CAPITOLATO D’ONERI PROCEDURA DI GARA APERTA
CAPITOLATO D’ONERI PROCEDURA DI GARA APERTA
(art. 60 D.Lgs n. 50/2016)
OGGETTO: Affidamento del servizio di Assistenza Legale, Amministrativa e Contabile, (cd. ‘ADVISOR’) per l’attuazione del Programma di Investimento denominato “AMICA-E- Azioni Metropolitane Inter Comunali pel l’Ambiente e l’Energia”
CUP B11E15000650006
CIG 7352968525
Dirigente del Settore: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
1. OBIETTIVO
La Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) ha approvato un programma di investimento denominato “AMICA - E” per un importo complessivo pari a 36.181.002,00= di Euro, destinato ad attuare misure di risparmio, di riqualificazione ed efficientamento energetico nella misura di 12.696.920,00 euro per la riqualificazione energetica di pubblici edifici, € 23.484.082,00 per l’efficientamento della pubblica illuminazione di proprietà dei Comuni della Provincia Di Venezia, il tutto attraverso il coinvolgimento del settore privato e, precisamente, delle “Energy Services Company’ (ESCo) ovvero le Società di Servizi Energetici.
La Città Metropolitana di Venezia ,quale centrale di committenza provvederà al coordinamento delle attività di progetto mentre i Comuni della Provincia di Venezia aderenti al Progetto AMICA - E, stipuleranno i contratti di prestazione e risparmio energetico con garanzia di risultato - Contratti EPC - con esecuzione di lavori e servizi, compresa la gestione degli impianti, da attuare ed implementare sulla base di bandi, disciplinari di gara e di capitolati di gestione, in linea con le direttive BEI sul programma di investimento e nel rispetto delle Direttive UE sui Contratti Pubblici. Il meccanismo contrattuale consentirà di ripagare l’investimento con il risparmio ottenuto dagli interventi di riqualificazione energetica delle strutture pubbliche.
Al termine della durata del contratto, le strutture pubbliche efficientate, torneranno nella gestione diretta della PA che potrà beneficiare dell’intero risparmio energetico generato attraverso le misure e gli interventi di riqualificazione energetica.
Nello specifico, per Contratto di Prestazione Energetica (Energy Performance Contract - EPC) si intende il contratto con il quale un soggetto “fornitore” (normalmente una Energy Services Company - cd ‘ESCO’) si obbliga al compimento, con mezzi finanziari sia propri, sia di terzi soggetti (FTT) di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza energetica dei sistemi edificio-impianti di proprietà dei Comuni partecipanti al programma di investimento, verso un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici ottenuti in seguito
all’efficientamento, in ossequio a quanto disposto nella Direttiva CE 136/2002, che ha trovato attuazione in Italia con i D.Lgs n. 115/2008 e n. 102/2014.
Per quanto concerne la specifica caratteristica e condizione contrattuale denominata ‘Garanzia del Risultato’ (Guaranteed Savings), la ESCo aggiudicataria del contratto, deve impegnarsi contrattualmente a garantire che i risparmi generati non siano inferiori ad un minimo prestabilito ed ad un minimo offerto in gara. Per favorire la realizzazione degli investimenti, la Commissione Europea ha attivato un programma di Assistenza Tecnica denominato “ELENA” (European Local Energy Assistance), gestito dalla BEI e destinato a co-finanziare la predisposizione di tutta la documentazione necessaria. all’implementazione del progetto, tra cui: la definizione dei criteri di selezione delle ESCo, la stesura di Capitolati, Bandi, Disciplinari di Gara, il supporto per la gestione del progetto e per la gestione delle gare ad evidenza pubblica e per la stipula e sottoscrizione dei Contratti EPC.
Il ruolo della Città Metropolitana di Venezia é di gestire, d’intesa con i Comuni e gli altri Enti pubblici interessati al progetto, l’intero programma di investimento, monitorare i risultati e diffondere le procedure e le metodiche sviluppate.
Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico (di seguito denominato Capitolato), e al Contratto tra la Città Metropolitana di Venezia e la BEI (Allegati A, A1, A2) parti integranti e sostanziali del presente bando di gara.
L’affidatario riceverà gli ordini per l’esecuzione del servizio, esclusivamente dal Settore Ambiente della Città Metropolitana di Venezia(Stazione Appaltante – S.A.).
2. DESCRIZIONE E MODALITA’ DEL SERVIZIO
La Città metropolitana di Venezia ha sottoscritto con la Banca Europea degli Investimenti il contratto
n. 2013-053, (Annex1 allegato alla documentazione di gara) per l’assistenza tecnica, legale ed amministrativa ai Comuni (attualmente 25 oltre la Città metropolitana stessa) aderenti al progetto AMICA_E con lo scopo di realizzare interventi di miglioramento dell’efficienza energetica di edifici ed illuminazione pubblica del rispettivo patrimonio, tramite il meccanismo del partenariato pubblico- privato (X.X.Xx.).
La Città metropolitana si è già dotata di uno staff di progetto con professionalità interne ed esterne nelle materie sopra indicate al quale si rende necessario affiancare un servizio di alta specializzazione con compiti di assistenza, valutazione, revisione e monitoraggio finalizzato ad assicurare la conformità agli obblighi sottoscritti dai vari attori, anche reciprocamente tra loro, e minimizzare il rischio di contenziosi.
La presente procedura di selezione è dunque volta all’individuazione di un soggetto denominato Advisor legale/amministrativo che dovrà, nell’ambito e per gli obiettivi sopra descritti, prestare l’assistenza specialistica, costantemente aggiornata, richiesta nelle materie oggetto del servizio, consistente a titolo di esempio in:
• Ricerca e messa a disposizione di documentazione/modulistica specialistica necessaria all’avanzamento e/o al buon funzionamento del progetto, con riferimento alle materie diverse da quelle di contenuto ingegneristico;
• Redazione di pareri sulle materie e sui documenti anche di carattere preliminare, qualora richiesti dalla Città metropolitana. Tali pareri potranno essere richiesti anche a supporto della gestione di contenziosi in collaborazione con l’Avvocatura metropolitana, cui spetta il patrocinio dell’Ente avanti l'autorità giudiziaria e l'assistenza stragiudiziale.
• Verifica, mediante l’esame delle attività dello staff di progetto svolte o eventualmente mancanti, dell’andamento del progetto in accordo con il contratto sottoscritto con la BEI, in conformità alle direttive, circolari, linee guida ecc della UE e dello Stato italiano, ponendo attenzione alla salvaguardia degli interessi della Città metropolitana e dei comuni aderenti e dei rapporti tra questi secondo gli atti amministrativi già adottati, nel perseguimento prioritario degli obiettivi del progetto AMICA_E.
• Individuazione ed elaborazione di modelli economico-finanziari finalizzati alla determinazione dell’investimento minimo attivabile da porre a base di gara per la selezione del soggetto privato
(X.X.Xx.) che sarà incaricato di realizzare gli interventi di efficienza energetica. Valutazione economico-finanziario delle offerte presentate.
• Revisione indipendente della coerenza e correttezza/conformità legale ed amministrativa della documentazione e degli elaborati predisposti dallo staff di progetto già operante.
A titolo di esempio, non esaustivo, si elenca la seguente documentazione che potrà essere oggetto del servizio specialistico della presente procedura di selezione:
• proposte di delibere degli organi metropolitana e comunali o di altri atti dirigenziali necessari al buon esito del progetto fino alla realizzazione degli interventi e verifica del loro buon esito, con riferimento anche alle specificità di ciascuna amministrazione partecipante;
• documentazione relativa alle gare, ivi comprese possibili gare disciplinate in ambito PPP ‘Partnership Pubblico Privato’, con particolare riguardo ai bandi e disciplinari di gara, ai capitolati di gestione, allo schema di contratto quadro (tra la Città metropolitana e le X.X.Xx.) e contratti attuativi (tra i singoli Comuni e le X.X.Xx.), allo schema di contratto EPC, alle lettere d’invito comprensive di tutti i necessari allegati, alla modulistica e a tutto quanto altro sarà necessario per il buon esito delle procedure di gara, in funzione e nell’ottica del raggiungimento dei livelli e degli obbiettivi di investimenti previsti con il Contratto BEI.
• Supporto per:
⮚ Risposte ai quesiti posti dai soggetti partecipanti alle procedure di gara pubblicate dalla Stazione Appaltante nell’ambito del progetto AMICA_E.
⮚ Piani di verifica e monitoraggio.
• Report di rendicontazione delle proprie attività svolte nell’ambito del presente incarico in conformità a quanto previsto e richiesto nell’Annex 1 (allegato alla documentazione di gara).
A titolo di esempio, non esaustivo, si elencano gli ambiti nei quali le attività sopra menzionate potranno essere oggetto del servizio specialistico richiesto:
• Documentazione completa relativa alle gare da pubblicare nell’ambito del progetto AMICA_E.
• Negoziazione, stesura e stipula dei contratti di rendimento energetico con garanzia di risultato, basati sullo schema EPC, tra i Comuni beneficiari e le predette X.X.Xx..
• Verifica e monitoraggio dei risultati raggiunti, in termini di investimenti realizzati e risparmi conseguiti, dagli interventi effettuati secondo gli indicatori individuati in fase di bando X.X.Xx. e conformi a quanto previsto nel contratto con la BEI.
• Auditing contabile e finanziario, con particolare riguardo al reporting diretto alla BEI. (questo lo toglierei, è compito strettamente svolto dal sottoscritto e andrebbe a pesare sul costo dell’Advisor economico).
• Assistenza attiva e continuativa per l’implementazione e rendicontazione del Programma di Investimento descritto nell’Annex 1 (allegato alla documentazione di gara).
Ai candidati è richiesta la partecipazione agli incontri tecnici convocati dallo staff dedicato, la partecipazione agli incontri plenari con i Comuni partecipanti al progetto AMICA-E e la disponibilità a partecipare ad eventuali incontri tecnici convocati dalla Città Metropolitana di Venezia ritenuti essenziali ai fini della realizzazione delle attività del progetto AMICA-E secondo quanto previsto dal contratto stipulato con la BEI.
Le attività richieste dovranno essere svolte fino all’accettazione da parte di BEI della rendicontazione finale ed in funzione del rispetto dei tempi del Cronoprogramma delle attività progettuali e del Programma di Investimento.
Tutte le attività richieste dovranno essere svolte nei tempi strettamente necessari al fine di garantire il rispetto dei termini delle procedure di gara o, nel caso di attività con tempistiche non regolamentate per legge, con tempi utili a garantire il rispetto del crono programma, comunque mai superiori a giorni 15 dall’invio anche con modalità telematiche, e in ogni caso secondo le indicazioni del.
A tal fine ai candidati è richiesta la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all’implementazione e alla rendicontazione del Programma di Investimento descritto nell’Annex 1 (allegato alla documentazione di gara) per quanto relativo al ruolo degli Advisors, il rispetto delle attività previste nel disciplinare di gara e la redazione di un progetto che illustri lo sviluppo del Programma di Investimento articolato per fasi e flussi d’attività e che evidenzi le possibili criticità e le modalità per il loro superamento in funzione del rispetto dei tempi del Cronoprogramma delle attività progettuali e del Programma di Investimento stesso.
3. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA
Nell’espletamento dell’appalto, l’aggiudicataria dovrà attenersi a principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buona fede e dovrà seguire con particolare attenzione quanto indicato nel bando, nel disciplinare di gara, nel presente Capitolato e quanto riportato nell’offerta tecnica presentata in gara, assicurando adeguata assistenza, con personale professionale idoneo e qualificato inseriti nel gruppo di lavoro indicato nella domanda di partecipazione, nella fornitura dei servizi specialistici prescritti nel bando di gara, previa semplice richiesta ed indicazione degli uffici competenti preposti all’implementazione del Programma di Investimento come descritto nel Contratto BEI/Città Metropolitana di Venezia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 C.C., i termini di esecuzione dei servizi contenuti nel Capitolato e nell’offerta tecnica sono da considerarsi essenziali per la Città Metropolitana di Venezia.
L’inosservanza di tali termini comporterà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453, 1455, 1456 e 1457, 2° comma, C.C., la risoluzione del contratto con diritto della parte inadempiente a percepire la quota parte di corrispettivo rapportata alle sole prestazioni sino a quel tempo correttamente eseguite.
Per effetto della risoluzione contrattuale, sorgerà per la Città Metropolitana di Venezia, il diritto ad escutere la garanzia fidejussoria per l’intero suo valore sussistente alla data del provvedimento di risoluzione, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
L’aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza e confidenzialità sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell’espletamento dei servizio. Le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento del contratto saranno impiegate esclusivamente per le finalità relative all’oggetto del presente servizio. L’obbligo di riservatezza è valido e vincolante per l’aggiudicataria per tutto il periodo di validità del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.
L’aggiudicataria è impegnata alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella Legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni e nel D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento dei dati sensibili e non gestiti in funzione del contratto.
Nel rispetto del termine indicato nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e di richiesta della documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto o di quello assegnato con successiva diffida ad adempiere, l’Aggiudicataria ha l’obbligo di presentare la seguente documentazione:
- cauzione definitiva e polizza assicurativa come previste all’art. 4 del presente capitolato;
- certificato di iscrizione agli ordini professionali abilitanti e/o certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l’indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta e con il nulla osta concernente la normativa antimafia;
- versamento delle spese contrattuali, liquidate ai sensi della tabella D allegata alla L. 8/6/1962, n. 604 e della tariffa, parte prima, art. Il, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 634;
- contrassegni sostitutivi delle marche da bollo attualmente del valore di 16,00 euro in numero congruo rispetto al numero di righe del testo del contratto;
- eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza per i raggruppamenti temporanei d’imprese;
- indicazione di un conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alla presente commessa pubblica per ricevere ed effettuare tutti i pagamenti ad essa inerenti;
- comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente.
Il termine per la presentazione della documentazione sopra elencata è fissato in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi (o altro termine indicato nella stessa comunicazione) a far data dalla ricezione,
a mezzo PEC, della richiesta. La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta nei termini indicati, è causa di decadenza dall’aggiudicazione.
In conseguenza della decadenza dall’aggiudicazione, la Città Metropolitana di Venezia ha la facoltà di scorrere la graduatoria delle Imprese che hanno presentato valida offerta, per individuare la nuova aggiudicataria.
Luogo di svolgimento del servizio: I servizi contrattuali dovranno essere resi presso la sede operativa del concorrente, nonché presso gli Uffici della Città Metropolitana di Venezia o in altre sedi occasionali dei Comuni aderenti al progetto, come specificato al paragrafo “Luogo di esecuzione” del Disciplinare, sulla base delle necessità che di volta in volta si presenteranno. La presenza presso gli uffici metropolitani, per il necessario raccordo operativo, dovrà essere di norma garantita sulla base di calendari periodicamente concordati o, in caso d’urgenza su richiesta del RUP.
4. RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIA
L’aggiudicataria risponde di eventuali danni procurati alla Città Metropolitana di Venezia, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto, derivante da una responsabilità diretta dell’aggiudicataria nell’espletamento dei servizi ed attività contrattuali.
E’ fatto obbligo all’aggiudicataria di mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di selezione.
La perdita di uno dei requisiti previsti dalle istruzioni ai concorrenti per l’ammissione o l’insorgere di una delle cause di impedimento alla stipulazione dei contratti previste dall’ordinamento, determinerà la decadenza dell’aggiudicazione.
4.1 RESPONSABILITÀ SPECIFICHE DELL’AGGIUDICATARIA
1. L’aggiudicataria ha la responsabilità di conformarsi agli obblighi legali a suo carico.
2. L’aggiudicataria ha la responsabilità diretta e la gestione totale ed in proprio di eventuali contenziosi emersi in forza dell’espletamento del Progetto ‘AMICA - E’ in relazione alle attività eseguite dall’Advisor nello svolgimento ed espletamento dei servizi contrattuali riportati in dettaglio nel paragrafo “descrizione del servizio” del Disciplinare di Gara, sostenendo il relativo costo, mallevando la BEI, la Città Metropolitana di Venezia ed i Comuni convenzionati al Progetto, dai relativi costi e compensi giudiziali ed extra giudiziali connessi, comprese le condanne alle spese liquidate in favore di terzi.
La responsabilità dell’Advisor è legata ad eventuali reclami-ricorsi-azioni-sanzioni-spese-costi- indennizzi-risarcimenti direttamente connessi ad errori-inadempienze ed errate valutazioni direttamente commessi dall’Advisor nell’espletamento dei servizi contrattuali richiesti, nell’ambito di una responsabilità civile professionale per la prestazione di servizi, mezzi e consulenze espletati per il raggiungimento di risultati di progetto.
5. GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo di 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La garanzia fidejussoria deve essere prodotta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 D.Lgs n. 50/2016 e essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ed integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » .
La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior ed ulteriore danno.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria e le riduzioni previste dalla leggi speciali in vigore sussistendone i presupposti ed i requisiti richiesti, previa verifica documentale della legittimazione ad operare le riduzioni.
La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C.;
3) l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la rinuncia al beneficio di cui all’art. 1945 C.C. (facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale).
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra imprese.
Trova, in ogni caso applicazione, l’art.103 del D. Lgs 50/2016.
L’aggiudicataria ha l’obbligo di consegnare in sede di stipula del contratto, copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali con garanzia prestata per un importo massimale non inferiore all’importo complessivo netto della prestazione di servizio oggetto della presente procedura di selezione.
6. SICUREZZA DEI LAVORATORI
La Città Metropolitana di Venezia e l’aggiudicataria sono tenute, conformemente a quanto previsto dalle norme che regolamentano la sicurezza dei lavoratori:
- a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale dell’impresa aggiudicataria sarà destinato ad operare;
- a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e dagli incidenti sull’attività lavorativa;
- a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione del rischi.
Permangono a carico delle parti gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell’attività da essi svolta.
Con i termini “dipendenti” e “personale” si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque soggetto terzo che con 1’ aggiudicataria abbia un rapporto contrattuale o sia stato da questi in qualunque forma incaricato.
7. CONTROLLO QUALITA' DEL SERVIZIO
La S.A. effettuerà verifiche sulla qualità del servizio reso e sul rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente capitolato. Tali verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento e senza preavviso. L’affidatario è tenuto a mettere a disposizione della S.A. tutti i dati e le dichiarazioni richieste per la verifica. Trova applicazione quanto disposto all’art.102 del D. Lgs 50/2016 in ordine alle verifiche di conformità del servizio reso.
8. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del Contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione è pari a 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto o eventuale data dell’ ordine di immediato inizio del servizio in via d’urgenza.
Nell’ipotesi in cui dovesse intervenire una proroga del contratto tra la Città Metropolitana di Venezia e BEI per il completamento delle attività del Progetto ‘AMICAE’, il contratto verrà prorogato per un massimo di 6 mesi alle medesime condizioni contrattuali.
La durata dell’eventuale proroga del contratto ‘Advisor’ è a discrezione della Città Metropolitana di Venezia e non può intendersi vincolata alla proroga del Contratto BEI.
L’ordine di immediato inizio del servizio in via d’urgenza potrà essere impartito ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, anche in pendenza della stipula del contratto, nei modi e termini ivi richiamati.
9. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto - atto pubblico amministrativo - avrà luogo entro i termini di legge dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. La stipula del contratto è in ogni caso subordinata all’adozione della determina dirigenziale di aggiudicazione, la cui efficacia è condizionata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite.
La S.A. si riserva, se del caso, anche la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla
S.A. le spese sostenute per la pubblicazione del bando per la presente procedura.
In caso di revoca o decadenza dall’aggiudicazione o di risoluzione del contratto stipulato con l’aggiudicatario, la S.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che immediatamente lo segue nella graduatoria finale, alle medesime condizioni dallo stesso proposte in gara, previo il buon esito di ogni adempimento o verifica prevista per l’aggiudicatario, pena la decadenza anche della nuova aggiudicazione.
Entro il termine di validità dell’offerta, il concorrente classificato in posizione utile nella graduatoria finale di merito è tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.
Oltre i termini di validità dell’offerta, il concorrente avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. In caso di non accettazione detta facoltà sarà riservata al subentrante, eventualmente interpellato dalla S.A..
La S.A. non assume alcuna diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato per lo svolgimento del servizio, ricadendo sull’operatore economico affidatario la responsabilità dell’esecuzione dello stesso, della sorveglianza del personale reso disponibile e dell’osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. A tal fine, la S.A. si riserva il diritto di richiedere la documentazione attestante gli adempimenti degli obblighi di legge in materia di prevenzione, assicurazione,
previdenza, igiene sul lavoro, etc.
10. MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo riconosciuto all'affidatario al termine della procedura di gara avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, entro il termine finale di scadenza del Contratto BEI, con pagamento in rate così suddivise:
– un’anticipazione del 20% entro 15 giorni dall’inizio dell’appalto, secondo le modalità previste dall’art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016.
– 30% del corrispettivo contrattuale ripartito in rate semestrali posticipate commisurate agli stati di avanzamento effettivi delle attività presentati dall'affidatario. La prima rata non potrà essere corrisposta se non sono trascorsi tre mesi dell'erogazione dell'anticipazione.
– 50% del corrispettivo contrattuale a saldo delle attività, previa verifica delle regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività, nonché dell’approvazione da parte della BEI della rendicontazione finale.
Il pagamento sarà eseguito, previa verifica, attraverso l’invio di una relazione, della conformità a tutte le previsioni di detto Disciplinare e previo accertamento della piena ottemperanza a tutti i patti contrattuali.
Ai sensi della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento devono avvenire su conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, a pena di risoluzione del contratto.
Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari al tasso di interessi di mora per le transazioni commerciali ex L. 231/02 come successivamente modificata ed integrata anche per la Pubblica Amministrazione.
I termini di cui sopra si ritengono, a pieno titolo, sospesi qualora la Città Metropolitana di Venezia provveda a formalizzare alla aggiudicataria puntuali e precise contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o ad irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l’aggiudicataria, entro un termine che sarà alla stessa assegnato dalla Città Metropolitana di Venezia, dovrà formalizzare controdeduzioni/osservazioni sulle quali l’Amministrazione si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni.
L’aggiudicataria si impegna altresì ad indicare espressamente nella fattura elettronica il periodo di fatturazione.
E’ prevista la sospensione dei termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell’esercizio finanziario.
11. RISOLUZIONE CONTRATTUALE
La Città Metropolitana di Venezia ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di risoluzione dei rapporto contrattuale tra Città Metropolitana di Venezia e BEI per fatto non addebitabile alla Città Metropolitana di Venezia.
Entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di forza maggiore.
Per forza maggiore s’intende qualsiasi situazione eccezionale e imprevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca loro di adempiere ai propri obblighi (stabiliti nel Contratto), e che non sia attribuibile a errore o negligenza da parte loro, e si dimostri insormontabile nonostante l’impegno profuso. Vertenze sindacali, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere invocate come forza maggiore dalla parte inadempiente.
La parte che si trova a fronteggiare un evento di forza maggiore deve informare immediatamente l’altra parte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente PEC, dichiarando la natura, la probabile durata e gli effetti previsti dell’evento.
La parte che si trova a fronteggiare un evento di forza maggiore non è considerata inadempiente ai propri obblighi contrattuali, qualora non le sia possibile adempierli a causa di forza maggiore. Le parti compiranno ogni sforzo per ridurre al minimo i danni causati da forza maggiore.
11.1 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fatto salvo quanto disposto nel presente Capitolato in tema di causa di forza maggiore, la Città Metropolitana di Venezia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d’appalto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del C.C., anche in assenza di produzione di danno, qualora sussista anche una sola delle seguenti circostanze:
- ai sensi dell’art. 1456 C.C., il venir meno in capo all’impresa aggiudicataria anche di uno solo dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti per l’ammissione alla procedura di selezione, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città Metropolitana di Venezia al risarcimento dei danno;
- la violazione dell’obbligo di riservatezza e confidenzialità operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato;
- la circostanza che l’aggiudicataria si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente;
- aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate come previsto dai presente Capitolato;
- siano state validamente erogate penali per l’importo massimo corrispondente all’ammontare della garanzia fidejussoria;
- in caso di fallimento dell’aggiudicataria;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento a quelli previsti dall’art 3;
- nel caso di successiva disponibilità delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipulazione del presente contratto di servizio in oggetto e nell’ipotesi in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma I, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
L’Amministrazione procederà con la risoluzione dei contratto nel caso in cui l’aggiudicataria dovesse risultare destinataria di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 nelle sue applicazioni operative.
La risoluzione di diritto del contratto avrà efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dalla Città Metropolitana mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equipollente PEC, e comporterà la totale escussione della cauzione definitiva.
Con la risoluzione sorgerà il diritto della Città Metropolitana di Venezia di affidare a terzi l’esecuzione del contratto o la parte rimanente, ponendo i relativi oneri a carico dell’aggiudicataria inadempiente. Sarà, inoltre, a carico dell’aggiudicataria inadempiente il risarcimento dei maggiori danni e dei maggiori costi sostenuti dalla Città Metropolitana di Venezia anche a motivo dell’affidamento a terzi delle prestazioni dei contratto ineseguite.
L’aggiudicataria inadempiente si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuta aggiudicazione a terzi dell’appalto. L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti, i danni procurati alla Città Metropolitana di Venezia. L’esecuzione in danno non esimerà l’aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.
12. CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
Fatto salvo quanto disposto nel presente Capitolato in tema di causa di forza maggiore, si precisa che non potranno essere applicate penali per un ammontare complessivo eccedente l’importo della garanzia fidejussoria.
Di seguito viene riportata la procedura di contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali e di applicazione delle penali.
Nell’ipotesi di un ritardo nell’adempimento di una obbligazione contrattuale, la Città Metropolitana di Venezia provvederà a formalizzare una dettagliata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a
mezzo PEC, assegnando all’aggiudicataria un termine ritenuto congruo per adempiere all’obbligazione contrattuale.
Trascorso inutilmente tale nuovo ulteriore termine e qualora l’aggiudicataria non fornisse controdeduzioni/osservazioni ritenute idonee a giustificare il mancato adempimento, verrà applicata, per ogni successivo giorno naturale e consecutivo o frazione di esso di perdurante inadempimento e per ogni singola violazione, una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto all’aggiudicataria di cedere il contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso, e successivo incameramento della cauzione definitiva, fatto comunque salvo l’ulteriore risarcimento del maggiore danno. Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica, deve essere comunicata e documentata entro trenta giorni all'Ente il quale provvede a prenderne atto.
14. CONFLITTO D’INTERESSI
L’aggiudicataria s’impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di conflitto d’interessi che potrebbe compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva del progetto.
Tale conflitto d’interessi potrebbe derivare da interessi economici, affinità politica o nazionale, motivi familiari o emotivi, o qualsiasi altro interesse condiviso.
Qualsiasi situazione che costituisca o potrebbe costituire un conflitto d’interessi durante l’esecuzione del progetto deve essere immediatamente segnalata alla Città Metropolitana di Venezia, per iscritto. L’aggiudicataria s’impegna a compiere tutti i passi necessari per risolvere immediatamente questa situazione. La BEI e la Città Metropolitana di Venezia si riservano il diritto di controllare che le misure adottate siano appropriate e potranno richiedere all’aggiudicataria l’adozione di ulteriori misure, se necessarie, entro un determinato periodo.
15. PROPRIETÀ/USO DEI RISULTATI
La proprietà dei risultati dei Servizi contrattuali e di sviluppo progettuale, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale e dei documenti ad essi relativi, sarà conferita in via esclusiva alla Città Metropolitana di Venezia con espressa rinuncia a qualsiasi forma di pretesa e compenso da parte dell’aggiudicataria.
Senza alcun pregiudizio o limitazione, l’aggiudicataria accorda alla BEI e alla Città Metropolitana di Venezia, il diritto di utilizzare liberamente i risultati dei Servizi contrattuali e di sviluppo progettuale nei modi da loro ritenuti più opportuni.
16. RISERVATEZZA
La BEI, la Città Metropolitana di Venezia e l’aggiudicataria si impegnano a mantenere riservati tutti i documenti, le informazioni e qualsiasi altro materiale direttamente correlato all’oggetto del contratto che siano debitamente classificati come confidenziali, qualora la loro divulgazione possa causare danni all’altra parte. Le parti rimarranno vincolate a tale obbligo anche dopo la data di conclusione dei Servizi contrattuali di sviluppo progettuale.
Questo obbligo non interessa, tuttavia, la trasmissione di informazioni richieste a norma di legge o in base all’ordine di un tribunale che abbia la giurisdizione in materia, inclusa la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea, all’Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF) e/o alla Corte dei Conti.
17. PUBBLICITÀ
Se non diversamente richiesto dalla BEI e/o dalla Città Metropolitana di Venezia, qualsiasi comunicazione, rapporto o pubblicazione distribuita o diffusa dall’aggiudicataria concernente i
Servizi di sviluppo progettuale, in occasione di conferenze, corsi di formazione, seminari o congressi, deve indicare che il progetto è stato finanziato dal Servizio ‘Elena’ nell’ambito del Programma xXX- Intelligent Energy Europe nonché implementazione del Progetto ‘AMICA E. L’aggiudicataria deve garantire in genere un’adeguata pubblicità e diffusione, al fine di informare il pubblico del ruolo svolto dalla Commissione Europea nel contesto del Servizio ‘Elena’.
Qualsiasi comunicazione o pubblicazione da parte dell’aggiudicataria, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, deve indicare che la responsabilità è interamente a carico dell’autore e che la BEI e la Città Metropolitana di Venezia non sono responsabili dell’uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
L’aggiudicataria autorizza la BEI, Città Metropolitana di Venezia e la Commissione europea a pubblicare le seguenti informazioni, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, incluso Internet:
- nomi e indirizzi dell’aggiudicataria;
- soggetto e scopo della sovvenzione;
- somma assegnata e percentuale dei costi totali dell’assistenza coperti dal finanziamento.
In seguito a ragionevole e fondata richiesta da parte dell’aggiudicataria, la BEI e Città Metropolitana di Venezia possono accettare di rinunciare a tale pubblicità e diffusione qualora la divulgazione delle informazioni sopra indicate, possa rischiare di compromettere la sicurezza dell’aggiudicataria o di pregiudicarne gli interessi commerciali.
18. MONITORAGGIO, CONTROLLI E VERIFICHE
L’aggiudicataria si impegna a fornire qualsiasi informazione dettagliata che possa essere richiesta dalla BEI o dalla Città Metropolitana di Venezia per controllare che i Servizi contrattuali di sviluppo progettuale e le clausole dei Contratto siano stati correttamente eseguiti.
L’aggiudicataria terrà a disposizione della BEI, della Città Metropolitana di Venezia e della Commissione Europea, tutti i documenti originali, soprattutto i registri contabili e tributari, o, in casi del tutto eccezionali e debitamente giustificati, copie autentiche dei documenti originali inerenti al Contratto, conservati su mezzi adeguati - informatici e cartacei - che ne garantiscono l’integrità in conformità con la legge nazionale applicabile, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di pagamento del saldo.
L’aggiudicataria accetta che la Commissione Europea e/o la BEI possano eseguire delle verifiche e dei controlli sul contenuto delle prestazioni eseguite a fronte degli importi erogati, sia direttamente - mediante il proprio personale - sia mediante enti esterni autorizzati a operare per loro conto. Tali verifiche e controlli possono essere effettuati durante il periodo di esecuzione e validità del contratto fino alla data di pagamento del saldo e per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di pagamento del saldo. Ove ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti potranno portare a decisioni di recupero di somme da parte della BEI e/o della Commissione Europea.
L’aggiudicataria si impegna a concedere al personale della BEI e della Città Metropolitana di Venezia e al personale esterno autorizzato da essi e/o dalla Commissione Europea, il diritto di accedere alle sedi e ai locali in cui vengono eseguiti i Servizi contrattuali di sviluppo progettuale e a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per la conduzione di tali verifiche.
La Corte dei Conti europea e XXXX avranno gli stessi diritti della BEI e della Commissione Europea, ossia il diritto di accesso, per quanto attiene ai controlli e alle verifiche.
19. CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva l’applicazione dell’art. 207.
Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme del Codice Civile, stabilendo altresì che per qualsiasi eventuale controversia inerente il presente capitolato, che non sia stato possibile risolvere in via bonaria, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e la competenza al Foro di Venezia. E’ escluso il ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.
Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio in sede di stipula del contratto.
20. COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione o notifica relativa all’appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento via PEC- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo rilasciato dall’aggiudicataria.
21. INTEGRAZIONE ALLA NORMATIVA D’APPALTO
La Città Metropolitana di Venezia e l’aggiudicataria recepiranno ed applicheranno la normativa eventualmente sopravvenuta concernente il presente appalto.
22. ULTERIORI DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Saranno a carico dell’aggiudicataria tutte le tasse e i contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’appalto.
L’aggiudicataria è tenuta a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto nella documentazione della procedura di selezione, che siano ragionevolmente richiesti/e, al fine di perseguire lo scopo e il fine del contratto d’appalto.
Ogni ritardo e/o inerzia della Città Metropolitana di Venezia nell’esercizio di diritti previsti a proprio favore dal contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti, non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della Città Metropolitana di Venezia a tali diritti.
23. DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non prescritto dal presente Capitolato, si rinvia alle prescrizioni e norme riportate nel D.Lgs. n. 50/2016 e Regolamento di Esecuzione n. 207/2010 laddove applicabile e alla normativa vigente in materia.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx