OFFERTA PLACET - MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI NON DOMESTICI
OFFERTA PLACET - MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI NON DOMESTICI
Articolo 1. Definizioni e normativa diriferimento
ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;
Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;
Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;
Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;
Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica – diversa dalle amministrazioni pubbliche – interamente connessa in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico;
Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti di energia elettrica che svolgono funzioni di pubblica utilità;
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;
Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;
Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica concluso sulla base dell’Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;
Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;
Documentazione contrattuale: è l’insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di: a) modulistica per la conclusione dell’offerta PLACET; b)informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale; c) nota informativa per il Cliente finale; d)modulistica recante le condizioni economiche; e) informazioni sul mix energetico f)informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale; g)modulo per la presentazione dei reclami; h)modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali; i) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto1.
Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale;
Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;
Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un Contratto;
Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;
Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell’energia elettrica presso il Punto di fornitura;
Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l’energia elettrica;
Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell’energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/COM e s.m.i.; Parti: sono il Cliente e il Fornitore;
Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Fornitore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Fornitore può derogare dall’installazione del limitatore di potenza;
Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;
Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l’energia elettrica al Cliente;
Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela;
Servizi di ultima istanza: sono il Servizio di maggior tutela ovvero il Servizio di salvaguardia;
SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U.
n.192 del 18 agosto 2010;
Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell’ARERA 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni;
Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l’attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U.
n. 75 del 31 marzo 1999;
TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA;
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;
TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica;
TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;
Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell’ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xx.
Articolo 2. Oggetto
2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell’ambito della presente Offerta PLACET.
2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.
2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell’esercente il servizio di salvaguardia che in precedenza serviva il Cliente.
2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all’Articolo 6.
2.5 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare l’energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l’energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l’energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
Articolo 3. Conclusione del Contratto
3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Xxxxxxxxx si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettivo da parte del Fornitore.
3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia al Cliente finale una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma.
3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da e) a h) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.
3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.
Articolo 4. Procura a recedere
4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Edison Energia perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
4.2 Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SIInei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
Articolo 5. Revoca della richiesta di switching
5.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell’eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo; b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa; c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) la data di attivazione del servizio di salvaguardia.
5.2 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.
5.3 Superato il termine di cui al comma 5.2, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.
5.4 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l’Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di: a)ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.
Articolo 6. Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna
6.1 Ai fini dell’Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.
6.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
6.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
Articolo 7. Attivazione della fornitura
7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella Proposta di Contratto
7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.
7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.
Articolo 8. Condizioni Economiche
8.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto
Articolo 9. Durata del contratto, rinnovo e recesso
9.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
9.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall’Attivazione della fornitura.
9.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 9.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di
offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, - considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.
9.4 La comunicazione di cui al precedente comma 9.3 non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
9.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 9.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.
9.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 9.3 e
9.4 e qualora il prezzo di cui al comma 9.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.
9.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all’altra Parte.
9.8 Il Cliente può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con il Fornitore mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.
9.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
9.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: a mezzo fax o raccomandata a/r.
9.11 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.
Articolo 10. Fatturazione
Disposizioni generali
10.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 10.16.
10.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.
10.3 Le fatture consistono nella “bolletta sintetica” redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e negli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: nella propria area privata del sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx.
10.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx la “Guida alla lettura delle voci di spesa” per l’Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” attraverso il Servizio Clienti.
10.5 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo.
10.6 Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente tramite e-mail, e saranno sempre disponibili nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx.
10.7 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.
10.8 Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.
10.9 Il livello dello sconto di cui al comma 10.8 è pari a -6,60 euro/Punto di fornitura/anno.
10.10 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 10.8 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.
10.11 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 25 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.
10.12 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 500 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti credi ti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all’interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.
10.13 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
10.14 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo
2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all’esercente il Servizio di salvaguardia, oggetto di cessione del credito maturato da quest’ultimo al Fornitore entrante.
10.15 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti: tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in via continuativa o bollettino postale. Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
10.16 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio prodie.
10.17 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l’altra.
Fatturazione di periodo
10.18 La Fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza:
Tipologia Di Clienti | Frequenza Emissione Fatture |
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW | Mensile |
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW | Bimestrale |
10.19 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
10.20 In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.
Fatturazione di chiusura
10.21 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l’emissione è pari all’ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
10.22 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 10.21, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.21; b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.21.
10.23 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.
Articolo 11. Rateizzazione
11.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: i) per i Clienti trattati monorari, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio; ii) per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;iii) per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 10; iv)per tutti i Clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;
11.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.
11.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.
Articolo 12. Garanzie a carico del cliente finale
12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIV) e riportato nella seguente tabella:
Clienti non domestici | ||
con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW | Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW | |
Ammontare deposito (€) | 15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata | stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione |
12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma
12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione.
12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13. Interessi di mora
13.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.
13.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
13.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 14. Inadempimento del Cliente
14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.14, trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
14.2 Il termine di cui al comma 14.1 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
14.3 Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti
potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di
documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
14.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
14.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.
14.6 Trascorso il termine aggiuntivo di cui al comma 14.5, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura nei termini di cui al comma 14.5, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al quindici percento della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.
14.7 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 23 relativo alle comunicazioni.
14.8 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.
14.9 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
14.10 Ove l’intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 10 del TIMOE. Larisoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza.
14.11 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 14.1 a 14.4. Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento di cui al comma 14.5, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SII.
14.12 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora; iii) il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
14.13 Nei casi di cui al comma 14.12, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
14.14 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
Articolo 15. Prestazioni di competenza del Distributore
15.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, comprendenti: l’aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE.
15.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l’importo che allo stesso sarà addebitato da quest’ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.
15.3 Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura. Articolo 16. Sicurezza degli impianti,apparecchiature e verifiche
16.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell’energia elettrica.
16.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
16.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
Articolo 17. Forza maggiore
17.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
17.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo,specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
17.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie
obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.
Articolo 18. Responsabilità
18.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
18.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
18.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.
18.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza. Articolo 19. Clausola risolutiva espressa
19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; c) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; d) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento/Distribuzione per cause non imputabili a EDISON ENERGIA; e) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EDISON ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EDISON ENERGIA nei confronti del CLIENTE; f) inosservanza degli obblighi previsti dal Codice Etico (pubblicato al seguente indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxx_000_xx_xxxxxxx.xxx.x cui Il CLIENTE si impegna ad attenersi); g) in generale qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs 231/01. Articolo 20. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni
20.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.
20.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx.xx
20.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).
20.4 Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.
Articolo 21. Integrazione del contratto
21.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.
21.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest’ultimo.
Articolo 22. Cessione del contratto
22.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell’esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c..
22.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.
Articolo 23. Comunicazioni
23.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: per iscritto.
23.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
23.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
Articolo 24. Legge applicabile e foro competente
24.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Articolo 25. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie
25.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazionedell’Autorità (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx).
25.2 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Articolo 26. Dati personali
26.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE
INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI EDISON ENERGIA - I livelli specifici di qualità commerciale definiti nel Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) di cui all’Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. prevedono che Edison Energia sia tenuta a: a) inviare risposta motivata ai reclami scritti entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo; b) provvedere a rettifica di fatturazione di bolletta già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica; c) provvedere a rettifica di doppia fatturazione entro 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica. Nel corso dell’anno 2018 EDISON ENERGIA ha raggiunto i seguenti livelli specifici effettivi di qualità (clienti finali in Bassa tensione non domestici– mercato libero): a) tempo medio di 11,75 giorni solari per clienti finali in Bassa tensione (28 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 1.025 euro) per la risposta motivata ai reclami scritti; b) tempo medio di 15 giorni solari per clienti finali in Bassa tensione (3 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 100 euro) per la rettifica di fatturazione; c) tempo medio di 5 giorni solari per clienti finali in Bassa tensione (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0 euro), per la rettifica di doppia fatturazione. Il livello generale di qualità commerciale definito nel TIQV prevede che Edison Energia sia tenuta a rispettare lo standard del 95% per quanto attiene l’invio delle risposte a richieste scritte di informazioni entro il tempo massimo di 30 giorni solari. Nel corso dell’anno 2018 Edison Energia ha raggiunto il seguente livello generale effettivo di qualità (clienti finali in Bassa tensione non domestici– mercato libero): 92,8% di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari per clienti finali in Bassa tensione (tempo medio di risposta pari a 10,42 giorni).
INDENNIZZI AUTOMATICI - Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i., nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricev imento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V –Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 delle Condizioni generali di Fornitura. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2
€ ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all’art 10 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura del settore elettrico come previsto dalla Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.. In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi della Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio; c) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità. 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi della Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Vendita energia elettrica, gas e servizi a valore aggiunto
Edison Energia S.p.A. (“EDISON”), informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”), del D.lgs 196/03 e ss.m.i, i dati personali forniti dal CLIENTE in relazione al prodotto/servizio erogato verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento, per le finalità di seguito riportate al punto 4. 1. Fonte dei dati - I suddetti dati potranno essere sia (i) forniti volontariamente dal CLIENTE per la conclusione del CONTRATTO al momento della registrazione sui siti internet di EDISON e/o nel corso dei contatti con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici di EDISON preposti alle attività relative alla conclusione del CONTRATTO o, in ogni caso, nel corso della fase di sottoscrizione del CONTRATTO tramite qualsiasi altra modalità sia (ii) raccolti e trattati da EDISON per dar corso al contratto ed alle obbligazioni ad esso relative. 2. Soggetti destinatari - La presente Informativa si applica a: • Clienti Residenziali e PMI • Clienti potenziali (in fase di contrattualizzazione o di manifestazione di interesse al servizio). Nel seguito del testo i soggetti sopra indicati sono indicati come “interessati” al trattamento dei dati personali. 3. Tipologie di dati trattati - I dati oggetto di Trattamento sono: dati che permettono l’identificazione diretta (dati anagrafici, dati di contatto, dati contrattuali e di consumo); dati particolari (solo nei casi previsti dalla legge). 4. Finalità, base giuridica del Trattamento e periodo di conservazione dei dati - I dati personali saranno oggetto di trattamento per le finalità e le relative basi giuridiche di seguito indicate: • Finalità di trattamento la cui base giuridica è l’esecuzione del contratto - I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per la conclusione e l’esecuzione del CONTRATTO ed al relativo rapporto di vendita o altra fattispecie ad essa assimilabile, e per adempiere agli obblighi di legge derivanti dal CONTRATTO medesimo. Verranno pertanto trattati per: A) Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto ed al relativo rapporto di vendita o altre fattispecie ad essa assimilabili: 1) attività pre e post contrattuali-preliminari alla conclusione del contratto; 2) attivazione/disattivazione/allacciamento dei siti di fornitura e attività connesse alla eventuale assistenza tecnica;
3) vendita, consegna, installazione/disinstallazione e gestione dei prodotti venduti da Edison e tutte le attività a ciò inerenti e conseguenti ivi inclusi i trattamenti necessari all’esecuzione di eventuali attività pre e post vendita; 4) attività correlate alla garanzia sui prodotti medesimi 5) gestione di eventuali variazioni contrattuali; 6) gestione delle variazioni relative alle anagrafiche; 7) gestione degli incassi 8) gestione letture/misure dei consumi; 9) fatturazione, elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione delle fatture; 10) gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza, reclami, contenziosi; 11) tutela ed eventuale recupero del credito, ivi incluse verifiche sulla solvibilità del CLIENTE. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed implicito nella conclusione del contratto/attività pre-contrattuali ed un eventuale mancato conferimento pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. L’acquisizione del consenso al trattamento dei Dati Personali non è infatti necessario per tutti i trattamenti connessi e/o indispensabili all’esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di cui l’interessato è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche sue richieste. Periodo di conservazione dei dati: Le comunichiamo che i Suoi dati saranno mantenuti per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del contratto o secondo quanto richiesto dalla normativa civile e fiscale. • Finalità di trattamento la cui base giuridica è il Legittimo interesse del Titolare B) analisi e modelli statistici: 1) analisi finalizzate alla produzioni studi, ricerche statistiche e di mercato; 2) reportistica ed analisi, svolte direttamente da Edison ovvero da società terze dalla stessa a ciò delegate al fine di fornirLe informazioni, report e statistiche inerenti al prodotto da Lei acquistato e al relativo utilizzo; 3) analisi per rinnovi dei prezzi a scadenza Il conferimento dei dati personali per tale finalità è obbligatorio ed è realizzato sulla base di un bilanciamento degli interessi e dei diritti dell’Interessato e del Titolare del Trattamento: un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Periodo di conservazione dei dati: Le comunichiamo che i Suoi dati saranno mantenuti per 10 anni dalla cessazione del contratto o secondo quanto previsto dalla normativa civile e fiscale. • Finalità di trattamento la cui base giuridica è il consenso dell’Interessato - Previo specifico consenso del CLIENTE, i dati del CLIENTE medesimo potranno essere utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura), anche per le seguenti finalità: C) Finalità promozionali, commerciali e di marketing: 1) invio/comunicazione da parte di EDISON di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di EDISON medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Edison, nonché di società terze; 2) vendita diretta e/o collocamento da parte di EDISON di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di EDISON medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Edison, nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione. D) Finalità di comunicazione di dati a terzi: 1) i dati del CLIENTE potranno essere comunicati a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell’intrattenimento televisivo, a istituti finanziari, a istituti assicurativi, a case automobilistiche o a imprese che producano e sponsorizzino prodotti innovativi legati al mondo dell’energia, a consulenti, società controllate/ controllanti e/o collegate al Gruppo Edison. Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del CLIENTE per le medesime finalità di cui alla precedente lettera 2) relativamente alla promozione, al marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura). E) Finalità di Profilazione: 1) Attività di studio e analisi delle abitudini e delle modalità di consumo al fine di migliorare l’offerta commerciale ed effettuare specifiche promozioni di prodotti e/o servizi, tramite marketing specificamente connesso a tali studi e analisi. Solo ove si fosse optato per consentire il trattamento la cui finalità è espressa alla precedente lettera D, i suoi dati saranno utilizzati per lo svolgimento di attività di marketing profilato, tra cui: invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte di Edison Energia e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Edison (tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura), connesso al suddetto studio ed ai relativi risultati, con la proposta di offerte e informazioni che possano essere di suo maggiore interesse. Laddove invece si fosse optato unicamente per consentire il trattamento di cui al punto attuale, i Suoi dati saranno trattati unicamente per creare casi di studio, modelli comportamentali e analisi delle sue abitudini di consumo e preferenze ad uso unicamente interno ad Edison e le sue società controllate/controllanti. Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 4 lettere C), D) ed E) è facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il CLIENTE potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti, facendone semplice richiesta ad EDISON. Periodo di conservazione dei dati: I dati di cui alla lettera B), C) saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dal termine del rapporto contrattuale, ferma restando la richiesta di periodiche conferme circa lo stato dei consensi da lei prestati durante il periodo di efficacia del contratto. Per il medesimo periodo di tempo saranno conservati i Suoi dati, raccolti e trattati per la finalità di cui al precedente punto 4 lettera D). Per le finalità di cui alla lettera E) i suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi dalla acquisizione, ferma restando la richiesta di periodica conferma. 5. Modalità di Trattamento - In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti informatici e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità attraverso l’adozione di adeguate misure di sicurezza, così come prescritto dal Regolamento. 6. Categorie di destinatari dei dati - I dati del CLIENTE potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori di EDISON in ragione della funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e dallo stesso debitamente istruiti; (ii) dai dipendenti e collaboratori di società controllate/controllanti/collegate al Gruppo Edison, sempre in qualità di soggetti autorizzati ed istruiti da parte del Titolare (iii) da soggetti terzi (fornitori di servizi tecnici, tecnologici, di postalizzazione, istituti bancari e di credito e fornitori di servizi strumentali all’erogazione servizi/prodotti oggetti del CONTRATTO; call center, società di marketing e servizi di pubblicità e ricerche di mercato per le attività soggette a consenso dell’Interessato) debitamente nominati Responsabili del trattamento da parte di Edison. I dati saranno prevalentemente trattati in Italia e in stati facenti parte dell’Unione Europea, tuttavia alcune attività di trattamento potrebbero essere svolte in paesi non facenti parte dell’Unione Europea, garantendo in ogni caso i necessari standard di protezione e tutela richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale, quali l’adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Per ottenere una copia dei dati trasferiti all’estero o conoscere la collocazione geografica dei dati sarà possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati ai recapiti indicati. 7. Diffusione dei dati - I dati personali dell’Interessato senza la sua autorizzazione specifica non saranno in alcun modo diffusi al di fuori del perimetro aziendale e/o pubblicati sul sito internet dell’azienda. 8. Titolari e Responsabili del Trattamento - Il Titolare del Trattamento, cioè il soggetto che ne determina le finalità, è Edison Energia Spa. I Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i trattamenti per conto dei Titolari, sono le società del Gruppo e i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del Regolamento 2016/679 da parte del Titolare. 9. Responsabile protezione dati personali - Tale figura prevista dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati è stata individuata come riferimento comune alle Società del Gruppo Edison soggette a direzione e coordinamento o controllate da Edison spa e da altre società del perimetro aziendale. I riferimenti per contattare il RPD sono qui riportati al punto 10, che segue. 10. Esercizio dei diritti - Le ricordiamo, infine, che ai sensi del Reg. 2016/679 l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine, l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. Ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo. L’Interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) tramite posta elettronica all’indirizzo Xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx oppure via fax al numero 0000000000 o al seguente indirizzo: EDISON Energia S.p.A., Foro Buonaparte 31 – 00000 Xxxxxx. NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE (Deliberazione 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10) - Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ARERA, in alternativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ARERA. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’ARERA ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
IDENTITÀ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE COMMERCIALE
• Nome impresa Edison Energia SpA
• Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: Edison Energia SpA
- Servizio Clienti - Xxxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX)
• Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata
• Data e ora del contatto
CG_PLACET_EE_NON_DOM_20190726
• Firma del personale commerciale che l’ha contattata
SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
• Data di presunta attivazione
• Periodo di validità della proposta
Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI2, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.
• Eventuali oneri a carico del cliente
(1) PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.
(2) Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.
CONTENUTO DEL CONTRATTO
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
• prezzo del servizio
• durata del contratto
• modalità di utilizzo dei dati di lettura
• modalità e tempistiche di pagamento
• conseguenze del mancato pagamento
• eventuali garanzie richieste
• modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
• Copia contratto
• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
• 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli
dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
• 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.