CANALI GENERALISTI NAZIONALI, DTT, SATELLITARI IN CHIARO E CODIFICATI)
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO EMITTENZA ex art. 84 comma 2 LDA
(CANALI GENERALISTI NAZIONALI, DTT, SATELLITARI IN CHIARO E CODIFICATI)
Il presente contratto standard verrà adattato alla tipologia del Fornitore di Servizi Media Audiovisivi (come di seguito definito) e al relativo business model, nonché alla diversificazione e al numero di Servizi media audiovisivi (es. se multi canale o mono canale), in un ottica di ottimizzazione delle pratiche contrattuali già in uso.
Stabilisce le condizioni generali applicate ai Fornitori di Servizi Media Audiovisivi per le Utilizzazioni di Opere Protette operate con decorrenza dall’1 novembre 2013. Per le Utilizzazioni operate nel periodo dal 14 luglio 2009 al 31 ottobre 2013, il contratto verrà integrato con la definizione delle modalità pagamento a Nuovo IMAIE dell’Equo compenso spettante a tutti gli AIE (mandanti e non) conformemente al Tariffario Nuovo IMAIE.
Tra
NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx 00, C.F. 11041891000, in persona del Presidente e legale rappresentante… da
ora anche solo “Nuovo IMAIE”);
E
DATI FORNITORE SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI
Ragione sociale…………………. sede………………………. CF/P.IVA…………………………………………… in persona del rappresentante legale… (da ora anche solo FSMA);
PREMESSO CHE
A. ai fini del presente accordo le Parti si avvarranno concordemente delle seguenti Abbreviazioni e Definizioni:
1. LDA: Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Decreto Legge n. 64/2010: indica il decreto legge convertito con Legge n. 100 del 29 giugno 2010, che ha istituito il Nuovo IMAIE;
3. Decreto Legge n.1/2012: indica il decreto legge convertito con la Legge n. 27 del 2012 che ha liberalizzato il mercato dell’intermediazione dei diritti connessi degli artisti, interpreti esecutori (di seguito “Decreto Liberalizzazione”);
4. Decreto Riordino: indica il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014;
5. D. Lgs n.35/2017: indica il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/26 UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi;
6. AIE: Artisti, Interpreti ed Esecutori che abbiano rivestito nelle opere oggetto del presente Accordo una parte di notevole importanza artistica anche se di artista comprimario, come definiti all'art. 80 e 82 della LDA, inclusi i doppiatori;
7. Accordo: il presente accordo;
8. Equo Compenso: il compenso irrinunciabile spettante agli AIE ex art 84 comma 2 della L.D.A per la comunicazione al pubblico di Opere Protette;
9. Opere Protette: le opere cinematografiche e/o assimilate quali ad esempio film, film per la tv, miniserie tv, telefilm, serie tv, soap opera, telenovela, sitcom, film di finzione o di animazione, documentari cinematografici o televisivi, cartoni animati, cortometraggi e qualsiasi altra opera audiovisiva di contenuto narrativo o documentaristico dove siano presenti attori e/o doppiatori
10. Opere Protette Comunitarie: le Opere Protette prodotte o coprodotte da produttori dei paesi dell'Unione Europea ovvero quelle prodotte da produttori di paesi non appartenenti all’Unione Europea alle quali sia applicabile il principio della reciprocità materiale di cui agli art. 185 e seguenti LDA e in relazione alle quali Nuovo IMAIE abbia un rapporto di rappresentanza;
11. Opere Protette extra Comunitarie: le Opere Protette prodotte da produttori di paesi non appartenenti all'Unione Europea;
12. Opere con soli Artisti Doppiatori: le Opere Protette Comunitarie e non ove non appaiano AIE in video, ma solamente AIE Doppiatori;
13. Intermediario diritti connessi AIE: ogni soggetto che ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 35/2017 sia qualificabile sia come Organismo di Gestione Collettiva che come Entità di gestione indipendente e che, in relazione al periodo oggetto dell’Accordo, sia abilitato a intermediarie diritti connessi degli AIE del settore audiovisivo, ai sensi della normativa vigente;
14. Altri Intermediari diritti connessi AIE (di seguito Altri Intermediari): tutti gli Intermediari di cui al punto 13 che precede diversi da Nuovo IMAIE;
15. Fornitore di servizi di media audiovisivi (di seguito “Fornitore di Servizi”): la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta di contenuti audiovisivi e di Servizi di media audiovisivi e ne determina le modalità di organizzazione;
16. Responsabilità editoriale: l'esercizio di un controllo effettivo sulla selezione e organizzazione di programmi televisivi e/o di contenuti audiovisivi;
17. Emittenti: i canali televisivi di cui all’allegato A) di cui è responsabile il Fornitore di Servizi che operano un servizio di media audiovisivo sia lineare che non lineare, diffusi in sede televisiva e/o su qualsiasi altra rete di comunicazione elettronica (es. etere, cavo, satellite, rete IP, web, piattaforma di tecnologia radiomobile, ecc.), sia in chiaro sia in forma criptata, mediante tecnologia digitale e/o con qualsiasi altra tecnologia attualmente nota o ancora da inventare;
18. Servizio di media audiovisivo lineare: un servizio per la visione simultanea di programmi televisivi sulla base di un palinsesto predefinito;
19. Servizio di media audiovisivo non lineare: un servizio interattivo per la visione, su richiesta dell’utente e in qualsiasi momento, anche in modalità streaming e/o streaming temporaneo, di Opere Protette, sulla base di un catalogo predefinito messo a disposizione dal Fornitore di Servizi;
20. Reti di comunicazioni elettroniche: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via etere, digitale e analogico terrestre, xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx, via fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti internet a banda larga e le reti mobili, per la ricezione e la visione di una Emittente televisiva;
21. Utenti: coloro che accedono ai Servizi media audiovisivi lineari e non lineari offerti dal Fornitore di Servizi;
22. Abbonamento: il corrispettivo dovuto dall’utente al Fornitore di Servizi a titolo di corrispettivo per l’accesso ai Servizi media audiovisivi da esso operati;
23. Prezzo finale al pubblico: l'importo pagato dall'utente al Fornitore di Servizi quale corrispettivo per la visione di Opere Protette, attraverso Servizi media audiovisivi non lineari;
24. Ricavi lordi: i ricavi del Fornitore di Servizi relativi a ciascun anno di competenza del presente Accordo, derivanti da canoni e/o Abbonamento, da ricavi pubblicitari di qualsiasi genere - ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità – , dai corrispettivi ricavati da operatori di rete di comunicazioni elettroniche per l’inclusione, nelle loro offerte, di servizi di accesso ai Servizi media audiovisivi del Fornitore di Servizi e da ogni altro introito connesso ai Servizi media audiovisivi offerti dal Fornitore di Servizi attraverso le proprie Emittenti televisive che irradiano opere Protette;
25. Ricavi singola Emittente: la quota parte/percentuale dei Ricavi Lordi imputabile a ciascuna Emittente;
26. Ricavi netti: i Ricavi di cui ai punti 25 e 24 che precedono con applicazione, solo sui ricavi pubblicitari, di un abbattimento forfetario fino a un massimo del 35%.
27. Utilizzazioni: tutte le utilizzazioni delle Opere Protette operate dalle Emittenti che siano comunque soggette all’Equo Compenso.
28. Tariffario Nuovo IMAIE: il documento, pubblicato sul sito di Nuovo IMAIE ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera c) del D.Lgs 35/2017, riportante le tariffe standard applicate da Nuovo IMAIE alle diverse categorie di utilizzatori di Opere cinematografiche e/o assimilate al fine di determinare l’Equo compenso dovuto agli AIE rappresentati dall’Istituto;
B. tenuto conto della particolare situazione che disciplina il presente Accordo, le Parti hanno ritenuto opportuno perfezionare la presente intesa definendo gli AIE nella seguente maniera:
AIE Nuovo IMAIE: per tali intendendosi gli AIE che abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE;
AIE altri Intermediari: per tali intendendo gli AIE che abbiano conferito mandato agli Altri Intermediari;
AIE apolidi: per tali intendendosi gli AIE che non abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE né agli Altri Intermediari;
C. NUOVOIMAIE, ai sensi della normativa vigente è un Intermediario dei diritti connessi AIE e come tale è legittimato a riscuotere i compensi di cui all’art. 84 comma 2 LDA di spettanza degli AIE propri soci e mandanti e a ripartirli conformemente al proprio Regolamento di ripartizione;
D. con l’obiettivo di raggiungere un’intesa compatibile con l’attuale scenario normativo ed al fine di non compromettere i diritti sia di tutti gli AIE aventi diritto che degli Altri Intermediari, le Parti intendono perfezionare un accordo che:
a) determini l’importo di equo compenso dovuto dal FSMA a Nuovo IMAIE in relazione esclusivamente agli AIE Nuovo IMAIE, sulla base dei criteri stabiliti nel Tariffario Nuovo IMAIE (lasciando quindi impregiudicato il diritto degli Altri Intermediari di negoziare altre e diverse tariffe, coefficienti e modalità);
b) disciplini l’obbligo gravante sul FSMA, di durata pari al periodo di prescrizione dei compensi spettanti ad AIE apolidi, per cui qualora essi decidano di conferire successivamente mandato a Nuovo IMAIE per i loro compensi maturati in ciascun anno di competenza oggetto dell’Accordo - eseguite le verifiche del caso- provveda man mano al versamento del dovuto;
E. le Parti, ritengono opportuno sottoscrivere il presente Accordo nell’interesse degli AIE e senza in alcun modo pregiudicare i diritti degli AIE degli Altri Intermediari ovvero degli AIE apolidi; questi ultimi saranno liberi di rivolgersi a Nuovo IMAIE ovvero ad altro Intermediario al fine di ricevere quanto loro dovuto a titolo di equo compenso, in relazione al periodo oggetto del presente Accordo;
F. Nuovo IMAIE attesta e il FSMA prende atto che Nuovo IMAIE ha una banca dati completa e liberamente accessibile a tutti, indipendentemente dalla circostanza che essi siano mandanti di Nuovo IMAIE, come agevolmente consultabile dal sito web di Nuovo IMAIE;
G. in ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che è riservato al FSMA il diritto di chiedere a Nuovo IMAIE in qualsiasi momento di prendere visione di tutti i mandati (ovvero di procedere in tal senso con un esame a campione) degli AIE che hanno a esso conferito mandato, inclusi i nominativi dei mandanti delle singole società consorelle di Nuovo IMAIE operanti all’estero con cui Nuovo IMAIE ha perfezionato un accordo di rappresentanza.
Tutto ciò premesso, tra le Parti resta inteso e convenuto quanto segue:
1. Valore delle premesse e degli Allegati
1.1 All’Accordo sono allegati:
Allegato A) Elenco Emittenti del FSMA (sia lineari che non lineari) Allegato B) Modelli di rendicontazione standard
Allegato c) Tariffa standard Emittenza (estratto da Tariffario Nuovo IMAIE):
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo e si danno per integralmente riportati e trascritti nel seguente articolato, con valore di patto.
1.2) Le Parti si danno atto e riconoscono che non esistono altri atti fra esse sottoscritti o comunque vincolanti, che possano disciplinare la materia di cui all’Accordo in modo difforme da quanto in esso contenuto nel periodo da esso contemplato.
2. Oggetto dell’Accordo
2.1 Il presente Accordo ha per oggetto:
a) La determinazione, sulla base dei criteri fissati nell’Allegato c) della quota di Equo Compenso dovuta dal FSMA a Nuovo IMAIE ai sensi dell’art. 84 comma 2 LDA, per le Utilizzazioni di Opere Protette operate dal FSMA in relazione a ciascun anno di competenza oggetto dell’Accordo e le sue modalità di pagamento;
b) la definizione delle garanzie poste in atto in relazione alle quote di Equo Compenso non risultanti di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE in relazione alle Utilizzazioni oggetto dell’Accordo.
3. Rendicontazione e reportistica
3.1 Entro il di ciascun anno di durata dell’Accordo, il FSMA dovrà trasmettere a Nuovo
IMAIE la rendicontazione analitica delle Opere Protette pubblicamente diffuse da ciascuna Emittente nell’anno solare precedente, riportando, per ciascuna emittente, i dati indicati nei
Modelli di cui all’Allegato B).
3.2 La rendicontazione deve essere fornita su supporto informatico. Le modalità di scambio della rendicontazione verranno definite di comune accordo tra le Parti.
3.3. Entro il …………………….. di ciascun anno di durata dell’Accordo, il FSMA dovrà inviare a Nuovo IMAIE un’autodichiarazione riportante i Ricavi netti di ogni singola Emittente relativi all’anno di esercizio precedente, con indicazione dei ricavi realizzati come definiti nelle Premesse.
3.4. A richiesta di Nuovo IMAIE ed entro 90 giorni dalla richiesta stessa il FSMA dovrà fornire copia dei bilanci consuntivi.
4. Determinazione e modalità di pagamento del compenso
4.1 A titolo di acconto sull’Equo compenso di spettanza di Nuovo IMAIE in relazione a ciascun anno di competenza, il FSMA, entro il ………….. di ciascun anno, si impegna a corrispondere Nuovo IMAIE un importo pari all’80% dell’Equo compenso versato a Nuovo IMAIE in relazione all’anno di competenza precedente da versare entro 60 giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
4.2 A ricezione della documentazione di cui agli artt. 3.1 e 3.3., Nuovo IMAIE provvede a:
a) determinare il compenso totale artisti, ovvero il compenso complessivo dovuto dal FMSA secondo i criteri stabiliti nell’Allegato c) per tutte le Utilizzazioni di Opere Protette operate dal FSMA;
b) quantificare la percentuale di Equo compenso di spettanza di Nuovo IMAIE che è pari alla percentuale di rappresentatività dell’Istituto;
c) comunicare al FSMA l’Equo compenso dovuto a Nuovo IMAIE, inviando entro il ……………..
di ogni anno, un documento contenente, in relazione a ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche o assimilate rendicontata, l’elenco degli artisti aventi diritto rappresentati dall’Istituto con indicazione, per ciascuno di essi, della percentuale del compenso attribuita, secondo il Regolamento di ripartizione adottato dall’Istituto.
4.3 Successivamente, previa verifica da parte del FSMA degli importi comunicati, Nuovo IMAIE provvede ad emettere fattura di pagamento a saldo dell’importo dovuto dal FSMA a Nuovo IMAIE per ciascun anno di competenza che il FSMA pagherà entro 60 giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
4.4 Qualora dalla lavorazione dei documenti di cui all’art. 4.2 dovesse risultare che in ragione della mutata rappresentatività di Nuovo IMAIE, l’acconto di cui all’art. 4.1 sia superiore rispetto al totale dovuto dal FSMA, Nuovo IMAIE dovrà restituire al FSMA la maggior somma incassata previa ricezione di fattura da pagare entro 60 giorni fine mese data fattura.
5. Gestione compensi AIE APOLIDI divenuti AIE Nuovo IMAIE
5.1 Il FSMA, per il periodo di prescrizione decennale, si impegna a mettere a disposizione di Nuovo IMAIE – secondo la procedura di cui all’art. 5.2 che segue – gli importi di Equo compenso spettanti agli AIE che al momento della elaborazione e della fatturazione di cui all’art. 4 che precede, risultino di spettanza di AIE Apolidi e che solo successivamente abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE.
5.2 Entro il ………………… di ciascun anno, Nuovo IMAIE comunicherà al FSMA i nominativi degli AIE Apolidi che abbiano nel frattempo conferito mandato a Nuovo IMAIE con la indicazione, per ciascuno di essi, della quota di Equo Compenso ad essi dovuto calcolata sul compenso totale artisti di cui all’art. 4.2 lett a) al netto degli importi già versati a Nuovo IMAIE.
5.3 Successivamente a tale comunicazione, salve le verifiche del FSMA sugli importi comunicati, Nuovo IMAIE provvederà ad emettere fattura di pagamento per l’importo a tal riguardo dovuto, che il FSMA salderà entro 60 giorni fine mese dalla data della fattura.
5.4 Le Parti intendono espressamente chiarire che i documenti forniti da Nuovo IMAIE al FSMA di cui agli articoli 4.2 e 5.2 che precedono, fatta eccezione per l’elenco degli AIE aventi diritto mandanti di Nuovo IMAIE che abbiano preso parte alle Opere Protette diffuse dalle Emittenti del FSMA, non potranno essere fatti visionare agli Altri Intermediari e dunque resteranno riservati tra le parti.
6. Garanzie e manleve
6.1 Una volta incassati gli importi previsti nel presente Accordo, Nuovo IMAIE, provvederà alla ripartizione dei compensi di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE, conformemente al proprio Regolamento di Ripartizione.
6.2 Il Nuovo IMAIE manleva e garantisce il FSMA da qualsivoglia contestazione dovesse ad esso essere mossa da qualsiasi AIE mandante e non mandante, o da Altri Intermediari per quanto oggetto del presente Accordo: pertanto terrà indenne, manleverà e garantirà il FSMA da ogni pretesa e conseguenza patrimoniale, giudiziale e stragiudiziale, formulata nei suoi confronti dai predetti soggetti nei limiti della percentuale di rappresentatività di Nuovo IMAIE come quantificata ai sensi del presente Accordo. Parimenti FSMA garantisce circa la veridicità e completezza delle rendicontazioni fornite in relazione ai periodi di competenza oggetto del presente Accordo e si obbliga a manlevare e tenere indenne il Nuovo IMAIE dei danni che dovessero derivare all’Istituto dall’inadempimento dell’obbligo stesso.
7. Durata dell'Accordo
7.1 Il presente Accordo è relativo alle Utilizzazioni di Opere Protette operate dal FSMA nel periodo dal ……………… al …………………. .
8. Diritto di audit
8.1 In relazione ai dati forniti a Nuovo IMAIE dal FSMA attraverso i documenti di cui al presente Accordo, resta inteso che Nuovo IMAIE avrà diritto di ottenere a semplice richiesta copia della documentazione idonea a comprovarne la correttezza e veridicità.
8.2 Analogo diritto di audit è riconosciuto al FSMA rispetto alle elaborazioni di Nuovo IMAIE dei rendiconti trasmessi dal medesimo FSMA.
9. Trattamento Dei Dati Personali (“PRIVACY”)
9.1 Le Parti, dichiarano e garantiscono in via reciproca di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti “interessati” di “dati personali” di cui al d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come tali dati sono in esso definiti ed esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo.
9.2 Le Parti, per quanto possa occorrere, autorizzano quindi in via reciproca, rispettivamente il Nuovo IMAIE e il FSMA per le finalità informative, normative, amministrative comunque richieste al Nuovo IMAIE e al FSMA a esecuzione dell’Accordo, nonché per tutte le finalità per la miglior esecuzione delle prestazioni così come esse sono disciplinate, al trattamento dei dati personali di cui il Nuovo IMAIE e il FSMA sono o saranno, ciascuno per quanto di ragione interessati e che sono stati e/o saranno reciprocamente comunicati.
10. D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
10.1 Il FSMA dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs.n. 231 del 2001, nonché dei principi previsti nel Codice Etico di Nuovo IMAIE, copia del quale è disponibile on line sul sito internet dell’Istituto xxxx://xxx.xxxxxXXXXX.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/0.- Codice-Etico-Nuovo-rev.1.pdf. Pertanto, il FSMA promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico e a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’Istituto a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme.
10.2 Nuovo IMAIE dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico del FSMA. Nuovo IMAIE condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti del FSMA.
11. Modifiche e patti aggiunti
11.1 Resta inteso tra le Parti che qualsiasi regola che modifichi e/o integri il contenuto dell'Accordo, dovrà essere approvata e sottoscritta dalle Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
12. Variazioni di domicilio
12.1 Le Parti eleggono il loro domicilio, ai fini tutti dell'Accordo, nel luogo indicato in epigrafe, ove ciascuna parte potrà inviare ogni liquidazione o comunicazione, ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali.
13. Legge regolatrice. Giurisdizione. Foro territorialmente competente
13.1 L'Accordo è retto e disciplinato dalla Legge Italiana, ed è sottoposto alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana.
13.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione dell'Accordo sarà competente, in via esclusiva il Foro di Roma.