ADDENDUM
ADDENDUM
AL CONTRATTO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
tra
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2015 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.” o solo “Consip”),
e
Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx 0 - 20100, Direzione generale e sede secondaria in Xxxx, Xxxxx x'Xxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 00.000.000.000,10, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, in persona del Procuratore speciale Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, capitale sociale Euro 17.613.518,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di DXC Hague B.V., Rijswijk, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante Poste Italiane
S.p.A. con sede legale in Roma, Xxxxx Xxxxxx x. 000 - 00000, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Xxxxxx Xxxxxxx repertorio n. 53665, raccolta 26873; la mandante Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx 00, capitale sociale Euro 20.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxx repertorio n. 5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
Congiuntamente anche le “Parti”
premesso che
− Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 20 luglio 2016, un Contratto Quadro che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore dei servizi di cloud computing in favore delle Amministrazioni beneficiarie, nonché di ogni attività prodromica necessaria e funzionale alla corretta esecuzione di detti servizi;
− successivamente, in data, rispettivamente 2 marzo 2017, 30 marzo 2018, e 23 luglio 2018, Consip e il Fornitore hanno stipulato tre addendum al suddetto Contratto Quadro, quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
− l’importo massimo del suddetto Contratto Quadro, come stabilito ai sensi dell’art. 3.2 del Contratto Quadro medesimo, è pari a € 500.000.000,00;
− in data 6 novembre 2020, in ragione dell’erosione progressiva del massimale contrattuale e della previsione di cui all’art. 3.5 del Contratto Quadro, è stato autorizzato l’incremento di un quinto (€ 100.000.000,00) del suddetto importo massimo, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel Contratto Quadro medesimo, per un nuovo importo massimo di € 600.000.000,00;
− tuttavia:
• tenuto conto dell’incremento di erosione del massimale durante il periodo pandemico;
• tenuto conto altresì che il Contratto Quadro (già prorogato di 24 mesi, secondo quanto disposto dall’art. 5.1 del Contratto Quadro medesimo) verrà a scadenza il 20 luglio 2021;
• e, considerato che gli specifici oggetti contrattuali del Contratto Quadro risultano idonei a soddisfare l’esigenza, correlata anche alle previsioni normative di cui al “Decreto cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020) e segnatamente, al relativo art. 75, di potenziare lavoro agile e servizi di rete e l’adesione ad essi della relativa utenza, consentendo la messa a disposizione a cittadini e imprese, per il tramite di strumenti digitali, di contenuti informativi sulle attività dell’Amministrazione e favorendo l’erogazione di prestazioni di cui questi ultimi potranno usufruire direttamente da remoto;
per far fronte alle esigenze delle Amministrazioni conseguenti all’attuale situazione di pandemia e di emergenza sanitaria, si rendono quindi necessari: i) un ulteriore incremento del massimale di € 150.000.000,00; ii), l’ulteriore proroga della durata contrattuale, atta a consentire alle Amministrazioni di usufruire di prestazioni aggiuntive conseguenti all’incremento del massimale, fino al 20 luglio 2022;
− in proposito, l’art. 3.4 del Contratto Quadro ammette che Xxxxxx, nel corso dell’esecuzione contrattuale, possa apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli;
− peraltro:
• l’art. 75 del “Decreto cura Italia” sopra richiamato, nell’ammettere la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alla procedura negoziata d’urgenza di cui all’art. 63 co. 2 lett. c) D.lgs. 50/2016, per approvvigionarsi di beni e servizi informatici (e di connettività) se funzionali al soddisfacimento degli obiettivi di potenziare il lavoro agile e i servizi di rete per l’accesso di cittadini e imprese, di fatto ha spronato le Amministrazioni a fare tutto quanto nelle proprie possibilità per mantenere costante nel tempo, o addirittura elevare, il proprio ventaglio di servizi all’utenza salvaguardando, al contempo, l’incolumità fisica delle persone;
• con il D.L. n. 76/2020 (c.d. DL Semplificazioni), convertito in Legge n. 120/2020, anche a seguito della segnalazione dell’ANAC n. 4, del 9 aprile 2020, nel dichiarato intento di velocizzare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, si è introdotta una disciplina transitoria delle procedure di affidamento e dell’esecuzione dei contratti pubblici, improntata a indirizzare le risorse pubbliche laddove necessario in tempi rapidi, con il solo limite di non pregiudicare i presidi di legalità;
• anche la Commissione UE, nella comunicazione 2020/C108 ha spiegato quali siano le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell’UE in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi, affermando che gli acquirenti pubblici possono prendere in considerazione
varie opzioni (non circoscritte, dunque, necessariamente al ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Codice);
• l’ANAC, in apposito documento ricognitivo delle “disposizioni acceleratorie e di semplificazione presenti nel Codice dei Contratti”, richiamando anche la Commissione UE, nell’indicare le principali previsioni del Codice dei Contratti che, in relazione ad ogni fase del processo di approvvigionamento, consentono l’accelerazione auspicata, ha espressamente indicato le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia richiamando per esteso la disciplina codicistica delle varianti;
− stante il susseguirsi delle disposizioni legislative emergenziali sopra citate e degli interventi delle Autorità di settore, nel caso di specie l’esigenza di incremento del massimale contrattuale può quindi essere ricondotta ad una variante contrattuale ex art. 311, comma 2, lett. a) e b) del d.P.R. n. 207/2010. Infatti:
• a fronte di situazioni di eccezionale aumento della domanda, accompagnate da una grave interruzione della catena di approvvigionamento secondo le ordinarie modalità, diventa imperativo, per soddisfare le esigenze delle Amministrazioni, consentire a queste ultime di ricorrere a soluzioni alternative che possano già essere disponibili o potenzialmente fruibili in tempi rapidi;
• inoltre, nel caso di specie è in corso, stante le riferite sopravvenienze normative connesse alla pandemia, una imprevista ed imprevedibile aumentata richiesta di accesso allo strumento del Contratto Quadro, il cui massimale risulta ormai oggetto di progressiva erosione da parte di Amministrazioni che necessitano, urgentemente, dell’erogazione di servizi del genere di quelli ivi previsti.
− del resto, in data 8 marzo 2019, l’ANAC, con nota prot. n. 0019400, fornendo riscontro ad
apposita richiesta di parere di Consip in merito all’applicabilità, in una distinta, ma similare, fattispecie, del disposto di cui all’art. 311, comma 2, lett. a) e b), del d.P.R. 207/2010, ha precisato che “in linea generale è, dunque, ammissibile il ricorso alla variante contrattuale anche nell’ambito di un accordo quadro finalizzata all’aumento della platea dei beneficiari, ancorché entro i limiti previsti dalla norma, ove derivante da sopravvenienze normative da cui derivi la necessità di far fronte ad esigenze non conosciute al momento della predisposizione e della pubblicazione del bando di gara”;
− tale circostanza ricorre nel caso di specie, tenuto conto che la necessità di consentire la fruizione di risorse software e hardware con la flessibilità e funzionalità proprie degli ambienti cloud, di cui all’oggetto del Contratto Quadro, è intrinsecamente legata alla pandemia e alle misure emergenziali di contrasto adottate dal Governo;
− nell’ambito del richiamato parere, l’ANAC ha altresì prescritto che, per poter procedere alla variante, la stazione appaltante debba: i) verificare che l’affidatario sia in possesso di capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie idonee allo svolgimento degli ulteriori impegni contrattuali (da limitare ai reali fabbisogni accertati); ii) provvedere alla tempestiva indizione della gara per l’affidamento del nuovo contratto;
− anche tali condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie, in quanto:
• in sede di comprova ai sensi dell’art 48 vigente ratione temporis, X.Xxx. n. 163/2006 e s.m.i. l’RTI aggiudicatario ha comprovato il requisito di natura economico finanziaria di cui al punto III.2.2. lett a) del Bando di gara in misura congrua e ampiamente superiore ai valori di fatturato minimo richiesto per il lotto e tale da giustificare una capacità idonea alla esecuzione degli ulteriori impegni contrattuali. Peraltro, per quanto attiene alla perdurante efficacia del requisito di capacità tecnico-professionale, si è provveduto a verificare la perdurante validità delle
certificazioni mediante i rispettivi enti di accreditamento;
• è stata pubblicata la gara “Public cloud Iaas e PaaS”, per la quale sono state ricevute le offerte dei concorrenti in data 14/10/2020, attualmente in fase di giudicazione;
− inoltre, la variante proposta, quantificabile nel 30% in aumento, anche considerato l’incremento di un massimale già oggetto di sesto quinto, comporterebbe un incremento complessivo non superiore al 50% del valore originario del massimale medesimo;
− quanto invece all’esigenza di estensione temporale del Contratto Quadro, la stessa può essere ricondotta alla c.d. “proroga tecnica”, strumento già conosciuto e sviluppato come “principio generale” in vigenza del D.Lgs. 163/06, che costituisce la disciplina applicabile ratione temporis al Contratto Quadro medesimo, a tutela dell’interesse generale e del principio di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. Già in tale contesto, infatti, si è più volte espressa, l’allora AVCP (ora ANAC), chiarendo che simili fattispecie di estensione temporale sono state elaborate proprio al fine di far fronte a circostanze straordinarie ed eccezionali, non imputabili all’Amministrazione ed intese a scongiurare un blocco dell’azione amministrativa in violazione del principio costituzionale di buon andamento della stessa;
− l’estensione temporale che si propone risulta quindi ottemperante ai sopra riportati presupposti legittimanti. Infatti, come si è visto:
• per cause oggettivamente non imputabili a Consip, si è verificata un’imprevista e imprevedibile incrementata erosione del massimale contrattuale, stante le sopravvenienze fattuali e normative legate alla pandemia, da cui la necessità, al fine di non vanificare la necessitata variante in aumento, di estendere la finestra temporale di adesione al Contratto Quadro per la fruizione del relativo incremento di prestazioni;
• pur essendo stata già bandita la gara “Public cloud Iaas e PaaS”, attualmente in fase di aggiudicazione, Consip è destinataria di espressa “sollecitazione istituzionale” da parte di Agid - Dipartimento per la Trasformazione Digitale al fine di mettere in atto ogni possibile azione finalizzata a garantire alle Amministrazioni i servizi acquisiti per il tramite del Contratto Quadro senza soluzione di continuità, oltre l’attuale scadenza prevista per il prossimo luglio 2021, nelle more dell’aggiudicazione della gara “Public cloud Iaas e PaaS”;
− in ragione delle circostanze sopra esposte, in data 24 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A. ha deliberato di eseguire una variante del Contratto Quadro, nel limite del 30 % dell’originario importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 311, comma 2 lett. a) e b) e comma 4 del DPR 207/2010, stante la sopravvenienza, nel corso della procedura selettiva, della normativa di cui al Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020,) e delle ulteriori disposizioni emergenziali per il potenziamento del lavoro agile e di servizi di rete per l’accesso di cittadini ed imprese, che hanno radicalmente modificato le stime dei fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni poste a base della predetta procedura indetta da Consip S.p.A., nonché di modificare la data di scadenza del Contratto Quadro definendo il nuovo termine al 20 luglio 2022;
− in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente Addendum, quale parte integrante e sostanziale del Contratto Quadro;
− le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine del predetto Contratto Quadro, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.
Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 Valore delle premesse
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compreso il “Contratto Quadro”, i relativi Addenda e i loro rispettivi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.
Articolo 2
Variazione dell’importo massimo complessivo del Contratto Quadro
1. L’importo massimo complessivo di cui all’art. 3.2 del Contratto Quadro, così come già incrementato ai sensi dell’art. 3.5 del Contratto Quadro medesimo, si intende ulteriormente incrementato, ai sensi dell’art. 311, comma 2, lett. a) e b) e 4, del d.P.R. n. 207/2010, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00), pari cioè al 30% dell’originario importo contrattuale, sino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di Euro 750.000.000,00 (settecentocinquantamilioni/00.
2. Il corrispettivo per le singole prestazioni contrattuali rimane quello stabilito nell’Allegato E al Contratto Quadro e relativi aggiornamenti.
3. L’aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione da parte della della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nel Contratto Quadro.
4. L’esatto ulteriore valore delle prestazioni contrattuali sarà determinato dai Contratti Esecutivi sottoscritti dalle Amministrazioni aderenti, sulla base dell’Allegato E, sino al valore massimo sopra stabilito.
Articolo 3
Estensione temporale della durata Contratto Quadro
1. Il Contratto Quadro si intende prorogato di ulteriori 12 (dodici) mesi, con scadenza al 20 luglio 2022.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga a chiedere alle Amministrazioni di assumere, a fronte della trasmissione al Fornitore del Contratto Esecutivo sottoscritto, il seguente triplice impegno:
• che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur presenti, abbiano tempi di attivazione non compatibili con l’urgenza della PA e, al contempo, l’impossibilità per l’Amministrazione, operando per tempo, di ricorrere, autonomamente, alla procedura d’urgenza di cui all’art. 75 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020;
• che sia impossibile attendere le attivazioni dell’iniziativa di gara descritta in premessa e attualmente in divenire per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti Quadro in essere;
• che i servizi oggetto di ordinativo dovranno corrispondere pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in oggetto.
2. Il Fornitore è tenuto a rifiutare l’ordine qualora l’Amministrazione non sottoscriva il sopraelencato triplice impegno.
3. Il Fornitore è tenuto altresì a osservare rigidamente la sequenza temporale dei Contratti Esecutivi sottoscritti dall’Amministrazione e al medesimo pervenuti, in modo da colmare
il massimale contrattuale residuo in modo progressivo. Resta fermo l’obbligo di acquisire il succitato triplice impegno
Articolo 5
Garanzia e polizza assicurativa
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal Contratto Quadro, a fronte dell’incremento del massimale e dell’estensione temporale del Contratto Quadro, il Fornitore ha esteso la garanzia n. BP0609640 rilasciata in favore di Consip S.p.A. da Atradius, in data 26/03/2021, di un importo pari a
€ 3.750.000,00 al 20/07/2012 ed esteso ed integrato la garanzia n. DE0627557, rilasciata in favore di Consip S.p.A. da Atradius, in data 26/03/2021, di un importo pari a € 1.875.000,00 al 20/07/2012.
2. La suddetta garanzia sarà valida per tutta la durata del Contratto Quadro, così come prorogata.
3. Il Fornitore garantisce, altresì, per tutta la durata del Contratto Quadro, così come prorogata, e dei Contratti esecutivi, di avere sempre attiva la polizza assicurativa conforme alle prescrizioni contenute nel Contratto Quadro medesimo e nei relativi allegati.
Articolo 6 Clausola finale
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui al Contratto Quadro, ai relativi Addenda e ai rispettivi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.
Roma, lì
CONSIP S.p.a. | IL FORNITORE |
xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
C.F.: CNNCST63B16H501V Certificatore: Poste italiane EU Qualified certified CA Validità: dal 19.06.18 al 18.06.2021 Codice identificativo: 3981615 | C.F.: SNTGNN64D05G478C Certificatore: TI Trust Technologies CA Validità: dal 01/08/2019 al 31/07/2022 Firma digitale: n. 06CBFD Codice Identificativo 1235813 |
Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 – Variazione dell’importo massimo complessivo del Contratto Quadro; Articolo 3 – Estensione temporale della durata del Contrato Quadro;
Articolo 4 – Obbligazioni specifiche del Fornitore Roma, lì
IL FORNITORE |
ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
C.F.: SNTGNN64D05G478C |
Certificatore: TI Trust Technologies CA |
Validità: dal 01/08/2019 al 31/07/2022 |
Firma digitale: n. 06CBFD |
Codice Identificativo 1235813 |