ACCORDO DI INTERAMBITO FUNZIONALE
ALL A alla Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 7 del 03/10/2022
ACCORDO DI INTERAMBITO FUNZIONALE
TRA L’AMBITO DI VARESE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
TRA
il Dott. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, nato a Varese (VA) il 24/07/1976, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE, Partita I.V.A. 95073580128, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx x.0, Xxxxxx (XX), come da Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Varese n. 133 del 3 agosto 2020,
l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx’Xxxx, nato a Udine (UD) il 29 marzo 1949, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA MILANO, di seguito Partita IVA 88342040967, con sede legale in xxxxx Xxxxxx x.00, Xxxxxx (XX), come Decreto di nomina del Sindaco della Città Metropolitana di Milano n. XX del XXXX,
il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx nato a Gallarate (VA) il 23/02/1971, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ALFA S.R.L., che in seguito sarà indicata più brevemente "Alfa", con sede in Varese, xxx Xxxxxxxxx x. 0 Partita
I.V.A. 03481930125, come da verbale della Assemblea dei Soci del 12/07/2018,
il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato a Milano (MI) il 22/04/1982, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di C AP HOLDING S.R.L., che in seguito sarà indicata più brevemente "CAP Holding”, con sede in Xxxxxx (XX), xxx Xxx Xxxxxx x.00, Partita I.V.A. 13187590156, come da nomina dell’Assemblea dei Soci in data 21 maggio 2020.
Premesso che
i due Uffici d’Ambito hanno siglato un primo Accordo Interambito relativo alla gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di
di recente, sulla spinta delle disponibilità offerte dal PNRR, l’Ufficio d’Ambito di Varese, ha avviato – su sollecitazione di Alfa, una riflessione circa la possibilità di identificazione di soluzioni alternative al mero smaltimento quale rifiuto dei fanghi derivanti dai processi depurativi;
in tale direzione Alfa, con comunicazione del 9 febbraio 2022, ha proposto ad ATO Varese in funzione collaborativa un documento teso a prefigurare l’efficienza della strutturazione di una rete infrastrutturale di impianti di bioessiccamento dei fanghi a supporto del servizio di depurazione nell’ambito di Varese;
con delibera n. 6 del 11 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Varese ha espresso una valutazione positiva sui riflessi economici ed ambientali di un tale intervento, rimarcando l’imprescindibilità dell’innesto di tale iniziativa entro la cornice di possibili sinergie tra ambiti limitrofi, da perseguire anche a mezzo di accordi riconducibili alle previsioni dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
nell’ambito di una successiva consultazione preliminare con l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano l’Ufficio d’Ambito di Varese ha proposto la promozione di una intesa qualificabile quale accordo tra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, coerente con le finalità istituzionali dei due Uffici d’Ambito, non elusiva dei vincoli concorrenziali anche ai sensi dell’art. 5, IV comma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e idonea ad assicurare utilità concrete e misurabili ad entrambe le amministrazioni coinvolte, sul piano finanziario, dell’efficienza
gestionale e della sostenibilità ambientale dei rispettivi modelli gestionali;
segnatamente l’Ufficio d’Ambito di Varese ha proposto la costituzione di un interambito funzionale, coerente con le previsioni dell’art. 47 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, avente ad oggetto il biossiccamento
e la valorizzazione dei fanghi mediante una sinergia infrastrutturale e operativa tra i due servizi idrici, da attuarsi con l’impegno coordinato dei due gestori in house;
con la delibera 16 del giorno 09 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Varese, operata una comparazione tra diversi scenari che ha portato ad escludere ogni diversa soluzione di raccordo operativo con altri ambiti, ha dato conclusivo impulso alla promozione di un accordo di interambito con l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana Milano relativo alla gestione dei fanghi ma suscettibile di assumere carattere strutturale e aperto ad altre soluzioni di cooperazione;
l’Ufficio d’Ambito di Città metropolitana di Milano, ricevuto il documento trasmesso dall’Ufficio d’Ambito di Varese, ha a sua volta valutato positivamente l’opportunità di possibili sinergie perseguibili attraverso uno strumento di collaborazione identificabile nell’accordo di interambito tra ambiti limitrofi (e connotati da territori attraversati da aste fluviali comuni e innervati da schemi idrici e strutture impiantistiche del pari suscettibili di integrazione funzionale), effettivamente riconducibile al paradigma generale dettato dall’art. 15 della legge 241/90 cit. (e, quindi, con sottoposizione dei principi applicabili a tale modello): ciò in vista della strutturazione di una più stretta collaborazione su temi comuni, a partire dalla gestione dei fanghi di depurazione in vista del più efficace perseguimento di vantaggi reciproci in vista di una più efficace cura degli interessi pubblici correlati alla gestione del servizio idrico integrato;
con comunicazione del 19 maggio 2022 Prot. Uff. Amb. n. 5828, ATO Milano ha proposto la strutturazione di un accordo quadro volto a consentire di regolare con successivi specifici accordi a carattere applicativo-puntuale (denominabili Addendum) le possibili forme di attività suscettibili di svolgimento in comune di attività da parte dei
DATO ATTO CHE:
A) Gli Uffici d’Ambito hanno pertanto maturato comune consapevolezza circa la identificabilità di attività afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (nel seguito SII) che, se svolte unitariamente, porterebbero benefici ad entrambi gli ambiti, pertanto è volontà delle Parti definire un accordo quadro aperto a tutte le possibili soluzioni di integrazione suscettibili di garantire maggiore efficienza, comunque nel rispetto delle convenzioni di affidamento del SII, ai rispettivi gestori e del più generale vincolo di mantenimento in capo a ciascuno di essi della piena capacità organizzativa e industriale atta a consentire autonoma gestione del SII nel rispettivo ambito secondo il mandato ricevuto;
B) E’ stata possibile l’individuazione, a titolo esemplificativo, quali possibili sinergie utili ai gestori, astrattamente deducibili in specifici accordi preventivi: l’acquisizione in comune di macchinari brevettati, il recupero di materiali/energia dai fanghi,
il perseguimento di economie di scala, nello sviluppo IT di dashboard e control room per il monitoraggio delle performances del servizio di impianti a rete, la messa in comune di conoscenze
ed esperienze, il supporto in politiche industriali che richiedano investimenti specifici di competenze specialistiche;
C) La particolare conformazione idrografica ed insediativa dei due ambiti consente anche di intravedere possibili integrazioni in relazione a temi ambientali (strettamente connessi a quelli impiantistici) quali – per fare solo alcuni esempi – le azioni di tutela qualitativo-depurativa sui corpi idrici superficiali che collegano i due territori (Ticino, Olona, Bozzente, etc) e nella salvaguardia degli acquiferi sotterranei e, più in generale, in riferimento ad ogni azione dislocabile lungo l’asta dei corpi idrici che dal territorio varesino si diramano verso il territorio milanese con effetti di esternalità;
D) A tal fine le Parti condividono l’opportunità di definire un accordo interambito funzionale a carattere aperto e incrementale teso a garantire un palinsesto organizzativo entro il quale potranno innestarsi specifiche soluzioni di integrazione sinergica, rispettose dei limiti di quanto sopra richiamato e capaci di garantire comprovati vantaggi non altrimenti perseguibili mediante gestioni d’ambito;
E) Le soluzioni di integrazione verranno di volta in volta regolate da documenti aggiuntivi al presente accordo, denominati Addendum, mediante i quale gli ATO definiranno congiuntamente il perimetro dell’attività sinergica, evidenzieranno gli specifici vantaggi per i rispettivi ambiti, identificheranno gli adeguamenti da apportare ai rispettivi documenti pianificatori e di programmazione, identificheranno il gestore preposto all’attività gestionale con attribuzione della qualifica di Gestore grossista, secondo la regolazione vigente, definiranno la tariffa grossista applicabile, tenendo conto dei reciproci vantaggi, la titolarità e i diritti d’uso di eventuali beni realizzati ed ogni ulteriore profilo rilevante;
F) Gli Addendum saranno approvati con le medesime procedure di istruttoria ed approvazione a cui è sottoposto il presente Accordo;
G) In data 16/06/2020 è stato stipulato tra le Parti – entrambe società in house a totale partecipazione pubblica, affidatarie dirette - un contratto di rete tra imprese (Rep. n. 18396 Racc. n. 10835 Reg. n. 13953 Serie 1T) avente durata di 5 anni (di seguito, "Contratto di Rete"), perfezionato ai sensi degli artt. 3, comma 4- ter e ss. del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, elemento quest’ultimo non essenziale ai fini della scelta dei due Uffici d’Ambito di strutturare il presente Accordo ma eventualmente utile per fornire strumenti di raccordo tra i due Gestori in vista dell’attuazione di quanto previsto nei futuri Addendum in relazione a specifici Interventi.
Lo schema del presente accordo ha raccolto il parere favorevole, obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni dell’Ambito di Varese in data con atto n. /2022 e della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano in data
con atto n./2022 ed è stato approvato senza emendamenti in dal Consiglio provinciale di Varese, e per
quanto di competenza, trasmesso al Consiglio della Città Metropolitana di Milano, per gli adempimenti di competenza, ed è stato proceduto, con funzione di adozione esplicitazione motivazionale ed approvazione, da deliberazioni dell’Ufficio d’Ambito di Varese n. XX/2022 e dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano n. XX /2022.
Tutto quanto premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale nonché quale motivazione riferibile ai profili di vantaggio che giustificano la sottoscrizione del presente atto, i due Uffici d’Ambito, come in epigrafe rappresentati,
CONVENGONO E STIPULANO
il presente Accordo istitutivo di un interambito funzionale, volto alla prefigurazione di un modello di possibile integrazione su tematiche specifiche tra il SII dell’ambito della Città metropolitana di Milano ed
il SII dell’ambito di Varese.
Articolo 1 - Definizioni
1.1 Con il termine "Accordo" si intende il presente accordo, riconducibile al modello generale dettato dall’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, coerente con il paradigma di accordo delineato dall’art. 47 della l.r. 12 novembre 2003, n. 26 e rispettoso dei modelli gestionali in house privilegiati da entrambe gli ambiti e delle correlative convenzioni di affidamento ai gestori.
1.2 Con il sintagma "Interambito funzionale" si intende un segmento infrastrutturativo e/o funzionale del servizio idrico integrato suscettibile di politiche, azioni e gestioni integrate tra i due Uffici d’Ambito entro i rispettivi ambiti territoriali ottimali, secondo un disegno organizzativo preordinato ad un obiettivo di comune vantaggio per le amministrazioni convolte, caratterizzato da politiche, azioni e iniziative infrastrutturali condivise, la cui attuazione e gestione separata non consentirebbe il perseguimento di risultati di efficienza (economica e ambientale) di livello comparabile con quello comprovatamente garantibile dall’integrazione.
1.3 Con il sintagma “Politica condivisa” si intende la politica (ambientale, organizzativa, di articolazione del servizio, tariffaria, etc.) o il fascio di azioni, pianificatorie e/o programmatorie condivise tra i due Uffici d’Ambito, eventualmente preordinate ad Interventi o Gestioni condivise.
1.4 Con il termine “Intervento” si intende la sequenza di attività preordinate all’infrastrutturazione suscettibili di articolarsi in iniziative di pianificazione, programmazione, progettazione, realizzazione e collaudo di infrastrutture o altre attività sinergiche tra eventualmente demandabili i due Gestori, con possibilità di investimenti, attribuzione del ruolo di Gestore Grossista e correlativa regolazione tariffa.
1.5 Con il sintagma “Gestione condivisa” si intende la gestione garantita mediante l’integrazione di azioni, programmi di investimento e attività dei gestori dei servizi oggetto di integrazione.
1.6 Con il sintagma “Gestore grossista” si intende, secondo la definizione dettata da ARERA -Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente- all’art. 1.1. dell’Allegato A della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr del 27 dicembre 2019, “il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all’ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio” ed altre forme analoghe.
1.7 Con il sintagma “Gestore beneficiario” il Gestore destinatario dell’intervento erogato dal Gestore Grossista.
1.8 Con il termine “Addendum” si intendono gli accordi ad oggetto puntuale, costituenti esplicazione dei principi fissati dal presente Accordo interambito funzionale, suscettibili di divenire parte integrante dello stesso, che verranno di volta in volta definiti dalle parti ed approvati con la medesima procedura riservata all’approvazione del presente accordo; ciascun
Xxxxx ferma la possibilità per i rispettivi gestori, al di fuori di tutte le ipotesi sopra illustrate, di identificare iniziative comuni che, non comportando gli effetti di cui sopra, tali da necessitare
di un raccordo strutturale permanente, dovranno essere comunque soggette ad opportuna informativa ai relativi Ufficio d’Ambito al fine dell’eventuale determinazione di competenza.
1.9 Salve le definizioni contenute nel presente articolo, ai fini dell'interpretazione del presente Accordo, si rinvia alle definizioni espresse negli atti di regolazione di Arera.
Articolo 2 - Clausola interpretativa
2.1 Le parti pubbliche si danno atto che quanto previsto dal presente accordo deve mantenersi conforme ai prevalenti disposti dei Piani d’Ambito e non ha effetti modificativi delle Convenzioni tra gli Uffici d’Ambito e le società affidatarie della gestione, per cui nessuna disposizione del presente accordo potrà intendersi idonea a derogarne o superarne le previsioni salvo quanto indicato al successivo art. 4 comma secondo.
2.2 Le parti pubbliche si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a privilegiare soluzioni interpretative del presente accordo atte a garantire la sua piena conformità al quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I.
Articolo 3 – Istituzione dell’interambito funzionale tra l’ambito di Varese e l’Ambito della Città metropolitana di
Milano
3.1 Le parti pubbliche istituiscono con il presente accordo un interambito funzionale, nella prospettiva della ricerca di xxxxxxxx e dell’attuazione delle Politiche, Interventi e Gestioni condivise che verranno definiti in successivi Addendum, esercibili secondo le modalità che verranno ivi indicate, anche mediante l’assunzione delle necessarie variazioni delle previsioni dei rispettivi Piani d’Ambito.
3.2 Per il perseguimento di tale obiettivo di mutuo interesse, le parti pubbliche si impegnano a coordinare, per quanto opportuno, i rispettivi orizzonti strategici ed a mantenere un raccordo operativo anche tramite sessioni periodiche di confronto.
Art. 4 – Interventi e Gestione oggetto dell’accordo
4.1 Il presente accordo ha ad oggetto la disciplina della cooperazione tra i due Uffici d’Ambito ed eventualmente, di riflesso, tra le due società preposte alla gestione del SII, in relazione ad attività afferenti allo SII stesso che, stante la contiguità dei due ambiti limitrofi, se svolte unitariamente, possano garantire significativi comprovati benefici ad entrambi gli ambiti, in vista dei quali potrà anche essere prevista una apposita disciplina tariffaria ai sensi dell’Allegato A della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr del 27 dicembre 2019.
4.2 Per il perseguimento delle finalità cui tende il presente Accordo e per l’attuazione di quanto previsto in specifici Addendum, le Autorità d’Ambito potranno assumere ogni atto funzionale al coordinamento di Politiche e operare, con atti motivati, le variazioni dei documenti dei rispettivi piani d’ambito e dei documenti di programmazione.
4.3 In caso di Interventi e Gestioni condivise, le Autorità d’Xxxxxx inseriranno nei rispettivi piani pluriennali degli Interventi, la realizzazione degli stessi con previsione di attuazione secondo le diverse opzioni previste, approveranno,
4.4 Le attività progettuali e costruttive, ove previste negli Addendum, verranno attuate dal Gestore grossista di volta in volta identificato, e tributario della suddetta qualifica.
Art. 5 – Realizzazione degli interventi
5.1 Le parti del presente accordo, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a dare attuazione ad ogni attività prevista o discendente dal presente Accordo e dagli Addendum ad esso annessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti a società in house e nel rispetto delle caratteristiche qualificatorie di tale modello societario, assicurandosi che le società affidatarie dirette, non perdano la rispettiva capacità di autonoma gestione del servizio nel rispettivo ambito.
5.2 Le Autorità d’Ambito eserciteranno, in via congiunta e disgiunta, specifici controlli sulla scorta delle disposizioni dei rispettivi Disciplinari Tecnici, allegati alle Convenzioni di affidamento del SII, verificando le attività realizzative con possibilità di impartire direttive vincolanti.
Art. 6 – Regolazione economica della gestione
6.1 La gestione del servizio/attività di cui agli addendum, che saranno di volta in volta sottoscritti, sarà retribuita mediante entrate tariffarie a carico della utenza del bacino del Gestore Beneficiario, attraverso la definizione di apposite tariffe grossista.
Art. 7 - Validità e durata
7.2 Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo e dei relativi Addendum saranno approvati
e sottoscritti con le medesime modalità adottate in sede di approvazione, secondo quanto descritto alla precedente lettera F delle Premesse.
7.3Nel caso in cui non si giunga a condividere le proposte di modifica presentate da una delle due parti, le stesse saranno sottoposte al Comitato di conciliazione di cui all’articolo 11 per la relativa approvazione.
Art. 8 – Recesso e risoluzione
8.1 Ciascuna Autorità d’Ambito potrà recedere dall’accordo unicamente per sopravenuti motivi di pubblico interesse, tenendo esente le altre parti da oneri aggiuntivi.
8.2 Il recesso andrà comunicato con dodici mesi di anticipo rispetto alla data di efficacia.
8.3 In caso di anticipata cessazione dell’efficacia del presente Accordo, per recesso di una delle Autorità d’ Ambito, i gestori restano comunque obbligati a gestire i servizi affidati fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare esecuzione del servizio.
8.4 In caso di recesso, sarà garantito a favore del Gestore Grossista il pieno indennizzo dei costi sostenuti fino al loro completo ammortamento, attraverso gli oneri di interscambio.
8.5 Quanto sopra con salvezza dell’ipotesi in cui normative o
provvedimenti autoritativi, sopravvenuti, privino gli Uffici d’Ambito delle competenze relative agli oggetti del presente Accordo e degli Addendum, ovvero ne determinino la caducazione, incidano sulla perdurante validità od efficacia, o ne determinino ipso iure la risoluzione, ipotesi in cui le parti
si impegnano a negoziare le conseguenze di tale sopravvenienza.
8.6 Ciascun Addendum definirà in maniera analitica le condizioni modalità e conseguenze indennitarie del recesso.
Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
9.1 I Gestori si impegnano ad effettuare i pagamenti relativi correlati al presente Accordo e, in particolare, ai relativi Addendum integrativi, con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’Accordo.
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali
10.1 Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679 ed a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al servizio oggetto del presente contratto, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.
10.2 Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l’adempimento dell’Accordo e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo.
10.3 Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell’obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.
Art. 11 – Controversie
11.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti al presente Accordo ed ai correlativi Addendum dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
11.2 Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
1. un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
2. un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;
3. un membro nominato da Alfa S.r.l.;
4. un membro nominato da Cap Holding S.p.a.
11.3 La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
11.4I destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente.
11.5 La riunione del comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di Varese o di Milano, in caso di impossibilità, mediante seduta a distanza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità.
11.6Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
11.7 Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale competente o al TAR Lombardia.
11.8Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali.
Articolo 12 - Sottoscrizione dei Gestori in house
12.1 Il presente accordo è sottoscritto anche dai legali rappresentanti delle società preposte alla gestione del SII
negli ambiti di Città Metropolitana di Milano e di Varese, valere quale condivisione del suo contenuto. Sottoscrizioni in forma digitale | |