AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
Schema contratto - incarico professionale per direzione lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
N. Cod. Fisc. e Part. IVA 01066380328 Rep. n° Prot. n°
OGGETTO: Affidamento incarico professionale a per la direzione, misura, contabilità dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva relativamente ai lavori di
L’anno
il giorno
del mese di
in una sala presso la Struttura Complessa Affari Generali e Legali, sita nella sede dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, via Farneto 3
Premesso che:
- con delibera n. dd. , per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto
l’affidamento dell’incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto a
, stabilendone le relative condizioni;
- visto l’art. 1 del D.P.R. 3.6.1998 n.252 ed avutone riguardo;
- tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;
tra
l’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE (di seguito
AOUTS) – rappresentata da nato a il
, nella sua veste di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, domiciliato per l’incarico in xxx xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxxx, in nome e per conto dell’Azienda medesima con sede in Trieste, via del Farneto 3, CAP 34142, codice fiscale 01066380328;
e
(Codice Fiscale e Partita IVA )
nato/a a
il
residente a , con studio
professionale in iscritto/a all’ordine/collegio degli
della provincia di al
n. , di seguito indicato anche come “soggetto incaricato” o “professionista”, (o, al caso, “società” o “raggruppamento”),
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1) – OGGETTO
L’ AOUTS affida a , che accetta, l’incarico di direzione, misura e contabilità dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva, per i lavori/le opere del primo lotto funzionale dell’intervento di “Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell’IRCCS Burlo Xxxxxxxx”, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo sviluppato nell’ambito dell’appalto integrato, sulla base del progetto definitivo redatto a seguito del concorso di progettazione. In particolare le attività previste dal presente contratto dovranno essere svolte con le modalità e le condizioni previste dagli artt. 147 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010 come integrati e implementati da quanto previsto nell’unita offerta e allegata sub al presente contratto.
La metodologia e le modalità di svolgimento delle attività oggetto del presente atto
nonché il team interdisciplinare per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovranno risultare conformi alle condizioni proposte nell’unita offerta.
ART. 2) – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI
In esecuzione del presente incarico il si atterrà alle seguenti prescrizioni:
2.1. Dovrà essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, l’assolvimento delle funzioni quale ufficio di direzione lavori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/06 s.m.i e dagli artt. 147 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, e inoltre, da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili.
2.2. Dovrà essere garantita l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.).
2.3. Dovrà essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici comunali preposti all’utilizzo dell’opera, entro il termine concordato con il Responsabile unico del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari.
2.4. Dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, l’assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.
2.5. Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente, e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per
quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.
2.6. Dovrà essere prodotta al Responsabile Unico del Procedimento una relazione almeno bisettimanale sull’andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere:
- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.
Il committente e il Responsabile Unico del Procedimento si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del D.L..
2.7. Dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera, compresi quelli di competenza della Direzione dei Lavori relativamente all’eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo.
2.8. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il tutto coerente con le modalità di mitigazione del contenzioso come da offerta allegata.
2.9. Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici.
2.10. Dovrà essere assicurata, se nell’esecuzione dell’opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui all’art. 132 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., la predisposizione di varianti al progetto, l’immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con un’evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, dovrà essere predisposta la perizia stessa.
In tal caso sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo l’offerta espresse in sede di concorso per la progettazione definitiva, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata.
ART. 3) – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
In esecuzione del presente incarico il si atterrà alle seguenti prescrizioni:
3.1. Il assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., art. 131 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 151 DPR 207/2010, con l’obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico.
3.2. Il dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti all’ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., per l’inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 10 del presente articolo.
3.3. Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l’onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.
3.4. Il dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile Unico del Procedimento; nel caso in cui il committente, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell’inadempienza, da parte dell’impresa, all’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile Unico del Procedimento, di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l’azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 10 (penali) e 11 (clausola risolutiva espressa).
3.5. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori; il coordinatore, anche tramite l’eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 6 del presente articolo.
3.6. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, vidimato a cura del Responsabile dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.
3.7. Il verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori.
3.8. Il dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l’obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 92, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 10 del presente articolo.
3.9. Il
dovrà, altresì, garantire l’assistenza relativamente ad
adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
3.10. Il committente e il Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto
del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
ART. 4) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, il soggetto incaricato venisse a conoscenza.
ART. 5) – TERMINI
La durata dell’incarico di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso:
❑ con l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
❑ con l’emissione del conto finale;
❑ con la risoluzione delle eventuali riserve avanzate dall’impresa esecutrice;
❑ con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
ART. 6) – COLLABORAZIONI
Il potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti - ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell’AOUTS per tutte le prestazioni fornite - in possesso, per quanto attiene alle funzioni di coordinatore della sicurezza, dei requisiti previsti all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., i quali potranno operare nei limiti e nel rispetto del presente atto.
Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
L’AOUTS sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il incaricato.
Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l’espressione del relativo gradimento.
Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del
e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7.
ART. 7) – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, offerto in sede di concorso, in relazione alla quantità ed alla complessità dell’attività in oggetto, è pari ad Euro
(anche in lettere) - comprensivo anche dei rimborsi spese cui vanno aggiunti Euro per contributi previdenziali ed Euro per I.V.A. in misura di legge, per complessivi Euro , importo stabilito nell’offerta allegata sub al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
In particolare, il compenso è così articolato:
a) per la direzione lavori, misura, contabilità, assistenza giornaliera e sorveglianza,
liquidazione, ammonta ad Euro (contributi previdenziali e I.V.A. esclusi).
b) per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ammonta ad Euro
(contributi previdenziali e I.V.A. esclusi);
Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente atto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richiesti durante la fase dei lavori (eventuali variazioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori, aggiornamento Piano di manutenzione dell’opera, aggiornamento Piano di sicurezza e coordinamento,).
Nell’onorario per la Direzione Lavori di cui al presente articolo è compreso, tra l’altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’Impresa, ivi compresi gli adempimenti nell’ipotesi di accordo bonario.
ART. 8) – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà entro 60 (sessanta giorni) dal ricevimento della relativa parcella con le seguenti modalità:
▪ la liquidazione dei compensi per la Direzione Lavori e per le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva sarà effettuata contestualmente all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori multipli di 3 nella misura dei 9/10 dell’importo pattuito ferma restando l’ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto;
▪ La liquidazione del saldo dell’onorario previsto al precedente art. 7 avverrà, nei modi predetti, a conclusione dell’incarico, come definito al precedente art. 5
In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le eventuali ritenute a titolo di rivalsa in esecuzione delle riserve di cui al precedente art. 3.10.
Ai fini della liquidazione delle parcelle e nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13.8.2010, n. 136, si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. dedicato alla
presente commessa ed intestato a
presso
, Agenzia di , cod. ABI , CAB , CIN , con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione.
Le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare sono i signori:
ART. 9) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il
ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. stipulata con la Compagnia di assicurazioni
in data , valida fino al , conservata in atti della
Struttura complessa .
La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell’incarico come definita ai precedenti articoli.
ART. 10) – PENALI
In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 11) e 12), l’ente committente potrà applicare le seguenti penalità:
❑ In particolare, per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente art. 2.5, l’AOUTS applicherà penali per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili che saranno determinate dal pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione richiesti dalla ditta e, in ogni caso, non inferiori ad Euro 50,00 (cinquanta/00) giornaliere.
❑ La mancata presenza quotidiana in cantiere da parte del D.L. (art. 2.4.) e la mancata reperibilità e presenza in cantiere del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva nei modi di cui all’art. 3.5, comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell’1%o (unopermille) del relativo onorario.
❑ Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattropercento) dell’onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
❑ Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’AOUTS in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 11) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:
• ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 20 (venti) giorni;
• inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica anche a mezzo fax, da parte del Responsabile dei Lavori o comunque del committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 12 ore - stabiliti in rapporto al grado dell’urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di diffida.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l’AOUTS si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già
assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’AOUTS in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 12) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, o dell’art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In tale ipotesi, non sarà riconosciuto al nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’AOUTS in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 13) – RECESSO
L’AOUTS, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, ovvero, per il venir meno dei presupposti di cui all’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/06 s.m.i..
In tale caso, il ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.
ART. 14) – INCOMPATIBILITÀ
Per il , fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo all’art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.
Al riguardo il dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
Il
si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente
l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
ART. 15) – CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il ed l’AOUTS in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste.
ART. 16) – RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
ART. 17) – DOMICILIO
Il dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste con recapito in Via n. presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.1 O IN ALTERNATIVA:
Il dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a con recapito in Via n. mentre elegge domicilio agli effetti del presente atto a Trieste presso con recapito in Via n. .2
ART. 18) – SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del .
ART. 19) – CLAUSOLE FISCALI
Il valore presunto del presente atto è di Euro ( ).
Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il
dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 20.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie dell’Amministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
Al riguardo le Parti stesse precisano che:
• l’acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto;
• hanno preso visione del testo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (da ultimo aggiornato dal X.Xxx. 69/2012) ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.
1 Clausola da apporre solo se la controparte ha il domicilio fiscale nell’ambito del territorio comunale.
2 Nel caso la controparte non disponga di una propria sede nell’ambito del territorio comunale, dovrà eleggere domicilio nel Comune di Trieste