PIANO NAZIONALE RESILIENZA E RECUPERO (PNRR)
PIANO NAZIONALE RESILIENZA E RECUPERO (PNRR)
Missione 1 - Componente 1 - Asse 1
ACCORDO EX ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.7.1 “SERVIZIO CIVILE DIGITALE”
TRA
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, con sede in Roma, Largo Xxxxxx Xxxxxx, n.86, C.F.: 80188230587, in persona del Capo Dipartimento pro tempore Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2021, in qualità di legale rappresentante del Dipartimento (di seguito “Amministrazione titolare di interventi PNRR”, “Amministrazione Titolare”)
E
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con sede legale in Roma, Via della Ferratella in Laterano, 51 (CF: 97315390589) in persona del Capo Dipartimento pro tempore Cons. Xxxxx xx Xxxxxx, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2021, in qualità di legale rappresentante del Dipartimento (di seguito “Soggetto attuatore”)
Di seguito indicate anche come “parti”
PREMESSE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, con cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell’esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ ottobre 2012, recante l’ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l’articolo 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall’Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell’Agenda digitale Europea;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx è stato nominato Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al richiamato Ministro è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, con cui è stato conferito all’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx l’incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 31 marzo 2021;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’onorevole Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominata Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stata conferita la delega delle funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale, politiche antidroga, nonché in materia di anniversari nazionali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, con cui è stato conferito al Cons. Xxxxx Xx Xxxxxx l’incarico di Capo del Dipartimento politiche giovanili e il servizio civile universale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, concernente l’adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023” della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’art.2;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e in particolare l’articolo 41, comma 1 che ha modificato l’art.11 della legge 6 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”.
VISTA la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l’art.17 “Danno significativi agli obiettivi ambientali”;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
CONSIDERATO che l’art. 5, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, “Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo”;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241,
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante “Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia”, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla “Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia”;
TENUTO CONTO dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare:
- l’articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO l’articolo 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l’individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da conseguire per ciascun investimento e misura;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l’Unità di missione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021;
VISTO il decreto del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2021, recante l’organizzazione interna della predetta Unità di missione;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare l’art.10 recante “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU Italia;
VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
CONSIDERATO che il PNRR, nella Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.1 “Servizio Civile Digitale”, prevede interventi di miglioramento ed efficientamento del Servizio Civile per un importo complessivo di 60.000.000,00 di euro (sessantamilioni/00);
CONSIDERATO che, la allegata Tabella A del citato Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 individua il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale quale amministrazione titolare di risorse per la citata misura;
CONSIDERATO che il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale per l’esercizio delle deleghe di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021;
VISTA la nota prot. n. 3133 del 4 novembre 2021, con la quale il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha individuato il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale quale Xxxxxxxx attuatore della Misura 1.7.1, per l’attuazione di una parte della Misura per un importo di euro 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni/00), come indicato nel PNRR;
RITENUTO che la misura 1.7.1. richieda la collaborazione tra i due Dipartimenti nella elaborazione dell’ attuazione di un programma di intervento che attui gli obiettivi del Servizio Civile Digitale quali:
● Il rafforzamento delle competenze digitali e del capitale culturale degli operatori volontari partecipanti, in particolare delle competenze relative alla figura del “facilitatore digitale”, figura chiave per l’efficace dispiegamento di interventi di inclusione digitale;
● la promozione dello sviluppo e del potenziamento delle competenze digitali dei cittadini, il rafforzamento del capitale umano del Paese, attraverso la proposta di servizi di “facilitazione digitale” e di percorsi educativi;
● il potenziamento delle competenze digitali degli Enti di servizio civile universale, che aderiranno all’iniziativa, attraverso percorsi di capacity building;
● il sostegno all’inclusione digitale come parte integrante dei servizi di assistenza rivolti alle comunità o a particolari categorie di persone;
CONSIDERATO che il PNRR per la citata misura 1.7.1 prevede il conseguimento del target europeo a giugno 2026 di un milione di cittadini che partecipano ad iniziative di formazione erogate da enti certificati e volontari no profit;
RITENUTO di poter conseguire i milestone e i target citati con la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune tra i due Dipartimenti e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea di riferimento e dal citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
CONSIDERATO che, seppur appartenenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio Civile Universale fanno capo a due Autorità politico-amministrative distinte e, in particolare, rispettivamente, al Ministro senza portafoglio per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il Ministro senza portafoglio per le Politiche Giovanili;
CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione della Misura prevista dal PNRR, appare necessario che il rapporto di collaborazione esecutiva tra Amministrazione titolare della Misura
1.7.1. e Xxxxxxxx attuatore debba essere disciplinato attraverso uno strumento giuridico che individui competenze, responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione delle attività da svolgere, in conformità alla citata normativa nazionale e comunitaria;
CONSIDERATO altresì il carattere di eccezionalità dell’attuale esigenza di una rapida ed efficace attuazione del PNRR e delle Misure ivi previste, che impone di ottimizzare le modalità di utilizzo degli strumenti giuridici attribuiti alle Amministrazioni dall’ordinamento, rendendone opportuna l’applicazione quando proporzionati e adeguati rispetto allo scopo di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR;
VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO che tale strumento risulta il più efficiente, proporzionato e adeguato a disciplinare l’attuazione della Misura 1.7.1 secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente;
VISTO l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
CONSIDERATO che, pur inserite nella struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, tanto il Dipartimento per la trasformazione digitale quanto il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale rientrano certamente nella nozione di “amministrazioni aggiudicatrici” così come prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l’ANAC, con la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, ha puntualizzato al riguardo che “(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune”. Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;
CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali, e che, pertanto, entrambi i Dipartimenti i forniranno il proprio rispettivo contributo;
RITENUTO che, nel caso di specie, e in via eccezionale per l’attuazione del PNRR, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra i predetti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico- finanziari della collaborazione di cui trattasi;
VISTA la nota prot. n. 3133 del 4 novembre 2021 con la quale il Dipartimento per la trasformazione digitale ha indicato il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Digitale quale Xxxxxxxx attuatore della Misura 1.7.1 “Servizio civile digitale” chiedendo il Piano Operativo dell’intervento con l’articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target stessi, con i relativi tempi di esecuzione e il relativo impiego delle rispettive risorse;
VISTA la nota prot. 185829 del 6 dicembre 2021 acquisita agli atti con prot. 3713-A del 9 dicembre 2021 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Digitale ha inoltrato il Piano Operativo richiesto;
VISTA la citata circolare del 14 ottobre 2021 n.21 del Ragioniere Generale dello Stato, ed effettuato, in fase di definizione del modello di Accordo preso a riferimento per il presente atto, il previsto esame congiunto con il Servizio Centrale del PNRR sulla valutazione di coerenza con i requisiti del PNRR;
Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
(Premesse e definizioni)
1. Le premesse e il Piano Operativo costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) Amministrazione titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale;
b) Soggetto Attuatore: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, o anche solo “SCU”;
c) Le Parti: il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) Enti terzi: gli enti iscritti all’albo del Servizio Civile Universale;
e) Intervento: “Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.1 “Servizio Civile Digitale” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo di euro 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni/00), la cui realizzazione è affidata al Soggetto attuatore;
f) Piano operativo: documento trasmesso con la nota n. prot. 185829 del 6 dicembre 2021 acquisita agli atti con prot. 3713-A del 9 dicembre 2021 del Capo Dipartimento dello SCU che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie ai fini dell’attuazione dell’Intervento, il relativo cronoprogramma e i relativi costi pari a 55.000.000,00 euro.
Articolo 2
(Interesse pubblico comune alle parti)
1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della misura 1.7.1 “Servizio Civile Digitale” della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l’intervento di cui sopra, garantendo il raggiungimento di milestone e target riportati nel Piano Operativo allegato e la relativa rendicontazione.
Articolo 3
(Oggetto e finalità)
1. Il presente Accordo disciplina le forme di collaborazione tra le Parti e gli impegni operativi delle medesime in attuazione della Misura 1.7.1 “Servizio Civile Digitale” della Missione 1 - Componente 1 Asse 1 del PNRR, in conformità al Piano Operativo allegato.
2. L’Amministrazione titolare, in particolare, affida al Soggetto Attuatore, l’attuazione dell’intervento descritto nel Piano Operativo alle condizioni di cui al presente Accordo.
Articolo 4
(Gruppo di Lavoro Servizio Civile Digitale)
1. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo le parti si avvalgono del Gruppo di Lavoro Servizio Civile Digitale (SCD) per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. I referenti designati dalle parti sono: un rappresentante del Ministro dell’innovazione Tecnologica e Transizione Digitale e due rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) per l’Amministrazione titolare; un rappresentante del Ministro del Ministro per le politiche giovanili e due rappresentanti del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per il Soggetto attuatore.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all’altra parte.
5. Il Gruppo di Lavoro SCD svolge le funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare:
● garantisce il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
● esamina i contenuti dei report prodotti ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti.
● assicura che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR.
6. Nell’ambito del Gruppo di Lavoro di cui al comma 1 verranno, infine, monitorate le attività eventualmente contemplate in altri investimenti del PNRR ma funzionali al raggiungimento degli obiettivi della misura nel suo complesso, al fine di concordare le azioni più opportune per il raggiungimento di milestone e target. In particolare, sarà cura dei referenti del Soggetto attuatore segnalare per tempo eventuali ritardi di attività interdipendenti, imputabili ad altri soggetti, che possono incidere sul raggiungimento dei citati target.
Articolo 5
(Compiti in capo all’Amministrazione titolare)
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Amministrazione titolare dell’intervento si obbliga a:
A. assicurare che le attività poste in essere dal Soggetto attuatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
B. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo della misura;
C. presidiare in modo continuativo l’avanzamento degli interventi e dei relativi milestone e target, vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell’esecuzione di tutte le attività previste per l’attuazione degli interventi;
D. rappresentare, attraverso l’Unità di missione istituita con DPCM 30 luglio 2021, il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione
europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
E. verificare che il Soggetto attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati, in base alle indicazioni fornite dal Servizio Centrale PNRR;
F. trasmettere al Servizio Centrale del PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell’avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
G. vigilare affinché siano adottati i criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
H. vigilare che il Soggetto attuatore emani proprie Linee guida dirette ai Enti terzi in coerenza con gli indirizzi del Ministero dell’Economia e delle finanze per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
I. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241;
J. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
K. vigilare sull’applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging clima e digitale;
X. xxxxxxxx, qualora pertinenti, sull’applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
M. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
N. fornire tempestivamente al Soggetto attuatore le informazioni necessarie e pertinenti all’esecuzione dei compiti assegnati;
O. garantire il massimo e tempestivo supporto al Soggetto attuatore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l’adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
P. curare la gestione del flusso finanziario per il tramite del Servizio Centrale per il PNRR, impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate all’attuazione dell’intervento in funzione della loro fruibilità;
Q. elaborare le informazioni fornite dal Soggetto attuatore ai fini della presentazione alla Commissione Europea e alla Cabina di Regia delle relazioni di attuazione periodiche e finali;
R. collaborare, alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dal Soggetto attuatore.
2. Nell’ambito delle attività della misura 1.7.1. “Servizio civile digitale” l’Amministrazione titolare, si impegna inoltre a svolgere le seguenti attività:
A. Progettazione e sviluppo del sistema comune di monitoraggio dei risultati del Servizio Civile Digitale per la raccolta dei dati con il fine di monitorare l’efficacia dei servizi di facilitazione digitale svolti dai volontari selezionati dai Enti terzi ed elaborare analisi predittive e reportistica a supporto dei processi di decision making;
B. Valutazione di efficacia del servizio, in relazione alle diverse annualità del progetto, come base per la definizione e l’aggiornamento del Programma quadro, delle linee guida e dei criteri di valutazione per la selezione dei programmi e dei progetti, avvalendosi di un ente scientifico indipendente che monitori e valuti l'intervento attraverso tecniche statistico inferenziali;
C. Progettazione e sviluppo degli strumenti di supporto (formazione ed help desk, condivisione delle pratiche, certificazione delle competenze) agli enti del Servizio Civile Universale e ai volontari, avvalendosi di enti specialistici esterni per tutte le attività di progettazione ed erogazione previste, con, in particolare:
a. attuazione di attività di capacity building per gli Enti del Servizio Civile Universale, articolata in moduli formativi e incontri di supporto per la promozione dell’avviso e prima dell’avvio, in fase di esecuzione e in fase di chiusura dei programmi e progetti a tutti gli Enti partecipanti;
b. formazione ai giovani operatori volontari coinvolti nei progetti proposti dai Enti terzi. Il percorso di formazione è erogato online sia in modalità sincrona che asincrona (attraverso dei moduli di autoapprendimento);
c. certificazione delle competenze dei giovani operatori volontari.
Articolo 6
(Compiti in capo al Soggetto Attuatore)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Soggetto Attuatore si obbliga a:
A. garantire il coordinamento e la realizzazione operativa dell’intervento per il raggiungimento dei milestone e target riferiti alla misura 1.7.1. “Servizio Civile digitale”, secondo quanto previsto dal Piano Operativo, e, in particolare, a conseguire il target europeo a giugno 2026 di un milione di cittadini che partecipano ad iniziative di formazione erogate da enti certificati e volontari no profit;
B. curare la predisposizione e l’attuazione degli Avvisi rivolti ai Enti terzi nelle tre annualità dell’intervento, per la selezione dei relativi progetti secondo l’indirizzo dell’Amministrazione Titolare;
C. curare la predisposizione e l’attuazione dei Bandi per la selezione dei giovani volontari per i progetti selezionati con gli Avvisi di cui al punto B per ciascuna delle tre annualità dell’intervento e gestire i rapporti amministrativi tra i Enti terzi e i volontari;
D. coordinare l’attività dei Enti terzi, per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell’attività di attuazione di competenza;
E. emanare, a favore degli Enti terzi Linee guida in coerenza con gli indirizzi forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell’intervento per il perseguimento dell’obiettivo comune di cui all’art. 2, al fine di assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa dei Enti terzi e il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
F. rendere tempestivamente disponibile ai Enti terzi ogni informazione utile all’attuazione delle azioni dell’intervento;
G. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all’Amministrazione Centrale titolare di intervento sugli stessi;
H. rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne l’indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all’attuazione della Misura;
I. assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un’apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
J. effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese dei Enti terzi, prima della loro rendicontazione all’Amministrazione titolare;
K. raccogliere anche dagli Enti terzi e presentare all’Amministrazione titolare la rendicontazione delle spese, nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 8, nonché quella relativa ai target e alle milestone definite nel Piano Operativo;
L. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
M. comunicare all’Amministrazione titolare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze;
N. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
O. garantire l’alimentazione anche da parte degli Enti terzi del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria;
P. garantire e promuovere, anche da parte degli Enti terzi, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall’Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell’UE) per accompagnare l’attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea
– Next Generation EU”;
Q. verificare e convalidare le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività da parte degli Enti terzi;
R. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l’applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DSNH) di cui all’art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging clima e digitale, anche da parte degli Enti terzi;
S. garantire l’applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, anche da parte degli Enti terzi;
T. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, secondo quanto previsto al successivo art. 7, comma 4, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell’assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
U. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, ivi inclusa quella a comprova dell’assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
V. fornire su richiesta dell’Amministrazione titolare ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
W. fornire la necessaria collaborazione all’Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall’OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
X. garantire e periodicamente aggiornare la definizione e orientamento della progettazione nonché della realizzazione dei servizi digitali erogati secondo quanto definito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e dalle linee guida adottate ai sensi dell’art. 71 dello stesso decreto.
Y. fornire all’Amministrazione titolare le informazioni e i dati necessari necessari alla valutazione di efficacia di cui all’art.5 comma 2 lett.B;
Z. tenere conto nella definizione degli Avvisi e dei Bandi di cui alle precedenti lettere B e C degli esiti delle Valutazioni di efficacia di cui all’art.5 comma 2 lett.B;
AA. collaborare all’adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico dell’Amministrazione titolare.
Articolo 7
(Obblighi e responsabilità delle Parti)
1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano Operativo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l’altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano Operativo, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall’Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria applicabile.
6. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
7. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
8. Le Parti si impegnano, durante l’esecuzione del presente Accordo, all’osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell’ambito dell’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
9. Infine, nell’ambito delle attività complessive della misura 1.7.1 “Servizio Civile Digitale”, le Parti, si impegnano a svolgere in collaborazione le seguenti attività, per le reciproche competenze:
● definire il Programma Quadro (che costituisce la base per gli avvisi destinati agli Enti terzi, e viene aggiornato prima di ciascun avviso annuale e le linee guida associate), anche sulla base delle valutazioni di efficacia relative al progetto sperimentale e al primo e secondo ciclo progettuale;
● partecipare alla programmazione e al coordinamento delle attività̀ previste e in particolare alla definizione degli Avvisi di cui all’art.6 comma 1 lett. B e C;
● partecipare alle Commissioni di valutazione degli Avvisi destinati a selezionare gli Enti terzi;
● effettuare congiuntamente il monitoraggio delle attività̀, avvalendosi di un ente scientifico indipendente, in ottica di miglioramento ed evoluzione del “Servizio civile digitale”, incluso l’ampliamento della base degli Enti partecipanti;
● attuare ogni altra iniziativa utile per il coordinamento delle attività volte alla realizzazione di programmi e progetti in cui sono impegnati gli operatori volontari;
● intraprendere azioni volte a diffondere l’iniziativa tra i giovani e a sensibilizzarne la promozione tra gli Enti di servizio civile, su coordinamento dell’Amministrazione titolare.
Articolo 8
(Risorse e circuito finanziario)
1. Per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente Accordo, l’Amministrazione titolare riconosce al Soggetto attuatore l’importo massimo di euro 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni/00) come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo.
2. Successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo, l’Amministrazione titolare, su richiesta del Soggetto attuatore, rende disponibile una quota di
anticipazione, fino al massimo del 10% dell’importo di cui al comma 1, sulla contabilità speciale intestata al Soggetto Attuatore.
3. Le successive richieste di trasferimento delle risorse a titolo di rimborso potranno essere inoltrate dal Soggetto attuatore ad avvenuto inserimento della documentazione di spesa nel sistema informativo, di cui al successivo articolo 9, comma 1, al fine di attestare lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone. L’Amministrazione titolare, verificata la corretta alimentazione del citato sistema informativo, rende disponibili le risorse al Soggetto Attuatore. Il Soggetto Attuatore, a seguito dell’accredito delle risorse finanziare, provvede tempestivamente alla erogazione dei corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto.
4. L’ammontare complessivo dei trasferimenti dall’Amministrazione titolare al Soggetto attuatore non supera il 90% dell’importo riconosciuto di cui al comma 1 del presente articolo. La quota a saldo, pari al 10% dell’importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte del Soggetto attuatore della richiesta attestante la conclusione dell’intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del citato sistema informativo. Il Soggetto Attuatore, a seguito dell’accredito delle risorse finanziare, provvede tempestivamente alla erogazione dei corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto.
5. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui al Piano Operativo, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate all’Amministrazione titolare e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 15% della voce di costo indicata nel Piano Operativo.
Articolo 9
(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)
1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione titolare, deve garantire la registrazione dei dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGIS - o su altra piattaforma informatica che garantisca la piena interoperabilità con il sistema ReGiS
o la trasmissione allo stesso dei dati attraverso protocollo di colloquio - caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target ed ogni altro documento richiesto a tal fine e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento delle verifiche indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare almeno bimestralmente, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria delle spese unitamente alle check list di controllo definite in linea con le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze.
(Riduzione e revoca dei contributi)
1. L’eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell’intervento oggetto del presente Accordo, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea come indicato nell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l’investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all’art.8 comma 1, fino alla completa revoca del contributo, come stabilito dall’art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.
2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo nonché l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 12, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione dell’intervento oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, il Soggetto attuatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione titolare tali problematiche.
3. Qualora dalle verifiche dell’Amministrazione titolare, anche nell’ambito del Gruppo di Lavoro di cui all’articolo 4, risulti che il Soggetto attuatore è in ritardo sulle tempistiche previste nel Piano Operativo, la medesima Amministrazione titolare, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo al Soggetto attuatore che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti. Le parti si impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.
4. Nel caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini fissati dal Piano Operativo allegato e/o mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, l’Amministrazione titolare potrà revocare il contributo al Soggetto attuatore.
5. In caso di mancato raggiungimento dei target di cui al PNRR, per cause imputabili agli Enti terzi, il Soggetto attuatore risponderà nei confronti dell’Amministrazione titolare della perdita del finanziamento e si rivarrà direttamente nei confronti degli Enti terzi responsabili.
6. L’Amministrazione titolare adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al Soggetto attuatore e agli Enti terzi, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l’attività realizzata e rendicontata è stabilita dall’Amministrazione titolare in raccordo con il Servizio Centrale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR.
(Durata ed efficacia)
1. Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2026 e acquisisce efficacia nei confronti delle Parti a seguito dell’intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso i competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell’Accordo, nel rispetto della normativa unionale e nazionale di riferimento.
Articolo 12
(Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancato adempimento da parte del Soggetto attuatore di quanto previsto nel presente Accordo e nel Piano operativo, il competente Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale procede ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Articolo 13
(Modifiche)
1. Il presente Accordo e il Piano Operativo possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell’intervento di cui all'art. 3.
Articolo 14
(Riservatezza e protezione dei dati personali)
1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo, per la durata dell’Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
4. Nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d’ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
6. Qualora, nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest’ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR.
Articolo 15
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all’interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo, al ricorrere dei presupposti di legge.
3. Il presente Accordo si compone di 15 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Per l’Amministrazione titolare di intervento
Il Capo Dipartimento Xxx. X. Xxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXX C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Per il Soggetto attuatore Il Capo Dipartimento Cons. M. de Giorgi
20
Firmato digitalment e da DE XXXXXX XXXXX C=IT
O=PRESIDE NZA CONSIGLIO DEI MINISTRI