CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTA’ METROPOLINATA DI ROMA CAPITALE
SETTORE III – SERVIZIO II – POLITICHE SOCIALI
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI
CONTRASTO ALLA POVERTA’ - concessione contributi economici ai cittadini e alle Associazioni di volontariato
Indice
PARTE 1 – PARTE GENERALE
Capo I – Disposizioni Generali pag. 3
PARTE 2 – MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE
Capo II – Contributo economico ordinario pag. 8
Capo III – Contributo economico straordinario pag. 10
Capo IV – Contributo economico assistenza abitativa pag. 13
Capo V – Collocamento temporaneo in alloggio di emergenza pag. 15 Capo VI – Pagamento utenze urgenti e sostegno economico ed alimentare a
mezzo terzi pag. 16
Capo VII - Contributo economico a famiglie affidatarie e/o collocatarie pag. 18 Capo VIII – Contributo per l’abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati pag. 19 Capo IX – Contributo per soggiorni autogestiti e realizzati su progettazione della ASL pag. 21
Capo X – Contributo per week end organizzati dai Servizi ASL o strutture autorizzate
rivolti a soggetti con disagio psichico o fisico pag. 22
Capo XI – Contributi per soggiorni anziani pag. 23
Capo XII – Contributi per associazioni di volontariato a scopo sociale pag. 24
Capo XIII – Voucher per tirocini in favore di persone svantaggiate pag. 26
Capo XIV – Voucher per la conciliazione di tempi di vita e di lavoro pag. 29
Capo XV – Voucher derivanti dalle sponsorizzazioni pag. 29
PARTE 3 - CONCLUSIONI
Capo XVI – Disposizioni finali pag. 33
PARTE 1
PARTE GENERALE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il fenomeno della povertà si presenta in forme sempre più diversificate e complesse. La povertà materiale si combina con la povertà di relazioni e la condizione reddituale è solo uno degli elementi da valutare quando si parla di povertà, mentre una particolare attenzione va riposta al complesso delle situazioni di vita e di contesto. Il contesto di vita e il territorio giocano un ruolo determinante nel definire le condizioni di povertà del singolo e della famiglia.
La necessità di politiche di inclusione sociale è stata avvertita anche a livello Europeo. Nel 2010 la Commissione ha lanciato il disegno programmatico “Europa 2020” per promuovere una crescita intelligente sostenibile ed inclusiva. Tra le iniziative strategiche una piattaforma contro la povertà che garantisca coesione economica, sociale e territoriale aiutando le persone più povere e socialmente escluse e consentendo loro di svolgere un ruolo attivo nella società.
A livello nazionale, la legge quadro di riforma dell’assistenza n. 328 del 2000 assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia in coerenza con i principi fondamentali della Costituzione.
Il presente regolamento disciplina l’applicazione e la gestione delle nuove misure di contrasto alla povertà, centrate sull'attuazione di percorsi di inclusione sociale e articolati in molteplici interventi economici, in favore delle persone singole e delle famiglie, attraverso la stesura di un progetto personalizzato.
L’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è un requisito di accesso e strumento oggettivo di valutazione e la sua applicazione, l'importo massimo annuale e le soglie ISEE di accesso ai contributi economici, sono stabiliti annualmente da apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
Gli interventi di sostegno economico sono vincolati ai limiti finanziari delle disponibilità degli
appositi stanziamenti previsti in bilancio.
Il presente Regolamento osserva l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e s.m.i. e dal Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione, osservando una serie di misure a mitigazione del rischio specifico e che limitano la discrezionalità nell’assegnazione dei contributi garantendo la trasparenza dei processi ed evitando conflitti di interesse che possano includere elementi tali da indirizzare il sostegno economico con criteri discrezionali.
Sono previste misure di valutazione preventiva, integrata e partecipata, dei possibili impatti significativi e negativi sull'ambiente e sulla cittadinanza, derivanti dalla realizzazione degli interventi oggetto del presente regolamento.
Tale valutazione verrà realizzata attraverso l’utilizzo di strumenti di monitoraggio quali, ad esempio la costruenda cartella sociale, al fine di estrarre dai documenti prodotti i metadati, finalizzati alla riprogrammazione degli interventi di anno in anno.
Art. 2 Riferimenti Normativi
Le disposizioni normative a cui il presente regolamento fa riferimento sono le seguenti:
• Legge 7 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” - artt. 1 e 12
• Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
• D.p.c.m. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie”;
• D.Lgs. 109/1998, come modificato dal d.lgs. 130/2000: "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'indicatore della Situazione Economica per accedere alle prestazioni sociali agevolate;
• Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx 0 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
• Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
• Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• Deliberazione Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11 settembre 2013, n. 72 “Piano Nazionale Anticorruzione”
• Determinazione Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 ottobre 2015, n. 12 “ Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”
Art. 3 - Finalità
Nell’ambito di un intervento integrato di sostegno ai singoli e alle famiglie, le prestazioni di natura economica hanno lo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate, nel rispetto della dignità, unicità ed autonomia della persona, sostenendola nel superamento della situazione di bisogno, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio e di ogni altra risorsa destinabile.
Gli interventi sono finalizzati a:
• Garantire ai cittadini in disagiate condizioni socio-economiche e privi di sostegno familiare un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita;
• Integrare i redditi familiari e personali dei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
• Fronteggiare situazioni di difficoltà a carattere straordinario che richiedano un sostegno economico inderogabile;
• Salvaguardare, oltre alle condizioni materiali, anche quelle connesse al mantenimento e al perseguimento di equilibrate situazioni di vita per le persone in stato di bisogno.
• Offrire l’opportunità alle persone svantaggiate di raggiungere l’autonomia di vita con percorsi di emancipazione dall’assistenzialismo, promuovendo e valorizzando le risorse e le capacità dei singoli e delle famiglie.
Art. 4 - Patto Etico – Welfare e cittadinanza attiva
Gli interventi presenti nel Regolamento ed erogati dal Comune di Albano Laziale sono attuati sui principi di imparzialità, trasparenza, non discrezionalità ed universalità e partecipazione attiva del cittadino, in modo da realizzare sostanzialmente l’interesse pubblico ed evitare una maladministration nella gestione delle risorse pubbliche, in una logica innovativa che vuole rispondere alla crisi del welfare-state attraverso una graduale riconfigurazione dei concetti di partecipazione, responsabilizzazione e valorizzazione delle risorse presenti.
Il Servizio Sociale, secondo la logica del “community welfare”, mira a costruire un territorio nel quale gli “utenti/consumatori” del welfare diventino anche produttori e distributori di benessere, liberando opportunità e risorse personali, familiari, pubbliche e private.
Art. 5 - Destinatari degli interventi
Sono destinatari potenziali degli interventi del presente regolamento le persone e i nuclei familiari che si trovino in una momentanea condizione di disagio socio-economico.
L’accesso è determinato dai seguenti requisiti:
• Residenza nel comune di Albano Laziale;
• Cittadini appartenenti all’Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità
Per i non residenti che necessitano in modo indifferibile degli interventi di cui al presente Regolamento e per il superamento della sola emergenza, il Servizio Sociale avrà cura di attivare le prestazioni richieste, salvo successivamente interpellare il Comune di residenza per concordare un intervento e attuarlo, previo accordo con l’Ente di competenza che dovrà elaborare un preventivo e formale impegno di spesa finalizzato a rifondere il Comune di Albano Laziale.
Art- 6 Diritti degli interessati
Il Servizio Sociale del Comune di Albano Laziale, nell’attuazione delle specifiche normative, garantisce ai suoi cittadini:
• Imparzialità, trasparenza ed oggettività nell’accesso ed erogazione dei servizi;
• Rispetto della tempistica prevista per ciascuna istruttoria;
• La tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d’ufficio e professionale;
• La consulenza professionale di un operatore;
• L’individuazione dell’operatore responsabile del caso;
• L’informazione sugli interventi e le prestazioni erogate e sulle modalità per accedervi;
• Il diritto di ricevere formale comunicazione sulla contribuzione ricevuta;
• Il monitoraggio e controllo, da parte del Comune, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati.
Art- 7 Accesso agli interventi
L’accesso agli interventi di cui al presente regolamento, salvo specifiche disposizioni delle Autorità Giudiziarie, avviene su richiesta e con il consenso dell’interessato nel pieno rispetto della sua autonomia, unicità e autodeterminazione.
Tuttavia, per segnalare una situazione di disagio socio-economico, l’accesso al sistema integrato dei Servizi Sociali può avvenire anche da parte di altri Servizi o da qualsiasi cittadino (componente della famiglia, convivente more uxorio, vicino di casa, etc...).
I Servizi Sociali realizzano la massima semplificazione formale delle garanzie procedimentali previste a favore del cittadino, avvalendosi anche delle modalità relazionali che l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione rende progressivamente disponibili.
I cittadini accedono al Servizio Sociale del Comune di Albano Laziale prevalentemente attraverso il Segretariato Sociale.
Il Segretariato Sociale è un servizio universalistico che accoglie i cittadini e offre loro informazioni e consulenze sui Servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari presenti sul territorio. Si caratterizza come uno sportello che fornisce notizie pertinenti sulla reale situazione locale e generale. É una vera “porta d'accesso” ai servizi di prossimità.
L'obiettivo principale del Segretariato Sociale, nato come servizio essenziale con la legge quadro n. 328/00, è fare in modo che tutti i cittadini possano avere accesso alle risorse e agli aiuti socio- sanitari disponibili sul territorio, facilitandone l'accesso e promuovendone l'uso appropriato alle risorse. Il Segretariato Sociale, attraverso un costante monitoraggio e valutazione dei bisogni e delle risorse, è uno strumento utile alla riprogrammazione sociale.
Nello specifico il segretariato sociale ha funzioni di:
• ascolto, orientamento, accompagnamento, filtro, osservazione e monitoraggio dei problemi e dei bisogni-connessi alle singole domande degli utenti;
• collaborazione al sistema di monitoraggio dell’offerta dei servizi nelle forme e nei modi previsti dal Comune di Albano Laziale o da altri soggetti istituzionali titolati;
• partecipazione al sistema di controllo e vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità;
• assicurazione della trasparenza e della fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi.
Il Segretariato Sociale è un servizio complesso in virtù delle specificità territoriali ed è caratterizzato dalla facile accessibilità per i cittadini. Per la sua alta prossimità al cittadino il Segretariato è organicamente e funzionalmente collegato con i Servizi Sociali Professionali. Principio determinante è quello della valorizzazione della centralità delle persone e della loro capacità di scelta ed autodeterminazione, attraverso il superamento di logiche assistenzialistiche, promuovendo le responsabilità del singolo soggetto e/o del nucleo familiare.
Il Segretariato Sociale fornisce al cittadino notizie pertinenti sulla reale situazione locale e generale in fatto di risorse e servizi e sulla prassi per accedervi. Aiuta la corretta utilizzazione di esse e contribuisce alla programmazione dei Servizi Sociali.
In particolare relativamente alla trasparenza ed all’applicazione delle nuove norme anticorruzione il servizio di Segretariato Sociale si caratterizza per essere svolto da una figura professionale, quale l’assistente sociale, che oltre al codice di comportamento dei dipendenti pubblici svolge le sue funzioni nel rispetto del codice deontologico della professione.
Inoltre l’assistente sociale che svolge il servizio di accoglienza ai cittadini non è la stessa che poi effettivamente esegue l’istruttoria delle istanze presentate per l’erogazione dei servizi.
Al termine poi di ogni istruttoria rimane in capo al Responsabile del Procedimento amministrativo la conclusione dell’iter avviato e la verifica della corretta applicazione delle norme e dei regolamenti.
Pertanto la suddivisione delle diverse competenze all’interno del Servizio, quella del Segretariato Sociale, di primo accesso dei cittadini, e quella del Servizio Sociale Professionale, di effettiva presa in carico, risulta di fondamentale importanza all’interno delle azioni finalizzate alla corretta applicazione delle normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.
Art- 8 Misure di contrasto alla povertà
Gli interventi di cui al presente regolamento possono essere erogati sotto forma di concessione economica diretta oppure tramite voucher.
Saranno offerti pacchetti comprendenti più prestazioni e servizi di cui al presente regolamento e/o altri regolamenti del Servizio, laddove l’Assistente Sociale, nella predisposizione del progetto d’aiuto e per una presa in carico globale e multidimensionale, individui la necessità di offrire un pacchetto di servizi sociali al fine di definire un progetto di intervento individualizzato. Nella presa in carico della persona indigente l’operatore provvederà alla stesura di un PAI (piano di assistenza individualizzato), correlato ai bisogni dell’utente e alle sue risorse. Il Pai conterrà:
1) Raccolta e analisi dei dati, valutazione dei problemi, priorità.
2) Definizione degli obiettivi, previsione dei risultati livelli di indipendenza da raggiungere o da mantenere;
3) Valutazione, valutazione periodica del PAI, valutazione degli obiettivi raggiunti, rivalutazione delle necessità, revisione del progetto.
4) Programmazione degli interventi, attività specifiche, strumenti, strategie di intervento.
L’erogazione sotto forma di concessione economica diretta sono le seguenti:
• Contributo economico con progetto di intervento personalizzato e contributo per integrazione al reddito con Avviso Pubblico annuale;
• Contributo economico straordinario;
• Contributo economico per l’assistenza abitativa e/o sistemazione in alloggio di emergenza;
• Pagamento utenze urgenti, sostegno economico e alimentare a mezzo terzi (Associazioni, Onlus, Caritas);
• Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
• Contributo per soggiorni disabili;
• Contributo per week end rivolti a soggetti con disagio psichico;
• Contributi per soggiorni anziani;
• Contributo economico famiglie affidatarie e/o collocatarie.
Le prestazioni per le quali si eroga il contributo tramite voucher sono le seguenti:
• Voucher di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
• Voucher per tirocini in favore di persone svantaggiate;
• Voucher derivanti da progetti di sponsorizzazione
PARTE 2
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE
CAPO II – CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO
Art 1 – Oggetto
E’ un contributo economico erogato ad integrazione/sostegno del reddito della persona o del nucleo familiare che si trovi in uno stato di forte disagio socio-economico ed è incompatibile con l’assegnazione di altri contributi di tipo continuativo.
L’assistenza economica ordinaria si articola in:
a) contributo economico ordinario per integrazione al reddito;
b) contributo economico per sostegno al reddito con progetto sociale personalizzato.
Art 2 – Finalità
Il contributo economico ordinario previene e contrasta la povertà e l'emarginazione sociale del singolo e delle famiglie, nei casi in cui la carenza di risorse e la situazione di particolare bisogno non siano risolvibili nel medio lungo termine a causa delle condizioni che la determinano.
Art. 3 - Destinatari
Possono beneficiare dell’intervento di cui al punto a) i cittadini residenti nel comune di Albano Laziale, che abbiano compiuto anni 18 ed in particolare:
• adulti in condizione di indigenza economica e contestualmente impossibilitati ad intraprendere percorsi progettuali di cui al predetto punto b) per cause non dipendenti dalla propria volontà;
• le persone con inabilità lavorativa o invalidità pari o superiore al 75% o in stato di salute psicofisico invalidante grave, idoneamente documentati;
Possono beneficiare dell’intervento di cui al suindicato punto b) i cittadini residenti nel comune di Albano Laziale, che abbiano compiuto anni 18 ed in particolare:
• adulti sottoscrittori di un progetto sociale personalizzato in condizioni di difficoltà economica, a rischio di isolamento sociale e più in generale persone che vivono,anche temporaneamente, particolari problematiche di salute. Per salute si intende uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia, così
come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli interventi di sostegno economico promossi si configurano come misure temporanee finalizzate al sostegno di progetti di media e lunga durata, in quanto si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio-economiche. A tale fine dovranno essere sollecitate e promosse la responsabilità e le capacità, anche residue, della persona e della famiglia interessata, al fine di valorizzarne l’autonomia. L’intervento sarà strutturato su un “progetto personalizzato” che prevederà, ove possibile, il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e/o del privato sociale e che rappresenta lo strumento attraverso il quale gli attori coinvolti condividono e definiscono obiettivi, interventi, tempi di realizzazione, impegni reciproci e verifiche utili al superamento del bisogno. Per la strutturazione del progetto personalizzato si valuta lo stato di bisogno in rapporto alle circostanze concrete di vita, alle risorse reali e/o potenziali degli interessati, che saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio Sociale, attraverso strumenti idonei che ne rendono oggettiva la valutazione ( PAI, mappa risorse, problem solving).
Art 4 – Requisiti d'accesso
Per accedere ai contributi economici ordinari è necessario possedere i seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Albano Laziale;
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
• Età superiore ai 18 anni;
• ISEE pari o inferiore alla soglia di accesso come deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.
Art 5 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
• ISEE superiore alla soglia di accesso deliberata annualmente dalla Giunta Comunale;
• ISEE con difformità/incongruità;
• Titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto su beni immobili ad eccezione dell’abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: X/0, X/0, X/0, X/0, X/0;
• Possesso dei seguenti beni mobili registrati:
- uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 KW, immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
- uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento.
• mancata integrazione dell'istanza su richiesta del Responsabile del responsabile del servizio o suo delegato;
• manifesta incongruenza tra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
• mancata presentazione ai colloqui di verifica e/o rifiuto della visita domiciliare da parte del tecnico;
• mancata adesione e mancata collaborazione in attuazione del progetto personalizzato e/o in osservanza degli impegni presi con il Servizio Sociale.
Art 6 – Istruttoria per la concessione del contributo economico ordinario.
Le domande per ottenere il contributo economico di tipo ordinario potranno essere presentate, in seguito alla pubblicazione dell’apposito avviso pubblico annuale.
Le istanze devono essere redatte sulla relativa modulistica disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e scaricabile dal sito internet istituzionale e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune o presso l’Ufficio Servizio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico e nei termini stabiliti dal bando stesso.
Le domande presentate saranno valutate dalla Commissione appositamente nominata in seguito alla data di scadenza dell’avviso pubblico, che provvederà alla proposta di erogazione dei contributi entro i successivi 30 giorni, compatibilmente con le risorse economiche annuale assegnate. I contributi economici ordinari ad integrazione del reddito saranno erogati per max n. 12 mesi, previa verifica semestrale, con possibilità di sospensione e/o revoca; i contributi a sostegno del reddito con progetto personalizzato, saranno erogati per un max di 18 mesi, previa verifica in progress del PAI e sospensione/revoca per mancato raggiungimento degli obiettivi o per il venir meno dei requisisti per cui si è concesso il contributo.
I contributi saranno erogati esclusivamente in base alla graduatoria degli aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande presentate al di fuori dell’avviso pubblico saranno archiviate d'ufficio.
CAPO III – CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
Art 1 – Oggetto
L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo Una Tantum, finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, che comprometta gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.
L'applicazione e l'importo massimo annuale del contributo sono stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Comunale vigente.
Art 2 – Finalità
Il contributo economico straordinario protegge l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare dai rischi derivanti da situazioni impreviste ed eccezionali che potrebbero compromettere il soddisfacimento dei bisogni primari, entro i limiti economici stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.
Tra le situazioni impreviste ed eccezionali si intendono:
- spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ancora da sostenere e legate ad una situazione di urgenza attestata da opportuna documentazione;
- utenze per servizi essenziali (energia elettrica, fornitura di gas, servizio idrico) ancora da sostenere legate ad una situazione di urgenza attestata da opportuna documentazione;
- spese funerarie sostenute nei due mesi precedenti alla presentazione dell'istanza o ancora da sostenere, esclusivamente per gravi situazioni di disagio socio-economico.
Art 3 – Destinatari
Sono destinatari potenziali degli interventi le persone e i nuclei familiari residenti sul territorio comunale e nello specifico:
• nuclei familiari monogenitoriali in situazioni di disagio socio-economico con figli minori, per i quali si rende necessaria l'attivazione di progetti personalizzati a sostegno delle funzioni genitoriali necessarie alla crescita dei figli;
• nuclei familiari in situazioni di disagio socio-economico con figli minori, per i quali si rende necessaria l'attivazione di progetti personalizzati a sostegno delle funzioni genitoriali necessarie alla crescita dei figli;
• anziani soli e/o anziani con figli adulti a carico in situazioni di disagio socio-economico;
• persone adulte in disagio socio-economico prive di occupazione o con redditi che non garantiscono il soddisfacimento dei bisogni primari.
Art 4 – Requisiti per l'accesso
Per accedere al contributo economico straordinario è necessario possedere i seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Albano Laziale;
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
• Età superiore ai 18 anni;
• ISEE inferiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale;
• La documentazione attestante le spese oggetto dell’intervento devono essere intestate al richiedente ovvero da chi ne esercita la tutela, curatela o potestà.
Art 5 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
• ISEE superiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale;
• ISEE con difformità/incongruità;
• Titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto su beni immobili ad eccezione dell’abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: X/0, X/0, X/0, X/0, X/0;
• possesso dei seguenti beni mobili registrati:
- uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 KW, immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
- uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
• mancata integrazione dell'istanza su richiesta del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 6;
• manifesta incongruenza tra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
• mancata presentazione ai colloqui di verifica e/o rifiuto della visita domiciliare da parte del tecnico;
• mancata adesione e mancata collaborazione al progetto personalizzato e/o in osservanza degli impegni presi con il Servizio Sociale.
Art 6 – Istruttoria
Le istanze devono essere redatte sull'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali Comune di Albano Laziale o scaricabile dal sito internet istituzionale, corredate da apposita documentazione attestante la spesa sostenuta o da sostenere, e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune o presso l’Ufficio Servizi Sociali. Le domande potranno essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno, pena archiviazione d'ufficio.
L'istruttoria prevede:
1. istruttoria delle domande pervenute in ordine cronologico di arrivo al protocollo;
2. verifica della residenza del richiedente entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza;
3. verifica dei requisiti formali di legittimità: il Responsabile dell'Istruttoria ha facoltà di chiedere altra certificazione a completamento di quella prevista comprovante lo stato di bisogno;
4. Convocazione formale, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda per il colloquio con l'Assistente Sociale referente;
5. colloquio sociale di valutazione – compilazione sceda valutazione disagio socio economico e Progetto Individuale. A supporto delle dichiarazioni rese si può successivamente procedere con apposita visita domiciliare;
6. La concessione dei contributi economici verrà gestita da una Commissione Comunale, all’uopo costituita, formata dal Responsabile del procedimento designato dal Responsabile del Servizio Sociale e dagli Assistenti Sociali referenti dei casi. La Commissione redige apposito verbale a seguito del quale il Responsabile del Procedimento amministrativo provvede alla predisposizione di apposito atto amministrativo per l’erogazione dei contributi, entro i limiti delle risorse disponibili;
7. Validazione del Responsabile del Servizio;
8. Conclusione del procedimento amministrativo;
9. Invio delle comunicazioni ai cittadini relativamente all'esito dell'istruttoria , entro 10 giorni dalla data di apposizione del visto finanziario sull’atto amministrativo.
CAPO IV – CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZA ABITATIVA
Art 1 – Oggetto
Il contributo economico Assistenza Abitativa consiste nell'erogazione Una Tantum di una somma per l'avvio di un nuovo contratto di locazione, per un alloggio commisurato alle necessità del nucleo familiare.
Art 2 – Finalità
Il contributo economico Assistenza Abitativa permette alle persone e alle famiglie che si trovino in una situazione di disagio socio-economico di ricollocarsi presso una nuova abitazione, coprendo l'importo del deposito cauzionale. L'applicazione e l'importo massimo annuale del contributo sono stabiliti annualmente da Deliberazione di Giunta Comunale. Il contributo per il superamento della situazione di emergenza abitativa potrà essere concesso anche nel caso in cui il cittadino trovi la soluzione abitativa presso un altro Comune, a condizione che lo stesso si impegni con apposito atto scritto al successivo cambio di residenza.
Art 3 – Destinatari
Sono destinatari potenziali degli interventi le persone e i nuclei familiari residenti sul territorio comunale e nello specifico:
• nuclei familiari monogenitoriali in situazioni di disagio socio-economico con figli minori, per i quali si rende necessaria l'attivazione di progetti personalizzati a sostegno delle funzioni genitoriali necessarie alla crescita dei figli;
• nuclei familiari in situazioni di disagio socio-economico con figli minori, per i quali si rende necessaria l'attivazione di progetti personalizzati a sostegno delle funzioni genitoriali necessarie alla crescita dei figli;
• anziani soli e/o anziani con figli adulti a carico in situazioni di disagio socio-economico;
• persone adulte in disagio socio-economico prive di occupazione o con redditi che non garantiscono il soddisfacimento dei bisogni primari.
Art 4 – Requisiti per l'accesso
Per accedere al contributo economico straordinario è necessario possedere i seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Albano Laziale;
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
• Età superiore ai 18 anni;
• ISEE pari o inferiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale;
• Non aver percepito tale contributo nel biennio precedente alla presentazione della domanda;
Art 5 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
• ISEE superiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale;
• ISEE con difformità/incongruità;
• titolarità di diritti di proprietà su beni immobili ad uso abitativo;
• mancata integrazione dell'istanza su richiesta del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 6;
• manifesta incongruenza tra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
• mancata presentazione ai colloqui di verifica e/o rifiuto della visita domiciliare da parte del tecnico;
• mancata adesione e mancata collaborazione in attuazione del progetto personalizzato e/o in osservanza degli impegni presi con il Servizio Sociale;
• Aver già percepito tale contributo nel triennio precedente alla presentazione della domanda.
Art 6 – Istruttoria
Le istanze devono essere redatte sull'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale o scaricabile dal sito internet istituzionale, corredate anche da apposita documentazione attestante la spesa sostenuta o da sostenere (contratto, precontratto o proposta di locazione), e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.
Le domande potranno essere presentate entro il 30 Novembre di ogni anno, pena archiviazione d’ufficio.
L'istruttoria prevede:
1. istruttoria delle domande pervenute in ordine cronologico di arrivo al protocollo;
2. verifica della residenza del richiedente;
3. convocazione presso il Servizio Sociale per un colloquio del richiedente con l'Assistente Sociale referente entro 5 giorni dalla prima istruttoria;
4. colloquio sociale di valutazione, compilazione del Progetto Individuale e visita domiciliare;
5. verifica dei requisiti formali di legittimità; il Responsabile dell'Istruttoria ha facoltà di chiedere altra certificazione a completamento di quella prevista comprovante lo stato di bisogni.
6. La concessione dei contributi di assistenza abitativa è gestita da una Commissione Tecnica, che si riunisce entro 10 giorni dalla ricezione delle domande, formata dal Responsabile del procedimento designato dal Responsabile del Servizio Sociale e dagli Assistenti Sociali referenti dei casi. La Commissione esprime parere in relazione alla concessione del contributo sulla base delle valutazioni socio economiche, dando priorità a:
a) nuclei familiari per il quale è stata disposta sentenza esecutiva di rilascio dell'immobile;
b) nuclei familiare in alloggio dichiarato antigienico dalle competenti Autorità Sanitarie;
c) nuclei familiari in alloggio per il quale è stata emanata dal servizio competente ordinanza di sgombero per crollo o per calamità naturali;
d) nucleo familiare senza dimora abituale e privo di una rete familiare/amicale di sostegno;
e) nuclei familiari con minori;
f) nuclei familiari con persone disabili ai sensi della L. 104/92.
7. Il responsabile del procedimento amministrativo provvedere alla predisposizione di apposito atto amministrativo per l’erogazione dei contributi, entro i limiti delle risorse disponibili;
8. Validazione del Responsabile del Servizio;
9. Conclusione del procedimento amministrativo;
10. Invio delle comunicazioni ai cittadini relativamente all'esito dell'istruttoria , entro 10 giorni dalla data di apposizione del visto finanziario sull’atto amministrativo;
11. Il contributo non verrà comunque concesso a coloro che ne hanno già beneficiato nel corso dell’ultimo triennio.
CAPO V – COLLOCAMENTO TEMPORANEO IN ALLOGGIO DI EMERGENZA
Art 1 – Oggetto
Il collocamento temporaneo in alloggio di emergenza prevede la sistemazione presso strutture di accoglienza per quei nuclei familiari che siano temporaneamente privi di un'abitazione in cui vivere.
Art 2 – Finalità
Garantire una sistemazione provvisoria presso una struttura di accoglienza al fine di potersi attivare per la ricerca di una soluzione abitativa alternativa.
Art 3 – Destinatari
Sono destinatari dell'intervento le persone e i nuclei familiari residenti sul territorio comunale e nello specifico:
• nuclei familiari o singoli per il quale è stata disposta sentenza esecutiva di rilascio dell'immobile e che non dispongano di una soluzione abitativa alternativa;
• senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio socio-economico;
• nuclei familiari o singoli in alloggio dichiarato antigienico dalle competenti Autorità Sanitarie, che non dispongano di una soluzione abitativa alternativa;
• nuclei familiari o singoli in alloggio per il quale è stata emanata dal servizio competente ordinanza di sgombero per crollo o per calamità naturali e che non dispongano di una soluzione abitativa alternativa;
Art 4 – Requisiti per l'accesso
Per il collocamento temporaneo in alloggio di emergenza è necessario possedere i seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Albano Laziale;
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
• Età superiore ai 18 anni;
• ISEE pari o inferiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale.
Art 5 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
• ISEE superiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale;
• ISEE con difformità/incongruità;
• possesso di una retribuzione mensile che permetta il reperimento di un immobile in locazione;
• titolarità di diritti di proprietà su beni immobili ad uso abitativo;
• manifesta incongruenza tra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
• mancata adesione e mancata collaborazione a progetti personalizzato e/o in osservanza degli impegni presi con il Servizio Sociale.
Art 6 – Procedura
L'Assistente Sociale provvederà ad effettuare la valutazione e le opportune verifiche al fine di decretare la necessità della sistemazione in alloggio di emergenza. Il collocamento avrà una durata temporanea massima di giorni 30, salvo eventuale motivata proroga di altri ulteriori 30 giorni.
CAPO VI – PAGAMENTO UTENZE URGENTI E SOSTEGNO ECONOMICO ED ALIMENTARE A MEZZO TERZI (ASSOCIAZIONI, ONLUS E CARITAS)
Art 1 – Oggetto
Oggetto del contributo è il pagamento di utenze urgenti e sostegno alimentare a mezzo terzi rivolto alle famiglie ed ai singoli, impossibilitati a provvedere autonomamente alla soddisfazione dei bisogni primari, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni e/o protocolli di intesa con le realtà presenti nel territorio, interessate a svolgere tale attività.
La fruizione del beneficio avviene su invio del Servizio Sociale, in seguito alla presa in carico e valutazione tecnica, ed è alternativo e non integrativo ai contributi straordinari di cui sopra.
Art 2 – Finalità
Il contributo a mezzo terzi persegue prioritariamente l’obiettivo di rispondere alla povertà in cui versano persone sole o nuclei familiari, che vivono in situazioni temporanee di forte disagio socio- economico, prevenendo il distacco delle utenze fondamentali (energia elettrica, gas e acqua) e garantendogli i generi alimentari necessari.
Art 3 – Destinatari
Sono destinatari potenziali degli interventi le persone e i nuclei familiari residenti sul territorio comunale e nello specifico:
• nuclei familiari, persone anziane ed adulte in situazioni di forte disagio socio-economico, per i quali si renda prioritaria l'attivazione di un intervento tempestivo al fine di rispondere al soddisfacimento dei bisogni primari.
Art 4 – Requisiti per l'accesso
Per accedere al contributo in oggetto è necessario possedere i seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Albano Laziale;
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
• Età superiore ai 18 anni;
• ISEE pari o inferiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale;
• La documentazione attestante le spese da sostenere, oggetto dell’intervento, devono essere intestate al richiedente ovvero da chi ne esercita la tutela, curatela o potestà.
• Per il pagamento delle utenze deve essere presentata l'utenza già scaduta e il sollecito di pagamento/preavviso di distacco fornitura.
Art 5 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
• ISEE superiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale;
• ISEE con difformità/incongruità;
• mancata integrazione dell'istanza su richiesta del Responsabile del Procedimento amministrativo di cui all'art. 6;
• manifesta incongruenza tra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
• mancata presentazione ai colloqui di verifica e/o rifiuto della visita domiciliare da parte del tecnico di riferimento;
• mancata adesione e mancata collaborazione in attuazione del progetto personalizzato e/o in osservanza degli impegni presi con il Servizio Sociale;
• Di essere stato beneficiario nei 6 mesi precedenti di contributi di cui al capo III;
• Aver già percepito un rimborso per la stessa fattura.
Art 6 – Istruttoria
L’istruttoria si avvia su proposta dell’Assistente Sociale di riferimento, valutata l’urgenza della situazione, sulla base dei fattori di rischio e di protezione rilevati attraverso il colloquio.
L'istruttoria prevede:
1. verifica della residenza del richiedente;
2. colloquio sociale di valutazione ed eventuale visita domiciliare;
3. verifica dei requisiti formali di legittimità; il Responsabile del Procedimento ha facoltà di chiedere altra certificazione a completamento di quella prevista comprovante lo stato di bisogni.
4. invio dell’utente all’Ente individuato per rispondere al bisogno emerso;
5. inoltro delle comunicazioni all’Ente coinvolto, con richiesta di attivare l’intervento necessario.
CAPO VII – CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE E/O COLLOCATARIE
Art 1 – Oggetto
L’assistenza economica per le famiglie affidatarie e/o collocatarie è un servizio volto a sostenere il progetto d’affido e le famiglie coinvolte, indipendentemente dalle loro condizioni socio- economiche.
L’Ente Locale di residenza del minore ha la competente amministrativa e pertanto deve provvedere ad erogare il contributo economico alla famiglia affidataria, salvo specifici incarichi dell’Autorità Giudiziaria competente.
Art 2 – Finalità
Il contributo economico per le famiglie affidatarie e/o collocatarie a sostegno del progetto di affido, è mirato a garantire a ciascun minore in affido e/o collocamento le condizioni migliori per un adeguato sviluppo psico-fisico.
Art 3 – Destinatari
Sono destinatari del contributo economico le famiglie che abbiano in affidamento e/o collocamento uno o più minori, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184 e s.m.i. e rispettino i requisiti previsti dalle Linee di indirizzo comunali per l’affidamento familiare, anche non residenti nel Comune di Albano Laziale.
Art 4 – Requisiti per l'accesso
Per accedere ai contributi economici è necessario che le famiglie richiedenti siano riconosciute affidatarie e/o collocatarie ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184 e s.m.i. ed il minore sia residente nel Comune di Albano Laziale, salvo specifici incarichi dell’Autorità Giudiziaria competente.
È possibile l’erogazione del contributo oltre i 18 anni di età del figlio, esclusivamente su mandato dell’Autorità Giudiziaria o per specifici progetti di semi autonomia.
Art 5 – Istruttoria
Il tecnico referente del caso predispone il progetto. Tale progettazione viene valutata, discussa e validata da apposita Commissione, composta dal tecnico referente, dal Responsabile del
Procedimento Amministrativo dell’area Tutela Minori e dall’Istruttore Amministrativo che si occupa di tale area, della quale viene redatto verbale sottoscritto da tutti i membri. Si procede infine con la predisposizione degli atti amministrativi con la relativa proposta per le concessioni dei contributi ed alla validazione del Responsabile del Servizio.
CAPO VIII – CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (L. 13/89 e s.m.i.)
Art 1 – Oggetto
Il contributo, previsto dalla Legge 13/89, è finanziato con fondo nazionale ripartito tra le Regioni e gestito attraverso i Comuni, a favore dei cittadini disabili che intendano eliminare le barriere architettoniche nelle proprie abitazioni .
Art 2 – Finalità
Con questo servizio si persegue la finalità di erogare contributi per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche, concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedano disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili.
Nel caso non fosse possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile (ad esempio il servoscala o la carrozzina montascale).
Art 3 – Destinatari
Hanno diritto a presentare le domande di contributo le persone residenti sul territorio comunale e nello specifico:
• i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
• coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
• i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
• i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità.
Art 4 – Requisiti e modalità d'accesso
Per accedere ai contributi economici è necessario che la persona disabile richiedente sia residente nel Comune di Albano Laziale ed abbia effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria.
La domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili nei quali la persona con disabilità intende porre la propria residenza in un momento successivo alla presentazione della domanda. In tal caso l’erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune del verificarsi di tale condizione.
È altresì necessario che i lavori non siano in corso d’opera e che il richiedente non abbia già usufruito di contributi per il medesimo intervento. L’avvio dei lavori e di conseguenza la fatturazione dell’azienda, può avvenire solo successivamente alla presentazione dell’istanza.
La domanda deve essere redata secondo l’apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale o scaricabile dal sito internet istituzionale e dovrà contenere:
• descrizione delle opere e della spesa prevista.
• certificato medico che, redatto da qualsiasi medico, attesti l'handicap del richiedente precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente;
• autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, che deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni.
• Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, ove l'interessato dichiari che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati, né sono in corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi;
• Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL ed ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL.
• fotocopia di documento di riconoscimento, del richiedente e del beneficiario qualora non coincidessero, in corso di validità;
• per lavori da realizzare all’interno di un condominio, deve essere indicato il nominativo dell’amministratore ed allegato il verbale di assemblea ove sono stati autorizzati i lavori.
Art. 5 Istruttoria
Il cittadino disabile deve presentare l’istanza, in carta da bollo, al comune di Albano Laziale, entro e non oltre il 01 Marzo di ogni anno, salvo diverse indicazioni fornite dalla Regione Lazio.
Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente fruitori del medesimo intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo. Non possono presentare la domanda altri soggetti che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione e deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, ovvero colui che ha effettivamente sostenuto le spese per la realizzazione dell'opera.
Successivamente alla presentazione delle istanze:
1. Il Servizio Sociale effettua un accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni e alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo. Si accerterà altresì, attraverso apposita visita domiciliare, che i lavori per il completamento dell’opera non siano avviati o conclusi.
2. Il Servizio Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, stabilisce il fabbisogno complessivo del Comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla Regione Lazio.
3. La Regione Lazio determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero competente la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo.
4. Il Fondo viene annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti con decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle Regioni.
5. Le Regioni ripartiscono le somme assegnate ai Comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno dei Comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.
6. Il Servizio Sociale, acquisita la comunicazione di riparto fondo da parte della Regione Lazio, entro trenta giorni da tempestiva comunicazione del contributo assegnato al richiedente, invitandolo a presentare fatture quietanzate e copia dell’attestazione della spesa sostenuta per i lavori.
7. Avvenuto il trasferimento del finanziamento regionale nelle casse comunali, si procederà ad apposito atto per la liquidazione del contributo computato entro quindici giorni, previa verifica dell’effettiva esecuzione dei lavori attraverso apposita visita domiciliare.
CAPO IX – CONTRIBUTO PER SOGGIORNI AUTOGESTITI, AI SENSI DELLA D.G.R.
501/2001 e realizzati dagli utenti su progettazione della ASL
Art 1 – Oggetto
Il Comune di Albano Laziale eroga un contributo per soggetti adulti con handicap grave permanente, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che, su progettazione ed invio della ASL RM 6, abbiano in essere un progetto di soggiorno autogestito.
La quota massima del contributo ed il valore ISEE per accedervi, vengono annualmente deliberati dalla Giunta Comunale.
Art 2 – Finalità
Le finalità dell’intervento sono dirette a favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità, offrendo loro la possibilità di gestire i soggiorni estivi in forma autonoma, attraverso un contributo forfettario per le spese di natura sociale, ovvero alberghiere (vitto e alloggio), di trasporto ed assicurazione e di carattere organizzativo degli utenti presi in carico dalle ASL ROMA 6.
Art 3 – Destinatari
Il contributo economico per i soggiorni autogestiti può essere richiesto da persone con disabilità grave, attestata da certificazione ex L. 104/92 art. 3 c. 3, residenti nel Comune di Albano Laziale ed
in carico dalla ASL territoriale, la quale compartecipa nella progettazione e compartecipazione alla spesa per quanto concerne l'aspetto terapeutico – riabilitativo del servizio.
Art 4 – Requisiti di accesso
Per accedere al contributo per soggiorni autogestiti è necessario possedere i seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Albano Laziale;
2. Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
3. ISEE pari o inferiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale.
4. Riconoscimento di disabilità grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3;
5. Essere titolare di un progetto di soggiorno autogestito prodotto dalla ASL RM 6.
Art 5 – Istruttoria
La ASL ROMA 6, dopo aver provveduto alla progettazione del soggiorno autogestito in favore della persona con disabilità grave, provvede ad inoltrare il progetto al Servizio Sociale.
Il Responsabile di Procedimento provvederà alla convocazione dell'interessato, o suo familiare, al fine di acquisire la documentazione necessaria, ovvero:
• Richiesta di accesso al contributo da parte della persona con disabilità grave o suo familiare;
• ISEE e relativa D.S.U.;
• preventivo della struttura ospitante ed altre spese di natura sociale previste;
• Curriculum vitae dell'operatore che si occuperà della cura del disabile grave durante il soggiorno.
Acquisiti i documenti suddetti e riconosciuta la qualità del progetto e la regolarità rispetto ai requisiti previsti, il Comune di Albano Laziale approva la spesa con Determina e provvede alla successiva liquidazione del contributo spettante.
La persona beneficiaria del contributo, o suo familiare, si impegna a rendicontare fiscalmente le spese di competenza comunale, sostenute durante il soggiorno, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ritorno presso il domicilio.
Qualora tale documentazione non dovesse pervenire entro la data indicata, si provvederà ad inviare apposita nota formale per comunicare al richiedente che non sarà possibile presentare domanda per ottenere tale beneficio negli anni successivi.
CAPO X - CONTRIBUTO PER WEEK END ORGANIZZATI DAI SERVIZI ASL O STRUTTURE AUTORIZZATE RIVOLTI A SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO o FISICO
Art 1 – Oggetto e finalità
Il Comune di Albano Laziale eroga un contributo per pazienti in carico al DSM della ASL ROMA 6 che su apposita progettazione, partecipino a week end riabilitativi e curativi, finalizzati alla socializzazione e consolidamento delle autonomie personali.
La quota del contributo ed il valore ISEE per accedervi, vengono annualmente deliberati dalla Giunta Comunale.
Art 2 – Destinatari
Il contributo economico per i soggiorni autogestiti viene richiesto dal DSM per i pazienti in carico e residenti nel Comune di Albano Laziale; il Servizio Sociale partecipa alla spesa sostenuta nei confronti della struttura ospitante.
Art 3 – Requisiti di accesso
Per accedere al contributo per soggiorni autogestiti è necessario possedere i seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Albano Laziale;
2. Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
3. ISEE inferiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale.
4. Essere in carico al DSM della ASL ROMA 6.
Art 4 – Istruttoria
Il DSM della ASL ROMA 6, dopo aver provveduto alla progettazione del week end in favore dei pazienti in carico, provvede ad inoltrare apposita richiesta di contributo al Servizio Sociale contenente:
• nominativi dei partecipanti:
• Attestazione ISEE dei partecipanti
• Richiesta di accesso al contributo da parte della persona con disabilità grave o suo familiare;
• preventivo della struttura ospitante.
Acquisiti i documenti suddetti e riconosciutane la regolarità, il Comune di Albano Laziale approva la spesa con Determina e provvede, con successiva liquidazione, al rimborso, previa acquisizione di regolare fattura della struttura ospitante e di relazione del DSM attestante la realizzazione del weekend.
CAPO XI – CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ANZIANI, AI SENSI DELLA D.G.C. 22 DEL 26.04.2016
I soggiorni per i cittadini anziani sono normati nel Nuovo regolamento dei centri sociali anziani approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.04.2016.
Capo XII – CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO A SCOPO SOCIALE
Art 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di forme di sostegno economiche a soggetti terzi operanti nell’ambito della comunità locale, con iniziative, rientranti nei compiti e nelle funzioni del Comune e nell’interesse della collettività in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 118 della Costituzione.
Art 2 – Finalità
Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e a ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative che coinvolgano soggetti diversi della comunità locale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Per forme di sostegno economico si intendono i contributi e le sovvenzioni assegnate a soggetti operanti nell’ambito di progetti riconducibili alle attività istituzionali dell’amministrazione, come modalità alternativa di svolgimento di funzioni e servizi pubblici. Per soggetti beneficiari si intendono le associazioni e gli organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno, secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 3.
Art 3 – Requisiti per l'accesso
Potranno partecipare al Bando Pubblico annualmente predisposto dal Servizio Sociale, per la realizzazione di attività progettuali a forte impatto sociale e nell'esclusivo interesse della cittadinanza, le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
• iscritte nell’apposito registro comunale delle Associazioni;
• iscritte all'Albo regionale delle Associazioni;
• iscritte al Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• le associazioni che abbiano finalità sociali, desunte dai rispettivi statuti e atti costitutivi;
Art 4 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle proposte progettuali finalizzate al contributo:
1. progetti non rispondenti ai requisiti previsti;
2. progetti presentati da soggetti diversi da quelli legittimati;
Art 5– Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico
I contributi oggetto del presente articolo saranno concessi in base ad appositi bandi pubblici, che dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:
• l'indicazione della struttura procedente, del responsabile del procedimento, dei recapiti postali, telefonici e di posta elettronica certificata ai quali gli interessati possono rivolgersi;
• le specifiche finalità che l'amministrazione intende perseguire attraverso I' erogazione dei voucher;
• la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle domande, della prosecuzione e definizione dell'iter procedimentale;
• i termini e le modalità di presentazione delle domande;
• i tempi, i criteri e le modalità di valutazione delle domande;
• i termini e le modalità di rendicontazione;
• le forme di pubblicità;
• le modalità e i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i provvedimenti definitivi di assegnazione dei voucher;
• tutti gli elementi utili a garantire la trasparenza
Il Servizio Sociale, attraverso una Commissione appositamente nominata valuterà le proposte presentate entro i termini stabiliti, con riferimento ai seguenti criteri di massima:
a) Grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritari individuati dal Servizio Sociale nell'apposito bando pubblico;
b) Grado di coerenza, affinità dell’iniziativa, dell’intervento e del progetto con le specifiche richieste riportate nel Bando Pubblico;
c) Capacità dell'Associazione di coinvolgere la rete territoriale;
Al fine di definire una valutazione ottimale, il Servizio Sociale attribuirà appositi punteggi, che saranno corrispondenti ai criteri resi noti nello specifico Avviso Pubblico. Qualora le proposte presentino profili analoghi o, punteggi identici, è data priorità nell’assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata all’attività.
Alcuna forma di sostegno economico verrà concessa ai soggetti beneficiari di precedenti interventi non rendicontati ed approvati.
Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo
In caso di specifica richiesta, potrà essere erogata una prima tranche del contributo assegnato, pari al 50% dello stesso. In casi eccezionali, dietro fondata e motivata richiesta, potrà essere anticipato il 70% della somma assegnata.
Il saldo del contributo assegnato avverrà al termine dell’iniziativa per cui è stato concesso, dietro presentazione da parte del beneficiario, di regolare rendiconto delle spese sostenute, nelle forme fiscali coerenti con la personalità giuridica del beneficiario stesso. Il contributo non potrà superare il 70% delle spese sostenute.
Il Servizio Sociale verifica:
a) Che l’attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell’attività.
Sarà cura delle Associazioni rendicontare l'attività svolta secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali nell'Avviso Pubblico.
CAPO XIII - VOUCHER PER XXXXXXXX IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE
di cui alla DGR n. 511 del 30/12/2013 Allegato A – Art. 1 Comma 2 – B oppure Art. 4 Comma 1 Legge 8 novembre 1991 n. 381.
Art 1 – Oggetto
I voucher per tirocini in favore di persone svantaggiate sono un contributo sotto forma di rimborso, riconosciuto dal Comune di Albano Laziale al fine di garantire l’inclusione sociale dei cittadini fragili attraverso la attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo per un tempo ed un contributo determinati annualmente da Delibera di Giunta Comunale.
In riferimento alle principali innovazioni e strategie Europee per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, Parlamento e Consiglio europeo nel Regolamento n. 223/2014 incentivano le iniziative tese a fornire agli indigenti assistenza materiale abbinata a misure di inclusione sociale; perfettamente in linea con la Legge Quadro n. 328/2000 che ha introdotto una nuova filosofia del sociale fondata essenzialmente sulla promozione di opportunità per il pieno sviluppo della persona.
I voucher per tirocini costituiscono un innovativo strumento di politica attiva teso a “tirare fuori” e valorizzare le risorse di ogni cittadino, emancipandolo da percorsi assistenziali valorizzandone le competenze e i saperi in un inserimento attivo nel tessuto sociale.
L’intervento sostiene la persona affinché possa acquisire nuove abilità relazionali e competenze necessarie a recuperare un proprio contesto di normalità; l’obiettivo è di apportare cambiamento e innovazione per l’assistenza economica alla cittadinanza fragile.
A tal fine questi interventi creano un sistema di rete stabile con gli attori territoriali, direttamente coinvolti nel progetto di reinserimento sociale della persona così che possa raggiungere e mantenere nel tempo il diritto di cittadinanza.
L'impatto sociale sarà determinato dalle attività svolte in sinergia tra l’Istituzione, la cittadinanza e le imprese presenti sul territorio, generando "valore sociale" e relativi vantaggi, prodotti in termini di benessere per le persone destinatarie del progetto nonché, di riflesso, per la comunità cittadina. Questo processo ha come macro obiettivo quello di stimolare e promuovere azioni positive di riflessione, confronto e sperimentazione di modelli e metodologie di intervento in campo socioeconomico per il godimento dei diritti fondamentali di cittadinanza (casa, lavoro, salute e socialità); azioni che permettano di facilitare l’inclusione sociale delle persone a rischio di marginalità.
Art 2 – Finalità
Il voucher per tirocini è finalizzato all'attivazione e all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, laddove per svantaggio si intende la mancanza di capacità lavorative e/o di abilità sociali che in assenza di interventi specifici determina l'esclusione, permanente o temporanea, dal mercato del lavoro.
Gli obiettivi operativi sono i seguenti:
• Scoraggiare le forme di dipendenza dall’assistenzialismo sociale nel miglioramento progressivo delle capacità di autogestione dei propri bisogni sociali, familiari ed economici nella logica di empowerment;
• Trasformare l’erogazione di denaro in compenso per prestazioni;
• Orientare gli interventi verso obiettivi più efficaci volti a rimuovere le cause di bisogno;
• Favorire l’integrazione sociale e lavorativa di quelle categorie di cittadini che per ragioni di varia natura vivono in condizioni di svantaggio sociale tali da impedire loro l’accesso al mondo del lavoro, ovvero il mantenimento stabile di un occupazione. Condizione questa che compromette e limita nei fatti l’azione autonoma di autodeterminazione della propria vita e i compiti di assistenza e tutela in ambito familiare;
• Favorire l’acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l’inserimento o reinserimento autonomo nel mercato del lavoro;
• Accompagnare e orientare il cittadino in condizione di svantaggio sulla base di una progettazione individuale condivisa con lo stesso.
Art 3 – Destinatari
I voucher per tirocini sono rivolti a soggetti svantaggiati che si trovino in situazioni compromesse, anche in modo non definitivo, che ne compromettano temporaneamente la condizione di benessere socio-economico.
Inoltre, ai sensi della DGR 511 del 30/12/2013 e ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge n. 8 novembre 1991 n. 381 sono considerati soggetti svantaggiati e quindi potenziali fruitori del tirocinio:
• i soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i .;
• i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 a favore delle vittime di tratta;
• i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
• i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’articolo 5, co. 6, decreto legislativo n. 286/1998;
• i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all’art. 2, lett. decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
• i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
• gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico;
• i tossicodipendenti;
• gli alcolisti;
• i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
• le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.
Nell’ambito delle tipologie sopracitate la Giunta Comunale annualmente individuerà i destinatari degli interventi da inserire nell’avviso pubblico che verrà predisposto dai Servizi Sociali e la eventuale collaborazione con il Centro per l’Impiego territorialmente competente.
Art 4 – Requisiti per l'accesso
Per accedere ai voucher per tirocini è necessario possedere i seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Albano Laziale;
2. Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
3. ISEE inferiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale.
4. Essere soggetto in situazione di svantaggio in carico al Servizio Sociale comunale.
Art 5 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
• ISEE superiore alla soglia di accesso come annualmente deliberato dalla Giunta Comunale;
• ISEE con difformità/incongruità;
• mancata integrazione dell'istanza su richiesta del Responsabile d'Istruttoria di cui all'art. 6;
• mancata presentazione ai colloqui di verifica e/o rifiuto alla visita domiciliare del tecnico di riferimento;
• mancata adesione e mancata collaborazione in attuazione del progetto personalizzato e/o in osservanza degli impegni presi con il Servizio Sociale.
Art 6 – Istruttoria
Il tirocinio viene avviato in attuazione di uno specifico progetto individuale che ne definisce gli obiettivi specifici, la durata, gli orari, la corresponsione economica e la copertura assicurativa. Al termine viene rilasciata una specifica certificazione che permette al beneficiario la trascrizione dell’esperienza sul curriculum vitae.
Annualmente l’amministrazione comunale pubblicherà un Avviso, nel quale verrà esplicitato il numero di tirocini attivabili e predisporrà una modulistica mirata alla presentazione della domanda. Tale Avviso dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
• l'indicazione della struttura procedente, del responsabile del procedimento, dei recapiti postali, telefonici e di posta elettronica certificata ai quali gli interessati possono rivolgersi;
• le specifiche finalità che l'amministrazione intende perseguire attraverso I' erogazione dei voucher;
• la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle domande, della prosecuzione e definizione dell'iter procedimentale;
• i termini e le modalità di presentazione delle domande;
• i tempi, i criteri e le modalità di valutazione delle domande;
• i termini e le modalità di rendicontazione;
• le forme di pubblicità;
• le modalità e i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i provvedimenti definitivi di assegnazione dei voucher.
In linea generale, pertanto, l'istruttoria prevede:
1. Redazione e pubblicazione di un apposito Avviso per i cittadini e di un apposito Avviso per i Soggetti ospitanti;
2. Presentazione delle domande entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso;
3. entro 5 giorni dalla ricezione delle istanze, istituzione di una Commissione di valutazione delle domande pervenute, per la verifica dei requisiti formali di legittimità; la Commissione ha facoltà di chiedere altra certificazione a completamento di quella prevista comprovante lo stato di bisogni.
4. Pubblicazione di una graduatoria degli idonei all’inserimento nel tirocinio di reinserimento sociale entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione appositamente nominata;
5. entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, colloqui sociali di valutazione delle competenze dei beneficiari;
6. Matching condiviso tra le competenze della persona e le aziende/servizi disponibili;
7. entro 30 giorni dai colloqui, stipula della convenzione tra gli organismi deputati;
8. Avvio del tirocinio.
CAPO XIV - VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E LAVORO
Art. 1 Oggetto
Gli interventi di seguito regolamentati sono unicamente dedicati a sostenere le esigenze relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, fornendo alle famiglie strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse.
Gli interventi di seguito descritti si sostanziano nell'erogazione di voucher a rimborso per l'acquisizione di servizi alle persone che, trovandosi in uno stato di oggettiva difficoltà, derivante dal rendere compatibili esigenze lavorative con i vincoli di carattere familiare, necessitano di disporre di servizi di natura assistenziale senza doverne sostenere totalmente la relativa spesa. Gli interventi conciliativi previsti sono, a seguito di pubblicazione di apposito Bando Pubblico su specifico indirizzo annuale della Giunta Comunale e compatibilmente con la disponibilità di bilancio:
- voucher per servizi per l'infanzia 0-3 anni;
- voucher per servizi per l'infanzia 0-6 anni (Tagesmutter), ludoteca, laboratori ludico-ricreativi, etc...;
- voucher per servizi ricreativi estivi per minori;
- eventuali voucher per ulteriori interventi proposti dai Servizi Sociali.
Art. 2 – Finalità
I voucher per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro hanno l'obiettivo di:
• Sostenere il compito di cura delle famiglie, soprattutto in termini di servizi, e promuovere le condizioni per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
• Favorire la creazione di una nuova offerta di servizi per le famiglie.
Art 3 - Destinatari
Sono destinatari degli interventi in oggetto le famiglie residenti nel Comune di Albano Laziale e in possesso dei requisiti previsti negli appositi Bandi Pubblici che verranno di volta in volta pubblicati.
Art. 4 – Procedura
Per l’accesso ai benefici di cui al presente Capo verranno di volta in volta pubblicati appositi Avvisi, che dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:
• l'indicazione della struttura procedente, del responsabile del procedimento, dei recapiti postali, telefonici e di posta elettronica certificata ai quali gli interessati possono rivolgersi;
• le specifiche finalità che l'amministrazione intende perseguire attraverso I' erogazione dei voucher;
• la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle domande, della prosecuzione e definizione dell'iter procedimentale;
• i termini e le modalità di presentazione delle domande;
• i tempi, i criteri e le modalità di valutazione delle domande;
• i termini e le modalità di rendicontazione;
• le forme di pubblicità;
• le modalità e i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i provvedimenti definitivi di assegnazione dei voucher;
• tutti gli elementi utili a garantire la trasparenza
CAPO XV - VOUCHER DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI
Art. 1 Oggetto
I voucher derivanti dalle sponsorizzazioni sono un’innovativa modalità di erogazione del contributo economico attraverso la fornitura di beni e/o servizi direttamente sponsorizzati dalle imprese presenti sul territorio e sensibili ai temi sociale del territorio in cui operano. Per sponsorizzazione si intende ogni corrispettivo in denaro e/o prestazione, in beni materiali, in servizi o in lavori preveniente da terzi in cambio di promozione e pubblicizzazione della propria attività.
Facendo seguito all’art.119 del T.U sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, all’articolo 43 della legge n.449/1997, all’art. 120 del D.Lgs 42/2004 e al Regolamento per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni del Comune di Albano Laziale, le
iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire e realizzare maggiori economie dell’Ente favorendo al contempo il miglioramento della qualità dei servizi offerti al cittadino nell’osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza che regolano l’operato della Pubblica Amministrazione.
I voucher derivanti dalle sponsorizzazioni non sono cumulabili con i contributi economici ordinari e straordinari.
Art. 2 – Finalità
Per i beneficiari i voucher derivanti dalle sponsorizzazioni hanno l'obiettivo di:
• Soddisfare adeguatamente le esigenze primarie dei beneficiari;
• Contrastare la condizione di povertà;
• Ridurre il rischio di marginalità sociale ed economica;
• Aumentare il grado di benessere percepito;
• Creare meccanismi di protezione ai soggetti più vulnerabili;
• Ridurre la precarietà materiale.
Art 3 – Destinatari
I voucher derivanti dalle sponsorizzazioni sono destinata alle famiglie con figli che si trovano in una situazione di bisogno temporanea e superabile; per bisogno si intende l’insufficienza momentanea del reddito e delle reti formali per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita; Sono destinatari potenziali degli interventi i nuclei familiari residenti sul territorio comunale e nello specifico:
• nuclei familiari monogenitoriali in situazioni di disagio socio-economico con figli minori, per i quali si rende necessaria l'attivazione di progetti personalizzati a sostegno delle funzioni genitoriali necessarie alla crescita dei figli;
• nuclei familiari in situazioni di disagio socio-economico con figli minori, per i quali si rende necessaria l'attivazione di progetti personalizzati a sostegno delle funzioni genitoriali necessarie alla crescita dei figli.
Art 4 – Requisiti d'accesso
Per accedere ai voucher derivanti dalle sponsorizzazioni è necessario possedere i seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Albano Laziale;
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
• Età superiore ai 18 anni;
• ISEE inferiore alla soglia di accesso come deliberato annualmente dalla Giunta Comunale;
• Avere dei figli minori a carico.
Art 5 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
• ISEE superiore alla soglia di accesso ai contributi economici deliberata annualmente dalla Giunta Comunale;
• ISEE con difformità/incongruità;
• Titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto su beni immobili ad eccezione dell’abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: X/0, X/0, X/0, X/0, X/0;
• Possesso dei seguenti beni mobili registrati:
• uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 KW, immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
• uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento.
• mancata integrazione dell'istanza su richiesta del Responsabile d'Istruttoria di cui all'art. 6;
• manifesta incongruenza tra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
• mancata presentazione ai colloqui di verifica e/o rifiuto della visita domiciliare da parte del tecnico;
• mancata adesione e mancata collaborazione in attuazione del progetto personalizzato e/o in osservanza degli impegni presi con il Servizio Sociale.
Art 3 - Destinatari
Sono destinatari degli interventi in oggetto le famiglie residenti nel Comune di Albano Laziale e in possesso dei requisiti previsti negli appositi Bandi Pubblici.
Art 4 – Istruttoria
Le istanze devono essere redatte sull'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale o scaricabile dal sito internet istituzionale e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune o presso l’Ufficio Servizio Servizi Sociali.
I voucher verranno concessi in base alla gravità della situazione socio economica emersa nel corso dell’istruttoria effettuata dal Servizio Sociale, attraverso l’utilizzo degli appositi strumenti, predisposti al fine di ridurre al minino ogni forma di discrezionalità. Pertanto a seguito della sopra esposta istruttoria si procederà con la redazione di una graduatoria degli aventi diritto, ai quali si provvederà ad erogare il voucher fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande per ottenere il voucher potranno essere presentate semestralmente, in base alla graduatoria degli aventi diritto, ai quali si provvederà ad erogare il contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande presentate nel mese di dicembre saranno archiviate d'ufficio. L'istruttoria prevede:
1. istruttoria delle domande pervenute in ordine cronologico di arrivo al protocollo;
2. verifica della residenza del richiedente;
3. verifica dei requisiti formali di legittimità: il Responsabile dell'Istruttoria ha facoltà di chiedere altra certificazione a completamento di quella prevista comprovante lo stato di bisogno;
4. Compilazione della scheda di valutazione sociale;
5. La concessione dei voucher verrà gestita da una Commissione Comunale formata dal Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato, dall'Assistente Sociale referente e dal Responsabile del Procedimento Amministrativo. La Commissione predispone la graduatoria degli aventi diritto entro i limiti delle risorse disponibili;
6. convocazione formale agli aventi diritto per un colloquio con l'Assistente Sociale referente;
7. colloquio sociale di valutazione;
8. predisposizione degli atti amministrativi con relativa proposta per le concessioni dei voucher;
9. Validazione del Responsabile del Servizio;
10. Conclusione del procedimento amministrativo;
11.Invio delle comunicazioni ai cittadini relativamente all'esito dell'istruttoria.
PARTE 4 CONCLUSIONI
CAPO XVI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Verifiche e controlli
Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue controlli attraverso verifiche formali e sostanziali, tese ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Il controllo formale si attua attraverso l'accesso ad archivi o banche dati dell’Amministrazione Comunale di Albano Laziale e delle altre Pubbliche Amministrazioni, oppure per il tramite delle Forze dell’Ordine ed avvalendosi delle informazioni in loro possesso.
Il controllo sostanziale delle dichiarazioni si realizza attraverso ulteriori strumenti di verifica delle azioni messe in atto dai soggetti beneficiari, attraverso anche ulteriori convocazioni presso gli uffici comunali per approfondimenti e attraverso accessi domiciliari presso le abitazioni dei richiedenti.
Controlli specifici verranno inoltre effettuati in tutti i casi in cui sorgeranno fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.
Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifiche a campione anche e di quelle di altri Enti dell’Amministrazione Pubblica secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato (D.P.R 445/00).
Il Servizio Sociale nell'erogazione e concessione dei contributi sopra descritti, ai sensi di quanto stabilito nel Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione, è soggetto a specifiche misure di prevenzione del rischio di corruzione.
Art. 2 - Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all’Amministrazione comunale
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000, i controlli effettuati dall’Amministrazione sulle autocertificazioni sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
Il Servizio Sociale effettua controlli di tipo preventivo o successivo sulle autocertificazioni presentate per l’attivazione di procedimenti finalizzati all’ottenimento di benefici, agevolazioni e servizi:
- per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l’iter procedimentale; esso viene effettuato con il sistema a campione su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale al numero complessivo dei singoli procedimenti amministrativi;
- per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell’adozione di provvedimenti amministrativi; esso viene effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.
Oltre ai casi sopra descritti, verranno effettuati controlli ogni volta che sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni.
Art. 3 – Modalità e tempi dei controlli
Il Servizio Sociale, qualora i dati non siano già in possesso degli uffici comunali, possono richiedere ad altre Pubbliche Amministrazioni l’effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
Le verifiche dirette sono effettuate accedendo direttamente alle informazioni detenute dall’amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, nei limiti e condizioni indicati dalla stessa al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali.
Le verifiche indirette sono effettuate qualora si verificasse la necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell’Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell’autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.
I controlli devono essere attivati, al fine di garantire l’efficacia dell’azione amministrativa:
a. entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni nel caso di controllo preventivo;
b. entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo nel caso di controllo successivo.
Art. 4 - modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli in caso di fondato dubbio
Oltre a quanto previsto dal precedente art. 3, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e
comunque rese in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o irregolarità sanabili, potrà essere richiesto al beneficiario di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio stabilito dall’Ufficio Servizi Sociali. Laddove il beneficiario non provveda, nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale provvedere al decadimento del procedimento oppure al recupero delle somme già erogate.
Art. 5 - Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni
Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all’Amministrazione comunale, il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Nell’inoltrare la segnalazione all’autorità giudiziaria dovrà anche essere indicato espressamente il soggetto presunto autore dell’illecito penale.
Il Responsabile del procedimento quando si tratti di controllo preventivo, provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell’esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale si dovrà dare atto dell’esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.
Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo atto.
Art. 6 Trasparenza
Il presente regolamento si inserisce in maniera coerente all’interno delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2016 “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità”, con la quale l’ente comunale intende contrastare il fenomeno corruttivo attraverso adozione di misure a carattere organizzativo e misure di trasparenza e integrità. Nel Piano sopra menzionato vengono riportate oltre che i dati, gli atti e le informazioni a pubblicazione necessaria , ai sensi del D. Lgs. 33/2013, anche le modalità con cui garantire in concreto l’esercizio del diritto di accessibilità e gli standard di qualità dei dati.
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficacia dell’azione amministrativa, infatti la trasparenza dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, con particolare riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini sia alla prevenzione della corruzione, al fine di dare applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento , responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà che rappresentano i punti essenziali di riferimento per le attività delle P.A.
Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e s.m.i., va tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne agevolmente visione.
Ai sensi del D. L. 31/05/ 2010 n. 78, convertito nella L. 30/07/2010 n. 122, artt. 13 e 38; del D.M. 08/03/2013, del D.M. 16/12/2014 n. 206 in vigore dal 25/03/2015, è stato istituito presso l’INPS, il Casellario dell’assistenza – Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate. Si tratta dell’anagrafe generale delle posizioni assistenziali dei cittadini, utile a raccogliere informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate dai vari enti pubblici.
Il Servizio Sociale del Comune di Albano Laziale provvederà obbligatoriamente a registrarvi i cittadini residenti, beneficiari delle prestazioni di cui al presente regolamento ed a provvedere pertanto ai relativi controlli incrociati con gli altri dati inseriti in suddetta banca dati.
Art. 7 Copertura finanziaria
La concessione dei sussidi, ausili finanziari e di vantaggi economici è subordinata alle risorse disponibili in bilancio.
Art. 8 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vanno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia.
Art. 9 Norma transitoria
E’ previsto un periodo transitorio a seguito dell’approvazione del presente regolamento per tutto l’anno 2016, che prevede la lavorazione delle istanze come previsto nel precedente Regolamento per la concessione dei contributi economici, approvato con DGC 32 del 07/04/2003 e s.m.i..
Nel contempo il personale dei servizi sociali provvederà alla comunicazione della modificata procedura per l’erogazione dei contributi economici agli utenti in carico al servizio, al fine di prepararli gradualmente alle nuove modalità di presentazione della domanda ed alla eventuale erogazione del beneficio.
Art. 10 Abrogazioni ed entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore partire da Gennaio 2017, data in cui si intende integralmente abrogato il precedente regolamento.