ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione (D.R. n. 295 del 8 maggio 2013)
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina i presupposti, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti esterni all’Università, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi attraverso i quali l’Università, in relazione a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con la propria attività istituzionale, necessita di una prestazione professionale altamente qualificata.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per:
a) gli incarichi di docenza a contratto;
b) le collaborazioni studentesche disciplinate dall’art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68;
c) gli assegni di ricerca previsti dall’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
d) gli assegni destinati all’incentivazione delle attività di tutorato previsti dall’art. 1 della legge 11 luglio 2003 n. 170;
e) gli incarichi professionali disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
f) i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
ART. 2 DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) collaborazione coordinata e continuativa: il rapporto di lavoro autonomo, instaurato ai sensi degli artt. 2222 e 2229 c.c., nonché dell’art. 409 n. 3 c.p.c., che si concretizza in prestazioni d’opera intellettuale, rese in maniera continuativa e sotto il coordinamento del committente;
b) collaborazione occasionale: il rapporto di lavoro autonomo, instaurato ai sensi degli artt. 2222 e 2229 c.c., che si concretizza in una prestazione d’opera intellettuale, resa in maniera saltuaria ed episodica e senza coordinamento del committente.
ART. 3
PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti istruttori e di conferimento:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’Università e fare riferimento a obiettivi e progetti specifici e determinati, risultando coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
b) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni
intellettuali per le quali è richiesta una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
c) oggetto, durata, luogo e compenso della collaborazione devono essere preventivamente determinati;
d) l’Università deve avere accertato preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. Il responsabile della struttura interessata verifica, previo confronto con il direttore dell’area risorse umane, la possibilità di assegnare l’attività, oggetto dell’incarico, a personale tecnico- amministrativo in servizio, precisando le caratteristiche professionali e curriculari necessarie, nonché la durata dello svolgimento dello stesso. Nel caso di esito negativo della verifica, debitamente motivato, il Direttore generale autorizza l’avvio del procedimento per il conferimento dell’incarico a soggetti esterni.
3. Al fine di agevolare le procedure di accertamento di cui al comma 2 l’Università può organizzare una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti.
4. È fatto divieto di affidare incarichi di collaborazione di cui al presente regolamento al personale dipendente dell’Università.
ART. 4
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1. La richiesta per il conferimento dell’incarico deve essere presentata al responsabile della struttura interessata a cura del responsabile del progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessaria l’attività del collaboratore.
2. Il richiedente dovrà indicare:
a) i contenuti della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
b) la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione richiesta;
c) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
d) la durata dell’incarico e le modalità di esecuzione della prestazione;
e) la proposta del compenso complessivo, proporzionato alla quantità ed alla qualità della prestazione da svolgere; per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, nonché dell’effettiva utilità derivante all’Università dalla prestazione stessa.
3. L’avvio del procedimento di conferimento dell’incarico è di competenza:
a) del responsabile amministrativo dei dipartimenti, qualora il compenso previsto non sia superiore a € 2.500,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione;
b) del Consiglio del dipartimento, o di altro organo individuato dalla regolamentazione interna della struttura, qualora il compenso previsto sia superiore a € 2.500,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione e non sia superiore a € 10.000,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione;
c) del Consiglio di amministrazione per gli incarichi da espletare presso le strutture dell’amministrazione centrale (aree amministrative e centri di servizio) e per gli incarichi da espletare presso i dipartimenti il cui compenso previsto sia superiore, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, all’importo indicato nella precedente lettera b).
4. Il responsabile amministrativo dei dipartimenti presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, in sede di rendicontazione del budget assegnato, un rapporto dettagliato sugli incarichi di collaborazione conferiti a soggetti esterni ai sensi del precedente comma 3 lettere a) e b), al fine di consentire il monitoraggio della spesa.
5. Nell’atto di avvio del procedimento di conferimento dell'incarico deve farsi espressa menzione dell’esito negativo dell’accertamento di cui all’art. 3 comma 2.
ART. 5 VALUTAZIONE COMPARATIVA
1. In seguito all’avvio del procedimento di conferimento dell’incarico a norma dell’art. 4 comma 3, il responsabile della struttura interessata, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6 comma 4, procede ad emanare e pubblicare apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità indicate nei commi successivi.
2. L’avviso di selezione viene reso pubblico mediante inserimento nel sito web istituzionale dell’Università per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.
3. L’avviso deve contenere:
a) la descrizione della professionalità richiesta e i contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
c) i titoli ed i requisiti richiesti;
d) le modalità selettive previste (titoli o titoli e colloquio);
e) l’indicazione delle materie o del contenuto dell'eventuale colloquio;
f) la data dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 8 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione;
g) il compenso complessivo spettante;
h) l’indicazione del responsabile del procedimento.
ART. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
1. La selezione è affidata ad una commissione di valutazione formata da tre componenti, scelti tra il personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università, di qualificazione ed esperienza appropriate alle materie attinenti alla professionalità richiesta.
2. La commissione è nominata con provvedimento del responsabile della struttura interessata.
3. Nel caso di incarichi di collaborazione conferiti nell'ambito di progetti di ricerca, della commissione dovrà fare necessariamente parte il responsabile scientifico del progetto.
4. La procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 5 è sostituita, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione che prevedano un compenso complessivo non superiore a € 2.500,00, con un procedimento semplificato, attraverso l’invito ad almeno tre soggetti alla presentazione dei relativi curricula professionali; in tali casi la valutazione, della quale deve essere data evidenza mediante la predisposizione di apposito verbale, è effettuata direttamente dal responsabile della struttura o da un suo delegato.
5. L’attività prestata dalla commissione di valutazione è a titolo gratuito.
ART. 7
MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
1. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio, secondo quanto previsto nel relativo avviso.
2. Nel caso di selezione per titoli l’incarico viene conferito a seguito di esame comparativo degli stessi, secondo criteri predeterminati dalla commissione miranti ad accertare la coerenza dei titoli presentati con la formazione professionale e l’esperienza richiesta per l’attività da espletare.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio la commissione attribuisce ai titoli e al colloquio un punteggio massimo di 30 punti.
4. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
- titoli culturali e professionali;
- esperienza professionale maturata in relazione all’attività da espletare per lo specifico obiettivo o progetto, svolta presso soggetti pubblici o privati.
5. Il provvedimento di approvazione degli atti e di individuazione dell’incaricato è di competenza del responsabile della struttura.
6. L’esito della procedura comparativa è reso pubblico secondo le modalità di cui all’art. 5 comma 2.
ART. 8 FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
1. L’incarico viene conferito mediante la stipulazione di un contratto, sottoscritto dal responsabile della struttura conferente, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto della prestazione e sua correlazione ad obiettivi e progetti determinati;
b) durata dell’incarico;
c) luogo in cui deve essere svolta la collaborazione;
d) modalità specifiche di espletamento e di verifica delle prestazioni richieste;
e) compenso, comprensivo di tutte le spese che il collaboratore sostiene per l’espletamento dell’incarico, ad esclusione delle spese di trasporto, di vitto e alloggio, sostenute per spostamenti sul territorio che si rendono necessari; tali spese sono rimborsabili solo se preventivamente inserite nel contratto;
f) determinazione di penali per la ritardata esecuzione della prestazione e condizioni di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.
3. Nel contratto sono, inoltre, inserite specifiche clausole inerenti:
a) l’esclusione della possibilità di convertire la collaborazione in rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato;
b) l’esclusione del rinnovo del rapporto, dovendo un nuovo incarico fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un’apposita comparazione;
c) l’esclusione della proroga del rapporto, se non per il tempo strettamente necessario al completamento dell’attività oggetto dell’incarico e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito e salvo che il termine finale dedotto in contratto non rappresenti un termine essenziale per l’Università ai sensi dell’art. 1457 c.c.
4. Il responsabile della struttura, prima di corrispondere il compenso, verifica il buon esito dell’incarico mediante riscontro delle attività svolte dal collaboratore e dei risultati conseguiti dallo stesso.
ART. 9 PREVENZIONE E SICUREZZA
1. In conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il responsabile della struttura in cui opera il titolare di un incarico di cui al presente regolamento è tenuto a fornire la formazione e la necessaria informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro ed a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
ART. 10
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1. I titolari di incarichi di collaborazione esterna sono inseriti tra i beneficiari dell’assicurazione per responsabilità civile verso i terzi, stipulata dall’Università, per danni involontariamente cagionati in conseguenza dell’attività svolta.
ART. 11 PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI
1. Quale condizione di efficacia degli stessi, i contratti di collaborazione di cui al presente regolamento sono pubblicati nel sito web istituzionale dell’Università, completi delle seguenti informazioni:
a) nome, cognome e curriculum professionale del collaboratore;
b) oggetto dell’incarico;
c) tipologia della collaborazione (coordinata e continuativa ovvero occasionale);
d) struttura che conferisce l’incarico;
e) data di inizio e di fine dell’attività;
f) ammontare del compenso.
2. La liquidazione del compenso in assenza della pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del soggetto che ha conferito l’incarico.
ART. 12
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INCARICHI
1. I contratti di collaborazione di cui al presente regolamento, con l’eccezione degli incarichi di supporto alla didattica e degli incarichi di tutoraggio, devono essere trasmessi alla Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L’esito positivo del controllo costituisce condizione per l’efficacia degli incarichi.
2. Gli incarichi di collaborazione con compenso superiore a € 5.000,00 sono trasmessi alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono comunicati al competente Centro per l’impiego entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di instaurazione del rapporto.
4. Gli elenchi dei collaboratori e dei consulenti dell’Università sono trasmessi, ogni sei mesi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, completi della ragione degli incarichi e dell’ammontare dei compensi percepiti.
ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, ove compatibili, ed a quanto stabilito nel regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale di adozione dello stesso.