COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale
Prot. n. 00115/2021
Lodo n. 3
Anno 2021
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
PRESIDENTE designato ex art. 2 del Regolamento arbitrale
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ARBITRO nominato dall’istante
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ARBITRO nominato dall’intimato
Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. Arbitrati n. 25/2020, promosso, in data 24 novembre 2020, dall’Agente Sportivo Xxxxxxx Xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'abogado avv. stabilito Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, con studio in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx, x. 000, ed ivi elettivamente domiciliato,
- Parte istante -
contro
il calciatore Xxxxxxxxx Xxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Xxxxxxx Xxxxx, con studio in Bergamo, Via Xxx Xxxxx Xxxxx, n. 9, ed ivi elettivamente domiciliato,
1. Sede dell’Arbitrato
***
- Parte intimata -
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
Collegio di Garanzia dello Sport Comitato Olimpico Nazionale Italiano 00135 Roma, Foro Italico
Telefono x00 00 0000 0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
1) Il sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI la condanna del sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx al versamento in suo favore delle seguenti somme: a) euro 3.883,55, oltre accessori, per l’ammontare complessivo di euro 4.927,45, a titolo di provvigioni maturate nella misura del 5% sui compensi percepiti dal sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx relativamente a tre contratti stipulati con la Società Sportiva Calcio Napoli per le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; b) euro 50.000,00, a titolo di penale, in ragione della revoca imputata al sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx del contratto di mandato stipulato in data 21 novembre 2019; c) euro 14.358,70, oltre accessori, per l’ammontare complessivo di euro 18.218,32, a titolo di provvigioni nella misura del 5% maturate sui compensi in favore del calciatore Mezzoni, relativi alle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre al pagamento delle spese ed onorari e dei diritti amministrativi del Collegio Arbitrale.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha prodotto due contratti di mandato, aventi ad oggetto l’espletamento dell’attività di agente sportivo, con pattuizione del corrispettivo in misura pari al 5% del reddito lordo complessivo del calciatore, risultante dal contratto di prestazione sportiva stipulato grazie all’intervento dell’agente: a) il primo contratto, sottoscritto in data 11 luglio 2017 e valido sino all’11 luglio 2019; b) il secondo, sottoscritto in data 21 novembre 2019 e valido sino al 21 novembre 2021.
La pretesa creditizia azionata da parte ricorrente a titolo di provvigioni maturate in suo favore è commisurata ai compensi pattuiti in seno a tre contratti di lavoro sportivi sottoscritti dal calciatore Xxxxxxxxx Xxxxxxx con la Società Sportiva Calcio Napoli in data 31 agosto 2017, in data 1° luglio 2018 e in data 31 luglio 2019 (data, quest’ultima, erroneamente indicata in 31 luglio 2020 nella domanda di arbitrato).
Parte ricorrente ha, altresì, depositato una mail inviatagli dal sig. Xxxxxxx in data 20 aprile 2020, che riportava la bozza di rinuncia al mandato del 21 novembre 2019 per volontà della stessa
ricorrente e presa d’atto da parte dell’intimato, adducendo che era stato, invece, quest’ultimo ad avere unilateralmente revocato il predetto mandato, tant’è che aveva conferito l’incarico di agente alla società Football Trade, donde la pretesa al pagamento della penale contrattualmente pattuita nell’importo di euro 50.000,00.
In data 29 aprile 2020, il ricorrente, a mezzo legale, inviava al sig. Mezzoni diffida e messa in mora per il pagamento di quanto richiesto.
Il sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha nominato, quale arbitro di parte, la componente del Collegio di Garanzia dello Sport, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che ha accettato l’incarico il 26 novembre 2020.
2) Il sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx si è costituito in giudizio con memoria dell’8 dicembre 2020 eccependo l’infondatezza delle pretese di parte ricorrente e, in subordine, la manifesta eccessività della penale richiesta.
Nella specie, parte intimata ha rilevato che il sig. Xxxxxxxxx non aveva partecipato alla stipula del contratto di lavoro sportivo con la Società Sportiva Calcio Napoli datato 31 luglio 2019, giacché a tale data non era più efficace il contratto di mandato, stipulato l’11 luglio 2017, essendo decorso il biennio di validità, mentre gli altri due contratti prodotti dalla controparte risultavano non sottoscritti dalla Società sportiva.
L’intimato ha, altresì, rilevato che, in data 7 ottobre 2019, veniva stipulato con il sig. Orlandini un nuovo contratto di mandato, il quale veniva, però, dichiarato inefficace dalla Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC, perché privo dei requisiti prescritti dalla normativa federale. Successivamente, in data 21 novembre 2019, veniva stipulato un altro contratto di mandato del quale l’intimato lamenta di non aver ricevuto mai copia da parte del sig. Orlandini.
A seguito del sollecito di pagamento ricevuto in data 29 aprile 2020, l’intimato, a mezzo legale, contestava la pretesa creditizia azionata dal sig. Xxxxxxxxx, chiedendo, al contempo, copia del mandato sottoscritto nel mese di novembre 2019. Seguiva scambio di corrispondenza tra i procuratori delle parti.
In data 11 maggio 2020, il sig. Xxxxxxx provvedeva a richiedere alla Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC copia del contratto di mandato stipulato con il sig. Xxxxxxxxx e, in pari data, la stessa Commissione Federale rispondeva a mezzo mail, trasmettendo copia del contratto di mandato stipulato in data 1 luglio 2017 (leggesi 11/7/2017).
In data 25 maggio 2020, il sig. Xxxxxxx conferiva l’incarico di agente alla società Football Trade S.r.L.. Con successiva comunicazione del 26 ottobre 2020, a seguito di apposito sollecito inviato dal sig. Xxxxxxx in data 23 ottobre 2020, la Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC dava conferma della registrazione del contratto di mandato stipulato il 21 novembre 2019, avvenuta in ritardo per problemi tecnici interni.
In data 19 novembre 2020, il sig. Mezzoni e la società Football Trade S.r.L. risolvevano consensualmente il contratto di mandato stipulato il 25 maggio 2020 e, in pari data, il sig. Xxxxxxx ne dava comunicazione alla Commissione Agenti Sportivi FIGC.
L’intimato ha nominato, quale arbitro di parte, il componente del Collegio di Garanzia dello Sport, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che ha accettato l’incarico il 9 dicembre 2020.
3) Gli arbitri delle parti, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale, hanno proposto come terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale la componente del Collegio di Garanzia dello Sport, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, la quale ha accettato l’incarico in data 11 dicembre 2020, subordinatamente all’autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza, che è stata trasmessa in data 7 gennaio 2021.
4) In data 12 gennaio 2021, si è svolta l’udienza per l’esperimento del tentativo di conciliazione, all’esito infruttuoso del quale, il Collegio ha assegnato i termini del 16 gennaio 2021 per il deposito di memorie e del 20 gennaio 2021 per il deposito delle memoria di replica, rinviando all’udienza del 22 gennaio 2021 per la discussione e, al contempo, onerando le parti di dare prova dell’avvenuto versamento dei contributi di cui al punti 1.2.a e 1.2.b della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale CONI del 27 gennaio 2020, n. 4, e invitando la Parte più diligente a depositare copie leggibili dei tre contratti sottoscritti dal sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx con la Società Sportiva Calcio Napoli, di cui agli atti del giudizio.
5) Parte istante, con memoria del 16 gennaio 2021, ha lamentato la violazione, da parte del difensore di parte intimata, dell’art. 48 del Codice deontologico in ordine alla produzione delle comunicazioni mail ed alla ricostruzione arbitraria dei fatti, producendo all’uopo la registrazione di una telefonata intercorsa tra il sig. Orlandini e il sig. Mezzoni.
In ordine al contratto stipulato tra il sig. Mezzoni e la Società Sportiva Calcio Napoli in data 31 luglio 2019, parte istante ha prodotto una dichiarazione a firma del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nella qualità di vice direttore sportivo della predetta Società, nella quale si dà atto “di avere negoziato a fine giugno-inizio luglio 2019 le condizioni di un contratto di prestazione sportiva tra la società Sportiva Calcio Napoli e il calciatore Xxxxxxx Xxxxxxxxx con l’agente di quest’ultimo. Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx”, precisando che “nello specifico si trattò di un paio di telefonate, intercorse nel periodo anzidetto, nelle quali vennero discusse le condizioni economiche dell’accordo, rinviando la firma alla ripresa delle attività della prima squadra con il ritiro precampionato” e che successivamente non seguì più alcun contatto con il sig. Orlandini relativamente al contratto de quo.
Parte istante ha, infine, contestato l’eccezione di manifesta eccessività della penale, richiamando sul punto giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ed ha concluso precisando le domande già formulate in seno alla istanza di arbitrato, riferendo specificamente la richiesta delle provvigioni maturate in riferimento al contratto del 31 luglio 2017 alla stagione sportiva 2017/2018, di quelle maturate in riferimento al contratto del 31 luglio 2018 alla stagione sportiva 2018/2019 e di quelle maturate in riferimento al contratto del 31 luglio 2019 alla stagione sportiva 2019/2020.
6) Parte intimata, con memoria di replica del 20 gennaio 2021, ha contestato l’addebito inerente la produzione delle comunicazioni pec, depositando al contempo, in risposta all’invito di questo Collegio, i contratti di lavoro stipulati tra il sig. Mezzoni e la Società Sportiva Calcio Napoli in data 31 agosto 2017 e 31 luglio 2019, trasmessi dall’Ufficio tesseramento serie A, con mail del 15 gennaio 2021, in risposta alla richiesta presentata dal difensore di parte intimata in data 14 gennaio 2021.
Parte intimata ha depositato, altresì, la tabella dei minimi salariali dei contratti di lavoro sportivo della serie A ed ha contestato la legittimità della richiesta di provvigioni relative alla stagione sportiva 2017/2018, in quanto il compenso pattuito per tale annualità sarebbe da ritenersi inferiore al minimo salariale. L’intimato ha contestato, altresì, la richiesta delle provvigioni in riferimento al contratto del 31 luglio 2018, in quanto risultato mai depositato e, pertanto, da ritenersi inesistente, mentre ha ribadito l’infondatezza della richiesta delle provvigioni relative al contratto del 31 luglio 2019, in quanto stipulato in assenza di alcun valido ed efficace rapporto di mandato tra il sig. Xxxxxxx e il sig. Orlandini.
Parte intimata ha depositato ulteriore documentazione, relativa ai trasferimenti del calciatore Mezzoni verso altre società sportive, stipulati senza l’assistenza del sig. Xxxxxxxxx, per attestare il fatto che lo stesso non avrebbe curato in tali occasioni gli interessi del suo assistito.
7) In data 22 gennaio 2021, alle ore 15:40, giusta la convocazione disposta dall’Organo Arbitrale, si è tenuta in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, l'udienza di discussione, alla presenza dei componenti del Collegio Arbitrale, del difensore di parte istante, abogado avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, del difensore di parte intimata, avv. Xxxxxxx Xxxxx, e dei componenti della Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
In apertura di udienza, il Presidente del Collegio Arbitrale ha rilevato, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ricezione della prova dell'avvenuto pagamento, da parte dell’istante, dei diritti amministrativi all’uopo previsti. Una volta ricevuta attestazione, mediante la Segreteria del
Collegio, dell’effettivo versamento di quanto dovuto, il Presidente del Collegio Arbitrale ha dato avvio alla discussione dando la parola al difensore di parte istante.
L’abogado avv. Mastri Flamini ha chiesto di poter depositare una nota con due allegati, in replica alle deduzioni contenute nella memoria di controparte del 20 gennaio 2021, ed ha contestato l’eccezione di parte avversa circa la quantificazione, inferiore ai minimi salariali, del compenso pattuito nel contratto di lavoro stipulato il 31 agosto 2017 relativamente alla stagione sportiva 2017/2018, rilevando sul punto che detto compenso era riferito a dieci mensilità e non già all’annualità intera. In riferimento al contratto di lavoro sportivo stipulato nel luglio 2018, l’abogado avv. Xxxxxx Xxxxxxx, pur prendendo atto dell’assenza di deposito dello stesso, ha rilevato il fatto che esso non era stato disconosciuto.
L’avv. Xxxxxxx Xxxxx ha replicato, eccependo tra l’altro la tardività della richiesta di produzione documentale della controparte.
Per quanto non ulteriormente esplicitato apertis verbis, entrambe le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
8) A seguito di Camera di Consiglio, il Collegio Arbitrale ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità della richiesta della ricorrente di deposito di produzione documentale, perché tardiva, ed ha emesso, in pari data, il dispositivo, riservandosi la pubblicazione delle motivazioni che qui di seguito si precisano.
In Diritto
1) Il rapporto di mandato avente ad oggetto l’attività di agente espletata dal sig. Orlandini nell’interesse del sig. Xxxxxxx ha titolo in due contratti sottoscritti tra le parti in causa l’11 luglio 2017 e il 21 novembre 2019, la cui validità ed efficacia temporale è pacifica.
E’ invece controversa la validità ed efficacia dei contratti di lavoro sportivo che fondano il diritto al compenso in favore dell’istante.
Parte istante ha depositato copia di tre contratti tra la Società Sportiva Calcio Napoli e il sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx: il primo (n. 819A), recante la data di sottoscrizione del 31 agosto 2017; il secondo (n. 820A), privo di data di sottoscrizione, ma recante l’indicazione del periodo di validità dello stesso dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2022; il terzo (n. 480060/19), difficilmente leggibile, recante la data di sottoscrizione del 31 luglio 2019. Sia il primo che il secondo contratto, depositati da parte istante, risultano privi di sottoscrizione della Società sportiva.
A seguito della produzione di copia dei contratti depositati presso la Federazione, dietro richiesta di questo Collegio, è risultato che sono stati regolarmente depositati soltanto il primo e il terzo
dei predetti contratti e, precisamente, il n. 819/A, sottoscritto il 31 agosto 2017, e il n. 480060/19, sottoscritto il 31 luglio 2019.
Va sul punto ricordato che la L. n. 91/1981, all’art. 4, stabilisce che «Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo stipulato ogni tre anni dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate». Il secondo comma del citato art. 4 prescrive, poi, che «La società ha l’obbligo di depositare il contratto presso la Federazione sportiva nazionale per l’approvazione». La normativa federale in materia contenuta nelle NOIF prescrive, all’art. 93, co. 1, che «I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto (…)». Al comma 3 è prescritto poi che «I calciatori “professionisti” il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare ufficiali».
Dalla richiamata normativa di fonte statale e di fonte federale si trae l’indicazione della necessità dell’adozione della forma scritta e della modulistica federale a pena di nullità, in conformità al principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui «le violazioni di norme dell’ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l’ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2°, c.c.); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi» (x. Xxxx. civ., n. 4845/81; nello stesso senso, Cass. civ., n. 75/1994; Cass. civ., n. 1855/1999; Cass. civ., n. 3545/2004; Cass. civ., n. 5216/2015).
Sebbene il deposito del contratto presso la Federazione, il quale assolve alla funzione di controllo, sia di merito che di legittimità, della conformità del contratto individuale al contratto tipo, non sia espressamente previsto quale requisito di validità del contratto di lavoro sportivo,
esso, tuttavia, incide pur sempre sul piano dell’efficacia negoziale operando alla stregua di una condizione, sospensiva o risolutiva a seconda della tesi accolta.
L’interpretazione dei contratti di lavoro sportivo, posti da parte istante a fondamento delle pretese creditizie azionate nel presente giudizio, conduce alla conclusione della rilevanza, ai fini del riconoscimento delle provvigioni dovute, soltanto del primo di detti contratti.
Con riguardo al secondo contratto, è risultato, infatti, provato agli atti del giudizio il difetto di deposito dello stesso e, pertanto, ne discende la sua inefficacia.
Con riguardo al terzo contratto, è provato agli atti del giudizio che esso è stato sottoscritto in epoca successiva alla cessazione degli effetti del secondo contratto di mandato tra le parti in causa, allorché dunque nessun rapporto negoziale riferibile all’attività di agente sportivo sussisteva tra di esse. La dichiarazione a firma del vice direttore sportivo della Società Sportiva Calcio Napoli, prodotta da parte istante, non vale a costituire prova della legittimità della pretesa creditizia da essa vantata a titolo di provvigioni sul contratto di lavoro stipulato nel mese di luglio 2019, giacché in detto contratto non si dà atto dell’opera dell’agente, e va osservato sul punto come la modulistica federale, che riproduce il contratto tipo di lavoro sportivo, preveda espressamente un apposito riquadro da completare nell’ipotesi in cui ci si avvalga dei servizi di un agente con l’indicazione del suo numero di iscrizione nel registro federale.
Ciò detto, va rilevato che le provvigioni di cui parte ricorrente chiede l’accertamento e la conseguente condanna, come specificato nella memoria autorizzata del 16 gennaio 2021, sono riferite ai tre contratti di lavoro e, per ciascuno di essi, ad una singola stagione sportiva, e così per l’appunto “per le stagioni 2017/2018 sul contratto del 31.07.2017, 2018/2019 sul contratto del 31.07.2018 e 2019/2020 sul contratto del 31.07.2019”.
Stante, da un lato, il contenuto della domanda attorea e, dall’altro, l’inefficacia, per le ragioni sopra dette, dei contratti del luglio 2018 e del luglio 2019 a fondare la pretesa creditizia di parte istante, ne discende l’accoglibilità della pretesa relativa alle provvigioni con esclusivo riferimento al contratto stipulato il 31 agosto 2017 e, all’interno di esso, con limitato riferimento alla stagione sportiva 2017/2018.
In proposito non risulta fondata l’eccezione di parte intimata in ordine alla misura, inferiore ai minimi federali, del compenso pattuito in favore del calciatore per la stagione sportiva 2017/2018 nel contratto sottoscritto il 31 agosto 2017. Il compenso annuo lordo indicato nel predetto contratto in riferimento alla stagione sportiva 2017/2018 è pari ad euro 20.120,00; tuttavia il contratto, come già detto, è stato sottoscritto il 31 agosto 2017 e, dunque, in riferimento alla stagione sportiva 2017/2018, il predetto compenso non copre l’intera annualità, bensì dieci mensilità.
Il calciatore Xxxxxxxxx Xxxxxxx è nato il 27 maggio 2000 e, pertanto, il contratto de quo è stato stipulato quando lo stesso aveva diciassette anni.
Dalla tabella minimi seria A, prodotta da parte intimata, si evince che il minimo retributivo previsto per i contratti stipulati “dal 16° al 19° anno di età” è pari ad euro 21.239,00 lordi. Riportando, sulla base del calcolo proporzionale, il compenso per la stagione sportiva 2017/2018 a dodici mensilità si ottiene l’importo di euro 24.144,00 che è, dunque, superiore al minimo federale.
La domanda di cui alla lett. a) della domanda di arbitrato e della memoria autorizzata va in conclusione accolta nella misura del 5% sul corrispettivo pattuito per la stagione sportiva 2017/2018, pari ad euro 20.120,00, e, pertanto, per l’importo complessivo di euro 1.000,06, oltre accessori di legge.
2) La domanda di cui alla lett. b) della domanda di arbitrato e della successiva memoria non è accoglibile per le seguenti ragioni.
Parte istante ha chiesto che venga riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento da parte dell’intimato della somma di euro 50.000,00 a titolo di penale, contrattualmente pattuita, per la revoca del mandato sottoscritto il 21 novembre 2019. Tale revoca discenderebbe per facta concludentia dal comportamento tenuto dal calciatore e, in particolare, dalla stipula, avvenuta nel mese di maggio 2020, del contratto di mandato con la società Football Trade S.r.L., di cui è stata data prova in giudizio.
Sul punto va osservato che l’art. 2 del contratto di mandato, stipulato tra le parti in causa e della cui revoca si discute, prevede che «Il Calciatore o la Società Sportiva possono revocare il mandato dandone immediata comunicazione alla FIGC».
Xxxxxx, non è stata data prova nel presente giudizio che alcuna revoca del mandato de quo sia stata comunicata alla FIGC; al contrario, con nota del 26 ottobre 2020, prodotta agli atti del giudizio, la FIGC ha dato conferma dell’avvenuta regolare registrazione del predetto contratto di mandato, senza null’altro specificare in ordine ad altri fatti incidenti sulla sua efficacia.
Va, altresì, rilevato come parte intimata, a seguito della predetta nota da parte della FIGC, si sia prontamente attivata per operare la risoluzione contrattuale del mandato con la società Football Trade, dandone comunicazione alla stessa FIGC con nota del 19 novembre 2020, prodotta in atti.
Il comportamento tenuto dall’intimato, dunque, non vale a rappresentare sua manifestazione tacita di volontà di revoca del mandato, la quale risulta, altresì, smentita dal contenuto della mail inviata il 20 aprile 2020 dal sig. Mezzoni al sig. Xxxxxxxxx nella quale si riferisce, al contrario, a quest’ultimo la volontà di far cessare gli effetti del contratto.
Il comportamento dell’intimato, quale risulta dalla corrispondenza prodotta in atti, si appalesa vieppiù contraddistinto dalla sua buona fede, posto che egli ha proceduto alla stipula del contratto di mandato con la società Football Trade soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione della FIGC, con la mail dell’11 maggio 2020, che ha determinato l’incolpevole convinzione della inesistenza di un valido ed efficace contratto di mandato in essere con il sig. Xxxxxxxxx e, d’altra parte, ha proceduto senza indugio alla risoluzione del contratto di mandato con la società Football Trade non appena ricevuta notizia della registrazione tardiva del contratto di mandato con il sig. Orlandini da parte della FIGC.
3) La domanda formulata da parte istante sub lett. c) della sua memoria autorizzata concerne e sottende anch’essa la dichiarazione di avvenuta revoca del mandato per volontà dell’intimato. Essa risulta, quindi, non accoglibile per le medesime ragioni già sopra ampiamente spiegate.
4) In ragione del parziale accoglimento delle domande introduttive del giudizio, si ritiene che vadano compensate tra le parti le spese arbitrali, comprensive dei diritti amministrativi previsti dalla "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020, e delle spese di difesa con gli accessori di legge, mentre gli onorari del Collegio arbitrale e le spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, nella liquidazione fattane in dispositivo, vadano posti a carico della parte intimante e della parte intimata rispettivamente nella misura di 1/3 e di 2/3.
PQM
Definitivamente pronunciando all'unanimità
- accoglie parzialmente l'istanza arbitrale nella misura di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali;
- compensa integralmente tra le parti i diritti amministrativi di cui al punto 1 della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020;
- dispone il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto
2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 4.500,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti, così ripartiti: al Presidente € 1.800,00 e, a ciascun Arbitro, € 1.350,00, da porsi a carico dell’intimato sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx nella misura dei 2/3 e a carico del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nella misura di 1/3, fermo il vincolo di solidarietà in caso di inadempimento e con diritto
di rivalsa per la parte adempiente in surroga;
- dispone il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 450,00, da porsi a carico dell’intimato sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx nella misura dei 2/3 e a carico del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nella misura di 1/3 da versare secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.
Dispone la comunicazione del presente dispositivo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 22 gennaio 2021.
Il Presidente
X.xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 28 gennaio 2021
L’Arbitro
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Busto Arsizio, 28 gennaio 2021
L’Arbitro
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Urbino, 28 gennaio 2021
Pubblicato in data 29 gennaio 2021.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport