Schema-tipo di regolamento delle biblioteche ecclesiastiche
Schema-tipo di regolamento delle biblioteche ecclesiastiche
Con l’Accordo di modificazione del Concordato lateranense, firma- to il 18 febbraio 1984, la Santa Sede e la Repubblica italiana si sono im- pegnate “nel rispettivo ordine” a collaborare “per la tutela del patrimonio storico e artistico”, concordando “opportune disposizioni per la salva- guardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse re- ligioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche” (art. 12, n. 1, in “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3/1984, p. 81). In particolare, per favorire la “conservazione” e la “consultazione” di archivi di interesse storico e biblioteche appartenenti ai medesimi enti e istituzio- ni, hanno previsto la stipulazione di intese “tra i competenti organi delle due Parti” (art. 12, n. 1, comma terzo).
Una prima Intesa di ordine prevalentemente procedurale fu sottoscrit- ta il 13 settembre 1996 dal Presidente della C.E.I. e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (cf “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”
n. 9/1996, p. 337-342). Una nuova Intesa concernente specificamente gli archivi di interesse storico e le biblioteche ecclesiastiche è stata sottoscritta dal Presidente della C.E.I. e dal Ministro per i beni e le attività culturali il 18 aprile 2000 (cf “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 6/2000,
p. 169-180). La C.E.I. si è impegnata ad approntare uno schema-tipo di re- golamento, in base al quale l’autorità ecclesiastica territoriale competente predisporrà il regolamento di ciascun archivio storico diocesano e di cia- scuna biblioteca di particolare rilevanza (cf art. 2, comma 2 e art. 6, com- ma 2), disciplinandone tra l’altro le modalità di accesso e di fruizione.
Per gli archivi di interesse storico uno schema-tipo di regolamento era già stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessio- ne del 27-30 marzo 1995 (cf “Notiziario della Conferenza Episcopale Ita- liana” n. 8/1997, pp. 227-237).
Per poter dare completa esecuzione agli impegni assunti nell’Intesa del 2000 e meglio disciplinare tutte le istituzioni interessate, si è predispo- sto, in collaborazione con l’Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italia- ni (A.B.E.I.), uno schema-tipo di regolamento per le biblioteche eccle- siastiche, presentato in prima lettura nella sessione del Consiglio Episco- pale Permanente dell’11-14 marzo 2002 e definitivamente approvato nella sessione del 16-19 settembre 2002.
A livello locale spetta ora al Vescovo diocesano:
a) identificare tra le biblioteche ecclesiastiche aperte al pubblico e soggette alla sua giurisdizione la biblioteca diocesana: si tratta di una bi-
blioteca di particolare rilevanza per il patrimonio posseduto e per il servi- zio offerto; essa costituisce il punto di riferimento centrale per l’insieme delle biblioteche ecclesiastiche esistenti nel territorio diocesano;
b) dopo aver apportato eventuali integrazioni, tradurre in pratica il testo approvato dal Consiglio Episcopale Permanente, emanando, attra- verso un proprio decreto, il regolamento diocesano delle biblioteche ec- clesiastiche. Ciascuna biblioteca si doterà poi di disposizioni applicative del regolamento diocesano.
PROEMIO
La Chiesa, “segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’u- nità del genere umano” (LG l), manifesta significativamente il Vangelo e contribuisce in forme molteplici all’autentica promozione umana. At- traverso le biblioteche ecclesiastiche, nelle quali sono custodite testi- monianze eloquenti del suo essere e del suo operare, si documenta la missione della Chiesa di edificare il regno di Dio (cf GS 40 e anche PON- TIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI, lettera circo-
lare Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa, 19 marzo 1994) e il suo impegno di costruire, insieme agli uomini di buona vo- lontà, una società più rispettosa della persona umana e dei valori di bel- lezza, cultura, libertà e giustizia. Le biblioteche ecclesiastiche hanno anche “un eccezionale valore nella evangelizzazione, nella catechesi, nella promozione della “cultura della solidarietà” e del dialogo con il mondo contemporaneo” (C.E.I., I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti, 9 dicembre 1992, n. 19).
Tale duplice valenza assume un significato peculiare per le biblio- teche ecclesiastiche italiane, in quanto i beni culturali in esse conserva- ti costituiscono una testimonianza di primaria importanza per la storia religiosa e civile del nostro paese. Le Chiese che sono in Italia devono avere pertanto viva consapevolezza di essere custodi, attraverso le isti- tuzioni canoniche e gli enti ecclesiastici proprietari, di un cospicuo pa- trimonio culturale e storico acquisito, incrementato e conservato nel tempo, da offrire alla consultazione degli studiosi.
La regolamentazione concernente le biblioteche ecclesiastiche ri- chiede di essere armonizzata con le disposizioni contenute nell’Intesa circa la conservazione e la consultazione degli archivi storici e delle bi- blioteche degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche, firmata il 18 aprile 2000 dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (in seguito C.E.I.) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (cf. il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, e il decreto del Presidente della C.E.I. 15 luglio 2000, n. 904).
Il presente regolamento, predisposto come schema dalla C.E.I. an- che ai sensi dell’art. 6, 2 della predetta Intesa, intende integrare le norme canoniche vigenti e le norme emanate in materia di biblioteche ecclesia- stiche con le disposizioni dell’Intesa stessa. Esso è destinato alle biblio- teche dipendenti dall’autorità del Vescovo diocesano (come la biblioteca della curia, del capitolo della cattedrale, del seminario, delle parrocchie, delle confraternite), il quale ne dispone gli opportuni adattamenti e lo rende esecutivo attraverso apposito decreto. Esso viene anche proposto come paradigma per le biblioteche di enti ecclesiastici pubblici o priva- ti, formalmente eretti o che di fatto vivono e operano nella Chiesa (isti- tuti di vita consacrata, associazioni, movimenti, gruppi).
È opportuno che ciascuna biblioteca venga dotata di ulteriori di- sposizioni operative per l’esecuzione del regolamento diocesano appro- vato dal Vescovo.
Titolo I
NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIA DELLE BIBLIOTECHE
ART. 1
§ 1. La biblioteca ecclesiastica è una raccolta ordinata di documen- ti manoscritti, stampati o elaborati con altro mezzo finalizzato alla tra- smissione di testi e immagini, di proprietà di istituzioni approvate o di enti eretti nell’ordinamento canonico.
§ 2. Essa nasce e si sviluppa a servizio dell’istituzione o ente che la possiede.
§ 3. La biblioteca, in quanto bene culturale, è accessibile anche agli studiosi esterni, secondo le disposizioni emanate dalla competente xx- xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§ 0. La biblioteca può essere di conservazione o di aggiornamento, ovvero adempiere a entrambe le esigenze, anche con settori circoscrit- ti di specializzazione.
ART. 2
§ 1. La biblioteca diocesana è una biblioteca di particolare rilevan- za per il patrimonio posseduto e il servizio offerto (cf. art. 6, comma 2 dell’Intesa). Essa è individuata dal Vescovo diocesano quale punto di ri- ferimento centrale per il sistema bibliotecario diocesano, che collega le biblioteche esistenti nel territorio della diocesi.
§ 2. La biblioteca diocesana è aperta alla consultazione in un nu- mero di giorni e di ore stabilmente determinato.
§ 3. Il responsabile della biblioteca diocesana è scelto tra le perso- ne che hanno specifica competenza e adeguata preparazione in mate- ria. Egli di norma coordina anche le biblioteche ecclesiastiche esisten- ti nella diocesi ed è membro di diritto della Consulta diocesana per i be- ni culturali e l’arte sacra.
§ 4. È conveniente che il responsabile della biblioteca diocesana sia socio dell’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.) e partecipi alle sue attività.
Titolo II
ORDINAMENTO INTERNO
Capitolo I
ACQUISIZIONE E CONFLUENZA DI FONDI DIVERSI
ART. 3
§ 1. La biblioteca incrementa il proprio patrimonio attraverso ac- quisti, donazioni, scambi, legati, conferimento ex officio di fondi libra- ri dipendenti da persone o uffici connessi al soggetto proprietario.
§ 2. All’atto dell’acquisizione i singoli volumi sono contrassegnati con il timbro o altro marchio indelebile della biblioteca, evitando in ogni caso alterazioni e danneggiamenti; sono altresì registrati nell’ap- posito registro di ingresso con l’annotazione del numero progressivo e della provenienza.
ART. 4
§ 1. Proprietario e responsabile della biblioteca è, ai sensi dell’or- dinamento canonico, l’istituzione o l’ente che la possiede.
§ 2. Devono essere opportunamente distinti i libri di proprietà del- l’istituzione o dell’ente da quelli dei titolari degli uffici a essa connessi.
§ 3. Quando un ufficio resta vacante per morte del titolare, è op- portuno che i libri dello stesso confluiscano in raccolte librarie eccle- siastiche.
§ 4. È possibile collocare in tutto o in parte, in deposito temporaneo o permanente, presso la biblioteca diocesana patrimoni librari di altre istituzioni o enti ecclesiastici, nel caso in cui l’autorità ecclesiastica com- petente lo ritenga necessario per motivi di sicurezza o per facilitarne la consultazione. In tal caso si redige un verbale, con allegato un dettaglia- to inventario del materiale consegnato, nel quale deve essere annotato che nulla viene mutato quanto alla proprietà dei fondi depositati.
§ 5. I fondi librari aventi carattere storico di particolare specia- lizzazione o di pregio concessi in deposito devono conservare di nor- ma la loro individualità e integrità. I volumi, debitamente contrasse- gnati, non devono essere mescolati, per quanto possibile, con quelli della biblioteca ricevente, né con quelli di altre raccolte librarie in de- posito.
ART. 5
§ 1. Le biblioteche delle istituzioni e degli enti che per qualunque motivo cessano l’attività, se non esistono altre disposizioni, sono tra- sferite in custodia e in amministrazione all’ente superiore, il quale ne avrà cura e, per quanto possibile, ne manterrà l’integrità secondo le di- sposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5. Le biblioteche di enti territoriali accorpati sono trasferite all’ente che subentra.
§ 2. È auspicabile che le aggregazioni laicali, i movimenti, i grup- pi informali e i fedeli che svolgono particolari mansioni nella Chiesa non disperdano il proprio patrimonio librario, disponendo che a tem- po debito esso confluisca nella biblioteca diocesana o comunque in una biblioteca ecclesiastica che ne avrà cura e, per quanto possibile, ne manterrà l’integrità secondo quanto disposto dell’articolo 4, para- grafo 5.
Capitolo II
CATALOGHI
ART. 6
§ 1. I testi conservati nella biblioteca devono essere catalogati se- condo un criterio che ne faciliti il reperimento e favorisca lo scambio di informazioni bibliografiche con altre biblioteche, in primo luogo con quelle ecclesiastiche.
§ 2. A tal fine si devono predisporre uno o più cataloghi, che molti- plichino le chiavi di accesso al materiale posseduto.
ART. 7
§ 1. Il catalogo è predisposto secondo le regole aggiornate della bi- blioteconomia e nel rispetto della natura dei fondi e delle esigenze di documentazione del soggetto proprietario e dei possibili fruitori.
§ 2. Il catalogo viene costantemente aggiornato in modo da facili- tare la gestione del materiale e le ricerche.
ART. 8
§ 1. Il catalogo generale della biblioteca può essere utilmente inte- grato da cataloghi per materia o per temi specifici, da repertori e da al- tri strumenti utili alla consultazione e alla ricerca, liberamente accessi- bili agli studiosi.
§ 2. Copia dei cataloghi delle biblioteche soggette alla giurisdizio- ne del Vescovo è conservata nella biblioteca diocesana o presso l’Ufficio diocesano per i beni culturali.
ART. 9
§ 1. I bibliotecari utilizzano i mezzi di catalogazione e di ricerca of- ferti dall’informatica sulla base delle indicazioni e usando gli strumen- ti concordati tra la C.E.I. e il Ministero per i beni e le attività culturali (cf. art. 5, comma 3 dell’Intesa).
ART. 10
§ 1. Se nella biblioteca si rinvengono tracce di precedenti classifi- cazioni e catalogazioni, si abbia cura di annotarne le caratteristiche e l’estensione al fine di documentare la storia della biblioteca, la sua evo- luzione, la provenienza dei fondi.
Capitolo III
AGGIORNAMENTO, CONSERVAZIONE, RESTAURO, SCARTO
ART. 11
§ 1. Il patrimonio bibliografico deve essere conservato e custodito con la massima diligenza, avendo cura per quanto possibile di incre- mentarlo.
ART. 12
§ 1. Il patrimonio bibliografico deve essere costantemente aggior- nato, avendo particolare riguardo alle pubblicazioni inerenti alla spe- cializzazione o all’indirizzo della biblioteca, e alle opere di più frequen- te consultazione.
§ 2. La biblioteca acquisisce copia delle diverse edizioni o ristampe delle opere di autori legati al soggetto proprietario della biblioteca me- desima. In particolare, la biblioteca diocesana acquisisce copia di tutte le pubblicazioni concernenti la propria Chiesa particolare.
ART. 13
§ 1. La biblioteca, con il relativo patrimonio bibliografico e docu- mentario, deve essere protetta mediante sistemi antifurto e di protezio- ne antincendio; l’impianto elettrico deve essere conforme alle vigenti norme di sicurezza.
§ 2. Se necessario, devono essere installate apparecchiature per la regolazione della temperatura e dell’umidità.
§ 3. Il materiale più prezioso dev’essere conservato in armadi di si- curezza.
§ 4. Dev’essere garantita la sicurezza degli utenti, facilitando l’ac- cesso ai volumi in sala. L’uso di scale e di sgabelli è riservato al perso- nale.
ART. 14
§ 1. In ogni biblioteca si esegua, per quanto possibile, una ripro- duzione in fotografia, microfilm o formato digitale dei libri più rari e preziosi, o di parti di essi, da utilizzare per evitare l’usura degli origi- nali, per facilitare la ricerca e per soddisfare le richieste di riprodu- zione.
ART. 15
§ 1. Si esegua periodicamente la spolveratura, la disinfezione e la disinfestazione degli ambienti della biblioteca, avvalendosi di persona- le specializzato.
ART. 16
§ 1. Si sottopongano a restauro conservativo i volumi che necessi- tano di tale intervento. Effettuato il restauro, i volumi siano conservati in condizioni ambientali adatte e con le debite precauzioni.
ART. 17
§ 1. Ove si renda necessario lo scarto di volumi, si deve evitare la loro distruzione e si deve provvedere al loro scambio o alla vendita ad altre biblioteche interessate, dando la precedenza alla biblioteca dioce- sana e alle altre biblioteche ecclesiastiche del territorio. Analogo crite- rio è seguito per i doppi. Se la collocazione presso altre biblioteche ri- sulta impossibile ovvero se si tratta di materiale non direttamente per- tinente alla specializzazione della biblioteca, si deve ricorrere al mer- cato dell’antiquariato, nel rispetto della normativa in materia di tutela del materiale antico e di particolare pregio.
§ 2. Qualora la distruzione si renda necessaria per motivi igienici o per grave deperimento dei pezzi, si deve avere cura, nei limiti del pos- sibile, di riprodurre le parti superstiti a scopo di documentazione.
Capitolo IV
PERSONALE
ART. 18
§ 1. La biblioteca diocesana e quelle delle principali istituzioni o enti ecclesiastici devono essere affidate a personale qualificato, e pos- sono avvalersi di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a livello esecutivo. Se le circostanze lo consigliano, in presen- za di idonea preparazione, si può ricorrere alla collaborazione di per- sonale volontario.
§ 2. La biblioteca diocesana promuove la formazione e l’aggiorna- mento periodico del personale delle biblioteche ecclesiastiche della diocesi, compresi i collaboratori volontari, facendo riferimento anche alle iniziative promosse ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Intesa.
§ 3. Il personale dev’essere dotato di adeguate conoscenze del ma- teriale bibliografico ecclesiastico, in modo da catalogarlo e conservarlo correttamente e da coglierne la funzione e il significato, per poter offri- re valida consulenza a chi intende consultarlo.
Titolo III
CONSULTAZIONE
Capitolo I
CONDIZIONI GENERALI
ART. 19
§ 1. La consultazione dei volumi a scopo di studio o di ricerca è consentita con ampia libertà, adottando le necessarie cautele sia nel- l’ammissione degli studiosi sia nell’accesso al materiale.
§ 2. All’interno del patrimonio librario il responsabile può sele- zionare un insieme di documenti la cui consultazione è esclusa o cir- coscritta a persone che conducono ricerche di un determinato livello scientifico ovvero al personale dell’ufficio o del soggetto proprieta- rio.
ART. 20
§ 1. L’apertura al pubblico è regolata da apposite norme emanate dalla competente autorità ecclesiastica, in giorni e ore ben definiti, co- stanti e regolari; saranno ugualmente stabiliti i periodi di chiusura.
§ 2. Eventuali sospensioni del servizio devono essere notificate per tempo.
ART. 21
§ 1. Nei locali della biblioteca sono opportunamente distinti la sa- la di studio ed eventualmente di consultazione, la direzione, i laborato- ri per il personale e le riproduzioni e gli ambienti di deposito. La sala di studio dev’essere accuratamente sorvegliata.
ART. 22
§ 1. Per accedere alla biblioteca occorre compilare l’apposito mo- dulo di ammissione, specificando le generalità, l’indirizzo e il recapito telefonico, nonché il tipo di materiale che si intende consultare. La do- manda è valutata e accettata dalla direzione, che può esigere una quo- ta di iscrizione, eventualmente proporzionata al periodo di frequenza. L’utente è tenuto a comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo e del recapito telefonico.
I dati personali devono essere trattati nel rispetto delle disposizio- ni vigenti in materia.
§ 2. L’utente che chiede di accedere alla biblioteca deve prendere visione delle norme del regolamento che regolano l’accesso, la consul- tazione e i servizi, e impegnarsi a osservarne integralmente le disposi- zioni e le successive eventuali integrazioni e/o modifiche, notificate me- diante semplice affissione nei locali della biblioteca.
§ 3. L’ammissione degli studiosi alla consultazione, che deve esse- re in ogni modo facilitata, è comunque riservata al responsabile della biblioteca, il quale valuta le domande sulla base dei requisiti del richie- dente. La consultazione può essere negata quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti.
§ 4. L’utente si impegna a consegnare alla biblioteca una copia del- le pubblicazioni da lui prodotte con riferimento al materiale conserva- to presso la biblioteca stessa. Si assicuri la dovuta riservatezza e tutela alle tesi di dottorato depositate presso la biblioteca.
ART. 23
§ 1. La richiesta di materiale per la consultazione si effettua me- diante compilazione di apposita scheda prestampata. Il responsabile
può fissare un numero massimo di pezzi consultabili giornalmente e l’orario limite oltre il quale non è più consentita la richiesta, tenendo presente il numero degli utenti presenti, l’ubicazione dei volumi, il per- sonale di servizio disponibile al momento.
§ 2. L’utente che desidera proseguire la consultazione nei giorni successivi può chiedere che il materiale consultato rimanga disponibi- le e non venga ritirato.
ART. 24
§ 1. La consultazione di materiale manoscritto o antico a stampa è riservata a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e può essere soggetta a specifiche limitazioni, quali, ad esempio, la verifica delle ef- fettive capacità del richiedente di leggerne o decifrarne il contenuto, la presentazione scritta del rispettivo docente nel caso di studenti univer- sitari che devono condurre ricerche specifiche, il deposito di un docu- mento di identità durante la permanenza in sala.
ART. 25
§ 1. Il materiale archivistico eventualmente posseduto dalla biblio- teca è soggetto ai vincoli di consultazione vigenti nella legislazione ca- nonica e civile in materia di documenti d’archivio.
ART. 26
§ 1. Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cautela per prevenire ogni forma di deterioramento. Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato in consultazione o in prestito deve procurare un esemplare integro e in buone condizioni, ovvero rifonde- re una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito.
§ 2. Agli utenti può essere revocato l’accesso alla biblioteca nel ca- so in cui dimostrino di non maneggiare con la debita cura il materiale in consultazione.
ART. 27
§ 1. L’utente non può accedere ai depositi librari per la ricerca e il prelievo diretto dei volumi né può avere in consultazione il medesimo manoscritto o libro antico contemporaneamente ad altro utente.
§ 2. Nella consultazione dei manoscritti si può fare uso solamente della matita cancellabile.
ART . 28
§ 1. Per nessun motivo è permesso portare i volumi fuori della bi- blioteca, fatta eccezione per il prestito, quando previsto.
Capitolo II
NORME DISCIPLINARI
ART. 29
§ 1. Nella sala di studio e nei locali adiacenti sono prescritti il si- lenzio, un comportamento consono alla natura del luogo e un modo di vestire adeguato all’ambiente.
Nelle sale è vietato fumare e consumare cibi o bevande.
Prima di accedere alle sale di studio, gli utenti depositano in appo- sito guardaroba cappotti, soprabiti, giubbotti, borse, ombrelli e altri oggetti ingombranti.
§ 2. La sala di lettura non può essere adibita come spazio per atti- vità di studio che prescindano dalla consultazione di volumi apparte- nenti alla biblioteca. L’uso di libri personali, che dovranno in ogni caso essere verificati dal personale all’ingresso e all’uscita dalla sala, è con- sentito solo come ausilio per lo studio di documenti effettivamente con- sultati nella biblioteca.
§ 3. Non si devono introdurre nella sala di studio apparecchi foto- grafici, registratori, scanner, telefoni cellulari, radioline, cibi, bevande, liquidi coloranti, forbici e simili.
A giudizio insindacabile della direzione può essere ammesso l’uso di computer portatili, per i quali la biblioteca fornisce l’energia elettri- ca, declinando però ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti arrecati agli apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla connessione all’impianto elettrico.
I singoli utenti sono in ogni caso responsabili dei danni arrecati dai loro apparecchi a persone o a cose.
Titolo IV
SERVIZI
Capitolo I
RIPRODUZIONI
ART. 30
§ 1. Dietro compilazione di apposito modulo di domanda e nel ri- spetto della normativa vigente la direzione può concedere la riprodu-
zione fotostatica di parte dei volumi, esclusi i manoscritti, gli stampati del fondo antico e quelli preziosi o deperibili.
§ 2. La microfilmatura e altri tipi di riproduzione possono essere consentiti su presentazione di domanda scritta, con le cautele e le re- strizioni di cui al paragrafo 1.
ART. 31
§ 1. Le spese per qualunque tipo di riproduzione sono a totale ca- rico del richiedente, il quale, nei casi previsti dall’articolo 30, para- grafo 2, è tenuto a fornire, a proprie spese, copia delle riproduzioni eseguite.
§ 2. Se la biblioteca non è dotata di strumenti o di operatori in gra- do di effettuare le riproduzioni richieste, si può ricorrere, a giudizio della direzione, a un operatore esterno di riconosciuta competenza.
ART. 32
§ 1. Le riproduzioni di ogni tipo sono concesse esclusivamente per motivi di studio personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti in materia di diritti d’autore e di pro- prietà.
Chi ha ottenuto di realizzare le riproduzioni di cui all’articolo 30 si impegna a rispettare dette norme e si assume ogni responsabilità deri- vante dall’uso illecito delle medesime riproduzioni, operato anche da terzi.
§ 2. Si tutelino adeguatamente i diritti propri della biblioteca, ri- chiedendo eventuali corrispettivi per i servizi resi e imponendo vincoli di utilizzo dei testi e delle illustrazioni di cui la biblioteca ha la pro- prietà esclusiva.
Capitolo II
PRESTITO
ART. 33
§ 1. La biblioteca può concedere il prestito del materiale bibliogra- fico, restando esclusi i manoscritti, i libri del fondo antico, il materiale anche moderno raro e di pregio, le opere di consultazione, i periodici e il materiale d’archivio.
Per accedere al prestito deve essere compilata apposita scheda/tes- sera e può essere richiesto il deposito di una somma a titolo di cauzio- ne.
La direzione fissa le condizioni e la durata del prestito. Eventuali ritardi nella riconsegna possono comportare pene pecuniarie propor- zionali e, nei casi più gravi, l’esclusione dal servizio.
§ 2. Il prestito per mostre ed esposizioni dev’essere concesso di vol- ta in volta, dopo aver verificato attentamente lo stato di conservazione del materiale richiesto, le garanzie di sicurezza nel trasporto e nella se- de di esposizione, l’adeguata copertura assicurativa, e deve avvenire nel rispetto delle norme canoniche e civili vigenti in materia.
§ 3. Per l’uscita dalla biblioteca di materiale manoscritto o a stam- pa anteriore al XVIII secolo è comunque necessaria l’autorizzazione scritta del rappresentante legale dell’ente e dell’eventuale proprietario depositante; per il materiale del XVIII secolo è necessaria l’autorizza- zione del responsabile della biblioteca.
Titolo V
COLLABORAZIONE, INIZIATIVE COLLATERALI E FINANZIAMENTO
ART. 34
§ 1. Il responsabile della biblioteca collabora con l’incaricato dio- cesano per i beni culturali e con il responsabile della biblioteca dioce- sana affinché il patrimonio affidato alle sue cure venga adeguatamente conservato e valorizzato.
ART. 35
§ 1. La biblioteca promuove periodicamente, per quanto possibile, manifestazioni (mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far co- noscere il proprio patrimonio, nonché tematiche particolari documen- tabili attraverso il materiale conservato.
§ 2. La biblioteca collabora con le iniziative culturali e pastorali promosse dalla Chiesa locale e con le attività programmate dalle istitu- zioni culturali e scientifiche presenti nel territorio.
ART. 36
§ 1. Nel rispetto della propria autonomia, la biblioteca instaura con le altre biblioteche esistenti sul territorio forme di collaborazio- ne, quali, ad esempio, la condivisione dei dati catalografici, il prestito interbibliotecario, la programmazione differenziata delle acquisizio- ni nel caso di biblioteche operanti nel medesimo luogo, lo scambio di doppi.
§ 0.Xx biblioteca inoltre partecipa alle attività promosse dall’A.B.E.I.
§ 3. La biblioteca si interessa alle iniziative proposte dagli enti lo- cali, dalle Regioni e dal Ministero competente, ricercando un cordiale rapporto di collaborazione in conformità con le disposizioni dell’Intesa e con le direttive degli uffici diocesani e regionali per i beni culturali ec- clesiastici.
ART. 37
§ 1. L’istituzione o ente proprietario destina adeguate risorse al fun- zionamento della biblioteca e alla conservazione e custodia del patri- monio librario, avvalendosi anche delle provvidenze disposte dall’Ordi- nario, dalla Conferenza episcopale regionale, dalla C.E.I., dagli enti lo- cali, dalle Regioni e dal Ministero per i beni e le attività culturali.
§ 2. A tale scopo viene utilizzato anche quanto incassato dall’ero- gazione di servizi agli utenti e per diritti di riproduzione, nonché dalle iniziative di cui all’articolo 36.
§ 3. Si promuovano gruppi o associazioni di sensibilizzazione con lo scopo, tra l’altro, di favorire donazioni da parte di privati destinate al finanziamento di specifiche iniziative (come il restauro e l’acquisto di suppellettile o di materiale librario).