMPRESI
L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti:
a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici.
Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini.
Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo;
b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’assicurato;
c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione;
d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone;
e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione;
f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00;
g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e
l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL.
La garanzia comprende anche le somme che l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124;
h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore;
i) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria;
j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi
k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una
franchigia di € 500,00.
l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento
di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l'Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in II^ rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
ART. 7.3 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi i sinistri:
a) derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria, di commercio o di servizio; b) derivanti da furto;
c) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore; d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
g) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in
connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) derivanti a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
i) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; j) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
k) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali adibiti ad abitazione;
ART. 7.4 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia.
ART. 7.5 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).
ART. 7.6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
L ’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale c he giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l ’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
SEZIONE 8 – RITARDO VOLO E PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 8.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato entro il massimale indicato nella scheda di polizza, le spese di acquisto
di un biglietto in classe economica di ritorno al luogo di partenza del suo viaggio, oppure le spese per l’ acquisto di un nuovo biglietto in classe economica che gli permetta di raggiungere la destinazione finale del viaggio, nel caso di perdita della connessione con il volo successivo al primo previsto dal biglietto, per una delle seguenti cause:
Ritardi, Diniego all’imbarco, cancellazione all’ultimo momento sul primo volo (oppure nei successivi voli, nel caso ci sia più di una connessione), dovuto a cause imprevedibii (problemi tecnici
all’aeromobile o a condizioni meteorologiche avverse incompatibili con l’esecuzione del volo o a decisioni prese dalle Autorità aeronautiche sul traffico aereo) non riconducibili/imputabili alla
volontà dell’Assicurato o all’organizzatore del viaggio, o alle imprese di servizio subappaltate da
quest’ultimo e che impedisca all’Assicurato di imbarcarsi sul successivo volo chiuso in connessione.
Perdita o smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, regolarmente registrato, verificatesi
durante il primo volo che impedisca all’Assicurato di potersi imbarcare sul successivo volo in connessione
Le garanzie sono operanti esclusivamente nel caso di perdita di connessione di voli nei quali le
compagnie aeree che operino su uno e l’altro volo non siano le stesse, né appartengano alla medesima alleanza aerea.
Nel caso in cui il responsabile del ritardo, della cancellazione del volo, della perdita o smarrimento del
bagaglio registrato, indennizzi l’Assicurato, Il risarcimento sarà liquidato, ad integrazione di quanto
eventualmente rimborsato dal responsabile dell’evento, fino alla concorrenza della somma assicurata.
ART. 8.2 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RITARDO VOLO E PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE
Sono escluse dalla garanzia i casi in cui:
- la Compagnia aerea responsabile si incarica del trasporto dell’Assicurato al punto di partenza del viaggio o alla destinazione finale dei voli in connessione prenotati;
- i ritardi/cancellazioni siano stati provocati come conseguenza di scioperi o siano attribuibili al
funzionamento o all’organizzazione interna dell’Organizzatore del viaggio o della Compagnia Aerea, oppure al funzionamento o all’ organizzazione delle imprese di servizi subappaltate da ambedue;
- i voli siano operati dalla stessa Compagnia aerea o alla medesima alleanza aerea.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché
fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche, già note all'Assicurato alla sottoscrizione della polizza. Sono comprese le malattie che siano
l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti, fermi i limiti meglio definiti nel Glossario di polizza alla voce “Malattia preesistente”. Sono anche comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche che si verifichino dopo la prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), quarantene;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, sci
alpinismo, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite– surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei
in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante, trekking svolto a quote superiori ai 3000 metri s.l.m;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive,
compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti;
- le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
- parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio;
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Per i viaggi di vacanza o di Studio sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività professionale.
Non è consentita la stipulazione di più polizze Filo diretto Easy a garanzia del medesimo rischio al fine d elevare i massimali delle specifiche garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti.
La polizza deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre.
La polizza non può in alcun modo essere emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta espressamente inteso come il contratto di assicurazione dovrà essere emesso obbligatoriamente p rima dell'inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza del v iaggio, il contratto s’intenderà privo di ogni effetto e l’Impresa provvederà alla restituzione del premio di polizza. Eventuali sinistri verificatisi successivamente alla data di emissione della polizza non verranno p resi in carico dall’Impresa.
L e garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx- a xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx che al momento dell’emissione della polizza riportano un grado di rischio u guale o superiore a “3.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
ART. 2 - PERSONE NON ASSICURABILI
P remesso che l’Impresa, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato fosse in una delle seguenti condizioni escluse dalla polizza: uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali non a vrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, nel caso una o più delle malattie o disturbi sopra richiamati insorgano durante il periodo di validità della polizza, si applicherà quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. Sono esclusi dalle coperture le persone che non acquistino viaggi con partenza o destinazione Italia. Per i r esidenti all’estero la garanzia Annullamento Viaggio non è operante.
Per i viaggi superiori a tre mesi consecutivi, il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile a norma del quale risulteranno assicurabili per le garanzie Assistenza, Infortuni e Spese Mediche le sole persone che al momento della stipulazione della polizza non abbiano ancora compiuto i 70 anni di età, f ermo restando che l’assicurazione rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato.
ART. 3 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
ART. 4 - VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nella scheda di polizza sempreché sia stato corrisposto il relativo premio.
Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza.
La garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” decorre dalle ore 24.00 del giorno di emissione della polizza e termina il giorno della partenza del viaggio al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico acquistato.
L a garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” deve essere sottoscritta al momento della prenotazione (conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. Nel caso in cui la prenotazione sia già avvenuta (o in corso), la polizza deve essere sottoscritta al più tardi 30 giorni di calendario prima della partenza.
Le altre garanzie sono valide durante il periodo del viaggio, come riportato nella scheda di polizza, e comunque fino ad un massimo di 3 mesi consecutivi dalla data di inizio del viaggio stesso ad eccezione d elle polizze per le quali l’Assicurato ha specificatamente scelto la formula che prevede la permanenza in viaggio superiore a 3 mesi consecutivi come risultante dalla scheda di polizza.
La presente polizza è conforme a quanto indicato nel D.Lgs. del 06.02.2007.
ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato in polizza e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx- a xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx che al momento dell’emissione della polizza riportano un grado di rischio u guale o superiore a “3.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
ART. 7 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.
L ’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI
La quantificazione del danno sarà effettuata dall’Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Perito o manca l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell’ Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
ART. 9 – LEGGE - GIURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
ART. 10 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione.
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso
ART . 11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, Il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte
dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
ART . 11 BIS - DIRITTO DI RECESSO (valido solo per polizze commercializzate con la c.d. vendita diretta) L’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67- undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a).
Il diritto di recesso non si applica:
alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.
Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.
Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.
ART. 12 – IMPOSTE E TASSE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 13 – RIVALSA
L ’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri s oggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
ART. 14 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento alla destinazione, al prezzo del viaggio, alla durata del viaggio, ai massimali scelti e al numero degli Assicurati.
Il contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
ART. 15 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Per sottoscrivere la presente polizza il premio e le eventuali rate di premio successive indicati nella scheda di polizza devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
ART. 16 – DURATA DEL CONTRATTO
La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nella scheda di polizza.
Il contratto cesserà alla data indicata nella scheda di polizza con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.
COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA
Assistenza
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero:
800.894123
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero x00.000.0000.000 comunicando subito le seguenti informazioni:
Nome e Cognome;
Numero di polizza;
Motivo della chiamata;
Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
- via internet (sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero +39.039/9890.712 e per la garanzia Annullamento Viaggio al numero verde 800.894124.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
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IN CASO DI SPESE MEDICHE
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati.
- numero della polizza.
IN CASO DI FURTO O DANNO AL BAGAGLIO
- biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio);
- denuncia con il visto dell'Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l'elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente responsabile;
- lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;
- fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d'acquisto e il loro valore);
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute;
- fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo, P.I.R (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l'ufficio aeroportuale;
- numero della polizza.
IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
- In caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- In caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili;
- estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio;
- documenti di viaggio
- Contratto di prenotazione del viaggio
- numero della polizza.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- originale del biglietto aereo.
IN CASO DI SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO
- numero della polizza;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia;
- i nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.
IN CASO DI RESPONSABILITA’ CIVILE
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno a terzi e, copia della denuncia presentata all’autorità competente;
- richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
- eventuale documentazione fotografica dei beni o delle parti di beni danneggiati.
- numero della polizza.
IN CASO DI TUTELA LEGALE
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno;
- eventuale copia della denuncia presentata all’Autorità competente;
- le spese legali e peritali documentate.
- numero della polizza.
IN CASO DI INFORTUNIO
- luogo, giorno, ora e causa del sinistro;
- cause che lo hanno determinato;
- certificati medici;
- eventuale verbale delle autorità che sono intervenute;
- il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall’infortunio.
- numero della polizza.
IN CASO DI ASSISTENZA AL VEICOLO
- Copia libretto di circolazione
- originali dei documenti di spesa sostenuti
- numero della polizza.
IN CASO DI RITARDO VOLO
- contratto di viaggio sottoscritto in agenzia;
- estratto conto di prenotazione (o iscrizione) del Tour Operator ;
- ultimo foglio di convocazione;
- eventuale dichiarazione del vettore in merito al ritardo aereo;
- tagliandi aerei e carta di imbarco.
NOTA IMPORTANTE
Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).
Per eventuali reclami scrivere a
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell’ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.
1. Titolarità e contatti
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
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2. Trattamenti e finalità
I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:
a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.
3. Profilazione
Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonchè rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati
In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.
I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione tramessa, indicazioni delle Autorità.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l’esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Set Informativo Filo diretto Easy Mod. Gruppi 0115 (ed. 2018-12) Ultimo aggiornamento 01/12/2018
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI VIAGGIO SINGOLO
denominata
Assicurazione viaggio singolo I4T Medico - Bagaglio
PER CHI VIAGGIA IN NORD AMERICA
IMA Italia Assistance S.p.A. Gruppo IMA ITALIA Assistance
Glossario
Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale: l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.
Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento: la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione: la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
INDICE
Definizioni 5
Norme che regolano l’assicurazione in generale 9
Sezione A - Assistenza in viaggio 14
Sezione B - Assistenza famigliari a casa 19
Sezione C - Assistenza all’abitazione (in Italia) per la durata del viaggio 21
Sezione D - Assistenza auto 22
Sezione E - Spese mediche in viaggio (incluse malattie preesistenti) 24
Sezione F - Bagaglio 26
Tabella riepilogativa delle garanzie 29
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Abitazione: l’insieme dei locali costituenti l’intero fabbricato uni famigliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, ove l’Assicurato ha il proprio domicilio e/o residenza anagrafica.
Aeromobile: macchina per trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
Assicurato: il soggetto, indicato in Polizza, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo in natura o in denaro previsto dalla Polizza, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Autoveicolo: ogni autoveicolo ad uso privato, di ogni marca, immatricolato in Italia, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, di proprietà dell’Assicurato, utilizzato per il Viaggio.
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.
Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell’Assicurato.
Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.
Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.
Certificato di Assicurazione: il documento rilasciato dalla Società al Contraente che sottoscrive la Polizza.
Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione.
Compagno di Viaggio: la persona Assicurata con la presente Polizza che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri.
Convalescente: la persona fisica che si trova nello stato intermedio tra la malattia ormai superata ed il recupero completo dell’organismo.
Cose: oggetti materiali.
Day Hospital: la degenza esclusivamente diurna, ancorché non ininterrotta, in Istituto di Cura, documentata da Cartella clinica e Scheda di Dimissione Ospedaliera dalle quali risultino i giorni di effettiva presenza.
Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di Prenotazione dell’Operatore Turistico come meta del soggiorno e/o la prima tappa, in caso di Viaggio che preveda un pernottamento.
Documenti di viaggio: contratto stipulato con l’Operatore Turistico, biglietti di viaggio, voucher alberghieri o altri Voucher per le vacanze, passaporti, carte d’identità, patenti, altri documenti personali validi per
l’espatrio.
Documentazione sanitaria: gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografi e, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese notule e ricevute dei farmaci).
Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Esercente: il soggetto che assume l’esercizio dell’aeromobile, ai sensi dell’Art. 874 del Codice della Navigazione.
Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie.
Evento: il verificarsi di un fatto dannoso che determina uno o più sinistri.
Famiglia: l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato Anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.
Famigliare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, nonni, nipoti dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.
Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’importo del danno indennizzabile.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto.
Guasto meccanico: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Sono considerati guasti: rottura o foratura del pneumatico, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer.
Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
x Xxxxxxxx: Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi ed auto propagarsi.
Incidente stradale: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto Di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli
stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio .
Malattia Preesistente: situazione patologica cronica/recidivante, diagnosticata antecedentemente la data di sottoscrizione della Polizza.
Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.
Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato.
Mondo intero compreso USA/Canada: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa” e “Mondo Intero escluso USA/Canada”.
Mondo intero escluso USA/Canada: qualunque regione del mondo ad esclusione di Stati Uniti d’America, Canada.
Overbooking: sovra Prenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici.
Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da Vettori.
Pericolo di vita: quando previa valutazione da parte dei medici della Struttura Organizzativa, in contatto con i Medici curanti del paziente, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l’evento morte.
Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.
Prenotazione: la transazione e/o l’insieme delle singole transazioni che, complessivamente, compongono il viaggio a copertura del quale è stata emessa la Polizza.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.
Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
Scippo: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.
Società: l’Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance S.p.A.
Struttura Organizzativa: è la Struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “famigliare”.
Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta, anche in formato elettronico, rappresentante un valore certo e spendibile.
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante da relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza.
Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:
Art. 1.1 - Premessa
La polizza assicura le persone:
• residenti o domiciliate in Italia;
• residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia.
In questo caso le prestazioni e le garanzie si intendono tuttavia sempre riferite e limitate al domicilio in Italia e non al Paese estero di residenza.
Art. 1.2 - Inizio e termine delle garanzie/prestazioni
La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio.
Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza.
Le garanzie sono valide durante il periodo del viaggio, come riportato nel Certificato di Assicurazione.
Art. 1.3 - Limite di età
L’Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni al momento della sottoscrizione.
Art. 1.4 - Estensione territoriale
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato nel Certificato di Assicurazione e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione.
Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
Art. 1.5 - Periodo di assicurazione e operatività della Polizza
Il contratto è stipulato in forma temporanea e cessa automaticamente alla data indicata nel Certificato di Assicurazione, senza tacito rinnovo.
Le prestazioni di Assistenza e le garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari, escluso qualsiasi lavoro pericoloso che comporti o meno attività manuali, di durata non superiore a 100 giorni.
Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della polizza, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Art. 1.6 - Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipata all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento previsti e nel rispetto della normativa vigente.
Art. 1.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.9 - Diritto di surroga
Ai sensi dell’Art. 1916 Codice Civile, la Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Art. 1.10 - Limitazione di responsabilità
La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Art. 1.11 - Esclusione di compensazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 1.12 - Limiti di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
Inoltre, indipendentemente dalla durata del viaggio, non è consentito all’Assicurato stipulare la presente polizza a Viaggio iniziato.
Art. 1.13 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Art. 1.14 - Segreto professionale
L’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro.
Art. 1.15 - Valuta di pagamento
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 1.16 - Persone non assicurabili
Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
Art. 1.17 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.18 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 1.20 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, Il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 1.21 - Diritto di recesso (valido per le sole polizze stipulate per i contratti a distanza)
L’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67- undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).
Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese.
Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.
Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.
Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.
Art. 1.22 - Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo;
c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI);
d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;
e) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l’esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;
Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
g) atti di temerarietà;
h) le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
i) svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
j) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri.
k) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione;
l) malattie preesistenti;
m) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto;
n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
o) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:
p) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500;
q) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
r) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
s) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
t) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
u) epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
A) ASSISTENZA IN VIAGGIO
Prestazioni operanti per tutti i livelli di copertura.
ART. A1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.
Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in funzione 24 ore su 24
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
+39 02.24128523
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
ART. A1.1 - ESTENSIONE MALATTIE PREESISTENTI
A parziale deroga dell’Art. 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme che Regolano L’Assicurazione in Generale”, si dispone che le prestazioni si intendono operanti anche nel caso di riacutizzazione di malattie preesistenti all’inizio del viaggio.
Tale estensione avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata sul posto da un organismo sanitario di pubblico soccorso (ospedale, guardia medica) e non da medici privati, che imponga la necessità di usufruire delle Prestazioni fornite dalla presente polizza.
PRESTAZIONI:
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
1-CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici.
Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
2-INVIO MEDICINALI
Invio medicinali quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
3-TRASPORTO SANITARIO
Organizzazione e presa in carico del Trasporto sanitario qualora il servizio medico della Struttura Organizzativa consigli il trasporto sanitario dell’Assicurato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato in loco.
Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società.
Il trasporto sanitario dell’Assicurato avviene con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, l’eventuale utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
4-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO
Organizzazione e presa in carico del rientro sanitario dell’Assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.
Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato.
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
5-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
a) Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, dell’Assicurato convalescente, qualora il suo stato di salute gli abbia impedito di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio.
b) È altresì compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno, entro il limite massimo di Euro 60,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni, sostenute dopo la data prevista di rientro, se rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
I massimali sotto indicati si intendono quale limite massimo di esborso per le su indicate prestazioni a) e b).
€ 1.500,00
€ 1.500,00
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO
Organizzazione e presa in carico delle spese per rientro anticipato dei famigliari o di un Compagno di Viaggio, purché Assicurati, con il mezzo più idoneo a causa di Trasporto/Rientro Sanitario o Decesso dell’Assicurato.
7-VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE Quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale, per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un famigliare maggiorenne, viene organizzato e presa in carico il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Tale Prestazione opera anche al fine di assistere un eventuale minore o un diversamente abile in viaggio con l’Assicurato ricoverato. | ||||
Livello delle coperture | I4T MB TOP: | I4T MB SAFE: | ||
Massimale per persona e | Costo Viaggio fino a €800,00. | Costo Viaggio fino a €800,00. | ||
per periodo assicurativo | Soggiorno fino a 10gg per | un | Soggiorno fino a 10gg per | un |
fino a: | massimo di €80,00/gg. | massimo di €80,00/gg. |
8-RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro, alla propria residenza, dell’Assicurato in caso di: a) improvviso decesso o di improvviso ricovero ospedaliero di un famigliare con imminente pericolo di vita; b) improvviso ricovero di famigliare minorenne o diversamente abile con prognosi superiore a 2 gg. | ||
Livello delle coperture | I4T MB TOP: | I4T MB SAFE: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
9-PROLUNGAMENTO SOGGIORNO | ||
Organizzazione e presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno (sistemazione in camera e prima colazione) qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali). Livello delle coperture I4T MB TOP: I4T MB SAFE: Massimale per persona e per 6gg; max €120,00/gg 6gg; max €120,00/gg periodo assicurativo fino a: |
10-SEGNALAZIONE DI UN LEGALE, ANTICIPO SPESE DI DIFESA, EVENTUALE CAUZIONE PENALE Quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa, previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria, segnala il nominativo di un legale, anticipa i costi per la difesa e l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice. I massimali sotto indicati sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo. | ||
Livello delle coperture | I4T MB TOP: | I4T MB SAFE: |
Segnalazione di un legale: | Inclusa | Inclusa |
Eventuale anticipo spese di difesa fino a: | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Eventuale cauzione penale fino a : | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
€ 1.500,00
€ 1.500,00
Massimale per persona e per periodo
assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
11-INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale.
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
12-ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Se l’Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso.
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
13-TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
14-RIMPATRIO SALMA
Organizzazione e presa in carico del trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza.
Sono escluse le spese funerarie e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
€ 150,00
€ 150,00
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T Assistenza – Spese Mediche:
I4T Assistenza –
Spese Mediche - Bagaglio:
Livello delle coperture
15-RIMBORSO SPESE TELEFONICHE
Rimborso delle spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Struttura Organizzativa.
Art. A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa ed a Suo insindacabile giudizio.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO; 5-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; 6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; 7-VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE; 8-RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO; 14-
RIMPATRIO SALMA; qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore oggettivi e documentabili, si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto da struttura ospedaliera e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo indicato nel Certificato di Assicurazione e comunque nella misura strettamente necessaria ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.
A parziale deroga dell’Art. 1.1-“Premessa” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale”, per gli stranieri residenti in Italia o domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL’ ASSICURATO; 5-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; 6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; 14-RIMPATRIO SALMA;
sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
B) ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA
Prestazioni operanti per tutti i livelli di copertura.
Art. B1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora nel corso del viaggio dell’ Assicurato, un suo famigliare a casa in Italia dovesse trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in funzione 24 ore su 24
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128523
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
1-CONSULTO MEDICO TELEFONICO:
Servizio di assistenza medica qualora il famigliare necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal famigliare. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
2-INVIO URGENTE DI MEDICINALI:
Dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e recapitare allo stesso i farmaci prescritti, entro 24h. Il costo dei farmaci è interamente a carico dell’Assicurato.
Illimitato
Illimitato
Massimale per persona e per
periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
3-INVIO DI UN MEDICO:
Qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo, verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa, verrà organizzato gratuitamente il trasferimento in ambulanza al centro medico idoneo più vicino.
€ 500,00
€ 500,00
Massimale per persona e per
evento:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
4-ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE:
Qualora il famigliare abbia avuto un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario da certificazione medica, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati.
) ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO
Prestazioni operanti per tutti i livelli di copertura.
Art.C1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato necessitasse di assistenza alla sua abitazione, per un intervento di emergenza occorso alla stessa, durante il periodo del viaggio, o nelle 24 ore successive al suo rientro.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in funzione 24 ore su 24:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128523
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
1-INVIO DI UN FABBRO: A seguito di furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso all’abitazione; furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso all’abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. | ||
Livello delle coperture | I4T MB TOP: | I4T MB SAFE: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 150,00 | € 150,00 |
2-INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA: | ||
Per sorvegliare l’abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti a causa di furto o tentato furto. La Società tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza. Livello delle coperture I4T MB TOP: I4T MB SAFE: Massimale per persona e per 10 ore 10 ore periodo assicurativo fino a: |
3-INVIO DI UN IDRAULICO: A seguito di allagamento o infiltrazione, mancanza d’acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature dell’impianto idraulico, mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da una otturazione alle tubature di scarico dell'impianto idraulico. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. | ||
Livello delle coperture | I4T MB TOP: | I4T MB SAFE: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 150,00 | € 150,00 |
4-INVIO DI UN ELETTRICISTA: | ||
A seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. Livello delle coperture I4T MB TOP: I4T MB SAFE: Massimale per persona e per € 150,00 € 150,00 periodo assicurativo fino a: |
1. tutti i costi relativi al materiale per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.
2. per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato.
Art. C2 - ESCLUSIONI
Ad integrazione dell’Art 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale”, dalla garanzia sono esclusi:
a) i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
b) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
c) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
d) l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
e) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
f) guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.
D) ASSISTENZA AUTO
Prestazioni operanti se viene opzionato il livello di copertura I4T MB TOP.
Art.D1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128523
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
Esclusa
€ 250,00
Massimale per autoveicolo e
per periodo assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
1-SOCCORSO STRADALE
Qualora l’autoveicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso sul luogo di immobilizzo per trainare l’autoveicolo fino all’officina più vicina. Sono a carico dell’Assicurato la spesa di riparazione effettuata dall’officina. Sono altresì a carico dell’assicurato le spese per il traino qualora l’autoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
La prestazione “soccorso stradale” sarà erogata per un massimo di € 250,00 per autoveicolo e per periodo assicurativo.
Esclusa
€ 250,00
Massimale per periodo
assicurativo fino a:
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
2- SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA
Qualora l’autoveicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, e si renda necessaria una riparazione di almeno 8 ore di manodopera certificate dall’ officina, l’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la presa a carico delle spese sostenute per il pernottamento forzato in attesa della riparazione, o alternativamente un’ autovettura sostitutiva per il tempo necessario a raggiungere la destinazione del viaggio. La Società prende a carico per la presente prestazione, fino ad un massimo di € 250,00 complessivi per periodo assicurativo.
L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.
Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, drop-off e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
E) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI)
Garanzia operante per tutti i livelli di copertura.
Art.E1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, fatte salve le Esclusioni indicate nel presente contratto all’art 1.22. “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale” ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Massimali e le Condizioni relative al livello di copertura scelto dal Contraente.
Art. E1.1 - Estensione Malattie Preesistenti
A parziale deroga dell’Art 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale”, la garanzie si intende operante anche nel caso di riacutizzazione di malattie preesistenti all’inizio del viaggio. La presente estensione avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata sul posto da un organismo sanitario di pubblico soccorso (ospedale, guardia medica) e non da medici privati, che ne imponga la necessità.
Si intende garantita anche la prestazione di medici privati a condizione che ne consegua il ricovero presso una struttura sanitaria di pubblico soccorso o il ricorso a prestazioni di pronto soccorso.
Art. E2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE
La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al numero di Milano
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128523
rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.
La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcuna preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:
Livello delle coperture I4T MB TOP: I4T MB SAFE: | ||
Italia | € 2.000,00 | € 1.000,00 |
Europa | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
Mondo escluso USA - Canada | € 2.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
Mondo compreso Usa - Canada | € 5.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione:
a) Spese mediche e farmaceutiche. Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali e/o farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute in viaggio. | di | primo | soccorso, day hospital, | prodotti |
Livello delle coperture Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a | I4T MB TOP: € 2.000,00 | I4T MB SAFE: € 1.000,00 |
b) Spese per cure al rientro, incluse quelle fisioterapiche conseguenti ad infortunio. Rimborso delle spese per cure, incluse quelle fisioterapiche sostenute al rientro al luogo di residenza, purché siano conseguenti ad infortunio occorso durante il viaggio per il quale sia stata contattata la Struttura Organizzativa e siano sostenute nei 30 giorni successivi all’infortunio stesso. | ||
Livello delle coperture | I4T MB TOP: | I4T MB SAFE: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 300,00 | € 300,00 |
c) Spese odontoiatriche urgenti. | ||
Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti durante il viaggio e non rimandabili al rientro. Livello delle coperture I4T MB TOP: I4T MB SAFE: Massimale per persona e € 300,00 € 150,00 per periodo assicurativo fino a: |
Art. E3 - FRANCHIGIA APPLICATA
I rimborsi tutti saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro.
Art. E4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a:
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX;
Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00
inviando
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di polizza;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
La Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
F) BAGAGLIO
Garanzia operante per il livello di copertura I4T MB TOP.
Art.F1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
Art. F2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona.
Livello delle coperture
I4T MB TOP:
I4T MB SAFE:
Massimale
€ 1.000,00
Esclusa
Limite massimo per singolo oggetto (vedi anche Art. F3) 50% della somma assicurata con il massimo di € 200,00.
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili:
Esclusa
€ 200,00
Massimale per persona e
per periodo assicurativo fino a
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
a) SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
In caso di ritardata riconsegna del bagaglio non inferiore alle 8 ore o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata sotto indicata le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Esclusa
€ 200,00
Massimale per persona e
per periodo assicurativo fino a
I4T MB SAFE:
I4T MB TOP:
Livello delle coperture
b) RIFACIMENTO DOCUMENTI
Il rimborso delle spese per il rifacimento/duplicazione del passaporto, carta di identità e della patente di guida in conseguenza degli avvenimenti previsti all’Art. F1 “Oggetto della Garanzia”.
Art. F3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi.
Il rimborso è limitato alla percentuale della somma assicurata indicata all’Art. F2) “Massimale per Persona e Periodo Assicurativo”. Per gli oggetti:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi, tablet, smartphone ed apparecchiature elettroniche
la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto ed il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata con il massimo di €200,00.
I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Art. F4 - FRANCHIGIA
Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una franchigia di € 50,00 per sinistro.
Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal
vettore. In tale caso l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
Art. F5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a:
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN;
b) Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
c) Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
d) In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio “Lost and Found” dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia indicata all’Art. F4 “Franchigia”. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
e) In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
f) In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta;
g) In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
Art. F6 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE
Viaggio singolo della durata massima di 100 giorni.
MASSIMALI
Livello di copertura
MASSIMALI
FRANCHIGIE
Livello di copertura
Sezione | Garanzie di assicurazione / Prestazioni |
I4T MB TOP
I4T MB SAFE
A | Assistenza in viaggio | |
Consulenza medica telefonica | ||
Invio medicinali | ||
Trasporto sanitario | ||
Rientro sanitario | ||
Rientro del convalescente | ||
Rientro familiari / compagno di viaggio | ||
Viaggio di un famigliare: costo viaggio | ||
Viaggio di un famigliare: soggiorno | ||
Rientro anticipato dell'assicurato | ||
Prolungamento soggiorno | ||
Segnalazione di un legale | ||
Anticipo spese difesa | ||
Eventuale cauzione penale | ||
Interprete a disposizione | ||
Anticipo spese prima necessità | ||
Trasmissione messaggi urgenti | ||
Rimpatrio salma | ||
Rimborso spese telefoniche |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 1.500,00 |
€ 800,00 |
10gg per 80€/gg. |
5.000,00 € |
fino a 6gg; max 120€/gg |
Inclusa |
2.500,00 € |
15.000,00 € |
1.500,00 € |
5.000,00 € |
Illimitato |
Illimitato |
€ 150,00 |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 1.500,00 |
€ 800,00 |
10gg per 80€/gg. |
5.000,00 € |
fino a 6gg; max 120€/gg |
Inclusa |
€ 2.500,00 |
€ 15.000,00 |
€ 1.500,00 |
€ 5.000,00 |
Illimitato |
Illimitato |
€ 150,00 |
NO Franchigia
B | Assistenza famigliari a casa | |
Consulto medico | ||
Invio di medicinali urgenti | ||
Invio di un medico | ||
Assistenza infermieristica domiciliare |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 500,00 |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 500,00 |
NO Franchigia
C | Assistenza abitazione (in Italia) per la durata del viaggio | |
Fabbro | ||
Guardia giurata | ||
Idraulico | ||
Elettricista |
Inclusa |
€ 150,00 |
10 ore |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
Inclusa |
€ 150,00 |
10 ore |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
NO Franchigia
D | Assistenza auto | |
Spese di traino | ||
Spese di pernottamento o noleggio di un'auto sostitutiva |
Inclusa |
€ 250,00 |
€ 250,00 |
Esclusa
NO Franchigia
E | Spese Mediche in Viaggio Incluse MALATTIE PREESISTENTI | |
Mondo intero compreso USA/Canada | ||
Mondo intero esclusoUSA/Canada | ||
Europa | ||
Italia | ||
Sottolimite: Spese mediche e farmaceutiche | ||
Sottolimite: Spese per cure al rientro | ||
Sottolimite: Spese odontoiatriche urgenti |
Inclusa | Inclusa | € 50,00 | ||
€ 5.000.000,00 | € 1.000.000,00 | |||
€ 2.000.000,00 | € 1.000.000,00 | |||
€ 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | |||
€ 2.000,00 | € 1.000,00 | |||
€ 2.000,00 | € 1.000,00 | |||
€ 300,00 | € 300,00 | |||
€ 300,00 | € 150,00 |
F | Bagaglio. | Inclusa | Esclusa | € 50,00 | ||||
Danni da smarrimento e danneggiamento | € 1.000,00 | |||||||
Sottolimite: Spese di prima necesità (ritardo oltre 8 ore) | € 200,00 | |||||||
Sottolimite: Rifacimento documenti | € 200,00 | |||||||
Sottolimite: Limite singolo oggetto | € 200,00 |
NOTE:
I massimali operano per persona e per viaggio.
Sono previsti sottolimiti per le seguenti garanzie: E; F.
Le franchigie, ove operanti, si applicano per persona e per tutti i livelli di copertura della garanzia cui si riferiscono.
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
Prodotto: Assicurazione Viaggio Singolo PLATINO: I4T Medico Bagaglio
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire una sintesi della copertura principale e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nella documentazione della Polizza.
Che tipo di assicurazione è?
L’Assicurazione Viaggio Singolo PLATINO I4T Medico Bagaglio è un’assicurazione Travel. Questa assicurazione è rivolta a coloro che intendono avere un’assistenza ed una copertura dei rischi che possono insorgere nel corso di un viaggio.
Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato?
Le principali prestazioni fornite sono le seguenti a seconda del livello di copertura prescelto:
I4T PLATINO Medico Bagaglio Safe
Assistenza In Viaggio (Incluse malattie Preesistenti). Nel caso in cui l’assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito;
Assistenza Famigliari A Casa. Nel caso in cui si trovassero in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito durante il viaggio dell’assicurato;
Assistenza All’abitazione (In Italia) per la durata del viaggio. Nel caso del verificarsi di un sinistro che colpisca l’abitazione dell’Assicurato, mentre è in viaggio;
Spese Mediche In Viaggio (Incluse malattie Preesistenti). Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse necessitare di cure non rimandabili al rientro;
I4T PLATINO Medico Bagaglio Top, oltre alle garanzie elencate sopra:
Assistenza Auto. In caso di sinistro all’autoveicolo, durante il percorso da e per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o inizio del soggiorno;
Bagaglio. La Società rimborsa le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, gli oggetti indossati, nonché le perdite conseguenti a mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio;
Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivanti da:
dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato;
eventi sociodemografici straordinari;
eventi naturali calamitosi;
derivanti dalla detenzione o impiego di sostanze illecite e/o pericolose;
infortuni derivanti dallo svolgimento di attività pericolose;
atti di temerarietà;
le malattie infettive se l’intervento d’assistenza è impedito da norme nazionali o internazionali;
eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.
malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione;
malattie correlate alla gravidanza, al puerperio; aborto terapeutico; parto;
viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale;
suicidio e tentato suicidio;
quarantene.
Sono inoltre escluse:
le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; entro il limite massimo di € 1.500;
le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
le rotture o danni al bagaglio se non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
le perdite, i danni o le spese mediche
denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Ci sono limiti di copertura?
! L’Assicurazione non vale per le persone di età superiore a 75 anni al momento della sottoscrizione;
! Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali;
! La polizza assicura le persone residenti o domiciliate in Italia; residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia. In questo caso le prestazioni e le garanzie si intendono tuttavia sempre riferite e limitate al domicilio in Italia e non al Paese estero di residenza;
! Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso;
! La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
! Le prestazioni di Assistenza e le garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari, escluso qualsiasi lavoro pericoloso che comporti o meno attività manuali, di durata non superiore a 100 giorni.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato nel Certificato di Assicurazione e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio. Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
Che obblighi ho?
Contattare la Struttura Organizzativa prima di prendere una qualsiasi iniziativa in merito al Sinistro
Comunicare alla Società ogni circostanza che può aggravare il rischio, nonché la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.
Quando o come devo pagare?
Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipata all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento previsti e nel rispetto della normativa vigente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio. Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “Destinazione” per cui è stata emessa la polizza. Le garanzie sono valide durante il periodo del viaggio, come riportato nel Certificato di Assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata in polizza senza che sia necessario inviare la disdetta.
Assicurazione Viaggio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: IMA Italia Assistance S.p.A.
Prodotto: polizza Assicurazione viaggio singolo PLATINO I4T Medico Bagaglio Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. 09/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
IMA Italia Assistance S.p.A. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx; x. xxxxxx 00; -00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX); tel. x00 00 00 000 (1); sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx ; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX); tel. x00 00 00 000 (1), sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, Autorizzata all’esercizio con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11/10/1993, Numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00114. |
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’anno 2017). Ammontare complessivo del patrimonio netto: 14.228.409,00 €; Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000,00 €; Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 12.362.084,62 €. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile al sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx nell’area comunicati. Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 7.408.373,00 €; Requisito patrimoniale minimo (MCR): 2.500.000,00 €; Fondi propri a copertura: 13.486.399,26 €; Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 182,04 %. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: CONSULENZA MEDICA TELEFONICA (Per tutti i livelli di copertura) Servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO MEDICINALI (Per tutti i livelli di copertura) Quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risultino irreperibili sul posto, la Struttura provvede all’invio di suddetti medicinali. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico del Trasporto sanitario qualora il servizio medico della Struttura Organizzativa consigli il trasporto sanitario dell’Assicurato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato in loco. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società. Il trasporto sanitario dell’Assicurato avviene con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico del rientro sanitario dell’Assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, dell’Assicurato convalescente, qualora il suo stato di salute gli abbia impedito di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio. La prestazione non prevede massimali. È altresì compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno, entro il limite massimo di Euro 60,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni, sostenute dopo la data prevista di rientro, se rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico delle spese per rientro anticipato dei famigliari o di un Compagno di Viaggio, purché Assicurati, con il mezzo più idoneo a causa di Trasporto/Rientro Sanitario o Decesso dell’Assicurato. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 1.500,00. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE (Per tutti i livelli di copertura) Quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale, per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un famigliare maggiorenne, viene organizzato e preso in carico il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Tale Prestazione opera anche al fine di assistere un eventuale minore o un diversamente abile in viaggio con l’Assicurato ricoverato. Massimale per persona e per periodo assicurativo: 1) € 800,00 per Costo Viaggio; 2) Soggiorno fino a 10gg per un massimo di €80,00/gg. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro, alla propria residenza, dell’Assicurato in caso di: A) improvviso decesso o improvviso ricovero ospedaliero di un famigliare in pericolo di vita; B) improvviso ricovero di famigliare minorenne o diversamente abile con prognosi superiore a 2 gg. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 5.000,00. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: PROLUNGAMENTO SOGGIORNO (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali). Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: 6gg; max €120,00/gg |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: SEGNALAZIONE DI UN LEGALE, ANTICIPO SPESE DI DIFESA, EVENTUALE CAUZIONE PENALE (Per tutti i livelli di copertura) Quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa, previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria, segnala il nominativo di un legale, anticipa i costi per la difesa e l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice. I massimali sotto indicati sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo. 1) Segnalazione di un legale: inclusa 2) Eventuale anticipo spese di difesa: € 2.500,00 3) Eventuale cauzione penale: € 15.000,00 |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: INTERPRETE A DISPOSIZIONE (Per tutti i livelli di copertura) Quando l’Assicurato a seguito di ricovero o di procedura giudiziaria per fatti colposi avvenuti all'estero trovi difficoltà a comunicare, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il tempo strettamente necessario. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 1.500,00 |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ (Per tutti i livelli di copertura) Se l’Assicurato ne avesse bisogno la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture o ad anticipare la somma di denaro necessaria. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 5.000,00. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI (Per tutti i livelli di copertura) Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMPATRIO SALMA (Per tutti i livelli di copertura) Organizzazione e presa in carico del trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMBORSO SPESE TELEFONICHE (Per tutti i livelli di copertura) Rimborso delle spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Struttura Organizzativa. Massimale per persona e periodo assicurativo fino a: € 150,00 |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: CONSULTO MEDICO TELEFONICO (Per tutti i livelli di copertura) Servizio di assistenza medica qualora il famigliare necessiti di informazioni e/o consigli medici. Sulla base delle |
informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: INVIO URGENTE DI MEDICINALI (Per tutti i livelli di copertura) Dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e recapitare allo stesso i farmaci prescritti, entro 24h. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: INVIO DI UN MEDICO (Per tutti i livelli di copertura) Qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo, verrà inviato un medico convenzionato o, in alternativa, verrà organizzato gratuitamente il trasferimento in ambulanza al centro medico idoneo più vicino. La prestazione non prevede massimali. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE (Per tutti i livelli di copertura) Qualora il famigliare abbia subito un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario da certificazione medica, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati. Massimale per persona e periodo assicurativo fino a: € 500,00 |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UN FABBRO (Per tutti i livelli di copertura) A seguito di furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso all’abitazione; furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso all’abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa; La Società terrà a proprio carico il costo sino ad un massimo di: € 150,00 per persona e per periodo assicurativo |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA (Per tutti i livelli di copertura) Per sorvegliare l’abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti a causa di furto o tentato furto. La Società tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di: 10 ore di sorveglianza per persona e per periodo assicurativo |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UN IDRAULICO (Per tutti i livelli di copertura) A seguito di allagamento o infiltrazione, mancanza d’acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature dell’impianto idraulico, mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico- sanitari provocato da una otturazione alle tubature di scarico dell'impianto idraulico. La Società terrà a proprio carico il costo sino ad un massimo di: € 150,00 per persona e per periodo assicurativo |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO: INVIO DI UN ELETTRICISTA (Per tutti i livelli di copertura) A seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente. La Società terrà a proprio carico il costo sino ad un massimo di: € 150,00 per persona e per periodo assicurativo |
ASSISTENZA AUTO: SOCCORSO STRADALE (I4T MB TOP) Qualora l’autoveicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso sul luogo di immobilizzo per trainare l’autoveicolo fino all’officina più vicina. La prestazione “soccorso stradale” sarà erogata per un massimo di € 250,00 per autoveicolo e per periodo assicurativo. |
ASSISTENZA AUTO: SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA (I4T MB TOP) Qualora l’autoveicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, e si renda necessaria una riparazione di almeno 8 ore di manodopera certificate dall’officina, l’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la presa a carico delle spese sostenute per il pernottamento forzato in attesa della riparazione, o alternativamente un’autovettura sostitutiva per il tempo necessario a raggiungere la destinazione del viaggio. Massimale per periodo assicurativo fino a: € 250,00. |
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO(INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI) (Per tutti i livelli di copertura) La Garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, fatte salve le esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Massimali e le Condizioni relative al livello di copertura scelto dal Contraente. I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio ed al livello di copertura scelto, e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo: Livello delle coperture I4T PLATINUM I4T MB TOP - I4T MB SAFE Mondo compreso Usa Canada: € 5.000.000,00 - € 1.000.000,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 2.000.000,00 - € 1.000.000,00 Europa: € 1.000.000,00 - € 1.000.000,00 Italia: € 2.000,00 - € 1.000,00 |
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione: Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: Livello delle coperture I4T PLATINUM I4T MB TOP - I4T MB SAFE SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE : € 2.000,00 - € 1.000,00 SPESE PER CURE AL RIENTRO, INCLUSE QUELLE FISIOTERAPICHE € 300,00 - € 300,00 CONSEGUENTI AD INFORTUNIO SPESE ODONTOIATRICHE URGENTI € 300,00 - € 150,00 |
BAGAGLIO (I4T MB TOP) La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 1.000,00 Limite massimo per singolo oggetto: € 200,00 (50% della somma assicurata con il massimo di) Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili: Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: SPESE DI PRIMA NECESSITÀ: € 200,00 RIFACIMENTO DOCUMENTI: € 200,00 OGGETTI DI VALORE: € 200,00 |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | A precisazione di quanto indicato nel DIP, quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: a) dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato; b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo; c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio; d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche; e) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l’esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale. g) atti di temerarietà; h) le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; i) svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; j) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. |
k) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro- psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione; l) malattie preesistenti; m) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto; n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico; o) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale. Sono inoltre escluse: p) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500; q) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari; r) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; s) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento; t) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti; u) epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. |
Ci sono limiti di copertura? |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: CONSULENZA MEDICA TELEFONICA Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO MEDICINALI In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato. La prestazione opera sempreché i medicinali siano commercializzati in Italia. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO L’eventuale utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’ La prestazione è soggetta alla condizione che sia fornita adeguata garanzia bancaria. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMPATRIO SALMA Sono escluse le spese funerarie e l’eventuale recupero e ricerca della salma. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO, per le sole Prestazioni: TRASPORTO SANITARIO; RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO; RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE; RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO; RIMPATRIO SALMA; qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore, si sia organizzato in proprio, la Società, a seguito di presentazione di idonea certificazione medica e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro l’importo massimo indicato nel Certificato di Assicurazione e nella misura strettamente necessaria a giudizio della Struttura Organizzativa. Per gli stranieri residenti in Italia o domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni: TRASPORTO SANITARIO; RIENTRO SANITARIO DELL’ ASSICURATO; RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; RIMPATRIO SALMA; sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: CONSULTO MEDICO TELEFONICO Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal famigliare. |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA: INVIO URGENTE DI MEDICINALI Il Costo dei farmaci è interamente a carico dell’Assicurato. |
ASSISTENZA AUTO: SOCCORSO STRADALE È a carico dell’Assicurato la spesa di riparazione effettuata dall’officina. Sono altresì a carico dell’assicurato le spese per il traino qualora l’autoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). |
ASSISTENZA AUTO: SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, drop-off e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. |
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (ESCLUSE MALATTIE PREESISTENTI) I rimborsi tutti saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro. |
BAGAGLIO L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una franchigia di € 50,00 per sinistro. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore. In tale caso l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno. L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Per le seguenti prestazioni di Assistenza: | |
ASSISTENZA IN VIAGGIO; | |
ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA; | |
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO (Per questa prestazione l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa durante il viaggio, o nelle 24 ore successive al suo rientro); | |
ASSISTENZA AUTO. | |
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24 | |
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO | |
+39 02.24128523 | |
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). | |
Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa. | |
Cosa fare in caso di sinistro? | SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (ESCLUSE MALATTIE PREESISTENTI) La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al: |
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA | |
+39 02.24128523 | |
rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcuna preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa. La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C. In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa |
• in originale con raccomandata AR indirizzata a: X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 Inviando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di polizza; - certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito; - in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica; - originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse; - prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati; - la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere. BAGAGLIO In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa • in originale con raccomandata AR indirizzata a: X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Xxx. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: a) Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN; b) Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; c) Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; d) In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio “Lost and Found” dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti; e) In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; f) In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta; g) In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati. ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO: l’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Prescrizione: Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 c.c. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | l’indennizzo è corrisposto all’assicurato non appena l’Ufficio Gestione Sinistri avrà terminato le attività di trattazione, verifica e valutazione del sinistro. È fondamentale la collaborazione dell’assicurato, nel seguire le procedure previste per la denuncia del sinistro e nel consegnare i |
documenti richiesti, al fine di giungere alla più rapida liquidazione |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello indicato nel contratto e/o nell’eventuale preventivo e comunque indicato all’esito del processo di vendita a distanza determinato secondo le condizioni di assicurazione. Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate e alla durata contrattuale della polizza. Dovrà essere corrisposto, in un’unica soluzione, per tutta la durata contrattuale alla Società da parte del Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione. L’intermediario potrà accettare qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme, accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. La Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. Non sono previsti adeguamenti del premio. Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipata all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento previsti e nel rispetto della normativa vigente. |
Rimborso | Per questa polizza non è previsto il rimborso del premio e pertanto non si applicano le relative trattenute previste per legge. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio. - Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza. |
Sospensione | Per questa polizza non sono previste particolari ipotesi di sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Per le sole polizze stipulate per i contratti a distanza, l’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese. Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo. Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso. Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti. |
Risoluzione | Non sono previsti casi ulteriori che legittimano la risoluzione del contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
A tutte le persone che intendono assicurarsi contro i principali rischi che possono verificarsi nel corso di un viaggio. |
Quali costi devo sostenere? |
La provvigione media è pari al 30,00% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. IMA Italia Assistance S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa” La funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami ricevuti è l’Ufficio Reclami di IMA Italia Assistance S.p.A. In ottemperanza alle vigenti disposizioni la risposta al reclamo avverrà entro 45 giorni dal suo ricevimento. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” informiamo di quanto segue:
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Sede Legale: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, XXX 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano N. 09749030152, di seguito IMA, raccoglie, in qualità di Titolare al Trattamento, le categorie dei seguenti dati, nel quadro della sottoscrizione, la gestione e l’esecuzione del vostro contratto:
dati relativi all’identificazione delle parti, di persone interessate o di altre parti coinvolte nel contratto;
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dati sanitari per l’esecuzione del contratto per i quali l’assicurato ha dato il suo consenso (solo polizze assistenza medica).
I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione dei servizi richiesti ed in particolare per:
la stipula del contratto;
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l’esecuzione del contratto;
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