CONTRATTO di CONSULENZA – PRESTAZIONE D’OPERA
COMUNE DI PANCHIÀ
PROVINCIA DI TRENTO
Xxxxxx Xxxxxx 0
00000 XXXXXXX’
tel. 0000000000 fax 0000000000
e-mail: x.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx
xxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx Codice Fiscale 82000870228
Partita IVA 00205850225
CONTRATTO di CONSULENZA – PRESTAZIONE D’OPERA
ex art. 2222 c.c.
TRA
Il Comune di Panchià, con sede in Panchià, Piazza Chiesa 1, - C.F. 82000270228 rappresentato dal Segretario comunale reggente dr. Xxxxxxx Santuari nato a Trento l'08 aprile 1967 e residente a Trento in via R. Belenzani, 62 (di seguito: L’Amministrazione committente),
E
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxxx nata a Xxxxxxxx xx 00 xxxxxx 0000 x xxxxxxxxx x Xxxxxx (XX) in xxx X. Xxxxx, 00 C.F.DGMLSU68H63H612Z (di seguito: Prestatore d’opera)
PREMESSO CHE:
L’Amministrazione comunale di Panchià si trova ad operare in una situazione di oggettiva difficoltà per carenza di personale tecnico in organico presso gli uffici, ma deve al contempo garantire l’espletamento di due procedure espropriative, preordinate all’acquisizione dei terreni privati interessati dall’esecuzione di due opere pubbliche, già progettate e parzialmente finanziate, segnatamente i lavori di “Realizzazione del nuovo marciapiede dal “Ponte Vecio” allo svincolo di fondovalle ed i lavori di “Costruzione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente sul Rio Cavelonte”.
Necessita quindi il supporto occasionale di una figura professionale in grado di svolgere e portare a compimento tali procedure espropriative, in applicazione della L.P. 6/1993 “Norme sull’espropriazione di pubblica utilità”.
A seguito di “Avviso per il conferimento dell'incarico di consulenza in merito alla predisposizione di atti per procedura espropriativa”, pubblicato in data 13/06/2017, è stato quindi individuata nel Prestatore d’opera sottoscrittore del presente contratto, la professionalità idonea a fornire il supporto necessario nelle attività sopra descritte, in considerazione delle sue competenze, della sua conoscenza del settore e dell’esperienza specifica maturata, come comprovato dall’allegato curriculum vitae.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 del Codice Civile
ART. 1 - Oggetto dell’incarico
1. Le Parti considerano la premessa quale parte integrante e sostanziale dell’accordo, nonché quale criterio interpretativo dello stesso ove dovessero, in corso di esecuzione, insorgere dubbi interpretativi.
2. Il contratto ha per oggetto in materia di espropri, lo svolgimento da parte del Prestatore d’opera, in favore del Amministrazione committente, delle attività dettagliate all’art. 2, preordinate alla realizzazione delle due opere pubbliche progettate dall’Amministrazione: “Realizzazione del nuovo marciapiede dal “Ponte Vecio” allo svincolo di fondovalle e “Costruzione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente sul Rio Cavelonte”.
ART. 2 - Obblighi del Prestatore d'opera
a.i.1.a.i.1. Il Prestatore d’opera si impegna in particolare a prestare personalmente, in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, le seguenti attività previste dalla L.P. 6/1993 “Norme sull’espropriazione di pubblica utilità” e volte a dare compimento all’acquisizione dei terreni attualmente di proprietà privata, che saranno utilizzati nell’ambito dei lavori di realizzazione dei progetti indicati in premessa:
a) elaborazione di bozze di deliberazioni giuntali se necessarie;
b) predisposizione di atti/avvisi da pubblicare all’albo e da comunicare agli espropriandi durante tutte le diverse fasi della procedura;
c) disponibilità ad incontri con gli espropriandi
d) predisposizione atti per l’intavolazione del decreto finale di acquisizione delle realità
2. Il Prestatore d’opera provvederà ad analizzare – in piena autonomia – la situazione progettuale complessiva, intrattenendo ove necessario i rapporti con i progettisti incaricati dall’Amministrazione ed assicurando anche – in via preventiva – la verifica sulla fattibilità economica dei due interventi.
Dovrà inoltre presentare all’amministrazione in via preventiva due relazioni illustrative sui tempi di realizzazione dei due espropri, ai fini di valutare la concreta opportunità di dare corso alle due procedure stesse, in relazione ai tempi di finanziamento delle opere pubbliche collegate.
3. Il Prestatore d’opera si impegna a fornire le proprie prestazioni professionali sino a completamento dell’incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività e a fornire al Amministrazione committente tutte le informazioni utili alla verifica dell'adempimento degli impegni assunti.
4. Per lo svolgimento dell’incarico il Prestatore d’opera utilizzerà attrezzature e materiali di sua proprietà, fatto salvo quando previsto dall’art. 3.
ART. 3 – Obblighi dell’Amministrazione committente
1. L’ Amministrazione committente si attiva affinché vengano assicurati al Prestatore d’opera:
a) l’accesso ai progetti, a tutta la documentazione amministrativa fino ad ora adottata o acquisita, ad una postazione informatica, alle banche dati finalizzate alle verifiche catastali o anagrafiche che si rendessero necessarie;
b) la messa a disposizione del personale dipendente del Comune, quale supporto per la ricostruzione storica delle pratiche, per le pubblicazioni agli albi, per le notifiche ai privati.
ART. 4 - Durata
1. Il presente incarico ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino a completamento delle attività elencate nell’art. 2, il cui svolgimento va garantito nel rispetto dei termini di cui alla L.P. 6/1993.
ART. 5 - Compenso
1. A fronte della prestazione oggetto del presente contratto, è fissato un corrispettivo lordo di euro 4.500,00 (quattromilacinquecente/00) per ciascuna procedura espropriativa, da assoggettare a ritenute di legge fiscali e previdenziali a carico del prestatore e da maggiorarsi con le quote previdenziali ed
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA EX ART. 2222 CC
erariali a carico del Amministrazione committente, sulla base di quanto comunicato dal prestatore d’opera ai sensi dell’art. 11.
2. Non sono previsti rimborsi spese.
3. Si provvederà al pagamento di ogni singola procedura nei seguenti tempi:
- acconto del 10% a presentazione della relazione illustrativa preventiva, indicante tempi di realizzazione degli espropri: qualora da tali relazioni emergesse che l’amministrazione non intende dare corso ad una ovvero ad entrambe le procedure, l’incarico si intenderà revocato ed al consulente spetterà unicamente tale acconto del 10%, per ciascuna procedura;
- acconto del 40% al completamento della fase procedurale prevista dall’art. 4 della L.P. 6/1993;
- acconto del 30% all’emissione del decreto che autorizza l’esecuzione delle espropriazioni (art. 6 della L.P. 6/1993);
- saldo all’intavolazione del decreto di acquisizione della aree
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle prestazioni
a.i.1.a.i.1. Il Prestatore d’opera non è inserito nell’organizzazione gerarchica del Amministrazione committente e svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena indipendenza e autonomia, senza obbligo di seguire particolari direttive tecniche o organizzative, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro, nel rispetto delle scadenze di legge e ferma restando la disponibilità a concordare in corso di rapporto eventuali momenti di confronto sullo svolgimento dell’attività.
a.i.1.a.i.2. Il Prestatore d’opera, pur avendo a disposizione la documentazione e le strutture rese disponibili dall’Amministrazione committente, dovrà organizzarsi tenuto conto delle precisazioni di cui al comma 1.
Art. 7 – Responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto
a.i.1.a.i.1. Il Prestatore d’opera, nell’ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile all’Amministrazione comunale interessata o a cause di forza maggiore.
a.i.1.a.i.2. Il Prestatore d’opera esonera e comunque tiene indenne la Amministrazione committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall’esecuzione delle attività di cui al presente incarico.
Art. 8 - Riservatezza
1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati.
Arrt. 9 – Divieto di concorrenza
1. In corso di rapporto al Prestatore d’opera è fatto divieto di svolgimento di attività lavorativa sia autonoma, in qualunque forma (lavoro autonomo, collaborazione a progetto, impresa individuale o collettiva - anche in qualità di socio non amministratore di società di persone o di capitali -), in concorrenza con quella della Amministrazione committente, sia subordinata alle dipendenze di impresa concorrente con quella della Amministrazione committente.
2. Il Prestatore d’opera è libero di espletare attività non concorrenziale e di intrattenere contemporaneamente più rapporti di prestazione d’opera ex artt. 2222 e ss. c.c. con altri soggetti diversi dall’Amministrazione committente.
Art. 10 - Forma scritta
a.i.1.a.i.1. Ogni accordo in deroga al presente contratto dovrà risultare in forma scritta, non essendo applicabili i patti verbali.
a.i.1.a.i.2. Il Prestatore d’opera, con la sottoscrizione, prende atto che l’Amministrazione committente, in relazione all’incarico conferito, ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, si attiene a quanto previsto dall’allegata Nota informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Art. 11 - Trattamento tributario e spese
1. L’Amministrazione committente adempie agli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Il Prestatore d’opera si impegna a comunicare all’Amministrazione committente tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
3. Ai fini dell’Imposta di Registro e dell’Imposta sul Bollo, le spese di registrazione e di bollo sono ad esclusivo carico della parte che richiederà la registrazione del presente atto.
Art. 13 – Foro competente e norme di rinvio
1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Trento.
2. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento agli art. 2222 e ss. c.c.
Letto, confermato e sottoscritto.
Panchià, lì
L’ Amministrazione committente Il Prestatore d’opera Il Segretario comunale reggente
Dr. Xxxxxxx Santuari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano in particolare di conoscere perfettamente e di accettare il contenuto delle clausole contenute negli articoli 8 Riservatezza e 9 Divieto di concorrenza.
L’ Amministrazione committente Il Prestatore d’opera Il Segretario comunale reggente
Dr. Xxxxxxx Santuari
ll Prestatore d’opera dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nell’accordo stipulato con il presente documento.
In particolare, il Prestatore d’opera autorizza il Amministrazione committente ad utilizzare i propri dati personali per la formazione e gestione dell’accordo stipulato, ivi compresa la facoltà di diffondere, anche attraverso i canali web, le informazioni ritenute opportune per la promozione dell’attività di riferimento e la valorizzazione della professionalità del Prestatore d’opera.
L’ Amministrazione committente Il Prestatore d’opera Il Segretario comunale reggente
Dr. Xxxxxxx Santuari
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA EX ART. 2222 CC
ll Prestatore d’opera dichiara l’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico, previste dall’art. 39 novies, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 1
L’ Amministrazione committente Il Prestatore d’opera Il Segretario comunale reggente
Dr. Xxxxxxx Santuari
1
Ai sensi del comma 1 dell’art. 39 novies (Incompatibilità, divieto di cumulo e durata), incarichi di studio ricerca e
consulenza “non possono essere affidati:
a) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione;
b) a parenti o affini entro il terzo grado di membri della Giunta provinciale o del soggetto competente ad affidare
l'incarico;
b bis) a chi svolge le funzioni di consigliere provinciale o regionale, di assessore provinciale e regionale, di
parlamentare nazionale o europeo;
c) a componenti di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi.”