CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO REV. 02 DEL 01/09/2016 ALLEGATO “A” ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO REV. 02 DEL 01/09/2016 ALLEGATO “A” ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ACQUISTO
1. DEFINIZIONI 2
2. OGGETTO DELL’ORDINE - IMPEGNI DEL FORNITORE/APPALTATORE - GENERALITÀ 2
3. DOCUMENTI DELL’ORDINE 4
4. APPROVAZIONE DOCUMENTI 4
5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 4
6. MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA DI COSE OD UTILIZZATO NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI O COMPIMENTO DI OPERE 4
7. CONSEGNA DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA DI COSE E O DEI SERVIZI PRESTATI O DELLE OPERE COMPIUTE 5
8. IMMAGAZZINAMENTO 6
9. QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE FORNITURE 6
10. COLLAUDO DEI PRODOTTI OGGETTO DI FORNITURA DI COSE O DEI SERVIZI PRESTATI O OPERE COMPIUTE 7
11. GARANZIA 8
12. MANLEVA 8
13. MODIFICHE DELLA FORNITURA, DELLE OPERE O DEI SERVIZI 8
14. PENALI 9
15. FORZA MAGGIORE 9
16. FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (D.D.T.) 10
17. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 11
18. INTERESSI DI MORA 11
19. DEPOSITO CAUZIONALE 11
20. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 11
21. IMPEGNO SOCIALE 12
22. DIVIETO DI PUBBLICITA’ 12
23. INFORMAZIONI EX ART.13 D.LGS. 196/03 12
24. RISOLUZIONE, RECESSO E CESSIONE 13
25. PREZZI D’ORDINE 14
26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 15
27. DATI SUL FORNITORE/APPALTATORE 15
28. RAPPRESENTANTI 15
29. SUBAPPALTO 15
30. AMBIENTE E SICUREZZA 16
31. PRESTAZIONI PROFESSIONALI 20
32. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE 21
33. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA EX D.LGS 231/2001 22
34. SOPRAVVIVENZA DI CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI 22
1. DEFINIZIONI
1.1. Ordine: il contratto di fornitura di beni o di appalto, di servizi o opere, costituito e regolamentato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dalle Condizioni Particolari di Acquisto delle quali le presenti Condizioni Generali sono parte integrante ed essenziale e costituiscono l’allegato A;
1.2. Committente: Fenice S.p.A.;
1.3. Fornitore: il soggetto giuridico parte contraente dell’Ordine insieme a Fenice S.p.A, al quale sono applicabili le presenti Condizioni Generali di Acquisto, qualora detto Ordine abbia per oggetto la fornitura di cose;
1.4. Appaltatore: il soggetto giuridico parte contraente del presente Ordine insieme a Fenice S.p.A, al quale sono applicabili le presenti Condizioni Generali di Acquisto, qualora detto Ordine abbia per oggetto il compimento di opere o la prestazione di servizi;
1.5. Consulente: il soggetto giuridico parte contraente dell’Ordine insieme alla Committente, al quale sono applicabili le presenti Condizioni Generali di Acquisto, qualora detto Ordine abbia per oggetto prestazioni professionali;
1.6. Forza Maggiore: qualsiasi evento che risulti al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore/Appaltatore, del Committente e/o del Consulente e che sia non prevedibile alla data di firma dell’Ordine, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, provvedimenti di Autorità, ecc.
1.7. Condizioni Generali di Acquisto o più brevemente Condizioni Generali: il presente documento;
1.8. Condizioni Particolari di Acquisto o più brevemente Condizioni Particolari: le specifiche condizioni contrattuali dell’Ordine delle quali le presenti Condizioni Generali di Acquisto costituiscono l’allegato A e di cui sono parte integrante ed essenziale;
1.9. Incarico: il contratto di prestazioni professionali costituito e regolamentato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dalle Condizioni Particolari di Acquisto delle quali le presenti Condizioni Generali sono parte integrante ed essenziale e costituiscono l’allegato A;
1.10. M.S.E (Modulo Sicurezza ditte Esterne): documento edito dalla Committente d’informazioni ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare riguardo all’organizzazione di sito, ai rischi specifici di sito, alla modalità di organizzazione delle emergenze di sito, alla valutazione del rischio da interferenze (DUVRI) e conseguentemente alle misure di prevenzione e protezione imposte all’appaltatore.
1.11. S.A.L.: Stato Avanzamento Lavori;
1.12. Parte/Parti: la Committente e l’Appaltatore o Fornitore disgiuntamente o congiuntamente;
1.13. Programma Lavori di Dettaglio: il programma lavori, concordato tra le Parti e allegato alle Condizioni Particolari, disciplinante le tempistiche entro cui il Fornitore/Appaltatore dovrà portare a termine la fornitura, il compimento di opere o la prestazione di servizi;
1.14. Verbale di Collaudo Favorevole: verbale sottoscritto da entrambe le Parti, attestante il buon esito del collaudo;
1.15. Buyer: soggetto che gestisce il processo d’acquisto relativamente a fornitura di beni e/o appalto di servizi e/o opere.
2. OGGETTO DELL’ORDINE - IMPEGNI DEL FORNITORE/APPALTATORE - GENERALITÀ
2.1. Oggetto dell’Ordine sono la fornitura di cose, la prestazione di servizi o il compimento di opere come indicato nelle Condizioni Particolari che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali. Le Condizioni Generali regolamentano l’Ordine, restando inteso e convenuto che sono da intendersi necessariamente integrate dalle “Condizioni Particolari” della Committente. Le Parti convengono che alcune delle disposizioni delle Condizioni Generali sono applicabili ai soli Ordini di fornitura di cose o ai soli Ordini di prestazione di servizi e compimento di opere, restando inteso e convenuto tra le Parti che in caso di dubbio sull’applicabilità o meno prevarrà l’interpretazione dell’applicabilità.
2.2. Il Fornitore/Appaltatore dovrà eseguire quanto precisato nel testo delle Condizioni Particolari con particolare riferimento agli Artt. “OGGETTO DELL’ORDINE”, “INCLUSIONI” ed “ESCLUSIONI” ed accetta l’eventuale esecuzione ed i termini di quanto precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art. “OPZIONI”, non potendo vantare alcun diritto in caso di non scioglimento dell'Opzione.
2.3. Il Fornitore/Appaltatore s’impegna ad eseguire la fornitura di cose, la prestazione di servizi o il compimento di opere a regola d'arte, con l’impiego delle migliori e più aggiornate tecniche e nel modo più idoneo a soddisfare le esigenze della Committente, alle condizioni di cui all’Ordine e nel pieno rispetto delle normative vigenti.
2.4. L’Ordine non è cedibile neppure parzialmente.
2.5. L’Ordine si intende perfezionato soltanto dopo conferma da parte del Fornitore/Appaltatore della documentazione indicata sub (i) e (ii) del paragrafo 3.1. Tale conferma comporta l’accettazione da parte del Fornitore/Appaltatore sia di quanto esplicitato nell’Ordine, sia del contenuto dei documenti ivi semplicemente richiamati (Condizioni Generali, Documentazione Tecnica ecc..). In caso di dubbio il Fornitore/Appaltatore dovrà rivolgersi al Buyer che ha emesso l’ordine. In assenza di conferma allo scadere dei 30 giorni dalla data dell’Ordine, la Committente avrà la facoltà di considerare l’Ordine annullato; l’esercizio di tale facoltà avverrà contestualmente alla notifica in tal senso al Fornitore/Appaltatore.
Resta inteso che l’esecuzione dell’Ordine da parte del Fornitore/Appaltatore e/o del Consulente comporta l’accettazione della documentazione indicata sub (i) e (ii) del paragrafo 3.1.
2.6. Nell’invio della conferma, il Fornitore/Appaltatore potrà segnalare per iscritto alla Committente eventuali condizioni che non intenda accettare impegnandosi ad indicare per iscritto anche le condizioni sostitutive proposte. In tali casi, l’Ordine si perfezionerà nel momento in cui vi sia accordo scritto tra le parti sulle condizioni accettabili per entrambe.
2.7. L’eventuale inadempienza del Fornitore/Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti o subappaltatori degli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori, ovvero l’inosservanza delle vigenti normative nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente ed ecologia, darà facoltà alla Committente di procedere a seguito di semplice comunicazione alla risoluzione ex art. 1456 c.c. dell’Ordine, fermo restando il risarcimento di ogni danno diretto ed indiretto subito dalla Committente.
2.8. Il Fornitore/Appaltatore dichiara di aver effettuato sopralluoghi, rilievi e verifiche e di aver preso conoscenza delle caratteristiche ambientali, delle attività da svolgere in accordo con le esigenze di produzione dello stabilimento, delle possibilità logistiche, operative, di accesso dei mezzi di trasporto e di sollevamento, dei vincoli ed oneri connessi ed attinenti alle opere da realizzare. Gli accordi tra il Fornitore/Appaltatore e la Committente hanno portato alla definizione dei rispettivi obblighi e diritti come specificato nell’Ordine. La semplice adesione della Committente al preventivo di cui all’offerta del Fornitore/Appaltatore, è solo accettazione del prezzo e non si riferisce alle modalità costruttive, quindi l’accettazione del preventivo non fa venire meno la responsabilità del Fornitore/Appaltatore per difetti di progettazione e/o costruzione. Inoltre le quantità esposte nell’eventuale computo metrico allegato all’offerta relativa ai lavori previsti a forfait, sono puramente indicative. Le stesse non potranno inficiare o modificare l'unicità del prezzo a forfait accettato dalle Parti con visione e valutazione complessiva di tutti i componenti.
2.9. Fornitore/Appaltatore si impegna a fornire alla Committente documenti in corso di validità attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali, fiscali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei dipendenti cui è tenuto. In caso di subappalto il Fornitore/Appaltatore è tenuto ad esigere dal proprio subappaltatore la documentazione sopra citata, verificarne la regolarità e darne prova alla Committente. Nessuna azione di rivalsa può essere assunta dal Fornitore/Appaltatore inadempiente nei confronti della Committente. Il mancato pagamento di retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL e, ove applicabile, Xxxxx Xxxxx) ritenute fiscali e IVA, rappresenta grave violazione contrattuale per la quale, a insindacabile giudizio della Committente, quest’ultima può procedere con la risoluzione del contratto. Inoltre, in caso di mancato invio della documentazione attestante gli avvenuti versamenti la Committente avrà la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore fino all’esibizione della documentazione attestante gli avvenuti versamenti fiscali. La Committente ha facoltà di subordinare il pagamento dei corrispettivi alla previa presentazione da parte del Fornitore/Appaltatore di una dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto versamento dei trattamenti retributivi al proprio personale dipendente e, in caso di subappalto, al personale dei subappaltatori e il DURC.
Il Fornitore/Appaltatore si impegna inoltre a fornire alla Committente il certificato di iscrizione alla camera di commercio ed il documento unico di regolarità contributiva: per tutta la durata
dell’ordine tali documenti dovranno essere sostituiti alla naturale scadenza con nuovi certificati in corso di validità.
2.10. Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti, non corrispondente a una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun modo pregiudicare il diritto dell’altra parte di chiedere in qualsiasi momento l’applicazione della/e stessa/e.
3. DOCUMENTI DELL’ORDINE
3.1. L’Ordine è costituito e regolamentato dai seguenti documenti:
i. Condizioni Particolari;
ii. Condizioni Generali;
I Documenti elencati nelle Condizioni Particolari si intendono accettati e già a mani del Fornitore/Appaltatore ed applicabili per quanto rientra entro i limiti di fornitura dell’Ordine; in caso di discordanza nei contenuti dei vari documenti elencati nell’Art. “DOCUMENTI D’ORDINE” la priorità è stabilita da detto elenco.
4. APPROVAZIONE DOCUMENTI
4.1. Qualora per l’esecuzione dell’Ordine sia richiesta l'approvazione scritta di un qualsiasi documento, detto documento non si intenderà approvato finché non sia stata emessa l'approvazione scritta o il visto di accettazione sul documento stesso. Tale approvazione della Committente sarà compiuta esclusivamente per informazione e per presa d’atto e non solleverà l'Appaltatore/Fornitore/Consulente dalle proprie responsabilità relativamente a qualsiasi obbligazione in accordo a quanto indicato nell’Ordine.
5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
5.1. Il Fornitore/Appaltatore si impegna per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a trattare come segreto commerciale tutte le informazioni commerciali, tecniche, economiche ed in generale tutte quelle riguardanti dati finanziari e strategici che non fossero già notorie di cui sia venuto a conoscenza grazie al suo rapporto con la Committente.
5.2. I disegni, capitolati, norme o tabelle ed eventuali altra documentazione tecnica, nonché i modelli, i campioni, le attrezzature specifiche che la Committente mette a disposizione del Fornitore/Appaltatore restano di proprietà della Committente e possono venire usati esclusivamente per l’esecuzione dell’Ordine.
6. MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA DI COSE OD UTILIZZATO NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI O COMPIMENTO DI OPERE
6.1. Se il materiale è approvvigionato dal Fornitore/Appaltatore, è facoltà della Committente chiedere la documentazione attestante la rispondenza a specifica del materiale approvvigionato. Il Fornitore/Appaltatore è responsabile dell’idoneità e dell’adeguamento alle leggi applicabili in Italia, o nel diverso paese al quale il bene è stato destinato, dei materiali, delle apparecchiature e dei macchinari utilizzati per la realizzazione dell’opera. I beni oggetto della fornitura, devono risultare a regola d'arte ed essere indenni da vizi e difetti inoltre, dovranno essere rispondenti alle specifiche normative di legge che ad essi sono applicabili ai fini della immissione sul mercato nonché per l’adeguato utilizzo degli stessi; in particolare dovrà essere garantito e documentato il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza delle direttive CE di prodotto applicabili per materiali, componenti, macchine, attrezzature e accessori di sicurezza, protezione e controllo (direttive PED, MACCHINE, ATEX, ecc …); pertanto il Fornitore/Appaltatore è tenuto a consegnare unitamente ai beni forniti tutta la documentazione attestante la conformità dei beni nei termini disciplinati dalla vigente normativa: la mancanza di quanto sopra potrà comportare la non accettazione da parte della Committente della fornitura in oggetto.
6.2. Se il materiale è fornito dalla Committente, il Fornitore/Appaltatore ha l’obbligo di collaudarlo e provvedere ad opportuna assicurazione dello stesso contro incendio e furto.
6.3. Per la fornitura di sostanze o per il compimento di opere o prestazioni di servizi ove siano utilizzate sostanze, siano esse tal quali o contenute in preparati, il Fornitore/Appaltatore è garante
del fatto che siano stati assolti da parte dei soggetti aventi causa, tutti gli obblighi concernenti l’applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 e smi (REACH) e Regolamento 1272/2008 e smi (CLP); e si impegna altresì a produrre ai fini dell’applicazione di detto Regolamento tutta la necessaria documentazione (per es. SCHEDA DI SICUREZZA ed altra documentazione allegata), negli esatti termini di legge per consentire l’uso sicuro di quanto fornito/utilizzato per la tutela dei propri ed altrui collaboratori e per garantire anche la sicurezza di beni mobili ed immobili interessati dalle attività di utilizzo, stoccaggio e smaltimento di dette sostanze/miscele Nei casi di forniture periodiche, detta documentazione, dovrà essere ritrasmessa alla Committente nella versione aggiornata secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della fornitura.
6.4. La fornitura/opera nonché l’utilizzo di apparecchi di misura dovrà essere corredata di idonei “CERTIFICATI DI TARATURA” in corso di validità, emessi da laboratori accreditati secondo normativa vigente”.
6.5. Se il Fornitore, per la fornitura o il compimento di opere o prestazioni di servizi, si avvale di propri utensili, macchinari, apparecchiature o attrezzi ha l’obbligo, al termine dello svolgimento delle attività oggetto dell’Ordine, di rimuoverli dal sito. Se il fornitore non rimuove il materiale di cui sopra e/o lo deposita, abbandona, dimentica nell’area assegnatagli per l’esecuzione dell’Ordine, la Committente ha la facoltà di farlo rimuovere e/o di spostarlo e/o smaltirlo, senza che possa derivare a suo carico alcuna responsabilità. La Committente potrà ribaltare tutti i costi e gli oneri sostenuti per la rimozione ed il ripristino dell’area occupata. La Committente avrà altresì la facoltà di vendere il materiale del Fornitore/Appaltatore, restituendo allo stesso la differenza tra il prezzo ricavato ed i costi sostenuti per la predetta vendita e salvo il diritto a trattenere gli importi eventualmente dovuti dal Fornitore/Appaltatore alla Committente secondo quanto previsto dall’articolo 17.4.
7. CONSEGNA DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA DI COSE E O DEI SERVIZI PRESTATI O DELLE OPERE COMPIUTE
7.1. Salvo quanto diversamente precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art. “RESA” i prodotti forniti e/o le opere eseguite si intendono sempre resi DDP (Incoterms 2010 e s.m.i.), presso i magazzini e/o unità operative/siti/cantieri della Committente.
7.2. Per le sole forniture di cose il trasferimento del rischio dal Fornitore/Appaltatore alla Committente ha luogo unicamente all’atto della consegna della merce presso i magazzini e/o unità operative/siti/cantieri della Committente e comunque solo quando il Fornitore/Appaltatore avrà consegnato tutta la documentazione tecnica di progetto, costruttiva, certificativa ed eventualmente autorizzativa utile a consentire l’uso legittimo del bene in condizioni di sicurezza e nel rigore delle vigenti disposizioni legislative ad esso applicabili. Il trasferimento della proprietà dei beni oggetto di fornitura che non necessitano di collaudo, ha luogo all’atto della consegna della merce presso i magazzini e/o unità operative/siti/cantieri della Committente.
7.3. Per le opere appaltate il trasferimento del rischio dal Fornitore/Appaltatore alla Committente ha luogo unicamente dopo il buon esito degli eventuali Collaudi e comunque solo quando il Fornitore/Appaltatore avrà consegnato tutta la documentazione tecnica di progetto, certificativa ed eventualmente autorizzativa utile a consentire l’uso legittimo del bene in condizioni di sicurezza e nel rigore delle vigenti disposizioni legislative ad esso applicabili. Il trasferimento della proprietà delle opere appaltate ha luogo all’esito favorevole del collaudo, solo se documentato da Verbale di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sottoscritto dalle Parti.
7.4. La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione, la spedizione e il trasporto della merce ordinata devono avvenire in conformità alle istruzioni della Committente, fermo restando il rispetto delle normative applicabili. Il Fornitore/Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni, anche causati a terzi, derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni.
7.5. I termini/programmi di consegna pattuiti sono vincolanti ed essenziali.
7.6. Il Fornitore/Appaltatore ultimerà l'esecuzione dei lavori citati nel testo delle Condizioni Particolari di cui all'Art. “OGGETTO DELL'ORDINE”, nei termini e nei tempi precisati all’Art. “PROGRAMMA LAVORI” e nell’eventuale Programma Lavori di Dettaglio concordato fra le Parti. Eventuali modifiche al Programma Lavori di Dettaglio ed ai termini di consegna pattuiti, dovranno essere concordati per iscritto con la Committente.
7.7. In caso di ritardi di consegna il Fornitore/Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Committente i motivi degli stessi, indicando nel contempo le nuove migliori date di consegna. Dei suddetti motivi si terrà conto ai fini dell’applicazione delle penali per ritardi di consegna.
8. IMMAGAZZINAMENTO
8.1. La Committente si riserva la facoltà di ritardare le spedizioni oltre i termini di consegna previsti nelle Condizioni Particolari.
8.2. Il Fornitore/Appaltatore si impegna ad immagazzinare la fornitura o l’opera oggetto dell’Ordine, effettuando le operazioni di messa in stato di conservazione presso le proprie officine o presso terzi come precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art. “IMMAGAZZINAMENTO”, e comunque fino al benestare alla spedizione rilasciato dalla Committente.
8.3. Qualora si verificasse la necessità di stoccare presso officine del Fornitore/Appaltatore i materiali oggetto dell’Ordine sarà cura ed onere del Fornitore/Appaltatore fare pervenire alla Committente la documentazione di conto deposito.
9. QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE FORNITURE
9.1. La semplice consegna dei prodotti ordinati non significa accettazione della merce, che avviene solamente dopo l’accertamento da parte degli enti di controllo della Committente delle sue effettive condizioni quantitative e qualitative e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili, ivi compresa la documentazione di accompagnamento. E’ facoltà del Fornitore/Appaltatore, previa autorizzazione della Committente, inviare proprio personale presso la Committente per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo al ricevimento.
9.2. Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata rispetto al pattuito, la Committente avrà a sua scelta una delle seguenti facoltà:
i. accettare le differenze quantitative riscontrate, con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
ii. respingere la parte della fornitura risultata eccedente, salvo le tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto, con facoltà, ove il Fornitore/Appaltatore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza a spese ed a rischio del Fornitore/Appaltatore, o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio;
iii. ottenere che il Fornitore/Appaltatore provveda immediatamente all’invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggior onere e spesa per l’immediata integrazione dell’ammanco sarà a carico del Fornitore/Appaltatore.
9.3. In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 9.1, la Committente potrà applicare al Fornitore/Appaltatore le penalità previste nelle Condizioni Particolari e secondo quanto stabilito dal successivo art. 14.
9.4. Il Fornitore/Appaltatore si obbliga ad emettere un certificato di qualità con il quale egli certifica che i prodotti spediti alla Committente sono stati adeguatamente collaudati e che, a seguito di tale collaudo, sono risultati idonei. Ciascun lotto di prodotti spedito alla Committente dovrà essere accompagnato dal relativo certificato di qualità, in mancanza del quale la Committente avrà il diritto di respingere la merce.
9.5. Per la denuncia di eventuali vizi e/o difetti della fornitura, sia che questi la rendano idonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ivi compresa l’incompletezza della documentazione di accompagnamento, la Committente non sarà tenuta all’osservanza dei termini di cui all’art. 1495 c.c. ed il reclamo per tali vizi e/o difetti, ancorché evidenti, potrà sempre essere fatto in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della merce, anche se la medesima fosse già stata messa in lavorazione o fosse già stata posta in applicazione sui beni della Committente e anche se le fatture relative fossero già state pagate. L’azione relativa potrà essere instaurata dalla Committente anche al di là dei termini di cui all’art. 1495 c.c.
In presenza di forniture non accettate al ricevimento o comunque rivelatesi affette da vizi e/o difetti, la Committente avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
i. recuperare i prodotti non conformi con lavorazioni supplementari da effettuarsi da parte del Fornitore/Appaltatore ed a carico dello stesso;
ii. addebitare al Fornitore/Appaltatore il costo della riparazione effettuata a cura della Committente o del proprio Cliente finale, previo accordo con il Fornitore/Appaltatore stesso;
iii. chiedere la sostituzione dei prodotti non conformi o dell’intero lotto cui questi appartengono;
iv. rifiutare i prodotti non conformi o l’intero lotto cui questi appartengono, senza richiederne la sostituzione;
v. accettare i prodotti non conformi o l’intero lotto cui questi appartengono, domandando la diminuzione del prezzo;
In ogni caso fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
9.6. In caso di materiale fornito dalla Committente in conto lavoro, nessun compenso verrà riconosciuto al Fornitore/Appaltatore per le lavorazioni eseguite sui prodotti che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiali, purché non occulti. Al Fornitore/Appaltatore verrà inoltre addebitato il relativo materiale al netto di un eventuale valore recuperabile.
10. COLLAUDO DEI PRODOTTI OGGETTO DI FORNITURA DI COSE O DEI SERVIZI PRESTATI O OPERE COMPIUTE
10.1. Il collaudo si intende in conformità ai termini ed alle condizioni delle Condizioni Particolari con particolare riferimento all’articolo “COLLAUDI” e secondo quanto di seguito indicato.
10.2. Il Fornitore/Appaltatore è responsabile dell’idoneità e dell’adeguamento alle leggi applicabili in Italia dei materiali, delle apparecchiature e dei macchinari utilizzati nei Collaudi delle cose fornite o dell’opera compiuta.
10.3. Collaudo in officina del Fornitore/APPALTATORE:
Ispettori della Committente avranno libero accesso alle officine del Fornitore/Appaltatore e/o di eventuali subfornitori o subappaltatori, in relazione all’ispezione dei materiali facenti parte della fornitura o delle opere oggetto d’appalto; quanto sopra per verifiche sullo stato d’avanzamento dei lavori delle opere e sulla conformità della fornitura.
Il Fornitore/Appaltatore notificherà a mezzo lettera o fax all’Ufficio Tecnico della Committente, con preavviso di 15 giorni, la data di approntamento al collaudo in officina.
Sarà cura dell’ufficio tecnico della Committente inviare al Fornitore/Appaltatore tempestiva comunicazione scritta di presenza o meno al collaudo in officina. Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione della Committente a propria cura e spese il personale, i materiali e le attrezzature necessari per effettuare le verifiche ed i Collaudi in officina.
In caso di collaudo non presenziato, il Fornitore/Appaltatore eseguirà i Collaudi in officina secondo proprio standard con rilascio dei relativi certificati.
Il Fornitore/Appaltatore è inoltre obbligato a denunciare alla Committente qualunque vizio noto della fornitura o dell’opera realizzata prima che avvenga l’accettazione per la spedizione.
10.4. Collaudo in campo:
Ispettori della Committente opereranno il collaudo in campo atto a verificare l’esecuzione delle opere e i materiali facenti parte della fornitura.
Qualora l’esito del collaudo in campo fosse anche solo parzialmente negativo, sarà rilasciato un verbale che dovrà riportare modalità e tempistiche assegnate al Fornitore/Appaltatore per ovviare alle carenze riscontrate e la data dei successivi Collaudi in campo.
Gli eventuali difetti accertati dovranno essere eliminati nel più breve tempo possibile a cura e spese del Fornitore/Appaltatore.
Se il collaudo in campo avrà esito favorevole le Parti sottoscriveranno il Verbale di Collaudo Favorevole o analoga documentazione attestante la corretta esecuzione totale o parziale della fornitura o dell‘opera oggetto dell’ordine e la Committente prenderà in consegna l’oggetto dell’Ordine; detto Verbale di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, debitamente sottoscritto dalla Committente, costituirà documento valido per la fatturazione o lo svincolo dei pagamenti previsti al verificarsi di tale evento.
10.5. Il collaudo e relativi Verbali di Collaudo Favorevole non sollevano il Fornitore/Appaltatore dalle responsabilità di cui all’Ordine.
11. GARANZIA
11.1. Il Fornitore/Appaltatore garantisce il prodotto fornito, il servizio prestato o l’opera eseguita esente da qualsiasi vizio e/o difetto dipendente da lavorazioni o tecniche errate o non conformi al pattuito oppure dal materiale usato, per il periodo di 24 mesi dalla data di consegna del prodotto o dalla prestazione del servizio o per il periodo di 24 mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Collaudo Favorevole, salvo diverso accordo fra le parti risultante dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, sempre che detti vizi e/o difetti vengano denunciati durante il periodo di garanzia, la Committente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non idoneità del prodotto acquistato, o dell’opera eseguita quando le circostanze dimostrino che il Fornitore/Appaltatore ha trascurato di osservare le regole di prudenza e di diligenza normalmente richieste nell’ambito della propria attività. La garanzia si intende in conformità ai termini ed alle condizioni delle Condizioni Particolari con particolare riferimento all’Art. “GARANZIA” e secondo quanto di seguito indicato.
11.2. La garanzia riguarda la qualità dei materiali impiegati, il corretto funzionamento, la qualità dei componenti, inclusi quelli non prodotti direttamente, ed inoltre il raggiungimento di prestazioni di funzionamento/processo e/o di valori e/o di conformità e/o di obiettivi prestabiliti. Fermo restando quanto previsto al punto 6.2, nei casi in cui la documentazione fornita risulti carente ed incompleta per l’adeguato utilizzo dei beni stessi e/o sia giudicata insufficiente a parere degli enti di vigilanza e controllo, il Fornitore/Appaltatore si impegna a produrre, senza richiedere compensi aggiuntivi, tutta la documentazione integrativa, oltre a quella trasmessa con il bene, necessaria per dimostrare la conformità a quanto sancito dalla legge; tale obbligo per il Fornitore/Appaltatore resta valido anche nei casi in cui detta carenza non fosse stata rilevata entro i termini di garanzia di cui al punto 11.1.
11.3. La garanzia si rinnoverà automaticamente per le parti sostituite con decorrenza dalla data della loro sostituzione.
11.4. Le modifiche che si rendessero necessarie per rendere idoneo il servizio, la fornitura e/o l’opera entro i limiti di garanzia, dovranno essere apportate dal Fornitore/Appaltatore con modalità e tempistiche tali da non pregiudicare gli impegni assunti dalla Committente nei confronti del proprio cliente finale, altrimenti trovando applicazione l’articolo 12 che segue.
12. MANLEVA
12.1. Nel caso in cui la Committente fosse convenuta in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali, ovvero fosse obbligata in altro modo a risarcire un danno ai propri clienti o a terzi in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei prodotti o dei servizi forniti, il Fornitore/Appaltatore sarà obbligato a tenere indenne la Committente ed a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima, ed interverrà, a richiesta, sostituendosi alla Committente in ogni procedimento instaurato a carico della stessa con riferimento a tali difetti o difformità.
13. MODIFICHE DELLA FORNITURA, DELLE OPERE O DEI SERVIZI
13.1. La Committente si riserva di richiedere la modifica dei prodotti ordinati e/o l’annullamento delle forniture e/o delle prestazioni di servizi o opere che non potessero più essere utilizzate per mutate esigenze operative. In questo caso, a condizione che il Fornitore/Appaltatore abbia rispettato gli impegni assunti con l’accettazione dell’Ordine ed abbia operato secondo i programmi concordati, saranno a carico della Committente, salvo diversi accordi, i costi strettamente necessari, dovutamente documentati sostenuti in buona fede dal Fornitore/Appaltatore prima di dette variazioni e non più recuperabili dallo stesso. Il Fornitore/Appaltatore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere i costi addebitabili alla Committente e comunque a conformarsi agli accordi presi di volta in volta con la Committente e/o alle istruzioni operative di quest’ultima, nonché a consentire alla Committente il controllo delle giacenze.
13.2. In caso di modifiche che comportino un aumento del prezzo d’ordine, troverà applicazione il seguente Articolo 25.2.
14. PENALI
14.1. In caso di ritardata consegna e/o non raggiungimento di quanto garantito nelle Condizioni Particolari agli Articoli “OGGETTO DELL’ORDINE” e/o “GARANZIA”, se previsto il Fornitore/Appaltatore pagherà alla Committente le penali, come precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art. “PENALI”. La penale, per il corrispondente importo maturato, sarà compensata con quanto eventualmente ancora dovuto dalla Committente al Fornitore/Appaltatore in acconto o a saldo prezzo; l’eventuale eccedenza a favore della Committente dovrà essere pagata dal Fornitore/Appaltatore a semplice richiesta.
E’ fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento di tutti i maggiori danni derivanti dal ritardo o dal mancato raggiungimento di quanto garantito.
14.2. Qualora il ritardo nella consegna e/o il mancato raggiungimento di quanto garantito superasse 20 giornate lavorative, la Committente, salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a sua scelta:
a) continuare ad applicare la penale come sopra specificato;
b) ritenere annullato di pieno diritto l’Ordine, nel qual caso basterà che la Committente ne dia notizia al Fornitore/Appaltatore, con esonero della Committente da quanto previsto dall’art. 1517 c.c.;
c) approvvigionare da terzi ed in qualunque tempo, a costi e spese del Fornitore/Appaltatore, la merce e/o i servizi oggetto del ritardo, anche oltre ai casi previsti dall’art. 1516 c.c.
15. FORZA MAGGIORE
15.1. Nel caso in cui l’esecuzione dell’Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di Forza Maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati di un periodo di tempo uguale a quello in cui è perdurato lo stato di Forza Maggiore, salvo diverso accordo tra le Parti, e ciò a condizione che il Fornitore/Appaltatore e/o il Consulente abbia informato immediatamente la Committente dell’insorgere della circostanza di Forza Maggiore e abbia adottato tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di Forza Maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto, trovando in questo caso applicazione le penali per ritardi di consegna. La responsabilità della Committente è esclusa nel caso in cui una causa di Forza Maggiore impedisca il ricevimento delle consegne, comporti una diminuzione di fabbisogno di quanto ordinato o impedisca il pagamento nei termini pattuiti.
15.2. La Parte che intenda invocare la Forza Maggiore dovrà notificare per iscritto all’altra Parte la propria intenzione entro i 2 giorni successivi dal verificarsi dell’evento, e dovrà confermarla entro i successivi 15 giorni mediante documentazione certificata dalle competenti autorità. Entro 2 giorni dalla cessazione dell’evento di Forza Maggiore la Parte che ha invocato la Forza Maggiore dovrà notificare all’altra Parte la fine di tale evento.
15.3. La Parte impossibilitata ad eseguire le proprie obbligazioni a causa del verificarsi dei citati eventi dovrà fornire all’altra Parte la massima collaborazione per ridurre i danni causati. Le Parti sono obbligate a compiere quanto ragionevolmente necessario per evitare o ridurre i conseguenti danni causati.
15.4. Ai fini del presente articolo lo sciopero è considerato causa di Forza Maggiore se è generale, di carattere nazionale e interessa direttamente il Fornitore/Appaltatore.
15.5. Resta inteso e convenuto che in nessun caso sono causa di forza maggiore i ritardi dei Subfornitori.
15.6. A parziale deroga di quanto sopra, nel caso in cui l’evento si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese, il Committente si riserva il diritto di:
a) recedere dall’Ordine, senza che nulla sia dovuto al Fornitore/Appaltatore e con l’impegno da parte del Fornitore/Appaltatore di restituire quanto eventualmente già pagato, qualora il Committente decida di restituire al Fornitore/Appaltatore i materiali, prodotti o opere già consegnati; o
b) affidare la fornitura, i servizi o le opere a terzi, a propria cura e spese e con la cooperazione del Fornitore/Appaltatore e/o Consulente, durante il periodo in cui perdura l’Evento di Forza Maggiore e per il tempo necessario per ristabilire le condizioni di esecuzione dell’Ordine in conformità a quanto pattuito.
16. FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (D.D.T.)
16.1. Ciascuna fattura, che potrà contemplare i prodotti e/o le prestazioni di uno o più Ordini della stessa tipologia, dovrà essere inviata mezzo posta alla Amministrazione della Committente – Ufficio Verifica Fatture o potrà essere inviata mezzo e-mail all’indirizzo fatture.passive@edf- xxxxxx.xxx.
In base alla tipologia di prodotto e/o prestazione oggetto dell’ordine, sulla fattura dovranno essere indicati:
- il numero di Partita IVA della Committente (o di identificazione IVA, se la fattura è emessa da un soggetto UE);
- il codice del Fornitore/Appaltatore, assegnato dalla Committente, reperibile sulle Condizioni
Particolari;
- la sigla del Buyer di riferimento e il numero dell’Ordine, reperibili sulle Condizioni Particolari e gli eventuali numeri dei documenti di trasporto relativi;
- il numero e la data del S.A.L., di cui al successivo punto 16.4, sottoscritto da parte del Committente e dell’Appaltatore;
- il numero e la data del DdT;
- l’elenco dei prodotti consegnati, nella progressione dei documenti di trasporto;
- l’eventuale suddivisione dei prezzi su singole posizioni corrispondenti alle singole posizioni dell’Ordine;
- l’appoggio bancario completo di numero di conto corrente, banca di appoggio e relative coordinate; qualora il Fornitore/Appaltatore vari la propria ragione sociale o le coordinate bancarie dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione della Committente tramite comunicazione scritta. In particolare, con riferimento alla variazione delle coordinate bancarie, il Fornitore/Appaltatore si impegna ad inviare una comunicazione della Banca (su carta intestata della Banca) dalla quale risultino le nuove coordinate bancarie e l’intestazione del conto.
In assenza di tali elementi, le fatture saranno respinte e i termini di pagamento saranno ricalcolati a partire dalla data di restituzione del documento, corredato di quanto richiesto.
16.2. Le fatture per forniture di materiali, dovranno essere corredate da documenti di trasporto in originale contenenti le seguenti indicazioni: nome del Fornitore/Appaltatore, codice/articolo della Committente, denominazione del prodotto, data di spedizione, numero di Ordine, quantitativo per ogni consegna, numero dei colli consegnati e ogni altra indicazione espressamente richiesta nell’Ordine oltre a quanto richiesto dalle norme applicabili.
16.3. Il documento di trasporto dovrà essere inviato all’indirizzo di destinazione indicato in testata sulle Condizioni Particolari alla voce “Inviare/Ritirare merce”. Le forniture destinate a successive lavorazioni in campo da parte del Fornitore/Appaltatore, dovranno essere accompagnate sempre da documenti di trasporto in originale riportanti la ragione Sociale del Fornitore/Appaltatore presso la Committente e l’Unità Operativa indicata sulle Condizioni Particolari.
16.4. Qualora espressamente previsto nelle Condizioni Particolari d’Ordine, le fatture relative ad Ordine avente ad oggetto compimento di opera o fornitura di servizio, dovranno essere corredate dal modulo S.A.L., attestante la corretta esecuzione totale o parziale di quanto oggetto dell’ordine. Alla sottoscrizione del S.A.L., da parte dell’Appaltatore e del Committente, é vincolato il benestare alla fatturazione. In assenza del S.A.L. non è consentita l’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore e le fatture comunque emesse, saranno respinte.
16.5. In caso di servizi svolti per la gestione dei rifiuti l’Appaltatore dovrà sempre allegare alla fattura il modulo S.A.L. attestante la corretta esecuzione totale o parziale dei servizi oggetto dell’ordine e la Dichiarazione di Avvenuto Smaltimento (DAS). In difetto le fatture verranno respinte.
16.6. La dichiarazione sostitutiva (c.d. autocertificazione) di cui al precedente articolo 2.9. dovrà essere fornita dal Fornitore/Appaltatore alla Committente, contestualmente all’invio delle fatture e 10 giorni prima della scadenza dell’ultimo pagamento; in assenza di tale documentazione, e/o in caso che la stessa risulti incompleta, insufficiente, parziale o non congrua, la Committente, ai sensi dell’art. 35 L. 248/2006 e s.m.i. è autorizzata a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla trasmissione da parte di Fornitore/Appaltatore della predetta documentazione.
16.7. Eventuali maggiori spese e/o danni dovuti all’inosservanza di quanto sopra saranno a carico del Fornitore/Appaltatore.
17. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
17.1. La fatturazione ed il pagamento dei prezzi d’Ordine, relativi alle forniture/attività indicate nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. “OGGETTO DELL’ORDINE” ed “OPZIONI”, saranno effettuati dalla Committente in accordo al piano precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art.“MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO”, subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione di cui all’art. 10 e sempre che il Fornitore/Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l’accettazione dell’Ordine.
17.2. E’ fatto espresso divieto al Fornitore/Appaltatore di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle forniture. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, non verranno ritirate ed il Fornitore/Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto.
17.3. E’ fatto espresso divieto di cessione a terzi, sotto qualunque forma, dei crediti relativi al prezzo dell’Ordine.
17.4. E facoltà della Committente trattenere gli importi dovuti al Fornitore/Appaltatore in compensazione con gli importi eventualmente dovuti da quest’ultimo a qualsiasi titolo alla Committente, ad esempio per responsabilità civile, penali contrattuali o in qualsiasi altro caso.
18. INTERESSI DI MORA
18.1. Si conviene che l’eventuale applicazione degli interessi di mora sarà eseguita tenendo conto di un periodo di franchigia di 1 mese rispetto alla data di scadenza del pagamento ed applicando il valore medio dell’euribor a 1 mese vigente nel periodo moratorio maggiorato di 100 basis points e comunque non superiore al tasso di interesse di xxxx xxxxxxx previsto dalla vigente normativa italiana.
19. DEPOSITO CAUZIONALE
19.1. Qualora previsto nel testo delle Condizioni Particolari all’Art. “DEPOSITO CAUZIONALE”, Fornitore/Appaltatore dovrà rilasciare alla Committente, deposito cauzionale o in alternativa, a scelta della Committente, assicurazione cauzionale o fideiussione bancaria del tipo a prima richiesta, emessa a favore della Committente stessa da Istituto di primaria importanza.
19.2. La fideiussione sopraindicata si intende a garanzia dell’integrale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
20. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
20.1. Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente se è titolare o licenziatario di diritti di proprietà industriale afferenti la progettazione e/o la tecnologia della fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore/Appaltatore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti della Committente e dei Fornitori ai quali venga affidata dalla Committente la produzione per conto della medesima.
20.2. Il Fornitore/Appaltatore garantisce alla Committente che l’oggetto dell’Ordine non viola alcun diritto di proprietà industriale di terzi.
20.3. Fatto salvo il risarcimento dei danni diretti ed indiretti eventualmente subiti dalla Committente, il Fornitore/Appaltatore terrà indenne la Committente da pretese ed azioni di terzi per violazioni di diritti di privativa, in particolare da quelle dirette ad inibire la fornitura dei materiali alla Committente, nonché la produzione e la vendita dei prodotti della stessa, assumendo l’obbligo della loro pronta definizione, previa consultazione con la Committente e preservando gli interessi della stessa. Qualora richiesto il Fornitore/Appaltatore si sostituirà alla Committente in ogni procedimento eventualmente instaurato nei confronti di quest’ultima.
21. IMPEGNO SOCIALE
21.1. In adempimento ai suoi impegni nel campo sociale, la Committente è particolarmente attenta al rispetto dei principi e dei diritti fondamentali contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e nelle convenzioni concluse con il patrocinio dell’Organizzazione Internazionale per il Lavoro. Nell’ambito di questo quadro, la Committente sarà tenuta all’applicazione di tali principi ai propri processi di acquisto e, in particolare, ai principi in materia di lavoro minorile e di lavoro forzato o coatto.
Il Fornitore/Appaltatore assicura e garantisce che i beni o servizi contemplati dall’Ordine non sono e non saranno ottenuti, da chiunque ed in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in Italia od all’estero, mediante prestazione di lavoro minorile:
- sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta dei minori, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l’asservimento;
- che risulti essere (per la sua natura o per le condizioni nelle quali è prestato) suscettibile di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore;
- da parte di soggetti di età inferiore a quella prevista per l’avviamento al lavoro dalle norme del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore ai quattordici anni, fatte salve le sole eccezioni espressamente previste dalle convenzioni OIL nn.138 del 1973 e 5 del 1919.
21.2. Resta inteso che, a prima richiesta della Committente, il Fornitore/Appaltatore dovrà dare prova del rispetto di tali principi.
Nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che il Fornitore / Appaltatore operi in violazione dei principi e diritti fondamentali sopra menzionati, la Committente si riserva il diritto di verificare o di far verificare da parte di un’organizzazione riconosciuta se le condizioni lavorative del Fornitore/Appaltatore, dei loro fornitori subfornitori e subappaltatori violino tali principi e diritti.
In particolare le Parti concordano che, con un preavviso che non dovrà essere inferiore a 15 giorni lavorativi la Committente potrà effettuare degli audit sul Fornitore/Appaltatore. Tali audit saranno eseguiti o da auditors interni oppure da un’entità terza indipendente, che non sia concorrente del Fornitore/Appaltatore e che sarò vincolata da obblighi di confidenzialità per lo meno dello stesso tenore di quelli indicati all’art. 5 che precede. Gli auditors dovranno rispettare le normative su salute e sicurezza che sono applicabili sul sito del Fornitore/Appaltatore soggetto a audit e le limitazioni di accesso vigenti presso il Fornitore/Appaltatore.
La Committente si farà carico dei costi legati alle attività di audit.
21.3. La Committente si riserva il diritto di risolvere l’Ordine, con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione da inviarsi con lettera raccomandata a.r., qualora la fornitura che ne costituisce oggetto risulti essere stata ottenuta, da chiunque ed in qualsiasi stadio della fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in Italia od all’estero, in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
22. DIVIETO DI PUBBLICITA’
22.1. Per qualunque azione promozionale che faccia riferimento ai rapporti commerciali con la Committente, il Fornitore/Appaltatore dovrà chiedere preventivamente espressa autorizzazione alla Committente.
23. INFORMAZIONI EX ART.13 D.LGS. 196/03
23.1. Ove applicabile, ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la Committente, Titolare del trattamento, comunica quanto segue ad ogni soggetto interessato dal trattamento di suoi dati personali raccolti ai fini dell’Ordine:
a. I dati identificativi e fiscali del Fornitore/Appaltatore o delle persone che agiscono per il Fornitore/Appaltatore, nonché le altre informazioni quali, domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati, utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione ed all’esecuzione dell’Ordine ed agli adempimenti di legge;
b. Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo, ma è comunque necessario ai fini della stipula e del mantenimento dei rapporti di fornitura/appalto;
c. Un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce la stipulazione dell’Ordine o il suo corretto svolgimento o gli adempimenti di legge, anche fiscali;
d. La comunicazione dei dati suddetti può essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a soggetti incaricati di svolgere compiti strumentali all’erogazione di servizi on line, nonché ai soggetti incaricati della revisione del bilancio della Committente ed alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, potranno venire a conoscenza dei dati personali i responsabili o incaricati di trattamento nominati dalla Committente nell’ambito degli Enti preposti all’adempimento dell’Ordine;
e. L’art. 7 D. Lgs. 196/03 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. L’interessato può inoltre ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E’ anche diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta;
f. Il responsabile del trattamento in base all’art. 29 D.Lgs.196/03 è il responsabile pro-tempore dell’Area Acquisti; il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente; i dati sono conservati presso la Committente, con sede in Cascine Vica – Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxx 00, x xxxxxx x responsabili designati per il tempo prescritto dalle normative civilistiche e fiscali; l’elenco aggiornato dei responsabili designati può essere consultato dall’interessato facendone richiesta alla Committente.
24. RISOLUZIONE, RECESSO E CESSIONE
24.1. La Committente avrà diritto di risolvere totalmente o parzialmente l’Ordine, ai sensi e per gli effetti degli art. 1454 e ss. del codice civile mediante notifica scritta al Fornitore/Appaltatore, a mezzo di lettera Raccomandata A.R., qualora il Fornitore/Appaltatore sia inadempiente rispetto alle pattuizioni d’Ordine, non svolga le attività affidate con la necessaria diligenza ed in totale conformità alle normative vigenti e non intraprenda le azioni necessarie per rimediare tali inadempienze entro 15 giorni dalla notifica scritta delle stesse, ovvero non prosegua diligentemente le azioni intraprese per riparare alle inadempienze notificate;
In tal caso il Fornitore/Appaltatore interromperà immediatamente l’esecuzione della fornitura o compimento di opere e servizi per la parte oggetto di risoluzione, intraprendendo ogni necessaria azione presso i Subfornitori relativamente alle parti date in subappalto e continuerà con diligenza l’esecuzione della parte di fornitura o dei servizi non oggetto di risoluzione.
24.2. In ogni caso di risoluzione totale o parziale di cui al paragrafo 24.1, in relazione alla parte di fornitura o al compimento di opere e servizi oggetto di risoluzione e fatto salvo ogni altro diritto al risarcimento del maggior danno della Committente verso il Fornitore/Appaltatore, la Committente avrà il diritto di:
a. prendere possesso, in tutto o in parte, della parte della fornitura, dei servizi e opere compiute oggetto della risoluzione in possesso del Fornitore/Appaltatore, quale che sia il suo stadio di completamento, ed utilizzarla per fare completare ad altri la parte di fornitura oggetto della risoluzione o parte della stessa;
b. commissionare ad altri la fornitura di prodotti o il compimento di servizi e opere equivalenti alla parte di fornitura, opere e servizi oggetto di risoluzione o a parte della stessa;
c. addebitare al Fornitore/Appaltatore tutte le opere ed i costi addizionali sostenuti dal Committente in accordo a quanto qui previsto per l’ottenimento della fornitura, delle opere e/o dei servizi rispetto al prezzo stabilito nelle Condizioni Particolari.
24.3. In caso di risoluzione parziale della fornitura o dei servizi di cui al paragrafo 24.1 e per quanto si riferisce alla parte di fornitura o al compimento di opere e servizi non oggetto di risoluzione si applicheranno le seguenti pattuizioni:
a. le pattuizioni d’Ordine rimarranno valide per quanto applicabili alla parte di fornitura, alle opere o servizi prestati non oggetto di risoluzione;
b. sarà stabilita un’appropriata riduzione del prezzo d’Ordine, a seguito della riduzione dello scopo della fornitura, delle opere compiute o dei servizi prestati, sulla base dei componenti del prezzo o dei prezzi unitari indicati in Ordine, ove previsti, o altrimenti sarà negoziata tra le parti;
c. la Committente avrà il diritto di operare ritenute sulle somme dovute o che saranno in seguito dovute al Fornitore/Appaltatore (o addebitare al Fornitore/Appaltatore) per un ammontare tale da garantire alla Committente il recupero delle somme che possano risultare in seguito a carico del Fornitore/Appaltatore, nei termini di cui al paragrafo 24.2;
d. il Fornitore/Appaltatore non avrà diritto a poter vantare pretese di alcun titolo nei confronti della Committente.
24.4. Nessuna controversia tra il Fornitore/Appaltatore e la Committente in merito alla risoluzione od in conseguenza della stessa solleverà il Fornitore/Appaltatore dall’obbligo di mettere a disposizione della Committente la fornitura, le opere compiute e i servizi prestati, richiesti nei termini di cui al paragrafo 24.2. a).
24.5. Ove le parti riconoscano che eventi di Forza Maggiore ritardino le consegne o le prestazioni di servizi o il compimento di opere previste per un periodo superiore a 3 mesi o impediscano definitivamente il proseguimento ed il completamento della fornitura o dei servizi, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dall’Ordine mediante comunicazione scritta all’altra. In tal caso, le parti collaboreranno per il migliore utilizzo di quanto già realizzato dal Fornitore/Appaltatore e/o Consulente a fronte dell’Ordine prima del recesso.
24.6. Il Committente ha altresì diritto di recedere dall’Ordine, con lettera raccomandata a/r o strumento avente medesimo valore, inviata al Fornitore/Appaltatore, qualora:
a. si verifichi la perdita di autonomia imprenditoriale, la manifesta insolvenza nei confronti dei propri Fornitori da parte del Fornitore/Appaltatore, l’apertura di procedure concorsuali;
b. un’autorità competente abbia instaurato un’azione o procedimento per la messa in liquidazione del Fornitore/Appaltatore o per l’interruzione o sospensione delle sue attività operative;
c. il Fornitore/Appaltatore sia sottoposto in amministrazione controllata a beneficio degli obbligazionisti e di altri creditori del Fornitore/Appaltatore;
d. la Committente cessi lo svolgimento dell’attività cui l’Ordine si riferisce, anche in conseguenza della chiusura delle proprie unità operative/siti/cantieri;
e. la Committente, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, non abbia più interesse nell’esecuzione dell’Ordine, senza doverne dare giustificazione al Fornitore/ Appaltatore, riconoscendo a quest’ultimo solo il corrispettivo delle attività e dei servizi fino a quel momento compiuti, senza che il Fornitore / Appaltatore possa chiedere maggiori danni e/o indennizzi.
24.7. La Committente ha la facoltà di cedere l’Ordine, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, senza espresso consenso del Fornitore/Appaltatore, alle sue società controllate, controllanti o comunque facenti parte del gruppo EDF.
25. PREZZI D’ORDINE
25.1. Fatto salvo quanto eventualmente precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art.“INVARIABILITA’ PREZZI”, i prezzi indicati nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. “CORRISPETTIVO” o “IMPORTI”, si intendono fissi ed invariabili, con rinuncia da parte del Fornitore/Appaltatore a richieste di revisione in deroga agli Artt. 1464 e 1664 c.c.., intendendosi gli stessi congrui e comprensivi di maggiori oneri relativi al verificarsi di aumenti di costo, in qualunque misura, della manodopera e relativi oneri, dei materiali, dei trasporti, dei noli e dei cambi ed inoltre a cause imprevedibili eventualmente sopravvenute durante l’esecuzione dei lavori.
25.2. Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche richieste dalla Committente, dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore/Appaltatore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per la Committente solo se preventivamente accettati per iscritto da quest’ultima con l’emissione di Variante d’Ordine oppure con un nuovo Ordine il cui prezzo sarà definito nelle Condizioni Particolari all’Art. “VARIANTI”.
25.3. In nessun caso il Fornitore/Appaltatore avrà diritto di ottenere revisioni del prezzo per aumento di costi per l’esecuzione della fornitura di cose, per la prestazione dei servizi o per il compimento di opere.
25.4. La Committente s’impegna a corrispondere al Fornitore/Appaltatore, per il compimento dell’opera e l’esecuzione dei servizi ed ogni altra prestazione accessoria assunta con l’Ordine ed in caso di scioglimento dell’eventuale Opzione, i prezzi complessivi a forfait, onnicomprensivi, fissi e non revisionabili, indicati nel testo delle Condizioni Particolari all’Art. “CORRISPETTIVO”; oppure derivanti dalla contabilizzazione di quanto indicato nel testo delle Condizioni generali agli Artt. “OGGETTO DELL’ORDINE” ed “OPZIONI” per le quantità effettivamente eseguite, sulla base dei prezzi unitari, onnicomprensivi, fissi e non revisionabili, indicati nel testo delle Condizioni Particolari all’Art.“CORRISPETTIVO” con riferimento alle singole posizioni degli Articoli stessi.
25.5. I prezzi complessivi a forfait/ed unitari remunerano anche tutti quegli adempimenti ed attività complementari che, pur non descritti o richiamati nei documenti dell’’Ordine per semplicità od omissione, sono necessari per il completamento dell’opera a regola d’arte e per renderla atta all’utilizzazione pattuita e per la prestazione dei servizi.
25.6. I corrispettivi esposti, remunerano inoltre le garanzie fornite dal Fornitore/Appaltatore in relazione a tutti i materiali, alle prestazioni, al montaggio dell’opera ed al regolare funzionamento della stessa ed alla prestazione dei servizi.
25.7. Il Fornitore/Appaltatore riconosce che l’importo complessivo pattuito comprende i costi per la sicurezza nella misura indicata dall’Art. “CORRISPETTIVO” del testo delle Condizioni Particolari; il Fornitore/Appaltatore dichiara che tali costi sono ampiamente e pienamente remunerativi dei costi effettivamente sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e di terzi. La Committente si riserva il diritto di domandare al Fornitore/Appaltatore il dettaglio dei suddetti costi.
26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
26.1. Tutti i documenti relativi all’Ordine comprese le presenti Condizioni Generali d’Acquisto, saranno interpretati e governati secondo la legge italiana.
26.2. Le parti espressamente convengono che ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione dell’Ordine sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.
27. DATI SUL FORNITORE/APPALTATORE
27.1. Fornitore/Appaltatore, garantendone la veridicità, si impegna a fornire dati e informazioni riguardanti la propria attività o struttura proprietaria ed organizzativa, le situazioni di bilancio, le procedure e le certificazioni di qualità, eventualmente con la compilazione e restituzione alla Committente di moduli che quest’ultima inviasse al Fornitore/Appaltatore.
27.2. La Committente si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni di cui sopra che verranno utilizzati esclusivamente ai fini dei rapporti in essere con il Fornitore/Appaltatore.
28. RAPPRESENTANTI
28.1 Il Fornitore/Appaltatore si impegna a non utilizzare nei rapporti commerciali con la Committente rappresentanti ed intermediari.
29. SUBAPPALTO
29.1. E’ fatto tassativo divieto di subappaltare, anche in parte, i lavori dell’Ordine, salvo deroga scritta autorizzata dalla Direzione Acquisti della Committente.
29.2. Il Fornitore/Appaltatore in caso di subappalto è tenuto a verificare e a dar prova documentale alla Committente che il proprio subappaltatore, con riferimento agli adempimenti connessi alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati, sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale secondo le definizioni dell’art. 26, comma 1, lettera a, punto 2 e dell’art. 89, comma 1, lettera l del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare abbia regolarmente versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente i contributi
previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei dipendenti cui è tenuto; a tal fine si impegna a produrre specifica documentazione attestante quanto sopra. Resta inteso che la violazione di quanto sopra da parte del Fornitore/Appaltatore costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
29.3. Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente al Fornitore/Appaltatore alle scadenze contrattuali è subordinato all’acquisizione della documentazione di cui al paragrafo precedente che resta quale onere esclusivo a carico del Fornitore/Appaltatore. Alle Imprese subappaltatrici autorizzate devono essere trasferite, a cura del Fornitore/Appaltatore, tutte le informazioni/obblighi concordati con la Committente. Analoga responsabilità, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, resta a carico della società Mandataria verso le altre Mandanti;
29.4. Il mancato rispetto di tale clausola, determinerà la facoltà della Committente di risolvere l’Ordine.
29.5. In caso di subappalto, il Fornitore/Appaltatore dovrà presentare richiesta di autorizzazione al subappalto all’Area Acquisti della Committente, con anticipo di 15 giorni lavorativi rispetto alla data di inizio lavori, adottando le procedure previste dalle specifiche tecniche di cui alle Condizioni Particolari ovvero nei termini e modalità indicate dall’Area Acquisti (xxxx://xxx.xxx- xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/); il Fornitore/Appaltatore dovrà riportare in calce alla richiesta la seguente nota: “Si dà assicurazione che l’impresa subappaltatrice è in possesso dell’idoneità tecnico professionale richiesta ai sensi dell'Art. 26 comma 1, lettera a) e dell’art. 89, comma 1, lettera l del D.Lgs 81/08 e s.m.i. inoltre si assicura che si è provveduto ad informare l’impresa medesima sui rischi specifici e interferenziali esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste, così come risulta dalla dichiarazione rilasciataci che si allega in copia alla presente.”, ed inoltre dovrà allegare alla stessa copia della dichiarazione fatta al Fornitore/Appaltatore dal proprio Subappaltatore, come da facsimile allo stesso inviato.
30. AMBIENTE E SICUREZZA
30.1. INFORMAZIONI GENERALI
Per quanto attiene lo svolgimento dell’intervento il Fornitore/Appaltatore consulterà gli incaricati della Committente per ottenere indicazioni ed istruzioni attinenti l'espletamento del lavoro affidato. Al fine di dare attuazione a quanto richiesto sensi dell'Art. 26 comma 1, lettera a) e dell’art. 89, comma 1, lettera l del D.Lgs 81/08 e s.m.i il responsabile incaricato dell’Ente richiedente i lavori della Committente, d’intesa con i responsabili del Comprensorio/Stabilimento in cui si troverà ad operare il Fornitore/Appaltatore, provvederà a fornire al Fornitore/Appaltatore un prospetto informativo sui rischi specifici ed interferenziali esistenti, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e su altre circostanze e/o condizioni che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sui rischi, in modo da permettere al Fornitore/Appaltatore di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività, in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di sicurezza.
Tale scambio di informazioni dovrà avvenire anticipatamente rispetto all’esecuzione delle attività: (normalmente avviene già in fase di richiesta di offerta all’atto del sopralluogo nei casi in cui il lavoro preveda una preventiva ispezione del cantiere da parte del potenziale Fornitore/Appaltatore) e sarà sempre formalizzato, mediante documentazione redatta con il coordinamento dei referenti della Committente ed eventualmente aggiornata durante l'esecuzione dei lavori, qualora questa evolva in modo diverso dal previsto per necessità o modifiche intervenute in xxxxx x'xxxxx, x/x xx modifichi l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro, in modo che il Fornitore/Appaltatore possa riformulare la propria valutazione dei rischi e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione definite dal committente relativamente ai rischi di interferenza.
Per quanto sopra l'esecuzione dell'attività sarà preceduta da una ricognizione dei luoghi da parte del Fornitore/Appaltatore ove l’attività oggetto dei lavori sarà eseguita, per rilevare le condizioni generali e specifiche insite nell’attività, nonché le misure di prevenzione generali e specifiche che saranno conseguentemente adottate.
30.2. OBBLIGHI DEL FORNITORE/APPALTATORE
Per tutta la durata dell’Ordine, è a carico del Fornitore/Appaltatore la piena ed esclusiva responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altro obbligo previsto dalla legge applicabile in materia di esecuzione dei lavori o da essa conseguente, sia nei confronti della Committente che di terzi; inoltre il Fornitore/Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle norme e regolamenti vigenti nei Comprensori/Stabilimenti in cui Si trova ad operare.
Il Fornitore/Appaltatore e si impegna altresì a:
- applicare i CCNL e gli accordi integrativi per il personale dallo stesso assunto e preposto all'esecuzione dei lavori;
- osservare le normative e leggi vigenti in materia di assunzioni, previdenza ed assicurazioni sociali, istituendo le regolari posizioni assicurative;
- inviare alla Committente, nei termini previsti dall’articolo 2.9 che precede, copia dei versamenti tributari, contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici;
- informare periodicamente la Committente sull'andamento dei lavori;
- fornire ai propri dipendenti che operano all’interno di cantieri edili la tessera di riconoscimento, di cui all’art. 18 del X.X.xx. n.81/08 e della successiva Legge n. 136 del 13 agosto 2010 completa di tutti i dati previsti dalle specifiche disposizioni legislative.
- Inoltre, con l’accettazione e la sottoscrizione del presente documento il Fornitore/Appaltatore dichiara e garantisce alla Committente:
- che tutti gli oneri legali, economici e assicurativi, previdenziali, contrattuali e di qualsiasi altro genere, derivanti dal rapporto di lavoro con il proprio personale ed i propri terzi ausiliari, ivi inclusi gli oneri tributari, rimarranno a proprio integrale ed esclusivo carico. In particolare il Fornitore/Appaltatore, in caso di qualsivoglia azione, giudiziale e non, richiesta, pretesa avanzata nei confronti della Committente dal proprio personale dipendente e da propri terzi ausiliari, da Enti Previdenziali o da Pubbliche Autorità dell’Amministrazione Finanziaria, si impegna, anche dopo la scadenza dell’Ordine, nei limiti di prescrizione di cui alle norme di legge a: (i) intervenire prontamente per porre rimedio alla eventuale inadempienza o irregolarità contestata; (ii) fornire alla Committente qualsiasi informazione e documentazione necessaria alla conoscenza della situazione contrattuale retributiva e della posizione assicurativa obbligatoria dei propri dipendenti e dei propri terzi ausiliari in conformità a quanto richiesto dalla Norme di Legge (quale in via non esaustiva il Documento Unico di Regolarità Contributiva: “DURC”); (iii) mantenere la Committente manlevata ed indenne da qualsivoglia rivendicazione e/o azione avanzata dai soggetti suindicati in relazione alle attività di cui all’Ordine; e (iv) rimborsare alla Committente qualsiasi onere e spesa sostenuta in conseguenza delle suddette azioni;
- di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo; si impegna quindi a non sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse intervenire nel corso dei lavori;
- la Propria responsabilità per i sinistri che nell'esecuzione dei lavori accadessero a dipendenti Xxxxxx e/o di eventuali Subappaltatori e/o alle cose, per cause inerenti ai lavori stessi; dichiara altresì che terrà indenne la Committente per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL.;
- che le indennità che dovessero spettare a favore di qualunque avente diritto sono a proprio carico, dichiara inoltre e garantisce di sollevare fin da ora e di mantenere indenne la Committente da qualsiasi azione o pretesa.
30.2.1 Norme Comportamentali in Campo Ambientale
Al fine di rispondere alle sfide relative allo sviluppo sostenibile, la Committente si è posta l’obiettivo di controllare gli impatti ambientali e di ottenere e mantenere la certificazione UNI EN ISO 14001 per tutte le sue attività.
Nel quadro delle sue politiche ambientali, la Committente si è impegnata, tra l’altro a:
- ridurre il consumo di energie non-rinnovabili;
- prevenire l’inquinamento e controllare le emissioni di gas serra; e
- promuovere salute e sicurezza.
In particolare, la Committente è impegnata in un processo teso al miglioramento continuo in quanto, inoltre, aspira ad ottenere la certificazione UNI EN ISO 14001 per tutti i suoi siti.
Nel processo di appalto e nell’esecuzione dei suoi Ordini, la Committente si è quindi impegnata a identificare gli aspetti più delicati rispetto all’ambiente e, in particolare, gli aspetti relativi alla riduzione dei rifiuti e all’uso di prodotti chimici.
Pertanto il Fornitore/Appaltatore è tenuto, e dovrà informare i propri subappaltatori, a eseguire gli Ordini in osservanza dei regolamenti applicabili.
Al fine di permettere alla Committente di rispettare gli impegni relativi alla certificazione UNI EN ISO 14001, al Fornitore/Appaltatore sarà domandato, nell’esecuzione dell’Ordine, di fornire alla Committente le informazioni relative al rispetto dell’ambiente (impegni esistenti, iniziative di miglioramento pianificate, diminuzione o prevenzione dell’impatto ottenute etc.) e di segnalare qualsiasi circostanza che potrebbe avere un impatti significativo sull’ambiente.
Il Fornitore/Appaltatore, anche nello svolgimento delle proprie attività nelle unità operative/siti/cantieri della Committente, si impegna ad:
- intraprendere tutte le azioni necessarie ad evitare l’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, che potrebbe essere provocato dal Fornitore/Appaltatore o dai loro subappaltatori nell’esecuzione dell’Ordine, inclusi i trasporti relativi all’esecuzione dell’Ordine, laddove essi siano parte degli obblighi contenuti nell’Ordine. Nel caso di inquinamento accidentale, il Fornitore/Appaltatore dovrà farsi carico delle operazioni di bonifica di cui sarà responsabile.
Nel caso di inquinamento accidentale il Fornitore/Appaltatore dovrà tempestivamente informare la Committente in merito all’evento, alle prime misure di bonifica pianificate e alle tempistiche di esecuzione; il Fornitore/Appaltatore dovrà tempestivamente inviare alla Committente un’analisi iniziale circa le conseguenze dell’inquinamento;
- osservare scrupolosamente e senza eccezioni od esclusioni tutte le normative in materia di tutela dell’ambiente, nonché le norme e prescrizioni vigenti nelle unità operative/siti/cantieri della Committente in cui opererà il Fornitore/Appaltatore ed in particolare.
- Rifiuti
Il Fornitore/Appaltatore che svolge la Sua attività nelle unità operative/siti/cantieri della Committente è responsabile, secondo la normativa vigente ed applicabile, della gestione dei rifiuti derivanti dalla Propria attività e del loro corretto smaltimento, compreso i rifiuti solidi assimilabili agli urbani.
- Rumore esterno
Il Fornitore/Appaltatore che svolge la Sua attività nelle unità operative/siti/cantieri della Committente è tenuto a garantire che le Proprie attività non peggiorino il preesistente livello di impatto sul rumore esterno, anche in relazione alle emissioni sonore prodotte dalle altre Società esistenti nel Comprensorio.
Ogni variazione di attività dovrà essere preventivamente valutata sotto il predetto profilo sicché la valutazione sia tenuta costantemente aggiornata e verificata nel rispetto di quanto previsto.
- Emissioni in atmosfera
Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a garantire che le Proprie attività non comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni esistenti autorizzate. In ogni caso, dovrà provvedere a quanto disposto dalla normativa specifica di settore, in particolare D.lgs 152 /06 e s.m.i..
- Scarichi idrici
Il Fornitore/Appaltatore che svolge la Sua attività nelle unità operative/siti/cantieri della Committente dovrà garantire la qualità delle acque reflue attraverso il regolare andamento degli scarichi idrici, per i quali dovranno essere predisposti, ove non vi fossero, idonei pozzetti di ispezione a valle dei lotti terziarizzati e/o concessi in comodato d’uso.
- Suolo e sottosuolo
Il Fornitore/Appaltatore dovrà porre la massima attenzione per impedire ogni possibile inquinamento del suolo e del sottosuolo provvedendo, ove accadesse, alle azioni opportune e necessarie nel rispetto della normativa vigente.
- Agenti Chimici
Il Fornitore/Appaltatore che per lo svolgimento dell’attività affidata nelle unità operative/siti/cantieri utilizza sostanze e prodotti/miscele pericolose contemplate dalla normativa in materia dovrà
trasmettere copia delle schede di sicurezza aggiornate al committente e attenersi alle prescrizioni riportate in esse.
Dovrà, altresì, movimentare i suddetti prodotti in idonei contenitori avendo cura che i medesimi siano correttamente etichettati e adeguati ad evitare sversamenti accidentali.
- Gestione ambientale
L’Appaltatore, deve applicare norme ambientali in accordo con i principi di politica e gestione ambientale della Committente; dovrà inoltre rispettare procedure/istruzioni operative di sua competenza, stabilite e formalizzate dalla Committente, in materia di gestione ambientale.
Gli obblighi del Fornitore/Appaltatore ai sensi del presente saranno valutati con riferimento ai e entro i limiti degli incarichi affidati al Fornitore/Appaltatore sulla base della sua specifica competenza.
Salvo quanto previsto nel seguente paragrafo, se la Committente non concorda con le operazioni di bonifica proposte dal Fornitore/Appaltatore, la Committente e il Fornitore/Appaltatore dovranno incontrarsi per raggiungere un accordo. In assenza di accordo, la Committente si riserva il diritto di domandare al Fornitore/Appaltatore, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di intraprendere le misure prescelte dalla Committente. Se il Fornitore/Appaltatore non intraprende tali misure entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, la Committente avrà il diritto di domandare a un terzo di eseguire le misure necessarie a spese del Fornitore/Appaltatore.
Nel caso di emergenza o di pericolo imminente, la Committente potrà domandare al Fornitore/Appaltatore o ad un terzo di eseguire le misure che ritiene appropriate.
30.2.2 Norme Comportamentali in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro
Il Fornitore/Appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutta la vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, intendendosi per essa non solo le norme di legge e regolamentari, ma anche tutte le norme di buona tecnica (Norme CEN, CENELEC, CEI, UNI EN, ISO, etc), e della predisposizione delle relative misure e cautele.
Il Fornitore/Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i, in particolare si impegna all’adempimento degli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 26 del citato decreto, restando inteso che l’onere del coordinamento a carico della Committente non si estende ai rischi specifici propri dell’attività del Fornitore/Appaltatore, la cui gestione e tutela rimane quindi esclusivamente a carico di quest’ultimo.
Il Fornitore/Appaltatore si assume la piena e totale responsabilità civile e penale sia verso i propri dipendenti o subappaltatori, sia verso i terzi a fronte di qualsiasi infortunio sul lavoro a qualsiasi causa questo debba essere attribuito.
Sarà cura ed onere del Fornitore/Appaltatore stipulare e mantenere in vigore per la durata dei lavori tutte le assicurazioni per infortuni, malattie professionali o altro previste dalla legge per quanto riguarda i propri dipendenti addetti all'esecuzione delle prestazioni comprese le assicurazioni automobilistiche per danni a terzi, con almeno i massimali previsti dalla legge.
Sarà cura ed onere del Fornitore/Appaltatore provvedere a stipulare e mantenere in vigore, per la durata dei lavori, una assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi con i massimali adeguati all'appalto e/o da concordare preventivamente; eventuali franchigie saranno a carico del Fornitore / Appaltatore.
Eventuali danni causati dall'inosservanza delle norme di sicurezza e comunque dall'inosservanza delle leggi e regolamenti in vigore, ancorché senza copertura assicurativa, sono integralmente a carico del Fornitore/Appaltatore.
- Lavori Edili di Ingegneria Civile
Nell'esecuzione dei lavori edili o di ingegneria civile che rientrino nell'allegato X del D. Lgs 81/08 e s.m.i., l’Appaltatore avrà il dovere di dare puntuale e compiuta esecuzione a tutte le misure definite dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori da questa nominato e contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, cooperando in forma attiva con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Sarà compito e responsabilità del Fornitore/Appaltatore dare piena attuazione a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione ed ecologia nella rimozione, deposito e stoccaggio dei materiali pericolosi e di quelli derivanti dalle demolizioni e producendo idonea documentazione a supporto relativamente alla corretta gestione dei rifiuti di propria produzione all’interno del cantiere.
- Piano Operativo di Sicurezza
Il Fornitore/Appaltatore redigerà il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per ogni tipo di fornitura/appalto nelle modalità previste dal punto 3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. analizzando nello stesso i fattori di rischio relativi alle proprie attività specifiche, ai propri processi di costruzione e di esecuzione delle opere oggetto dell’appalto o della fornitura. Il POS dovrà essere redatto in accordo con i documenti di coordinamento emessi dalla Committente per i diversi tipi di lavori (Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; MSE/DUVRI / Verbale di sopralluogo / Permesso di lavoro in tutti gli altri casi) e dovrà risultare congruo con i POS di eventuali propri e Subappaltatori/Subfornitori.
L’attività oggetto di contratto non potrà essere intrapresa senza che il POS sia stato previamente consegnato dall’Appaltatore/Fornitore (e/o dal Subappaltatore/Subfornitore) alla Committente e dai referenti della stessa (Coordinatore per l'esecuzione, referente UO/sito/cantiere) approvato.
Le misure di sicurezza concordate ed individuate nel POS saranno poste in essere prima dell'inizio di esecuzione dei lavori dal Fornitore/Appaltatore.
Qualunque situazione, nuova o diversa, che dovesse emergere durante l'esecuzione delle attività oggetto di appalto, tale da modificare le valutazioni che hanno portato alla sottoscrizione del contratto di appalto e del PSC, sarà prontamente segnalata in forma scritta dall’Appaltatore/Fornitore alla Committente e viceversa, al fine d’individuare le ulteriori misure da adottare.
Una copia del POS deve essere depositata presso il luogo ove si eseguono i lavori a disposizione degli enti preposti al controllo o vigilanza.
- Responsabile di Cantiere del Fornitore/Appaltatore:
Il Fornitore/Appaltatore deve nominare il proprio Responsabile di cantiere e comunicarlo preventivamente all’inizio dei lavori all’Ente della Committente richiedente i lavori.
- Derivazioni/Estensioni di strutture di competenza del Fornitore/Appaltatore:
Il Fornitore/Appaltatore, per le proprie necessità di lavorazioni, montaggi, installazioni, ecc., derivandosi dalle strutture di base dell’opera (sito operativo, impianto) all’area di propria competenza, deve evitare manomissioni delle strutture originali.
I dirigenti e preposti del Fornitore/Appaltatore devono essere tenuti al corrente di quanto sopra, anche in caso che ciò riguardi gli eventuali subappaltatori autorizzati del Fornitore/Appaltatore.
La Committente, nel costante impegno a coniugare performance industriali e responsabilità sociale, richiede un elevato livello di attenzione in materia di salute sicurezza quale responsabilità sociale nei confronti dei dipendenti e di quelli dei Fornitori/Appaltatori. Pertanto, nel caso di eventuali infortuni, medicazione o mancato infortunio, occorsi presso le unità operative/siti/ cantieri della Committente, al personale del Fornitore/Appaltatore (o di eventuali subappaltatori autorizzati) o danni provocati o riscontrati sulle strutture dell’opera, deve essere immediatamente informato il responsabile della Committente con nota scritta, preceduta da informazione verbale nei casi di urgenza.
In ogni caso è fatto espresso obbligo di porre immediatamente in atto, da parte del Fornitore/Appaltatore responsabile del danno e del riscontro del medesimo, ogni provvedimento atto ad evitare fattori di rischio alle persone presenti e/o operanti nell’area.
Il Responsabile della Committente provvederà allo scambio di tali informazioni tra tutte le Ditte e/o persone presenti e/o operanti nell’area.
- Informazioni ai lavoratori dell’Appaltatore/Fornitore
Prima che i lavori abbiano inizio, l’Appaltatore/Fornitore deve rendere edotto il proprio personale dipendente (e i subappaltatori autorizzati) dei rischi generali, specifici e interferenziali connessi allo svolgimento delle attività, nonché di tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi e/o cautele previste (POS/PSC/MSE/DUVRI).
31. PRESTAZIONI PROFESSIONALI
L’Incarico di consulenza di cui all'Ordine è regolamentato dalle seguenti condizioni generali:
31.1. In fase di presentazione dell’offerta tecnico/economica alla Committente il Consulente dovrà sempre indicare la Categoria Professionale di appartenenza e la percentuale di contributo previdenziale (ad es. INARCASSA) applicabile al prezzo complessivo d’offerta.
31.2. Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’Incarico il Consulente resterà in contatto con i dipendenti incaricati della Committente, per l’ottimale espletamento dell'Incarico stesso.
31.3. Durante lo svolgimento dell’Incarico, il Consulente si assume l'obbligo di tenere indenne la Committente da ogni responsabilità per eventuali sinistri che dovessero occorrergli nell'espletamento dell’Incarico stesso.
31.4. Il Consulente si obbliga a:
- eseguire personalmente l'Incarico assunto nel caso si tratti di persona fisica o farlo eseguire esclusivamente da proprio personale nel caso si tratti di persona giuridica;
- eseguire l’Incarico in piena autonomia gestionale mantenendo il controllo pieno e totale della propria attività, utilizzando proprio personale sul quale eserciterà in via esclusiva il potere organizzativo, di sorveglianza e disciplinare;
- controllare la qualità, affidabilità e tempestività della propria attività; rimane pertanto inteso che è esplicitamente esclusa l’esistenza di un rapporto di impiego e che non potrà essere invocato il relativo trattamento dal personale del Consulente sia per l’espletamento che per la cessazione dell’Incarico stesso;
- prendere visione dell’informativa rischi redatta dal Committente, ai sensi dell’art 26 Dlgs 81/2008 e smi e rispettare le indicazioni ivi contenute.
31.5. Il Consulente sarà libero di continuare l'esercizio della propria attività professionale con la sola limitazione a non eseguire, per tutta la durata di espletamento dell’incarico, prestazioni di consulenza in conflitto di interesse con l’Incarico stesso.
31.6. Quanto dal Consulente redatto nell’ambito dello svolgimento dell’Incarico resta in piena ed assoluta proprietà della Committente che potrà, a proprio insindacabile giudizio disporne o cederlo a terzi, senza che da parte del Consulente possano venire sollevate obiezioni o pretese di sorta. Il Consulente si impegna a garantire la piena titolarità di eventuali diritti di utilizzazione economica dei risultati diretti dell'Incarico conferito ed a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell’Incarico stesso.
31.7. La violazione da parte del Consulente degli obblighi di cui ai punti 31.3, 31.4, 31.5 e 31.6 è causa di recesso immediato senza alcun onere a carico della Committente.
31.8. Qualora l’espletamento dell’Incarico non proceda secondo quanto previsto nelle presenti condizioni generali, la Committente si riserva di fissare un termine congruo, in relazione all'oggetto delle obbligazioni, affinché il Consulente possa conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente tale termine, la Committente si riserva il diritto di risolvere il rapporto e di quantificare e richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito: in particolare per il mancato rispetto, anche parziale del programma temporale delle prestazioni oggetto dell’Incarico.
31.9. Resta inteso che, anche in assenza di inadempienze del Consulente, la Committente si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal rapporto, annullando l’Ordine, con il solo rimborso delle spese sostenute ed il pagamento delle prestazioni svolte dal Consulente fino al momento del recesso.
31.10. La documentazione fornita dalla Committente, o che comunque la riguardi, dovrà essere restituita al termine dell’espletamento delle prestazioni oggetto dell’Incarico e sarà conservata dal Consulente, quale depositario, con obbligo di custodia, fino al momento della restituzione predetta.
31.11. Salvo autorizzazione scritta da parte della Committente, l’Incarico, l'oggetto delle prestazioni da esso previste, le modalità dell'adempimento delle obbligazioni del Consulente, non potranno essere oggetto di diffusione e di informazione pubblicitaria da parte del Consulente e/o nel proprio interesse.
32. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE
32.1. Qualora il presente documento accedesse a un Ordine rientrante nel campo applicativo della Direttiva 2014/25/UE che coordina, tra l’altro, le procedure di appalto degli enti erogatori di energia, le Parti si impegnano all’applicazione delle procedure e di quanto più in generale disposto dalla predetta direttiva.
33. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA EX X.Xxx 231/2001 e smi
33.1. Il Fornitore/Appaltatore:
- dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Decreto”) e successive modifiche e integrazioni, nonché di aver preso visione del Codice Etico, Tale documento e’ disponibile sul sito internet www.edf- xxxxxx.xxx nell’Area dedicata ai fornitori;
- dichiara altresì di aver acquisito, anche prendendo visione della comunicazione informativa di corredo alla predetta documentazione, piena consapevolezza degli obblighi e doveri che ne scaturiscono a proprio carico;
- dichiara inoltre di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto e che nessuna azione è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa;
- si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme con il Codice Etico della Committente (e quindi con le disposizioni, principi, regole di comportamento e valori ivi indicati) per tutto quanto ad esso applicabile. In quest’ambito, si obbliga più in particolare: (i) a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico da parte della Committente o che potrebbero comunque esporre la Committente al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste sulla base di quest’ultimo; (ii) a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto;
- si impegna altresì ad informare immediatamente e direttamente l’Organismo di Vigilanza della Committente, attraverso le modalità indicate nel Codice Etico, nel caso esso stesso o qualunque altro soggetto operante per suo conto riceva, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Committente una richiesta tale da configurare comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico.
33.2. L’inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Committente a risolvere l’Ordine, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c.. In tal caso, resta inteso che al Fornitore/Appaltatore saranno addebitate tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico del Fornitore/Appaltatore la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell’omissione degli atti e dei fatti di cui sopra nonché ferma restando l’obbligazione di manlevare la Committente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione ed inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.
34. SOPRAVVIVENZA DI CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI
34.1. Lo scioglimento del Contratto, per qualsivoglia causa esso avvenga, non produrrà effetti sulla validità e efficacia delle seguenti clausole, che resteranno in vigore allo scioglimento del Contratto:
articolo 5 – obblighi di riservatezza, articolo 11 – garanzia,
articolo 12 – manleva, articolo 14 – penali,
articolo 20 – diritti di proprietà industriale,
articolo 26 – legge applicabile e foro competente.
Data, Timbro e Firma
Ai sensi dell’art. 1341/1342 c.c. il Fornitore/Appaltatore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:
art. 2: oggetto dell’ordine, impegni del fornitore/appaltatore;
art. 6: materiale oggetto della fornitura di cose od utilizzato nella prestazione di servizi o compimento di opere;
art. 7: consegna dei prodotti oggetto della fornitura di cose, dei servizi prestati o delle opere compiute; art. 9: quantità e qualità delle Forniture;
art. 11: garanzia;
art. 14: penali;
art. 15: forza maggiore;
art. 16: fatture, documenti di trasporto (D.D.T.); art. 17: modalità di fatturazione e pagamento; art. 20: diritti di proprietà industriale;
art. 21: impegno sociale;
art. 24: risoluzione, recesso e cessione;
art. 26: legge applicabile e foro competente; art. 29: subappalto;
art. 30: ambiente e sicurezza;
art. 31: prestazioni professionali; art. 33: responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/2001. Art. 34: sopravvivenza di clausole delle Condizioni Generali
Data, Timbro e Firma