REPUBBLICA ITALIANA=======================
Repertorio n. 1480/2014
=========================CONVENZIONE ===========================
=======================REPUBBLICA ITALIANA=======================
================REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA==============
il N°
con
REGISTRATO A CAGLIARI
L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di aprile in Cagliari presso gli uffici dell’Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica viale Trieste civico 186,==============================================================
=======================18 aprile 2014===============================
Dinanzi a me XXXXXX XXXXX XXXXX Ufficiale Rogante della Direzione generale degli enti locali e finanze, nominata con determinazione del Direttore generale in data 18 marzo 2013 n.431,================================================
=======================sono comparsi i signori:=======================
DE CICCO XXXXXXX, nato a Roma il 4 maggio 1963, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore della società:============================================ “POSTEL S.P.A.” di seguito denominata anche Fornitore, con sede in Roma, via Xxxxx Xxxxxxx n. 11, partita IVA 02044501001, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 05692591000, numero R.E.A. 912141, capitale sociale euro 20.400.000,00, autorizzato al presente atto in virtù di procura speciale a rogito del Dr. Mario De Angelis, Notaio in Roma, in data 15 aprile 2014 repertorio n. 32890, che in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti.============= XXXXXX XXXXXX, nata a Cagliari il 18 luglio 1971 domiciliata per la carica in Cagliari, viale Trieste n. 186, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Servizio provveditorato, presso la Direzione generale enti locali
in corso di adempimento
e finanze, nominato con Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione in data 3 febbraio 2012, n. 2265/23 ed in rappresentanza della:=============================================================
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, con sede in Cagliari viale Trento n. 69, codice fiscale 80002870923.=== Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo,=============================================================
===========================Premettono=============================
che nell’ambito della predetta gara, il Servizio provveditorato della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito, per brevità, anche “Regione”) svolge le funzioni di Centrale di committenza ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della
L.R. 29 maggio 2007, n. 2, così come modificata dalla L.R. del 5 maggio 2008 n.
4;================================================================
che, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 citato, il Servizio provveditorato può stipulare convenzioni quadro per l’approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, con le quali il Fornitore si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nella Convenzione stessa, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni o Enti;=============================================================
che il Servizio provveditorato, in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione appaltante, ha espletato una procedura aperta informatizzata, suddivisa in due lotti, per la fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico - CIG 52743123F3 - (Lotto 1) e di carta in risme ecologica e riciclata - CIG 52743524F5 - (Lotto 2) svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla
G.U.U.E. n. S152 in data 7 agosto 2013 e sulla G.U.R.I. n. 99 in data 23 agosto 2013 finalizzata alla stipula di due convenzioni quadro;============================ che il predetto Servizio Provveditorato con determinazione in data 28 gennaio 2014 rep. n. 73, ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 2 “Carta in risme ecologica e riciclata” della gara telematica sopra detta, a favore della Società Postel S.p.A., per l’effetto il Fornitore si impegna a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;=========================================================== che la Regione ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006;================================================= che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;============================================== che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;======================== che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna; ================================================== che il Fornitore ha stipulato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva,
ai sensi del comma 1, art. 113 e comma 7 art. 40 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 con la Intesa San Paolo, in data 10 aprile 2014 n. 08470/8200/00594995 dell’importo di euro 80.000,00 (ottantamila virgola zerozero);============================ che il Fornitore è in possesso di certificazione del sistema di qualità n. 0000.XXXX conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2008, rilasciata in data 18 gennaio 2002 e con scadenza al 17 gennaio 2017 da CSQ;================================ che il Fornitore ha presentato la polizza assicurativa per responsabilità civile rilasciata da Posteassicura col n. 80500000007 in data 28.10.2011 con appendice di rinnovo polizza del 28.10.2013 e scadenza al 30.10.2014;=========================== che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;===================================== che il Fornitore in sede di gara ha presentato la propria offerta economica, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";===============================================
che il contenuto obbligatorio della presente Convenzione è integrato, da tutti gli atti di gara, compresa la predetta offerta economica, il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, le schede tecniche dei prodotti, e gli allegati tutti che anche se non materialmente allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale.======== Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale, col presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue:============================== Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati========================= Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, il capitolato tecnico, l’elenco dei servizi e dei prodotti aggiudicati al Fornitore, la dichiarazione di conformità tecnica e l’offerta economica sono fonti delle obbligazioni
oggetto della presente Convenzione.=====================================
Articolo 2 – Definizioni==============================================
Nell’ambito del presente atto si intende per:================================ Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;=========================================================
Fornitore: l’Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli ordinativi di fornitura;======================================== importo massimo spendibile della Convenzione: valore complessivo del lotto posto a base d’asta stabilito in euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila virgola zerozero) IVA esclusa;================================================
ordinativo di fornitura (contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, specificando il quantitativo biennale presunto di carta in risme naturale e riciclata e impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;============== richiesta di consegna (ordine): nell’ambito dell’ordinativo di fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;================= servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura, secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico, nella presente Convenzione ed in tutta la documentazione di gara; unità/punto ordinante: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli ordinativi di fornitura e le richieste di consegna, che verranno da ciascuna Amministrazione indicati;==================================== sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Regione, contenente un’area riservata alle convenzioni stipulate.=====
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile====================== L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi, oggetto della presente Convenzione, è regolata nell’ordine:====================================== dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;========================================================
dal regolamento per l’utilizzo del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione, riportato sul portale, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegato, fa parte del presente atto; dalle istruzioni di accesso e utilizzo della Convenzione riportate sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegati, fanno parte del presente atto;==================================== dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti pubblici e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso, D.P.R. 207/2010 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;========================== dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. ======================================================
In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell’offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta contenga, a giudizio della Regione, condizioni migliorative.========================================================
Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il
Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.========================== Articolo 4 – Oggetto================================================
La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione e conclusione del contratto di fornitura di carta in risme ecologica e riciclata, di cui al capitolato e agli allegati, nonché la prestazione dei servizi connessi.====================================================
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i prodotti, oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al capitolato tecnico e al disciplinare di gara, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli ordinativi di fornitura e successive richieste di consegna, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari all’importo a base d’asta stabilito in € 1.600.000,00, (unmilioneseicentomila virgola zerozero) IVA esclusa.===========================================================
Con l’emissione dell’ordinativo di fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto, per la fornitura di carta in risme ecologica e riciclata, di durata biennale dalla data di emissione dello stesso. L’importo determinato dalle quantità indicate nell’ordinativo di fornitura per i relativi prezzi unitari è impegnativo per le singole Amministrazioni, fermo restando quanto previsto agli artt. 310 e 311 del
D.P.R. 207/2010. Detto importo emesso da ciascuna Amministrazione contraente andrà a scalare l’importo massimo spendibile della Convenzione. ============== L’Amministrazione contraente, nelle singole richieste di consegna, può richiedere anche prodotti differenti rispetto a quanto indicato in sede di emissione di ordinativo di fornitura. I corrispettivi, determinati dalle quantità ordinate per i prezzi unitari offerti
dal Fornitore, vanno a scalare comunque l’importo dell’ordinativo di fornitura emesso dalla singola Amministrazione contraente.================================= La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni. Pertanto nei confronti del Fornitore, l’obbligazione con ciascuna Amministrazione sorge solo a seguito dell’emissione degli ordinativi di fornitura.============================================= Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.=============== Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione e conclusione dei contratti di fornitura== L’utilizzo della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni comporta la registrazione al sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx da parte del punto ordinante.============ Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di ordinativi di fornitura che potranno essere effettuati solo da punti ordinanti, previa registrazione sul sito, fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile entro il periodo di efficacia e validità della stessa Convenzione; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti ordinativi alla Regione con le modalità di cui agli articoli successivi.=========================================================
Gli ordinativi di fornitura devono contenere almeno le seguenti informazioni:======
• l’importo della fornitura;=============================================
• il CIG della procedura ed il CIG derivato (da riportare nel campo note);=========
• i riferimenti per la fatturazione.======================================= È fatto divieto ad un punto ordinante, che ha in corso di esecuzione un ordinativo di fornitura mediante richieste di consegna, di emettere un nuovo ordinativo prima
dell’esaurimento del precedente; pertanto l’ordinativo di fornitura dallo stesso emesso in tali termini non verrà conteggiato ai fini dell’importo massimo spendibile. In tal caso sarà cura del Fornitore contattare il punto ordinante dell’Amministrazione contraente e la Regione e comunicare la non validità della richiesta di ordinativo ricevuta.====== Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell’ordinativo di fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l’Amministrazione contraente e chiedere l’invio di un nuovo ordinativo di fornitura che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l’Amministrazione contraente potrà emettere un nuovo ordinativo di fornitura.===== Ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all’ordinativo di fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un’Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto ordinativi di fornitura oltre la concorrenza dell’importo massimo spendibile, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l’Amministrazione contraente e la Regione che effettuerà le verifiche del caso.=================== Qualora la Regione ne faccia richiesta, il Fornitore, entro un giorno lavorativo, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun ordinativo di fornitura e/o richiesta di consegna. ===================== Articolo 6 – Durata==================================================
Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4 della presente Convenzione, la stessa ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione.======================================================
Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato
esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4.============ Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche rinnovata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, la Convenzione sarà da considerarsi conclusa. =========================================================
Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione ed emettere ordinativi di fornitura. La Convenzione resta valida, efficace e vincolante, anche successivamente ai predetti termini, al fine della regolamentazione dei contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.========================================= I singoli ordinativi di fornitura, hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di emissione degli stessi.====================================== È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.============================= Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità========== La carta in risme ecologica e riciclata deve corrispondere alle tipologie, descrizioni e caratteristiche tecniche offerte in sede di gara e alle norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento. Non sono ammesse variazioni da parte del Fornitore.=========== Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.=======================================================
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l’ordinativo di fornitura da essa emesso. ========================= Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico, nell’offerta presentata dal Fornitore e in ogni altro atto di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della presente Convenzione.======================================================
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni assumendosene ogni relativa alea.====================================== Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. ========== Le attività contrattuali eseguite presso i locali delle Amministrazioni contraenti non devono interferire con il normale lavoro degli uffici. Le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. ==================
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.===================================================
Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere negli uffici delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.=======================================================
Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Amministrazioni ed i campioni di cui al successivo articolo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.=============================== Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e alla Regione, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli ordinativi di fornitura.=================================================
Resta espressamente inteso che la Regione può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l’emissione di eventuali propri ordinativi di fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.======================
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore========================= Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a: fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nell’offerta ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione; ======================== tenere indenni le Amministrazioni contraenti dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;============= predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione;=============== comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.=================== Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi indicati negli ordinativi e nelle successive richieste di consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e fermo restando che le forniture ed i servizi devono essere eseguiti con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione.=====
Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione, preferibilmente in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, secondo quanto previsto ai successivi articoli.=============== Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di
ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o i singoli ordinativi di fornitura possono risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro====================== Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.================== Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.==========
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.=============== Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.======== Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione. ============= Articolo 10 – Campionatura===========================================
I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici della Regione per
tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.============================ Le Amministrazioni contraenti possono verificare, in qualsiasi momento, la corrispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara.============ Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura================ In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi ordinativi di fornitura inviati dalle Amministrazioni attraverso la piattaforma. Il Fornitore non può dare seguito ad ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.====================================================
Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro dell’ordinativo ricevuto alle Amministrazioni contraenti.======================= Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura oggetto dell’ordinativo, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi dall’emissione dell’ordinativo di fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte secondo le modalità previste nella presente Convenzione.========= Non sono ammesse consegne parziali; pertanto l’esecuzione di ciascuna richiesta deve avvenire in un’unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.========================== L’esecuzione degli ordinativi di fornitura avviene mediante l’emissione di richieste di consegna, nel rispetto delle quantità minime stabilite, con l’indicazione di quantità, modalità e luoghi di consegna dei prodotti; le sopra dette richieste possono essere
inviate o trasmesse a mezzo fax o altra modalità elettronica, ai seguenti recapiti del fornitore: fax 00 00000000 oppure 06 51426293, e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx; xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx;=============== Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle richieste di consegna in risme per una quantità minima per ciascun luogo/punto di consegna di 100 risme (20 scatole, ciascuna da 5 risme) per il formato A4 ecologica e/o riciclata e 50 risme per il formato A3 (10 scatole, ciascuna da 5 risme) ecologica e/o riciclata;==================== Il Fornitore pertanto è tenuto a dare esecuzione alle richieste di consegna contenenti l’indicazione di un quantitativo di carta A4 ecologica e/o riciclata il cui totale non sia inferiore a 100 risme, oppure un quantitativo di carta A3 ecologica e/o riciclata inferiore a 50 risme solo se tale quantitativo sia abbinato ad una richiesta di consegna presso lo stesso punto/luogo di un ordine di carta A4 ecologica e/o riciclata uguale o superiore alle 100 risme. Nel caso della consegna della carta in pallet, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle richieste di consegna per una quantità minima di un pallet/bancale per ciascun formato.============================ Il Fornitore è tenuto a dare conferma dell’avvenuta ricezione della richiesta di consegna direttamente all’Amministrazione entro 1 (uno) giorno lavorativo ed a comunicare contestualmente la data prevista per la consegna dei prodotti.======== La consegna, nelle diverse modalità previste, dovrà avvenire entro e non oltre i seguenti termini, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20, e precisamente:======================================================
Il Fornitore si obbliga a consegnare i beni richiesti, con le modalità di seguito stabilite, ed a contattare i referenti indicati negli ordinativi e/o nelle richieste di consegna, per concordare luoghi ed orari.============================================ La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi
compresi, quelli relativi a trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei pallets, consegna al piano/piani diversi secondo le modalità previste.============ Il documento di trasporto, in duplice copia, deve obbligatoriamente indicare: i) il numero di riferimento dell’ordinativo di fornitura con riferimento alla Convenzione ii) il numero di riferimento della richiesta di consegna; iii) la data della richiesta; iv) la data di consegna; v) il luogo di consegna; vi) la codifica dei prodotti consegnati; vii) la tipologia e quantità dei prodotti consegnati. La tipologia del prodotto è individuabile dalle seguenti caratteristiche: denominazione commerciale del prodotto, marca/modello del prodotto.============================================ In esecuzione di ciascuna richiesta, il Fornitore deve effettuare la consegna nel rispetto delle modalità e dei termini di seguito riportati:========================
- per richieste di consegna di carta espresse in risme (A4 ecologica e riciclata, A3 ecologica e riciclata) al piano/piani diversi, ovvero in uno o più punti di deposito dei prodotti all’interno della stessa sede di consegna dell’Amministrazione anche non raggiungibili tramite montacarichi, ovvero consegna in risme al piano stradale intendendo per piano stradale la sede dell’Amministrazione riportata nella richiesta di consegna, e/o magazzino laddove lo stesso sia posizionato al livello stradale o raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso non sia limitato da barriere architettoniche strutturali, nel rispetto della quantità minima ordinabile, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta; ==========================================================
- per richieste di consegna espresse in pallets/bancali al piano stradale intendendo per piano stradale la sede dell’Amministrazione riportata nella richiesta di consegna e/o magazzino laddove lo stesso sia posizionato al livello stradale, entro il termine perentorio di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta;
- per richieste di consegna urgente di carta espresse in risme (A4 ecologica e riciclata, A3 ecologica e riciclata), nel rispetto della quantità minima ordinabile salvo diverso accordo con il Fornitore, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta con maggiorazione percentuale pari al 5% sull’importo dovuto al Fornitore in forza della singola richiesta di consegna.
La firma all’atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. L’Amministrazione si riserva di accertare la quantità e qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere accettata ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non sono riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.================== L’accettazione dei prodotti non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto dell’utilizzazione del materiale.============================ In caso di mancata corrispondenza tra i prodotti forniti e i campioni, il Fornitore è tenuto a ritirarli e a sostituirli, a sue spese, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.======================================== La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento dei soli prodotti in contestazione, fino alla loro sostituzione con altri analoghi e corrispondenti alle richieste dell’Amministrazione contraente.============================== Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione dei prodotti contestati, l’Amministrazione può procedere direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza di prezzo, ed ogni altra eventuale spesa e/o danno al Fornitore, fatte salve le penali di cui al successivo articolo. ====================================
Articolo 12 – Gestione dei resi======================================== Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa, tra la richiesta di consegna e quanto consegnato, anche qualora rilevata successivamente rispetto a quanto riportato nel documento di trasporto, l’Amministrazione invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.========================================================
Il ritiro della merce in eccesso e/o la sostituzione dei prodotti non conformi dovrà essere effettuato, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, senza alcun onere per l’Amministrazione. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali contrattualmente previste. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.================================================ Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 3 (tre) giorni solari, pena l’applicazione delle relative penali.============================================================
Al positivo completamento dell’attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito “verbale di reso”, in contraddittorio con l’Amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all’attestazione dell’avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito.======================================= Qualora entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di contestazione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro e/o alla sostituzione dei
prodotti non conformi, l’Amministrazione ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall’Amministrazione per tale operazione saranno rimborsati dal Fornitore. Le Amministrazioni non sono tenute a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.======= Articolo 13 – Gestione dei reclami===================================== Le Amministrazioni potranno segnalare, mediante comunicazione da inviare al Fornitore e alla Regione, i disservizi di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi. Il Fornitore è tenuto a rimuovere, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del reclamo, le “cause” di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s’intenderà “chiuso”) pena l’applicazione delle penali. Inoltre, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Regione ciascuna comunicazione di contestazione trasmessa dalle Amministrazioni contraenti e, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta risoluzione, la risposta risolutiva dell’addebito, indicando espressamente la data in cui è stato risolto il reclamo.============================================== La Regione procederà con l’applicazione delle penali, qualora:================
il numero totale di reclami pervenuti nell’arco temporale di un mese solare sia uguale o superiore a n. 6 (sei) eventi riferiti ad una o più tipologie di reclamo;===========
il numero totale di reclami pervenuti nell’arco temporale di un mese solare sia uguale o superiore a n. 3 (tre) eventi riferiti alla medesima tipologia di reclamo.========== Le tipologie di reclamo sono le seguenti:================================== mancata consegna di prodotti entro i tempi e/o nelle modalità stabilite nel Capitolato tecnico e/o offerti in sede di gara;======================================== mancata rispondenza tra prodotti richiesti e prodotti consegnati,================ consegne parziali;===================================================
disservizio del contact center;========================================== disservizio del responsabile della fornitura================================= Articolo 14 - Evoluzione tecnica e indisponibilità della fornitura============= Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Regione e le Amministrazioni sulla evoluzione tecnica dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alle prestazioni dei servizi connessi.====== Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti a causa della loro indisponibilità temporanea, dovrà procedere secondo le seguenti modalità e termini.=================================== Nel caso della rottura di stock, la comunicazione dovrà essere effettuata con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, ovvero il Fornitore nella comunicazione dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna (“data di rottura di stock”) di cui ai precedenti articoli. A seguito di tale comunicazione, le richieste di consegna pervenute entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla “data di rottura di stock” dovranno essere adempiute entro i seguenti termini:===============================================
- entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna richiesta per le consegne della carta in risme;==========================================
- entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna richiesta per le consegne della carta in pallet.========================================== Nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla “data di rottura di stock”, non potrà essere richiesto da parte delle Amministrazioni il servizio di consegna urgente.==== Qualora il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per fuori produzione e/o difficile reperibilità, dovrà darne comunicazione alla Regione,
con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di messa “fuori produzione” e pena la risoluzione della Convenzione, dovrà contestualmente:================ indicare, quale tipologia di prodotto avente analoghe o migliori caratteristiche intenda proporre in sostituzione di quello offerto in gara, alle stesse condizioni economiche; fornire le schede tecniche debitamente sottoscritte del prodotto offerto in sostituzione e tutte le eventuali certificazioni/dichiarazioni richieste in fase di gara e la relativa campionatura.======================================================
La Regione procederà, quindi, alla verifica tecnica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello aggiudicato in gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica. In caso di esito positivo provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica ai fini dell’accettazione del nuovo prodotto.============== In caso di verifiche con esito negativo, la Regione si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del prodotto per il quale si richiede la sostituzione e del pari, le singole Amministrazioni contraenti potranno dichiarare risolto il singolo ordinativo di fornitura.==================================== Articolo 15 - Servizi connessi========================================= Dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione il Fornitore si obbliga ad attivare i seguenti servizi.==============================================
- Servizio di “contact center”========================================== Il Fornitore dichiara che tale servizio è già prestato da una centrale operativa i cui numeri di telefono, fax e indirizzo e-mail sono: tel. 000000000– fax 00 00000000, e- mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.======================================== La predetta centrale operativa sarà attiva tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, ad esclusione dei giorni non lavorativi
(compreso il sabato), dei giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio e della seconda e terza settimana di agosto. Durante queste fasce orarie le chiamate effettuate dalle Amministrazioni devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, ivi inclusi i giorni non lavorativi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro la successiva ora lavorativa di apertura del contact center (ovvero alle ore 14:00 dello stesso giorno lavorativo o alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo). Relativamente alle chiamate telefoniche effettuate dalle Amministrazioni, il contact center dovrà garantire un “tempo di attesa telefonica” inteso come il tempo intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l’ausilio di un risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore non superiore a due minuti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. Il “contact center” consentirà alle Amministrazioni contraenti di richiedere informazioni relative a: prodotti e servizi compresi nella Convenzione; modalità di attivazione della Convenzione; modalità di compilazione degli ordinativi di fornitura e delle richieste di consegna; modalità di consegna possibili con le indicazioni sui prezzi; stato delle richieste di consegna e/o delle consegne stesse e modalità di inoltro dei reclami.======================
Il “contact center” dovrà essere costantemente in contatto con i responsabili della fornitura al fine di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo effettuato dalle Amministrazioni.========================================
- Servizio di accesso dati su web.======================================
Al fine della pubblicazione nel portale web xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione
convenzioni quadro, il Fornitore si obbliga a consegnare alla Regione:==========
listino prezzi in formato elettronico dei prodotti presentati in gara;===============
supporto informatico contenente le schede tecniche di tutti i prodotti offerti, contenuti
in un unico file ove sia possibile attivare la funzione di ricerca per parola chiave;== immagini dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche, il codice di riferimento per la compilazione dell’ordinativo;============================== I prodotti da fornire saranno visualizzabili in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali.===================================== Servizio di reportistica.================================================
Il Fornitore si impegna a trasmettere via posta elettronica alla Regione un flusso informativo, con cadenza trimestrale, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente almeno le seguenti informazioni:=======================================================
anagrafiche delle Amministrazioni contraenti;============================== note di sintesi di ciascun ordinativo di fornitura (con riferimento al numero generato dal sistema) emesso dalle Amministrazioni contraenti con indicazione delle quantità richieste per tipologia e formato, delle modalità di consegna e degli importi, per ogni singolo articolo e complessivamente;===================================== note di sintesi di ciascuna richiesta di consegna (con riferimento al numero del relativo ordinativo di fornitura) emessa dalle Amministrazioni contraenti ricevuta ed evasa, con indicazione delle quantità richieste e consegnate per tipologia e formato, delle modalità di consegna, degli importi relativi, per ogni singolo articolo e complessivamente. Dovranno essere altresì indicati gli importi rimanenti a valere sul relativo ordinativo di fornitura nel suo complesso.=========================== La mancata trasmissione dei report richiesti nel rispetto dei termini e delle modalità indicate comporta l’applicazione delle penali di cui oltre.====================== Articolo 16 – Corrispettivi============================================
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione contraente
in forza degli ordinativi di fornitura e delle singole richieste di consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti offerti in gara in virtù dei quantitativi richiesti dalle Amministrazioni e delle modalità di consegna. Tali corrispettivi sono riportati nell’offerta economica.================================================
Per la prestazione del servizio di “consegna urgente” di cui al precedente articolo 11,” Modalità e termini di esecuzione della fornitura”, qualora le Amministrazioni contraenti ne facciano richiesta, verrà corrisposta al Fornitore una maggiorazione pari al 5% (cinque percento) del valore della fornitura richiesta.========================= I predetti corrispettivi sono e devono intendersi comprensivi oltre che della fornitura dei prodotti anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel capitolato tecnico e si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non può vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.================================= Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.=================================== I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.================================== I prezzi offerti dal Fornitore potranno essere aggiornati per tutta la durata della Convenzione con cadenza trimestrale, a partire dal momento della data di stipula della Convenzione stessa. Al fine di consentire il riallineamento dei prezzi, sulla base
dell’indice medio dei prezzi all’ingrosso per risme di carta di formato UNI A4 (di tipo “B” e di tipo “riciclato”), rilevato e pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano, il Fornitore aggiudicatario si impegna a comunicare alla Regione, al momento della stipula e poi successivamente entro i 15 giorni precedenti l’entrata in vigore della possibile variazione dei prezzi, la variazione avvenuta dei suddetti indici. Tale comunicazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione giustificativa. La Regione, previa l’effettuazione delle verifiche ritenute necessarie, provvederà a darne immediata comunicazione sul portale web xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione apposita delle convenzioni quadro. Per la determinazione dei prezzi si prenderà come riferimento il 50% del prezzo offerto a risma in gara e il 50% dell’indice medio (inteso come media dei valori minimo e massimo) dei prezzi all’ingrosso rilevato e pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano. In particolare il Fornitore per l’aggiornamento dei prezzi dovrà prendere in considerazione l’indice medio dei prezzi all’ingrosso - per la carta ecologica, “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”” e per la carta riciclata “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – tipo riciclato” rilevato e pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano nel mese di sottoscrizione della Convenzione in riferimento al 1° allineamento mentre per i successivi dovrà essere preso in considerazione l’indice medio (inteso come media dei valori minimo e massimo) nel mese di riferimento, allo scadere dei trimestri relativi. In particolare la formula da applicare per aggiornare i prezzi sia della carta naturale che di quella riciclata, all’attivazione della Convenzione e allo scadere dei trimestri successivi è la seguente: Pt+1 = 0,5 x Pagg + 0,5 x Pt * Δ, ove Pt+1 è il nuovo prezzo aggiornato; Pagg è il prezzo di aggiudicazione; Pt è il prezzo
in vigore (nel caso del 1° allineamento Pt coinciderà con Pagg); Δ = (Ā t+1/ Ā t ); Ā t+1 si intende l’indice medio dei prezzi della CCIAA di Milano al tempo t+1 (inteso come
media del valore minimo e massimo) e Ā t si intende l’indice medio dei prezzi della CCIAA di Milano al tempo t (Euro/risme - inteso come media del valore minimo e massimo), nel caso del 1° allineamento At coincide con il mese di riferimento di pubblicazione del bando.============================================== I prezzi aggiornati entreranno in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo al trimestre di riferimento. I nuovi ordinativi di fornitura emessi a partire dal mese successivo al trimestre di osservazione faranno pertanto automaticamente riferimento ai prezzi aggiornati, fermo restando che, ai fini della fatturazione, le richieste di consegna faranno riferimento ai prezzi aggiornati alla data di ricezione delle stesse. =======================================================
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.=========== Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti================================== Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione contraente, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Atto.======================================================
Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, all’ordinativo di fornitura e alla singola richiesta di consegna cui si riferisce nonché l’indicazione del documento di trasporto e del luogo di consegna, oltre alla descrizione (codice articolo /nome commerciale/tipologia) quantità (n° pezzi/confezioni) e relativi prezzi dei beni consegnati e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente.==================================
Nei casi di prodotti resi, se già fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito per il relativo importo.================================= I pagamenti vengono effettuati con una dilazione di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, con bonifico sul conto corrente dedicato intestato alla società Postel Spa, presso Bancoposta, Agenzia: 55355, IBAN: IT 16U076 0101 4000 0003 7401
155.==============================================================
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.=================================== Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta, fax e/o posta elettronica. L’Amministrazione contraente indicherà i relativi riferimenti. ================== Resta salva la facoltà per l’Amministrazione contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura e nelle successive richieste di consegna. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.================================= Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,5 % sull’importo netto dovuto, di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, riporterà il richiamo alla presente Convenzione e l’importo complessivo della fornitura oggetto della richiesta di
consegna; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dalle Amministrazioni contraenti solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità============================= Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa=== Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura.=================================================
Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 è quello specificato al precedente articolo 17.===============================================
Il Fornitore, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L.136/2010, dichiara che sul conto corrente predetto sono delegati ad operare il signor Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Civitavecchia (RM) il 13 agosto 1962, codice fiscale XXXXXX00X00X000X e residente a Roma e il signor Xxxxxxx Xxxxx, nato a Roma il 7 giugno 1954, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, residente in Roma, entrambi domiciliati per la carica presso la società Postel Spa meglio generalizzata in comparsa================= Qualora le transazioni relative agli ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.================================================
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 0000, x. 000.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Articolo 19 – Trasparenza============================================
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:============================ dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;===============================================
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;=========================
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.========================================== Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.==================================================== Articolo 20 – Penali=================================================
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’art. 11 “Modalità e termini di esecuzione della fornitura” e di quanto a corredo degli stessi, l’Amministrazione contraente applica al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni. Superato tale termine, l’Amministrazione si riserva
il diritto di risoluzione dell’ordinativo di fornitura.============================ Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura e di quanto a corredo della stessa a seguito di indisponibilità temporanea del/i prodotto/i per rottura di stock rispetto ai termini massimi stabiliti al precedente articolo 14 “Evoluzione tecnica e indisponibilità della fornitura”, l’Amministrazione contraente applica al Fornitore una penale, pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento), IVA esclusa, del valore dell’ordinativo di fornitura.============================================= In caso di consegna parziale dei prodotti, di cui al precedente articolo 11 “Modalità e termini di esecuzione della fornitura”, l’Amministrazione contraente applica al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento), IVA esclusa, del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento; tale penale è dovuta fino alla completa consegna della quantità ordinata.==========================================================
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a causa non imputabile alla singola Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro e/o sostituzione dei prodotti contestati per difformità qualitativa o quantitativa in eccesso di cui al precedente art. 12 “Gestione dei resi”, l’Amministrazione contraente applica al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del Fornitore dei prodotti consegnati non conformi e/o in eccesso.==============================================
In relazione ai reclami lamentati dalle singole Amministrazioni al Fornitore, e per conoscenza alla Regione, qualora si verifichi la mancata eliminazione della singola disfunzione nei tempi indicati, l’Amministrazione può applicare al Fornitore una
penale pari a € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno solare di ritardo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi per le singole fattispecie.========================================================
Nel caso in cui il numero totale dei reclami pervenuti nell’arco temporale di un mese solare sia uguale o superiore a n. 6 (sei) relativamente ad una o più tipologie di reclamo di cui all’articolo 13 “Gestione dei reclami”, ovvero uguale o superiore a n. 3 (tre) della medesima tipologia di reclamo, la Regione può applicare al Fornitore una penale pari all’1% (unopercento) sul valore della Convenzione fermo restando l’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi.======================== Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a causa non imputabile alla Regione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la mancata attività dei servizi connessi di “contact center”, la Regione applica al Fornitore una penale pari allo 0,01% (zerozerounopercento) del valore della Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.=================================== Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine per la trasmissione del servizio di reportistica con cadenza trimestrale, la Regione applica al Fornitore una penale pari a € 50,00 (cinquanta) fino al valore massimo dello 0,1% (zerounopercento) dell’importo della Convenzione. ======================================== La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi l’Amministrazione contraente, ovvero la Regione, applica le penali di cui ai precedenti commi sino al
momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. ======================================== Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto dall’Amministrazione contraente ovvero dalla Regione. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. ========================================= Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (diecipercento) del valore del proprio ordinativo di fornitura. ================================================ La Regione, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (diecipercento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. ==========
Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’ordinativo di fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. ============== Articolo 21 - Cauzione definitiva======================================= Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il
perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha stipulato una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva meglio descritta nella superiore premessa. ========================================================
La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni. =============================== La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. ====================
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 20 “Penali”, hanno diritto di rivalersi sulla cauzione. ======== La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni contraenti a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti. ==========================================================
La garanzia prestata opera per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti e della Regione, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottantapercento) dell'iniziale importo
garantito secondo le modalità stabilite all’art. 113, comma 3, X.Xxx. 163/2006. ==== In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione. =====================================================
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. ====
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la Regione hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’ordinativo di fornitura e/o la Convenzione. ==================== Articolo 22 - Proprietà dei prodotti===================================== Con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, l’Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave. ======================================= Articolo 23 - Riservatezza ============================================
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione. ============== L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione della Convenzione. ====== L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio. ==========================================================
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. ================ In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. =========== Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. ==================== Articolo 24 - Risoluzione=============================================
A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, le singole richieste di approvvigionamento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. L’Amministrazione contraente resta obbligata per la parte restante del proprio ordinativo di fornitura. ================================================ In ogni caso le Amministrazioni contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli ordinativi di fornitura nei seguenti casi: ============
reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; ================================ violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; ========== mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 26 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 29 “Brevetti industriali e diritti d’autore”; =====================================================
mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara, verificati ai sensi dell’articolo 10 “Campionatura”; ================================== mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 21“Cauzione definitiva”; ====================================== applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo 20“Penali”; == nei casi di cui all’articolo 18 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; ========================================================
nei casi di cui all’articolo 23 “Riservatezza”; ================================ nei casi di cui all’articolo 19 “Trasparenza”; ================================ in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010; ===================================================
qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; ======== qualora disposizioni legislative e/o regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. ===================================================
La Regione può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei
seguenti casi: ======================================================
accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse; ================ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 21 “Cauzione definitiva” ; ===================================== mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo 26 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; ============== azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 29 “Brevetti industriali e diritti d’autore”; =====================================================
nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi; ================================== mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara, verificati ai sensi dell’articolo 10 “ Campionatura”; ================================== qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; ======== azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’articolo 29 “Brevetti industriali e diritti d’autore”; ============================================ applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo 20 “Penali”; == nei casi previsti dall’articolo 18 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; ========================================================
nei casi di cui all’articolo 23 “Riservatezza”; ================================ nei casi di cui all’articolo 19 “Trasparenza”; ================================ qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. ========================================
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a
15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall’Amministrazione contraente e/o dalla Regione, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Regione hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. ============ La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura residua in favore delle Amministrazioni contraenti. ======================================================== In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli ordinativo/i di fornitura, la Regione e/o l’Amministrazione contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli ordinativo/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno. =============================== La Regione potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo ordinativo
nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del sopra richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Regione. In tal caso, la Regione, fermi restando i casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Convenzione. ============================================= Articolo 25 - Recesso===============================================
La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.===== Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: =========================================================
qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ==================================================
qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti e servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore
Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. ==================== Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. ======================= Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i casi indicati al comma precedente. ============================= Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti. ============================================ In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice civile. ============================ Articolo 26 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa============== Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. ======================== Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle medesime, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. ====================================================== Articolo 27 - Subappalto============================================
Il Fornitore in sede di offerta non ha indicato di volersi avvalere del subappalto. ==== Articolo 28 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti================== È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 ================================= È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice, secondo quanto
previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006. ================================ In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione. ================== Articolo 29 - Brevetti industriali e diritti d’autore========================== Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. ==================================== Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti. ========================= Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. ======== Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati. ========================================= Articolo 30- Responsabile della Fornitura=============================== Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel signor De Cicco Xxxxxxx,
nato a Roma il 4 maggio 1963, codice fiscale XXXXXX00X00X000X telefono: 000 0000000, e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione, nonché di ciascuna Amministrazione contraente. =========================================== Articolo 31 - Conciliazione presso la CCIAA============================= Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Regione, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Cagliari ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente. ======================================================
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente. === Articolo 32 - Foro competente======================================== Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. ========================================= Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. ========== Articolo 33 - Trattamento dei dati personali============================== Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste
dal Decreto medesimo. ==============================================
La Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. ============================ In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione anche per via telefonica e/o telematica, alla Regione, da parte del Fornitore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. ========
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. ===============================
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. ===========================================================
Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli
effetti dell’ art.29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dallo stesso Decreto, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare: ========================================================
nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice; ============ nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; ========================================== nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice; ================ nel trasmettere alla Regione, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Regione tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; ==========================================================
nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite; ================================== nel consentire alla Regione, in quanto titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione. ================ Articolo 34 – Verifiche sull’esecuzione del contratto======================= Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire
alle Amministrazioni ed alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. ==== Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. ==== Articolo 35 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento================================= In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 163/2006. ============================================== Articolo 36- Clausola finale===========================================
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. ==================================================
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. ==== Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le
parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto. ===========================================================
Il sottoscritto De Xxxxx Xxxxxxx, quale procuratore della società Postel Spa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione e conclusione dei contratti di fornitura), Articolo 6 (Durata), Articolo 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) Articolo 10 (Campionatura), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Gestione dei resi), Articolo 13 (Gestione dei reclami), Articolo 14 (Evoluzione tecnica e indisponibilità della fornitura), Articolo 15 (Servizi connessi), Articolo 16 (Corrispettivi), Articolo 17 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Penali), Articolo 21 (Cauzione definitiva), Articolo 22 (Proprietà dei prodotti), Articolo 23 (Riservatezza), Articolo 24 (Risoluzione), Articolo 25 (Recesso), Articolo 26 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 27 (Subappalto), Articolo 28 (Divieto di cessione
del contratto e dei crediti), Articolo 29 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 30 (Responsabile della fornitura), Articolo 31 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo
32 (Foro competente), Articolo 33 (Trattamento dei dati personali), Articolo 34 (Verifica sull’esecuzione del contratto), Articolo 36 (Clausola finale). ============ Per l’osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.=========================================== Spese e tasse del presente atto e degli ordinativi di fornitura e conseguenti tutte, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge, sono a carico del Fornitore il quale, dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto, sono effettuate nell’esercizio di impresa e pertanto richiede l'applicazione delle imposte di registro in misura fissa, trattandosi di atto soggetto ad IVA.============================================================== E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto che viene sottoscritto come per legge alle ore dodicieventicinque dai comparenti e da me Ufficiale Rogante, previa lettura da me datane ai comparenti i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.============================================= Consta l'atto di quarantanove pagine da me Ufficiale Rogante redatte.=========================================================== X.xx Xxxxxxx Xx Xxxxx
X.xx Xxxxxx Xxxxxx
X.xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx