CIG 6249553E45.
Rep. 5610 del 15.02.2016
Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria
Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 50.000 maglioni omnistagionali di colore blu per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.
CIG 6249553E45.
L’anno duemilasedici, il giorno 15 (quindici) del mese di febbraio, nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in xxxxx Xxxxx Xxxx x. 0, Xxxx, avanti a me dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, sono presenti:
1. la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Caserta il 3 luglio 1966, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell’Amministrazione predetta,
e
2. la Sig.ra Xxxxx Xxxxx, nata a Roma il 15 gennaio 1938, nella sua qualità di procuratore speciale della ditta LA GRIFFE S.r.l. con sede in Force (AP), contrada San Salvatore, come risulta dalla copia conforme, rilasciata in data 3 settembre 2014, della procura speciale redatta dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, notaio in Fermo, in data 16 novembre 2005 repertorio n. 23744 – raccolta n. 6058, documento che rimane depositato presso l’Ufficio appaltante;
Premesso:
a) che con delibera del Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi di questo Dipartimento del 27 marzo 2015 n. 002328 è stato disposto di avviare una procedura di affidamento del contratto di fornitura di n. 50.000 maglioni omnistagionali di colore blu per il personale del Corpo di polizia penitenziaria con l’opzione di acquistare fino a ulteriori 40.000 maglioni entro 24 mesi, ai sensi del comma 6 dell’articolo 55 e dell’articolo 82 del d.lgs. 163/2006;
b) che il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, con lettera prot. 0246793 del 14 luglio 2015 ha proceduto a invitare le ditte valutate idonee a presentare offerta entro le ore 12 del 14 settembre 2015;
c) che la ditta La Griffe S.r.l. con sede legale in Force (AP), Contrada San Salvatore, S.n.c. è risultata aggiudicataria del presente appalto, giusta decreto del 13 ottobre 2015 n. 008678 di questa stazione appaltante, avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro 1.947.500,00 esclusa IVA;
d) che dovendosi ora addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:
1. Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei beni e dei servizi - codice fiscale 80184430587, Xxxxx Xxxxx Xxxx, 0, PEC xxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx in appresso denominato più brevemente “Amministrazione”;
2. Ditta La Griffe S.r.l. con sede legale in Force (AP) – codice fiscale 01138420441 – Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, X.x.x. – XXX 00000 – PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, in appresso denominata più brevemente “Ditta”;
Tutto ciò premesso
i comparenti come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che
dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
Codice: Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
e successive modificazioni e integrazioni;
Regolamento generale: Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
La dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, nell’accennata qualità, conferisce alla sig.ra Xxxxx Xxxxx, che accetta in nome e per conto della Ditta La Griffe S.r.l. da lei rappresentata, l’appalto per la fornitura di n. 50.000 maglioni omnistagionali di colore blu per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nelle misure e quantità che saranno successivamente comunicate e aventi i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nelle “Specifiche tecniche per la provvista di: Maglione blu omnistagionale per il personale del Corpo di polizia penitenziaria” che constano complessivamente di n. 8 pagine e che costituiscono parte integrante del presente allegato.
Articolo 3 - Importo del contratto
Per tale fornitura verrà corrisposto l’importo di euro 38,95 per ogni maglione, per un totale di euro 1.947.500,00 più euro 428.450,00 per IVA al 22% per complessivi euro 2.375.950,00 (duemilionitrecentosettantacinquemila-novecentocinquanta/00).
Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino dei materiali necessari alla confezione dei maglioni.
Articolo 4 - Regime IVA
Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente.
Articolo 5 - Tempi di consegna
La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto.
Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto.
È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire,
intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura.
Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione
dell’effettivo quantitativo della fornitura.
La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre
siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale.
La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale.
Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato
informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 6 - Verifica della conformità
Una volta concluse le operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvederà alla verifica della conformità della fornitura a mezzo di una commissione da essa stessa designata. La verifica di conformità accerterà la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto. La verifica sarà svolta ricorrendo a prove di laboratorio e pratiche.
L’emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all’esito positivo della verifica di conformità approvato dalla Stazione Appaltante e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione.
La Commissione per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile.
Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per quelle forniture che risultino avere imperfezioni di lieve entità e perciò non del tutto conformi ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare con adeguata riduzione di prezzo la merce non corrispondente, in parte non essenziale, alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura e comunque tali da non alterare le risultanze di gara e sempreché la fornitura sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato.
La reintegrazione della fornitura dichiarata rivedibile e la sostituzione di quella rifiutata dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per la consegna di cui all’art. 5 del presente contratto.
Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito della verifica di conformità da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.
La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto potrà aver luogo una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità.
Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo entro la metà del termine concesso per la fornitura previsto all’articolo 5 del presente contratto.
L’Amministrazione, autonomamente ovvero su richiesta della Ditta da presentarsi almeno quindici giorni prima del termine di consegna, si riserva la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari di verifica della conformità di cui all’art. 5, che le operazioni connesse alla stessa verifica di conformità presso lo stabilimento della Ditta e a spese della Ditta prima dell’introduzione dei materiali nei magazzini di destinazione. In tal caso nel termine di esecuzione di cui all’art. 5 la Ditta dovrà aver completato l’intera fornitura e averla messa a disposizione dell’Amministrazione per consentire le successive attività di controllo. L’attività di verifica della conformità troverà, comunque, definizione dopo la regolare introduzione dell’intera fornitura nei magazzini designati dall’Amministrazione.
Le conclusioni della commissione per la verifica di conformità diverranno definitive dopo l’approvazione
della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.
Tenuto conto della natura della fornitura e attesa la necessità di procedere alla verifica di conformità attraverso l’effettuazione di analisi di laboratorio che, in assenza di professionalità e mezzi propri di questa Amministrazione, saranno rimesse a laboratori esterni anche a salvaguardia dell’operato della Ditta, le parti espressamente concordano per l’effettuazione dell’attività di verifica di conformità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 316 del D.P.R. n. 207/2010, il termine di giorni sessanta dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali certificate dal Direttore dell’esecuzione. Tale termine è sospeso, in analogia a quanto previsto per la fase di produzione, dal 5 al 31 agosto. Qualora per i tempi necessari all’espletamento delle prove di laboratorio non sia oggettivamente possibile concludere le operazioni di verifica della conformità nei termini indicati, le parti, previo contraddittorio, potranno concordare un diverso e nuovo termine che risulti equo nel bilanciamento degli interessi contrapposti. Le spese per le analisi sono a carico della Ditta; sono a carico della Ditta anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del due per mille dei manufatti consegnati.
Gli oneri per un maggiore numero di campioni e di analisi che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le prove stesse accertassero deficienze nei materiali forniti.
Articolo 7 - Dichiarazione sedi di lavorazione
La Ditta dichiara che la tessitura delle materie prime nonché la confezione dei maglioni avverrà presso il proprio stabilimento sito in Force (AP) C.da San Salvatore s.n.c., a partire dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione del contratto, con decreto dirigenziale, effettuata ai sensi dell’articolo 5.
Articolo 8 - Accertamenti regolarità lavorazioni
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a mezzo di propri incaricati, e nel tempo che riterrà opportuno, a visite presso lo stabilimento della Ditta nel quale si confezionano i manufatti o si producono i materiali per accertarsi della regolarità delle lavorazioni.
Ciò senza pregiudizio di quanto stabilito al precedente articolo 6.
Articolo 9 - Penali
Nel caso di ritardo nella consegna rispetto i termini stabiliti, la Ditta sarà assoggettata al pagamento di una penale in misura giornaliera dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% così come previsto all’art. 145 del D.P.R. 207/2010. Nessuna penale sarà applicata qualora la consegna sarà interamente completata nei primi quattro giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale. Viceversa, qualora la consegna venga ultimata oltre il predetto termine di tolleranza (4 gg.), la penale sarà computata sull’intero quantitativo di merce non consegnata alla scadenza indicata all’articolo 5. Tale beneficio non si estende alle reintroduzioni e alle sostituzioni.
È tuttavia facoltà dell’Amministrazione, trascorse cinque decadi di ritardo, indipendentemente dall’applicazione delle penali sopraindicate, di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di proseguire il contratto, di incamerare l’intera cauzione nonché di far eseguire, a conto e rischio del fornitore stesso, anche a trattativa privata o in economia, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento. L’Amministrazione penitenziaria, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato alla Ditta un termine perentorio della durata che sarà da essa medesima insindacabilmente stabilito e permanendo l’inadempimento, potrà dichiarare
con semplice atto amministrativo risolto il contratto, fatte salve le altre facoltà di cui al precedente comma.
Resta, inoltre, convenuto che nel caso in cui la commissione dovesse dichiarare rivedibili i manufatti, a fronte del tempo impiegato dalla ditta per l’eliminazione delle anomalie riscontrate sarà applicata una penale nella misura giornaliera dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale dei manufatti ritenuti rivedibili costituendo, il suddetto periodo, ritardo con cui l’Amministrazione penitenziaria entrerà in possesso dei beni.
Articolo 10 - Garanzie
Per garantirsi in modo efficace, l’Amministrazione potrà sospendere il pagamento al fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali.
Articolo 11 - Esclusioni penalità
Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore da valutarsi a giudizio dell’Amministrazione.
Articolo 12 - Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato d’oneri o dalle norme vigenti per il trasporto delle merci per ferrovia, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione senza che alla Ditta competa alcun compenso o rimborso.
Articolo 13 - Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all’approvazione da parte della Direzione Generale delle Risorse materiali, di Beni e dei Servizi delle conclusioni rassegnate dalla Commissione di verifica e comunicate via PEC ovvero con lettera raccomandata AR. Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 21.
In caso di pagamento da parte dell’Amministrazione dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per legge, spettano al fornitore gli interessi di mora secondo quanto previsto all’articolo 5 del d.lgs.
231/2002.
Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. La Ditta esenta l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Xxxxx non ne abbia dato tempestivamente notizia all’Amministrazione appaltante a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC.
L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di spesa (mandato informatico).
Articolo 14 - Notifiche alla Ditta
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile unico del procedimento ovvero dall’Amministrazione/stazione appaltante. La Ditta s’impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Articolo 15 - Osservanza di leggi e norme
La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati. Per quanto non previsto e comunque non indicato dalle specifiche tecniche e dal contratto, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dalla Ditta aggiudicataria:
1. codice civile;
2. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti pubblici);
3. decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento generale del codice dei contratti pubblici);
4. decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 5. legge 13 agosto 2010, n. 136;
6. unificazioni UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data della commessa;
7. altre unificazioni che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano già concordate alla data anzidetta;
8. vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato;
9. leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di
settore;
Articolo 16 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva La Ditta deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, il Responsabile del procedimento agirà secondo quanto previsto all’articolo 4 del Regolamento generale. Si richiama, a tale riguardo, quanto disposto all’articolo 6, comma 8 del Regolamento generale nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva dovesse risultare negativo per due volte consecutive.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta, il Responsabile del procedimento provvederà in base all’articolo 5 del Regolamento generale.
Articolo 17 - Adempimenti antimafia
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, la Prefettura di Ascoli Xxxxxx con nota prot. n. 0001172 del 12 gennaio 2016 ha comunicato l’insussistenza nei confronti della ditta La Griffe S.r.l., nonché degli amministratori e rappresentanti legali, di procedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti di cui all’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011
n. 159 s.m.i., nonché tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
dell’impresa, desunti dalle circostanze elencate agli articoli 84, comma 4 e 91, comma 6 del Codice Antimafia.
INTERFERENZE ILLECITE - La Ditta si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.
La Ditta si impegna, altresì, a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione della prestazione formulatale anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.
Dei fatti sopra richiamati la Ditta darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in xxx xxxxxxxxx - x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx Dipartimento e/o Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi).
PATTI DI INTEGRITA’ – La Ditta, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare, per tutta la durata del procedimento e ogni qualvolta richiesta dall’Amministrazione, apposita dichiarazione attestante l’insussistenza dei fatti sopra richiamati che, qualora fossero accertati dall’Amministrazione con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno, per violazione di obblighi essenziali.
La Ditta, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni fornendo con la firma del presente atto ogni più ampia liberatoria affinché l’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.
Articolo 18 - Sicurezza e salute nel posto di lavoro
La Ditta s’impegna:
• ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
• ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della
personalità morale dei lavoratori.
Articolo 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, la Ditta ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro 97.375,00 (novantasettemilatrecento-settantacinque/00) mediante polizza fideiussoria n. --- OMISSIS ---.
Resta convenuto che l’Amministrazione ha facoltà di valersi della cauzione nel modo ravvisato più conveniente ai propri interessi per risarcimento di danni derivanti da inesecuzione totale o parziale del contratto o per pagamento di penalità in cui la Ditta dovesse incorrere, salvo in ogni caso ogni maggior diritto per i titoli di cui sopra.
Articolo 20 - Svincolo cauzione definitiva
Eseguita la fornitura, una volta constato che dalla ditta fornitrice nulla sia dovuto e che non ci sia nessuna pendenza in corso, l’Amministrazione darà il proprio consenso allo svincolo della cauzione.
Articolo 21 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente
Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato su uno dei seguenti conti corrente intrattenuti dalla Ditta presso: --- OMISSIS ---
La persona delegata ad operare sul predetto conto è --- OMISSIS ---
Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).
La Ditta s’impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010. La Ditta dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13 agosto 2010, n. 136
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, la Ditta si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comporta l’automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l’adempimento. La Ditta si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/10, a inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l’obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l’Amministrazione e l’Ufficio territoriale del governo competente. Nell’ipotesi di sub-contratti la Ditta si obbliga a trasmettere all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.
Articolo 23 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 del codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Articolo 24 - Efficacia del contratto
Il presente contratto, vincolante per la Ditta fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’efficacia del presente contratto è subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 25 - Risoluzione
Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, l’Amministrazione può di diritto risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. al verificarsi di uno dei seguenti casi:
• presenza di situazioni previste agli articoli 135 e 136 del d.lgs. 163/2006;
• accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
• xxxxxxx, da parte della ditta dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
• penalità superiori al 10% dell’importo del contratto.
• mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto;
• cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
• casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche;
• altri casi previsti dalla normativa vigente.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c.
Articolo 26 - Ulteriori clausole risolutive espresse
L’irrogazione nei confronti della Ditta di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, comporta l’immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 159/2011).
Articolo 27 - Anticorruzione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Ditta dichiara di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.
Articolo 28 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio
Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dalla Ditta per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.
Articolo 29 - Norma di chiusura
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.
Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. 19 pagine e n. 1 riga della pagina successiva oltre le sottoscrizioni e l’approvazione espressa di xxxxxxxx, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.
Il rappresentante dell’Amministrazione La Ditta
L’Ufficiale Rogante
Approvazione espressa di clausole
La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:
- | art. 6, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione della verifica di conformità; |
- | art. 9, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto trascorse |
le cinque decadi di ritardo sulla consegna, se lo disporrà l’Amministrazione con conseguente | |
facoltà per l’Amministrazione di far eseguire in danno della ditta, a terzi, le prestazioni non | |
eseguite; | |
- | art. 10, con riferimento alla facoltà, per l’Amministrazione, di sospendere il pagamento in caso di |
inadempienza, anche parziale, della ditta rispetto agli obblighi contrattuali; | |
- | art. 13, con particolare riferimento all’impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di |
chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.; | |
- | art. 24, che subordina l’efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine |
generale della ditta; | |
- | art. 25, con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto. |
La Ditta