CITTA' DI CARBONIA
CITTA' DI CARBONIA
Provincia del Sud Sardegna
SETTORE 2
UFFICIO MANUTENZIONI
N. Reg. Settore: 304
DETERMINAZIONE
NUMERO 1116 DEL 02-12-2022
OGGETTO: 22STR06.00 – ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG: 9506068F76)
IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
PREMESSO CHE
- L’attività di manutenzione del patrimonio stradale costituisce per il Comune di Carbonia un rilevante impegno e responsabilità al fine di ottemperare ai compiti previsti in particolare all’art.14 del DLgs.285/92 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” che nello specifico indica quanto segue: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Tali funzioni, in relazione in particolare alle inderogabili esigenze di tutela della sicurezza e pubblica incolumità, devono essere svolte attraverso una chiara identificazione: della rete stradale, in termini di classificazione secondo il Codice della Strada e funzionale sulla base di assegnazione di livelli di priorità dei singoli tratti elementari; dei fabbisogni, relativamente alle risorse strumentali e materiali per assicurare adeguati livelli di sicurezza e funzionalità; delle procedure, per una gestione efficiente e con il massimo livello di efficacia in relazione all’effettiva disponibilità di risorse assegnate.”;
- La manutenzione del patrimonio viario presenta delle criticità che rendono estremamente difficile
l’individuazione precisa degli interventi e la relativa programmazione delle risorse economiche, ad esempio:
1) difficoltà nella precisa individuazione degli interventi pre-affidamento
- interventi ordinari con necessità di riprogrammazione in relazione alla disponibilità limitata di risorse e quindi di riallineamento delle priorità;
- interventi straordinari necessari per la sicurezza stradale;
2) tempestività nell’approvvigionamento di materiali o mezzi (forniture e servizi).
RITENUTO OPPORTUNO
- dotarsi di uno strumento che consenta
1) di garantire la manutenzione del patrimonio viario, coerentemente con le esigenze di tempestività di intervento, la difficoltà di prevedere a priori gli interventi da eseguire e la necessità di riprogrammare gli interventi in ragione della ridotta disponibilità finanziaria;
2) di coordinare unitariamente tutte le attività manutentive e, sulla base della disponibilità economica complessiva individuata per la sua attuazione, permetta di esplicitare la capacità operativa in relazione ad una individuazione parametrica dei fabbisogni.
ATTESO CHE
- l’art.54 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti di concludere “accordi quadro” con durata massima di 4 anni con uno o più operatori economici;
- l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera iii) è definito come “l’accordo concluso tra una
o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”;
- l’accordo quadro
1) è uno strumento innovativo di contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo ed un importo massimo. Si distingue dalla procedura classica che prevede alla base del contratto un progetto esecutivo per il fatto che non sono definite quantità su computo metrico oggetto del contratto e le categorie di opere previste sono da ritenersi prettamente una stima e hanno lo scopo di dare un orientamento ai concorrenti per formulare la propria proposta, e qualificare gli operatori economici;
2) rappresenta una grande opportunità per la stazione appaltante che accorpa in un’unica procedura una serie di prestazioni ripetitive e aventi carattere omogeneo da acquistare soltanto qualora ne ricorra la necessità e fino alla concorrenza massima dell’importo contrattuale;
3) consente all’Amministrazione di trarre benefici in termini di flessibilità ma anche di risparmio di tempo e costi, in quanto essa non assume nell’immediato un obbligo specifico di acquistare una determinata quantità ma ha la facoltà di acquisire le prestazioni oggetto dell’accordo quadro al momento del bisogno. Tali prestazioni sono già definite a monte e l’aggiudicatario/gli aggiudicatari sono individuati nell’ambito della procedura di gara originaria, per cui, quando si ravvisa la necessità di acquisto, sarà sufficiente che l’Amministrazione invii un ordinativo oppure stipuli un contratto derivato per dare avvio alla prestazione.
RITENUTO OPPORTUNO
- in relazione agli obiettivi da perseguire e alle esigenze connesse alla gestione e manutenzione della rete stradale di competenza del Comune di Carbonia attivare un “accordo quadro” con un unico operatore economico, ai sensi dell’art.54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, della durata di quattro anni;
- attivare un appalto misto di lavori, servizi e forniture (art.28 del D.Lgs. 50/2016), con prevalenza dei lavori necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, pertinenze stradali, manufatti, ponti, viadotti, opere d’arte, sistemi di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, aree verdi, segnaletica, segnaletica complementare, barriere, sistemi di protezione, opere in terra, scarpate, reti paramassi, ecc.
ATTESO CHE
- con Determinazione in data 22/11/2022, n.285, il Dirigente del II Settore ha disposto
1) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del DLgs.50/2016 e Responsabile del Progetto ai sensi dell’art.34 della LR Sardegna 13/03/2018, n.8, l’xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, dipendente del II Settore – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, dell’intervento ad oggetto “Accordo quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali”;
2) Di dare atto che l’xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, con la collaborazione dell’arch. Xxxxxx Xxxxx del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, ha redatto il progetto ad oggetto “Accordo quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali”, del valore complessivo stimato di euro 947.600,00 oltre Iva di legge e somme a disposizione.
DATO ATTO CHE
- con Deliberazione in data 18/11/2022, n. 243, la Giunta Comunale ha disposto di approvare il progetto avente oggetto “Accordo quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali”, redatto dall’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx del II Settore – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, del valore complessivo stimato di euro 947.600,00 oltre Iva di legge e somme a disposizione;
- per la realizzazione dell’opera in argomento risulta necessario procedere con la massima tempestività ed urgenza alla selezione di un soggetto qualificato cui aggiudicare l’accordo quadro e affidare i contratti applicativi discendenti per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali.
RICHIAMATO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (G.U. n.178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, c ome modificato dalla Legge 108 del 29/07/2021, con particolare riferimento a:
- L’art.1 comma 1, secondo cui: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi […] l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;
- L’art. 1 comma 2, secondo cui: “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 s econdo le seguenti modalità:
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;
- L’art.1 comma 3, secondo cui: “gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
RICHIAMATI ALTRESÌ
- gli articoli 46, 47 e 48 della Legge Regionale n.8/2018 in cui si prevede che le stazioni appaltanti della Regione Sardegna facciano ricorso, per l’affidamento delle loro commesse, alla piattaforma telematica regionale di negoziazione che opera in seno alla Centrale Regionale di Committenza.
APPURATO CHE
- L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi, forniture e concessioni devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del DLgs.50/2016, ovvero nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Devono essere altresì osservati i principi in materia di conflitto di interesse, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36 comma 1 del codice.
PRESO ATTO CHE
- ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2020 nonché l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, la stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione del dirigente del servizio, unitamente al R esponsabile del procedimento, di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte;
- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall’affidamento del “Accordo quadro per la manutenzione delle strade comunali”;
- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di
individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati costituenti il progetto dell’accordo quadro approvato con Deliberazione della Giunta Comunale in data 18/11/2022, n.243;
- il valore stimato dell’appalto è quello riportato nella tabella seguente risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di lavori individuata in base all’art.35 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016:
DESCRIZIONE | IMPORTO A BASE DI GARA |
1 Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 920.000,00 |
2 Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso | € 27.600,00 |
A Importo dei lavori a base di gara (1+2) | € 947.600,00 |
- il costo della manodopera è stato stimato in € 126.684,00;
- ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto è da stipularsi a misura;
- il contratto di accordo quadro sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs.50/2016 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- i contratti applicativi specifici discendenti dell’accordo quadro saranno stipulati a misura ai sensi
dell’art.3, lettera eeeee) e dell’art.59 comma 5-bis del DLgs.50/2016, tramite
a) scrittura privata per importi superiori o pari a 40.000 euro;
b) corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri per importi inferiori a
40.000 euro.
RITENUTO OPPORTUNO
- assumere determinazione a contrattare per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi ai sensi dell’art.54 comma 3 del DLgs.50/2016 per l’affidamento (mediante contratti applicativi specifici) di “lavori di manutenzione delle strade comunali” per un importo complessivo pari a € 947.600,00 al netto dell’ IVA, per una durata complessiva dell’Accordo quadro pari a 4 anni e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo;
- per quanto sopra esposto, trattandosi di valore stimato dell’appalto pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, di procedere tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT;
- stabilire, quale metodo di selezione delle offerte, il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del DLgs.50/2016, da determinare mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull’elen co prezzi unitari posto a base di gara;
- dare mandato al Responsabile del Procedimento di individuare almeno cinque operatori economici qu alificati per l’esecuzione dell’appalto tra gli iscritti nell’elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT categorie merceologiche
AQ22AC OG3-STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
- in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse, ai sensi dell’art.1 comma 3 del decreto legge n. 76/2020, di procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque).
- Demandare all’ufficio appalti e contratti l’espletamento della procedura di selezione dell’operatore economico.
PRECISATO CHE
- L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione comunale costituendo, unicamente, la regolamentazione per l’aggiudicazione degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, comma 3 del DLgs.50/2016;
- Il valore economico di € 947.600,00 oltre Iva, non costituisce pertanto indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell’accordo quadro;
- Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell’accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e nell’eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici;
- La copertura finanziaria per la spesa derivante dai contratti attuativi sarà indicata nelle determinazioni di impegno relative ai singoli Appalti applicativi specifici;
- L’accordo quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell’appaltatore, pertanto il
Comune di Carbonia si riserva, a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie, di affidare lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento funzionale delle strade comunali a ditte diverse da quella affidataria dell’accordo quadro, senza che quest’ultima possa avanzare pretesa di sorta;
- Data la genericità e l’incertezza delle lavorazioni e dei luoghi, come definite in fase di conclusione dell’Accordo quadro ex art.54, comma 3 del DLgs.50/2016, l’onere della redazione del Piano di sicurezza e coordinamento sarà parte integrante della documentazione allegata ai singoli contratti applicativi specifici.
DATO ATTO CHE
- L’accordo quadro, essendo di per sé un atto di selezione d’impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell’applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l’accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l’accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all’intervento di sviluppo a dare contezza dell’accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l’accordo si riferisce;
- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione delle prestazioni in oggetto (C IG/SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: 9506068F76;
- è dovuto, in base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.1197 del 18/12/2019, il pagamento
del contributo da parte della Stazione Appaltante di un importo pari a € 375,00
ACCERTATO CHE
- in capo al Responsabile Unico del Procedimento, xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, e al Dirigente del II Servizio, ing. Xxxxxx Xxxxxxx, nell’adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012
VISTO
- Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021;
- il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.50/2016;
- il Regolamento di attuazione del codice sugli appalti, approvato con DPR 207/2010, per la parte ancora vigente;
- Le Linee guida ANAC;
- Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49
- la LR n.8/2018;
- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione in data 31/03/2022, n.20, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- la Deliberazione in data 31/03/2022, n.21, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024;
- il Decreto del Sindaco in data 02/11/2021, n.16, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore II “Urbanistica ed edilizia privata, tutela del paesaggio, lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio, servizi cimiteriali e ambiente.
DETERMINA
1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di assumere determinazione a contrattare per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi ai sensi dell’art.54 comma 3 del DLgs.50/2016 per l’affidamento (mediante contratti applicativi specifici) di “lavori di manutenzione delle strade comunali” per un importo complessivo pari a € 947.600,00 al netto dell’ IVA, per una durata complessiva dell’Accordo quadro pari a 4 anni e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo;
3. Di procedere tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera
b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT;
4. Di stabilire, quale metodo di selezione delle offerte, il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del DLgs.50/2016, da determinare mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
5. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di individuare almeno cinque operatori economici qualificati per l’esecuzione dell’appalto tra gli iscritti nell’elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT categorie merceologiche
AQ22AC OG3-STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI;
6. In relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse, ai sensi dell’art.1 comma 3 del decreto legge n. 76/2020, di procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque).
7. Di Demandare all’ufficio appalti e contratti l’espletamento della procedura di selezione dell’operatore economico.
8. Di dare atto che
- L’accordo quadro, essendo di per sé un atto di selezione d’impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell’applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l’accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l’accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all’intervento di sviluppo a dare contezza dell’accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l’accordo si riferisce;
- Il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione delle prestazioni in oggetto (CIG/SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: 9506068F76;
- È dovuto, in base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.1197 del 18/12/2019, il pagamento
del contributo da parte della Stazione Appaltante di un importo pari a € 375,00.
Eserc. Finanz. | 2022 | ||||
Cap./Art. | 845,06 | Descrizione | SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE | ||
Miss./Progr. | 1.10.0005.103 | PdC finanz. | Spesa ric/non ricorr. | Non ricorrente | |
Compet. Econ. | 2022 | ||||
SIOPE | - | CIG | 9506068F76 | CUP | Non previsto |
Creditore | ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) | ||||
Causale | “22STR06.00 – Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali”. Contributo ANAC | ||||
Modalità finan. | Xxxxxxxx | Xxxxxx. da FPV | no | ||
Imp./Pren. n. | Importo | € 375,00 | Frazionabile in 12 | no |
9. Di procedere ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all’impegno di spesa della somma di € 375,00 in favore dell’ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.2656, imputandola come segue
10. Di dare atto che
- il pagamento del contributo ANAC verrà eseguito successivamente all’emissione, da parte dell’Autorità, del bollettino MAV;
- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel 2022;
11. Di dare atto che
- L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione comunale costituendo, unicamente, la regolamentazione per l’aggiudicazione degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, comma 3 del DLgs.50/2016;
- Il valore economico di € 947.600,00 oltre Iva, non costituisce pertanto indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell’accordo quadro;
- Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell’accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e nell’eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici;
- La copertura finanziaria per la spesa derivante dai contratti attuativi sarà indicata nelle determinazioni di impegno relative ai singoli Appalti applicativi specifici;
- L’accordo quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell’appaltatore, pertanto il
Comune di Carbonia si riserva, a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie, di affidare lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento funzionale delle strade comunali a ditte diverse da quella affidataria dell’accordo quadro, senza che quest’ultima possa avanzare pretesa di sorta;
- Data la genericità e l’incertezza delle lavorazioni e dei luoghi, come definite in fase di conclusione dell’Accordo quadro ex art.54, comma 3 del DLgs.50/2016, l’onere della redazione del Piano di sicurezza e coordinamento sarà parte integrante della documentazione allegata ai singoli contratti applicativi specifici.
12. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
13. Di dare atto che, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
14. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147- bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
15. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
16. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Il Dirigente del II Settore Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 XXXXXX XXXXX POTENZA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.