Settore Contratti Appalti - Provveditorato
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CAPITOLATO TECNICO
Lotto 2
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)
Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –
La presente polizza è stipulata tra
Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX, 00 00000 Xxxxxxx
e la Spettabile
…...........................................................
Decorrenza: ore 00:00 del 01/01/2016
Scadenza: ore 00:00 del 01/01/2019
Durata: 3 anni
Scadenze rate annuali ore 00:00 del 01/01
DEFINIZIONI
Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
Polizza: | il documento che prova l'assicurazione |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio: | la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro |
Risarcimento diretto | La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Accessorio: | l’installazione stabilmente fissata al veicolo o natante non costituente normale dotazione di serie, compresi impianti, dispositivi e attrezzature inerenti l’uso a cui il veicolo o natante è destinato purché ad esso incorporati |
Optional: | l’installazione stabilmente fissata al veicolo o natante fornita dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo base di listino |
Broker: | Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società |
Legge: | D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni |
Regolamento: | I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni. |
MASSIMALE: € 6.000.000,00 per sinistro o superiore per i casi previsti dalla Legge
Il suddetto massimale dovrà sempre garantire i massimali minimi stabiliti dal D. Lgs. 198/2007
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione o giacenza in acqua dei natanti descritti in contratto.
L’assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
L’Assicurazione comprende pertanto:
α) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
β) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
χ) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose in consegna o alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
δ) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo;
ε) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
ϕ) entro il limite massimo di € 775.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza per fatto non inerente alla circolazione stradale;
γ) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo dei veicoli in aree private;
η) la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza dei natanti in acque private e quando gli stessi si trovano in giacenza a terra nonché nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;
ι) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all’art. 122, 1° comma della Legge (autore dell’atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest’ultimo;
φ) la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua e/o terra del natante esclusi i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l’ausilio dei mezzi meccanici.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) nel caso di autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
b) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
c) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
d) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L’Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
e) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo o natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti salvo che si tratti, per i natanti, di regate veliche.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) ed in tutti gli altri casi in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei seguenti casi:
1) qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni;
2) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
3) nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con abilitazione regolarmente conseguita ma che non risulti ancora in possesso dell’Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;
4) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato/licenza di navigazione.
Fermo tutto quanto sopra esposto, limitatamente al punto d), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei soli confronti del Conducente.
Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti
Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell’Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.
Art. 4 - Oneri a carico del contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 5 - Estensione territoriale/Limiti di navigazione
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Svezia, dell’Austria, della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano. .
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.
Relativamente alla navigazione dei natanti l’assicurazione vale, quando in acqua, per il Mar Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi europei; quando invece a terra nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.
Art. 6 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 7 – Durata del contratto – Pagamento del premio
Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.
Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP (ora ANAC).
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto; rimane ferma la facoltà per le Parti di recedere annualmente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi con preavviso non inferiore a 180 giorni.
Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le Parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria.
La Provincia di Brescia si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
La Società si impegna tuttavia a concedere la continuazione del servizio, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso, per la durata massima di 180 giorni qualora, alla cessazione del presente contratto, non sia intervenuta la stipulazione
di una nuova polizza; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Al termine di detto periodo, la Società resta comunque obbligata a mantenere operante la garanzia fino all'effetto della nuova polizza stipulata dal Contraente, eventualmente anche con altra Impresa, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di 180 giorni. Decorso tale ulteriore termine la garanzia si intenderà definitivamente cessata.
Fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:
α) a parziale deroga dell’art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 30 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione;
β) la Società si impegna a consegnare al Contraente l’apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell’Assicurazione;
χ) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell’effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall’Impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell’art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell’effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di cui alla lettera a).
Il pagamento del premio per le rate successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma potrà essere corrisposto, in deroga al 2° comma dell’art. 1901 C.C.., entro il 60° giorno successivo alla data di decorrenza del periodo annuale o alla data di decorrenza delle appendici.
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.
Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
b) tariffa fissa senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione :
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 9 – Polizza Libro matricola
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purchè non antecedenti la data e l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell’aumento per frazionamento.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.
Art. 10 – Denuncia del sinistro
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 11 - Procedure di Risacimento Diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.
Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11,la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice.
Art. 14 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
L’impresa si impegna comunque a richiesta dell’Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:
− la denominazione della Società;
− il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
− il numero del contratto di assicurazione,
− i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
− la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
− la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
− nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
− l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
− la firma dell’assicuratore.
L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 16 - Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante
In caso di furto del veicolo/natante il contratto si intende risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve dare notizia del furto alla Società fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei 60 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto si intende risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso e la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive al furto stesso.
Art. 18 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
1. sinistri denunciati;
2. sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
3. sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
4. sinistri senza seguito;
5. sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
rappresentano un’insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 21 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.
Art. 22 – Xxxxxxxx Xxxxxx
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio: Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792 e del D.Lgs. 209/2005, nei limiti e con le modalità previste dalla delibera relativa, fino alla scadenza dell’incarico.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dalla Marsh S.p.A.
La Società riconosce che il pagamento del premio sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/ Contraente.
Art. 22a - Coassicurazione e delega (opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Unica eccezione a quanto indicato sopra, è costituita dall’incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Società di brokeraggio direttamente nei confronti di ogni compagnia assicuratrice.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art. 23 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 23a – Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 24 - Caduta di aeromobili od altri corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.
Art. 25 - Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta -
La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant’altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 26 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o Assicurato o la Società siano tenuti devono essere fatte per iscritto.
CAPO II - RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)
Art. 1 - Veicoli assicurati
Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori ed optional forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9,10, 11 e 12 del presente capo.
Art. 2 - Colpa grave dell'Assicurato
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
Art. 3 - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 4 - Diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.
Art. 5 - Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:
1. Per le garanzie di cui all’art. 9 – Incendio e art.11 Eventi speciali
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2. Per le garanzie di cui all’art.10 – Furto, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciatidal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
3. Per le garanzie di cui all’art.12 – Danni accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.
L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Art. 6 - Modalità di liquidazione del danno
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.
Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo/natante, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista Eurotax Giallo/Quattroruote pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.
In caso di mancata quotazione, cessazione della pubblicazione o qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax Giallo/Quattroruote, si farà riferimento alla quotazione di mercato.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo/natante al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Dal valore del veicolo al momento del sinistro verrà detratto il valore di recupero.
In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 9-10-11-12 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli/natanti la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo/natante stesso.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dal Contraente a condizione che l’importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.
b) In caso di danno parziale verrà applicato degrado esclusivamente sul costo dei pezzi di ricambio e materiali d’uso dopo 5 anni dalla data di prima immatricolazione, fino ad un deprezzamento massimo del 50%.
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.
Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
Art. 7 - Clausola arbitrale
Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.
Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art.5 della presente Sezione, ed entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione.
Art. 9 - Incendio
Oggetto della garanzia:
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine e dall’esplosione e scoppio anche esterni al mezzo.
La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo o natante allo scopo di impedire o arrestare l’incendio.
Esclusioni:
La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
• terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
• atti di guerra, occupazione militare, invasione;
• durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette da A.C.I. o dalla F.M.I..
Art. 10 - Furto
Oggetto della garanzia
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.
La Società risponde altresì:
- dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
- dei danni alle parti interne del veicolo;
- dell’indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di giorni 30, per la indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina dello stesso, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell’Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.
Esclusioni
La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
• terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
• atti di guerra, occupazione militare, invasione;
• durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette da A.C.I. o dalla F.M.I..
Art. 11 - Eventi Speciali
Oggetto della garanzia:
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.
La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di terremoto, eruzioni vulcaniche, rottura di ponti, trombe d'aria, bufera, tempeste, uragani, alluvioni, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti, cedimenti, sprofondamento di strade, allagamenti, maremoti, crollo di edifici e manufatti in genere, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, caduta di oggetti, di alberi o rami.
Art. 12 - Danni accidentali
Oggetto della copertura:
La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione sia su aree pubbliche sia su aree private.
Esclusioni
La garanzia non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
• terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
• atti di guerra, occupazione militare, invasione;
• durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette da A.C.I. o dalla F.M.I..
GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI
Art. 13 – Garanzia contrassegno e tassa automobilistica (condizione non valida per natanti)
La Società, in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla presente polizza, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro, un indennizzo pari:
- al rateo di premio, escluse le imposte, dell’assicurazione RCA relativa al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo intercorrente dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
Art. 14 - Spese di immatricolazione (condizione non valida per natanti)
Qualora si verifichi un sinistro coperto dalla presente polizza che determini un danno totale, la Società rimborsa le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato, con il limite di € 260,00 per sinistro.
Art. 15 - Spese di parcheggio, custodia, recupero e traino (condizione non valida per natanti)
La Società rimborsa le spese sostenute dal Contraente, per qualsiasi causa, per:
- il parcheggio e/o la custodia del veicolo assicurato disposti dalle competenti Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell’avvenuto ritrovamento;
- il recupero del veicolo;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di ripazione.
Art. 16 – Cristalli (condizione non valida per natanti)
Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali.
Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.
Art. 17 – Appropriazione indebita (condizione non valida per natanti o veicoli assicurati per la garanzia furto)
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivanti dall'appropriazione indebita del mezzo indicato in polizza commessa dai suoi dipendenti a condizione che:
- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.
Si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 C.P..
Art. 18 - Imbrattamento della tappezzeria (condizione non valida per natanti)
La garanzia è prestata, per ogni veicolo, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro ed anno per il rimborso delle spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo, conseguenti al trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali.
Art. 19 – Tutela giudiziaria
La Società assume a proprio carico, nel limite di € 6.000,00 ed alle condizioni che seguono, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a)b)c)d) necessarie al Proprietario e/o al Conducente, se autorizzato, del veicolo assicurato, allo scopo di:
- ottenere il risarcimento dei danni cagionati a terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall’art. 1919 C.C. comma 3;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.
Qualora il Contraente non vi provveda direttamente la Società si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale il Contraente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l’incarico di presentare alla competente Autorità il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo in carico le relative spese.
Sono in garanzia:
α) le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
β) le spese peritali, compresi medici e accertatori, per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
χ) le spese per la difesa penale del Conducente, se autorizzato, per reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su impugnazione del Contraente ;
δ) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro disposto a fini probatori dall’Autorità giudiziaria, semprechè il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale. Queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.
L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione o navigazione prestata dalla Società;
- nel caso di controversia promossa contro il Contraente da un trasportato se il trasporto non avviene in conformità delle disposizioni legislative in vigore ed a quanto previsto dalla carta di circolazione o dal certificato o licenza di navigazione;
- se il conducente del veicolo o del natante non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società derivanti da fatti connessi con la circolazione o la navigazione del mezzo indicato in polizza;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti.
La garanzia non comprende:
- multe, ammende e sanzioni amministrative e pecuniarie in genere;
- gli oneri fiscali ( bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, etc. );
- le spese di giustizia penale.
Denuncia del sinistro
Unitamente alla denuncia il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve far pervenire alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
Gestione del sinistro
L’Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto fra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non può dar corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L’Assicurato deve trasmettere al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e documenti occorrenti ed a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore; copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi semprechè il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito.
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, le Parti possono demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provveda secondo equità.
L’arbitro sarà designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali quale che sia l’esito dell’arbitrato.
La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
LA CONTRAENTE LA SOCIETA’
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