DETERMINA N. 10/21/DRS
DETERMINA N. 10/21/DRS
ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA FASTWEB
S.P.A. NEI CONFRONTI DI WIND TRE S.P.A AI SENSI DELLA DELIBERA N. 449/16/CONS IN MATERIA DI “CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA
FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE ALLA PROPRIA RETE MOBILE”.
IL DIRETTORE
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, di seguito denominata Autorità;
VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (nel seguito il “Codice”);
VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” (nel seguito il “Decreto”);
VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS» (nel seguito il “Regolamento”);
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;
VISTA l’istanza della società Fastweb S.p.A., di seguito denominata Fastweb, del 2 marzo 2021 ed acquisita in data 3 marzo 2021 dall’Autorità, con numero di protocollo 109584, con la quale è stato richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti della società Wind Tre S.p.A., di seguito denominata Wind, in materia di “condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso wholesale alla propria rete mobile”;
VISTA la nota della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito la “Direzione”) del 24 maggio 2021, recante numero di protocollo n. 238124, con
la quale la Direzione, completate le verifiche sull’ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, dava avvio alla controversia e, per l’effetto, convocava le parti per la prima udienza di comparizione il giorno 23 giugno 2021;
VISTO l’atto di citazione che in data 15 giugno 2021 la società Wind Tre ha notificato a Fastweb - ed inviato al responsabile del procedimento in pari data - richiedendo - per l’effetto di tale atto - all’Autorità una pronuncia di improcedibilità dell’azione ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento approvato con delibera n. 449/16/CONS;
VISTO il verbale dell’udizione del 23 giugno 2021;
CONSIDERATO che nel corso dell’audizione svolta Wind Tre ha evidenziato di aver proposto dinanzi al Tribunale di Milano un’azione uguale a quella di Fastweb e ha richiesto che venga ravvisata dall’Autorità l’improcedibilità della presente controversia per identità di xxxxxxx e causa petendi;
CONSIDERATO che nel corso della stessa audizione Fastweb ha eccepito che per trasferire la questione dinanzi al Tribunale di Milano è necessaria, ai sensi del Regolamento, la rinuncia della parte istante, rinuncia che non si dichiara disponibile a formalizzare; secondo Fastweb l’azione proposta in sede civile da Wind Tre non può determinare l’improcedibilità dell’azione dinanzi all’Autorità. Fastweb, eccepisce, infatti, la diversità del petitum e della causa petendi tra le due azioni in corso e ciò poiché al giudice civile si chiede un accertamento che riguarda la fattispecie contrattuale, dinanzi all’Autorità invece si sollecita l’esercizio un potere paragiurisdizionale/regolatorio finalizzato all’applicazione dei principi del Codice; dunque, Fastweb conclude per la diversità delle azioni proposte e ribadisce che nella denegata ipotesi in cui pur trovasse applicazione l’articolo 3 comma 4 del Regolamento, lo stesso articolo richiede la rinuncia espressa da parte del ricorrente proprio al fine di evitare azioni elusive e garantire che l’improcedibilità venga pronunciata solo laddove effettivamente vi sia la comune volontà delle parti a trasporre la vicenda dinanzi al giudice;
CONSIDERATO che Wind Tre ha contestato la lettura offerta da Fastweb poiché in tale caso non sarebbe mai applicabile la possibilità di adire il giudice (che invece è esplicitamente prevista nei contratti tra le parti e disciplinata dalla delibera n. 449/16/CONS). Infatti, come previsto dal regolamento dell’Autorità, se una parte propone azione dinanzi all’Autorità giudiziaria, la parte ricorrente è tenuta a presentare al responsabile del procedimento una dichiarazione espressa di rinuncia all’azione dinanzi all’Autorità; si tratta quindi di iniziativa sottratta a qualsiasi discrezionalità della parte;
CONSIDERATO che nel corso dell’udienza la Direzione ha rappresentato alle parti di aver acquisito, in sede istruttoria, notizia dell’iscrizione a ruolo della citazione proposta da Wind Tre presso il Tribunale di Milano e si è riservata di valutare la richiesta di improcedibilità di Wind Tre;
RILEVATO che nel corso dell’audizione Wind Tre si è, comunque, resa disponibile alla ricerca di un accordo con Fastweb;
RITENUTO opportuno proporre alle parti, nel corso dell’audizione, la possibilità di individuare un termine per la verifica e la percorribilità di un percorso negoziale e che, diversamente, se le parti non ritengono utile l’assegnazione di un termine, l’Autorità si determinerà sulla procedibilità e la controversia avrà il suo iter procedimentale;
VISTO che Wind Tre ha accolto la proposta dell’Autorità nelle more della decisione circa l’improcedibilità della controversia in ragione della competenza del Tribunale di Milano e ha evidenziato che l’assegnazione di un termine non determina in alcun modo acquiescenza rispetto al tema della competenza o tantomeno rinuncia rispetto al giudizio già proposto dinanzi al Tribunale di Milano;
CONSIDERATO che Fastweb ha concordato con la proposta dell’Autorità e con quanto richiesto da Wind Tre;
PRESO ATTO della disponibilità delle parti all’assegnazione di un termine per verificare la praticabilità di un percorso negoziale e della richiesta di Wind Tre che espressamente ha richiesto di verbalizzare che tale termine non preclude la possibilità di adire il giudice amministrativo per accertare la competenza dell’Autorità sulla controversia e altresì non costituisce alcuna rinuncia rispetto al giudizio già incardinato dinanzi al Tribunale;
CONSIDERATO che la Direzione ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni lavorativi per verificare la praticabilità di un accordo tra le parti allo scadere del quale, in caso di mancato accordo, le stesse sono ammesse, prima Fastweb e successivamente Wind Tre - entro il termine di successivi rispettivi dieci giorni lavorativi
- a depositare memorie in contraddittorio. Le parti notizieranno l’Autorità circa l’esito delle negoziazioni;
PRESO ATTO che, con nota del 9 luglio 2021, Fastweb ha comunicato all’Autorità l’impossibilità al raggiungimento di un accordo sulla materia del contendere insistendo sulla procedibilità della propria istanza;
VISTO che le parti hanno ritualmente depositato in contraddittorio le proprie memorie di replica, rispettivamente in data 20 luglio Fastweb e 27 luglio Wind Tre, supportando le stesse con rispettivi pareri pro veritate;
CONSIDERATO che Fastweb ha obiettato, a livello procedurale, che la propria rinuncia al procedimento costituisce un necessario presupposto per la dichiarazione di improcedibilità;
CONSIDERATO, a tale ultimo proposito, quanto segue:
L’Allegato B alla delibera n. 256/14/CONS (Documento di consultazione modifiche e integrazioni al regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS), nel sottoporre alla valutazione del mercato le proposte di modifica al regolamento sulle controversie tra operatori, ha chiarito, nel paragrafo 3.2 (NE BIS IN IDEM) che L’articolo 3 prevede, al comma 4, l’ipotesi di improcedibilità, nel caso in cui, sulla stessa questione, una parte abbia adito – anche in modo parziale – il Giudice ordinario. A tale proposito, si osserva che il comma 5
dell’articolo 23 del Codice prevede che: La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale. L’articolo traspone in modo lineare l’art. 20, par. 5, della direttiva n. 2002/21/CE. La norma ribadisce il diritto delle parti di adire in ogni momento l’Autorità giudiziaria. Xxxxx viene detto, tuttavia, in merito alla improcedibilità dell’azione dinanzi all’Autorità.
Alla luce dell’esperienza acquisita in questi anni sull’applicazione del Regolamento, e in un’ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, occorre rivedere l’ipotesi di improcedibilità in questione.
Naturalmente, deve essere riconosciuto il diritto della parte istante di rivolgersi al Giudice in ogni fase della procedura, contestualmente chiedendo l’archiviazione del procedimento dinanzi all’Autorità. Allo stesso tempo, al fine di evitare situazioni di incertezza procedimentale, si ritiene necessario che la parte istante formuli una dichiarazione espressa di rinuncia – tra l’altro già prevista dal Regolamento. Ciò sembra in linea con quanto stabilito dall’art. 1, par. 1, n. 22), della direttiva n. 2009/140/CE, la quale prevede, pur in via generale, una forma effettiva di cooperazione delle parti, stabilendo che “[g]li Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all’autorità nazionale di regolamentazione”. La piena cooperazione, infatti, può senz’altro sostanziarsi nell’obbligo di dichiarare al regolatore, nel corso della procedura, i propri intenti con la massima chiarezza.
Per converso, non appare opportuno archiviare in ogni caso il procedimento, qualora sia la parte convenuta a rivolgersi al giudice ordinario.
Infatti, in tale eventualità, atteso che l’ambito di intervento dell’Autorità è prettamente di carattere regolamentare, la stessa dovrebbe comunque riservarsi la possibilità di concludere il procedimento instaurato pronunciandosi sui temi di propria competenza. Ciò dovrebbe avvenire, in particolare, qualora la questione sia di particolare importanza, al fine di enunciare un principio o una regola chiarificatrice dei rimedi applicati o delle condizioni praticate in un particolare mercato, di assicurare gli obiettivi del quadro normativo europeo e della normativa nazionale che ad esso dà attuazione.
Conseguentemente, è opportuno modificare quanto previsto dall’articolo 3, comma
4.
Tanto premesso, si ritiene che l’articolo 3, comma 4, del regolamento, vada
riformulato nei seguenti termini:
“4. Se la ricorrente propone azione dinanzi all’Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile. In tale ipotesi, la ricorrente è tenuta a presentare al responsabile del procedimento una dichiarazione espressa di rinuncia all’azione dinanzi all’Autorità.
5. Se la convenuta propone azione dinanzi all’Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, l’Autorità può comunque pronunciarsi sulle relative questioni con un atto interpretativo
generale, qualora le stesse siano di particolare importanza e la loro definizione contribuisca al perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli articoli 3, 4 e 13 del Codice.”
Appare da quanto sopra evidente l’intento dell’Autorità espresso nel documento di consultazione pubblica: laddove sia la parte istante a rivolgersi anche al Giudice dopo aver avviato la controversia in Autorità, al fine di evitare situazioni di incertezza procedimentale, si ritiene necessario che la parte istante formuli una dichiarazione espressa di rinuncia.
Nel caso sia, come nella fattispecie che riguarda questo procedimento, la parte convenuta a ricorrere al Giudice ordinario rimettendo anche in parte la stessa questione, l’Autorità si è riservata di pronunciarsi con un atto interpretativo generale.
Nell’Allegato B alla delibera n. 226/15/CONS, a conclusione della consultazione pubblica su citata, l’Autorità, sul Ne bis in idem, prende atto che La maggior parte degli operatori (B3.1, B3.3, B3.5, B3.7) ha ritenuto, per le ragioni riportate, non condivisibile l’introduzione del comma 4, nell’articolo 3, laddove prevede l’archiviazione del procedimento solo laddove sia la parte istante a rivolgersi al GO.
Le società ritengono che una valutazione dell’Autorità su un tema sottoposto al GO rischierebbe di generare decisioni contrastanti, violando il principio del ne bis in idem e di economia processuale. Inoltre, le parti verrebbero trattate in modo non paritario, avendo la ricorrente uno strumento di difesa in più della convenuta oltre a poter utilizzare in modo opportunistico, a seconda dell’andamento del procedimento dinanzi all’Autorità, tale possibilità.
Ciò premesso l’Autorità ha ritenuto suscettibili di attenta riflessione le argomentazioni addotte con particolare riferimento all’opportunità di equiparare la posizione del convenuto a quella del ricorrente (quest’ultimo disporrebbe, infatti, di uno strumento di difesa aggiuntivo rispetto alla parte convenuta, potendo pertanto adottare condotte opportunistiche) e al fine di evitare un possibile contrasto con la decisione del GO (ne bis in idem). Affinché ciò avvenga occorre che la proposizione dell’azione dinanzi all’organo giurisdizionale dovrebbe determinare sempre l’improcedibilità dell’istanza presentata all’Autorità. [enfasi aggiunta].
L’Autorità ha ritenuto, pertanto, opportuno ripristinare l’iniziale formulazione del comma in oggetto secondo cui la controversia è archiviata se una delle parti si rivolge al GO. Si ritiene tuttavia opportuno, per economia procedimentale che, in tale ipotesi, la parte sia tenuta a presentare al responsabile del procedimento una dichiarazione espressa di rinuncia all’azione dinanzi all’Autorità. [enfasi aggiunta].
Quanto sopra chiarisce che, in caso di proposizione dell’azione dinanzi al Giudice si determina sempre, sia che lo faccia la parte istante sia che lo faccia la parte convenuta, l’improcedibilità. La rinuncia è un’azione che l’Autorità richiede alle parti, nell’ottica della collaborazione ed efficienza amministrativa, per evitare un dilungarsi inutile del procedimento causato dal semplice fatto che il responsabile del procedimento non è a conoscenza dell’azione giurisdizionale proposta.
La rinuncia, quindi, è un atto dovuto, che l’Autorità richiede in ottica di efficienza dell’azione amministrativa, che non costituisce un presupposto della dichiarazione di improcedibilità ed è sottratto, quindi, a qualsiasi discrezionalità della parte ricorrente1.
Vale la pena aggiungere che, sempre alla luce delle osservazioni del mercato, l’Autorità ha modificato il comma 4 ritenendo condivisibile che un pronunciamento di carattere generale debba essere svolto solo sulla base di un quadro fattuale e di diritto completo. L’Autorità ritiene, pertanto, opportuno modificare il comma 5 prevedendo che se una parte (e dunque secondo il principio di uguaglianza e in osservanza del diritto fondamentale di difesa, di cui all’art. 24 Cost., nonché analogamente a quanto avviene nelle ipotesi di cui al comma 4), propone azione dinanzi all’Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia dopo che il procedimento, avviato ai sensi dell’articolo 6, abbia condotto ad una valutazione esaustiva dei fatti, l’Autorità può comunque pronunciarsi sulle relative questioni con un atto interpretativo generale, qualora le stesse siano di particolare importanza e la loro definizione contribuisca al perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli articoli 3, 4 e 13 del Codice.2 [enfasi aggiunta].
CONSIDERATO che il comma 4 dell’art. 3 del Regolamento prevede che se una parte propone azione dinanzi all’autorità giudiziaria rimettendo ad essa anche solo in parte la cognizione della medesima controversia la domanda di cui al comma 1, diviene improcedibile. In tale ipotesi la parte ricorrente è tenuta a presentare al responsabile del procedimento una dichiarazione espressa di rinuncia all’azione dinanzi all’Autorità. [enfasi aggiunta].
CONSIDERATO che Fastweb con la propria istanza ha inteso segnalare all’Autorità la condotta illecita posta in essere da Wind Tre S.p.A. (di seguito, “Wind Tre”), da marzo 2020 e tuttora in corso, consistente nella violazione degli obblighi normativi e contrattuali inerenti alle condizioni economiche applicate da quest’ultima a Fastweb per la fornitura dei servizi di accesso wholesale alla propria rete mobile. [enfasi aggiunta].
CONSIDERATO che a conclusione della propria istanza Fastweb ritiene di aver dimostrato gli effetti pregiudizievoli dell’applicazione di un prezzo dei servizi di accesso alla rete mobile di Wind Tre troppo elevato in termini di distorsione dell’assetto concorrenziale del mercato a danno di Fastweb. Tali effetti possono cessare solo attraverso l’applicazione di un prezzo equo e ragionevole e, dunque, attraverso la revisione del prezzo del servizio di accesso wholesale in tutte le sue componenti (prezzi
1 4. Se una parte propone azione dinanzi all’Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile. In tale ipotesi, la parte ricorrente è tenuta a presentare al responsabile del procedimento una dichiarazione espressa di rinuncia all’azione dinanzi all’Autorità.
2 5. Qualora l’ipotesi di cui al comma 4 si verifichi dopo che il procedimento, avviato ai sensi dell’articolo 6, abbia condotto ad una valutazione esaustiva dei fatti e delle questioni giuridiche sottese, l’Autorità può comunque pronunciarsi sulle relative questioni con un atto interpretativo generale, qualora le stesse siano di particolare importanza e la loro definizione contribuisca al perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli articoli 3, 4 e 13 del Codice.
unitari, minimi garantiti ecc.), che garantirebbero il raggiungimento di quegli obiettivi di concorrenza tra operatori e massimo vantaggio agli utenti finali indicati dagli artt. 13 e 4 del Codice.
Da ciò discende l’obbligo in capo a Wind Tre di adeguare le condizioni attualmente previste nel Contratto e applicare il prezzo equo, ragionevole e non discriminatorio che sarà definito dall’Autorità all’esito della presente controversia sulla scorta dei criteri di quantificazione dell’indebito sopra descritti, tenendo conto delle migliori condizioni che Wind Tre offre a livello retail ai propri clienti. A tal proposito si evidenzia che, se l’Autorità non intervenisse nel presente contenzioso, la conseguenza sarebbe che Wind Tre potrebbe mantenere senza limiti un prezzo per l’accesso alla propria rete mobile artificialmente alto, impedendo a Fastweb di poter competere efficacemente nella fornitura di servizi mobili al pubblico, con la conseguenza che quest’ultima sarebbe progressivamente ma inevitabilmente estromessa dal mercato.
Tutto quanto sopra esposto, Fastweb chiede l’intervento dell’Autorità affinché quest’ultima, ai sensi degli artt. art. 23 e 42 del Codice:
a) accerti e dichiari l’illegittimità dei prezzi applicati da Wind Tre a Fastweb per la fornitura dei servizi di accesso alla propria rete mobile in quanto contrari agli articoli 4, 13, 41 e 42 del Codice e all’art. 10.4 del Contratto;
b) accerti e dichiari, quantomeno per l’intero periodo successivo a marzo 2020 il prezzo equo e ragionevole della fornitura dei servizi di accesso alla rete mobile di Wind Tre, rideterminando, per l’effetto, i prezzi previsti nell’Allegato 4 al Contratto anche con specifico riferimento al minimo garantito. [enfasi aggiunta].
CONSIDERATO che nel ricorso al Giudice di Wind Tre, al capitolo 3, Wind Tre fa presente di vedersi costretta a rivolgersi al Tribunale formulando sia (i) domanda di accertamento negativo degli inadempimenti che le vengono ex adverso contestati, tanto con riferimento all’obbligo di rinegoziazione cui è tenuta contrattualmente ai sensi dell’art. 10.4 del Mobile Wholesale Agreement nonché, più in generale, in ossequio all’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede, sia ancora (ii) domanda di accertamento dell’inesistenza del diritto di Fastweb ad una revisione dei corrispettivi concordati del servizio di accesso alla rete mobile, anche per essere il prezzo contrattualmente convenuto, e pure in relazione alla previsione di un corrispettivo minimo garantito, pienamente conforme ai principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione sanciti dagli artt. 41 e 42 c.c.e. per i contratti aventi ad oggetto la fornitura del servizio di accesso alle reti di telecomunicazioni, sia infine (iii) domanda di accertamento dell’inadempimento di Fastweb all’obbligo di procurare la migrazione sulla rete Wind Tre di tutta la propria clientela mobile, già attiva alla data di conclusione del contratto, e per l’effetto il diritto di Wind Tre, a fronte del tale inadempimento, di non riconoscere lo sconto una tantum a tal fine contrattualmente concordato, e anzi di ripetere quanto corrisposto a tale titolo.
Ciò premesso, nelle proprie conclusioni Wind Tre chiede al Giudice di:
a) accertare che Wind Tre ha correttamente adempiuto l’obbligo di rinegoziazione cui è tenuta contrattualmente ai sensi dell’art. 10.4 del Mobile Wholesale Agreement nonché, più in generale, ha correttamente adempiuto l’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede anche a fronte della richiesta di Fastweb, in ragione del preteso mutamento della situazione di mercato conseguente alla pandemia, di procedere ad una revisione del prezzo del servizio di accesso alla rete mobile;
b) accertare l’inesistenza del diritto di Fastweb ad una revisione dei corrispettivi del servizio di accesso alla rete mobile come concordati Mobile Wholesale Agreement, anche per essere il prezzo contrattualmente convenuto, pure in relazione alla previsione di un prezzo minimo garantito, pienamente conforme ai principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione;
c) accertare l’inadempimento di Fastweb all’obbligo di procurare la migrazione sulla rete Wind Tre di tutta la propria clientela mobile, già attiva alla data di conclusione del Mobile Wholesale Agreement, e per l’effetto accertare il diritto di Wind Tre, a fronte di tale inadempimento, di non riconoscere lo sconto una tantum a tal fine contrattualmente concordato, e pertanto di ripetere quanto a tal fine corrisposto. [enfasi aggiunta].
RILEVATO che in entrambe le domande si chiede, rispettivamente all’Autorità e al Giudice competente, di esprimersi in relazione alla equità e ragionevolezza dei prezzi di accesso ad oggi vigenti alla rete mobile di Wind Tre avuto riguardo della capacità di concorrere nel mercato a valle da parte di Fastweb. Ne deriva infatti che, per potere, se del caso, rideterminare il prezzo l’Autorità deve prima accertare se quello pattuito tra le parti sia o non in violazione dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, ossia proprio quello stesso accertamento che, seppure al fine di rispondere ad una domanda di accertamento negativo, anche il Tribunale è chiamato a compiere;
RITENUTO, pertanto, che sussista una parziale coincidenza tra le domande presentate all’Autorità e al Giudice in relazione ai seguenti punti:
- domanda proposta da Fastweb:
a) accerti e dichiari l’illegittimità dei prezzi applicati da Wind Tre a Fastweb per la fornitura dei servizi di accesso alla propria rete mobile in quanto contrari agli articoli 4, 13, 41 e 42 del Codice e all’art. 10.4 del Contratto;
b) accerti e dichiari, quantomeno per l’intero periodo successivo a marzo 2020 il prezzo equo e ragionevole della fornitura dei servizi di accesso alla rete mobile di Wind Tre, rideterminando, per l’effetto, i prezzi previsti nell’Allegato 4 al Contratto anche con specifico riferimento al minimo garantito. [enfasi aggiunta].
- domanda proposta da Wind Tre:
b) accertare l’inesistenza del diritto di Fastweb ad una revisione dei corrispettivi del servizio di accesso alla rete mobile come concordati Mobile Wholesale Agreement, anche per essere il prezzo contrattualmente convenuto, pure in relazione alla previsione
di un prezzo minimo garantito, pienamente conforme ai principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione [enfasi aggiunta];
RITENUTO, alla luce di quanto esposto dalle parti e degli atti giurisdizionali depositati, che alla luce della parziale identità della questione sottoposta al Giudice ordinario e all’Autorità, sussistano i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del presente procedimento;
CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’art. 12, comma 2, stabilisce che “2. Il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell’istanza previsti all’art. 3 del presente regolamento”;
VISTI tutti gli atti del procedimento;
DETERMINA
l’archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A..
La presente determina è notificata alle Parti e pubblicata sul sito web dell’Autorità.
IL DIRETTORE
Xxxxxxxx Xxxxxxxx