ACCORDO PER PROCACCIAMENTO D'AFFARI TRA
ACCORDO PER PROCACCIAMENTO D'AFFARI TRA
LV7 S.r.l. (C.F. e P. IVA 01503970491), in persona del Legale Rappresentante p.t., Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, (CF VTLLCN75C16I225D) nato a Santa Margherita Ligure il 16.3.1975, con sede legale in Livorno alla Via Goito n. 132
E
……………………….. (C.F. e P. IVA ………………….), in persona del Legale Rappresentante p.t., sig.
…............................(C.F. ………………….), con sede legale in ………………………., sede operativa in… , (di seguito, congiuntamente, "le Parti")
PREMESSO CHE
− La LV7 Srl svolge attività nel settore informatico, avendo quale proprio oggetto sociale la: − creazione ed implementazione di sistemi informatici; − vendita di soluzioni informatiche con relativo materiale per la realizzazione; − progettazione di soluzioni informatiche; − formazione su sistemi informatici; − progettazione e realizzazione di sistemi di comunicazione e telecomunicazione; − marketing dedicato alla vendita di sistemi informatici; − vendita di soluzioni basate sull'informatica anche per conto terzi; − organizzazione di eventi a scopo di vendita; − rappresentanza per conto terzi di soluzioni informatiche ed ogni altra attività ad esse strumentali;
− Nell'ambito della propria attività di impresa, la LV7 s.r.l. attualmente promuove e commercializza,
sotto il marchio “LundaX”, la fruizione di servizi di connettività;
− La………………………………………………………………………………….svolge attività di
…..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................;
− In seguito alle intese già intercorse, le Parti intendono stipulare un accordo per procacciamento di affari, per il periodo ed alle condizioni di seguito specificate.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La premessa al presente accordo ne forma parte integrante e sostanziale.
ART 1 : Oggetto dell'accordo
Con il presente accordo la LV7 srl e la , in persona dei rispettivi l.r.p.t., intendono
concordare le condizioni ed i termini secondo i quali la agirà come procacciatore di
affari per conto della LV7 Srl, per la promozione della conclusione, nel territorio dello stato italiano e senza alcun vincolo di esclusiva, di contratti di vendita dei prodotti e/o servizi distribuiti e/o commercializzati da essa LV7 Srl e come espressamente indicati nella tabella allegata.
La non assume alcun obbligo di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di
vendita dei prodotti e/o servizi oggetto del presente accordo.
Il presente accordo non conferisce alla la rappresentanza della LV7 Srl, né alcun potere di
effettuare operazioni in nome e per conto della LV7 Xxx, né di impegnarla in qualsiasi altro modo. Esemplificativamente, in nessun caso la ………………… dovrà: - chiedere e/o incassare pagamenti per conto di LV7 Srl, - dare condizioni e/o garanzie in nome e/o per conto di LV7 Srl, - impegnare LV7 Srl in qualunque contratto e/o accordo precontrattuale, - fare promessa e/o dare garanzie riguardo ai prodotti e/o
servizi oggetto del presente accordo, oltre a quanto contenuto sia nel materiale promozionale eventualmente fornitole da LV7 Srl che nei siti internet di titolarità di essa LV7.
…………………………agirà per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, anche attraverso propri collaboratori e/o dipendenti, in piena autonomia operativa, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza gerarchica nei confronti della LV7 Srl, potendo determinare liberamente modalità ed orari per la prestazione della propria attività in favore della LV7 Srl.
Le parti resteranno, pertanto, autonome l’una dall’altra nell’adempimento dei rispettivi obblighi, senza che si instauri tra le stesse alcun rapporto di dipendenza, società e/o associativo.
ART. 2 Durata ed eventuale cessazione anticipata
Il presente accordo avrà decorrenza dal …………….. e durata sino al , e, alla scadenza, si
intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. o p.e.c., con preavviso di almeno 30 giorni di calendario.
Ciascuna delle Parti può risolvere il presente accordo in presenza di grave inadempimento dell'altra parte, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..
ART. 3 Modalità di esecuzione dell'incarico
La …………… si limiterà a promuovere la conclusione dei contratti di vendita dei prodotti e/o servizi distribuiti e/o commercializzati da essa LV7 Srl di cui alla allegata tabella, presentandone ed illustrandone le caratteristiche e le specificità tecniche e commerciali, secondo le indicazioni previamente ricevute da LV7 Srl, in base a quanto contenuto nel materiale promozionale eventualmente fornitole da LV7 Srl e secondo quanto riportato nei siti internet di titolarità di essa LV7.
I contratti di vendita saranno trattati e conclusi direttamente ed esclusivamente dalla LV7 Srl, secondo le condizioni contrattuali ordinariamente offerte al pubblico o quelle di volta in volta specificatamente pattuite con la clientela.
Per il riconoscimento dei corrispettivi dovuti in ragione della propria attività di procacciamento, la
…………… dovrà avere cura ed onere a che, al momento della conclusione del proprio contratto di acquisto e/o abbonamento ai prodotti e/o servizi offerti da LV7, nelle note di ordine o in altro eventuale apposito campo della modulistica contrattuale, il cliente indichi in nominativo “…………………” (e/o l'eventuale codice contrattuale univocamente associato ad essa società) come origine del proprio contatto.
LV7 Srl si impegna a comunicare a ……………, a mezzo mail, con frequenza trimestrale, un report dei nominativi dei clienti procacciati da essa , specificando espressamente coloro per i quali non si
saranno verificate le condizioni necessarie per il riconoscimento del corrispettivo (esemplificativamente: esercizio della facoltà di recesso, risoluzione consensuale anticipata, ecc.) e la relativa motivazione.
Qualora un cliente, al momento della conclusione del proprio contratto con LV7, ometta, per mera dimenticanza o per un qualsiasi altro motivo, di indicare la come origine del proprio contatto,
rimane salva la facoltà di essa …………… di segnalare, a mezzo mail, alla LV7 Srl, che il cliente in questione è stato da essa procacciato. Tale segnalazione dovrà pervenire alla LV7 Srl entro il termine decadenziale di 30 giorni, decorrenti dal giorno di ricezione del report trimestrale dei clienti procacciati; in tale evenienza, il cliente in questione dovrà essere inserito da LV7 Srl, eventualmente previa verifica presso il cliente stesso, nel report relativo al trimestre successivo.
ART. 4 Corrispettivi
Su ogni contratto concluso da LV7 Srl con clienti procacciati dalla , andato a buon fine e che
abbia avuto regolare esecuzione, per cui si sia verificata la condizione di cui alla tabella seguente, spetterà ad essa società procacciatrice il corrispondente corrispettivo.
Prodotto | Condizione | Corrispettivo |
//20 - //20 | € , |
Tutti i corrispettivi di cui in tabella sono IVA esclusa, al lordo delle eventuali ritenute fiscali di legge. Qualora il riconoscimento del corrispettivo sia condizionato alla circostanza che il cliente procacciato da
…………… effettui uno o più rinnovi del canoni di abbonamento ai servizi promossi e commercializzati da LV7 Srl, oltre a quello comunque già dovuto al momento della conclusione del contratto e/o dell'attivazione del servizio, LV7 Srl sarà tenuta a darne comunicazione a mediante i predetti report trimestrali.
La tabella sopra riportata avrà validità fino a successiva modifica scritta; in tal caso, le Parti predisporranno analoga tabella che farà espresso richiamo al presente accordo, onde formarne parte integrante e sostanziale, ed andrà sottoscritta da entrambe le Parti per incondizionato benestare ed accettazione.
…………… acquisirà il diritto al pagamento dei corrispettivi contrattuali indicati in tabella successivamente alla trasmissione, ai sensi di legge, di idonea fattura, da emettersi trascorsi 30 giorni dal ricevimento di ciascun report trimestrale; il relativo pagamento da parte di LV7 Srl avverrà entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna fattura.
ART. 5 Spese
Tutte le spese sostenute dalla per lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo saranno
a completo carico della medesima, fatto salvo diverso e preventivo accordo.
ART. 6 Riservatezza
La si impegna a mantenere strettamente riservati e a non rivelare ad alcuno e per alcun motivo i
dati, la documentazione tecnica, le informazioni di carattere commerciale, organizzativo, produttivo, gestionale o comunque quant'altro sia inerente il know-how della LV7 Srl di cui venisse a conoscenza, nonché a non farne uso senza il preventivo consenso scritto della LV7 Srl, né direttamente né indirettamente, sia durante che dopo la cessazione del presente accordo.
ART. 7 Modifiche
Qualsiasi modifica o integrazione del presente accordo potrà essere concordata tra le Parti soltanto per iscritto ed osservando le stesse formalità seguite per la stipulazione del presente accordo.
ART. 8 Legge applicabile
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo sarà applicabile la Legge Italiana.
Eventuali controversie tra le Parti relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente accordo saranno devolute alla competenza del Foro di Napoli.
Roma, ……………
LV7 SRL ………………………
Le Parti dichiarano di aver letto attentamente le condizioni del presente accordo e di approvare espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. i punti:
- Art.. 2 Durata ed eventuale cessazione anticipata
- Art. 3 Modalità di esecuzione dell'incarico
- Art. 4 Corrispettivi
- Art. 6 Riservatezza
- Art. 8 Legge applicabile
Roma, ……………
LV7 SRL ……………………..