TITOLO I NORME GENERALI E FINALITA'
Comune di Pomarance
Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 29.10.2020
ESECUTIVO DAL 16.11.2020
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TITOLO I
NORME GENERALI E FINALITA'
Articolo 1 – PRINCIPI E FINALITA’
1 - Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 33/2013.
2 - Le norma del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e benefici economici, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
3 - Il Comune di Pomarance, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e che rispondano ad esigenze generali della comunità locale. In particolare, il Comune favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, a promuovere le attività e gli eventi sportivi, scientifici, culturali, educativi e le iniziative in ambito ambientale, nonché a salvaguardare e promuovere le tradizioni storiche, civile e religiose della propria comunità.
4 - Con il presente Regolamento si dettano, inoltre, disposizioni per la gestione dell’Albo comunale degli organismi associativi, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto comunale.
Articolo 2 – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Ai fini del presente Regolamento è definita contributo l’erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell’Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione.
2. L’Amministrazione, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 1, può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, comitati pubblici e privati senza prevalente fine di lucro, per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:
a. culturali, turistiche, celebrative e di promozione del territorio;
b. a carattere sportivo e ricreativo;
c. educative e formative comprese quelle di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
d. di promozione della vita, della salute e dell’ambiente;
e. di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
f. di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
3. I contributi possono essere concessi per iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute in quanto coerenti con i propri atti di programmazione e di indirizzo.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
a) ad attribuzioni patrimoniali previste dalla legge e da provvedimenti di altri enti che prevedano che il Comune partecipi al procedimento per l’erogazione delle stesse solo in qualità di tramite, senza che debba impiegare risorse proprie;
b) ai rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate conseguenti ad accordi e/o convenzioni stipulati con organizzazioni di volontariato ex art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.
c) alle somme corrisposte a terzi in esecuzione di contratti a prestazioni corrispettive o a titolo di quote di partecipazione ad enti associativi.
d) ai contributi economici destinati ad attività produttive
e) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali
f) ai contributi attribuiti in situazioni di acclarata emergenza per i quali si procederà con procedure
speciali definite dalla Giunta Comunale
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, non possono ottenere alcuno dei benefici di cui al presente Regolamento movimenti e partiti politici e sindacali.
6. Non possono ottenere i benefici previsti dal presente Regolamento, i soggetti che risultino morosi verso il Comune.
TITOLO II
DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI E PROCEDURE
Articolo 3 – PRINCIPI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
1. I contributi possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito genericamente denominati “iniziative”, “attività” e “manifestazioni” che rispondano ai seguenti principi generali:
a. apporto di un contributo significativo a vantaggio dello sviluppo e della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del Comune di Pomarance e del suo territorio;
b. realizzazione dell’attività o dell’iniziativa nel territorio del Comune di Pomarance o, se in altro territorio, perseguimento della finalità di promozione dell’immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
c. iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni in conformità all’art. 31 e 33 dello Statuto, limitatamente ai benefici concessi per le attività “ordinarie” di cui al successivo comma 3 e per le convenzioni di cui all’art. 6.
2. Sulla base dei principi di cui all’art. 1 comma 3 e del precedente comma 1, la Giunta Comunale delibera annualmente le linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi, in base ai quali i Direttori di Settore interessati dal procedimento redigono appositi avvisi pubblici. Il bando per i contributi ordinari è di norma pubblicato entro il 31 Gennaio tenendo conto delle iniziative avviate a partire dal 1 Gennaio dello stesso anno. I bandi per i contributi straordinari possono essere pubblicati in più periodi dell’anno tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio.
3. Con la deliberazione delle linee di indirizzo di cui al comma 2, la Giunta definisce anche l’entità dei contributi da concedere rispettivamente per le attività “ordinarie” e le attività “straordinarie”. Sono da intendersi come “ordinarie” le attività istituzionali che si svolgano per un periodo minimo e continuativo di sei mesi. Sono da intendersi come “straordinarie” le iniziative che abbiano propri connotati specifici ed ulteriori rispetto all’attività ordinaria e che interessino un arco temporale limitato nel tempo, comunque inferiore a sei mesi continuativi.
4. Una stessa associazione od ente può partecipare nello stesso anno al bando per contributi di natura ordinaria e straordinaria
5. In esito alla procedura di cui al comma 2, il Responsabile della struttura competente, anche eventualmente avvalendosi di una Commissione tecnica composta da almeno 3 componenti, redige ed approva la graduatoria e procede all’impegno della relativa spesa.
6. La Giunta può altresì stabilire per ciascun avviso una soglia massima di contributi assegnabili a ciascun singolo soggetto partecipante.
7. Nel caso di contributi per attività “ordinarie” e “straordinarie” questi potranno coprire al massimo l’80% delle spese sostenute.
8. Nel caso di contributi per attività “ordinarie”, ove questi determinino un bilancio annuale di rendiconto in attivo, la chiusura del bilancio stesso non deve produrre un “utile”, bensì una voce positiva “in avere” da riportare nel bilancio di previsione dell’anno successivo dandone chiara evidenza. L’entità dell’avanzo potrà rappresentare elemento di valutazione per la minore attribuzione del contributo nell’anno successivo.
9. Nel caso di contributi per attività “straordinarie”, fatto salvo il limite di cui al comma 8, l’entità del beneficio accordato non potrà comunque essere superiore al saldo positivo tra spese e entrate, al netto del contributo accordato.
Articolo 4 – CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI
1. Nella concessione e quantificazione dei contributi “ordinari”, il Responsabile del Settore della struttura competente adotta i seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata anche con riferimento alla tipologia di utenti coinvolti;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell’ambito del settore di intervento;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- mantenimento e sviluppo delle tradizioni del territorio nell’ambito di appartenenza
2. Nella concessione e quantificazione dei contributi “straordinari”, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:
- coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione
- chiarezza ed organicità dei contenuti delle iniziative proposte
- qualità e rilevanza dell’iniziativa in base all’ambito di appartenenza;
- capacità dell’iniziativa di promuovere l’immagine del territorio;
- curriculum del soggetto proponente
- bilancio dell’iniziativa
3. La Giunta comunale, nelle delibera di cui all’art 3 comma 2, può definire – motivandoli - ulteriori criteri generali, in base a circostanze e peculiarità del momento contingente.
Articolo 5 - CONTRIBUTI ECCEZIONALI
1. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di riservare una quota comunque non superiore al 10% delle previsioni di bilancio dell’esercizio finanziario corrente complessivamente destinate ai benefici di cui al presente Regolamento, per la concessione di contributi “eccezionali”.
2. Sono definiti “eccezionali” quei contributi assegnati direttamente dalla Giunta Comunale in deroga alla procedura di cui all’art. 3 comma 2 per eventi ed iniziative specifici e che risultino di particolare rilevanza ideati nel corso dell’anno in periodo di non vigenza dei bandi. I criteri da assumere per l’attribuzione dei contributi ai sensi del presente articolo sono:
coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione
originalità ed unicità dell’iniziativa
particolare interesse storico, culturale, folcloristico o sportivo
rilevanza territoriale anche sovracomunale
benefici per il tessuto socio-economico del territorio
3. La richiesta di contributo deve essere accompagnata da una dettagliata relazione che metta in evidenza il grado di soddisfacimento dei criteri sopra menzionati. La Giunta comunale è chiamata ad esprimersi sul grado di coerenza del progetto e all’assegnazione del relativo contributo che comunque, nel rispetto del limite di cui al comma 1, non potrà essere superiore a € 10.000,00. Ove l’iniziativa proposta preveda una tariffa di ingresso, il contributo concesso non potrà coprire una quota superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. In caso di iniziativa che non preveda una tariffa, la citata percentuale è aumentata fino al 70%.
4. Per la loro peculiarità i contributi eccezionali possono essere assegnati anche ad Associazioni o Enti non iscritti all’Albo comunale.
5. I contributi “eccezionali” sono cumulabili con le altre tipologie di contributo disciplinate dal presente Regolamento.
6. Si applica ai contributi di cui al presente articolo quanto previsto dal successivo art. 7 comma 1.
Articolo 6 – COPROGETTAZIONE E COORGANIZZAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017 e dell’art. 11 della L.R.T. 65/2020 il Comune, al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, nell’ambito di attività di interesse generale e nell’esercizio della propria autonomia, può attivare il procedimento della co- progettazione.
2. Il Comune può concorrere anche mediante contributi ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del presente Regolamento. Il contributo riconosciuto non potrà comunque superare il 90% delle spese sostenute dall’associazione. Il Comune può altresì prevedere nell’ambito della convenzione la concessione e l’utilizzo di beni pubblici da parte degli enti del Terzo settore..
3. Il contributo sarà concesso nel rispetto del principio dell'effettività delle spese imputabili direttamente all'attività oggetto della convenzione.
4. Il Comune nell’atto convenzionale può prevedere la liquidazione anticipata di un acconto pari al massimo al 50% del contributo convenuto e procedere nel corso di ogni anno alla liquidazione di stati di avanzamento fino al 70% della spesa massima impegnata. Il saldo è liquidato a seguito di definitiva rendicontazione.
5. Nel caso di eventi e manifestazioni ricorrenti svolte da Enti o Associazioni che per proprie caratteristiche, per il loro particolare pregio e rilevanza per il territorio, nonché per la tipologia del soggetto proponente, necessitino di un consistente quanto indispensabile apporto organizzativo del Comune, il Comune stesso ne può stabilire mediante delibera del Consiglio Comunale la “coorganizzazione”.
6. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi forniti con la delibera di cui al punto 5, definisce il contenuto della convenzione da sottoscrivere con i coorganizzatori. La convenzione può definire anche l’attribuzione di contributi nel limite dell’80% delle spese generali e strumentali alla realizzazione della manifestazione.
Articolo 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Nel provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all’art. 4, l’ufficio, su richiesta degli interessati, può disporre il pagamento di un acconto nella misura massima del 50% del contributo assegnato. La liquidazione a saldo avviene al termine delle attività ed iniziative subordinatamente alla presentazione di apposito rendiconto contenente anche una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.
2. L’attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione entro il termine stabilito dal presente
Regolamento oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura totalmente difforme.
3. Ai contributi si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 8 – MODALITA’ DI RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
1. Le istanze di contributo dovranno essere formulate tramite appositi modelli che saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente. All’istanza dovranno essere allegati i documenti previsti dal bando.
2. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche in seguito alla richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
Articolo 9 – UTILITA’ E VANTAGGI ECONOMICI
1. Ai fini del presente Regolamento, alla concessione di contributi economici come definiti negli articoli precedenti, possono affiancarsi utilità e vantaggi economici quali concessioni di beni, servizi e prestazioni a titolo gratuito.
2. In particolare è considerata utilità e vantaggio economico:
la concessione gratuita dei locali e delle altre strutture di proprietà del Comune di Pomarance disciplinate con apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 04.09.2015 come modificato con deliberazione n. 40 del 13.07.2017,
le occupazioni di suolo pubblico gratuite ai sensi dell’art. 34 lett. z) del vigente Regolamento sulla Cosap
le affissioni gratuite fino ad un massimo di 200 annue
ogni ulteriore utilizzo di beni strumentali di proprietà del Comune per lo svolgimento delle iniziative oggetto di contributo.
Nella determina di concessione del contributo il Responsabile del procedimento dà atto delle ulteriori agevolazioni concesse.
Sono fatti salvi gli eventuali ed ulteriori vantaggi previsti da altri regolamenti comunali
TITOLO III
CONTROLLI E DECADENZA DAI BENEFICI
Articolo 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
1. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l’iniziativa per la quale le medesime siano state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
a) impiegare, nell’espletamento dell’iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza;
b) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
c) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell’iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. Salvo che regolamenti e disposizioni dell’Amministrazione comunale non dispongano diversamente, la concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell’Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi e benefici economici non costituisce esonero altresì dall’obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 11 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti ad evidenziare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il contributo del Comune di Pomarance”.
2. Il progetto del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Pomarance per la preventiva visione e approvazione.
Articolo 12 - RENDICONTAZIONE
1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare la rendicontazione dell’iniziativa, corredata dalla documentazione giustificativa e in particolare:
A) per attività “straordinaria” e contributi “eccezionali”, entro sessanta giorni dalla conclusione dell’iniziativa per la quale è stato assegnato un contributo:
a) relazione illustrativa dell’attività svolta;
b) documenti giustificativi della spesa sostenuta (fatture, scontrini, ricevute…) almeno fino alla copertura della percentuale di spesa indicata
B) per attività “ordinaria”, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio annuale:
a) relazione illustrativa dell’attività svolta;
b) bilancio annuale di rendiconto approvato secondo il proprio Statuto
C) per le convenzioni di cui all’art. 7, entro quarantacinque giorni dalla fine dell’anno solare:
a) relazione illustrativa dell’attività svolta
b) documenti giustificativi della spesa sostenuta (fatture, scontrini, ricevute…) per un importo almeno pari al contributo assegnato
2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel termine previsto dall’avviso. In caso di realizzazione parziale dell’iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
Articolo 13 - DECADENZA
1. La decadenza dall’ammissione al contributo potrà verificarsi nei seguenti casi:
a) In caso di contributo per attività “straordinarie”:
- l’iniziativa non sia stata realizzata;
- l’iniziativa si sia svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato e non in coerenza con l’interesse pubblico perseguito dal comune. Nel caso di accertata realizzazione dell’iniziativa in forma ridotta per motivate ragioni previamente comunicate al servizio comunale competente, il contributo potrà essere corrisposto in misura ridotta;
- non sia stata presentata la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell’iniziativa;
- sia stata presentata documentazione irregolare.
b) In caso di contributo per attività “ordinarie”:
- Il soggetto abbia definitivamente interrotto la propria attività istituzionale
- mancata presentazione del bilancio di rendiconto entro il termine assegnato fatte salve eventuali proroghe motivatamente concesse
2. Qualora sia stato erogato un acconto, l’intercorsa decadenza determinerà il recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
3. La decadenza dal contributo sarà disposta previo procedimento di contestazione formale e concessione di termine per controdedurre
Articolo 14 - CONTROLLI
1. L’Amministrazione, in conformità alle proprie Linee guida per il controllo delle dichiarazioni sostitutive, si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa.
TITOLO IV
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Articolo 15- ALBO COMUNALE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI
1 - Secondo quanto stabilito dagli artt. 31 e 33 dello Statuto del Comune di Pomarance è istituito un Albo dove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel comune di Pomarance. 2 - Per l'iscrizione nell'Albo degli organismi associativi è necessario presentare istanza, a mezzo dell'apposito modello messo a disposizione dall’Amministrazione, allegando i documenti necessari all'istruttoria della pratica.
3 - L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accertamento dei seguenti requisiti:
a) Assenza di scopo di lucro attestata dallo Statuto dell’Associazione
b) Democraticità della struttura associativa attestata dallo Statuto dell’Associazione
e) Numero di soci non inferiore a 10;
d) Sede legale nel Comune di Pomarance. Se trattasi di Associazione a carattere nazionale, presenza sul territorio comunale di una sezione. Possono comunque iscriversi all’albo comunale anche quelle associazioni che pur non avendo la sede legale nel Comune svolgano in modo continuativo e dimostrabile la propria attività in favore della comunità di Pomarance.
4 - L'accettazione dell'istanza, preso atto dell'istruttoria dell'ufficio competente, è deliberata dalla Giunta Comunale e trasmessa al Direttore del settore competente per l'iscrizione nell'Albo.
5 - Le Associazioni iscritte all'Albo dovranno provvedere entro il 30 aprile di ogni anno a rimettere all'Amministrazione Comunale copia del bilancio consuntivo approvato ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni statutarie e di composizione degli organi sociali.
TITOLO V
NORME TRANISTORIE E FINALI
Articolo 16 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. L'entrata in vigore di questo Regolamento determina l’abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari previgenti in materia benefici economici di questo Ente, nonché l’abrogazione espressa del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 103 del 17.11.1997 e smi
3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in “Amministrazione trasparente” (sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”) nonché nella raccolta dei regolamenti.
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