ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO
ENTE XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX
X. protocollo | 640/2021 |
N. deliberazione | 14 |
Data della deliberazione | 25.06.2021 |
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra Ente Parco e Associazione Area 141 per la gestione dell'area interessata dal prato pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro.
L’anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di giugno alle ore 18,00 in Pesaro, presso la propria sede di Via Varsavia, a seguito di regolare convocazione (prot. n. 640/2021), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le presenze sotto indicate:
P. | A. | |||
1) | Xxxxxxx Xxxxxxx | Presidente | X | |
2) | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Consigliere | X | |
3) | Xxxxxx Xxxxxxxx | Consigliere | X | |
4) | Xxxxxxx Xxxxxx | Consigliere | X | |
5) | Xxxxxxx Xxxxxx | Consigliere | X |
Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori circa l’argomento in oggetto.
Si precisa che il Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx e il Consigliere Xxxxxx Xxxxxxx partecipano alla seduta in presenza. Il Consigliere Xxxxxx Xxxxxxx partecipa in collegamento da remoto.
Partecipa alla seduta il aministrativo Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx con funzioni verbalizzanti. Sono altresì presenti:
Xxxxxxxx Xxxxxxx, Tecnico incaricato.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sentita la illustrazione da parte del Direttore della proposta di Deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Sentiti gli interventi dei consiglieri in ordine al dibattito conseguente;
Vista la legge 241/1990 ed in particolare l’art. 15 c. 1;
Visto l’allegato parere espresso, ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001 in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Con voti UNANIMI espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 241/1990, l’allegato schema di Convenzione tra Ente Parco e “Associazione Area 141” con sede legale in Xxxxxx
X.X. Xxxxxxxxx 00 n. 141 – 00000 Xxxxxx, per la gestione dell'area interessata dal prato-pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro.
Di demandare al Direttore dell’Ente Parco il compito di sottoscrivere la Convenzione in oggetto e di predisporre gli atti conseguenti e necessari a dare alla stessa la piena e necessaria attuazione.
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PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001
Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
X.xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
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Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
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Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 29.06.2021 all’albo Pretorio on - line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Pesaro xx, 00.00.0000 IL DIRETTORE
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
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ENTE PARCO NATURALE REGIONALENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO
Regione Marche
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra Ente Parco e Associazione Area 141 per la gestione dell'area interessata dal prato pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro.
Premesso
- che il Comune di Pesaro è proprietario di un terreno ubicato all’interno del Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo catastalmente distinto al Foglio 11 di Fiorenzuola di Focara, Mappali 145, 146, 147, 164, 170, 63, 191, 190, 165. Tale area ha una superficie complessiva di 51.305 mq, ed è suddivisa in due ambiti: un primo ambito, di 33.136 mq, coincide con il prato-pascolo destinato alla custodia degli animali al pascolo e con un’area attrezzata a parcheggio; il secondo ambito, di
18.169 mq, è posto a Sud del prato-pascolo e corrisponde ad un’area boscata e ad una piccola zona arbustata.
Richiamato l’art. 15, comma 1, della L. 241/1990, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale Pesaro n. 105 del 09.06.2020 “Progetto Prato Brisighella – Accordo ex Art. 15 L. 241/90 fra il Comune di Pesaro e l’Ente Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo”
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 14 del 02.05.2016, esecutivo a norma di legge, con la quale era stato autorizzato l’affidamento alla ditta “Associazione Area 141” aggidicataria del Bando per la gestione dell’area interessata dal prato pascolo in loc. Monte Brisighella in comune di Pesaro all’interno del Parco Naturale Monte San Bartolo;
Vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 11 del 10.06.2020 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 241/1990, lo schema di Convenzione tra Ente Parco e Comune di Pesaro per il rinnovo della gestione dell'area di proprietà comunale interessata dal prato-pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro, la cui relativa convenzione è stata sottoscritta digitalmente in data 30 giugno u.s.;
Dato atto che, in esecuzione della deliberazione sopra richiamata, in data 31 luglio 2020 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione dell’area prato pascolo, con affidamento alla Ditta “Associazione Area 141”;
Richiamato l’art. 2 della sopra citata Convenzione che di seguito si riporta:
La concessione in oggetto scadrà il giorno 5 luglio 2021, salvo rinnovo che il concessionario potrà richiedere prima della scadenza per ulteriori anni 5 (cinque)
Vista la la nota in data 11.06.2021, assunta al prot. n. 614/2021, con la quale l’Associazione Area 141 ha richiesto il rinnovo della convenzione per la gestione dell’area interessata dal prato pascolo, per ulteriori anni 5 (cinque)
Vista la L.R. 28-4-1994 n. 15 Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. Vista la L. 6-12-1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette.
Visto l’art. 15, comma 1 della L. 241/1990. Visti gli allegati pareri di regolarità.
Visto il vigente Statuto dell’Ente.
Per quanto sopra esposto,
PROPONE
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 241/1990, l’allegato schema di Convenzione tra Ente Parco e “Associazione Area 141” con sede legale in Xxxxxx
X.X. Xxxxxxxxx 00 n. 141 – 00000 Xxxxxx, per la gestione dell'area interessata dal prato-pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro.
Di demandare al Direttore dell’Ente Parco il compito di sottoscrivere la Convenzione in oggetto e di predisporre gli atti conseguenti e necessari a dare alla stessa la piena e necessaria attuazione.
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PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001
Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
X.xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’AREA INTERESSATA DAL PRATO PASCOLO IN LOC. MONTE BRISIGHELLA
IN COMUNE DI PESARO
L’anno duemilaVENTUNO, addì del mese di ,
TRA
Il Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Pesaro il 24/03/1970, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente Parco San Bartolo, con sede in Pesaro, Via Varsavia sn, C.F. 92019510418, nella sua qualità di Direttore Amministrativo (stazione appaltante);
E
Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Montelabbate il 26.12.1967, CF SBTRNT67I26F533I, residente in Via Basento 8/4 – Pesaro il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di Rappresentante della ditta “Associazione Area 141”, con sede in Xxxxxx (XX) xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 n. 414 P.I. 02613620414;
PREMESSO
- che con atto dirigenziale n. 14 del 02.05.2016, esecutivo a norma di legge, è stato autorizzato l’affidamento alla ditta, che si è aggiudicata la gestione dell’area interessata dal prato pascolo in loc. Monte Brisighella in comune di Pesaro all’interno del Parco Naturale Monte San Bartolo;
- con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 11 del 10.06.2020 è stata approvato, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 241/1990, lo schema di Convenzione tra Ente Parco e Comune di Pesaro per il rinnovo della gestione dell'area di proprietà comunale interessata dal prato-pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro.
- che la relativa convenzione è stata sottoscritta digitalmente in data 30 giugno u.s.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’area interessata dalla presente convenzione è relativa al prato pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro su un terreno catastalmente distinto al F. 11 di Fiorenzuola di Focara, mappali 145, 146, 147, 164, 170, 63, 191, 190, 165.
L’area ha una superficie complessiva di 51.305 mq., ed è suddivisa in due ambiti: un primo ambito coincide con il prato pascolo destinata alla custodia di animali al pascolo della famiglia degli equini e l’area attrezzata a parcheggio e tavoli pic-nic per una superficie complessiva di 33.136 mq; il secondo ambito corrisponde invece all’area boscata ed ad una piccola zona arbustata, entrambe poste a Sud del prato-pascolo, ed ha complessivamente un’estensione di 18.169 mq.
ART.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione in oggetto avrà durata quinquennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e scadrà il giorno
ART. 3 – CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO
La gestione della struttura deve essere condotta, in conformità alla convenzione che l’Ente Parco ha stipulato con il Comune di Pesaro ed in modo da assicurare la sua utilizzazione pubblica e la massima funzionalità, in considerazione che la stessa è importante fonte di richiamo turistico, didattico-culturale e naturalistico. Il Concessionario, in caso di gravi scorrettezze ed abusi, potrà inibire la frequenza agli interessati ritenendosi, in mancanza dei provvedimenti necessari, pienamente responsabile.
Il Concessionario organizzerà, a suo discrezionale giudizio, la gestione della struttura di cui trattasi, sostenendo tutte le spese di gestione (esclusi gli oneri fiscali inerenti la proprietà fondiaria) meglio precisati ai successivi articoli.
ART. 4 - CANONE CONCESSORIO
In qualità di corrispettivo della concessione in oggetto il concessionario dovrà corrispondere un importo annuo di €. 920,00 (novecentoventi), pari alla somma che annualmente l’Ente Parco versa Comune di Pesaro. Il corrispettivo dovrà essere versato alla Tesoreria dell’Ente Parco in un'unica soluzione, con pagamento a cadenza annuale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno di gestione.
In accoglimento della richiesta di rinnovo presentata in data 11.06.2021, assunta a prot. 614/2021, l’Associazione affidataria è esonerata dal pagamento del canone concessorio per l’anno 2021, in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid 2019, che ua determinato una notevole riduzione delle attività previste nell’area.
ART. 5 – TARIFFE E ORARI DI APERTURA
Ai fini dell’utilizzo della struttura il concessionario può stabilire tariffe per l’espletamento di determinati servizi.
Le tariffe dovranno essere uniformemente applicate a tutti i frequentatori, fatto salvo i casi di tariffe agevolate o gratuità per certe categorie.
Il Concessionario dovrà tenere esposto nelle aree in cui verranno svolte le attività di gestione del prato pascolo, in maniera ben visibile, uno o più cartelli riportanti le tariffe relative ai servizi a pagamento ed eventuali riduzioni o gratuità.
Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura dell’impianto adottando un orario il più ampio possibile.
ART.6 – MODALITA' GENERALI DI GESTIONE E RESPONSABILI-TA'
Il Concessionario deve provvedere, con personale e mezzi propri, per tutta la durata della presente concessione:
a. al mantenimento degli animali con provvista e somministrazione di derrate alimentari idonee, accudimento degli stessi, provvista e distribuzione di lettiere nonché l’apporto di tutte le cure atte al benessere degli animali; inclusa l’assistenza medico-veterinaria e le cure e terapie necessarie, comunicate e documentate eventuali patologie gravi ed eventuali decessi.
b. alla manutenzione ordinaria della struttura oggetto della concessione comprensivo delle aree, dei beni e delle strutture pertinenziali ed accessorie (tavoli pic-nic, bacheche, fontana pubblica, parcheggio e ricovero cavalli);
c. alla pulizia, manutenzione del verde ed alla custodia dell’intero impianto e dell’area contermine;
d. alle spese per tutto il personale ritenuto necessario, il cui trattamento dovrà essere conforme ai contratti collettivi di lavoro in vigore e soggetto alle assicurazioni previdenziali ed assistenziali;
e. alle spese per tutte le utenze necessarie al servizio dell’impianto in concessione (quote fisse e variabili), con voltura dei contatori (acqua) al momento della consegna dell’impianto;
f. agli oneri tributari di qualsiasi natura, esclusi quelli afferenti alla proprietà dell’immobile;
g. a tutte le attività promozionali e a quanto previsto nell’offerta tecnico-migliorativa e nel progetto sociale che rappresenta vincolo contrattuale;
h. ad ogni altro onere di gestione, anche imprevisto o sopravveniente durante il periodo di concessione.
Il Concessionario dovrà, inoltre, dotarsi, a suo esclusivo onere e carico, di tutti i macchinari ed attrezzature che risultassero necessari alla migliore conduzione della gestione.
Il Concessionario, in particolare, deve garantire il decoro dell’area, la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igiene della struttura e dei relativi servizi, restando, pertanto, responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi, nonché provvedere al ripristino di immobili, attrezzature e impianti per danni derivanti da qualsiasi causa, compresi gli atti vandalici.
Il Concessionario assume, in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 1.
E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ente Parco nei confronti dei terzi in dipendenza di fatti inerenti o comunque connessi alla gestione dei servizi di cui al precedente art.1 e delle attività collegate, pertanto il concessionario terrà indenne il Comune da danni e responsabilità derivanti dalla gestione del complesso e sarà responsabile nei confronti del Comune dei danni che potrà arrecare agli immobili, impianti, arredi, servizi ed attrezzature di proprietà comunale date in concessione.
Il Concessionario dovrà acquisire, a sua cura e spese, tutti i titoli autorizzativi eventualmente occorrenti per lo svolgimento del servizio affidatogli e per gli ulteriori servizi ed attività svolte.
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza della struttura in base alla normativa vigente in materia, assumendone i relativi eventuali oneri.
L’eventuale pubblicità effettuata nell’ambito della struttura dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia.
L’area non deve subire trasformazioni, né spianamenti, né altri tipi di interventi;
Non è consentito l’uso di diserbanti, disseccanti o altri prodotti per il controllo delle infestanti, che dovrà essere effettuato con mezzi meccanici e/o attraverso una corretta movimentazione degli animali al pascolo; Si dovranno evitare accumuli di letame nelle aree di riposo degli animali o vicino agli abbeveratoi anche attraverso una adeguata movimentazione del bestiame;
Il pascolamento deve essere effettuato con un carico pari ad un massimo di 5 equini.
ART.7 - PERSONALE ALLE DIPENDENZE DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario deve garantire, a cura ed oneri a proprio carico (per stipendi, salari, contributi previdenziali, mutualistici ed assicurativi ecc.), la presenza del personale dotato delle capacità e qualifiche professionali necessarie per un'ottimale conduzione dell’impianto, secondo le norme di sicurezza vigenti in materia e per garantire tutti i servizi nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolato.
Il personale adibito ai vari servizi, che deve essere in possesso dei requisiti, nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla relativa normativa, deve in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico. Inoltre, il Concessionario stesso si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, malattie, vecchiaia, previdenza, ecc.), nonché al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro, come gli assegni familiari ed i contributi mutualistici in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico dell’Ente Parco o in solido con l’ente Parco, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente medesimo e di ogni indennizzo.
L’inosservanza anche parziale dei sopra richiamati obblighi potrà dare luogo all'immediata risoluzione del contratto, a norma del successivo articolo 18, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto di rivalsa.
Il personale addetto al funzionamento della struttura di che trattasi non intrattiene alcun rapporto con l’Ente Parco, essendo alle esclusive dipendenze del Concessionario che lo assume o gli affida il servizio, lo impiega e lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti.
ART. 8 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del Concessionario tutti gli obblighi e gli oneri di cui al presente contratto, nonché tutte le altre spese non poste direttamente a carico dell’Ente Parco.
Ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni di cui al precedente art. 3, comma 1 – il Concessionario si impegna ad assumere tutte le spese, inclusi bolli e oneri fiscali, e gli oneri tecnici ed amministrativi connessi alla progettazione, all’esame dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni da parte di tutti gli Enti, Uffici, ed Organi comunque titolati ad esprimere parere e/o a rilasciare autorizzazioni a qualsiasi titolo.
ART.9 - COPERTURE ASSICURATIVE
Il Concessionario ha dimostrato di aver stipulato apposita polizza assicurativa presso una Compagnia debitamente autorizzata ad operare sul territorio nazionale, per i rischi di “Responsabilità Civile nei confronti di terzi, utenti, e dei dipendenti”, rinnovabile annualmente e valida per tutta la durata dell’affidamento; i cui massimali minimi di assicurazione sono almeno di:
€ 2.500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col limite di:
- € 2.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,
ART. 10 – ONERI A CARICO DELL’ ENTE PARCO
Restano a carico dell’Ente Parco:
a) le spese di straordinaria manutenzione di cui all’art. 1621 del Codice Civile, ad eccezione di quelle poste a carico del Concessionario di cui al precedente art.3, comma 1;
b) gli oneri tributari afferenti all’affitto del terreno
ART. 11 – INTROITI E RENDICONTAZIONE
Il Concessionario ha diritto di percepire i seguenti compensi:
a) le tariffe di cui al precedente art. 5;
b) gli eventuali introiti per le attività di custodia e pensionamento di animali di proprietà privata e per l’organizzazione di eventi;
Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, il Concessionario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni, permessi, licenze, ecc. previsti dalla normativa vigente, di cui al successivo art. 12.
ART. 12 – AUTORIZZAZIONI
Il Concessionario per lo svolgimento di attività ed iniziative di intrattenimento che prevedono la partecipazione di pubblico, che esulano le normali attività di gestione, è tenuto a richiedere le relative autorizzazioni prescritte ai sensi di legge.
ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, il concessionario ha costituito ai sensi della vigente normativa, una fideiussione bancaria dell’importo minimo di € 5.000,00 (cinquemila/00).
ART. 14 – VERBALE DI CONSISTENZA E CONSEGNA
Il Concessionario sarà consegnatario di tutti i beni oggetto della presente concessione risultanti dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti, in contraddittorio tra le parti, prima della messa in attività dell’impianto.
Al termine dell'affidamento il concessionario deve riconsegnare all’ente concedente in perfetto stato di conservazione la struttura, gli impianti e le attrezzature risultanti dal verbale di consistenza e di consegna.
La riconsegna avverrà mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra l’Ente Parco ed il Concessionario. In tale sede l’incaricato dell’Ente Parco potrà far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione della struttura, degli impianti e delle cose mobili, a cui il Concessionario dovrà rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che gli verrà all’uopo indicato.
In caso di inadempienza si potrà provvedere all’esecuzione dei suddetti interventi d’ufficio ed in danno del Concessionario, all’uopo rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato restando l’eventuale maggior danno. Contestualmente alla riconsegna, il Concessionario dovrà curare lo sgombero dalla struttura delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.
ART. 15 – CONTROLLI, PENALITA’, SANZIONI
L’Ente Parco, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei servizi dell’ASUR ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento accessi, ispezioni e verifiche presso la struttura in concessione e verifiche sul corretto allevamento degli animali, stato di salute e corretta alimentazione.
Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati, vengano rilevate inadempienze da parte del concessionario, nell’esecuzione delle prestazioni a suo carico, si procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni ed in casi d’urgenza entro 48 ore.
Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dell’inadempienza accertata.
ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nei casi contemplati dall’art. 15 ed in caso di gravi inadempienze di cui al successivo comma, potrà farsi luogo della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con preavviso di almeno 20 giorni, previo svolgimento di un contradditorio secondo le modalità di cui al precedente art. 15.
L’Ente Parco potrà ricorrere alla risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:
a) per gravi inadempienze contrattuali accertate, quali a titolo esemplificativo:
- utilizzo improprio dell’impianto;
- mancato versamento del canone annuo entro 60 giorni successivi, rispetto al termine fissata dall’art. 4 del presente capitolato;
- maltrattamento degli animali, a seguito di segnalazione da parte delle Autorità competenti;
- situazioni di degrado o grave incuria dell’area;
b) l’inosservanza di uno più obblighi previsti dall’articolo 7 nei confronti del personale dipendente;
c) assenza, perdita o revoca delle autorizzazioni, permessi, licenze, ecc. previsti dalla normativa per lo svolgimento delle attività rientranti nel presente affidamento;
d) fallimento, concordato o amministrazione controllata del concessionario.
Nel caso di risoluzione del contratto il concessionario dovrà riconsegnare entro i termini stabiliti dall’Ente Parco gli immobili, gli impianti, gli arredi e le attrezzature così come descritti negli articoli precedenti.
La penale per il ritardato rilascio dell’impianto oggetto del presente contratto (o di parte di esso) viene fissata in Euro 100,00 (cento) al giorno.
Rimane salvo il diritto dell’Ente Parco di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.
La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale di cui all’articolo 13, senza pregiudizio per le penalità previste dal precedente art. 16. Resta salva la possibilità dell’Ente Parco di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.
ART. 17 – STIPULA CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Le spese occorrenti per la stipula del contratto (oneri fiscali, registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto dovute) nessuna esclusa od eccettuata, sono a totalmente carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa.
Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all’Ente Parco, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria prodotta in gara ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i. e a dichiarare la revoca dell’aggiudicazione, avviando l’affidamento in danno di cui all’articolo precedente, le cui spese sostenute saranno addebitate all’Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni.
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati dall’Ente Parco esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula del contratto e relativa gestione.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo.
ART. 19 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Ente Parco e la ditta aggiudicataria è competente in via esclusiva il Foro di Pesaro.
Xxxxx, letto e sottoscritto in segno di accettazione. Pesaro, lì
Per l'Ente Parco Naturale Monte San Bartolo: Il Direttore Amministrativo
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Per il Concessionario: “Associazione area 141” Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.