Contract
C O M U N E D I G H I L A R Z A
PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA
CAPITOLATO SPECIALE D’ACCORDO QUADRO
PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ INERENTI IL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2019” PER IL PLUS DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA – CIG: 785063876B.
Articolo 1 – Oggetto
La gara ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dell’incarico per la gestione del progetto “Home Care Premium” dedicati alle problematiche afferenti la non autosufficienza e rivolti prevalentemente a dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale e i pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché i loro congiunti conviventi e familiari di primo grado, non autosufficienti, residenti nell’ambito territoriale del distretto Ghilarza-Bosa.
L’intervento progettuale deve riferirsi a prestazioni afferenti esclusivamente la sfera socio-assistenziale di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità anche in un’ottica di prevenzione, pur cogliendone l’eventuale e necessaria integrazione con la sfera sanitaria.
Articolo 2 – Definizioni relative all’accordo quadro
Nell’ambito del presente capitolato si intende per accordo quadro, un accordo tra la stazione appaltante e un operatore economico risultato aggiudicatario dell’appalto, individuato con la presente procedura di gara, in cui si definiscono le condizioni e le clausole relative ai contratti attuativi che saranno stipulati per tutta la durata dell’accordo.
Articolo 3 – Durata dell’accordo quadro
La validità dell’accordo quadro è di 2 anni. Presumibilmente da giugno 2019 potranno essere attivati i singoli contratti di appalto per l’avvio dei servizi compresi nell’appalto.
Per “periodo di validità” s’intende il limite di tempo entro il quale l’ente appaltante potrà stipulare singoli contratti derivanti da ciascun accordo quadro; tali contratti avranno la durata ritenuta opportuna, non superiore al termine di validità dell’accordo quadro.
Articolo 4 - Luogo di prestazione del servizio
Saranno presenti due sportelli sociali di informazione e consulenza familiare, con sedi rese disponibili dal Plus a Ghilarza (sede del Comune di Ghilarza e/o dell’Unione dei Comuni del Guilcier) e a Bosa (sede dell'Unione dei Comuni Planargia Montiferru Occidentale).
Gli operatori degli sportelli dovranno spostarsi nei 32 Comuni del distretto Ghilarza- Bosa e precisamente:
Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Bosa, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Magomadas, Modolo, Montresta, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Sagama, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Sennariolo, Soddì, Sorradile, Suni, Tadasuni, Tinnura, Tresnuraghes e Ula Tirso.
Articolo 5 – Descrizione del servizio
Il progetto “Home Care Premium” ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti, dei pensionati pubblici e dei loro familiari. In riferimento all’attuazione di tale progetto gli sportelli sociali devono garantire le funzioni di:
1) valutazione del bisogno assistenziale, definizione delle prestazioni socio- assistenziali, redazione di un piano individualizzato;
2) presa in carico continuativa del soggetto non autosufficiente e del suo nucleo familiare, monitoraggio dello status e dell'eventuale aggiornamento del programma socio assistenziale familiare ed erogazione delle eventuali prestazioni integrative complementari definite nel piano individualizzato;
3) valutazione e pianificazione dei piani individualizzati;
4) monitoraggio costante dell’attività fino alla data di conclusione dei piani;
5) attività amministrativa relativa alla gestione e rendicontazione del progetto;
6) raccordo con chi cura il Registro degli assistenti familiari;
7) realizzazione di attività di consulenza e supporto a favore dei componenti il nucleo dei familiari caregiver (donatori di cure) e degli assistenti familiari e della rete di volontariato;
8) redazione e produzione di materiale informativo;
9) informazione su iniziative, opportunità e benefici a supporto della condizione di non-autosufficienza.
Le attività da realizzare dovranno essere coerenti con quanto previsto nei bandi pubblicati dall’INPS.
Le attività dovranno essere svolte in stretta collaborazione con gli operatori dell’ufficio di Piano; dovrà inoltre essere assicurato un raccordo costante con gli operatori sociali dei Comuni del distretto Ghilarza-Bosa.
Articolo 6 – Destinatari del servizio
I destinatari degli sportelli e delle attività correlate sono i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale e i pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché i loro congiunti conviventi e familiari di primo grado, non autosufficienti, residenti nell’ambito territoriale del distretto Ghilarza-Bosa. E’ beneficiario il soggetto non autosufficiente residente nel succitato ambito distrettuale, anche nel caso in cui il dipendente o pensionato pubblico non lo sia.
Articolo 7 – Monte ore
Il Servizio in oggetto dovrà essere svolto in modo continuativo per il periodo richiesto, dovrà inoltre essere assicurato uno sportello di 4 ore giornaliere, per 5 giorni alla settimana, alternando orari antimeridiani e orari pomeridiani.
Il monte ore complessivo settimanale presunto degli operatori è pari a 111, comprensivo di tutte le prestazioni richieste, secondo la seguente ripartizione:
PERSONALE | ore settimanali previste | Totale ore nel biennio |
Operatore di supporto | 30 | 3120 |
Assistenti sociali | 81 | 8424 |
Totale | 111 | 11544 |
Articolo 8 – Prestazioni richieste, organizzazione e modalità di svolgimento Le attività da realizzare dovranno essere strutturate sulla base del Regolamento di adesione e gestione – Home Care Premium in vigore, emanato dalla Direzione centrale credito e welfare dell’INPS, al quale si rimanda per la descrizione nel dettaglio di tutto il progetto e delle relative azioni, che seppur non allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
In particolare alla ditta aggiudicataria si chiede la realizzazione delle attività di seguito specificate:
• prosecuzione dell’attività dei due sportelli di informazione e consulenza durante l’intero periodo progettuale, ossia a decorrere dalla data di avvio dell’attività oggetto dell’appalto e sino alla sua conclusione; l’apertura dovrà essere garantita in orari antimeridiani e pomeridiani da concordare con l’ufficio di Piano. Le attività dovranno essere svolte in raccordo tra i tre operatori, l’ufficio di Piano e gli operatori sociali e sanitari del territorio;
• realizzare attraverso gli sportelli di supporto le attività di consulenza e supporto a favore dei componenti il nucleo dei familiari e degli assistenti familiari e della rete di volontariato;
• garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati, attraverso strumenti (come gli incontri, le interviste, l’utilizzo di adeguati indicatori) atti a fornire informazioni sul livello di soddisfazione dell’utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio;
• garantire l’attivazione del servizio nella data richiesta dal Responsabile dell’ufficio di Piano del distretto Ghilarza-Bosa, con il personale richiesto che si occuperà delle attività complessive del progetto, di garantire l’apertura dello sportello e le attività correlate. La ditta dovrà individuare, fra i quattro operatori, un referente per l’ufficio di Piano con il compito di verificare l’andamento delle attività progettuali.
Il personale deve garantire, in base alle esigenze emergenti, la partecipazione alle riunioni con l’Ufficio di Piano per un costante aggiornamento sull’andamento del servizio e per un confronto sulle azioni da realizzare.
La ditta aggiudicataria avrà il compito di curare, in raccordo e collaborazione con il responsabile dell’Ufficio di Piano o suo delegato, le attività di gestione e verifica del personale e degli orari di lavoro.
A conclusione dell’incarico la ditta, dovrà elaborare una relazione di aggiornamento sull’andamento del servizio da trasmettere all’Ufficio di Piano del distretto Ghilarza- Bosa.
Articolo 9 - Personale da impiegare e sostituzioni
La ditta dovrà assicurare il personale in possesso dei requisiti minimi previsti nel bando di gara.
La ditta si impegna ad impiegare in modo continuativo e fisso le figure professionali necessarie; in caso di astensione o cessazione dal lavoro del personale assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all’immediata sostituzione di quello assente.
La ditta, nel caso di prolungata assenza o impedimento, dovrà sostituire il personale con altro di uguale professionalità, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla verifica dei requisiti da parte dell’ufficio di Piano. In caso di sostituzioni temporanee per ferie o malattia, si provvederà alla sostituzione dell'operatore con altro personale, previo accordo con il Responsabile dell’ufficio di Piano, o suo delegato.
Articolo 10 – Norme di comportamento degli operatori
Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, secondo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio e dovrà osservare una condotta irreprensibile nei confronti dei beneficiari dell’intervento.
Al personale è inoltre fatto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti e delle loro famiglie, in cambio di prestazioni effettuate.
In ogni caso il responsabile dell’ufficio di Piano può contestare, in maniera motivata, gravi inadempienze e irregolarità commesse dagli operatori nel corso dell’intervento professionale, richiedendone la sostituzione.
L’appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ghilarza approvato con deliberazione G.M. n. 142 del 20.12.2013.
Articolo 11 – Applicazione delle norme del C.C.N.L. e altre disposizioni relative al personale
La ditta deve garantire la gestione del servizio con l’applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. Nel caso l’aggiudicatario utilizzi soci lavoratori è tenuto ad applicare integralmente le disposizioni contenute nella legge n°142/2001 e successive modifiche e integrazioni o norma successiva in quanto applicabile.
L’Amministrazione si riserva di effettuare azioni di verifica e di tutela dei lavoratori necessarie al fine del rispetto delle presenti disposizioni.
Articolo 12 - Oneri a carico dell’ufficio di Piano
Sono a carico del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa, nei limiti delle risorse disponibili:
• la messa a disposizione di locali adeguati allo svolgimento delle attività proprie dello sportello sociale e rispondenti alle vigenti normative in materia di agibilità e di idoneità igienico-sanitaria in relazione allo specifico servizio a cui è destinato;
• la fornitura degli arredi necessari e degli strumenti informatici sufficienti a consentire l’erogazione del servizio;
• il coordinamento e gli incontri informativi periodici con il personale operante nello sportello rispetto alle novità e aggiornamenti previsti dall’INPS relativamente al progetto Home Care Premium.
L'Ufficio di Piano del distretto di Ghilarza-Bosa ha il compito di verificare la realizzazione degli interventi e delle attività previsti dal presente capitolato.
La supervisione generale del progetto compete all’ufficio di Piano del Distretto Ghilarza-Bosa, il quale avrà il compito di coordinarlo, curare inoltre l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, tenendo presenti gli aspetti organizzativi e gestionali suggeriti dall’INPS, attraverso la continua verifica sull'efficacia degli stessi, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di qualità, l'impiego razionale delle risorse.
Articolo 13 - Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi
La ditta assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato,
liberando il committente da tutte le richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti all’attività posta in essere nell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dell’incarico ricadrà sulla ditta aggiudicataria restando completamente sollevato il committente.
Le spese che il committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate.
A tal fine deve esibire e mantenere in vigore per tutta la durata dell’appalto idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell’esecuzione del servizio.
Tale assicurazione dovrà prevedere adeguati massimali di garanzia e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall’esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto del gara, come descritti nel presente documento, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.
La Ditta dovrà comprovare, producendo copia della polizza all’ufficio di Piano prima dell’avvio del servizio di sportello, l’avvenuta stipulazione della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata del servizio.
Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento dell’ammontare dei danni – o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.
Articolo 14 – Garanzie per l’esecuzione del contratto
La ditta dovrà prestare, a garanzia e per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, prima della stipula del contratto di accordo quadro, la cauzione definitiva nella misura del 10 per cento dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione e con i contenuti prescritti dal Decreto Legislativo 50/2016.
La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, o con altro mezzo previsto dalla vigente normativa in materia.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo dopo la conclusione del servizio.
La polizza sarà svincolata alla ditta alla scadenza del singolo contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto.
L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio.
Articolo 15 – Coperture assicurative
E’ fatto obbligo alla ditta procedere, per tutta la durata del contratto, alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni causati a persone o
cose dal personale e dagli utenti dei servizi, danni per i quali la concessionaria subentrerà in tutti gli obblighi risarcitori e di responsabilità in cui potrebbero essere investiti direttamente o indirettamente il PLUS.
La polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso e per ogni danno anche se qui non menzionato; l’importo del massimale unico non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00.
Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente al momento della stipula del contratto.
È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, agli stessi operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della attività e imputabile a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Nel caso di incidenti o danni occorsi agli utenti, al personale, agli animali e alle cose nell'espletamento del servizio l'affidatario dovrà attivare le misure necessarie a tutela dei danneggiati e darne comunicazione scritta al committente relazionando sull'accaduto
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, l'affidatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto committente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
Resta inteso che la polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo il committente esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’esecuzione del servizio.
Articolo 16 – Adeguamento prezzi
Non è prevista la revisione prezzi. La ditta aggiudicataria dovrà eseguire i servizi oggetto del presente capitolato esclusivamente per il prezzo di aggiudicazione in sede di gara.
Articolo 17 - Compensi
L’importo della gara è stimato in € 369.086,28 più Iva se dovuta. Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente, previo accertamento delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi dal responsabile del procedimento incaricato sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo delle prestazioni eseguite, con il decurtamento dello 0,5% come ritenuta di garanzia.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dall'appaltante a favore dell’appaltatore, che assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei modi previsti dalle disposizioni vigenti e in particolare dalla legge n.136/2010.
La liquidazione dei compensi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del committente, previa verifica sulla regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Il mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comportano la sospensione dei pagamenti e la Ditta non può più vantare il pagamento del suo credito in alcun modo.
Articolo 18 - Controlli e verifiche
Il responsabile dell’ufficio di Piano, o un suo incaricato, svolge le funzioni di verifica e di vigilanza sul servizio e rappresenta il referente tecnico-organizzativo per tutti i rapporti con la ditta aggiudicataria riguardanti lo svolgimento delle attività.
L’appaltatore è tenuto a fornire al committente tutta la collaborazione necessaria al fine dello svolgimento delle suddette funzioni.
Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente contratto, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato per iscritto l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contetazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.
Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, l’Amministrazione provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione.
Articolo 19 – Vigilanza e penalità
Le funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente articolo sono svolte dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’appaltatore è tenuto a fornire al committente tutta la collaborazione necessaria al fine dello svolgimento delle suddette funzioni.
Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente contratto, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo PEC l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.
Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione.
L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato, dall’offerta tecnica presentata in fase di gara e approvata dal committente e da quanto previsto e stabilito nei singoli contratti attuativi stipulati di volta in volta dal Committente.
Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto.
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa.
In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in
tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui al bando e al presente capitolato -
€ 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente - € 300,00;
3. mancata sostituzione degli operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio - € 150,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione;
4. incongrua o incompleta attuazione dell’intervento sul piano tecnico-professionale e in riferimento al piano personalizzato di assistenza - € 150,00;
7. inadempienze relative agli obblighi di comunicazione in materia di personale - € 200,00;
8. per mancato rispetto del corretto trattamento dei dati personali - € 500,00.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
La rilevazione degli inadempimenti può aversi, oltre che nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, anche a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.
Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per il committente, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 21.
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il committente può incaricare un altro soggetto qualificato, individuato con specifico provvedimento, dell'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune e/o al PLUS.
Per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, il committente può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Tutto quanto sopra indicato, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze maturate.
Articolo 20 – Verifiche in ordine all’esecuzione del contratto
Il committente effettua controlli specifici sui servizi appaltati, per verificarne la rispondenza operativa e la coerenza funzionale rispetto a quanto richiesto.
I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.
L’appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dal committente.
Il committente può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
Il committente può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio- economico di riferimento, senza che questo comporti ulteriori costi a carico del committente.
Qualora, nell’ambito temporale di efficacia del/i contratto/i derivante/i dalla presente procedura, siano varate nuove e specifiche disposizioni volte a disciplinare le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, il committente assume tale dato regolamentativo come riferimento per la propria attività di verifica sul servizio appaltato.
Articolo 21 – Risoluzione anticipata del contratto
Il committente ha la facoltà di risolvere il contratto attuativo stipulato, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere, nei seguenti casi ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile:
a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei mancati guadagni;
b) per motivi di pubblico interesse;
c) in caso di frode, di gravi negligenze, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessione d'azienda, di cessione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo di fallimento o di stato di moratoria;
e) per l'applicazione di sanzioni in materia di tutela del lavoro da parte delle autorità competenti;
f) per la mancata applicazione dei contenuti del capitolato e del contratto;
g) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
h) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
i) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
Costituiscono cause determinanti l'immediata risoluzione del contratto anche:
a. il subappalto, se non preventivamente autorizzato;
b. accertati comportamenti dannosi, di potenziale rilevanza penale, da parte degli operatori o del personale incaricato dall'affidatario, verso l'utenza posta in carico al servizio, fatta salva per la committenza la facoltà di rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia del servizio.
Con la risoluzione del contratto per i motivi indicati ai punti c)- d)- e)- f), sorge per il committente il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della ditta aggiudicataria inadempiente. L'affidamento per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara avviene con le modalità previste dalla legge, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.
Alla ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Qualora la ditta abbia eventuali crediti nei confronti del committente, si attingerà in primo luogo dai crediti di cui sopra, senza pregiudizio dei diritti del committente sui beni della stessa.
L'esecuzione in danno non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
La risoluzione del contratto è comunicata dal committente all’appaltatore mediante PEC e comporta con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell’appaltatore stesso.
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati, in caso di frode, gravi negligenze, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
Articolo 22 – Obblighi in materia di sicurezza
La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi. La ditta è responsabile della corretta applicazione del D.lgs. 81/2008, come modificato dal D.lgs. 106/2009, relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Articolo 23 – Controversie
Qualsiasi tipo di controversia, vertenza, contestazione tra le parti per l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto, potrà essere risolta mediante ricorso al Giudice competente presso il Tribunale di Oristano.
Articolo 24 – Divieto di cessione e del subappalto
In ragione della natura dell’appalto, il subappalto di parti dei servizi previsti nel presente capitolato, è ammesso, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016, solo previa autorizzazione dell'amministrazione appaltante.
Articolo 25 – Tutela dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente per lo svolgimento della presente gara.
Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio, la mancanza dei dati richiesti comporta l’esclusione della ditta.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge
n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 26 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare le parti fanno riferimento alle norme vigenti sull’appalto dei servizi pubblici in quanto applicabili alla normativa regionale vigente che disciplina i servizi socio assistenziali.
Articolo 27 – Domicilio dell’appaltatore
Per tutti gli effetti del contratto la ditta aggiudicataria elegge domicilio nel Comune di Ghilarza.
Articolo 28 – Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Ghilarza, .04.2019
La responsabile del procedimento
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