DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLE SOCIETÀ AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI
CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLE SOCIETÀ AFFILIATE
E DEI SUOI TESSERATI
Tra la Federazione Italiana Palla Tamburello (F.I.P.T.) e la Compagnia di assicurazioni, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole contraente e società, è stipulata la seguente convenzione per le garanzie contro gli infortuni, la responsabilità civile generale a favore della F.I.P.T., dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati.
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE DEFINIZIONI
Assicurato: la persona o l'ente garantito dalla copertura assicurativa. Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Società: Compagnia di assicurazioni.
Premio: la somma dovuta dalla contraente alla società.
Tesserato: ogni singolo soggetto o ente iscritto o aderente alla contraente
Atleta: il tesserato che svolge l’attività sportiva rientrante negli scopi della contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico.
Dirigente: il soggetto tesserato con tale titolo.
Insegnanti tecnici: i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti e al loro perfezionamento tecnico.
Soggetti A: Dirigenti federali, Ufficiali di gara e Insegnanti tecnici.
Soggetti B: Presidente, Consiglieri Federali, Presidente Commissione Attività Giovanile, Presidente Commissione Tecnica Federale, Giudice Sportivo Nazionale, Presidente Commissione Tecnica Arbitrale, Segretario Generale, Vicesegretario Federale – addetto stampa e pubbliche relazioni, Responsabile Settore Indoor, Presidente Commissione d’Appello Federale, Presidente Commissione Scuola, Revisori dei Conti.
Soggetti C: Giocatori, allenatori, medici e massaggiatori, dirigenti e accompagnatori nelle gare nazionali e internazionali organizzate dalla Federazione.
Contraente: la Federazione Italiana Palla Tamburello (F.I.P.T.).
Beneficiari: l’assicurato stesso. In caso di morte e in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.
Franchigia: è l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro è dedotto dall'indennizzo.
Massimale: è l'importo massimo della prestazione della società.
Scoperto: è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, è dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Infortunio: ogni evento improvviso, che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell’assicurato, dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per
conseguenza la morte, un’invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
Ricovero: permanenza in istituto di cura (pubblico o privato) con almeno un pernottamento.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, a erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
Istituto di cura: l’ospedale, la clinica universitaria, l’istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all’erogazione di prestazioni sanitarie e al ricovero dei malati. Non si considerano “istituto di cura” gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Trattamento chirurgico: provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di cura.
Day hospital: struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione
La presente convenzione è stipulata per la durata di un anno con inizio dalle ore 24 del 28 febbraio 2018 e termina alle ore 24 del 28 febbraio 2019.
É inoltre prevista, la facoltà della F.I.P.T. di chiedere, se necessario, una proroga fino a 6 mesi ove sia necessario per garantire la prosecuzione del servizio nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del nuovo affidatario dei servizi e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione di detta procedura.
Resta convenuto che in vigenza della presente convenzione, ove da parte di qualsiasi organo legislativo venga sancito obbligo di adesione a diverse condizioni assicurative ovvero a diverso Ente assicuratore, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto dalla data stabilita nell’obbligo stesso ovvero entro la prima scadenza successiva alla data del decreto stesso.
Art. 2 Obblighi della Federazione
La F.I.P.T. si impegna a comunicare alla società tutte le modifiche delle norme federali e ogni altra circostanza che comporti una variazione o un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la società la facoltà di recedere dall’accordo.
Art. 3 Foro competente - Clausola arbitrale
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione a validità, interpretazione, esecuzione e/o scioglimento della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due.
La parte che intenda promuovere l’arbitrato notificherà all’altra, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina del proprio arbitro. L’altra parte, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta notifica, a sua volta notificherà, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina dell’arbitro da lei designato. I due arbitri così nominati dalle parti designeranno, entro 20 giorni dalla notifica del atto di nomina del secondo arbitro, il terzo che presiederà il collegio.
Ove, nei predetti termini, le parti non provvedano alla nomina del proprio arbitro ovvero i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Roma.
Salvo quanto espressamente previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile competerà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà dagli stessi ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, e disporre in ordine alle spese.
Il collegio, che avrà sede in Roma, deciderà in via rituale e secondo diritto e dovrà pronunciare il lodo entro il termine di 90 giorni dalla accettazione salvo proroga del termine.
Salvo quanto sopra convenuto, per le controversie non deferibili ad arbitri è competente in via esclusiva il foro di Roma.
Art. 4 Clausola broker
La contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto per l’intera durata al broker AON S.p.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della contraente dal broker AON S.p.A. il quale tratterà con l’impresa assicuratrice.
A eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dalla contraente, le comunicazioni fatte all’impresa dal broker, in nome e per conto della contraente, si intenderanno come fatte dalla contraente stessa. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e quelle fatte direttamente dalla contraente all’impresa, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’impresa da parte del broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal contraente al broker si intenderanno come fatte all’impresa.
L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico della F.I.P.T. L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle compagnie di assicurazione aggiudicatarie della presente convenzione con un’aliquota provvigionale non inferiore al 13% da applicarsi ai premi imponibili della convenzione. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla società di assicurazione alla propria rete distributiva.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker, anche per il tramite dei suoi collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005 xx.xx. ii.
Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari
La società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora la società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.
La società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii. In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
Art. 6 Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali la F.I.P.T. abbia ufficialmente aderito.
Art. 7 Assicurazioni per conto altrui
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 8 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della contraente e/o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 9 Aggravamento del rischio
La contraente e/o l’assicurato devono dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 10 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 11 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio
Premesso che:
• i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
• l’importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni – premio unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio anticipato alla società per ciascun anno assicurativo;
si conviene che:
• il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi.
Entro la data del 28 febbraio di ciascun anno la contraente fornirà alla società elenco riportante il numero degli assicurati (iscritti) riferito all’anno assicurativo decorso, affinché la società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Per quanto riguarda eventuali formule integrative, resta convenuto che il broker con cadenza trimestrale, trasmetterà alla società elenco nominativo di tutte le adesioni pervenute.
La società provvederà a emettere apposito documento contabile che verrà regolato entro 60 giorni dall’emissione.
Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.
Art. 12 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del 28 febbraio 2018. La contraente pagherà al broker incaricato:
a) entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
b) entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c) entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici, l’importo conteggiato nelle medesime.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
È facoltà della F.I.P.T. richiedere il frazionamento quadrimestrale del premio. Resta inteso che l’esercizio di tale opzioni non comporterà aggravi di premio a carico della contraente.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo assicurato decorre dal momento in cui questi consegua il titolo che dà diritto all’assicurazione ai sensi del successivo articolo Titoli che danno diritto all’assicurazione della presente Sezione e scadrà al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del titolo anzidetto.
A parziale deroga del precedente comma, e solo ed esclusivamente per la garanzia infortuni prevista ex d.l. 03.11.2010 ss.mm.ii.(Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti), pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20.12.2010, in caso di mancato pagamento del premio da parte della contraente, qualora l’assicurato possa esibire il titolo che da diritto all’assicurazione rilasciato precedentemente la data di infortunio, l’assicuratore provvede a erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo, in data posteriore alla adesione alla convenzione, ma anteriore alla segnalazione dei nominativi alla società, quest’ultima esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l’eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.
L'assicurazione vale solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi della legge dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento e appartengano ad associazioni o a altri organismi regolarmente affiliati o
dipendenti dalla Federazione stessa e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dalla organizzazione della Federazione.
Art. 13 Xxxxxx che danno diritto all’assicurazione
Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative è:
• la tessera nominativa e numerata o la licenza federale della F.I.P.T.;
• l’affiliazione alla F.I.P.T. per le società.
Le tessere e le licenze vengono rilasciate a cura della F.I.P.T. – attraverso le forme organizzative che ritiene opportuno adottare.
Esclusivamente per i soggetti C la garanzia opera dalle ore 24 del giorno che precede la data della convocazione segnalata dalla Commissione Tecnica e termina alle ore 24 del giorno successivo il termine del viaggio. La X.X.XX. si impegna a comunicare alla società le generalità delle persone convocate al momento della convocazione stessa.
Art. 14 Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'assicurato al broker entro 30 giorni dall’evento ovvero dal momento in cui l’assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile.
Qualora attivato, si precisa che la denuncia potrà essere effettuata attraverso internet utilizzando il sistema definito AonSportFed e pertanto i dati relativi alle singole denunce verranno trasmessi alla società dal broker in formato elettronico con stringhe che verranno definiti in fase successiva all’aggiudicazione.
Art. 15 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della contraente.
Art. 16 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 17 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 18 Interpretazione del contratto
In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'assicurato.
Art. 19 Recesso del contratto in caso di sinistro
Si precisa che dopo ogni denuncia di xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 90 giorni. In tal caso la società mette a disposizione della contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte e ogni altro onere di carattere tributario. Anche la contraente può recedere dall’assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro e il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte e ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o della contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono
dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art. 20 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza o domicilio dell’assicurato.
Art. 21 Dichiarazioni della società
La società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni della contraente e/o assicurato.
Art. 22 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
SEZIONI INFORTUNI
Art. 23 Soggetti assicurati
L’assicurazione vale per tutti i tesserati, i soggetti A, i soggetti B e i soggetti C della Federazione Italiana Palla Tamburello.
Art. 24 Oggetto del rischio
L’assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, è operante per i rischi connessi all’espletamento del mandato sportivo – anche in ambito internazionale – e vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Palla Tamburello, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni, le gare, i concorsi, le manifestazioni ufficiali, gli incontri dimostrativi, amichevoli e di spettacolo, i ritiri e/o gli stages di preparazione, l’attività agonistica nazionale e internazionale, comprese le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento e i rischi del trasferimento.
La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva.
Inoltre le garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della contraente, e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi missioni e relativi trasferimenti, compreso il rischio in itinere, sempreché documentati attraverso verbali, corrispondenza certa con data, atti di repertorio della Contraente e/o delle società affiliate.
L’assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e da luogo di svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.
L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato all’attività di cui ai precedenti commi, e in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attività stessa.
Art. 25 Estensioni di garanzia
Sono compresi in garanzia anche:
1. l’asfissia non di origine morbosa;
2. le infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
3. gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
4. l’annegamento;
5. l’assideramento e/o il congelamento;
6. i colpi di sole e/o di calore;
7. gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
8. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze anche gravi;
9. le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l’evento traumatico;
10. le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari.
Art. 26 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) dall’uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dall’esercizio di sport aerei in genere, salvo quanto previsto al successivo articolo Rischio volo;
c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope;
d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
e) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
f) dalla partecipazione dell’assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati;
g) da guerra e insurrezioni;
h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere;
i) da malaria, malattie tropicali e carbonchio;
j) da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e/o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, eccetera);
k) dall’assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell’ordinamento statale o dell’ordinamento sportivo, accertate in base alle normative vigenti.
Art. 27 Esonero denuncia di infermità
La contraente e/o gli assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire.
Se l’evento indennizzabile a termini di polizza colpisce una persona che non è fisicamente sana si applicherà quanto disposto dall’articolo Criteri di indennizzabilità.
Art. 28 Esonero denuncia altre assicurazioni
Si dà atto che la contraente e/o gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre compagnie per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, lesione e indennità di ricovero, eccezione fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo a integrazione delle maggiori spese.
Art. 29 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sintomi e disturbi mentali organici.
Il manifestarsi nell’assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la società può recedere dal contratto con effetto immediato limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione. I sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Si intendono comunque assicurati i soggetti affetti dalle seguenti patologie: Patologie psichiatriche:
Disturbi mentali come da assi 1, 2, 3 del DSM-IV Attention Deficit Hyperactive Disorder
Patologie neurologiche Patologie neuromotorie Paralisi cerebrale infantile
Malattie degenerative del sistema nervoso adulto
Patologie dismetaboliche e disgenetiche Miopatie e polineuropatie
Mielopatie
Patologie osteoarticolari Disturbi sensoriali.
Art. 30 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell’assicurato, della contraente e del beneficiario.
A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’assicurato non abbia partecipato.
Art. 31 Infortuni determinati da calamità naturali
Con riferimento all’art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l’estensione dell’assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite:
• in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa società l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni raccolti nell’anno precedente l’evento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
Art. 32 Evento con pluralità di infortuni
Nel caso di un evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dalla società non potrà superare complessivamente l’importo massimo di Euro 6.000.000,00.
Art. 33 Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni avvengono in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.
Art. 34 Limite di età
Xxxxx restando i limiti dettati dai Regolamenti Federali, comunque l’assicurazione è prestata senza limiti di età.
Art. 35 Criteri di indennizzabilità
La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive e obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo articolo Prestazioni - lett. c) Lesioni sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (indetta dalla
Federazione o a cui partecipi la società sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) iscritta nei calendari ufficiali e avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
Art. 36 Rischio volo
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’assicurato subisca durante i viaggi in aereo di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
• da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri
• da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall’assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni non potrà superare i seguenti importi per aeromobile:
• Euro 5.200.000,00 per il caso morte
• Euro 5.200.000,00 per il caso invalidità permanente
• Euro 5.200,00 per il caso inabilità temporanea.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, le somme spettanti a ciascun assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti e il totale degli indennizzi dovuti.
La garanzia inizia dal momento in cui l’assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne discende.
Art. 37 Prestazioni
a) Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’assicurato, la società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per la morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.
b) Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la società liquiderà il capitale previsto per il caso morte agli eredi dell’assicurato in parti uguali.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Nel caso in cui, dopo il pagamento dell’indennizzo, risulti che l’assicurato sia vivo, la società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’assicurato potrà fare valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
c) Lesioni
L’assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue:
• per i tutti gli assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni Ministeriale, definita “Tabella Lesioni A” allegata alla quale verrà applicato il massimale di riferimento previa decurtazione della franchigia contrattualmente prevista.
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito
una persona fisicamente integra senza riguardo al maggiore pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto previsto dall’articolo Criteri di indennizzabilità.
Precisazioni
• Per “frattura” s’intende una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
• Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee e i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
• Fratture e infrazioni sono equiparate ai fini dell’indennizzo.
• Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all’assicurato)
• Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell’indennizzo indicato.
• Le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione del 20% del valore della lesione corrispondente; le fratture “esposte” determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
• I casi assicurati relativi alle “amputazioni” si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete e ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell’indennizzo.
• Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un’articolazione per causa violenta, fortuita ed esterna.
• Qualora la lesione riportata dall’assicurato produca allo stesso, nell’arco dei 60 giorni dall’evento, tetraplegia o paraplegia, l’indennizzo previsto per la lesione sarà 20 volte superiore a quanto indicato nella relativa tabella di riferimento, in ogni caso, fino alla concorrenza della relativa somma assicurata prevista dalla categoria di appartenenza nella successiva Sezione somme assicurate.
• Per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro 6 mesi dal prodursi dell’evento stesso.
• Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l’accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
• Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall’evento che ne abbia determinato la causa, l’assicurato avrà diritto a un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di “Frattura dell’osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa”.
In presenza di frattura cranica l’indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni. L’indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
• Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) x xxxx documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.
Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.
Art. 38 Invalidità permanente – Franchigia assoluta
Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’articolo Prestazioni non supera il 3%.
Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 3% l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.
In ogni caso e per qualsiasi categoria, qualora il grado di invalidità permanente accertato risulti pari o superiore al 10%, non si darà luogo ad applicazione di nessuna franchigia.
Art. 39 Indennità privilegiata per invalidità permanente grave
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 60%, l’indennità per l’invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza.
Art. 40 Controversie sulla natura degli infortuni
In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, le parti devono conferire per iscritto mandato di decidere a un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di medicina legale delle assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio medico, a scelta dell’assicurato, risiede nel Comune sede di istituto di medicina legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell’assicurato stesso.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanentea epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 41 Pagamento dell’indennità
Nel caso di infortunio il pagamento dell'indennità sarà effettuato in Euro e comunque in Italia.
Art. 42 Estensioni speciali
Perdita dell’anno scolastico
Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all’assicurato verrà corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
La predetta garanzia è operante anche nei confronti degli studenti assicurati che frequentano scuole nella Repubblica di San Marino, nonché scuole straniere situate nel territorio della Repubblica Italiana.
Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi e in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
Rischio guerra
A parziale deroga dell’articolo Esclusioni, l’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se e in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Rimpatrio salma
In caso di decesso dell’assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all’estero, la società, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell’infortunio al luogo di sepoltura in Italia.
Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall’assicurato in caso di infortunio occorso all’estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000,00.
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Fermo quanto previsto nel precedente articolo Prestazioni - lett. c) Lesioni, per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate.
Avvelenamenti
Fermo quanto previsto nel precedente articolo Prestazioni - lett. c) Xxxxxxx, a seguito di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate.
Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore
Fermo quanto previsto nel precedente articolo Prestazioni - lett. c) Xxxxxxx, a seguito di ricovero dell’assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate.
Danno estetico
La società rimborsa le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all’infortunio subito (ancorchè non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente).
La garanzia si intende prestata con il limite di Euro 2.000,00 per persona e per anno.
Il rimborso di cui sopra è corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 75,00 per evento.
Il rimborso delle spese per danno estetico è cumulabile con ogni altro indennizzo garantito dalla società.
Art. 43 Rimborso spese mediche
A seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza (ancorché non determini indennizzo a titolo di invalidità permanente) che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio a otto, air-cast, stecca di zimmer, eccetera) la società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, per:
1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono.
Inoltre l’assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per:
a) accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali;
b) cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’assicurato;
c) prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici;
d) esami e medicinali non mutuabili dal S.S.N., sempre che prescritti dal medico curante dell’assicurato;
e) tickets sanitari;
f) trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’istituto di cura o all’ambulatorio;
g) cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.
Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.
La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero.
La garanzia si intende prestata con il limite di Euro 2.600,00 per persona e per anno.
Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio è corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 75,00 per evento.
Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, ferma la somma assicurata per persona e per anno, la garanzia si intende prestata con il limite di Euro 100,00 per singola prestazione.
Relativamente alle spese odontoiatriche derivanti da infortunio indennizzabile a termini della presente polizza, la garanzia si intende prestata con il limite di Euro 1.500,00 per persona e per anno.
Qualora l’assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’assicurato stesso purché adeguatamente documentate.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia e in Euro.
Art. 44 Indennità giornaliera da ricovero
In caso di ricovero in istituto di cura, reso necessario da infortunio indennizzabile ai termini di polizza, la società liquiderà agli assicurati, per i quali la garanzia è prevista, un’indennità per la diaria da ricovero nella misura di Euro 52,00 al giorno con l’applicazione di 2 giorni di franchigia e fino a un massimo di 300 giorni.
Il giorno di ricovero e quello di dimissione saranno considerati come un unico giorno. La prestazione è cumulabile con la seguente Indennità giornaliera da ricovero.
Art. 45 Indennità giornaliera per applicazione di apparecchio gessato
In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza che comporti l’applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, la società liquiderà agli assicurati, per i quali la garanzia è prevista, un’indennità di Euro 26,00 al giorno con l’applicazione di 2 giorni di franchigia e fino a un massimo di 60 giorni.
La prestazione è cumulabile con la precedente Indennità giornaliera per applicazione di apparecchio gessato.
Art. 46 Denuncia degli infortuni
In caso di sinistro, la contraente e/o l’assicurato e/o i suoi aventi diritto devono:
a) darne avviso scritto alla società entro 30 giorni lavorativi dalla data dell’evento e/o dal momento in cui la contraente e/o l’assicurato e/o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Alla stessa, qualora non fosse stato prestato in precedenza, deve inoltre essere allegato il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Il mancato conferimento del consenso costituisce per la società legittimo impedimento alla trattazione del sinistro;
b) in caso di sinistro occorso in allenamento anche individuale previsto disposto e autorizzato o controllato dall’organizzazione sportiva, anche per i tramite dei suoi organismi periferici e delle società affiliate o aggregate della Federazione, ai fini dell’ammissione del sinistro all’indennizzo, la denuncia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organismo sportivo per il quale l’assicurato è tesserato che attesti, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione stessa;
c) documentare, fornendo certificati medici, il decorso delle lesioni (nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze);
d) trasmettere, in caso di ricovero, copia integrale della cartella clinica e di ogni documento – medico e non;
e) consentire in ogni caso alla società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti, anche di carattere medico sulla persona dell’assicurato, ritenuti, a insindacabile giudizio della stessa e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura del sinistro, necessari ai fini dell’accertamento del diritto all’indennizzo e alla sua quantificazione.
Art. 47 Rinuncia al diritto di surrogazione
La società rinuncia, a favore dell’assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI AD ADESIONE
Art. 48 Oggetto della garanzia
Alle condizioni che seguono, è data facoltà ai singoli tesserati che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione nei termini qui di seguito espressamente indicati.
Art. 49 Adesione alla formula integrativa
Al fine di aderire alla formula integrativa, il singolo tesserato dopo aver provveduto alla compilazione del modulo on-line, reperibile sul sito istituzionale della Federazione xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/ nella sezione dedicata alle coperture assicurative e, dopo aver effettuato il versamento del relativo premio, dovrà inviare copia di tale documentazione xxx xxx xx xx xxxxx o all’indirizzo e-mail xxx@xxx.xx
Art. 50 Decorrenza e scadenza della formula integrativa
Le coperture assicurative per le singole inclusioni integrative (nuove adesioni e rinnovi di adesioni scadute) decorreranno dalle ore 24 del giorno dell’invio del fax o dell’e-mail al broker nei termini previsti dal precedente articolo e avranno una durata massima di 365 giorni.
Art. 51 Somme assicurate
Le somme garantite si intenderanno quelle indicate nella successiva sezione Somme assicurate afferenti la formula integrativa prescelta e tali somme si dovranno intendere in sostituzione a quelle previste dalla copertura prevista per i tesserati.
Art. 52 Premi
I premi previsti nella successiva Sezione premi dovranno essere pagati direttamente all’assicuratore per il tramite del broker nelle modalità previste dal precedente articolo Adesione alla formula integrativa.
FORMULA INTEGRATIVA A
Art. 53 Invalidità permanente – Franchigia assoluta
(Opzione da quotare qualora la società accetti la franchigia contrattuale)
Relativamente a quanto previsto nel precedente articolo Invalidità permanente – franchigia assoluta, resta convenuto che, all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà annullata.
La garanzia Xxxxxxxx spese mediche deve intendersi prestata nei medesimi termini indicati al precedente articolo e nella successiva Sezione somme assicurate.
FORMULA INTEGRATIVA B
Art. 54 Indennità giornaliera da ricovero
In caso di ricovero in istituto di cura, reso necessario da infortunio indennizzabile ai termini di polizza , la società liquiderà un’indennità per la diaria da ricovero nella misura di Euro 52,00 al giorno con l’applicazione di 2 giorni di franchigia e fino a un massimo di 300 giorni.
Il giorno di ricovero e quello di dimissione saranno considerati come un unico giorno. La prestazione è cumulabile con la seguente Indennità giornaliera da ricovero.
Art. 55 Indennità giornaliera per applicazione di apparecchio gessato
In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza che comporti l’applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, la società liquiderà un’indennità nella misura di Euro 26,00 al giorno con l’applicazione di 2 giorni di franchigia e fino a un massimo di 60 giorni.
La prestazione è cumulabile con la precedente Indennità giornaliera per applicazione di apparecchio gessato.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 56 Descrizione del rischio
L'assicurazione è prestata a favore di tutti i tesserati, dei soggetti A, B, C come da definizioni, delle società affiliate e della contraente, comprese le strutture periferiche, per tutte le attività inerenti l’esercizio, l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della contraente.
L’assicurazione è quindi operante per i rischi connessi all’espletamento di attività e mandato sportivi, organizzati (anche in ambito internazionale) dalla F.I.P.T. per proprio conto, dai comitati, dalle delegazioni territoriali e dalle società sportive affiliate - compresi gli allenamenti, le competizioni, le gare, i concorsi, le manifestazioni ufficiali, gli incontri dimostrativi, amichevoli, ricreativi, culturali e di spettacolo, i ritiri e/o gli stages di preparazione, l’attività agonistica, incluse le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento.
Art. 57 Oggetto dell’assicurazione
La società si obbliga a tenere indenne
• la contraente e le sue strutture;
• i tesserati alla F.I.P.T.;
• le società affilate alla F.I.P.T.
• nonché i soggetti A, B e C
per quanto siano tenuti a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222/1984 ss.mm.ii.
Art. 58 Limiti territoriali
La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero. Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.
Art. 59 Responsabilità civile personale
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile personale derivante agli assicurati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate dalla contraente e dai comitati provinciali, regionali e dalle società sportive affiliate, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge.
La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'assicurato o fra di loro.
Art. 60 Novero dei terzi
Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la contraente, le sue strutture e le società affilate alla F.I.P.T. siano tenute all’assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio.
Sono considerati terzi fra di loro:
• il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l’effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia e alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato;
• i tesserati, i soggetti A, B e C nel caso in cui il danno si sia verificato durante l’effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia e alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato, sempre che dall'evento ne derivi responsabilità a carico dell'assicurato.
Art. 61 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti
Qualora a favore dell’assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza a favore dell’assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la presente polizza risarcirà l’assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti e alle condizioni tutte della presente polizza.
Art. 62 Gestione delle vertenze e spese di resistenza
La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell’assicurato, designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o insegnanti tecnici e avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’assicurato stesso.
Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all’azione promossa dal danneggiato contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La società non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per legali e/o insegnanti tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
La società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali e ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.
Si precisa che la difesa dell’assicurato è assunta dalla società in sede sia civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e a esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.
Art. 63 Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette al d.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.;
b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:
c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento e alterazioni di sorgenti, di corsi d’acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) provocati a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
e) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da questi detenute;
f) da furto;
g) dovuti a errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili;
h) da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
i) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
j) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di aeromobili;
k) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
l) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
m) da detenzione o impiego di esplosivi;
n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, eccetera);
o) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, e per i danni da campi elettromagnetici;
p) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare e invasione;
q) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
r) causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Art. 64 Franchigia
L’assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 300,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose.
A parziale deroga dell’articolo Assicurazioni per conto altrui, la franchigia di cui al presente articolo sarà a totale carico dell’assicurato responsabile civile del danno e non potrà essere richiesta alla contraente.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 65 Servizi complementari di impianti sportivi
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o gestione e/o conduzione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai soci e/o frequentatori degli impianti stessi, quando svolgono attività inerenti l’esercizio, l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della contraente.
Art. 66 Parchi
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso ditte e/o persone non alle dipendenze e con l’uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell’assicurato che di terzi.
Art. 67 Collaboratori
La società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.
Art. 68 Danni da sospensione od interruzione di esercizio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.
La presente estensione di garanzia è prestata con limite pari al 20% del massimale di polizza.
Art. 69 Danni da incendio
A parziale deroga di quanto stabilito all’articolo Esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l’esclusione dei danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
Qualora l’assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.
La presente estensione di garanzia è prestata con limite pari al 20% del massimale di polizza.
Art. 70 Xxxxx a cose in consegna e custodia
A parziale deroga di quanto stabilito all’articolo Esclusioni, la garanzia comprende i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna e/o custodia e di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
Sono comunque esclusi:
• i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;
• i danni ai beni strumentali utilizzati per l’attività assicurata.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 300,00, fermo restando che la società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.
Art. 71 Estensione di garanzia
A maggiore precisazione e/o estensione dell’oggetto dell’assicurazione si conviene che sono
comprese in garanzia i sottoelencati rischi e/o attività anche cedute in appalto, con l’intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell’appaltante:
a) servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
b) organizzazione o partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l’allestimento e lo smontaggio;
c) servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
d) operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti;
e) conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l’attività;
f) servizio di vigilanza compreso l’utilizzo di guardiani armati e cani, anche in occasione di interventi esterni;
g) servizio antincendio, anche in occasione di interventi esterni;
h) proprietà e uso di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore, anche in occasione di interventi esterni;
i) operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
j) servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all’interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare addetto purché tesserato;
k) esercizio di uffici, depositi, magazzini – comprese le attrezzature ivi esistenti – ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all’attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall’attività svolta negli stessi;
l) proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune e stadi.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Art. 72 Soggetti assicurati
Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la contraente, per le sue strutture regionali e provinciali e per le società affiliate alla F.I.P.T. quando svolgono attività organizzate da quest’ultima.
Art. 73 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso figure soggette all’assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)
La società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:
• non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
• assicurati, ai sensi del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., nonché ai sensi del d.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. , per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.
Relativamente alla componente "danno biologico" l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.582,00 per ogni persona infortunata.
La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222/1984 ss.mm.ii.
Art. 74 Estensione malattie professionali
A parziale deroga delle condizioni generali e particolari di assicurazione la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.
L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ferme, in quanto compatibili, le condizioni generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Art. 75 Esclusioni
La presente garanzia non comprende unicamente i danni:
• da detenzione o impiego di esplosivi;
• verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, eccetera);
• di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
• verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
• direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
• causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Art. 76 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
La contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni.
In caso di avvio di procedimento penale, deve darne avviso alla società appena ne abbia notizia.
La società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
SEZIONE SOMME ASSICURATE
GARANZIA INFORTUNI
Tesserati
Morte € 100.000,00
Invalidità permanente € 100.000,00 Rimborso spese mediche € 2.600,00 Danno estetico € 2.600,00
Soggetti A
Morte € 100.000,00
Invalidità permanente € 100.000,00 Rimborso spese mediche € 2.600,00 Danno estetico € 2.600,00
Soggetti B
Morte € 100.000,00
Invalidità permanente € 100.000,00 Rimborso spese mediche € 2.600,00 Danno estetico € 2.600,00
Indennità giornaliera da ricovero € 52,00 Indennità giornaliera da gesso € 26,00
Soggetti C
Morte € 100.000,00
Invalidità permanente € 100.000,00 Rimborso spese mediche € 2.600,00 Danno estetico € 2.600,00
Indennità giornaliera da ricovero € 52,00 Indennità giornaliera da gesso € 26,00
GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO TERZI (R.C.T.)
Tesserati – Soggetti A – Soggetti B – Soggetti C – Società affiliate
Per ogni sinistro € 1.000.000,00
con il limite per ogni persona danneggiata di € 1.000.000,00
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di € 1.000.000,00
GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Contraente, Società affiliate
Per ogni sinistro € 1.000.000,00
con il limite per ogni persona danneggiata di € 1.000.000,00
SEZIONE PREMI
GARANZIA INFORTUNI
CATEGORIA | PARAMETRO | PREMIO ANNUO LORDO UNITARIO | PREMIO XXXXX XXXXX COMPLESSIVO | |
Tesserati + soggetti A | Numero assicurati | 6.000 | ||
Soggetti B | Numero assicurati | 24 | ||
Soggetti C | Numero assicurati | 20 | ||
Formula integrativa A | Numero assicurati | 1 * | ||
Formula integrativa B | Numero assicurati | 1 * | ||
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE |
*Il premio relativo a tale unità – afferente a garanzia opzionale – non dovrà essere conteggiata nel premio annuo lordo totale.
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
CATEGORIA | PARAMETRO | PREMIO ANNUO LORDO UNITARIO | PREMIO XXXXX XXXXX COMPLESSIVO | |
Tesserati + soggetti A soggetti B + soggetti C | Numero assicurati | 6.044 | ||
Società affiliate | Numero assicurati | 190 | ||
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE |
CONVENZIONE MULTIRISCHI PER ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
GARANZIA INFORTUNI PREMIO ANNUO LORDO TOTALE | |
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PREMIO ANNUO LORDO TOTALE | |
PREMIO ANNUO LORDO CUMULATIVO |
La contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo, corrispondente al totale dell’importo derivato dalla somma dei premi relativi alla Sezione Premi, di € ………….
Il pagamento dei premi verrà corrisposto in n° 4 rate di cui € …………..alla firma e, successivamente, in n° 3 rate di pari importo alla prima.
LA CONTRAENTE FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO
LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI