ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
tra
, corrente in , codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro tempore
e
il/la sig./ra , nato/a a il e residente a , codice fiscale , di seguito lavoratore/trice
Premesso che
a) tra le parti è in essere dal un contratto di lavoro a tempo indeterminato/determi- nato con scadenza il e pieno/parziale con orario ridotto di ore, pari al % dell’orario normale a tempo pieno
b) il/la lavoratore/trice è inquadrato/a con la qualifica di , al livello e man- sioni di
c) al rapporto di lavoro è applicato il CCNL
d) la sede di lavoro è in
e) la retribuzione annua lorda è pari a €uro per mensilità.
ùCon il presente accordo le parti convengono di modificare le modalità di svolgimento della predetta prestazione attraverso la realizzazione di un “contratto di lavoro agile” disciplinato dagli artt. da 18 a 24 della legge 81/2017, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e della contratta- zione collettiva applicata. L’accordo di lavoro agile è così disciplinato:
1. l’attività lavorativa sarà svolta, a tempo indeterminato/per il periodo dal al
all'esterno dei locali aziendali per massimo n. ore/giorni settimanali (e n. ore giornaliere), presso l’abitazione del/la lavoratore/trice, ovvero presso altro luogo nella disponibi- lità di questi, con espresso divieto di locali pubblici o aperti al pubblico e, in ogni caso, con espresso divieto di avvalersi di connessioni pubbliche od offerte da soggetti terzi, se non con l’utilizzo di ap- positi dispositivi o programmi utili a crittografare il traffico di rete e garantire sicurezza e segretezza alle comunicazioni telematiche (ad es. VPN). Laddove la prestazione avvenga al di fuori dell’abita- zione del/la lavoratore/trice, questi si impegna a comunicare preventivamente al suo responsabile o al datore di lavoro, la località prescelta di volta in volta;
2. durante lo svolgimento della prestazione secondo le modalità di "lavoro agile", la sede di lavoro è, ad ogni effetto diverso da quelli regolati nel presente accordo, quella aziendale situata in
;
3. la programmazione del lavoro agile avverrà con cadenza settimanale/quindicinale/men- sile/ e dovrà essere previamente approvata dal responsabile o dal datore di lavoro. Le modifiche della programmazione sono possibili solo se concordate per iscritto, per le seguenti moti- vate ragioni e con preavviso di giorni lavorativi;
4. la prestazione di lavoro agile avverrà nel corso di ogni giornata/nelle seguenti giornate della set- timana ; in tale periodo, il/la lavoratore/trice è tenuto/a a garantire le fasce orarie di disponibilità:
▪ dalle ore alle ore
▪ dalle ore alle ore .
▪ dalle ore alle ore .
Durante tale arco temporale, il/la lavoratore/trice è reperibile nei confronti del datore di lavoro, se- condo le modalità e la tempistica concordata ed all’interno di tali fasce sarà collocata la sua presta - zione lavorativa in modalità agile. Al di fuori di dette fasce di reperibilità, il/la lavoratore/trice ha dirit- to alla disconnessione e dovrà astenersi dal prestare attività lavorativa; ove possibile, il datore di la- voro adotterà tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l’effettiva disconnessione del/la lavoratore/trice dalla rete aziendale e l’effettiva fruizione del riposo, nel rispetto delle vigenti normati- ve legali e contrattuali sull’orario di lavoro massimo e sui riposi giornalieri e settimanali. Le modifi- che delle suddette fasce orarie sono possibili solo se concordate per iscritto, con preavviso di giorni lavorativi;
5. la retribuzione mensile resta invariata rispetto a quella attualmente percepita, fatti salvi eventuali incrementi contrattuali o automatici previsti dalla contrattazione collettiva. Il/La lavoratore/trice ha di- ritto alla parità di trattamento economico e normativo con i restanti lavoratori e lavoratrici occupati nell’azienda e nessun pregiudizio può essere arrecato dallo svolgimento della prestazione lavorati- va in modalità agile, fatti salvi gli elementi economici e retributivi legati all’effettivo svolgi mento delle mansioni all’interno dell’azienda. Salva espressa autorizzazione del responsabile o del datore di la- voro, è fatto divieto di prestare attività lavorativa in regime di lavoro straordinario o festivo;
6. le mansioni restano quelle fissate nel contratto individuale di lavoro che il/la lavoratore/trice si impegna a svolgere anche in modalità di lavoro agile, compatibilmente con l’assenza fisica dagli uf- fici dell’azienda;
7. il datore di lavoro si impegna a fornire in comodato d’uso – ex art. 1803 e seguenti cod. civ. – e per tutta la durata del periodo di realizzazione della prestazione con modalità di lavoro agile, le se - guenti strumentazioni e attrezzature:
◦
◦
◦
L’assistenza tecnica e la manutenzione sono a carico dell'azienda. In ogni caso nei confronti del/la lavoratore/trice sussiste l'obbligo di custodia delle predette strumentazioni e attrezzature e quello di garantire la riservatezza dei dati in esse contenuti, anche mediante l’adozione di comportamenti la- vorativi che garantiscano la riservatezza e la segretezza delle comunicazioni e delle operazioni di trattamento dei dati, nel rispetto del disciplinare tecnico in materia di privacy aziendale e delle istru- zioni che sono impartite quale incaricato/a del trattamento dati;
8. in caso di malfunzionamento degli strumenti messi a disposizione del/la lavoratore/trice il datore di lavoro si riserva la facoltà di richiamarlo/la in servizio presso la sede aziendale, in via tempora- nea, fino alla risoluzione del problema tecnico;
9. sono a carico del/la lavoratore/trice i costi di energia elettrica e ogni altro costo necessario per il corretto espletamento dell’attività lavorativa. Il costo della connessione internet è a carico del datore di lavoro che vi provvederà direttamente o mediante rimborso del costo sostenuto dal/la lavoratore/trice, previa presentazione di adeguata documentazione attestante l’ammontare del sud- detto costo;
10. i controlli del datore di lavoro verranno effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, legge
n. 300/1970, anche mediante verifica dei log di connessione o di altri strumenti in grado di individuare l’effettivo collegamento in remoto con i server aziendali;
11. fermo restando l’osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza, il datore di lavo - ro consegnerà annualmente un'informativa relativa ai rischi generici e specifici connessi alla partico - lare modalità con la quale il/la lavoratore/trice svolge la prestazione lavorativa e resta onerata di tutti
gli altri adempimenti dovuti. In ogni caso, il/la lavoratore/trice dovrà collaborare all'attuazione delle misure di prevenzione applicando le predette direttive aziendali;
12. la prestazione in modalità di lavoro agile dovrà essere realizzata nel rispetto di tutti gli obblighi legali e contrattuali e, in particolare, in considerazione della socialità della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, del rispetto delle seguenti regole comportamentali, la cui inos - servanza potrà dare luogo a sanzione disciplinare:
a) impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente nell’interesse aziendale;
b) rispetto delle relative norme di sicurezza;
c) divieto di manomissione, modifica, alterazione in alcun modo detti apparati;
d) divieto di consentire a terzi non autorizzati espressamente l’utilizzo degli stessi;
13. in caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza disciplinata dalla normativa applicabil- e, il/la lavoratore/trice è tenuto/a a rispettare gli oneri di comunicazione e/o richiesta previsti;
14. il recesso dal presente accordo è possibile con un preavviso di almeno giorni di calendario o senza preavviso, in caso di giustificato motivo quali, ad esempio:
• al mancato raggiungimento/mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi concordati
• violazione degli obblighi di riservatezza
• …..
Il recesso dal presente accordo prima della scadenza concordata è possibile solo in presenza di una giusta causa, consistente in un notevole inadempimento delle obbligazioni assunte con il pre- sente accordo.
, lì
Il/La lavoratore/trice Il datore di lavoro