Contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio
Gruppo Assicurativo Arca
Contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio
“Mutuo Più – Vita”
Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx
La presente garanzia vita (rimborso del debito residuo in caso di premorienza) deve considerarsi abbinata alle garanzie danni e non è stipulabile separatamente dalle stesse
Il presente fascicolo informativo, contenente la nota informativa, le condizioni di assicurazione, il glossario e il modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
ARCA VITA S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 64.440.000 DI CUI VERSATO € 54.450.000 - SEDE IN VERONA - XXX XXX XXXXX, 00 - 00000 XXXXXX
IMPRESA AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON D.M. N. 18331 DEL 9/11/1989 - G.U. 28/11/1989 - P. IVA - COD. FISC. - ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI VERONA N. 01947090237
Indice
- Nota informativa 3
- Condizioni di assicurazione 7
- Glossario 14
- Modulo di proposta 18
Nota Informativa
del contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio “Mutuo Più - Vita”
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali.
L’impresa di assicurazione è la società Arca Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Arca. Essa ha sede legale e direzione generale in xxx Xxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx, ed i seguenti recapiti: telefono n. 0000000000; telefax n. 0458182168; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Arca Vita S.p.A. è stata autorizzata con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989.
La società di revisione dell’impresa è: PriceWaterhouseCoopers S.p.A., xxx Xxxxx Xxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx.
2. Conflitto di interessi.
In relazione all’offerta ed all’esecuzione del contratto di assicurazione “Mutuo Più - Vita” Arca Vita
S.p.A. non ha individuato particolari situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso Arca Vita S.p.A., pur in presenza di un eventuale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte.
Il contratto assicurativo “Mutuo Più - Vita” intende garantire ai titolari di un mutuo il pagamento del loro debito residuo nei confronti della banca che ha erogato tale mutuo, in caso di decesso dell’assicurato prima della scadenza contrattuale.
Il contratto può avere una durata compresa tra 5 e 30 anni dalla data di decorrenza, a scelta del contraente, che la indica nella proposta entro i seguenti limiti: l’assicurato deve essere persona di età assicurativa compresa tra i 18 e i 60 anni alla data di decorrenza e non superiore ai 75 anni alla scadenza della durata dell’assicurazione.
L’assicurazione è sospesa, dopo la conclusione del contratto di assicurazione, finché non sia stata pagata la prima rata di premio.
Le prestazioni assicurate sono quelle di seguito illustrate.
➢ PRESTAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA: è dovuta qualora l’assicurato deceda prima della scadenza contrattuale, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell’assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento del capitale in unica soluzione.
Il capitale assicurato è pari al debito residuo del mutuo, il cui numero di richiesta è allegato alla proposta accettata dalla Compagnia, alla data in cui si verifica l’evento assicurato.
Le garanzie assicurative non sussistono nei casi dettagliatamente descritti agli artt. 10 e 11 delle condizioni di assicurazione.
Il capitale assicurato iniziale per la prestazione in caso di premorienza dovrà essere compreso tra € 25.000,00 ed € 250.000,00.
Il contraente dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute nella proposta relative alla compilazione del questionario anamnestico ed alla sottoscrizione delle clausole anamnestiche.
4. Premi.
Il contratto “Mutuo Più - Vita” è a premio annuo: esso obbliga il contraente al pagamento di premi annui anticipati di importo costante, dovuti per l’intera durata contrattuale, ma non oltre il decesso dell’assicurato. La garanzia assicurativa offerta dalla presente polizza vita deve essere obbligatoriamente abbinata alle garanzie danni e non è stipulabile separatamente dalle stesse. Il premio complessivo relativo alle garanzie vita e danni è ricompreso nello spread dello 0,30% che viene aggiunto al tasso applicato al mutuo sottoscritto dall’assicurato, così suddiviso: 0,26% per la garanzia vita (rimborso del debito residuo in caso di premorienza); 0,04% per le garanzie danni. Il premio dovuto per la garanzia in caso di decesso viene determinato quindi esclusivamente in base all’ammontare del capitale assicurato.
TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI
Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell’assicurato, che possono essere effettuate dall’impresa solo dopo che l’assicurato abbia reso le necessarie informazioni (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).
Importi di premio annuo
Il tasso di premio è costante, pertanto si riporta il premio annuo relativo ad alcuni importi di capitale assicurato iniziale
Capitale assicurato iniziale | Premio annuo |
€ 25.000,00 | € 65,00 |
€ 50.000,00 | €130,00 |
€ 100.000,00 | € 260,00 |
€ 150.000,00 | € 390,00 |
€ 200.000,00 | € 520,00 |
€ 250.000,00 | € 650,00 |
C. INFORMAZIONI SU SCONTI, REGIME FISCALE 5. Misure e modalità di eventuali sconti.
Non sono previsti sconti.
6. Regime fiscale.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, sono attualmente detraibili dall'imposta dovuta dal contraente ai fini IRE nella misura massima del 19% dell'effettivo premio pagato con il limite, per il premio stesso, di 1.291,14 €. Le somme corrisposte in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da IRE e da imposte di successione. Ai sensi dell’art.1923 c.c., le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
7. Modalità di perfezionamento del contratto.
Il contratto si conclude nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta.
L’accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l’eventuale comunicazione giunge all’indirizzo del contraente indicato in proposta.
La decorrenza dell’assicurazione corrisponde, alternativamente:
- alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata da Arca Vita
S.p.A. alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed il contraente abbia pagato la prima rata di premio;
- in difetto di quest’ultima condizione, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente abbia pagato la prima rata di premio;
- qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, alle ore ventiquattro del giorno di conclusione del detto contratto o, se successivo, del giorno in cui il contraente abbia pagato la prima rata di premio.
8. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi.
Il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi con il conseguente scioglimento del contratto. Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, la sospensione delle garanzie assicurative. Il contraente non può, a giustificazione del mancato pagamento del premio, opporre che Arca Vita
S.p.A. non gli abbia inviato avvisi di scadenza a domicilio né provveduto all’incasso a domicilio. Entro sei mesi dal mancato versamento, il contraente può comunque riattivare il contratto, recuperando tutti i versamenti arretrati, aumentati degli interessi di riattivazione calcolati per il periodo intercorrente tra la data del versamento non effettuato e la data di riattivazione. Trascorsi sei mesi dal mancato versamento, la riattivazione può avvenire solamente dietro accettazione scritta di Arca Vita S.p.A., che può richiedere che l’assicurato si sottoponga nuovamente ad accertamenti sanitari.
Trascorsi ventiquattro mesi l’assicurazione non può essere più riattivata e il contratto è risolto di diritto, di conseguenza i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia.
Per effettuare la riattivazione il contraente dovrà rivolgere richiesta scritta ad Arca Vita S.p.A., che comunicherà le somme dovute.
9. Riscatto e riduzione.
Il contratto “Mutuo Più - Vita” non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.
10. Revoca della proposta.
Prima della conclusione del contratto, il contraente può revocare la proposta.
La dichiarazione di revoca deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta, dati anagrafici del contraente).
Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagatele dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto, a condizione che siano quantificate nella proposta.
11. Diritto di recesso.
Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, il contraente può recedere dal contratto.
La dichiarazione di recesso deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della polizza, se già ricevuta dal
contraente al momento della spedizione della dichiarazione di recesso o, altrimenti, numero della proposta; dati anagrafici del contraente).
Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio eventualmente pagatole entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto a condizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
12. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni.
I documenti da inviare ad Arca Vita S.p.A. per ottenere il pagamento delle somme da essa pretese sono dettagliatamente elencati nell’Art.15 delle condizioni di polizza.
Il pagamento di quanto dovuto da Arca Vita S.p.A. sarà effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall’avveramento di tutti i presupposti di esigibilità e, quindi, a mero titolo esemplificativo, dalla consegna da parte dell’avente diritto ad Arca Vita S.p.A. dei documenti elencati nell’Art.15 delle condizioni generali di polizza. Ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
13. Legge applicabile al contratto.
Al contratto si applica la legge italiana.
14. Lingua in cui è redatto il contratto.
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
15. Reclami.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Vita S.p.A., Servizio Legale e Reclami, Xxx Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx (fax n. 000.0000000; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
16. Informativa in corso di contratto.
Arca Vita S.p.A. comunicherà tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
17. Comunicazioni del contraente alla società.
Il contraente, in base all’art. 1926 c.c., dovrà comunicare alla Compagnia eventuali cambiamenti di professione dell’assicurato intervenuti in corso di contratto.
* * *
Arca Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.
Il rappresentante legale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Condizioni di assicurazione
del contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio “Mutuo Più - Vita”
Art. 1 – Natura del contratto, fonti regolatrici del rapporto assicurativo e definizioni.
1.1. “Mutuo Più - Vita” è un contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, sottoscritto in forma individuale, la cui prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati, nel caso in cui si verifichi l’evento assicurato descritto al successivo Art.9. A fronte di tale prestazione il contraente versa un premio annuo costante per tutta la durata dell’assicurazione.
1.2. Il contratto è disciplinato unicamente dalle condizioni di assicurazione, dal documento di polizza, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici, nonché dalla legge applicabile per quanto non diversamente previsto dai menzionati documenti. La nota informativa relativa al contratto è un documento di natura meramente illustrativa dell’operazione assicurativa, e non costituisce parte integrante del contratto di assicurazione, al cui regolamento contrattuale resta estranea.
1.3. Il glossario forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.
1.4. Nell’ambito del contratto e delle comunicazioni relative al rapporto assicurativo, le espressioni linguistiche che compaiono nel glossario sono impiegate nell’accezione risultante dalla definizione precisata nel glossario stesso.
Art. 2 – Oggetto. Limiti di età e di durata.
2.1. Con il contratto Arca Vita S.p.A. si obbliga nei confronti del contraente, a fronte del pagamento di premi annui, ad eseguire a favore dei beneficiari, al ricorrere dei presupposti di esigibilità previsti dal contratto, la prestazione in caso di premorienza dell’assicurato, in caso di decesso prima della detta scadenza. Le prestazioni oggetto di contratto saranno garantite a condizione che le rate del mutuo stipulato dall’assicurato nonché i premi di polizza siano stati regolarmente pagati alle rispettive scadenze. Tale prestazione è posta a tutela del debito residuo di un mutuo sottoscritto dall’assicurato, il cui numero di richiesta è allegato al modulo di proposta accettato dalla Compagnia.
2.2. L’assicurazione è conclusa sulla vita dell’assicurato che coincide con il contraente, salvo che nella proposta sia indicato come assicurato una persona diversa dal contraente.
2.3. L’assicurazione viene assunta con le limitazioni riportate ai successivi Art.10 e Art.11.
2.4. L’assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad assicurati la cui età assicurativa sia compresa tra 18 e 60 anni alla data di decorrenza del contratto indicata nel modulo di proposta accettato dalla Compagnia e non superiore a 75 anni alla scadenza della durata dell’assicurazione e, inoltre, per una durata compresa tra 5 e 30 anni dalla detta data di decorrenza.
2.5. Nel caso in cui il mutuo sottoscritto dall’assicurato sia cointestato sarà possibile, in alternativa:
• stipulare un unico contratto di assicurazione, in cui l’assicurato sia uno solo dei cointestatari del mutuo, con un capitale assicurato iniziale pari all’intero importo del mutuo;
• stipulare più contratti di assicurazione, in cui gli assicurati siano i diversi cointestatari del mutuo, con capitali assicurati iniziali pari alle singole quote di mutuo.
Art. 3 – Valutazione del rischio.
3.1. Ai fini della corretta assunzione del rischio da parte della Compagnia è necessario l’accertamento delle condizioni di salute dell’assicurato mediante le informazioni contenute nelle clausole anamnestiche o nel questionario anamnestico che l’assicurato stesso deve compilare e sottoscrivere. Arca Vita S.p.A. può inoltre richiedere che l’assicurato si sottoponga a visita medica e ad altri eventuali accertamenti sanitari.
3.2. In particolare è richiesta la seguente documentazione sanitaria:
Capitali assicurati
Età assicurato Fino a € 150.000,00 Da € 150.000,01 a € 250.000,00
Fino a 49 anni Sottoscrizione clausola anamnestica
Sottoscrizione clausola anamnestica e questionario anamnestico
+ visita medica
+ esame urine
+ esami sangue
Età assicurato Fino a € 75.000,00
Da 50 a 60 anni Sottoscrizione
clausola anamnestica
Capitali assicurati Da € 75.000,01 a €
150.000,00
Sottoscrizione clausola anamnestica e questionario anamnestico
+ visita medica
+ esame urine
+ esami sangue
Da € 150.000,01 a € 250.000,00
Sottoscrizione clausola anamnestica e questionario anamnestico
+ visita medica
+ esame urine
+ esami sangue
+ ecg a riposo e sotto sforzo
La Compagnia, un volta esaminati i documenti richiesti, si riserva di:
• accettare il singolo assicurato senza riserve;
• accettare il singolo assicurato a condizioni derogatorie dalle disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione per quanto riguarda le garanzie assicurate e/o il capitale assicurato;
• rifiutare l’adesione all’assicurato.
Art. 4 – Conclusione del contratto.
4.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest’ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L’accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l’eventuale comunicazione da parte della Compagnia giunga all’indirizzo del contraente indicato nella proposta.
Art. 5 – Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.
5.1. Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta, dati anagrafici del contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca.
5.2. Nell’eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevuta dalla Compagnia, impedendo la conclusione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca quest’ultima è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di premio in anticipo rispetto alla conclusione del contratto. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 5.5.
5.3. Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il
contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).
5.4. Nell’eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la Compagnia, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 5.3., è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di premio in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, diminuita della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 5.5.. L’efficace esercizio del diritto di recesso comporta lo scioglimento del contratto e, con esso, la cessazione dell’assicurazione, liberando le parti dalle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il diritto del contraente alla restituzione di cui al presente comma.
5.5. Nei casi di cui ai precedenti commi, 5.2. e 5.4., la restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell’avente diritto sul conto corrente bancario indicato dal contraente e s’intenderà effettuata nel momento in cui la Compagnia impartisca l’ordine di bonifico. In caso di impossibilità ad effettuarla con l’anzidetta modalità, la restituzione avverrà mediante consegna al contraente di un assegno circolare emesso per un importo equivalente alla somma da restituire, previa compilazione di apposito modulo.
Art. 6 – Durata, decorrenza e cessazione dell’assicurazione.
6.1. La durata dell’assicurazione è quella indicata dal contraente nella proposta accettata dalla Compagnia, fatti salvi i limiti di cui al comma 2.4.
6.2. La decorrenza dell’assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nel modulo di proposta accettato dalla Compagnia alla duplice condizione che, entro tale data, la compagnia abbia comunicato al contraente il suo assenso scritto ed il contraente abbia pagato la prima rata di premio: in difetto di quest’ultima condizione, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente abbia pagato la prima rata di premio. Qualora la posizione assicurativa non sia stata accettata entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di accettazione della posizione o, se successivo, del giorno in cui il contraente abbia pagato la prima rata di premio.
6.3. La cessazione dell’assicurazione si verifica con il primo dei seguenti accadimenti: ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente nell’esercizio del diritto di ripensamento; premorienza dell’assicurato; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia; scadenza contrattuale; esercizio del diritto di recesso da parte della Compagnia a seguito di mancato pagamento dei premi; rimborso totale del mutuo; ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.
Art. 7 – Dichiarazioni del contraente e dell’assicurato.
7.1. Le dichiarazioni del contraente e dell’assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che Arca Vita S.p.A. non avrebbe dato il suo consenso all’assunzione delle garanzie richieste dal contraente, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Arca Vita S.p.A. stessa:
• quando esiste malafede o colpa grave, ha il diritto:
- di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• quando non esiste malafede o colpa grave, ha il diritto:
- di ridurre, in caso di sinistro, il capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Arca Vita S.p.A. rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
7.2. L’inesatta indicazione dell’età o del sesso dell’assicurato comporta in ogni caso una rettifica del capitale assicurato sulla base dei dati reali.
Art. 8 – Composizione e pagamento del premio.
8.1. Il contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia di un premio annuo costante, il cui frazionamento coincide con quello del piano di rimborso del mutuo denominato “Mutuo Più - Vita” stipulato dall’assicurato stesso.
8.2. La garanzia offerta dalla presente polizza vita (rimborso del debito residuo in caso di premorienza) è obbligatoriamente abbinata alle garanzie danni e non è stipulabile separatamente dalle stesse. Il premio complessivo relativo alle garanzie vita e danni è ricompreso nello spread dello 0,30%, che viene aggiunto al tasso applicato al mutuo denominato "Mutuo Più" sottoscritto dall’assicurato, e così suddiviso: 0,26% per la garanzia vita (rimborso del debito residuo in caso di premorienza); 0,04% per le garanzie danni.
Art. 9 – Prestazione assicurata in caso di premorienza
9.1. In caso di premorienza dell’assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell’assicurazione e all’ulteriore condizione che siano state regolarmente pagate le rate del mutuo stipulato dall’assicurato, la Compagnia corrisponderà ai beneficiari un importo pari al capitale assicurato, pari al debito residuo del mutuo, di importo iniziale e di durata così come indicato nel modulo di proposta accettato dalla Compagnia.
9.2. Nel caso in cui l’importo del capitale assicurato iniziale sia inferiore all’importo del mutuo, la prestazione in caso di morte sarà ridotta in maniera proporzionale al debito residuo rimasto da ammortizzare al momento del decesso dell’assicurato.
9.3. La prestazione massima assicurabile inizialmente è pari ad € 250.000,00. La prestazione minima assicurabile inizialmente è pari ad € 25.000,00.
Art. 10 – Esclusioni
10.1. I rischi assicurati sono coperti qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’assicurato. Ai fini della garanzia assicurativa in caso di premorienza è escluso soltanto il decesso causato da:
• dolo dell’assicurato o del beneficiario;
• partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell’assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione.
In questi casi Arca Vita S.p.A. pagherà il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del sinistro.
10.2. Restano inoltre escluse dalla copertura assicurativa tutte le patologie preesistenti alla sottoscrizione del contratto; anche in tale caso la Compagnia pagherà il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del sinistro.
Art. 11 – Carenza
11.1. Premesso che l’assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, la presente assicurazione può essere assunta senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell’assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, Arca Vita
S.p.A. corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – solamente una somma pari all’ammontare dei premi versati.
11.2. Arca Vita S.p.A. non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione;
c. di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
11.3. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso avvenga entro i primi cinque anni dalla decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Qualora Arca Vita S.p.A. abbia richiesto di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività e l’assicurato non aderisca a tale richiesta, rimane convenuto che nel caso in cui il decesso avvenga entro i primi sette anni dalla decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
11.4. Senza visita medica ed alle condizioni di carenza sopra indicate, Arca Vita S.p.A. non consente di assicurare sulla vita di una stessa persona, con uno o più contratti stipulati nel quinquennio, conteggiato a partire dalla data di decorrenza del primo contratto stipulato, una somma superiore a € 150.000,00 per assicurati di età uguale o inferiore a 49 anni e una somma superiore a € 75.000,00 per assicurati di età superiore a 49 anni. Rimane pertanto convenuto che, alla stipulazione di ciascuno di tali contratti, il capitale complessivo assicurato nel corso dello stesso quinquennio non può superare i limiti sopra indicati. Pertanto, Arca Vita S.p.A. garantisce fino alle somme sopra indicate e per l’eventuale eccedenza rimborserà la parte dei premi incassati in eccesso, senza aggiunta di interessi.
Art. 12 – Sospensione e riattivazione
12.1. Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata, la sospensione della garanzia, qualunque sia il numero di rate di premio pagate sino a quel momento, per un termine massimo di 24 mesi. Il termine dei 24 mesi decorre dalla data di scadenza del pagamento. Trascorsi i 24 mesi il contratto è risolto di diritto. In tale caso la polizza si estingue ed i premi versati resteranno acquisiti da Arca Vita S.p.A., senza diritto alcuno a capitale od a valore di riscatto. Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contraente ha comunque diritto di riattivare la copertura assicurativa pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del contraente e accettazione scritta di Arca Vita S.p.A., che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione. L’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.
Art. 13 – Variazioni contrattuali
13.1. Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
13.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell’Isvap, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all’originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali.
13.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità. Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.
Art. 14 – Beneficiari delle prestazioni
14.1. In considerazione delle finalità del contratto “Mutuo Più - Vita”, il beneficiario delle prestazioni in caso di premorienza dell’assicurato è la banca che ha erogato il mutuo sottoscritto dall’assicurato stesso, ovvero Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx Scarl. Tale designazione è irrevocabile. Il contraente può revocare o modificare tale designazione esclusivamente con l’assenso scritto del beneficiario irrevocabile.
Art. 15 – Pagamenti della Compagnia
15.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell’obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al comma 15.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:
-originale del modulo di proposta con eventuali appendici contrattuali;
-dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all’avente diritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l’avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare. A quest’ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica.
15.2. Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:
• per il pagamento della somma dovuta a seguito dell’esercizio del diritto di recesso
- dichiarazione di recesso firmata dal contraente;
• per il pagamento della prestazione assicurata in caso di premorienza
- comunicazione del decesso dell’assicurato contenente la richiesta di pagamento;
- certificato anagrafico di morte dell’assicurato contenente la data di nascita;
- relazione medica sulle cause del decesso;
- certificazione attestante l’esistenza del mutuo e l’importo del debito residuo;
- verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
- piano di ammortamento del mutuo da cui sia possibile individuare in modo esatto il debito residuo al momento del decesso.
15.3. In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento.
15.4. Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delle appendici o del modulo di adesione potrà essere consegnata una dichiarazione di smarrimento di detti originali.
15.5. La Compagnia, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall’avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l’ordine di bonifico ed a rischio dell’avente diritto. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L’importo dovuto dalla Compagnia a titolo di prestazione assicurata non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che si sia verificato l’evento assicurato.
Art. 16 – Cessione, pegno o vincolo
16.1. Il contraente può cedere a terzi il contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendo pegni o vincoli.
16.2. Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest’ultima ne abbia ricevuto comunicazione e, a seguito di richiesta in forma scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Inoltre, l’efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell’eventuale beneficiario irrevocabile.
16.3. Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del contratto e dei diritti da esso nascenti richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.
Art. 17 – Tasse ed imposte
17.1. Xxxxx ed imposte relative o connesse al contratto e così anche alle prestazioni assicurate sono a carico del contraente o dei beneficiari e dei rispettivi aventi causa.
Art. 18 – Foro competente
18.1. Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del contraente.
Art. 19 – Lingua e legge applicabile.
19.1. Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l’unica lingua del rapporto.
19.2. Al contratto si applica la legge italiana.
Glossario
relativo al contratto di assicurazione “Mutuo Più - Vita”
I documenti in cui si articola il regolamento contrattuale del contratto, nonché la nota informativa relativa a “Mutuo Più - Vita” comportano l’uso di termini tecnici, di cui si forniscono qui di seguito alcune definizioni per agevolare la lettura dei testi:
anno solare: è il periodo compreso tra il 1°gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;
appendice: è un documento collegato al contratto per modificarne alcuni aspetti del regolamento;
Arca Vita S.p.A.: la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via San Marco 48, che è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;
assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita;
beneficiario: è la persona fisica o l’ente che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, in quanto soggetto che il contraente abbia designato a riceverle; nel contratto “Mutuo Più - Vita” il beneficiario irrevocabile delle prestazioni è la banca che ha erogato il mutuo sottoscritto dall’assicurato, ovvero Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx Scarl;
capitale assicurato: è l’entità della prestazione assicurata; nel contratto di assicurazione “Mutuo Più - Vita” tale importo è pari al debito residuo, alla data di accadimento dell’evento assicurato, del mutuo sottoscritto dall’assicurato, il cui valore iniziale è definito nel modulo di adesione accettato dalla Compagnia;
carenza: è il periodo di tempo tra la conclusione del contratto e la decorrenza dell’assicurazione, che può dipendere sia dal momento del pagamento del premio alla Compagnia e, quanto alla prestazione assicurata, anche dal momento e dalle cause del sinistro;
caricamento: sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione;
cessazione dell’assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell’assicurazione oggetto del contratto;
clausola anamnestica: è una dichiarazione sottoscritta dall’assicurato, in cui esprime alcune dichiarazioni sul suo stato di salute;
Compagnia: è Arca Vita S.p.A.;
conclusione (o perfezionamento) del contratto: è il momento in cui si perfeziona il contratto. Da tale momento, che può differire da quello di decorrenza dell’assicurazione, sorge l’obbligo di pagamento del premio e la Compagnia può trattenere le somme eventualmente anticipatele a titolo di premio;
condizioni contrattuali: sono le clausole che regolano il rapporto oggetto del contratto “Mutuo Più - Vita”, che sono contenute nelle condizioni di assicurazione e nelle eventuali appendici;
condizioni di assicurazione (o condizioni di polizza o condizioni generali di polizza ): sono le condizioni generali del contratto di assicurazione “Mutuo Più - Vita”, delle quali il presente glossario fa parte e che sono standardizzate per tutti i contraenti; da consegnare al potenziale assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione, con cui sono fornite informazioni preliminari relative alla Compagnia, all’operazione ed al rapporto assicurativo utili per aderire con consapevolezza al contratto;
contraente: è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il premio e ha facoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto di cui non abbia disposto;
contratto: è il contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio a premio annuo denominato “Mutuo Più - Vita” concluso con la Compagnia, ossia il rapporto assicurativo oggetto delle condizioni di assicurazione di cui il presente glossario è parte integrante, disciplinato da queste ultime, dal documento di polizza e dalle eventuali appendici nonché, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni della legge applicabile;
costi: sono gli oneri a beneficio della Compagnia – per emissione, collocamento ed acquisizione, incasso, amministrazione, gestione e così via – che gravano in misura fissa o variabile sui premi;
data di decorrenza: il giorno come tale indicato nel modulo di proposta;
debito residuo: è la somma delle quote capitale del mutuo sottoscritto dall’assicurato, calcolate alla data di accadimento dell’evento assicurato dal contratto. In ogni caso restano escluse dal computo del debito residuo:
- le eventuali rate del mutuo sottoscritto dall’assicurato insolute da più di 15 giorni e scadute prima della data di accadimento dell’evento assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell’ultimo pagamento della rata del mutuo antecedente la data di accadimento dell’evento assicurato fino alla data di accadimento stessa;
- tutti gli altri oneri, di qualsiasi natura e anche se non specificatamente menzionati, eventualmente gravanti sull’estinzione del mutuo;
decorrenza: è il termine iniziale della durata contrattuale, il quale può differire sia dalla data di decorrenza sia dal momento della conclusione del contratto, dipendendo la decorrenza non solo da quest’ultima, ma anche dal pagamento del premio;
diritto di recedere (o recesso): è il diritto potestativo di una delle parti di provocare unilateralmente lo scioglimento del contratto prima della scadenza contrattuale o del verificarsi di altra causa di scioglimento del contratto;
diritto di revocare (o revoca): è il diritto potestativo del contraente di privare di effetti la proposta contrattuale fino alla conclusione del contratto;
diritto di ripensamento: è il diritto del contraente di revocare la proposta o di recesso dello stesso entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto;
durata contrattuale (o dell’assicurazione): è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l’assicurazione è prestata, ossia la Compagnia sopporta i rischi assicurati. E’ compresa tra la decorrenza (a condizione che sia stato pagato il premio) e la scadenza (che è il momento che può differire dalla cessazione dell’assicurazione, in particolare nel caso di premorienza);
esclusioni: sono i rischi esclusi o le limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole delle condizioni di assicurazione;
età assicurativa: è l’età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuitale per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;
evento assicurato: consiste nella premorienza dell’assicurato prima della scadenza contrattuale ed il suo verificarsi fa sorgere il diritto all’esecuzione delle prestazioni assicurate;
garanzia: è la garanzia prevista dal contratto, in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario;
glossario: è l’insieme delle presenti definizioni ed il documento in cui sono contenute;
infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;
ISVAP: è l’acronimo di ”Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo”, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, con sede a Xxxx, xxx xxx Xxxxxxxxx 00;
liquidazione: è il pagamento al beneficiario della prestazione assicurata;
mutuo: è un finanziamento che prevede un piano di rimborso del capitale finanziato tramite il pagamento, alla banca che ha erogato detto finanziamento, di rate secondo uno schema di ammortamento prestabilito;
nota informativa: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, con cui sono fornite al contraente diffuse informazioni preliminari relative alla Compagnia, all’operazione ed al rapporto assicurativi utili per concludere con consapevolezza il contratto;
parti: il contraente e la Compagnia;
polizza: è il documento formato e sottoscritto dalla Compagnia su proprio modulo che prova il contratto;
premio (o premio lordo): è il corrispettivo dell’assicurazione prestata dalla Compagnia, comprensivo delle spese di emissione, dei caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravino sullo stesso o sul contratto; per il contratto “Mutuo Più - Vita” corrisponde al premio annuo che il contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, fino alla cessazione dello stesso;
premio di tariffa (o premio netto): è la somma del premio puro e dei caricamenti;
premio puro: è la somma che rappresenta la base per il calcolo del corrispettivo dell’assicurazione. ed è la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell’assicurato;
premio annuo (o annualità di premio): è il premio che il contraente è tenuto a corrispondere agli anniversari di contratto alla Compagnia;
premorienza: è il decesso dell’assicurato anteriormente alla scadenza contrattuale;
prestazione assicurata: è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla Compagnia in esecuzione del contratto al verificarsi di uno degli eventi assicurati;
prestazione assicurata in caso di premorienza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso di premorienza;
prestazione assicurata in caso di sopravvivenza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso in cui alla scadenza l’assicurato sia ancora in vita; poiché il contratto “Mutuo Più - Vita” è una assicurazione di puro rischio non è prevista alcuna prestazione in caso di sopravvivenza;
proposta: è il documento preliminare formato su modulo della Compagnia sottoscritto dal contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;
questionario sanitario (o anamnestico): è un modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione;
riattivazione: facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi;
ricorrenza annuale: l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione;
riserva matematica: è una riserva tecnica consistente nell’importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente, calcolata per il complesso degli assicurati rispetto a ciascuno dei quali può essere valutata solo come media;
scadenza: è il termine finale della durata contrattuale, ossia da cui cessa l’assicurazione e la Compagnia non sopporta più i rischi assicurati, salva l’anticipata cessazione dell’assicurazione;
sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata;
spese di emissione: sono i costi sostenuti per l’emissione della singola posizione assicurativa, non presenti in “Mutuo Più – Vita”.
Gruppo Assicurativo Arca
Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa
“Mutuo Più – Danni”
Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx
LE PRESENTI GARANZIE DANNI (INCENDIO IMMOBILE E RC GENERALE) DEVONO CONSIDERARSI ABBINATE ALLA GARANZIA VITA E NON STIPULABILI SEPARATAMENTE DALLA STESSA
ARCA ASSICURAZIONI S.p.A. (Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Arca Vita S.p.A.) - CAP. SOC. € 25.026.000,00 INTERAMENTE VERSATO SEDE LEGALE E DIREZIONE: 00000 XXXXXX (XXXXXX) - VIA S. MARCO, 48 – TEL. 000.0000000 – FAX 000.0000000 – xxx.xxxxxxxxxxx.xx - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVV. ISVAP N. 330 DEL 11/09/96 G.U. 18/09/96 - P. IVA. - COD. FISC. - ISCRIZIONE REG. IMPRESE VERONA N. 02655770234
Indice
• Definizioni 3
• Norme che regolano l’assicurazione in generale 5
• Norme che regolano la sezione 1) Incendio e Responsabilità Civile 6
• Sottosezione Incendio 6
• Sottosezione Responsabilità Civile 10
• Nota Informativa 16
Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:
Assicurato:
soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
Assicurazione:
contratto di assicurazione.
Autocombustione:
combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Beneficiario:
Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx.
Contraente:
il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Esplosione:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato:
il complesso delle opere edili compresi fissi ed infissi ed impianti fissi di servizio, costruito prevalentemente in materiali incombustibili, adibito ad uso civile abitazione, studi professionali, uffici; sono tollerate costruzioni aventi caratteristiche diverse dalle precedenti purché coprenti un’area inferiore al 20% dell’area complessivamente coperta da tutti i fabbricati.
Franchigia:
importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Immobile:
Il “Fabbricato”.
Incendio:
combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità:
si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma ne a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo:
somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale:
importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare in relazione alla garanzia colpita.
Polizza:
documento che prova l'assicurazione.
Premio:
somma dovuta dal Contraente a fronte delle garanzie assicurative offerte, ricompresa nello spread dello 0,30% applicato al mutuo denominato “Mutuo Più ”.
Rischio:
probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:
percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio/implosione:
repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:
Arca Assicurazioni S.p.A.
Solaio:
complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto:
insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 C.C..
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L 'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..
Le garanzie offerte dalla presente polizza danni (incendio immobile e RC generale) sono obbligatoriamente abbinate alla garanzia vita, e non sono stipulabili separatamente dalla stessa.
Il premio complessivo relativo alle garanzie danni e vita è ricompreso nello spread dello 0,30%, che viene aggiunto al tasso applicato al mutuo denominato "Mutuo Più", e così suddiviso: 0,04% per le garanzie danni (incendio immobile e RC generale); 0,26% per la garanzia vita.
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato dal contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 9 - Vincolo
La copertura assicurativa prestata con presente polizza si intende vincolata a favore del Beneficiario con diritto di privilegio assoluto nei confronti di terzi, per quanto riguarda il pagamento dell’indennizzo previsto.
Conseguentemente Arca Assicurazioni si obbliga a riconoscere tale vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto, a non liquidare l’indennizzo se non al Beneficiario o previo consenso dello stesso ed a notificare al Beneficiario medesimo ogni
eventuale circostanza che, a proprio giudizio e conoscenza, menomasse o potesse menomare l’efficacia della copertura.
Art. 10 – Pagamento del premio
Il pagamento del premio della presente polizza è compreso nell’importo della rata del mutuo denominato “Mutuo Più”.
Art. 11 – Riservatezza dei dati
La Società si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai Contraenti e/o Assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. La Società si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i Contraenti e/o Assicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell’art.11 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196.
La Società si impegna, altresì, ai sensi dell’art.31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distribuzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
Art. 12 – Foro competente
Per ogni controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Norme che regolano la sezione 1) Incendio e Responsabilità Civile
SOTTOSEZIONE INCENDIO
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche di proprietà di terzi, da:
a) Incendio.
b) Fulmine.
c) Esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.
d) Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.
e) Urto di veicoli stradali, non appartenenti alI'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere, in transito sulla pubblica via.
f) Bang sonico.
g) Fenomeno elettrico La Società risponde dei danni che si manifestassero ad apparecchiature e circuiti costituenti impianti elettrici di pertinenza esclusiva del fabbricato, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivi occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.
La Società non risponde dei danni:
a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 50,00 e con un massimo indennizzo annuo, per uno o più sinistri che colpiscano lo stesso fabbricato, di € 2.500,00.
h) Acqua condotta: fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici esistenti nel fabbricato. La Società non risponde: dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.
La Società si obbliga ad indennizzare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 50,00 per ciascun sinistro, col massimo indennizzo annuo, per uno o più sinistri che colpiscano lo stesso fabbricato, di € 1.500,00. Le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione saranno risarcite, entro il limite massimo di € 1.500,00 per uno o più sinistri che colpiscano lo stesso fabbricato
i) danni causati da acqua piovana penetrata nel fabbricato in seguito ad intasamento di gronde e pluviali causato esclusivamente da neve e grandine.
l) Eventi atmosferici e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti, con esclusione dei danni:
1) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- bagnamento diverso da quello sopra precisato;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
2) subiti da:
- insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- tettoie, vetrate, lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell’importo di € 250,00.
m) Eventi sociopolitici e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio. La Società non risponde dei danni:
1) di rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
2) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
3) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
4) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell’importo di € 250,00.
n) Colpa grave dell'Assicurato - La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato.
o) La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
1) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra;
2) i danni da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
3) i guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
4) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattenere, stoccare e smaltire nel più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo paga bile a termini di polizza.
p) Ricorso terzi da incendio. Fino alla concorrenza di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dedotte € 1.500,00 a titolo di franchigia per sinistro, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi conseguenti a sinistri indennizzabili.
Art. 2 – Beni assicurati
1) L’immobile di proprietà dell’Assicurato costituito da locali adibiti a civile abitazione, anche con eventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicante, e che può consistere in una porzione del fabbricato oppure nell’intero fabbricato;
2) sono compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate nonché pertinenze e dipendenze comunque costruite quali: box, cantine, centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti;
3) sono compresi tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d’aria, idrici, igienici, elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti di ricezione audiotelevisivi, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione;
4) sono pure compresi rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico, recinzioni inclusi i cancelli, tende da sole stabilmente ancorate all’immobile;
5) qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.
Art. 3 – Condizioni di assicurabilità
Il fabbricato assicurato deve possedere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiale incombustibile. Solai e armature del tetto possono invece essere costruiti con materiali diversi. L’immobile nonché i relativi impianti e pertinenze devono essere in buone condizioni di stabilità e manutenzione.
Art. 4 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni ed alluvioni;
e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale.
Art. 5 – Somme assicurate
La somma assicurata per ogni singolo immobile è pari al valore indicato nella scheda di polizza e rimane fissa fino allo scadere del mutuo.
La somma massima assicurabile per fabbricato è di € 1.000.000,00. Tale importo rappresenta anche il massimo esborso della Società per singolo assicurato.
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile (intendendosi per tale la spesa per l’integrale costruzione a nuovo dell’immobile escluso il valore dell’area) eccede il valore
indicato nel modulo di adesione, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Ferma restando l’operatività del successivo art.13 - (Limite massimo dell’indennizzo) - e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale qualora il valore dell’immobile ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%. Se tale limite risultasse oltrepassato la regola proporzionale si applicherà per la sola eccedenza.
Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) darne avviso ad Arca Assicurazioni immediatamente tramite numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta su apposito modulo “richiesta di indennizzo”;
b) limitatamente ai sinistri che colpiscano la garanzia incendio, fare denuncia entro 24 ore all’Autorità giudiziaria o di polizia circostanziando il fatto e indicando anche approssimativamente l’importo del danno subito; copia di tale denuncia va poi trasmessa ad Arca Assicurazioni unitamente a una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate con l’indicazione del loro valore;
c) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste anche se danneggiate. Le relative spese sono a carico di Arca Assicurazioni ai sensi e nella misura dell’art. 1914 del Cod. Civ.;
d) conservare le tracce, i residui e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione del perito e comunque non oltre 30 gg;
e) fornire per quanto possibile dimostrazione sia nei confronti di Xxxx Assicurazioni che dei periti della qualità, quantità e valore dei beni preesistenti al momento del sinistro e provare i danni diretti e le perdite subite tenendo a disposizione i relativi documenti, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Arca Assicurazioni e i periti ritenessero necessari anche presso terzi.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..
Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 8 - Procedura per la valutazione del danno
L 'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l' Assicurato o persona da lui designata;
oppure di comune accordo fra le Parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due periti possono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 9 - Mandato dei periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6 Sez.1;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10 Sez. 1;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 8 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi: impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 10 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
L'attribuzione del valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
L'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione.
Art. 11 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l' Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l' Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.
Qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'art. 4 c). Sez. 1)
Art. 13 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggior di quella assicurata.
SOTTOSEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 14 - Responsabilità civile verso terzi della proprietà del fabbricato
Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne, nel limite del massimale unico indicato nella scheda di polizza, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali, danneggiamento a cose o animali in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla:
a) proprietà del fabbricato indicato nella scheda di polizza;
b) conduzione delle parti comuni del fabbricato stesso;
c) proprietà e conduzione di parchi e giardini annessi al fabbricato (con o senza alberi di alto fusto).
La garanzia comprende anche la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altre superfici.
Art. 15 - Responsabilità civile della conduzione della singola unità immobiliare
Arca Assicurazioni, nei limiti del massimale unico indicato nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenni i conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose ed animali, per fatti avvenuti nell’area di pertinenza del fabbricato in relazione ai seguenti rischi:
a) relativamente ai conduttori di appartamenti adibiti ad abitazione e loro dipendenze, per la responsabilità civile di tutti i componenti del nucleo familiare per fatti verificatisi nell’ambito della loro vita privata;
b) relativamente ai conduttori di uffici e studi professionali e loro dipendenze, per la responsabilità civile loro derivante dall’uso dei locali occupati e dell’arredamento ivi esistente, comunque esclusa la responsabilità derivante dall’esercizio della specifica attività professionale.
La garanzia non comprende i danni arrecati da animali.
Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi le persone che, prestando la loro opera a favore dell’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 16 – Esclusioni relative alla responsabilità civile della proprietà e conduzione del fabbricato
Ai fini della garanzia Responsabilità civile non sono considerati terzi:
a) se conviventi con l’Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente o affine;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, il suo amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma precedente;
c) le persone addette al servizio del fabbricato che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ed essendo soggette all’obbligo di assicurazione all’Inail subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) le persone che subiscono il danno mentre svolgono attività di straordinaria manutenzione del fabbricato.
La garanzia non comprende i danni:
a) causati da:
- atti dolosi dell’Assicurato, del Contraente o dei loro familiari;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- detenzione o uso di esplosivi o sostanze radioattive;
- furto;
- esercizio di attività personali dell’Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità civile del conduttore;
- umidità, stillicidio, gelo, insalubrità dei locali;
- spargimento di acqua, qualunque ne sia la causa. L’esclusione per i danni da spargimento d’acqua non vale per quanto garantito dalla R.C. del conduttore;
- derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l’asbesto;
- derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
b) avvenuti in occasione di:
- guerra, insurrezione generale, occupazione militare, invasione;
- esplosioni o emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
c) alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
d) per i quali siano previste le garanzie di cui all’art. 1 della Sezione Incendio.
Art. 17 – Responsabilità civile del capofamiglia
Arca Assicurazioni si obbliga, nei limiti del massimale unico indicato nella scheda di polizza, a tenere indenne:
a) i soggetti che risiedono stabilmente con l’Assicurato;
b) il coniuge non legalmente separato, i figli minorenni dell’Assicurato anche se non conviventi;
di quanto gli stessi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali attinenti alla vita privata.
Art.18 – Esclusioni relative alle R.C. del capofamiglia Sono esclusi i danni:
a) causati durante l’esercizio di ogni tipo di attività professionale;
b) derivanti da furto, perdita o danneggiamento a cose o bene che le persone assicurate abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo;
c) causati dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da impiego di mezzi di navigazione a motore e di aeromobili;
d) derivanti dall’esercizio della caccia;
e) derivanti dall’uso e dalla detenzione di armi da fuoco;
f) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di animali
g) derivanti dalla proprietà di abitazione diversa da quella indicata in polizza;
h) conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, anche se eseguiti in economia, nei locali abitati dall’Assicurato stesso e dai suoi familiari;
i) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l’asbesto;
j) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
k) causati dall’impiego di energia nucleare e da contaminazione per radioattività, da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, nonché dell’ambiente.
Non sono considerati terzi:
l) i familiari conviventi ed in ogni caso il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché le persone che risiedono stabilmente con lo stesso;
m) i partecipanti a qualsiasi titolo o funzione a gare, competizioni e manifestazioni sportive anche non agonistiche svolte sotto l’egida delle competenti federazioni.
Art. 19 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) darne avviso ad Arca Assicurazioni immediatamente tramite numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta su apposito modulo “richiesta di indennizzo”;
b)relativamente al sinistro, comunicare tempestivamente: notizie, domande od azioni avanzate dall’infortunato, danneggiato o dagli aventi diritto adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..
Art. 20 - Massimale
E’ stabilito che il massimale indicato nella scheda di polizza rappresenta il limite di indennizzo anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati.
Art. 21 - Valore del fabbricato e assicurazione parziale
Se il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato, stimato al momento del sinistro, eccede di oltre il 20% il costo dichiarato, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto tra il costo dichiarato maggiorato del 20% e il costo di ricostruzione stimato.
Art. 22 - Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite in proporzione del rispettivo interesse.
La Società, peraltro, spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La facoltà della Società di assumere la gestione della vertenza in sede penale è tramutata, nel limite complessivo dell’importo stabilito e per il solo pagamento delle parcelle di legali o tecnici da essa designati, in obbligo contrattuale se il procedimento penale in corso al momento della tacitazione del danneggiato prosegua, purché sia promosso su iniziativa della pubblica o privata accusa.
Modulo di denuncia sinistro
Da inviare tramite raccomandata a: Spett.le Arca Assicurazioni S.p.A. Servizio Sinistri – Rami Elementari Xxx Xxx Xxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Polizza Mutuo Più - Danni di Arca Assicurazioni S.p.A.
N°CONTRATTO
DATI DELL’ASSICURATO | |||
Cognome e nome | Luogo e data di nascita | ||
Codice fiscale/PI | |||
Professione | Residente | ||
Tel. | Sig. : | ||
Reperibilità: | giorni | Dalle ore | alle ore |
DESCRIZIONE DELL’EVENTO ◻Garanzia Incendio ◻Garanzia RC Generale |
Data e ora Autorità intervenute Località di accadimento del sinistro |
Causa e descrizione dell’evento |
Terzi danneggiati (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo): |
Descrizione danni |
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia) |
Conto corrente sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell’indennizzo: | ||
C/C n° | Intestato a | |
Banca | ABI | CAB |
Firma del denunciante Data |
Documentazione da allegare:
Relativamente alla Garanzia Incendio si prega inviare:
• Denuncia dettagliata di sinistro (anche via fax)
• Modulo di adesione o altra documentazione comprovante l’accensione del mutuo c/o il contraente
• Indicazione Autorità intervenute
• Eventuali preventivi di spesa (se in possesso)
Per casi particolari è facoltà della Compagnia richiedere ulteriore documentazione.
Relativamente alla Garanzia RC GENERALE si prega inviare:
• Denuncia dettagliata di sinistro (anche via fax) indicando il codice fiscale del danneggiato
• Modulo di adesione o altra documentazione comprovante l’accensione del mutuo c/o il contraente
• Documentazione relativa alla quantificazione del danno
• Indicazione eventuale Autorità intervenute
Qualora si rendesse necessario, per agevolare la liquidazione del danno, è facoltà della compagnia richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata.
Nota Informativa
(art. 123 D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175)
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’art. 123 del D.Lgs. 175 del 17 marzo 1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995), concernente l’attuazione della Direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.
a) Informazioni relative alla Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è Arca Assicurazioni S.p.A., con sede legale e direzione a Xxxxxx, XXX 00000, xxx X. Xxxxx, 00.
L’impresa è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 330 del 11settembre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1996.
b) Legislazione applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Qualora si trattasse di assicurazione non obbligatoria, è comunque facoltà delle parti concordare l’applicazione di una diversa legislazione a sensi dell’art.
122 del D.Lgs. n. 175/95, sulla quale prevarranno in ogni caso le norme imperative di diritto italiano.
c) Gestione dei reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Legale e Reclami, Xxx Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx (x anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 000.0000000 o all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
d) Termini di prescrizione dei Diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
e) Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni del contraente e dell’assicurato, relativi alle circostanze del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero infatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
f) Si richiama l’attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni contrattuali prima di sottoscrivere il contratto, al fine di comprendere esattamente diritti e obblighi da esso conseguenti.
Informativa sulla tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:
1) Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della ordinaria attività della Società e in particolare il trattamento:
a) è diretto all’espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) è diretto all’espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
c) può anche essere diretto all’espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.
2) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l’ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all’estero, facenti parte del settore assicurativo, a esempio: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (a esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da Società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc).
3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (a esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, ecc);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell’interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.
Il consenso che chiediamo all’interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
I dati sensibili sono quelli definiti dall’art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).
4) Conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell’interessato.
5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell’industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell’Industria, del commercio, dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale e altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (a esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6) Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato il diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
d) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni
S.p.A via San Marco, 00 00000 Verona Tel. 000.0000000, Fax 000.0000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
7) Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona del Direttore Generale in qualità di delegato del Titolare.
E presso
• la sede della SOCIETÀ in Xxxxxx, Xxx Xxx Xxxxx, 00.
• l’agenzia di Arca Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00.